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Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/04/2024, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza n. 609/2017 R.G. promossa da
, con il patrocinio dell'avv. Maria Giuseppina Di Parte_1
Blasi
contro
, con il patrocinio dell'avv. Luigi Agatino Di Stallo Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. Manlio Galeano CP_2
avente ad oggetto: opposizione avverso comunicazione preventiva
d'ipoteca
Motivi della decisione
ha proposto opposizione avverso la comunicazione Parte_1
preventiva d'ipoteca n. 297-76-2016-00034621, fondata su due cartelle di pagamento (la n. 297-2011-00003-430-05 avente ad oggetto crediti
1 contributivi e la n. 297-2015-00064-228-06 portante carichi di natura tributaria), lamentando: a) l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato;
b) l'irritualità della notifica della cartella del 2011; c) l'infondatezza della
CP_ pretesa creditoria iscritta a ruolo dall' , scaturente dal maggior reddito contestato dall' con avvisi di accertamento tuttavia Organizzazione_1
definitivamente annullati in sede tributaria.
CP_
e hanno resistito al ricorso con separate memorie, Controparte_1
rilevando la rituale notifica di detta cartella e, dunque, l'irretrattabilità dei crediti con essa iscritti a ruolo.
In corso di causa, ha documentato l'intervenuto Controparte_1
sgravio di tutti i contributi oggetto della cartella in questione, e non anche delle spese di esecuzione iscritte per € 528,74, quindi ha chiesto dichiararsi cessata solo parzialmente la materia del contendere e rigettarsi nel resto l'opposizione.
L'opponente ha invocato una declaratoria di cessazione integrale,
insistendo sulle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.
CP_ L' non ha preso posizione sulla debenza delle spese di esecuzione,
trattandosi di credito proprio del concessionario della riscossione.
***
La materia del contendere non può dirsi cessata integralmente, permanendo un contrasto tra le parti relativamente all'importo per “spese di esecuzione” pure iscritto a ruolo con la cartella n. 297-2011-00003-430-
05. Oggetto di sgravio, infatti, sono stati soltanto i crediti contributivi
CP_ vantati dall' per effetto del maggior reddito accertato dall' Org_2
[... [...]
con gli avvisi di accertamento n. RJU010100298 e n.
[...]
RJU010100307. Peraltro, non è stata chiarita la ragione sottesa all'annullamento di dette partite creditorie (potendosi solo presumere che la rinuncia a far valere i contributi sul maggior reddito consegua all'annullamento in sede tributaria dei sottesi avvisi di accertamento).
L'opposizione va pertanto esaminata nella sua interezza, indipendentemente dall'intervenuto stralcio dei contributi portati dalla cartella n. 297-2011-00003-430-05, sia per appurare la debenza del residuo importo iscritto a ruolo di competenza di questo giudice, sia per statuire sulle spese di lite relativamente alle partite creditorie per le quali è
di fatto cessata la materia del contendere.
Tanto premesso, vanno disattese tutte le censure mosse dall'opponente.
Muovendo dalla presunta inesistenza giuridica della notifica della comunicazione preventiva d'ipoteca, sebbene detta notifica sia stata eseguita a mezzo corriere postale privato anziché tramite soggetto legittimato ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 602/1973, si ritiene che si versi in ipotesi di mera irregolarità, ed in specie di nullità (v. sul punto Cass. sent.
n. 2195 del 12.3.99 e Cass. sent. n. 14327 del 19.6.2009 e da ultimo
Cass. sent. n. 15948/2010), e non già di inesistenza.
La categoria giuridica dell'inesistenza, invero, ha carattere residuale ed è
configurabile, secondo costante giurisprudenza, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere
3 riconoscibile un atto, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
Operando l'ordinario regime delle nullità e delle relative sanatorie, è inevitabile affermare che la proposizione del ricorso ha l'effetto di sanare ogni eventuale nullità di notifica per il raggiungimento dello scopo dell'atto ai sensi dell'art. 156 c.p.c. Il ricorrente, infatti, ha ricevuto l'atto e l'ha impugnato tempestivamente, spiegando in merito ampia difesa su tutti i punti (Cass. sent. n. 4018/2007 e n. 18055/2004).
Tale impostazione ha trova recente avallo nella pronuncia della
Cassazione n. 300/2020, con cui se da un lato si è affermato che è nulla la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE e il regime introdotto dalla L. n. 124 del
2017, dall'altro è stato puntualizzato che, vertendosi in ipotesi di “nullità” e non “inesistenza” della notifica, il vizio è sanabile per raggiungimento dello scopo per effetto della costituzione in giudizio.
Quanto alla notifica della sottesa cartella n. 297-2011-00003-430-05, che l'opponente asserisce non avere mai ricevuto ed averne appreso l'esistenza solo a seguito della ricezione di preavviso di fermo, si richiama quanto argomentato da questo stesso Tribunale (sent. n. 737/2018) nell'ambito dell'opposizione (R.G. n. 3695/2014) dal promossa Parte_1
avverso tale ultimo atto. Le motivazioni che di seguito si riportano testualmente sono assolutamente condivisibili e sovrapponibili al caso di specie, venendo in rilievo la medesima cartella (che pure ha fondato quel preavviso di fermo), la stessa questione di diritto e identiche allegazioni e prove:
4 “il ricorrente […] ha allegato in proposito […] che sul plico raccomandato
contenente la cartella erano apposti due indirizzi, via Martin Luther King n.
5 e via Martin Luther King n. 20; sosteneva pertanto che sussistesse una
obiettiva ed insuperabile incertezza circa il luogo di effettiva notifica della cartella di cui si tratta” […]; parte convenuta “ha resistito al ricorso, precisando, con riguardo alla
notifica della cartella n. 297-2011-00003-430-05, che accesso, affissione e
deposito erano stati effettuati in via Martin Luther King n. 5, anche se la
busta, come affermato dallo stesso ricorrente, risulta con stampa in via
Martin Luther King n. 20 e con scritta in via Martin Luther King n. 5; ha
altresì allegato che comunque entrambi gli indirizzi dovevano ritenersi
riferibili al ricorrente, che li aveva utilizzati indifferentemente nei rapporti
con gli enti impositori” […];
“sostiene il ricorrente che la notifica di tale cartella, avvenuta con le formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c., è invalida, sussistendo un'incertezza insuperabile in ordine al luogo di effettiva notifica;
vero è che, in effetti, la relata di notifica della cartella riporta due indirizzi:
uno stampigliato, via Martin Luther King 20, int. 000, l'altro aggiunto a
penna dal notificatore, via Martin Luther King 5; tuttavia dal contenuto
della relata, in particolare da quanto riportato a penna nella parte bassa della stessa, emerge in modo sostanzialmente univoco […], che il
notificatore ha effettuato due tentativi di notifica, il 22.2.2011 e il 2.3.2011,
in entrambi i casi al n. 5 di via Luther King (constatando, in entrambi i casi,
l'irreperibilità del destinatario);
va detto altresì che parte ricorrente si è limitata a dolersi della supposta
incertezza sul luogo di effettiva notifica della cartella, ma non ha
5 specificamente posto in dubbio la riferibilità di uno di essi (in particolare
dei locali al n. 20 di quella via) allo stesso destinatario;
nessuna specifica contestazione ha sollevato sul punto neppure dopo che
CP_ l […] ha allegato e provato documentalmente che il civico 20 di via M.
Luther King è stato tratto dal registro delle impese tenuto dalla camera di
CP_ commercio;
la visura camerale è chiara sul punto e da ciò l ha desunto che l'indirizzo in questione sia stato comunicato dallo stesso
, facendo fede nei confronti dei terzi; Parte_1
a fronte di tale allegazione parte ricorrente aveva l'onere di spiegare in modo convincente perché le risultanze dell'anagrafe del Comune di
Comiso debbano ritenersi prevalenti rispetto a quelle della Camera di
commercio e perché queste dovrebbero ritenersi inficiate da errore;
peraltro, il fatto che la raccomandata informativa sia stata spedita al n. 20
e che l'addetto al recapito abbia annotato sulla busta la compiuta giacenza, piuttosto che apporre l'annotazione “sconosciuto”, lascia
presumere che egli abbia constatato che a tale indirizzo esistesse il
domicilio del destinatario;
la cartella in esame deve pertanto ritenersi ritualmente notificata”.
La rituale notifica della cartella in discorso e l'omessa impugnazione della stessa nei successivi 40 giorni precludono l'esame nel merito della relativa pretesa contributiva.
Come noto, l'art. 24 del d.lgs. 46/1999 prescrive un termine perentorio per l'opposizione, spirato il quale la cartella e la pretesa creditoria ivi contenuta divengono definitive. Difatti, per consolidato orientamento, detto termine “deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile
il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva
6 impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa
indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a
prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue
e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena
di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo
accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi
formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente
impositore” (cfr. Cass. n. 2835/2008, nonché per tutte, Cass. n. 4506/07 e
Cass. n. 6674/08).
Ne consegue che ogni questione inerente al merito della pretesa contributiva è oramai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale.
Come analogamente statuito nel separato giudizio sopra citato, “ciò conduce al rigetto dell'opposizione, irrilevante restando il fatto che la controversia riguardante l'accertamento fiscale da cui è derivata la pretesa
CP_ contributiva dell si sia conclusa in senso favorevole al contribuente
[…] trattandosi di decadenza pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude
l'esame del merito della pretesa creditoria quale che sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore […];
nel caso di specie, essendosi accertato, per le ragioni sopra evidenziate,
che la cartella di pagamento prodromica al fermo amministrativo è stata notificata ritualmente, non può non prendersi atto dell'incontrovertibilità
acquisita dal credito previdenziale;
non è dunque consentito rilevare in
questa sede che sia venuto meno, per effetto delle pronunce del giudice
7 tributario, l'accertamento del maggior imponibile da cui scaturisce la pretesa contributiva”.
Per quanto precede, l'opposizione va respinta, salvi gli effetti degli sgravi frattanto operati.
Tenuto conto - da un lato - del rigetto delle censure mosse dall'opponente e - dall'altro - dell'intervenuto sgravio, che ha interessato la quasi totalità
della cartella di competenza di questo giudice, e, soprattutto, della infondatezza della pretesa creditoria definitivamente acclarata in sede
CP_ tributaria, nonché dell'obbligo per l di richiedere i contributi a fronte di un accertamento dell'AE, si stima equo compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa ed eccezione, così
decide:
1) rigetta l'opposizione, salvi gli effetti degli sgravi intervenuti;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Ragusa, 11.4.2024.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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