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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 07/03/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Salvia, ha pronunciato, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° R.G. 1475/2023, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Parte_1
Farina che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti
RICORRENTE
E
AR
, in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore, elettivamente domiciliato presso la propria sede in Cassino, Piazza
Labriola n. 49 e rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Giuseppe Caputo in virtù di delega in atti;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., ha adito questo Tribunale, in Parte_1 funzione di giudice del lavoro, esponendo:
1 - Di aver subito un infortunio sul lavoro, riconosciuto dall' (cfr. CP_2 provvedimento su pratica n. 515908300 del 6.02.2020), per cui l'istituto ha attribuito una lesione dell'integrità psico-fisica pari al 12%;
- Di aver subito a causa dell'infortunio delle lesioni più intense di quelle riconosciute dall'istituto, come da certificazioni in atti, e di aver dunque proposto ricorso amministrativo avverso tale provvedimento, ritenendo inadeguata la valutazione svolta dall'istituto del danno scaturito.
Ciò premesso, la parte ricorrente ha agito in giudizio per sentire dichiarare che dall'aggravamento dell'infortunio le è derivato un danno biologico permanente di grado stimabile nella misura del 22%, come da relazione medico-legale di parte depositata in atti, o in quella maggiore o minore di giustizia, e per l'effetto condannare l' convenuto al pagamento delle CP_2 prestazioni previste dalla legge, come richiamate nelle conclusioni in atti.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio CP_2 facendo rilevare nel merito la correttezza della quantificazione del grado di danno biologico, stimata a seguito di visita in sede amministrativa ed effettuata applicando corretti criteri medico-legali, e ha dunque chiesto l'integrale rigetto del ricorso o in subordine la compensazione delle spese di lite.
La causa è stata istruita per via documentale e per il tramite di CTU medico-legale. A seguito del deposito della relazione peritale definitiva da parte del CTU dr. e dei chiarimenti resi in udienza da quest'ultimo, Per_1 la causa è stata rinviata per la discussione e all'esito dell'udienza di discussione, sostituita dal deposito di note scritte e lette le note depositate dalle parti, è stata decisa con la presente pronuncia.
***
La domanda deve essere accolta come di seguito specificato.
Nella fattispecie, si contesta la valutazione dell'entità del danno biologico permanente in capo alla parte ricorrente, occorso a seguito dell'infortunio
2 pur riconosciuto dall' , effettuata dall' con il provvedimento in CP_2 CP_1 atti e valutata complessivamente nel 12%.
Nel caso di specie non risulta oggetto di controversia la sussistenza di un infortunio sul lavoro, mentre è controversa tra le parti l'entità delle conseguenze scaturite dalle stesse, in termini di lesione dell'integrità psico- fisica subita dal ricorrente.
Essendo controversa nella fattispecie la quantificazione della percentuale di inabilità permanente residuata a carico della ricorrente a seguito del dedotto aggravamento, è stata disposta ed effettuata consulenza medico legale.
Il consulente tecnico, dott. in risposta al quesito posto, dopo Per_1 accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, ha riscontrato che il ricorrente ha riportato “sindrome algico-disfunzionale a carico del rachide con deformazione a cuneo anteriore con collasso disco somatico di L1 ed in misura minore di L2 ed L3, collasso discosomatico di
D11-D12”. Ha poi rilevato, con riferimento alla valutazione di gravità e in sede di chiarimenti, che “per la lesione alla 12° vertebra dorsale ha tenuto conto del codice 202 assegnando 3 punti di danno biologico;
per la D11 ha tenuto conto della voce 201, assegnando 2 punti;
per tutte e tre le vertebre lombari ha tenuto conto della voce 205, assegnando un valore diverso a seconda del diverso grado di collasso somatico e impegno funzionale, assegnando il 5% per la frattura di L1, il 4% per L2 e il 4% per L3” precisando poi che “il codice 206, pur citato nella relazione peritale in quanto relativo agli esiti di frattura vertebrale, non è stato utilizzato come riferimento, anche perché prevede dei requisiti non ricorrenti nel caso di specie (artrosi reattiva locoregionale)”.
Ha dunque precisato la modalità di calcolo, chiarendo la necessità di operare una somma aritmetica per lesioni coesistenti, e valutando dunque il danno complessivo nella misura del 18%, sui criteri di cui alla tabella
3 delle menomazioni di cui al D.M. 12.7.2000 allegata al D.Lgs. 38/2000, in una misura dunque superiore a quanto stimato dall' . CP_1
Le argomentazioni poste alla base della consulenza risultano dunque corrette e adeguate, così come integrate in sede di chiarimenti resi in udienza, e ad esse può farsi integralmente rinvio, considerato peraltro che le parti non hanno dedotto alcunchè in merito tanto in sede di operazioni peritali quanto in sede di discussione in udienza.
***
Per quanto esposto, il ricorso deve essere parzialmente accolto con l'accertamento che in conseguenza dell'aggravamento dell'infortunio è derivata alla parte ricorrente una lesione permanente all'integrità psico- fisica di grado pari al 18%, complessivamente apprezzata con decorrenza dalla data della stabilizzazione dei postumi dopo l'infortunio.
Per l'effetto, va disposta la condanna dell' a liquidare, in favore della CP_2 parte ricorrente medesima, la rendita vitalizia di cui al d.lgs. 38/2000 in misura corrispondente a quanto accertato, oltre accessori come per legge.
In virtù dell'accoglimento della domanda con riferimento all'entità della lesione riconosciuta, le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell' , determinate come in dispositivo in CP_2 applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, in considerazione del valore della controversia (di valore da ricomprendersi nello scaglione da €
5.200 fino ad € 26.000,00 considerando presuntivamente il maggior importo sulla prestazione spettante), della limitata complessità della stessa per cui vanno applicate le massime riduzioni, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si stima equo, tuttavia, porre definitivamente a carico dell' le CP_2 competenze di CTU, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- accerta e dichiara che in conseguenza dell'infortunio riconosciuto pratica n. 515908300 del 6.02.2020 è derivata alla parte ricorrente una lesione permanente dell'integrità psico-fisica Parte_1 complessivamente di grado pari al 18% secondo le tabelle di cui al D.M.
12.7.2000 con decorrenza dalla stabilizzazione dei postumi;
- per l'effetto, condanna l' AR
, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...]
a liquidare, in favore della parte ricorrente la rendita vitalizia nella misura corrispondente, oltre accessori come per legge;
- condanna l' AR
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento,
[...] in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate nella somma complessiva di € 2.697,00 oltre all'IVA e C.P.A. e spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- competenze di CTU, liquidate come da separato provvedimento, a definitivo carico dell' . CP_2
Così deciso in Cassino il 06/03/2025
IL GIUDICE
Luigi Salvia
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