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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/12/2025, n. 3541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3541 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3368/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE composta dai magistrati
Dott. TO AP Presidente
Dott. Antonio TE Consigliere rel.
Dott. M. Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 4.12.2024 da avv. (C.F. ), in proprio, e con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Votta SE, con elezione di domicilio in Via de Grassi, 3 20123 Milano, presso e nello studio dell'avv. SE Votta;
appellante
CONTRO
CP_1 Controparte_2
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Giacovazzo Francesca
[...] P.IVA_1
e YU CC, con elezione di domicilio in via Pollaiolo 5, Roma, presso e nello studio dell'avv.
YU CC;
appellata
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) CONCLUSIONI per Parte_1
Voglia l'Ill.ma TE d'Appello di Milano, respinta ogni diversa richiesta, in riforma della sentenza impugnata
- accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dell'appellata a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'appellante, stante la carenza di suo interesse ad agire in via esecutiva in forza dell'atto di precetto oggetto di opposizione, o comunque, per l'intervenuta estinzione del diritto incorporato nel titolo che ne è posto a base;
- condannare l'appellata al rimborso delle spese di difesa di entrambi i gradi di giudizio, inclusi il rimborso di spese generali nella misura del 15% e gli accessori di Legge
Per INVESTIMENTI IMMOBILIARI ITALIANI Controparte_2
[...]
In Via Principale: dichiarare l'appello inammissibile per acquiescenza parziale, non impugnabilità dei provvedimenti censurati e indeterminatezza dell'impugnazione.
In Via Subordinata: rigettare l'appello in quanto manifestamente infondato nel merito, per tutto quanto eccepito e dedotto negli scritti difensivi versati in atti.
In ogni caso:
i) confermare integralmente la sentenza di primo grado:
ii) condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
iii) condannare l'appellante al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione all'esecuzione e al precetto in data 25.9.2023 ai sensi degli artt. 447 bis
e 615 c.p.c., la parte opponente ha evocato in giudizio avanti il Tribunale di Milano Parte_1 in nome e per conto del Controparte_3
DO , formulando opposizione al precetto notificatole in data 21.9.2023 da parte CP_4 dell'odierna convenuta, per il rilascio dell'unità immobiliare dallo stesso senza titolo occupata in
Milano, Via Giosuè Carducci n. 34. L'esecuzione si fondava su sentenza n. 12558/15 resa in data 10 novembre 2015 dal Tribunale di Milano (R.G. n. 30974/2013).
2 L'opponente deduceva: (i) la nullità dell'atto di precetto per mancata notificazione del titolo esecutivo, sul presupposto che la sentenza azionata era stata emessa in favore di un soggetto diverso dal creditore procedente (nella detta qualità), ossia di CP_5 Controparte_6
procuratrice speciale di (all'epoca proprietaria dell'immobile per cui è
[...] Pt_2 causa, in seguito trasferito a ), ma priva di legittimazione processuale, ai sensi CP_7 dell'art. 77 c.p.c., giacché “non fu (ad essa) conferito alcun potere di stare in giudizio in nome dell'Istituto mandante, né di rappresentarlo in alcun modo in un procedimento giudiziario”. Per tale ragione, il titolo esecutivo non sarebbe “validamente utilizzabile” da (ii) la mancanza di CP_5 titolo esecutivo ed il conseguente difetto del diritto a procedere all'esecuzione, in quanto “ CP_5 non è legittimata a servirsi di quel titolo, così come non lo era il suo dante causa ”; (iii) la Pt_2 carenza di interesse ad agire esecutivamente, essendo pendente il giudizio volto ad accertare l'esistenza del diritto di prelazione dell'avv. , non potendo INVIMIT vendere né locare Pt_1
l'immobile ed essendo anzi essa esposta al rischio di dover risarcire il danno relativo alle spese per il “doppio trasloco” (in caso di esito vittorioso del giudizio pendente); (iv) la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, in forza della sentenza n. 6733/2020 della TE di Cassazione, che avrebbe affermato il suo diritto di prelazione sui beni oggetto di esecuzione.
Fissata l'udienza per la discussione sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo giudiziale azionato, , nella qualità, si costituiva e ne chiedeva il rigetto. Il giudice CP_5 respingeva l'istanza cautelare.
Incardinato il giudizio di merito con ricorso ai sensi degli artt. 447 bis, 414 e ss. e 615 e ss. c.p.c., all'udienza di prima comparizione si costituiva ritualmente la parte convenuta insistendo per il rigetto di tutte le richieste attoree.
Il Tribunale, con sentenza n. 9437/24 resa in data 29.10.2024, respingeva l'opposizione all'esecuzione per consegna e rilascio formulata da e condannava quest'ultimo al Parte_1 pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza proponeva appello lamentando, con un primo motivo, la Parte_1 mancata riunione del procedimento a quello richiamato in atti e precedentemente radicato, in cui si doveva decidere la questione pregiudiziale dell'esistenza di un diritto, a fronte del quale il reclamato diritto al rilascio doveva cedere;
con un secondo motivo, la mancata sospensione ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione della questione ad esso pregiudiziale della sussistenza del diritto di prelazione, con conseguente violazione dell'art. 295 c.p.c.; con un terzo motivo, deducendo contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, dopo aver dato atto della pendenza
3 presso altro giudice del medesimo Tribunale di Milano del processo al quale avrebbe dovuto riunire la causa, o in attesa della definizione del quale avrebbe dovuto sospenderla, ha poi deciso che a il reclamato diritto di prelazione non spetta. Parte_1
Si costituiva chiedendo Controparte_3 respingere l'impugnazione.
All'udienza di prima comparizione, tenutasi il 14.10.2025, la TE concedeva i termini per le memorie conclusionali e fissava l'udienza del 16.12.2025 per la rimessione al collegio, che si teneva con rito cartolare. Preso atto del deposito delle note conclusive, la causa perviene alla fase decisionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
chiedeva accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dell'appellata a procedere ad Parte_1 esecuzione forzata nei propri confronti, stante la carenza di suo interesse ad agire in via esecutiva in forza dell'atto di precetto oggetto di opposizione, o comunque, per l'intervenuta estinzione del diritto incorporato nel titolo che ne è posto a base.
Deve darsi atto dell'intervenuto rilascio dell'immobile in data 6.8.2024.
In tema di esecuzione forzata per rilascio, la conclusione della procedura mediante il rilascio dell'immobile da parte dell'esecutato, anche se avvenuto spontaneamente, ma non in base ad un accordo tra le parti, bensì al solo scopo di evitare l'esecuzione coattiva, non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'esecuzione pendente
(Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 20924 del 7/9/2017, Rv. 645478, e precedenti ivi indicate).
Si procede quindi all'esame del merito.
Il primo ed il secondo motivo, che lamentano la mancata riunione del giudizio di opposizione (n.
36545/2023 RG) con altro giudizio promosso dal medesimo avanti al Tribunale di Parte_1
Milano (n. 12941/2023 RG), e la mancata sospensione dello stesso giudizio di opposizione in attesa della definizione del citato giudizio RG 12291/23, ed il terzo, che lamenta contraddittorietà della motivazione, non sono fondati.
Dà atto parte appellante che il procedimento n. 12941/23 RG, in relazione al quale aveva chiesto la riunione, o in attesa del quale chiedeva sospendere il presente, è stato definito con sentenza n°
6031/2025, reiettiva delle domande formulate da , ma che ha proposto appello. Parte_1
4 Ciò che rileva è peraltro che si tratta di provvedimenti non suscettibili di impugnazione in quanto, uno come l'altro, aventi natura ordinatoria, meramente organizzativa, quindi privi di contenuto decisorio sui diritti delle parti.
Quanto alla riunione, insegna la S.C. di cassazione che: “il giudice in base a una sua valutazione discrezionale dispone (o meno) la riunione con ordinanza. Tale provvedimento non è suscettibile di impugnazione né è sindacabile in cassazione. I provvedimenti che decidono sulla riunione o separazione delle cause sono atti processuali di carattere meramente preparatorio, privi di contenuto decisorio sulla competenza, e insindacabili in sede di impugnazione, in quanto la valutazione dell'opportunità della trattazione congiunta delle cause connesse è rimessa alla discrezionalità del giudice davanti al quale i procedimenti pendono.” (Cass. Sezioni Unite, 6 febbraio 2015, n. 2245 Rv. 634424; id., 30 settembre 2022, n. 28539; id., 30 marzo 2018, n. 8024; id. 27 maggio 2010, n. 12989).
Quanto alla richiesta sospensione ex art. 295 cpc, si deve in primo luogo evidenziare come fosse stata richiesta con memoria ex art. 171ter n° 1 c.p.c. in data 3.1.2024, ma che non sia stata reiterata nelle conclusioni definitive, formulate in data 5.6.2024, con conseguente sua implicita rinuncia.
Richiesta di sospensione che sarebbe comunque infondata.
L'art. 295 c.p.c. prevede che il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.
Anche questo provvedimento non è suscettibile di impugnazione. “La parte interessata può impugnare l'ordinanza che concede la sospensione solo con il regolamento necessario di competenza da proporsi dinanzi alla TE di cassazione (ai sensi dell'art. 42 c.p.c.); tale rimedio non è proponibile
contro
: - il provvedimento che nega la sospensione …” (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 12630 del 12/5/2025 Rv. 674695; id. 28 settembre 2020 n. 20344 Rv. 659251).
Né si vede alcuna contraddittorietà nella motivazione che, pur se nel corso del procedimento erano state formulate richieste di riunione (e, nei limiti detti, di sospensiva), affermava la validità del titolo in esecuzione (sentenza n. 12558/2015 del Tribunale di Milano, in giudicato, che condannava al rilascio dell'immobile, accertando la legittimazione di quale mandataria di Parte_1 CP_6
e il diritto di quest'ultimo, e dei suoi aventi causa, al rilascio), titolo definitivo, quindi non più Pt_2 suscettibile di essere posto in discussione;
la invocata prelazione non è incompatibile con il rilascio, posto che, qualora in ipotesi venisse riconosciuta all'esito del procedimento altrimenti pendente, nulla osterebbe, in quel momento, ad un trasferimento della proprietà.
In caso concettualmente analogo è stata esclusa la ricorrenza di un rapporto di pregiudizialità anche tra una controversia relativa ad uno sfratto per finita locazione ed altra attinente all'esecuzione in
5 forma specifica del contratto preliminare di compravendita stipulato tra locatore e conduttore, posto che, essendo la sentenza che dispone il trasferimento coattivo in ragione della sua natura coattiva destinata a produrre effetti solo alla data del passaggio in giudicato della relativa pronuncia, permangono nelle more del giudizio ex art. 2932 c.c. gli obblighi derivanti dal contratto di locazione, senza che con questi possa interferire l'eventuale accoglimento della domanda di adempimento del preliminare (Cass. Sez. III, Sentenza, 22/4/2013, n. 9714, RV. 625988).
Si deve quindi respingere l'appello e confermare la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati in DM 55/14 e ss, nei valori medi per le fasi di introduzione studio e decisione, minimi per la fase di trattazione, secondo lo scaglione di valore indeterminato medio.
P.Q.M.
La TE d'Appello, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 10.313,00 per Controparte_3 compensi, oltre spese forfettarie 15% ex art. 2 co 2 DM 55/2014, IVA e CPA secondo legge.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, 18/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Antonio TE TO AP
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE composta dai magistrati
Dott. TO AP Presidente
Dott. Antonio TE Consigliere rel.
Dott. M. Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 4.12.2024 da avv. (C.F. ), in proprio, e con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Votta SE, con elezione di domicilio in Via de Grassi, 3 20123 Milano, presso e nello studio dell'avv. SE Votta;
appellante
CONTRO
CP_1 Controparte_2
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Giacovazzo Francesca
[...] P.IVA_1
e YU CC, con elezione di domicilio in via Pollaiolo 5, Roma, presso e nello studio dell'avv.
YU CC;
appellata
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) CONCLUSIONI per Parte_1
Voglia l'Ill.ma TE d'Appello di Milano, respinta ogni diversa richiesta, in riforma della sentenza impugnata
- accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dell'appellata a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'appellante, stante la carenza di suo interesse ad agire in via esecutiva in forza dell'atto di precetto oggetto di opposizione, o comunque, per l'intervenuta estinzione del diritto incorporato nel titolo che ne è posto a base;
- condannare l'appellata al rimborso delle spese di difesa di entrambi i gradi di giudizio, inclusi il rimborso di spese generali nella misura del 15% e gli accessori di Legge
Per INVESTIMENTI IMMOBILIARI ITALIANI Controparte_2
[...]
In Via Principale: dichiarare l'appello inammissibile per acquiescenza parziale, non impugnabilità dei provvedimenti censurati e indeterminatezza dell'impugnazione.
In Via Subordinata: rigettare l'appello in quanto manifestamente infondato nel merito, per tutto quanto eccepito e dedotto negli scritti difensivi versati in atti.
In ogni caso:
i) confermare integralmente la sentenza di primo grado:
ii) condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
iii) condannare l'appellante al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione all'esecuzione e al precetto in data 25.9.2023 ai sensi degli artt. 447 bis
e 615 c.p.c., la parte opponente ha evocato in giudizio avanti il Tribunale di Milano Parte_1 in nome e per conto del Controparte_3
DO , formulando opposizione al precetto notificatole in data 21.9.2023 da parte CP_4 dell'odierna convenuta, per il rilascio dell'unità immobiliare dallo stesso senza titolo occupata in
Milano, Via Giosuè Carducci n. 34. L'esecuzione si fondava su sentenza n. 12558/15 resa in data 10 novembre 2015 dal Tribunale di Milano (R.G. n. 30974/2013).
2 L'opponente deduceva: (i) la nullità dell'atto di precetto per mancata notificazione del titolo esecutivo, sul presupposto che la sentenza azionata era stata emessa in favore di un soggetto diverso dal creditore procedente (nella detta qualità), ossia di CP_5 Controparte_6
procuratrice speciale di (all'epoca proprietaria dell'immobile per cui è
[...] Pt_2 causa, in seguito trasferito a ), ma priva di legittimazione processuale, ai sensi CP_7 dell'art. 77 c.p.c., giacché “non fu (ad essa) conferito alcun potere di stare in giudizio in nome dell'Istituto mandante, né di rappresentarlo in alcun modo in un procedimento giudiziario”. Per tale ragione, il titolo esecutivo non sarebbe “validamente utilizzabile” da (ii) la mancanza di CP_5 titolo esecutivo ed il conseguente difetto del diritto a procedere all'esecuzione, in quanto “ CP_5 non è legittimata a servirsi di quel titolo, così come non lo era il suo dante causa ”; (iii) la Pt_2 carenza di interesse ad agire esecutivamente, essendo pendente il giudizio volto ad accertare l'esistenza del diritto di prelazione dell'avv. , non potendo INVIMIT vendere né locare Pt_1
l'immobile ed essendo anzi essa esposta al rischio di dover risarcire il danno relativo alle spese per il “doppio trasloco” (in caso di esito vittorioso del giudizio pendente); (iv) la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, in forza della sentenza n. 6733/2020 della TE di Cassazione, che avrebbe affermato il suo diritto di prelazione sui beni oggetto di esecuzione.
Fissata l'udienza per la discussione sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo giudiziale azionato, , nella qualità, si costituiva e ne chiedeva il rigetto. Il giudice CP_5 respingeva l'istanza cautelare.
Incardinato il giudizio di merito con ricorso ai sensi degli artt. 447 bis, 414 e ss. e 615 e ss. c.p.c., all'udienza di prima comparizione si costituiva ritualmente la parte convenuta insistendo per il rigetto di tutte le richieste attoree.
Il Tribunale, con sentenza n. 9437/24 resa in data 29.10.2024, respingeva l'opposizione all'esecuzione per consegna e rilascio formulata da e condannava quest'ultimo al Parte_1 pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza proponeva appello lamentando, con un primo motivo, la Parte_1 mancata riunione del procedimento a quello richiamato in atti e precedentemente radicato, in cui si doveva decidere la questione pregiudiziale dell'esistenza di un diritto, a fronte del quale il reclamato diritto al rilascio doveva cedere;
con un secondo motivo, la mancata sospensione ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione della questione ad esso pregiudiziale della sussistenza del diritto di prelazione, con conseguente violazione dell'art. 295 c.p.c.; con un terzo motivo, deducendo contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, dopo aver dato atto della pendenza
3 presso altro giudice del medesimo Tribunale di Milano del processo al quale avrebbe dovuto riunire la causa, o in attesa della definizione del quale avrebbe dovuto sospenderla, ha poi deciso che a il reclamato diritto di prelazione non spetta. Parte_1
Si costituiva chiedendo Controparte_3 respingere l'impugnazione.
All'udienza di prima comparizione, tenutasi il 14.10.2025, la TE concedeva i termini per le memorie conclusionali e fissava l'udienza del 16.12.2025 per la rimessione al collegio, che si teneva con rito cartolare. Preso atto del deposito delle note conclusive, la causa perviene alla fase decisionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
chiedeva accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dell'appellata a procedere ad Parte_1 esecuzione forzata nei propri confronti, stante la carenza di suo interesse ad agire in via esecutiva in forza dell'atto di precetto oggetto di opposizione, o comunque, per l'intervenuta estinzione del diritto incorporato nel titolo che ne è posto a base.
Deve darsi atto dell'intervenuto rilascio dell'immobile in data 6.8.2024.
In tema di esecuzione forzata per rilascio, la conclusione della procedura mediante il rilascio dell'immobile da parte dell'esecutato, anche se avvenuto spontaneamente, ma non in base ad un accordo tra le parti, bensì al solo scopo di evitare l'esecuzione coattiva, non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'esecuzione pendente
(Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 20924 del 7/9/2017, Rv. 645478, e precedenti ivi indicate).
Si procede quindi all'esame del merito.
Il primo ed il secondo motivo, che lamentano la mancata riunione del giudizio di opposizione (n.
36545/2023 RG) con altro giudizio promosso dal medesimo avanti al Tribunale di Parte_1
Milano (n. 12941/2023 RG), e la mancata sospensione dello stesso giudizio di opposizione in attesa della definizione del citato giudizio RG 12291/23, ed il terzo, che lamenta contraddittorietà della motivazione, non sono fondati.
Dà atto parte appellante che il procedimento n. 12941/23 RG, in relazione al quale aveva chiesto la riunione, o in attesa del quale chiedeva sospendere il presente, è stato definito con sentenza n°
6031/2025, reiettiva delle domande formulate da , ma che ha proposto appello. Parte_1
4 Ciò che rileva è peraltro che si tratta di provvedimenti non suscettibili di impugnazione in quanto, uno come l'altro, aventi natura ordinatoria, meramente organizzativa, quindi privi di contenuto decisorio sui diritti delle parti.
Quanto alla riunione, insegna la S.C. di cassazione che: “il giudice in base a una sua valutazione discrezionale dispone (o meno) la riunione con ordinanza. Tale provvedimento non è suscettibile di impugnazione né è sindacabile in cassazione. I provvedimenti che decidono sulla riunione o separazione delle cause sono atti processuali di carattere meramente preparatorio, privi di contenuto decisorio sulla competenza, e insindacabili in sede di impugnazione, in quanto la valutazione dell'opportunità della trattazione congiunta delle cause connesse è rimessa alla discrezionalità del giudice davanti al quale i procedimenti pendono.” (Cass. Sezioni Unite, 6 febbraio 2015, n. 2245 Rv. 634424; id., 30 settembre 2022, n. 28539; id., 30 marzo 2018, n. 8024; id. 27 maggio 2010, n. 12989).
Quanto alla richiesta sospensione ex art. 295 cpc, si deve in primo luogo evidenziare come fosse stata richiesta con memoria ex art. 171ter n° 1 c.p.c. in data 3.1.2024, ma che non sia stata reiterata nelle conclusioni definitive, formulate in data 5.6.2024, con conseguente sua implicita rinuncia.
Richiesta di sospensione che sarebbe comunque infondata.
L'art. 295 c.p.c. prevede che il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.
Anche questo provvedimento non è suscettibile di impugnazione. “La parte interessata può impugnare l'ordinanza che concede la sospensione solo con il regolamento necessario di competenza da proporsi dinanzi alla TE di cassazione (ai sensi dell'art. 42 c.p.c.); tale rimedio non è proponibile
contro
: - il provvedimento che nega la sospensione …” (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 12630 del 12/5/2025 Rv. 674695; id. 28 settembre 2020 n. 20344 Rv. 659251).
Né si vede alcuna contraddittorietà nella motivazione che, pur se nel corso del procedimento erano state formulate richieste di riunione (e, nei limiti detti, di sospensiva), affermava la validità del titolo in esecuzione (sentenza n. 12558/2015 del Tribunale di Milano, in giudicato, che condannava al rilascio dell'immobile, accertando la legittimazione di quale mandataria di Parte_1 CP_6
e il diritto di quest'ultimo, e dei suoi aventi causa, al rilascio), titolo definitivo, quindi non più Pt_2 suscettibile di essere posto in discussione;
la invocata prelazione non è incompatibile con il rilascio, posto che, qualora in ipotesi venisse riconosciuta all'esito del procedimento altrimenti pendente, nulla osterebbe, in quel momento, ad un trasferimento della proprietà.
In caso concettualmente analogo è stata esclusa la ricorrenza di un rapporto di pregiudizialità anche tra una controversia relativa ad uno sfratto per finita locazione ed altra attinente all'esecuzione in
5 forma specifica del contratto preliminare di compravendita stipulato tra locatore e conduttore, posto che, essendo la sentenza che dispone il trasferimento coattivo in ragione della sua natura coattiva destinata a produrre effetti solo alla data del passaggio in giudicato della relativa pronuncia, permangono nelle more del giudizio ex art. 2932 c.c. gli obblighi derivanti dal contratto di locazione, senza che con questi possa interferire l'eventuale accoglimento della domanda di adempimento del preliminare (Cass. Sez. III, Sentenza, 22/4/2013, n. 9714, RV. 625988).
Si deve quindi respingere l'appello e confermare la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati in DM 55/14 e ss, nei valori medi per le fasi di introduzione studio e decisione, minimi per la fase di trattazione, secondo lo scaglione di valore indeterminato medio.
P.Q.M.
La TE d'Appello, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 10.313,00 per Controparte_3 compensi, oltre spese forfettarie 15% ex art. 2 co 2 DM 55/2014, IVA e CPA secondo legge.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, 18/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Antonio TE TO AP
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