Articolo 8 della Legge 1 febbraio 1956, n. 53
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Versione
14 marzo 1956
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Versione
15 novembre 1956
Art. 8. ((L'ammortamento dei mutui contratti a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, avra' inizio col 1 gennaio e col 1 luglio successivo allo scadere del secondo anno dalla somministrazione del mutuo in tutti i casi di formazione della piccola proprieta' contadina contemplati dall'art. 3 della legge 1 febbraio 1956, n. 53.
Durante i primi due anni saranno dovuti i soli interessi sull'importo del mutuo. Ove il debitore lo richieda, gli Istituti di credito agrario addebiteranno tali interessi in un conto speciale, da regolarsi ad un tasso uguale a quello dei mutuo, ed al quale sara' accreditato il contributo versato dallo Stato durante detto periodo.
Al termine dei due anni il caldo debitore di tale conto sara', a richiesta dell'interessato, consolidato in mutuo suppletivo, a condizioni uguali a quelle del mutuo principale e da ammortarsi in uguale periodo))
Entrata in vigore il 15 novembre 1956