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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 115/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RICCOBENE GI SALVATORE, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 514/2024 depositato il 12/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Domiciliato Per La Carica C/o Difensore_2 Srl - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Caltanissetta - Via Regina Margherita 43 93100 Caltanissetta CL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYQ01A800347 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYQ01A800347 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYQ01A800347 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il 24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 12.04.2024 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta avverso l'avviso di accertamento n.
TYQ01A800347/2023 del 07/11/2023, notificato il 14/11/2023, per l'anno d'imposta 2016, mediante il quale gli veniva contestata l'omessa dichiarazione di redditi di pensione estera dell'importo di
€ 19.338,40, corrisposta dai seguenti sostituti d'imposta e per l'importo a fianco di ciascuno indicato:
OF Mederic Retraite AR € 361,00; CA AC SE € 923,00; SO € 23,25; SO
€ 903,15; Associazione_1 € 17.178,00, assoggetta a tassazione in Italia, per effetto della convenzione contro la doppia imposizione. Veniva accertata la maggiore imposta dovuta pari ad € 3.502,00, oltre interessi;
€ 355,00 per addizionale regionale, oltre interessi;
€ 155,00 per addizionale comunale ed irrogate sanzioni pari ad € 6.389,20.
In data 12.04.2024 il ricorrente si costituiva in giudizio, premetteva di avere presentato istanza di accertamento con adesione, non andata a buon fine e precisava che il ricorso verteva sulla determinazione dei redditi accertati, erogati dalla Associazione_1 e sul mancato riconoscimento delle detrazioni per coniuge a carico e dell'esenzione parziale del reddito percepito in
Germania certificata, per cui l'ammontare imponibile della pensione estera, il ricorrente assumeva fosse pari ad € 11.814,00.
Chiedeva la rideterminazione delle imposte accertate e delle conseguenti sanzioni, con la condanna alle spese di lite, quantificate in € 1.800,00, oltre accessori di legge.
Chiedeva la trattazione in pubblica udienza.
In data 10.06.2024 l'Agenzia delle Entrate depositava controdeduzioni con le quali contestava le eccezioni di parte ricorrente, deducendo che, essendo il contribuente cittadino italiano e residente in
Italia, i relativi redditi di pensione percepiti all'estero andavano tassati secondo la legislazione italiana, la quale già prevede l'esenzione dall'imposta per la base imponibile fino ad € 8.000,00, superiore a quella prevista dalla legislazione tedesca.
Deduceva, inoltre, che la parte ricorrente non ha prodotto prova alcuna sulla spettanza delle detrazioni per coniuge a carico.
Chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
In data 13.02.2026 la parte ricorrente depositava memoria con la quale contestava quanto controdedotto dall'Ufficio ed insisteva nei motivi di ricorso e nelle richieste ivi formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha prodotto in giudizio copia della “Convenzione tra la Repubblica Italiana e la
Repubblica Federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali con protocollo”.
Agli atti di causa non c'è contestazione sul fatto che il reddito percepito dalla Germania dal ricorrente è riferito a reddito di pensione. Inoltre, il ricorrente ha affermato di essere cittadino italiano, di non avere nazionalità tedesca e di essere residente in Italia.
L'art.18 della citata convenzione stabilisce che le pensioni pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Il successivo art.19, comma 2.b) dispone che le pensioni sono imponibili nello stato in cui il contribuente è residente e ne ha la nazionalità, senza avere la nazionalità dello Stato da dove proviene la pensione.
In applicazione di detta previsione, il reddito di pensione estera percepita dal ricorrente è imponibile in Italia.
Ancora, l'articolo 24, comma 2.a della citata convenzione dispone che se un residente della
Repubblica italiana riceve elementi di reddito imponibili nella Repubblica federale di Germania, la
Repubblica italiana, nel calcolare le proprie imposte sul reddito, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della Convenzione non stabiliscano diversamente e che, in tal caso, la Repubblica italiana deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata nella Repubblica federale di Germania, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
La parte ricorrente invoca la previsione dell'art.14, lettera e), sottopunto a) del Protocollo allegato alla citata convenzione e relativo all'art.19 della stessa convenzione, il quale dispone che le pensioni pagate in base alla legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato contraente a persone che sono residenti dell'altro Stato contraente e che ne possiedono la nazionalità, se il beneficiario era residente della Repubblica federale di Germania, l'imposta italiana è prelevata soltanto sull'ammontare che sarebbe imponibile secondo la legislazione tedesca.
Nel caso di specie il ricorrente non è residente della Repubblica federale di Germania, bensì residente in Italia;
conseguentemente, detta previsione non è applicabile e non spetta al contribuente alcuna riduzione della base imponibile, prevista dalla normativa tedesca.
In ordine alla richiesta dell'applicazione delle detrazioni per il coniuge a carico, va osservato che agli atti di causa non è stata prodotto alcuna documentazione comprovante che il ricorrente abbia un coniuge e che detto coniuge non possiede redditi o li possiede nei limiti per essere considerato fiscalmente a carico.
Il ricorso è infondato e va rigettato e, per effetto della soccombenza, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta, che si liquidano in
€ 852,00.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta, che liquida in € 852,00.
Caltanissetta, 23.02.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO: Giuseppe Salvatore Riccobene (firmato digitalmente)
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RICCOBENE GI SALVATORE, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 514/2024 depositato il 12/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Domiciliato Per La Carica C/o Difensore_2 Srl - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Caltanissetta - Via Regina Margherita 43 93100 Caltanissetta CL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYQ01A800347 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYQ01A800347 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYQ01A800347 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il 24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 12.04.2024 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta avverso l'avviso di accertamento n.
TYQ01A800347/2023 del 07/11/2023, notificato il 14/11/2023, per l'anno d'imposta 2016, mediante il quale gli veniva contestata l'omessa dichiarazione di redditi di pensione estera dell'importo di
€ 19.338,40, corrisposta dai seguenti sostituti d'imposta e per l'importo a fianco di ciascuno indicato:
OF Mederic Retraite AR € 361,00; CA AC SE € 923,00; SO € 23,25; SO
€ 903,15; Associazione_1 € 17.178,00, assoggetta a tassazione in Italia, per effetto della convenzione contro la doppia imposizione. Veniva accertata la maggiore imposta dovuta pari ad € 3.502,00, oltre interessi;
€ 355,00 per addizionale regionale, oltre interessi;
€ 155,00 per addizionale comunale ed irrogate sanzioni pari ad € 6.389,20.
In data 12.04.2024 il ricorrente si costituiva in giudizio, premetteva di avere presentato istanza di accertamento con adesione, non andata a buon fine e precisava che il ricorso verteva sulla determinazione dei redditi accertati, erogati dalla Associazione_1 e sul mancato riconoscimento delle detrazioni per coniuge a carico e dell'esenzione parziale del reddito percepito in
Germania certificata, per cui l'ammontare imponibile della pensione estera, il ricorrente assumeva fosse pari ad € 11.814,00.
Chiedeva la rideterminazione delle imposte accertate e delle conseguenti sanzioni, con la condanna alle spese di lite, quantificate in € 1.800,00, oltre accessori di legge.
Chiedeva la trattazione in pubblica udienza.
In data 10.06.2024 l'Agenzia delle Entrate depositava controdeduzioni con le quali contestava le eccezioni di parte ricorrente, deducendo che, essendo il contribuente cittadino italiano e residente in
Italia, i relativi redditi di pensione percepiti all'estero andavano tassati secondo la legislazione italiana, la quale già prevede l'esenzione dall'imposta per la base imponibile fino ad € 8.000,00, superiore a quella prevista dalla legislazione tedesca.
Deduceva, inoltre, che la parte ricorrente non ha prodotto prova alcuna sulla spettanza delle detrazioni per coniuge a carico.
Chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
In data 13.02.2026 la parte ricorrente depositava memoria con la quale contestava quanto controdedotto dall'Ufficio ed insisteva nei motivi di ricorso e nelle richieste ivi formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha prodotto in giudizio copia della “Convenzione tra la Repubblica Italiana e la
Repubblica Federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali con protocollo”.
Agli atti di causa non c'è contestazione sul fatto che il reddito percepito dalla Germania dal ricorrente è riferito a reddito di pensione. Inoltre, il ricorrente ha affermato di essere cittadino italiano, di non avere nazionalità tedesca e di essere residente in Italia.
L'art.18 della citata convenzione stabilisce che le pensioni pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Il successivo art.19, comma 2.b) dispone che le pensioni sono imponibili nello stato in cui il contribuente è residente e ne ha la nazionalità, senza avere la nazionalità dello Stato da dove proviene la pensione.
In applicazione di detta previsione, il reddito di pensione estera percepita dal ricorrente è imponibile in Italia.
Ancora, l'articolo 24, comma 2.a della citata convenzione dispone che se un residente della
Repubblica italiana riceve elementi di reddito imponibili nella Repubblica federale di Germania, la
Repubblica italiana, nel calcolare le proprie imposte sul reddito, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della Convenzione non stabiliscano diversamente e che, in tal caso, la Repubblica italiana deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata nella Repubblica federale di Germania, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
La parte ricorrente invoca la previsione dell'art.14, lettera e), sottopunto a) del Protocollo allegato alla citata convenzione e relativo all'art.19 della stessa convenzione, il quale dispone che le pensioni pagate in base alla legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato contraente a persone che sono residenti dell'altro Stato contraente e che ne possiedono la nazionalità, se il beneficiario era residente della Repubblica federale di Germania, l'imposta italiana è prelevata soltanto sull'ammontare che sarebbe imponibile secondo la legislazione tedesca.
Nel caso di specie il ricorrente non è residente della Repubblica federale di Germania, bensì residente in Italia;
conseguentemente, detta previsione non è applicabile e non spetta al contribuente alcuna riduzione della base imponibile, prevista dalla normativa tedesca.
In ordine alla richiesta dell'applicazione delle detrazioni per il coniuge a carico, va osservato che agli atti di causa non è stata prodotto alcuna documentazione comprovante che il ricorrente abbia un coniuge e che detto coniuge non possiede redditi o li possiede nei limiti per essere considerato fiscalmente a carico.
Il ricorso è infondato e va rigettato e, per effetto della soccombenza, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta, che si liquidano in
€ 852,00.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta, che liquida in € 852,00.
Caltanissetta, 23.02.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO: Giuseppe Salvatore Riccobene (firmato digitalmente)