TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 16/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1415/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- prima sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1415/24 R.G., posta in decisione all'udienza del 15/01/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in Sesto Calende presso lo studio dell'avv. Daniela Parte_1
Usuelli, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
, contumace;
Controparte_1
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: Voglia il Tribunale dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 15/12/2001 in Comerio, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 2, parte I, anno 2001; confermarsi le condizioni della sentenza n. 40/2014, con vittoria delle spese di lite.
pagina 1 di 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 15/12/2001 in
Comerio è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla comparizione avanti il Presidente del
Tribunale di Busto Arsizio, avvenuta nel corso del giudizio di separazione conclusosi con la sentenza n.
40/2014 emessa nella contumacia della convenuta e tra loro non vi è più stata riunione.
Lo stato di separazione protrattosi per il termine di legge, l'esistenza del presente ricorso e l'impossibilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione a causa della mancata costituzione della resistente dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Non devono adottarsi provvedimenti di natura economica, in assenza di richieste.
Deve disporsi la revoca dell'ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, stante la sua rinunzia.
Stante la mancata opposizione della resistente, possono dichiararsi irripetibili le spese di lite sostenute dal ricorrente.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunziandosi, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti il 15/12/2001 in Comerio;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 2, parte I, anno 2001;
3) revoca l'ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per rinuncia;
4) dichiara irripetibili le spese di lite di parte ricorrente.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 15/01/2025
Il Presidente estensore pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- prima sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1415/24 R.G., posta in decisione all'udienza del 15/01/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in Sesto Calende presso lo studio dell'avv. Daniela Parte_1
Usuelli, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
, contumace;
Controparte_1
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: Voglia il Tribunale dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 15/12/2001 in Comerio, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 2, parte I, anno 2001; confermarsi le condizioni della sentenza n. 40/2014, con vittoria delle spese di lite.
pagina 1 di 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 15/12/2001 in
Comerio è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla comparizione avanti il Presidente del
Tribunale di Busto Arsizio, avvenuta nel corso del giudizio di separazione conclusosi con la sentenza n.
40/2014 emessa nella contumacia della convenuta e tra loro non vi è più stata riunione.
Lo stato di separazione protrattosi per il termine di legge, l'esistenza del presente ricorso e l'impossibilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione a causa della mancata costituzione della resistente dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Non devono adottarsi provvedimenti di natura economica, in assenza di richieste.
Deve disporsi la revoca dell'ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, stante la sua rinunzia.
Stante la mancata opposizione della resistente, possono dichiararsi irripetibili le spese di lite sostenute dal ricorrente.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunziandosi, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti il 15/12/2001 in Comerio;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 2, parte I, anno 2001;
3) revoca l'ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per rinuncia;
4) dichiara irripetibili le spese di lite di parte ricorrente.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 15/01/2025
Il Presidente estensore pagina 2 di 2