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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/10/2025, n. 3162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3162 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
III SEZ. CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 7229 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
, (CF in Parte_1 P.IVA_1
persona del Direttore Generale e legale rappresentate pro tempore Dott. Parte_2
con sede legale in 81100, , in via Unità d'Italia n. 28,
[...] Pt_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianmarco Miele del Foro di Roma (C.F.
[...]
), presso il cui studio, sito in 00198, Roma in Via Chiana n. C.F._1
35 è elettivamente domiciliata opponente
E
1 in persona della procuratrice speciale pro Controparte_1
tempore, con sede in 00185, Roma, alla via Curtatone n. 3, non in proprio ma nella qualità di mandataria della in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 20121, Milano, alla via
San Prospero n. 4, quale cessionaria della
[...]
con sede legale Controparte_3
in 81031, Aversa (CE), alla via Aldo Moro n. 65, rappresentata e difesa dall'Avv.
GI OL, e con questi elettivamente domiciliata in 80129, Napoli, in piazza Vanvitelli n. 15
Opposta
NONCHE'
P.I. , in persona dell'Amministratore Controparte_4 P.IVA_2
Delegato (C.F. ), con sede in Controparte_5 C.F._2
, alla Via Mazzini n. 5, domiciliata per la carica presso la sede legale, Pt_1
rapp.ta e difesa giusta procura in calce al presente atto dall'Avv. Sergio
CC (C.F. ), elettivamente dom.to presso lo C.F._3
studio in Maddaloni (CE) – cap. 81024, alla Via Cornato n. 34
Terza chiamata
E
2 (C.F. , in persona del Controparte_6 P.IVA_3
Presidente p.t., , con sede in Aversa (CE) alla via Aldo Moro n. Controparte_7
65/Bis, rapp.ta e difesa giusta procura in calce al presente atto dall'Avv.
LE CC (C.F. ) ed elett.te domiciliata C.F._4
presso il suo studio sito in Maddaloni (CE), alla via Cornato n. 34
Terza chiamata avente ad oggetto: opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 1923/2023, emesso dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 8.9.2023 e pubblicato il 12.9.2023
(R.G.A.C. n. 5579/2023) ed in cui le parti hanno così rassegnato le loro
CONCLUSIONI come in atti sulla base dei seguenti
MOTIVI
Con atto di citazione notificato in data 21.10.2023 ed iscritto a ruolo in data
24.10.2023, l ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1923/2023 emesso in favore di
[...]
nel procedimento monitorio recante n.r.g. 911/2023 Controparte_8
relativo ai crediti della Controparte_3
acquistati nell'ambito di
[...]
un'operazione di cartolarizzazione dalla opposta Controparte_2
[...]
3 Con comparsa di costituzione e risposta l' si costituiva Controparte_9
nel giudizio di opposizione, impugnando integralmente l'avverso dedotto in quanto infondato in fatto e in diritto e, contestualmente, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della cedente che pure si è costituita CP_3
in giudizio.
Parte Va precisato che l . successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo e
poco prima di notificare l'atto di opposizione, ha pagato in favore
dell'opposta € 281.200,40 imputando tale somma a tutte le CP_2
fatture del 2020 e a quelle del 2021, con detrazionedell'importo di € 141.640,12
portato da una nota di credito emessa da el settembre del 2023, CP_3
Infatti, l'opponente disponeva il versamento di una parte del credito di cui alle fatture nn. 2, 4, 6, 8, 10 e 12 del 2021 dell'importo complessivo di € 119.319,50 a favore della e deduceva di vantare nei confronti di Parte_4 Parte_4
così come la - quali cessionarie del di Controparte_2 Controparte_10
crediti vantati nei suoi confronti quale soggetto accreditato per l'espletamento di prestazioni afferenti la macroarea della riabilitazione ex art. 26 della L. 833/78 –
Parte avendo indebitamente ella pagato all'opponente Parte_4
Tuttavia, la a seguito della comunicazione del 5.10.2023 con la Parte_4
quale veniva richiesta la ripetizione dell'importo di € 119.319,50, versato per errore nei suoi confronti da parte dell' dopo regolare Parte_5
rendicontazione, provvedeva in data 10.10.2023, a restituire la detta somma.
4 Inoltre, nel corso del giudizio le parti hanno dato atto dell'intervenuto accordo fra l'opposta e la chiamata in causa del 31.07.2025 ed in ossequio al CP_3
medesimo la ha già provveduto al pagamento delle somme CP_3
Parte indebitamente pagare dall e da ercepite. CP_3
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, la pronuncia di
“cessazione della materia del contendere” costituisce una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (cfr. Cass. n. 18195/12; Cass. n. 2155/12).
La pronuncia va emessa, in particolare, d'ufficio o su istanza di parte, quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in giudizio, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass., 1 aprile 2004, n. 6395;
Cass., 1 aprile 2004, n. 6403; Cass., ss uu, 26 luglio 2004, n. 13969; Cass., 8
giugno 2005, n. 11962).
5 Secondo il principio della soccombenza virtuale, le spese, in forza del criterio generale di cui all'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico della parte che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia.
Nel caso di specie il Tribunale, alla luce dell'intervenuto pagamento da parte della opponente delle somme richieste nel ricorso per d.i. nonché della restituzione delle somme non debitamente ricevute in pagamento da parte di CP_11
ritiene che non sussistono i presupposti per la condanna di alcuna delle
[...]
parti in base al pagamento altresì delle spese del presente giudizio.
Per tali motivi da dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così giudica:
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese.
Così deciso il 15/10/2025
Il Giudice
dr. Rita Di Salvo
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