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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/04/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 6581/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 15.4.2025, promossa da
Comune di Martina Franca, con l'avv. Silvana Quaranta;
ricorrente
contro
EM SE LV, con l'avv. SE Umberto Garrisi;
resistente
avente ad oggetto: indebito.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 28.6.2024, il Comune di Martina Franca chiedeva condannarsi EM SE LV a pagare la somma di euro
330.649,79 (al netto di ritenute fiscali) a titolo di recupero di maggiorazione di retribuzione di posizione, retribuzione di risultato e ulteriori compensi indebitamente percepiti quale segretario generale nel periodo dal 14.11.2002 al 23.9.2007.
1 Costituendosi in giudizio, il convenuto chiedeva dichiararsi inammissibile o rigettarsi la domanda e, in via riconvenzionale, dichiararsi totalmente,
parzialmente o temporaneamente inesigibile l'avverso credito e disporsi la restituzione di quanto dovuto con ratei mensili pari al quinto del reddito percepito.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dal convenuto, di inesistenza (recte: nullità) della procura alle liti del ricorrente per omessa identificazione, tanto nella stessa procura, quanto nella prodromica deliberazione autorizzativa della giunta comunale ivi richiamata, del medesimo convenuto, riferendosi entrambi gli atti al generico recupero di indebito nei confronti di “ex segretari comunali” non indicati nominativamente.
L'eccezione, pur inizialmente fondata, deve tuttavia intendersi poi superata, avendo il ricorrente, entro il perentorio termine all'uopo assegnato nella prima udienza del 17.12.2024, provveduto alla regolarizzazione degli stessi atti, mediante deposito di una nuova deliberazione autorizzativa della giunta comunale (n. 22 del 16.1.2025) e di una nuova procura alle liti;
ebbene, a norma dell'art. 182 co. 2 c.p.c., nel testo applicabile ratione
temporis, l'osservanza del termine assegnato dal giudice, che abbia rilevato la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza o autorizzazione che ne determini la nullità, “sana i vizi, e gli effetti
2 sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”.
Pure in via preliminare, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dal convenuto, di nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 co. 1 n. 5)
c.p.c., attesa la illeggibilità di alcuni tra i documenti ivi allegati,
segnatamente i cedolini di paga, da considerarsi pertanto come non prodotti in giudizio.
L'eccezione è infondata, in quanto il denunziato vizio comporta in via esclusiva la inutilizzabilità dei documenti illeggibili e quindi rileva,
semmai, ai soli fini dell'esame della fondatezza nel merito della domanda,
senza che possa viceversa incidere in alcun modo sulla sua validità e ammissibilità.
Nel merito, la domanda è fondata per quanto di ragione.
Deve in primo luogo ritenersi indebitamente erogata al convenuto la maggiorazione della retribuzione di posizione in forza della c.d. clausola di galleggiamento prevista dall'art. 41 co. 5 del ccnl per i segretari comunali del 16.5.2001, il quale dispone che “gli enti assicurano, altresì, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la
retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa”.
Ebbene, nel caso in esame tale maggiorazione non spettava, in quanto parametrata alla retribuzione di posizione percepita dai dirigenti di grado più elevato del Comune ricorrente, la quale è stata a sua volta
3 indebitamente erogata in misura superiore al minimo, così come statuito in varie pronunce giudiziali, anche di legittimità, tra cui Cass. 27.5.2024 nn.
14762 e 14765 versate in atti.
Deve al riguardo evidenziarsi che, a norma dell'art. 24 co. 1 d.l.vo
30.3.2001 n. 165, “la retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che
il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità”.
La contrattazione collettiva nazionale di comparto individua quali componenti del trattamento economico accessorio la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato: si veda, in tal senso, l'art. 33 co. 1 ccnl dirigenza regioni ed enti locali 10.4.1996, a mente del quale “la struttura della retribuzione della qualifica unica dirigenziale si compone
delle seguenti voci: 1) stipendio tabellare;
2) indennità integrativa
speciale; 3) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
4) retribuzione di posizione;
5) retribuzione di risultato”.
A sua volta, il successivo ccnl 23.12.1999 elenca, all'art. 26 co. 1, le risorse utilizzabili per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato, ma demanda, all'art. 4 co. 1 lett. g), alla contrattazione decentrata integrativa a livello di ente la definizione dei
“criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione e a quella di risultato”.
Ebbene, nel Comune di Martina Franca non è stato mai stipulato alcun contratto collettivo decentrato integrativo per il personale dirigenziale,
come accertato nella relazione in data 21.1.2009 prot. n. 36861, redatta del
4 servizio ispettivo del Ministero dell'economia e delle finanze a seguito di verifica amministrativo-contabile eseguita presso detto ente e versata in atti.
Né possono valere, quali contratti collettivi decentrati integrativi, i verbali della delegazione trattante in data 28.7.2000 e 12.2.2001, in difetto dei necessari requisiti di forma e contenuto, oltre che delle modalità procedurali stabilite dall'art. 5 ccnl 23.12.1999, trattandosi di atti meramente preliminari e propedeutici alla stipula del ccdi, in concreto,
come detto, mai avvenuta;
in ogni caso, tali accordi si riferiscono in via esclusiva agli anni dal 1998 al 2001, e pertanto a periodo irrilevante ai fini della decisione.
Inoltre, per gli anni 2002 e seguenti non è stato costituito, come rilevato in detta relazione, l'apposito fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, in cui confluiscono le risorse individuate dall'art. 26 ccnl 23.12.1999; ancora, nel periodo che qui interessa, come segnalato nella citata relazione, non è stata effettuata la graduazione delle posizioni dirigenziali, prescritta ai fini del trattamento accessorio dall'art. 24 co.1
d.l.vo 30.3.2001 n. 165 e dall'art. 27 co. 1 ccnl 23.12.1999; infine, il nucleo di valutazione, al quale compete, a norma dell'art. 23 ccnl 10.4.1996 come sost. dall'art. 14 ccnl 23.12.1999, la verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti dai dirigenti, cui è subordinata, ex art. 29 co. 2 ccnl
23.12.1999, l'erogazione della retribuzione di risultato, ha espresso il proprio parere soltanto negli anni 2004, 2005 e 2006, come pure evidenziato nella citata relazione ispettiva.
5 Ebbene, le molteplici e gravi irregolarità sopra evidenziate non possono che determinare, quale inevitabile conseguenza, la spettanza ai dirigenti, nel periodo in contestazione (14.11.2002 – 23.9.2007), della retribuzione di posizione nella misura minima lorda annua per tredici mensilità
determinata dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché la non spettanza agli stessi dirigenti della retribuzione di risultato, siccome non determinata dal ccnl, neppure nei valori minimo e massimo.
Conseguentemente, neppure spetta al convenuto la maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dalla c.d. clausola di galleggiamento.
Deve altresì ritenersi indebitamente erogata al convenuto la retribuzione di risultato prevista dall'art. 42 del citato ccnl per i segretari comunali del
16.5.2001, il quale dispone, per quanto qui interessa, che “è attribuito un
compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al
conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell'incarico di funzione di direttore generale” (co. 1) e che “ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e dell'erogazione della relativa retribuzione ad essa correlata, gli enti utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata ai
sensi del d.l.vo 286/1999, relativo alla definizione di meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati” (co. 3).
Come espressamente riconosciuto dal convenuto, pertanto, “la retribuzione di risultato effettivamente spettante dipende dalla valutazione individuale e
dai livelli premiali definiti nel sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'amministrazione” (cfr. pagina 11, righi 9-11 della memoria di costituzione).
6 Ebbene, il Comune di Martina Franca non risulta avere adottato nel periodo di riferimento un sistema di misurazione e valutazione della performance del convenuto, né avere provveduto alla valutazione individuale dei risultati da lui conseguiti, così che difettano i presupposti previsti dalla contrattazione collettiva per la erogazione della retribuzione di risultato.
E' appena il caso di rilevare a questo punto che la giurisprudenza di legittimità ha esteso ai segretari comunali il principio, valevole per i dirigenti, secondo il quale, “ai fini della determinazione della retribuzione accessoria, l'attribuzione di un determinato trattamento economico mediante l'adozione, ad opera della p.a., di un atto negoziale di diritto privato di gestione del rapporto, non è sufficiente, di per sé, a costituire
una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore, giacché la misura
economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione
collettiva, né può ritenersi configurabile una responsabilità per inadempimento dell'amministrazione nei confronti del dipendente per non essere pervenuta alla conclusione del contratto collettivo”: cfr. Cass.
19.3.2024 n. 7370, Cass.
7.8.2019 n. 21166, Cass. 10.11.2016 n. 22934,
Cass. 25.9.2015 n. 19040, Cass. 25.3.2014 n. 6956.
Deve infine ritenersi indebitamente erogato al convenuto il “compenso incentivante segretario”, in quanto si tratta di voce non compresa tra quelle che compongono, a norma dell'art. 37 del citato ccnl per i segretari comunali del 16.5.2001, la struttura retributiva della detta figura professionale, sicché la erogazione di tale emolumento si pone in evidente contrasto con il principio di onnicomprensività della retribuzione sancito dagli artt. 24 co. 3 e 27 co. 1 d.l.vo 30.3.2001 n. 165.
7 In ordine alla determinazione in concreto dell'indebito, può farsi riferimento ai conteggi a firma della dott.ssa Loredana Frulli allegati al fascicolo di parte ricorrente, con l'unica precisazione che, dalla complessiva somma di euro 330.649,79 ivi calcolata come dovuta in restituzione dal convenuto al netto delle ritenute fiscali (in tal senso, cfr.
Cass. 23.1.2023 n. 1963), devono ancora detrarsi le ritenute previdenziali,
trattandosi di somme a loro volta, a norma dell'art. 19 l.
4.4.1952 n. 218,
non percepite dal convenuto, e pertanto non ripetibili nei confronti dello stesso.
Conclusivamente, deve condannarsi il convenuto a pagare al ricorrente l'inferiore importo corrispondente, al netto delle ritenute previdenziali, a quello lordo di euro 330.649,79.
Su detta somma sono dovuti gli interessi, decorrenti, ex art. 2033 c.c., dal giorno della indebita percezione, dovendosi nel caso in esame escludere la buona fede dell'accipiens in considerazione della peculiarità del ruolo del segretario comunale, il quale, a norma dell'art. 97 co. 2 d.l.vo 18.8.2000 n.
267, “svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti”, sicché deve presumersi che il convenuto, quale soggetto preposto, in ragione del proprio ruolo, a presidio della legalità dell'operato dell'ente, dovesse essere ben consapevole della mancanza di un valido titolo di attribuzione dei compensi per cui è causa, e quindi della natura indebita degli stessi.
8 Per analoghe ragioni si rivela infondata la domanda, formulata in via riconvenzionale dal convenuto, di declaratoria di inesigibilità totale,
parziale o temporanea dell'avverso credito, o quantomeno di rateizzazione dello stesso.
Il convenuto invoca, a tale riguardo, la sentenza della Corte costituzionale
27.1.2023 n. 8, la quale – nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c. sollevata con riferimento alla necessità di tutela del legittimo affidamento riposto nella spettanza di prestazioni
(previdenziali o, come nel caso che ci occupa, retributive) indebitamente erogate da soggetti pubblici – ha evidenziato l'esistenza nell'ordinamento nazionale di un apparato idoneo allo scopo, essenzialmente imperniato sui doveri di correttezza ex art. 1175 c.c. e di buona fede ex art. 1337 c.c.; e tuttavia, la pronuncia in esame non ha mancato di precisare che
“l'affidamento legittimo presuppone sempre anche la buona fede soggettiva dell'accipiens”, della quale, però, si è già rilevata la mancanza nel caso in esame, attesa la particolare qualità professionale del convenuto.
Le spese di causa seguono ex art. 91 c.p.c. la prevalente soccombenza del convenuto e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
condanna il resistente a pagare al ricorrente l'inferiore importo corrispondente, al netto delle ritenute previdenziali, a quello lordo di euro
330.649,79, oltre interessi legali decorrenti dal giorno della indebita percezione;
rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna il resistente a rifondere al ricorrente le spese di causa, liquidate in euro 7.650,00 per
9 compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Silvana Quaranta.
Taranto, 15.4.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
10
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 6581/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 15.4.2025, promossa da
Comune di Martina Franca, con l'avv. Silvana Quaranta;
ricorrente
contro
EM SE LV, con l'avv. SE Umberto Garrisi;
resistente
avente ad oggetto: indebito.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 28.6.2024, il Comune di Martina Franca chiedeva condannarsi EM SE LV a pagare la somma di euro
330.649,79 (al netto di ritenute fiscali) a titolo di recupero di maggiorazione di retribuzione di posizione, retribuzione di risultato e ulteriori compensi indebitamente percepiti quale segretario generale nel periodo dal 14.11.2002 al 23.9.2007.
1 Costituendosi in giudizio, il convenuto chiedeva dichiararsi inammissibile o rigettarsi la domanda e, in via riconvenzionale, dichiararsi totalmente,
parzialmente o temporaneamente inesigibile l'avverso credito e disporsi la restituzione di quanto dovuto con ratei mensili pari al quinto del reddito percepito.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dal convenuto, di inesistenza (recte: nullità) della procura alle liti del ricorrente per omessa identificazione, tanto nella stessa procura, quanto nella prodromica deliberazione autorizzativa della giunta comunale ivi richiamata, del medesimo convenuto, riferendosi entrambi gli atti al generico recupero di indebito nei confronti di “ex segretari comunali” non indicati nominativamente.
L'eccezione, pur inizialmente fondata, deve tuttavia intendersi poi superata, avendo il ricorrente, entro il perentorio termine all'uopo assegnato nella prima udienza del 17.12.2024, provveduto alla regolarizzazione degli stessi atti, mediante deposito di una nuova deliberazione autorizzativa della giunta comunale (n. 22 del 16.1.2025) e di una nuova procura alle liti;
ebbene, a norma dell'art. 182 co. 2 c.p.c., nel testo applicabile ratione
temporis, l'osservanza del termine assegnato dal giudice, che abbia rilevato la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza o autorizzazione che ne determini la nullità, “sana i vizi, e gli effetti
2 sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”.
Pure in via preliminare, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dal convenuto, di nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 co. 1 n. 5)
c.p.c., attesa la illeggibilità di alcuni tra i documenti ivi allegati,
segnatamente i cedolini di paga, da considerarsi pertanto come non prodotti in giudizio.
L'eccezione è infondata, in quanto il denunziato vizio comporta in via esclusiva la inutilizzabilità dei documenti illeggibili e quindi rileva,
semmai, ai soli fini dell'esame della fondatezza nel merito della domanda,
senza che possa viceversa incidere in alcun modo sulla sua validità e ammissibilità.
Nel merito, la domanda è fondata per quanto di ragione.
Deve in primo luogo ritenersi indebitamente erogata al convenuto la maggiorazione della retribuzione di posizione in forza della c.d. clausola di galleggiamento prevista dall'art. 41 co. 5 del ccnl per i segretari comunali del 16.5.2001, il quale dispone che “gli enti assicurano, altresì, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la
retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa”.
Ebbene, nel caso in esame tale maggiorazione non spettava, in quanto parametrata alla retribuzione di posizione percepita dai dirigenti di grado più elevato del Comune ricorrente, la quale è stata a sua volta
3 indebitamente erogata in misura superiore al minimo, così come statuito in varie pronunce giudiziali, anche di legittimità, tra cui Cass. 27.5.2024 nn.
14762 e 14765 versate in atti.
Deve al riguardo evidenziarsi che, a norma dell'art. 24 co. 1 d.l.vo
30.3.2001 n. 165, “la retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che
il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità”.
La contrattazione collettiva nazionale di comparto individua quali componenti del trattamento economico accessorio la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato: si veda, in tal senso, l'art. 33 co. 1 ccnl dirigenza regioni ed enti locali 10.4.1996, a mente del quale “la struttura della retribuzione della qualifica unica dirigenziale si compone
delle seguenti voci: 1) stipendio tabellare;
2) indennità integrativa
speciale; 3) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
4) retribuzione di posizione;
5) retribuzione di risultato”.
A sua volta, il successivo ccnl 23.12.1999 elenca, all'art. 26 co. 1, le risorse utilizzabili per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato, ma demanda, all'art. 4 co. 1 lett. g), alla contrattazione decentrata integrativa a livello di ente la definizione dei
“criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione e a quella di risultato”.
Ebbene, nel Comune di Martina Franca non è stato mai stipulato alcun contratto collettivo decentrato integrativo per il personale dirigenziale,
come accertato nella relazione in data 21.1.2009 prot. n. 36861, redatta del
4 servizio ispettivo del Ministero dell'economia e delle finanze a seguito di verifica amministrativo-contabile eseguita presso detto ente e versata in atti.
Né possono valere, quali contratti collettivi decentrati integrativi, i verbali della delegazione trattante in data 28.7.2000 e 12.2.2001, in difetto dei necessari requisiti di forma e contenuto, oltre che delle modalità procedurali stabilite dall'art. 5 ccnl 23.12.1999, trattandosi di atti meramente preliminari e propedeutici alla stipula del ccdi, in concreto,
come detto, mai avvenuta;
in ogni caso, tali accordi si riferiscono in via esclusiva agli anni dal 1998 al 2001, e pertanto a periodo irrilevante ai fini della decisione.
Inoltre, per gli anni 2002 e seguenti non è stato costituito, come rilevato in detta relazione, l'apposito fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, in cui confluiscono le risorse individuate dall'art. 26 ccnl 23.12.1999; ancora, nel periodo che qui interessa, come segnalato nella citata relazione, non è stata effettuata la graduazione delle posizioni dirigenziali, prescritta ai fini del trattamento accessorio dall'art. 24 co.1
d.l.vo 30.3.2001 n. 165 e dall'art. 27 co. 1 ccnl 23.12.1999; infine, il nucleo di valutazione, al quale compete, a norma dell'art. 23 ccnl 10.4.1996 come sost. dall'art. 14 ccnl 23.12.1999, la verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti dai dirigenti, cui è subordinata, ex art. 29 co. 2 ccnl
23.12.1999, l'erogazione della retribuzione di risultato, ha espresso il proprio parere soltanto negli anni 2004, 2005 e 2006, come pure evidenziato nella citata relazione ispettiva.
5 Ebbene, le molteplici e gravi irregolarità sopra evidenziate non possono che determinare, quale inevitabile conseguenza, la spettanza ai dirigenti, nel periodo in contestazione (14.11.2002 – 23.9.2007), della retribuzione di posizione nella misura minima lorda annua per tredici mensilità
determinata dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché la non spettanza agli stessi dirigenti della retribuzione di risultato, siccome non determinata dal ccnl, neppure nei valori minimo e massimo.
Conseguentemente, neppure spetta al convenuto la maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dalla c.d. clausola di galleggiamento.
Deve altresì ritenersi indebitamente erogata al convenuto la retribuzione di risultato prevista dall'art. 42 del citato ccnl per i segretari comunali del
16.5.2001, il quale dispone, per quanto qui interessa, che “è attribuito un
compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al
conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell'incarico di funzione di direttore generale” (co. 1) e che “ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e dell'erogazione della relativa retribuzione ad essa correlata, gli enti utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata ai
sensi del d.l.vo 286/1999, relativo alla definizione di meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati” (co. 3).
Come espressamente riconosciuto dal convenuto, pertanto, “la retribuzione di risultato effettivamente spettante dipende dalla valutazione individuale e
dai livelli premiali definiti nel sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'amministrazione” (cfr. pagina 11, righi 9-11 della memoria di costituzione).
6 Ebbene, il Comune di Martina Franca non risulta avere adottato nel periodo di riferimento un sistema di misurazione e valutazione della performance del convenuto, né avere provveduto alla valutazione individuale dei risultati da lui conseguiti, così che difettano i presupposti previsti dalla contrattazione collettiva per la erogazione della retribuzione di risultato.
E' appena il caso di rilevare a questo punto che la giurisprudenza di legittimità ha esteso ai segretari comunali il principio, valevole per i dirigenti, secondo il quale, “ai fini della determinazione della retribuzione accessoria, l'attribuzione di un determinato trattamento economico mediante l'adozione, ad opera della p.a., di un atto negoziale di diritto privato di gestione del rapporto, non è sufficiente, di per sé, a costituire
una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore, giacché la misura
economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione
collettiva, né può ritenersi configurabile una responsabilità per inadempimento dell'amministrazione nei confronti del dipendente per non essere pervenuta alla conclusione del contratto collettivo”: cfr. Cass.
19.3.2024 n. 7370, Cass.
7.8.2019 n. 21166, Cass. 10.11.2016 n. 22934,
Cass. 25.9.2015 n. 19040, Cass. 25.3.2014 n. 6956.
Deve infine ritenersi indebitamente erogato al convenuto il “compenso incentivante segretario”, in quanto si tratta di voce non compresa tra quelle che compongono, a norma dell'art. 37 del citato ccnl per i segretari comunali del 16.5.2001, la struttura retributiva della detta figura professionale, sicché la erogazione di tale emolumento si pone in evidente contrasto con il principio di onnicomprensività della retribuzione sancito dagli artt. 24 co. 3 e 27 co. 1 d.l.vo 30.3.2001 n. 165.
7 In ordine alla determinazione in concreto dell'indebito, può farsi riferimento ai conteggi a firma della dott.ssa Loredana Frulli allegati al fascicolo di parte ricorrente, con l'unica precisazione che, dalla complessiva somma di euro 330.649,79 ivi calcolata come dovuta in restituzione dal convenuto al netto delle ritenute fiscali (in tal senso, cfr.
Cass. 23.1.2023 n. 1963), devono ancora detrarsi le ritenute previdenziali,
trattandosi di somme a loro volta, a norma dell'art. 19 l.
4.4.1952 n. 218,
non percepite dal convenuto, e pertanto non ripetibili nei confronti dello stesso.
Conclusivamente, deve condannarsi il convenuto a pagare al ricorrente l'inferiore importo corrispondente, al netto delle ritenute previdenziali, a quello lordo di euro 330.649,79.
Su detta somma sono dovuti gli interessi, decorrenti, ex art. 2033 c.c., dal giorno della indebita percezione, dovendosi nel caso in esame escludere la buona fede dell'accipiens in considerazione della peculiarità del ruolo del segretario comunale, il quale, a norma dell'art. 97 co. 2 d.l.vo 18.8.2000 n.
267, “svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti”, sicché deve presumersi che il convenuto, quale soggetto preposto, in ragione del proprio ruolo, a presidio della legalità dell'operato dell'ente, dovesse essere ben consapevole della mancanza di un valido titolo di attribuzione dei compensi per cui è causa, e quindi della natura indebita degli stessi.
8 Per analoghe ragioni si rivela infondata la domanda, formulata in via riconvenzionale dal convenuto, di declaratoria di inesigibilità totale,
parziale o temporanea dell'avverso credito, o quantomeno di rateizzazione dello stesso.
Il convenuto invoca, a tale riguardo, la sentenza della Corte costituzionale
27.1.2023 n. 8, la quale – nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c. sollevata con riferimento alla necessità di tutela del legittimo affidamento riposto nella spettanza di prestazioni
(previdenziali o, come nel caso che ci occupa, retributive) indebitamente erogate da soggetti pubblici – ha evidenziato l'esistenza nell'ordinamento nazionale di un apparato idoneo allo scopo, essenzialmente imperniato sui doveri di correttezza ex art. 1175 c.c. e di buona fede ex art. 1337 c.c.; e tuttavia, la pronuncia in esame non ha mancato di precisare che
“l'affidamento legittimo presuppone sempre anche la buona fede soggettiva dell'accipiens”, della quale, però, si è già rilevata la mancanza nel caso in esame, attesa la particolare qualità professionale del convenuto.
Le spese di causa seguono ex art. 91 c.p.c. la prevalente soccombenza del convenuto e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
condanna il resistente a pagare al ricorrente l'inferiore importo corrispondente, al netto delle ritenute previdenziali, a quello lordo di euro
330.649,79, oltre interessi legali decorrenti dal giorno della indebita percezione;
rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna il resistente a rifondere al ricorrente le spese di causa, liquidate in euro 7.650,00 per
9 compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Silvana Quaranta.
Taranto, 15.4.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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