Ordinanza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, ordinanza 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
n. 411/2024 RG
TRIBUNALE DI URBINO
SEZIONE CIVILE - SETTORE LAVORO
Il Giudice designato Dott.ssa Vera Colella letti gli atti ed i documenti di causa;
Nel procedimento iscritto al N. 411/2024 R.G. instaurato
DA
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Gori n. 12/A, per gli effetti del presente atto elettivamente domiciliato a Urbino, P.le E.
Gonzaga 18, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Repaci che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
n persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Via Saffi n. 4 – 60121 Ancona, rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dagli Avv. Ti Fatmir Cela e Michelino con studio in Viale della
Vittoria 7, Ancona
- RESISTENTE
OSSERVA
Con ricorso ai sensi degli artt. 669 e 700 c.p.c. il ricorrente, premesso di essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato stipulato in data 16.05.2017 presso Coo.s.s. Marche -
Residenze Protetta ed R.S.A. “Montefeltro” di Urbino- nella qualità di Operatore Socio-
Sanitario (OSS), livello 2 C2 CCNL Cooperative Sociali, con orario di lavoro a tempo parziale di 35 ore settimanali su turni, esponeva:
- che in data 19.04.2024 era stato sottoposto a nuova visita presso il Medico Competente, il quale lo aveva ritenuto idoneo alla mansione senza limitazioni:
- che avverso tale provvedimento in data 09.05.24 aveva proposto ricorso ex art. 41, comma 8, D. Lgs 81/08 alla e che, in accoglimento del ricorso, in data Controparte_2
23.05.24 il giudizio di idoneità veniva revocato e sostituito con il seguente “ idoneità alla mansione con limitazione alla MMC e vibrazioni a corpo intero, astensione da lavoro in altezza e lavoro/turni notturni”:
- che in data 23.05.24 la gli comunicava dapprima verbalmente e poi via Controparte_1
PEC in data 27.05.24 il provvedimento di sospensione dal lavoro, invitandolo a non presentarsi sul luogo di lavoro con decorrenza immediata;
- che tramite il proprio difensore contestava immediatamente la legittimità del provvedimento, posto che le limitazioni indicate non incidevano sulla effettività delle mansioni, chiedendo l'immediato reintegro in servizio ma la PEC rimaneva priva di riscontro;
- che, nel corso del mese di giugno il datore di lavoro gli proponeva un reimpiego di sole due ore giornaliere, senza indicare neppure la mansione alla quale il lavoratore avrebbe dovuto essere adibito;
- che il ricorrente veniva quindi successivamente sospeso anche dalla retribuzione, senza percepire alcunchè per i mesi di luglio, agosto e settembre, né il datore di lavoro ottemperava al reintegro in servizio;
- che in data 24.09.24 la proponeva il reimpiego del lavoratore in Controparte_1
mansioni inferiori adducendo la applicabilità al caso in esame delle disposizioni di cui all'art. 49 CCNL.
Ciò posto, chiedeva al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni :
“- accertata la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità del provvedimento datoriale di sospensione dal lavoro, ordinare alla in Controparte_1
persona del legale rappresentate pro tempore, l'immediato reintegro in servizio del ricorrente;
- ordinare alla in persona del legale rappresentante pro tempore, di Controparte_1
corrispondere altresì le retribuzioni non erogate al ricorrente a far data dal mese di giugno
2024 sino all'effettivo reintegro, da parametrare sulla base della retribuzione di fatto percepita dal lavoratore al momento della sospensione, oltre interessi e rivalutazione;
- ordinare alla in persona del legale rappresentante pro tempore il Controparte_1
ripristino del monte ore di ferie illegittimamente decurtato;
› in via subordinata: ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto inaudita altera parte, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, con ordinanza:
- accertata la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità del provvedimento datoriale di sospensione dal lavoro, ordinare alla , in persona del legale Controparte_1
rappresentate pro tempore, l'immediato reintegro in servizio del ricorrente;
- ordinare alla in persona del legale rappresentante pro tempore, di Controparte_1
corrispondere altresì le retribuzioni non erogate al ricorrente a far data dal mese di giugno
2024 sino all'effettivo reintegro, da parametrare sulla base della retribuzione di fatto percepita dal lavoratore al momento della sospensione, oltre interessi e rivalutazione;
- ordinare alla in persona del legale rappresentante pro tempore il Controparte_1
ripristino del monte ore ferie illegittimamente decurtato.
Con riserva di promuovere giudizio di merito anche per il risarcimento dei danni e con condanna alle spese e onorari del presente giudizio.
Ritenuta la insussistenza dei presupposti per provvedere inaudita altera parte, veniva fissata udienza in data 19/12/2024.
Si costituiva la società rappresentando quanto segue: Controparte_3
- al solo fine di aiutare il lavoratore nel frattempo che l'azienda trovasse una mansione in cui ricollocare il ricorrente, quest'ultimo era stato posto in ferie;
- nel mese di giugno la società comunicava al ricorrente che sarebbe stato reintegrato nel posto di lavoro limitatamente alle due ore che consistono nel somministrare i pasti agli ospiti, unica mansione che allo stato sembrava rispettare il certificato della commissione medica;
-stante il rifiuto da parte del lavoratore, avvenuto il 21/06/2024, veniva confermata la sospensione e sospesa la retribuzione;
- divenuto definitivo il provvedimento della Commissione medica del 23 maggio 2024 in quanto non veniva proposto ricorso al Tar dal lavoratore, il 09/08/2024 la Cooperativa chiedeva chiarimenti alla Commissione dell in merito alle prescrizioni assegnate con Contr
provvedimento del 09/05/2024;
- in data 12/08/2024 la Commissione rispondeva alla società resistente come di seguito :
- il 24/09/2024 la società proponeva al sig. il reimpiego Controparte_1 Parte_1
in attività compatibili con le prescrizioni della Commissione consistenti nel
“Accompagnamento e vigilanza su scuolabus”;
- il ricorrente rifiutava la predetta offerta;
Ciò posto, domandava il rigetto del ricorso non ritenendo sussistenti né il profilo del fumus boni iuris né quello del periculum in mora.
All'udienza del 19/12/2024 il ricorrente dichiarava che sarebbe stato sottoposto a nuova visita in data 21.12.2024; non era inoltre visibile la costituzione di controparte per una problematica del pct.
Venivano pertanto, su domanda delle parti, concessi termini per il deposito di note, riservando all'esito decisione.
Con note del 5 gennaio 2025 parte ricorrente evidenziava che il lavoratore era stato dichiarato inidoneo a lavorare specificatamente presso la Residenza Montefeltro e che avverso tale valutazione, ritenuta illogica e contraddittoria, il aveva proposto ricorso Pt_1
all di . Contr CP_2
Con note depositate in data 7 gennaio 2025, il datore di lavoro, ribadita la correttezza della propria decisione anche alla luce della certificazione del 21.12.204, dava atto di aver avanzato una nuova proposta al lavoratore consistente nel reimpiego quale animatore per 14 ore settimanali complessive presso la casa di riposo di Cantiano e San Giuseppe Per_1
Acqualagna
Alla successiva udienza del 23.01.25 le parti domandavano un ulteriore rinvio in attesa dell'esito del ricorso presentato dal lavoratore alla Commissione Medica ex art. 41, comma
9, D. Lgs 81/08, avverso la certificazione medica resa dal medico aziendale in data
21.12.24;
Con note del 5.2.2025 la ricorrente esponeva che, in data 23.01.25, la Commissione Medica presso l , in accoglimento del ricorso presentato dal Sig. , ha Contr CP_2 Pt_1
ritenuto, nuovamente, il lavoratore “idoneo alla mansione di OSS con limitazione alla movimentazione manuale dei carichi e alle vibrazioni a corpo intero. Astensione da lavoro notturno, turni notturni e lavori in altezza” ribadendo le conclusioni già rassengate.
Parte resistente, con note del 6 febbraio 2025, premesso che a suo avviso il silenzio serbato dalla Commissione in ordine all'inidoneità alla mansione di nella struttura Montefeltro Part
costituisce conferma della predetta valutazione, si riportava alle conclusioni già rassegnate.
La domanda deve essere rigettata, seppur fondata sotto il profilo del fumus boni iuris in quanto il datore di lavoro non ha provato, né allegato in maniera sufficientemente specifica, di non poter adibire il lavoratore a mansioni compatibili con le prescrizioni del medico competente limitandosi, senza aver assolto all'onere della prova su esso gravante (cfr. ex multis Cass. 26 luglio 2017, n. 18506 ) e senza avere peraltro impugnato la valutazione di idoneità con prescrizioni resa dalla Commissione medica, a formulare proposte al lavoratore comportanti lo svolgimento di mansioni, quantomeno sotto il profilo retributivo, in contrasto con il disposto dell'art. 42 del D.Lgs n. 81/08.
Ciò posto deve rilevarsi, nel caso di specie, il difetto del periculum in mora, requisito imprescindibile, unitamente al fumus boni iuris, ai fini della concessione dell'invocato provvedimento d'urgenza.
È noto che l'irreparabilità del pregiudizio, sottesa alla concessione della cautela ex art. 700
c.p.c., può concretamente configurarsi laddove sia in discussione la lesione di posizioni, principalmente attinenti alla sfera personale, dotate di copertura costituzionale e comunque di rilievo primario, la cui tutela presupponga l'immediatezza dell'intervento perché il tempo necessario per il giudizio ordinario potrebbe irreparabilmente lederle.
Laddove, invece, siano in discussione aspetti di carattere prettamente economico, la necessità dell'intervento immediato sbiadisce, atteso che in via generale le poste economiche sono risarcibili per equivalente e, quindi, il pregiudizio non è irreparabile per sua stessa intrinseca natura.
Dunque, il periculum in mora non può essere in re ipsa, ma va puntualmente allegato e dimostrato, trasformandosi altrimenti la tutela urgente - in modo surrettizio - in una tutela ordinaria.
Applicando questi principi generali al caso di specie si deve concludere che difetta l'allegazione e la dimostrazione di un pregiudizio grave, imminente e irreparabile, il quale giustifichi l'impiego dell'invocata cautela.
Quanto al periculum in mora il ricorrente si è invero genericamente limitato ad affermare
“che la privazione sine die della retribuzione appare tale da pregiudicare l'unica fonte di sostentamento del lavoratore, privatone da oltre 8 mesi” senza tuttavia fornire la benché minima prova a riscontro di quanto sostenuto. Il contratto di locazione depositato in atti invero, sottoscritto a giugno 2021 e con scadenza nel mese di giugno 2022, non offre evidentemente alcun elemento utile a tal fine. Si ribadisce invero che, quanto all'irreparabilità del pregiudizio dedotto dalla parte ricorrente in relazione al mancato svolgimento dell'attività lavorativa con conseguente mancato pagamento della retribuzione, ritiene questo Tribunale di aderire a quell'orientamento giurisprudenziale assolutamente maggioritario che ammette il ricorso alla tutela cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c. del credito pecuniario solo a condizione che la stessa sia rivolta a salvaguardare non la mera situazione patrimoniale in quanto tale, bensì situazioni giuridiche soggettive – di cui la parte ricorrente deve fornire la prova – a tale diritto indissolubilmente ed immediatamente correlate (come il diritto all'integrità fisica o alla salute), le quali potrebbero essere pregiudicate definitivamente dalla soddisfazione o meno del diritto di credito, a seconda dei fatti che vengano allegati dalla parte ricorrente.
Si ritiene, infatti, che il diritto avente ad oggetto una somma di denaro e, pertanto, anche il pagamento della retribuzione, di per sé non sia suscettibile di essere leso in maniera irreparabile, ai fini dell'art. 700 c.p.c., salvo nei casi in cui si tratti di un diritto immediatamente e istituzionalmente preordinato al soddisfacimento di beni della vita di natura infungibile, in quanto eccedenti la dimensione meramente patrimoniale.
In altri termini, al fine di non snaturare i caratteri propri del rimedio cautelare d'urgenza,
l'irreparabilità del pregiudizio rispetto ai diritti di credito è ravvisabile unicamente per i diritti a contenuto patrimoniale e funzione non patrimoniale ovvero per i diritti a contenuto e funzione patrimoniali, allorquando il rimedio del risarcimento del danno (ancorché astrattamente ipotizzabile) si rilevi insufficiente a soddisfare l'esigenza primaria di chi agisce in giudizio, ossia l'interesse ad ottenere l'attuazione del contenuto del rapporto dedotto in sede processuale, così determinando un eccessivo scarto tra “danno subito e danno risarcito”; in caso contrario, ogni licenziamento integrerebbe il pregiudizio imminente ed irreparabile, così da rendere il ricorso all'art. 700 c.p.c. il rimedio ordinario per la contestazione della legittimità del recesso datoriale, in contrasto con la disciplina del processo del lavoro che prevede che la forma naturale di impugnativa del licenziamento sia il ricorso ex art. 414 c.p.c.
In relazione a tale specifico aspetto, tuttavia, non sono state svolte puntuali deduzioni dalla parte ricorrente che, infatti, si è limitata a sostenere la compromissione della possibilità di sostenersi economicamente, senza allegare e documentare altro in proposito, producendo ad esempio lo stato di famiglia, con specificazione dei redditi percepiti da lei e dal nucleo familiare. Appare del tutto evidente la genericità delle allegazioni svolte dalla parte in relazione a tale peculiare aspetto posto a fondamento dell'asserito periculum in mora, peraltro smentito dalle contrarie allegazioni della parte resistente che, infatti, nel costituirsi in giudizio ha specificamente eccepito la genericità delle allegazioni sul punto.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda cautelare in questa sede proposta deve ritenersi infondata e va dunque respinta.
Spese secondo soccombenza.
P.T.M.
Il Tribunale, quale giudice del lavoro respinge il ricorso ex art. 700 c.p.c.; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte che liquida in complessivi euro 2.026,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Urbino, 7.04.2025
Il Giudice
Vera Colella