Articolo 4 della Legge 31 ottobre 1963, n. 1415
Articolo 3Articolo 5
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15 novembre 1963
Art. 4.
E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1963-64 la spesa di lire 2.500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di nuove chiese in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522 , modificata dalla legge 18 aprile 1962, n. 168 .
Entrata in vigore il 15 novembre 1963