Sentenza 22 maggio 2024
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., trattandosi di disposizione derogatoria all'ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, in quanto riferita ad un'attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati.
Commentari • 3
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 13 maggio 2026
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza dell'11 giugno 2025 (reg. ord. n. 157 del 2025), il Tribunale ordinario di Ragusa, sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 111 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, numero 6), cod. pen. sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. 2.- Il rimettente deve giudicare, con rito abbreviato, in merito alla responsabilità penale di G. S., imputata del delitto di furto in abitazione ex …
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 20 gennaio 2025 (r.o. n. 34 del 2025), la Corte d'assise di Roma, sezione prima, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, commi primo e terzo, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui, «con riferimento al reato di cui all'art. 630 c.p., vieta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62 bis c.p. sulla recidiva reiterata ex art. 99, commi 2 e 4, c.p.». 2.- Il Collegio rimettente riferisce di dover decidere sulle accuse mosse nei confronti di due soggetti, imputati - in concorso tra loro e con un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/05/2024, n. 29723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29723 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal consigliere TT NZ;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito l'avv. Valerio Spigarelli, difensore dei ricorrenti AP e (quale sostituto per delega orale dell'avv. Maruzzi) NO, DO, RO e RA, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO -1. Con sentenza del 22/05/2022, la Corte d'Appello di Bari ha per quanto qui rileva - parzialmente riformato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Foggia, in data 29/04/2022, nei confronti di NO CI, DO AV, RO IC, RA IC, AP CE, CO IR e BU AT, in relazione ai reati di detenzione e cessione di cocaina loro rispettivamente ascritti (al NO, capi 9 e 10; al DO e al BU, capi 7, 8, 9, 10, 11, 12, limitatamente all'episodio del 20/05/2020 - 14; al RO e al 13 e - AP, capi 8, 9, 10, 11, 12, 13 e limitatamente all'episodio del - 20/05/2020 - 14; al RA, capi 8 e 13; al CO, capo 14 limitatamente all'episodio del 20/05/2020). In particolare, la Corte d'Appello: ha ridotto la pena applicata al NO, al DO, al RO, al BU e al RA;
ha rideterminato la pena applicata al CO, ritenuta la continauzione con altra sentenza divenuta irrevocabile emessa nei suoi confronti;
ha infine integralmente confermato la sentenza di primo grado quanto al AP.
2. Ricorre per cassazione il NO, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle risultanze captative. Si censura la sentenza per aver disatteso i principi giurisprudenziali in tema di c.d. droga parlata, avendo basato la condanna sul solo contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, senza tra l'altro considerare che il NO non aveva utilizzato i termini criptici valorizzati in sentenza. Si sottolinea, sotto altro profilo, che a carico del NO non vi erano elementi di riscontro (sequestri conseguiti a perquisizioni), sicchè non potevano ritenersi provate le condotte ipotizzate nei capi di accusa a lui ascritti, né era configurabile un contributo concorsuale del ricorrente.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Si censura la motivazione della sentenza sia per non aver considerato che il NO è stato ritenuto responsabile di due soli episodi commessi nell'arco di due giorni, senza che fosse stata in alcun modo accertato il dato ponderale dello stupefacente, sia per aver rinviato alle considerazioni svolte a proposito del coimputato RA e di altri, secondo le quali osterebbe al riconoscimento dell'ipotesi lieve l'organizzazione sottesa agli episodi di spaccio e la reiterazione delle condotte. Sul punto, si lamenta da un lato la mancata applicazione dei principi affermati dalle 2 2 Sezioni Unite in ordine alla necessità di una valutazione complessiva di tutti gli indici rilevanti secondo il comma 5, anche eventualmente compensando gli elementi di segno contrario;
d'altro lato, si sottolinea l'incongruità dell'accostamento della posizione del NO a quella di altri "ben più gravati imputati". La difesa sostiene sulla scorta della marginalità della posizione del ricorrente, e dell'assenza di elementi di riscontro - l'applicabilità del comma 5 alla luce dell'indirizzo interpretativo recentemente passato al vaglio delle Sezioni Unite.
3. Ricorre per cassazione il DO, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle risultanze captative. Si svolgono considerazioni analoghe a quelle del NO in ordine ai principi in tema di "droga parlata", sottolineando l'assenza di riscontri (sequestri) e il carattere apparente della motivazione, consistita in un richiamo di quanto osservato a proposito di altri imputati.
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione del comma 5 dell'art. 73. Anche qui si svolgono considerazioni analoghe a quelle prospettate per il coimputato NO, sottolineando l'assenza di sequestri, la condizione di tossicodipendente e quindi l'uso almeno in parte personale della droga, il mancato rinvenimento di contabilità, di danaro e di materiale per il confezionamento, nonché il modesto arco temporale interessato dall'attività illecita.
4. Ricorre per cassazione il RO, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle risultanze captative. Si svolgono considerazioni analoghe a quelle già riassunte, sottolineando che il RO era completamente estraneo all'episodio che aveva coinvolto i coimputati CO e DO.
4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione del comma 5 dell'art. 73. Anche qui si svolgono considerazioni analoghe a quelle prospettate per i coimputati, con particolare riferimento alla mancata valutazione degli elementi favorevoli già precisati.
5. Ricorre per cassazione il RA, a mezzo del proprio difensore, dedcendo:
5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle risultanze captative. Si svolgono considerazioni analoghe a quelle già riassunte, sottolineando il carattere oscuro delle conversazioni, passibili di interpretazioni diverse, e l'assenza di elementi di riscontro.
5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione del comma 5 dell'art. 73. Anche qui si svolgono considerazioni 3 analoghe a quelle prospettate per i coimputati, con particolare riferimento al fatto che il RA era stato condannato per due soli episodi in un ristretto arco temporale, senza che si fosse accertato il dato ponderale, e che risultava quindi incongruo l'accostamento ad altre posizioni più gravate. Si censura altresì la mancata valutazione degli elementi favorevoli già precisati, e la mancata applicazione dell'orientamento sottoposto al vaglio delle Sezioni Unite quanto all'applicabilità del comma 5 solo ad alcuni imputati.
6. Ricorre per cassazione il AP, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
6.1. Vizio di motivazione, per travisamento, relativamente all'attribuzione al ricorrente dell'utenza telefonica n. 710 finale, che aveva costituito il presupposto per l'affermazione di responsabilità per i capi da 8 a 12 della rubrica. Si censura la sentenza per non aver attribuito la predetta utenza a AP NM, mero omonimo del ricorrente, nonostante tale attribuzione a NM, da parte degli operanti, emergesse dall'ordinanza cautelare emessa nei confronti di AP CE, nella quale si era precisato che il DO, nel corso di una conversazione intercettata in ambientale, aveva ricevuto un messaggio da NM dall'utenza in questione, e non da una utenza sconosciuta come erroneamente ritenuto dalla Corte d'Appello. La difesa evidenzia la decisività del travisamento, perché il coinvolgimento del ricorrente negli episodi richiamati era stato desunto dalla sola erronea attribuzione a lui dell'utenza n. 710. 6.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle risultanze captative. Si censura la sentenza per essersi basata sulle sole intercettazioni, dato che i sequestri avevano riguardato episodi cui il AP era estraneo. Si censura, più in generale, l'indirizzo interpretativo che ritiene possibile una condanna per un fatto di reato sulla sola base di interlocuzioni captate in cui, al più, a quel reato può essersi fatto riferimento: risultando comunque indispensabile l'assolvimento di un rigoroso onere motivazionale nell'ottica di cui al comma 2 dell'art. 192 cod. proc. pen. Con riferimento ai singoli capi di accusa si evidenzia: quanto al capo 8, l'ambiguità della conversazione tra il BU e il soggetto identificato per il ricorrente, priva di riferimenti all'approvvigionamento di sostanza stupefacente, e si censura il mancato apprezzamento dei rilievi svolti in ordine alla mancanza di prove di altri contatti tra i due, e di rapporti del ricorrente con i suoi presunti fornitori. Quanto al capo 9, si censura la valorizzazione della contiguità temporale tra la richiesta telefonica del DO al BU e la conversazione tra quest'ultimo e il ricorrente, in quanto era stato il AP a chiamare il BU, e non il contrario. Quanto al capo 10, si censura la mancata verifica di incontri tra il BU e il AP dopo la conversazione intercettata, e la 4 4 mancanza di contatti tra i due prima del colloquio tra BU e DO. Quanto al capo 11, si evidenzia che anche in questo caso era stato il - - AP a chiamare il BU, circostanza che rendeva illogico l'assunto della Corte in ordine al fatto che il BU aveva sollecitamente informato il ricorrente. Quanto al capo 12, si censura l'individuazione del DO quale oggetto del discorso tra BU e AP, in assenza di elementi dimostrativi in tal senso. Quanto al capo 13, si censura la valorizzazione dei due unici contatti tra il ricorrente e il DO, aventi in realtà una valenza neutra.
6.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla natura dello stupefacente. Si censura la sentenza per aver ritenuto che oggetto dei traffici fosse la cocaina, in assenza di elementi dimostrativi in tal senso (non potendo ritenersi decisivo, al riguardo, il fatto che per altri episodi, cui il ricorrente era estraneo, fosse stata sequestrata della cocaina). Si censura altresì la valorizzazione, ritenuta apodittica, dei riferimenti - quale prezzo della sostanza ai numeri 44 e 4.2. 6.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione del comma 5 dell'art. 73. Si censura il riferimento ai quantitativi "non modici" di droga, in assenza di qualsiasi elemento idoneo a stabilre la quantità della droga oggetto delle conversazioni, e si evidenzia la contraddittorietà del riferimento ad una sottostante organizzazione del narcotraffico rispetto alla mancata contestazione del reato associativo.
6.5. Illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen nella parte in cui vieta il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Si deduce, a sostegno della non manifesta infondatezza, la necessità di rivedere il tradizionale indirizzo alla luce delle recenti pronunce della Corte costituzionale che avevano rimosso il divieto con riferimento ad altri elementi circostanziali ad effetto comune (art. 89, 116 secondo comma, cod. pen.).
7. Ricorre per cassazione il CO, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione, anche per travisamento, in relazione al mancato assorbimento della cessione del 20/05/2020, contestata al capo 14 (unico episodio del predetto capo per cui vi era stata condanna), in quella dei 300 grammi di tre giorni, dopo, per la quale il CO era stato arrestato in flagranza e ormai irrevocabilmente condannato. In particolare, la difesa evidenzia che un'attenta lettura delle intercettazioni consentiva di interpretare l'episodio del 20 maggio come una cessione di due campioni di droga, e non di 200 grammi come ritenuto dai giudici di merito: al riguardo, si censura l'interpretazione dell'espressione usata dal DO "2 OK" (che in realtà era "2 OK SI PUO""), e si evidenzia che gli stessi operanti, a proposito di altri episodi, avevano ricondotto l'espressione "fotocopie" a degli assaggi di stupefacente. Inoltre, la pretesa cessione di 200 S 5 grammi non era stata accompagnata da alcun accordo sul prezzo e le modalità di pagamento, come invece avvenuto per la cessione del 23/05/2020. 8. Ricorre per cassazione il BU, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
8.1. Violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle conversazioni intercettate in altro procedimento.
8.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al divieto di "doppia presunzione". Si censura la sentenza per aver ritenuto la responsabilità del BU sulla base di una piattaforma indiziaria incerta, in violazione del comma 2 dell'art. 192 cod. proc. pen.: si deduce, in particolare, che il fatto di aver individuato il BU nell'episodio di cui al capo 10) non consentiva di ritenerlo responsabile per le altre cessioni, così come tutte le conversazioni a contenuto criptico non potevano ritenersi automaticamente dimostrative di cessioni di droga, sulla sola base del sequestro operato ai danni del CO.
8.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla decifrazione del linguaggio criptico. Si censura la genericità della motivazione, anche quanto alla questione dedotta in appello - dell'equivocità delle espressioni, a volte interpretate in senso diverso con riferimento ai vari capi di accusa.
8.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione ai sensi del comma 5 dell'art. 73. Si lamenta la mancata applicazione dei principi giurisprudenziali consolidatisi sulla necessità di una valutazione complessiva dei vari parametri rilevanti.
8.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 114 cod. pen., avuto riguardo all'attività meramente materiale e fungibile svolta dal BU, quale intermediario tra il DO e il AP.
9. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto di tutti i ricorsi, ritenendo attinenti al merito, e comunque manifestamente infondate, le censure difensive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Gli odierni ricorsi hanno ad oggetto la sentenza con cui la Corte d'Appello di Bari salvo quanto già precisato per il trattamento sanzionatorio - ha confermato la decisione di condanna emessa in primo grado nei confronti di alcuni imputati, giudicati con rito abbreviato, per una serie di delitti di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, nell'ambito di un complesso procedimento relativo ad attività di spaccio nel territorio di SA AN DO, posta in essere da altri soggetti, separatamente giudicati: i gestori di due circoli 6 ricreativi (i fratelli CC AT e CC ON) ed altra persona dedita allo spaccio al minuto (IE Pietro). Per quanto specificamente rileva ai fini dell'odierno giudizio, che invece ha ad oggetto le condotte funzionali alla fornitura dello stupefacente da spacciare nel contesto indicato, l'ipotesi accusatoria convalidata dai giudici di merito ha individuato la figura centrale del DO che, coadiuvato dal RO e - in misura minore dal NO e dal RA, si rivolgeva a fornitori della zona di OL (in particolare, al BU e al AP, nonché al CO) per procurarsi la cocaina che, rientrando a SA AN DO, provvedeva appunto a recapitare ai CC e al IE (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata, nella quale la Corte d'Appello opera un espresso integrale rinvio alla decisione del G.u.p.). Tale assoluta omogeneità valutativa impone, tra l'altro, un apprezzamento congiunto dei percorsi argomentativi tracciati dalle due sentenze di merito, secondo i noti principi in tema di "doppia conforme": percorsi imperniati, da un lato, sulle risultanze delle attività di intercettazione telefonica ed ambientale disposta sulle utenze in uso agli imputati e sulle autovetture del RO e del RA, nonché - d'altro lato - delle videoriprese e dei servizi di o.c.p. effettuati sia nella zona dei circoli ricreativi, sia nei luoghi individuati ascoltando le conversazioni. La doppia conforme si fonda, altresì, sui sequestri di cocaina effettuati in danno di alcuni frequentatori dei circoli, all'uscita dagli stessi, nonchè da ultimo sul sequestro di circa 300 grammi della medesima sostanza al CO (che per tale specifico episodio, come già accennato, è stato separatamente giudicato con sentenza ormai irrevocabile). Per esigenze di chiarezza e linearità espositiva, è opportuno prendere le mosse dalle censure prospettate - in termini sostanzialmente sovrapponibili (salvo quanto si dirà), tali da consentirne una trattazione unitaria - dagli imputati DO, RO, NO e RA, ovvero dai soggetti cui è stata addebitata l'attività di procacciamento e successiva cessione della cocaina ai dettaglianti di S. AN DO;
verranno poi prese in considerazione, singolarmente, i rilievi mossi dagli altri imputati delle forniture di cocaina (ovvero dal AP, dal CO e dal BU).
2. Nei rispettivi ricorsi, il DO, il RO, il NO ed il RA non hanno posto in discussione gli elementi posti a sostegno della loro identificazione (elementi diffusamente elencati alle pagg. 8 segg della sentenza di primo grado). I ricorrenti hanno invece censurato, per un verso, il fatto che l'affermazione di responsabilità avesse tratto fondamento da una indiscriminata valorizzazione delle risultanze captative, in violazione dei principi giurisprudenziali in tema di "droga parlata"; per altro verso, i rilievi difensivi hanno riguardato la 7 7 mancata applicazione dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Su tali doglianze, si osserva quanto segue.
2.1. Il primo ordine di censure è infondato. Secondo un consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, in tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore ed, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio al di là di ogni ragionevole dubbio', caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote» (Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299 01).- Ad avviso del Collegio, la Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi, anzitutto perché i sequestri di cocaina pur non coinvolgendo - direttamente il DO, il RO, il NO ed il RA sono stati effettuati sia all'uscita dei circoli ricreativi (ovvero nel momento della cessione al dettaglio ai singoli acquirenti), sia nella fase conclusiva delle indagini (con MI l'arresto in flagranza del CO per i 300 di cocaina grammi detenuti), e sono stati tutt'altro che illogicamente valorizzati, avendo dato origine alla progressiva individuazione di tutti gli imputati attraverso l'attività captativa, di videoriprese e di geolocalizzazione: attività che ha in definitiva consentito la ricostruzione di tutta la "filiera" fornitrice (cfr. pag. 3 segg. della sentenza impugnata, pagg. 10 segg. della sentenza di primo grado). Al riguardo, vengono in particolare rilievo da un lato - i movimenti dell'auto del RO con a bordo il DO, i quali si recavano in OL per poi far rientro a S. AN DO e fermarsi nei pressi dell'abitazione del IE e dei circoli del CC (cfr. pag. 12 della sentenza di primo grado, in cui si precisa tra l'altro che le "visite" del DO ai CC erano proseguite anche presso la loro abitazione, dopo la chiusura dei circoli a causa dell'emergenza COVID). D'altro lato, assumono rilevanza le conversazioni intercettate con riferimento alle singole imputazioni, dalle quali emerge sistematicamente la richiesta del DO ai fornitori di OL, propedeutica alle consegne e al ritorno a SA AN DO (conversazioni che talora evidenziano anche le lamentele in ordine alla qualità di quanto ricevuto, o i timori per possibili interventi delle Forze dell'Ordine: cfr. rispettivamente la inequivoca conversazione tra il DO e il BU relativa al capo 7, pag. 17 della sentenza di primo grado, nonché quella 8 8 tra i due predetti imputati in cui il primo invita il secondo a far "buttare tutte le schede"). Non meno rilevanti, per l'inquadramento complessivo dell'attività illecita, appaiono anche i colloqui tra i CC, di tenore assolutamente inequivoco (cfr. pag. 16 sent. cit.: i fratelli richiamano tra l'altro le tre visite in un giorno di "AV" - chiaro riferimento al DO - l'aver "tolto dieci pezzi in villetta", l'evocazione di un episodio per cui "appena vi ha visto là dentro, ha detto lo vedi è venuto lo spacciatore"). Occorre poi sottolineare che la valorizzazione in chiave accusatoria delle conversazioni intercettate, anche quanto al linguaggio criptico utilizzato (ordinazioni di "ragazze”, di "un po' di uova"; "orologi che non vanno bene"; necessità di pagare "l'elettrauto", "il meccanico", "l'agenzia per il passaggio", "44 quale numero di scarpe" ecc.), è rimasta del tutto priva di specifica confutazione, non essendo state prospettata, dalle difese ricorrenti, alcun tipo di ricostruzione alternativa in ordine alle finalità di quelle conversazioni: né, tanto meno, è stata sostenuta l'esistenza di concrete situazioni fattuali idonee a far ritenere che i riferimenti al meccanico, all'elettrauto, all'agenzia ecc. (ritenuti dai giudici di merito totalmente incongrui nel contesto delle conversazioni intercettate) avrebbero dovuto essere invece interpretati letteralmente, secondo il significato proprio delle parole (sul punto, cfr. Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 – 01, secondo cui «in tema di intercettazioni di conversazioni, il giudice di - merito è libero di ritenere che l'espressione adoperata assuma, nel contesto della conversazione, un significato criptico, specie allorchè non abbia alcun senso logico nel contesto espressivo in cui è utilizzata ovvero quando emerge, dalla valutazione di tutto il complesso probatorio, che l'uso di un determinato termine viene indicato per indicare altro, anche tenuto conto del contesto ambientale in cui la conversazione avviene»). In buona sostanza, la valorizzazione in senso accusatorio delle conversazioni intercettate, alla luce sia dei sequestri di cocaina intervenuti nella fase iniziale ed in quella finale dell'attività investigativa, sia della piena coerenza delle conversazioni medesime rispetto alle altre risultanze (videoriprese, geolocalizzazione dei movimenti delle auto), sia della totale assenza di ricostruzioni alternative anche quanto all'utilizzo dei termini criptici utilizzati, consente di ritenere infondate le censure difensive.
2.2. Per ciò che riguarda il secondo ordine di rilievi formulati dal DO, dal RO, dal NO e dal RA, è opportuno prendere le mosse dagli insegnamenti di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti» (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Restivo, Rv. 284149 02, relativa ad una fattispecie caratterizzata dalla mancata emersione del numero degli assuntori che si rivolgevano all'imputato, nonché della capacità di questi - in termini di contatti con i fornitori all'ingrosso e di disponibilità economica di procurarsi sostanza stupefacente stabilmente ed in quantitativi apprezzabili). V. anche Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv. 272529 - 01, secondo la quale in tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la valutazione dell'offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine. Ne consegue che non può ritenersi di lieve entità il fatto compiuto nel quadro della gestione di una "piazza di spaccio", che è connotata da un'articolata organizzazione di supporto e difesa ed assicura uno stabile commercio di sostanza stupefacente».
2.2.1. In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, la configurabilità dell'ipotesi lieve è stata correttamente esclusa per ciò che riguarda il DO ed il suo "principale collaboratore" RO. Si è invero in presenza di un'attività continuativa di approvvigionamento di distinti quanto significativi luoghi di spaccio, attuata intensamente, con una collaudata organizzazione (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata) e per quantitativi certamente "non modici" come indicato in tutti i capi di accusa: circostanza, quest'ultima, che trova un indiretto ma fondamentale riscontro nel fatto che i 300 grammi di cocaina trovati al CO (per i quali questi era stato tratto in arresto ed ormai irrevocabilmente giudicato) dovevano essere consegnati proprio al DO, a seguito della sua ordinazione telefonica ("3 OK": cfr. pag. 37 seg. della sentenza impugnata). In tale contesto, la figura del DO è emersa in termini di assoluta centralità, trattandosi del protagonista sia delle trattative e delle ordinazioni della droga ai fornitori cerignolani, sia delle successive fasi di consegna ai soggetti di SA AN DO, destinatari dello stupefacente da spacciare. Nessun dubbio può porsi anche quanto al RO, condannato per sette distinti episodi e secondo quanto ricostruito dai giudici di merito - costantemente 10 10 a disposizione del DO, che lo utilizzava come autista sia nelle trasferte a OL, sia nei passaggi presso i circoli ricreativi e le abitazioni dei CC e del IE: d'altra parte, la perfetta consapevolezza del RO, quanto al pieno inserimento della sua condotta nel contesto criminale che qui rileva, emerge con chiarezza dalla conversazione con il DO nella quale egli fa riferimento all'attività di cessione ("smercia, smercia") ed osserva conclusivamente "gli sbirri ci braccavano...stanno sempre incollo" (cfr. pag. 13 della sentenza di primo grado).
2.2.2. A diversa conclusione deve pervenirsi, ad avviso di questo Collegio, per ciò che riguarda gli altri due "collaboratori" del DO, ovvero il RA ed il NO. Com'è noto, una recentissima decisione delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (della quale è ad oggi nota la sola informazione provvisoria) ha risolto un contrasto giurisprudenziale del massimo rilievo, rispondendo affermativamente al quesito "Se, in tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico possa essere ascritto a un concorrente a norma dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e a un altro concorrente a norma dell'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R." (Sez. U,ud. 14/12/2023, Gambacurta). Della decisione delle Sezioni Unite è ovviamente necessario tener conto, anche in assenza del deposito delle motivazioni, anzitutto con riferimento alla posizione del RA, il quale ha censurato la motivazione della Corte territoriale che aveva accomunato la sua posizione a quella del BU e del RO, nonostante egli fosse stato condannato (a differenza dei predetti) per due soli episodi nell'arco di pochi giorni (capi 8 e 13, posti in essere rispettivamente in data 14/04 e 02/05 2020). Si tratta in effetti di una equiparazione che non sembra fondarsi su elementi obiettivamente riscontrabili, non potendo la sporadicità del coinvolgimento del RA (con funzioni di mero supporto dell'attività del DO) essere trascurata nel complessivo apprezzamento della sua posizione, anche ai fini che qui specificamente rilevano. Del resto, la discrasia motivazionale appare indirettamente confermata dal richiamo, da parte della Corte territoriale, dell'indirizzo interpretativo - da ritenersi ormai superato, alla luce del recentissimo intervento delle Sezioni Unite - che escludeva la possibilità di una valutazione differenziata della responsabilità per ciascun ricorrente, ai sensi del comma 1 ovvero del comma 5 dell'art. 73 (cfr. pag. 19 della sentenza impugnata). Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto al NO. Anche il predetto ricorrente ha censurato l'equiparazione della sua posizione a quella di altri ricorrenti, "ben più gravati", operata dalla Corte territoriale: osservazione che coglie nel segno, anzitutto perché anche la responsabilità del NO inviato a ricevere materialmente la droga dai fornitori cerignolani- 11 11 (cfr. pag. 26 e 30 della sentenza di primo grado) è stata affermata con riferimento a due soli episodi, posti in essere addirittura in due giorni consecutivi (si tratta dei capi 9 e 10, posti in essere nei giorni 17 e 18/04/2020). D'altro lato, non sembra potersi escludere, dagli elementi utili per la valutazione del concreto apporto offerto dal ricorrente, il fatto che egli, il giorno successivo al secondo episodio, aveva perentoriamente comunicato al DO di non voler essere più coinvolto ("Non mi far chiamare più perché non faccio niente più!"), per il timore di essere scoperto dagli investigatori (cfr. pag. 32 della sentenza del G.u.p.). Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto alle sole posizioni del RA e del NO, limitatamente al punto relativo all'applicabilità nei loro confronti dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73, alla luce del recentissimo intervento delle Sezioni Unite.
3. Il ricorso del AP è infondato.
3.1. A differenza di quanto avvenuto per le altre posizioni, la difesa del AP ha anzitutto censurato la sentenza quanto alla identificazione, nel ricorrente, della persona che a colloquio con il BU in alcune conversazioni intercettate. Più precisamente, è stata riproposta la questione, già dedotta in appello, della impossibilità di affermare la penale responsabilità del AP per i reati di cui ai capi da 8 a 12, dal momento che l'utenza monitorata in tali occasioni (3533416710) doveva in realtà essere riferita all'omonimo AP NO. A sostegno di tale assunto, la difesa evidenzia che tale attribuzione doveva evincersi dalle pagg. 113 e 118 dell'ordinanza cautelare: nella prima, in particolare, si riporta il contenuto di un'intercettazione ambientale captata nell'auto del RO con a bordo quest'ultimo e il DO, il quale riceve un messaggio da altra utenza cui egli reagisce con l'espressione "AP non ci cacare il cazzo". Segue una "ndr. Ha ricevuto un messaggio da AP NM noto agli uffici in quanto censurato anche per reati inerenti le sostanze stupefacenti".
3.1.1. La Corte d'Appello ha disatteso tale prospettazione, muovendo dalla certa identificazione nell'odierno ricorrente non contestata neanche dalla difesa- - del soggetto che aveva in uso le ulteriori utenze 3472113597 (a lui intestata) e 3533279186, abbinata al ricorrente all'esito di una specifica attività investigativa (sulla quale cfr. pag. 20 della sentenza impugnata) e rinvenuta nella sua disponibilità all'esito di una perquisizione domiciliare. Da tali premesse, la Corte d'Appello ha anzitutto ritenuto di poter valorizzare la certezza con cui gli operanti avevano collegato al ricorrente anche l'utenza con finale 710: certezza evidentemente fondata sul riconoscimento della voce 12 12 dell'utilizzatore delle altre due utenze, più volte ascoltata dagli investigatori, nonché sulla "evidente identità" delle conversazioni registrate. Per altro verso, con riferimento alla intercettazione ambientale valorizzata dalla difesa, la Corte territoriale ha osservato che era stata documentata solo la ricezione di un messaggio da parte del DO, ma non anche il numero di provenienza: nessuna prova vi era dunque del fatto che il messaggio commentato dal DO, con i volgari termini sopra riportati, fosse partito dall'utenza n. 710 finale (cfr. pag 21 della sentenza impugnata).
3.1.2. Ritiene il Collegio che le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale siano immuni da censure, avuto anzitutto riguardo al consolidato orientamento secondo cui è al giudice consentito di attribuire ad un determinato soggetto le conversazioni intercettate, senza ricorrere a perizia fonica, valorizzando tra l'altro il riconoscimento delle voci da parte del personale di polizia (cfr. Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, Sadikaj, Rv. 281265 - 02). In secondo luogo, deve osservarsi che le obiezioni difensive, imperniate sulla pag. 118 dell'ordinanza cautelare, non colgono nel segno, dal momento che, nel brano di interesse dell'ordinanza, si segnala che l'utenza in uso al DO veniva da questi utilizzata per parlare con quella in uso al BU "che a sua volta aveva rapporti telefonici con la n. 3533416710 in uso al AP di OL già indicato dal DO nella progressiva sopra riportata in maniera esplicita (progr. 297 del RIT 540/20 riportata a pagina 71)". È appena il caso di evidenziare che, sulla scorta di tale passaggio argomentativo, non solo non risulta smentita la valutazione della Corte d'Appello secondo cui è rimasta ignota l'utenza da cui proveniva il messaggio ricevuto dal DO, nel corso dell'ambientale n. 297, ma neppure è dato evincere da tale intercettazione alcun ulteriore elemento per collegare l'utenza n. 710 finale a AP NM (anziché all'odierno ricorrente). Si è visto infatti che la volgare espressione pronunciata dal DO subito dopo aver ricevuto il messaggio, captata in ambientale, era diretta a un non meglio identificato "AP", senza alcun riferimento diretto o indiretto a NM o ad altro nome di battesimo: non può quindi essere condivisa la conclusione per cui "il AP di OL già indicato dal DO" nell'intercettazione ambientale sia NM, anziché AP CE odierno ricorrente. In buona sostanza, l'abbinamento dell'utenza n. 710 finale a AP NM finisce per fondarsi sulla sola "nota redazionale" apposta a pag. 113 dell'ordinanza cautelare. Si tratta peraltro di una notazione che alla luce di quanto verrà qui di seguito esposto deve ritenersi inidonea a vulnerare le - conclusioni concordemente raggiunte dai giudici di merito. 13 13 Al riguardo, va anzitutto evidenziato che non risulta che AP NM sia stato in alcun modo coinvolto nell'odierno procedimento (circostanza evidentemente del tutto singolare ed anzi totalmente inspiegabile, avuto riguardo alla obiettiva rilevanza accusatoria delle conversazioni captate), o comunque sia stato attinto da qualsivoglia altro elemento (servizi di o.c.p., ecc.) idoneo a comprovare l'esattezza del collegamento operato nella predetta "nota redazionale", che peraltro risulta priva di qualsiasi ulteriore indicazione idonea a supportare la "presenza", nei traffici per cui è causa, anche dell'omonimo del ricorrente. Inoltre, ed anzi soprattutto, deve osservarsi che la difesa non si confronta con la piena omogeneità delle conversazioni captate sull'utenza n. 710, che chiama o viene chiamata dal BU subito dopo gli "affari di fornitura" trattati o conclusi da quest'ultimo con il DO conversazioni valorizzate nelle sentenze di - primo e secondo grado per affermare la responsabilità del AP per i reati di cui ai capi da 8 a 12 della rubrica - rispetto ai dialoghi con il DO che sono certamente attribuibili all'odierno ricorrente, perché intercettati sulle utenze che sono state ritenute in uso al AP senza alcuna contestazione da parte della difesa. Si allude, in particolare, alle conversazioni e ai messaggi relativi al capo 13 direttamente e certamente intercorsi tra il DO e il AP (pag. 29 seg. della sentenza impugnata), propedeutici come al solito ad una fornitura - - materialmente ricevuta, in questo caso, dal DO avvalendosi del RA e - con funzioni di staffetta - dal RO (cfr. sul punto pag. 40 della sentenza di primo grado, dove il G.u.p. sottolinea che l'assenza in tale occasione e a differenza delle altre di interlocuzioni tra il BU e il AP ben si - spiegava con il fatto, riferito dal primo al DO, di aver "fatto venire lui" per stare "un po' tranquillo" e "vedere la situazione"). Un rilievo ancor maggiore deve essere attribuito ad altra conversazione tra il DO e il AP, intercettata sempre su un'utenza certamente riferibile al ricorrente il giorno successivo alla fornitura di cui al capo 13, nella - quale il primo si rivolge al secondo in termini del tutto analoghi a quelli usati con il BU per le forniture dei giorni precedenti ("ci possiamo vedere?"..."mi servono 2 ok, un ok subito e l'altro ok 2 giorni"), e il AP risponde di trovarsi in difficoltà essendo domenica, e rivolge al DO un significativo rimprovero: "e tu perché non me l'hai detto ieri?" (cfr. pag. 41). Appare superfluo sottolineare la piena fungibilità di tale conversazione, si ripete senza contestazioni di sorta al AP, rispetto a attribuita- - quelle intrattenute dal DO con il BU in occasione delle precedenti forniture (ovvero, per usare le parole della Corte d'Appello, la "evidente identità 14 14 dei contenuti delle conversazioni": cfr. pag. 21, cit.). L'intrinseco assoluto rilievo di tale fungibilità, unitamente a quanto in precedenza osservato, consente di concludere per l'insussistenza del travisamento denunciato dalla difesa del AP con il primo motivo di ricorso.
3.2. Il secondo motivo, con il quale il AP censura la valorizzazione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, sia su un piano generale, sia con riferimento agli specifici capi di accusa contestati al ricorrente, è nel suo complesso infondato.
3.2.1. Per ciò che riguarda il primo ordine di rilievi, non può che richiamarsi, da un lato, il principio del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui «la prova dei reati di traffico e di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti può essere desunta non soltanto dal sequestro o dal rinvenimento delle sostanze, ma anche dal contenuto di conversazioni intercettate» (Sez. 2, n. 53615 del 20/10/2016, Buonvicino, Rv. 268710 – 01). - D'altro lato, occorre ribadire come già osservato a proposito del primo gruppo di - ricorrenti (cfr. supra, § 2.1) che l'affermazione di responsabilità del AP si fonda sulla valorizzazione di risultanze captative la cui valenza accusatoria deve essere apprezzata in uno con gli altri elementi acquisiti, ed in particolare oltre che con il monitoraggio dei movimenti del DO, del - RO ecc. successivi alle "ordinazioni" con i sequestri di cocaina operati nelle prime fasi dell'attività investigativa ed in quella finale. Con specifico riferimento alla posizione del AP, interessa sottolineare la perfetta omogeneità anche terminologica della sua conversazione con il DO, poc'anzi richiamata (cfr. supra, § 3.1.2), con cui questi chiede al ricorrente la disponibilità di "2ok", rispetto alle analoghe richieste formulate dal DO al BU per la fornitura di cui al capo 9 (cfr. pag. 24 della sentenza di primo grado) e al capo 12 (pag. 36). D'altra parte, l'assoluta certezza che con tali espressioni ci si riferisse a cospicui quantitativi di cocaina emerge dalle conversazioni che avevano preceduto il già citato arresto del CO per la detenzione di circa 300 grammi in data 25/05/2020: emerge infatti che il DO il quale, solo due giorni prima, era in trattative proprio con il - AP: cfr. pag. 46 della sentenza di primo grado aveva chiesto al - CO "5ok", ma il CO aveva risposto "3ok" (cfr. pag. 46, cit.).
3.2.2. Con riferimento ai rilievi mossi dalla difesa in relazione alle intercettazioni valorizzate dalla Corte d'Appello per i singoli capi di accusa, va anzitutto posto in evidenza che i sintetici richiami contenuti nella sentenza impugnata non possono che essere valutati congiuntamente alle ulteriori indicazioni contenute nella sentenza di primo grado. 15 15 In particolare, i giudici di merito hanno concordemente dedotto, dal tenore delle conversazioni tra il BU e il AP (con l'utilizzo dell'utenza n. 710 finale), l'esistenza di una piena sinergia tra i due, nel corso delle varie operazioni di fornitura sollecitate dal DO. Assume un centrale rilievo, in questo senso, la conversazione relativa al capo 8), intercettata pochi minuti dopo la cessione della droga al DO da parte del BU (cfr. pag. 20 della sentenza di primo grado), nel corso della quale il AP reagisce malissimo alla notizia, datagli dal BU, che l'altro non aveva versato "i soldi per meccanico": il AP sottolinea che questo soggetto non aveva neppure portato "i 200 euro all'elettrauto", e che ciò avrebbe comportato, per l'indomani, "un'altra tarantella" (cfr. pag. 21 della sentenza di primo grado, pag. 23 della sentenza impugnata). In tale complessivo contesto, appare tutt'altro che illogico quanto evidenziato dal G.u.p. (pag. 23) in ordine al fatto che, ad ogni richiesta del DO, veniva registrato uno o più colloqui tra il BU e il AP (cfr. pag. 23). La stessa Corte territoriale, con riferimento ai capi successivi (da 9 a 12), dà conto delle conversazioni regolarmente intercorse tra i due a pochissimi minuti di distanza dalle richieste di fornitura formulate dal DO: conversazioni alle quali i giudici di merito hanno non illogicamente conferito una univoca valenza accusatoria, proprio sulla scorta del "parallelismo" con le quasi contemporanee chiamate del DO al BU (cfr. pag. 25 segg. della sentenza impugnata). Un parallelismo che non a caso (cfr. pag. 39 seg. della sentenza di primo grado) - si interrompe in occasione della fornitura di cui al capo 13, per la quale era stato il AP ad accordarsi direttamente con il DO, senza alcun contemporaneo contatto ☑a con il BU (del resto, si è già accennato al fatto che quest'ultimo aveva confidato al DO, in una conversazione di poco successiva, di aver "fatto venire a lui" per "stare un po' tranquillo": cfr. pag. 40 della sentenza di primo grado). In tale ottica ricostruttiva, non adeguatamente confutata dalla difesa, nessun particolare rilievo può attribuirsi al fatto che, in alcuni casi, la chiamata sia partita dal AP all'indirizzo del BU, anziché viceversa.
3.3. Sulla scorta delle considerazioni svolte nei precedenti paragrafi, può concludersi per l'infondatezza anche del terzo motivo, risultando del tutto immune da censure la concorde valutazione dei giudici di merito, i quali hanno ritenuto che in tutti gli episodi in contestazione lo stupefacente commerciato fosse la cocaina. Al riguardo, occorre in particolare richiamare quanto già evidenziato non solo con riferimento alla tipologia di stupefacente sequestrato nelle fase iniziale ed in quella finale dell'attività investigativa, ma anche ed anzi soprattutto, con riferimento al AP al fatto che l'espressione convenzionale "2ok", 16 16 usata con lui dal DO, è risultata del tutto analoga a quelle utilizzate da quest'ultimo con il CO, prima del suo arresto in flagranza per la detenzione di 300 grammi di cocaina (cfr. supra, § 3.2.1). Anche quanto al linguaggio convenzionale e alle espressioni criptiche utilizzate, è sufficiente richiamare quanto in precedenza evidenziato analizzando i ricorsi dei coimputati (cfr. supra, § 2.1): l'assoluta incongruità dei riferimenti al meccanico, all'elettrauto, all'agenzia, ai numeri di scarpe, e l'altrettanto assoluta assenza di ricostruzioni alternative, consentono di ritenere le concordi valutazioni dei giudici di merito immuni da censure deducibili in questa sede.
3.4. Ad analoghe conclusioni di infondatezza deve pervenirsi con riferimento alla censura relativa alla mancata applicazione del comma 5 dell'art. 73. Appare invero pienamente applicabile, anche al AP, quanto già precedentemente esposto a proposito delle posizioni DO e RO (cfr. supra, § 2.2): la genericità dell'espressione "quantitativi non modici", utilizzata nei capi di accusa, non consente di ritenere illogica l'esclusione del comma 5, avuto riguardo all'entità del sequestro subito dal CO dopo un'ordinazione "3k" e al costante coinvolgimento del AP in quasi tutti gli episodi in contestazione, con compiti certamente non marginali: la sua reiterata partecipazione all'attività di fornitura dei dettaglianti di S. AN DO, in altri termini, induce a ritenere incensurabile la concorde valutazione negativa dei giudici di merito.
3.5. Con riferimento alla residua quesione prospettata dal ricorrente, si osserva quanto segue.
3.5.1. Come già accennato nella parte introduttiva della presente esposizione, la difesa del AP ha chiesto di sollevare una questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen. (in relazione agli arrt. 3 e 27 Cost.), nella parte in cui vieta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata. Dopo aver richiamato, in punto di rilevanza, la decisione della Corte territoriale (che aveva appunto disatteso il corrispondente motivo di appello richiamando il divieto di prevalenza ex art. 69 cod. pen., confermando quindi l'applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di sola equivalenza sulla recidiva reiterata e specifica: cfr. pag. 33 della sentenza impugnata), la difesa ha fatto riferimento, a sostegno della non manifesta infondatezza della questione, a recenti decisioni della Consulta che avevano dichiarato l'illegittimità costituzionale del divieto di cui all'art. 99 con riferimento alle attenuanti di cui agli articoli 89 (sent. n. 73 del 2020) e 116, secondo comma (sent. n. 55 del 2021) del codice penale, nonché con riferimento all'ipotesi in cui il reato di cui all'art. 630 cod. pen. sia di lieve entità (sent. n. 143 del 2021). 17 17 Nella prospettazione difensiva, la natura di circostanze ad effetto comune delle predette attenuanti dovrebbe condurre al superamento dell'indirizzo intepretativo, affermato da questa Suprema Corte, secondo cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., in quanto tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati» (Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522 - 01).
3.5.2. Ritiene il Collegio di dover confermare, per le ragioni qui di seguito esposte, la valutazione di manifesta infondatezza della questione espressa nel precedente evocato in ricorso e in ulteriori recenti pronunce di questa Suprema Corte.
3.5.2.1. Viene in rilievo, anzitutto, una decisione (Sez. 2, n. 4493 del 10/09/2021, IO) che ha preso le mosse dalla sentenza Giordano, qui appena richiamata, la quale aveva sottolineato che, dalla stessa evoluzione della giurisprudenza costituzionale, emergeva che "al legislatore ordinario non è impedito, in linea generale, da disposizioni o principii della Costituzione, potere di stabilire il divieto di prevalenza di circostanze attenuanti con la recidiva reiterata sicché deroghe al bilanciamento sono possibili, rientrano nell'ambito delle scelte del legislatore e sono sindacabili in sede di scrutinio di costituzionalità 'soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio"". Su tali basi, la Seconda Sezione ha preso in considerazione le più recenti pronunce della Consulta, evidenziando che se in precedenza le dichiarazioni di illegittimità costituzionale del divieto di bilanciamento avevano riguardato, nella maggior parte dei casi, "circostanze espressive di un minor disvalore del fatto dal punto di vista della sua dimensione offensiva, in quanto riferite ad attenuanti a effetto speciale" (ad es. artt. 609-bis, terzo comma;
art 648, secondo comma cod. pen., oltre all'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, considerata una circostanza attenuante all'epoca della declaratoria di incostituzionalità) - più di recente le decisioni di illegittimità costituzionale dell'art. 69 avevano riguardato circostanze ad effetto comune, quali quelle di cui agli artt. 89 e 116, secondo comma, cod. pen. (ovvero quelle valorizzate nel ricorso del AP). 18 18 A tale ultimo riguardo, peraltro, la sentenza IO ha posto in evidenza che, nel caso del vizio parziale di mente, l'alterazione degli equilibri costituzionali era stata individuata dalla Consulta nella "ridotta rimproverabilità dell'autore, derivante dal minor grado di discernimento"; mentre, nell'altro caso, aveva assunto un rilievo determinante la funzione di riequilibrio del trattamento sanzionatorio assicurata anche in chiave di tenuta costituzionale del sistema - - dal secondo comma dell'art. 116. In altri termini, il divieto di prevalenza di tale attenuante sulla recidiva reiterata finiva per frustrare l'esigenza di "sanzionare in modo diverso situazioni profondamente distinte sul piano dell'elemento soggettivo (quello del correo che pone in essere l'evento diverso e più grave e quello di chi vuole il reato meno grave senza prevedere, colpevolmente, che questo possa degenerare nel fatto più grave)". Sulla scorta di tali considerazioni, la Seconda Sezione ha conclusivamente osservato che, alla luce dei principi enunciati dalla Corte costituzionale, "risulta chiara l'impossibilità di esportare i profili di contrasto valorizzati in relazione alle singole circostanze al divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva qualificata, attesa la natura innominata e sostanzialmente indeterminata delle circostanze astrattamente convogliabili nell'art. 62 bis cod. pen., seppur astrattamente riconducibili alle categorie dettate dall'art. 133 cod.pen., e l'insostenibilità della tesi di una rilevante incidenza del divieto sulla ragionevolezza e proporzionalità della pena".
3.5.2.2. Ritiene il Collegio di aderire pienamente al percorso argomentativo e alle conclusioni della sentenza IO, ribadite da ultimo anche dalla w -> recentissima Sez. 2, n. 44833 del 10/10/2023, Paladino, la quale ha inteso sottolineare nuovamente che le pronunce della Consulta hanno riconosciuto la legittimità, in via generale, di trattamenti differenziati per il recidivo, ossia "per un soggetto che delinque volontariamente pur dopo aver subito un processo ed una condanna per un delitto doloso, manifestando l'insufficienza, in chiave dissuasiva, dell'esperienza diretta e concreta del sistema sanzionatorio penale", salvo il caso di soluzioni palesemente sproporzionate, quali quelle previste nei casi oggetto delle pronunce di incostituzionalità. Del resto, la fondatezza di tali approdi ermeneutici appare confermata - in via indiretta, ma estremamente significativa dalla ulteriore evoluzione della - giurisprudenza costituzionale. Il riferimento è alla recentissima sentenza n. 91 del 2024, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 600-ter, primo comma, n. 1) cod. pen., nella parte in cui non prevede che, nei casi di minore gravità del reato di produzione di materiale pedopornografico, la pena possa essere diminuita in misura non eccedente i due terzi. 19 19 La Consulta ha richiamato la propria giurisprudenza in ordine al proprio sindacato sulla "proporzionalità intrinseca" della pena, onde assicurare che la stessa sia adeguatamente calibrata sul fatto concreto, con riguardo sia all'estensione della forbice edittale, sia alla eccessiva asprezza del minimo: proprio tale asprezza, unitamente al progressivo ampliamento dell'ambito di applicazione della norma incriminatrice, ha indotto la Corte costituzionale in assenza di "valvole di sicurezza” approntate dal legislatore - ad intervenire nel senso già indicato, con un espresso richiamo della dimunente prevista per il delitto di atti quile sessuali con minorenne (art. 609-quater, quinto comma, cod. pen.) 0 parametro di riferimento. Quel che interessa evidenziare, in questa sede, è il fatto che la Corte costituzionale ha escluso che la lesione degli artt. 3 e 27, derivante dall'asprezza del minimo edittale, possa essere elisa "mediante l'applicazione delle circostanze attenuanti comuni, come le attenuanti generiche, in quanto 'tali attenuanti hanno la funzione di adeguare la misura concreta della pena in forza di una serie di elementi, anche di ordine soggettivo, e non anche quella di correggere di fatto la mancanza di proporzionalità della pena quale deriva da un minimo edittale particolarmente significativo e dalla mancata previsione di una diminuente che, peraltro, il legislatore contempla per fattispecie di reato simili' (cfr. sentenze n. 46 del 2024, n. 120 del 2023 e n. 63 del 2022)".
3.5.3. Tirando le fila del discorso, deve qui ribadirsi la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa del AP, avuto riguardo: alla legittimità di deroghe al bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen., espressamente riconosciuta dalla Consulta che le ha ritenute sindacabili in sede di scrutinio di costituzionalità solo qualora "trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio"; alla impossibilità di "esportare" automaticamente, alle attenuanti generiche, le argomentazioni che hanno determinato la declaratoria di incostituzionalità del divieto di bilanciamento delle attenuanti di cui agli artt. 89 e 116, secondo comma, cod. pen.; alla impossibilità di attribuire alle attenuanti generiche funzioni di riequilibrio e di "valvola di sicurezza" del sistema: funzioni che tra l'altro, con specifico riferimento al reato contestato al AP, sono agevolmente individuabili nell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73, ora applicabile anche con riferimento a solo alcuni indagati (cfr. supra, § 2.2.2).
4. Il ricorso del CO è infondato.
4.1. Come già più volte ricordato, il ricorrente è stato arrestato in flagranza e ormai irrevocabilmente giudicato per la detenzione di circa 300 grammi di cocaina: episodio delittuoso accertato in data 25/05/2020 dagli operanti grazie al 20 20 monitoraggio delle comunicazioni intercorse, nel corso del medesimo pomeriggio, tra il ricorrente ed il DO (cfr. i messaggi riportati a pag. 46 della sentenza di primo grado: il DO conferma l'ordine scrivendo "5 OK PUOI", ed il CO risponde "30K"). Nel presente giudizio, al CO erano state contestate, al capo 14), due diverse condotte di cessione di cocaina al DO e al RO: una in data 20/05/2020 (circa 200 grammi), l'altra in data 23/05/2020 (quantitativo imprecisato). Già all'esito della sentenza di primo grado, peraltro, la condanna era intervenuta solo per la prima contestazione. Con unico motivo, la difesa del CO ripropone in questa sede la tesi già esaminata e disattesa in primo grado, stando alla quale la cessione del 20 maggio aveva riguardato solo due "provini" dello stupefacente che il giorno 25 sarebbe stato consegnato ai coimputati, se il CO non fosse stato arrestato in flagranza. A sostegno dell'assunto, si fa riferimento ad un messaggio del giorno 20 in cui si parla di "2 fotokopie", locuzione che starebbe ad indicare appunto un campione, un assaggio di sostanza stupefacente: ciò comporterebbe, nell'ottica difensiva, l'assorbimento della cessione del 20 maggio nel più grave delitto del giorno 25. 4.2. La prospettazione della difesa ricorrente appare priva di fondamento, anzitutto perché - come osservato dalla Corte territoriale (pag. 38 della sentenza impugnata) - anche a volerla accogliere si sarebbe comunque trattato di distinte cessioni poste in essere a distanza di giorni, come tali autonomamente punibili. Inoltre, ed anzi soprattutto, la doglianza difensiva non tiene conto dell'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, assolutamente consolidato, secondo cui in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (così, tra le tante, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 -01). Nella specie, la concorde valutazione dei giudici di merito deve essere certamente ritenuta immune da tali criticità, essendo stata valorizzata una comunicazione del giorno precedente la consegna (ovvero del 19/05/2020), con cui il DO aveva richiesto al CO "2 ok si può" (cfr. pag. 44 della sentenza di primo grado): ed è superfluo evidenziare che tale linguaggio criptico è stato utilizzato, dai due imputati, anche per la fornitura del giorno 25, non portata a compimento per l'arresto del CO (il quale aveva appunto risposto "3 OK" alla richiesta del DO "5 OK": cfr. supra, 4.1.). Risultano pertanto tutt'altro che illogiche sia la conclusione del G.u.p. e della Corte territoriale in 21 21 ordine all'avvenuto perfezionamento, il giorno successivo, di una cessione di 200 grammi, sia l'ulteriore affermazione della Corte d'Appello (pag. 38) secondo cui non era dato comprendere perché il riferimento alle "2 fotokopie" di cui al messaggio del giorno 20 avrebbe dovuto essere ricollegato ad una fornitura che sarebbe stata perfezionata a distanza di ben cinque giorni. Va inoltre evidenziato, conclusivamente, che la prospettazione difensiva non sembra essersi adeguatamente confrontata con le intercettazioni successive alla consegna dello stupefacente, ed in particolare con il commento del DO (rivolto al RO) durante il viaggio di ritorno verso SA AN DO: il primo dice al secondo "ci ha fatto la grazia dai", aggiungendo "sì ha detto basta fare sotto e sopra...mi ha dato un pallettone [cfr. in gergo cipolla di cocaina] adesso ce ne possiamo andare piano" (cfr. pag. 44 della sentenza di primo grado). Ad avviso del Collegio, la difesa avrebbe dovuto confrontarsi con questi commenti immediatamente successivi all'incontro del DO con il CO, e chiarire la loro congruità e compatibilità con la prospettata consegna di meri assaggi di sostanza stupefacente.
5. Anche il ricorso del BU è infondato.
5.1. Del tutto privo di consistenza è il primo motivo, che evita tra l'altro di confrontarsi con la puntuale motivazione della Corte territoriale, la quale ha disatteso il corrispondente motivo di appello richiamando il contenuto dell'ulitma parte del primo comma dell'art. 270 cod. proc. pen., che consente l'utilizzo degli esiti delle intercettazioni anche in procedimenti diversi da quelli in cui sono stati disposti, laddove siano indispensabili per l'accertamento di delitti tra cui - certamente rientrano quelli contestati al BU - per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata).
5.2. Per ciò che riguarda il secondo e il terzo motivo, può farsi utilmente rinvio a quanto già osservato in ordine alle altre posizioni con riferimento alla consistenza ed univocità delle risultanze captative, se correttamente interpretate alla luce dei sequestri di cocaina operati nella fase iniziale ed in quella finale dell'attività investigativa, ai servizi di o.c.p., ecc.: risultanze tali da far escludere che la condanna del BU sia stata confermata su basi meramente presuntive (cfr. supra, § 2.1.). Del resto, proprio il BU era stato identificato compiutamente dagli operanti che avevano monitorato le operazioni di fornitura di cui al capo 10), attraverso l'ascolto delle conversazioni dell'utenza in uso al DO e i servizi di o.c.p. che avevano coinvolto anche il NO. Anche quanto ai rilievi concernenti il linguaggio criptico utilizzato, deve qui richiamarsi quanto già evidenziato in ordine ad altre posizioni, e ritenere del tutto immune da censure la motivazione della Corte d'Appello, che ha per un verso evidenziato l'assoluta incongruenza dei termini di volta in volta utilizzati (ragazze, 22 22 fotocopie, cartelle, orologio, 44 di scarpe, ecc.) nel contesto delle singole conversazioni intercettate, e per altro verso ha valorizzato non solo l'assoluta - - assenza di concrete prospettazioni idonee a far ritenere che i colloquianti facessero realmente riferimento a un meccanico, a un elettrauto, ecc., ma anche la congruità delle conclusioni già raggiunte dal primo giudice in ordine all'intento dei conversanti di coprire, con il linguaggio criptico, l'attività di narcotraffico, alla luce dei sequestri di cocaina effettuati (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata). In buona sostanza, le valutazioni della Corte territoriale appaiono prive di criticità deducibili in questa sede, alla luce degli insegnamenti delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di intercettazioni di conversazioni comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti о intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01).- 5.3. Ad analoghe conclusioni di infondatezza deve pervenirsi, nell'ottica ermeneutica richiamata con riferimento alle altre posizioni (cfr. supra, § 2.2), quanto al motivo concernente la mancata applicazione dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73. La Corte territoriale ha invero fatto buon governo di quei principi, valorizzando il fatto che il BU era stato condannato per ben sette distinti episodi di fornitura, e che la sua figura risultava pienamente inserita nel collaudato meccanismo facente capo al DO, il quale si rivolgeva appunto al ricorrente e al AP (oltre che al CO) per l'approvvigionamento continuativo di cocaina destinata allo spaccio a SA AN DO (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata).
5.4. Quanto appena esposto consente di ritenere del tutto privo di consistenza l'ultimo motivo di ricorso, volto a ricondurre la condotta del BU nell'alveo dell'art. 114 cod. pen. La Corte territoriale ha disatteso il corrispondente motivo di appello, sottolineando la centralità della figura del BU, sia nel continuativo rapportarsi al DO, sia nell'agire di concerto con il AP al fine di soddisfare le continue richieste di fornitura di cocaina provenienti da SA AN DO.
6. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento della sentenza impugnata quanto alle sole posizioni del NO e del RA, limitatamente alla mancata applicazione dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari per nuovo giudizio sul punto. Nel resto, i ricorsi dei predetti imputati devono essere rigettati, così come quelli degli altri ricorrenti DO, RO, AP, CO e BU. 23 23
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NO CI e RA IC limitatamente all'applicabilità della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti. Rigetta i ricorsi di DO AV, RO IC, AP CE, CO IR e BU AT, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente GA ND TT NZ Depositata in Cancelleria Ogai, 29 LUG. 2024 랜니 དང་བ་ཤི,)J IARIO IL FUNZIONARI Luana Maani 241 4 24