CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 276/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
IO OV, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1604/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - ZA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004458881000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200012263363000 IRPEF-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 128/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Ricorrente_1 proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n n. 03020239004458881000, inviata dall'Agenzia delle Entrate – OS in data
18/02/2024, nonché avverso la sottesa a cartella di pagamento n. 03020200012263363000, con la quale viene intimato al ricorrente il pagamento di euro 1.264,91, del presunto carico tributario scaduto e non pagato, attinenti a “Irpef, comprensiva di interessi e sanzioni” per l'anno 2016.
Eccepiva, in particolare la mancata notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata e la conseguente intervenuta prescrizione del credito.
Concludeva chiedendo “.. chiede a codesta On. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ZA affinchè venga dichiarata la nullità o illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per inesistenza/ nullità della notifica della cartella esattoriale e dell'avviso di accertamento, quale atto prodromico, nonché per prescrizione del credito azionato.”.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate OS eccependo la tardività del ricorso, contestando lo stesso chiedendone il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 28 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per i motivi che seguono.
L'art. 21, primo comma, D. Lgs. 546/92 fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
L'inammissibilità del ricorso, per espressa previsione normativa (art. 22, comma 2 D. Lgs. n. 546/1992) è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce.
Orbene, nel caso di specie, l'atto impugnato è stato notificato il 12.02.2024 (all. 4) e non il 18.02.2024, come si legge a pag. 1 dell'atto introduttivo del presente giudizio. Pertanto, il ricorso proposto dal contribuente è palesemente tardivo in quanto notificato soltanto il 15.04.2024 e, quindi, ben oltre il prescritto termine di 60 giorni.
Ne discende in conseguenza la palese tardività dell'avversario ricorso e, per l'effetto, la sua inammissibilità ex art. 21, comma 1 D.lgs n. 546/1992.
A tanto consegue l'inammissibilità del ricorso.
Le spese del giudizio sono poste a carico di parte ricorrente e sono liquidate come in dispositivo in ragione del valore della lite e con riduzione del 50% stante la pronuncia in rito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di ZA, dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite, che si liquidano in € 921,50, per compensi, oltre accessori come per legge.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
IO OV, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1604/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - ZA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004458881000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200012263363000 IRPEF-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 128/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Ricorrente_1 proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n n. 03020239004458881000, inviata dall'Agenzia delle Entrate – OS in data
18/02/2024, nonché avverso la sottesa a cartella di pagamento n. 03020200012263363000, con la quale viene intimato al ricorrente il pagamento di euro 1.264,91, del presunto carico tributario scaduto e non pagato, attinenti a “Irpef, comprensiva di interessi e sanzioni” per l'anno 2016.
Eccepiva, in particolare la mancata notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata e la conseguente intervenuta prescrizione del credito.
Concludeva chiedendo “.. chiede a codesta On. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ZA affinchè venga dichiarata la nullità o illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per inesistenza/ nullità della notifica della cartella esattoriale e dell'avviso di accertamento, quale atto prodromico, nonché per prescrizione del credito azionato.”.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate OS eccependo la tardività del ricorso, contestando lo stesso chiedendone il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 28 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per i motivi che seguono.
L'art. 21, primo comma, D. Lgs. 546/92 fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
L'inammissibilità del ricorso, per espressa previsione normativa (art. 22, comma 2 D. Lgs. n. 546/1992) è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce.
Orbene, nel caso di specie, l'atto impugnato è stato notificato il 12.02.2024 (all. 4) e non il 18.02.2024, come si legge a pag. 1 dell'atto introduttivo del presente giudizio. Pertanto, il ricorso proposto dal contribuente è palesemente tardivo in quanto notificato soltanto il 15.04.2024 e, quindi, ben oltre il prescritto termine di 60 giorni.
Ne discende in conseguenza la palese tardività dell'avversario ricorso e, per l'effetto, la sua inammissibilità ex art. 21, comma 1 D.lgs n. 546/1992.
A tanto consegue l'inammissibilità del ricorso.
Le spese del giudizio sono poste a carico di parte ricorrente e sono liquidate come in dispositivo in ragione del valore della lite e con riduzione del 50% stante la pronuncia in rito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di ZA, dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite, che si liquidano in € 921,50, per compensi, oltre accessori come per legge.