Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/03/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 585/22 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati: :
1) dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2) dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3) dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite iscritte ai nn. 585/2022 e 632/2022 RG avverso la sentenza n. 392/2022 pubbl. in data 1/3/2022, celebrate con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c.
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sabina Pizzuto (fax. Parte_1
0966/611807, PEC. e Giuseppe Labate (PEC Email_1
fax 0965/897107) Email_2
.APPELLANTE nel n. 585/2022 RG e appellato nel n. 632/2022 RG
E
in persona del legale rappresentante p. t., Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Daniele Fumagalli e Roberta Russo, che chiedono di ricevere le comunicazioni presso gli indirizzi
PEC: . Email_3 Emai_4 Email_5 Email_6
[...]
Conclusioni delle parti: come rispettivi da atti e scritti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda accertando l'obbligo contrattuale della di Controparte_1
provvedere al servizio di lavaggio degli indumenti di lavoro forniti con condanna al pagamento a titolo di risarcimento del danno subito dal ricorrente a causa del mancato lavaggio, di € 496,00 (€ 4,00 x 124) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria in favore del ricorrente;
venivano compensate integralmente le spese di lite.
Ha proposto appello Cortese chiedendo l' integrale accoglimento dell'originaria domanda
Contr
Con separato gravame, poi riunito all' udienza di decisione, ha chiesto di rigettare le richieste avanzate dal lavoratore, condannando lo stesso a restituire le somme percepite in forza della Sentenza appellata.
Dopo la concessione di alcuni rinvii in pendenza di trattative di definizione bonaria, la causa è stata fissata con apposito decreto del Presidente di Sezione, ritualmente comunicato, per la trattazione con le forme cartolari di cui all'art.127 ter cpc al 27.3.2025 .
Contr ha depositato note di trattazione scritta in entrambi i giudizi , allegando l'accordo conciliativo, di cui ha dato conferma la difesa di con la nota Pt_1
depositata nel giudizio n. 632/2022 RG;
previa riunione di quest'ultimo a quello più risalente, sono stati decisi nella camera di consiglio telematica del 28.3.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Contr Con l'ultima nota di trattazione scritta ha documentato l'avvenuta definizione stragiudiziale della controversia con la produzione del relativo verbale di conciliazione in sede sindacale in data 18.3.2025 , chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere e , di conseguenza, disporre la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del giudizio, a spese compensate.
Preso atto della documentata definizione transattiva della vertenza, che ha riguardato anche le spese legali ( in relazione alle quali la società ha riconosciuto un importo di euro 250,00 oltre oneri accessori, mentre per le altre spese le parti si sono accordate per l'integrale compensazione), si dichiara la cessazione della materia del contendere;
spese integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro -, definitivamente decidendo nei giudizi riuniti in grado di appello proposti da e Parte_1
da entrambi avverso la sentenza n. Controparte_1
392/2022 pubbl. il 01/03/2022 dal GL di Palmi, disattesa ogni altra istanza,
eccezione e deduzione, per le causali di cui in motivazione, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere.
2) Compensa integralmente le spese fra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 28.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) ( dott. Marialuisa Crucitti)