Art. 4.
E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1963-64 la spesa di lire 2.500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di nuove chiese in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522 , modificata dalla legge 18 aprile 1962, n. 168 .
E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1963-64 la spesa di lire 2.500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di nuove chiese in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522 , modificata dalla legge 18 aprile 1962, n. 168 .