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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 23/06/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1088 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Emanuela FEDELE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso depositato il 27/06/2024 da
, con il patrocinio dell'avv. Paola Parte_1 C.F._1
CRAPAROTTA elettivamente domiciliata presso il difensore
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
, in persona del Direttore Generale, rappresentato e difeso
[...] dall' ai sensi dell'art. 417 bis comma 1 c. p. c. presso i cui Uffici siti in alla Via Copelli, CP_1
6 domicilia
RESISTENTE
OGGETTO Altre ipotesi
Motivi della Decisione
Con ricorso depositato il 27/06/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver prestato servizio come personale docente a tempo determinato, negli anni scolastici
- a.s. 2019/2020, dal 30/09/2019 e cessazione al 30/06/2020 presso l'Istituto “Macchi” di
Somma Lombardo;
- a.s. 2021/2022 dal 20/09/2021 e cessazione al 30/06/2022 presso l'Istituto “Macchi” di
Somma Lombardo;
- a.s. 2022/2023, dal 09/09/2022 e cessazione al 31/08/2023 presso l'Istituto “L. Da Vinci” di Somma Lombardo;
- a.s. 2023/2024, dal 01/09/2023 e cessazione al 30/06/2024, presso l'Istituto “Da Vinci” di
Somma Lombardo
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senza aver mai fruito dell'importo di euro 500,00 annui per fa formazione professionale
(Carta elettronica docenti) riconosciuto esclusivamente al personale di ruolo ex artt. 121 co.
1 e 122 legge 107/2015 e successivi dpcm attuativi (dpcm 32313 del 23.09.2015, dpcm
28.11.2016.
Rilevando un'ingiustificata disparità di trattamento, il ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto di ottenere la carta docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107/2015, per gli anni sopra indicati e la condanna dell'amministrazione resistente all'assegnazione della carta elettronica con accredito dell'importo complessivo di 500,00 euro l'anno, quale contributo economico da destinare alla formazione professionale.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il ha contestato gli Controparte_2
assunti avversari, rilevando la legittimità della destinazione al solo personale di ruolo del contributo alla formazione professionale, e chiedendo il rigetto del ricorso. Ha chiesto infine, in caso di accoglimento del ricorso, l'estensione della pronunzia agli anni scolastici successivi alla proposizione del ricorso in presenza dei presupposti di legge
La causa è stata sviluppata con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; avendo le parti depositato le note conclusive entro il termine assegnato la causa viene decisa con sentenza che si deposita
Il ricorso è fondato.
Inquadramento normativo
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 stabilisce: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le competenze professionali, è istituita, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 123, la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il a corsi di Controparte_3
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di
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formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I DPCM attuativi del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016 hanno ribadito l'esclusione del beneficio per i docenti assunti a tempo determinato, essendo riservato ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale. Sono state altresì delineate le ipotesi di esclusione e revoca, la natura dell'attribuzione, le modalità di richiesta, di riconoscimento e di utilizzo collegato alla contestualità del servizio reso.
Giurisprudenza rilevante
Riportata la normativa di interesse, si rileva che, sulle questioni oggetto del presente giudizio si sono già espressi la Corte di Giustizia Europea (con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2), e il Consiglio di Stato (sentenza 16.3.2022 n. 1842) con pronunce che hanno evidenziato la natura astrattamente discriminatoria delle disposizioni normative che escludono i docenti con contratto a termine dal beneficio.
Condividendo pienamente i principi già espressi, la Corte di Cassazione, con sentenza n.
29961 del 27 ottobre 2023, ha ripercorso i dati normativi che fondano il diritto-dovere della formazione del docente che impone obblighi sia al docente che al datore di lavoro. In tale ambito si è inserita la carta docente che, per come strutturata, attiene al piano formativo e di aggiornamento “e non a quello delle dotazioni lavorative individuali”; tale piano formativo si sviluppa secondo la Corte su base annuale come deducibile da numerosi indici legislativi
“Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in
L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”…. Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate.”
Sulla base di queste considerazioni la Corte, rispondendo quindi ad una delle questioni oggetto di rinvio, ha fissato il seguente principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma
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secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
- Quanto alla natura della prestazione la Corte ha chiarito che trattasi di obbligazione di pagamento (desumibile dalle modalità di messa a disposizione dell'importo) seppur strettamente finalizzata all'obbligo di formazione nell'ambito di una prestazione didattica.
Tale inquadramento rileva anche sulla questione dell'interesse ad agire del creditore per le annualità pregresse, interesse che la Corte ritiene persistere nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto- dovere formativo”. La permanenza nel sistema scolastico viene individuata sia nella destinazione di nuovo incarico di supplenza, sia nella costanza di iscrizione nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze.
- In caso di fuoriuscita dal sistema scolastico spetterà al creditore, ove formulata, azione risarcitoria con obbligo di allegazione del pregiudizio e possibilità di deduzione presuntiva e di liquidazione equitativa, entro il valore della Carta, determinata sul caso concreto (ad es. durata della permanenza nel sistema scolastico).
- Infine in merito alla prescrizione la Corte ha statuito:
l'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 c.c., prescrizione quinquennale, stante la natura pecuniaria dell'obbligazione con decorrenza dal momento in cui il diritto può essere fatto valere ovvero dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio;
l'applicabilità della prescrizione decennale per la domanda risarcitoria nell'ambito della responsabilità contrattuale con decorrenza dalla data di cessazione del servizio per l'azione risarcitoria.
La posizione di parte ricorrente
Parte ricorrente domanda il riconoscimento della carta docenti per le annualità 2019/'20 e da 2021/'22 a 2023/24.
Va respinta l'eccezione di prescrizione poiché le annualità richieste sono entro il quinquennio dal deposito del ricorso.
Dalla documentazione prodotta risulta che negli anni richiesti parte ricorrente è stata destinataria di incarichi fino al termine delle attività scolastiche o fino al 30 giugno per 18/24 ore settimanali (cfr. doc.
1-4 ricorrente).
Sussiste l'interesse ad agire risultando documentata l'inserimento della ricorrente nelle graduatorie provinciali o d'istituto (cfr. produzione 28.3.25)
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Ricorrendo tutti i presupposti di legge, come interpretati dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione, va pertanto accertato il diritto di parte ricorrente ad ottenere la carta docenti per gli anni scolastici indicati.
L'Amministrazione resistente deve pertanto essere condannata a mettere a disposizione della parte ricorrente la suddetta carta docente con accredito dell'importo relativo agli anni di lavoro a tempo determinato ovvero per complessivi euro 2000,00, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
La pronuncia non può essere estesa anche agli anni scolastici maturati successivamente alla proposizione del ricorso, come richiesto dalla difesa del , in assenza di CP_1
domanda da parte ricorrente e dovendosi sempre accertare la presenza dei presupposti del diritto e l'attualità dell'interesse ad agire, ben potendo il conformarsi ai principi CP_1
scolpiti dalla sentenza della Corte di Cassazione sopra richiamata, in presenza dei necessari requisiti anche per gli anni successivi.
Si annota infine che, benché sia vero, come evidenziato dal , che l'erogazione CP_1 della carta docente sia subordinata alla verifica contabile delle risorse disponibili di cui all'art. 1 comma 121 e 123 della L. 107/2015, tale verifica attiene alla fase esecutiva-amministrativa e non incide sull'accertamento del diritto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte ricorrente in complessivi euro 800,00 (applicati i minimi per la serialità nello scaglione fino a 5.200 omessa la fase istruttoria, ridotta la decisionale), oltre spese generali, CU per euro 49,00 e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratasi anticipataria ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunziando tra le parti, così provvede:
- dichiara il diritto di parte ricorrente all'ottenimento della carta docente per gli anni scolastici
2019/20 e da 2021/'22 a 2023/'24 per l'importo di euro 500,00 per ciascun anno riconosciuto
- condanna il resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente la carta CP_1
docente, con accredito della somma complessiva di euro 2000,00, quale contributo da destinare alla formazione professionale da fruirsi nei limiti di legge;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente in complessivi euro 800,00 oltre spese generali, CU per euro 49,00 e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistataria.
Busto Arsizio, 23/06/2025
il Giudice del Lavoro
dr.ssa Emanuela Fedele
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