Sentenza 4 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 04/11/2022, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/11/2022
N. 01744/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00795/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 795 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fiorella Martina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'ottemperanza del giudicato
formatosi sulla sentenza -OMISSIS-, pubblicata in data 01.07.2020 nel procedimento R.G. -OMISSIS-, emessa dal Tribunale Civile di Lecce - Sezione Lavoro, notificata al Ministero della Salute il 13.07.2020.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 12 ottobre 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e udito per la parte ricorrente l’avv.to P.A. Miccoli, in sostituzione dell'avv.to F. Martina;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.E’ richiesta l’ottemperanza della sentenza -OMISSIS-, pubblicata in data 01.07.2020, con la quale il Tribunale Civile di Lecce - Sezione Lavoro, nell’ambito del procedimento R.G. -OMISSIS-, in accoglimento della domanda spiegata dal sig. -OMISSIS- nei confronti del Ministero della Salute, disattendendo ogni diversa domanda ed eccezione, ha così deciso “… dichiara che il ricorrente ha diritto all’indennizzo di cui alla legge n. 210/1992 in quanto affetto da Epatite cronica HBV/HDV correlata causata da emotrasfusione, ascrivibile alla 8^ categoria Tabella A di cui al D.P.R. 30 Dicembre 1981 n. 834 e tale da comportare un danno biologico pari al 30%; condanna il Ministero della Salute, in persona del l.r.p.t., a corrispondere al ricorrente le somme spettanti a titolo di indennizzo, oltre agli interessi decorrenti dalla maturazione del credito al soddisfo; condanna il Ministero della Salute, in persona del legale rapp. te p.t., al pagamento delle spese processuali liquidate in € 2.300,00 oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a.; pone a carico del Ministero della Salute le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto ”.
1.1. La citata sentenza -OMISSIS- veniva notificata (il 13.07.2020) al Ministero della Salute in
persona del Ministro in carica presso la sede legale di Roma, nonché presso il suo domicilio ex lege in Lecce alla via Rubichi, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce.
Il 21.10.2020 il Tribunale Civile di Lecce - Sezione Lavoro ha certificato il passaggio in giudicato della suddetta sentenza ai sensi degli artt. 325 e 327 c.p.c. ed in data 30.11.2020 è stata apposta la formula esecutiva.
1.2. L’11 luglio 2022 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce per il Ministero della Salute intimato.
All’esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 12 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso di ottemperanza è fondato e va accolto nei sensi e termini di seguito indicati.
2.1. Si deve premettere che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario, tra cui rientra anche la sentenza del Tribunale Civile - Sezione Lavoro di Lecce -OMISSIS- di cui in epigrafe, passata in giudicato il 21.10.2020, come risulta dal certificato (esibito in giudizio) rilasciato dal Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro ai sensi degli artt. 325 e 327 c.p.c.
Sempre preliminarmente, il Collegio rileva poi la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (regolarmente notificato alla controparte), poiché, nella fattispecie in esame, risulta osservato il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87, terzo comma, c.p.a.
Inoltre, la predetta sentenza -OMISSIS- emessa dal Tribunale Civile di Lecce - Sezione Lavoro (nella causa civile iscritta al n. R.G. -OMISSIS-), munita di formula esecutiva apposta in data a 30.11.2020, è stata notificata al Ministero della Salute, a mezzo del servizio postale presso la sede legale del Ministero, sita in Roma, al Viale Giorgio Ribotta n. 5 in data 20.12.2021.
2.2. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo.
3. Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve, quindi, essere accolto, non risultando provato l’adempimento, da parte del Ministero resistente (a tanto onerato), al giudicato formatosi sulla sentenza dell’A.G.O. -OMISSIS- di cui in epigrafe, ordinandosi, per l’effetto, al Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, di provvedere, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, al pagamento in favore dell’odierno ricorrente delle somme di denaro, riconosciute a titolo di indennizzo di cui alla Legge n. 210/1992 per il danno biologico subito a seguito dell’evento trasfusionale e a titolo delle spese di lite così come indicate nella predetta sentenza del Tribunale Civile di Lecce - Sezione Lavoro di Lecce -OMISSIS- (passata in giudicato).
Il Collegio riserva, altresì, la nomina del Commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento del Ministero della Salute intimato, previa istanza dell’interessato.
3.1. Le spese del presente giudizio di ottemperanza, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione, e, per l’effetto, ordina al Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza dell’A.G.O. -OMISSIS- di cui in epigrafe, nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, mediante il pagamento delle somme di denaro ivi indicate.
Condanna il Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi euro 800,00 (ottocento/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 12 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.