Sentenza 21 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 06/05/2026, n. 3543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3543 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03543/2026REG.PROV.COLL.
N. 04483/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4483 del 2025, proposto dall’INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Piera Messina e Gino Madonia, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
NO TT, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Avagliano, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quinta, n. 5832 del 21 marzo 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio di NO TT;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 17 marzo 2026, il consigliere CO FR e uditi, per parte appellante, l’avvocato Gino Madonia e, per parte appellato, l’avvocato Stefano Crisci per delega dell’avvocato Alessandro Avagliano;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
1. L’oggetto del presente è la corretta individuazione della base di calcolo del trattamento di fine servizio (“TFS”, altrimenti nota come indennità di buonuscita), per talune categorie di dipendenti pubblici e, nel caso di specie, un ex appartenente all’Arma dei carabinieri, congedato a domanda, i quali rivendicano la maggiorazione di sei scatti stipendiali prevista dall’art. 6- bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 1987, n. 472.
2. Con ricorso n. 6766 del 2023 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, NO TT, ex militare dell’Arma dei carabinieri, congedato a domanda successivamente al compimento di 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio, ha agito contro l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l’accertamento, ai sensi dell’art. 6- bis del decreto-legge n. 367/1987 convertito, con modificazioni, in legge n. 472/1987, del suo diritto al riconoscimento di sei scatti contributivi tra le voci computabili al fine della liquidazione dell’indennità di fine servizio e per la conseguente condanna dell’amministrazione alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali con il conseguente pagamento delle differenze maturate, oltre a rivalutazione e interessi.
3. L’INPS si è costituito nel giudizio primo grado, eccependo la decadenza e la prescrizione del diritto azionato e l’infondatezza della domanda.
4. Con la sentenza in epigrafe, il T.a.r. ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha accolto la domanda di accertamento del diritto del ricorrente di percepire il trattamento di fine servizio comprensivo anche dell’incremento derivante dai 6 scatti di cui all’art. 6- bis del decreto legge n. 387/1987 e conseguentemente ha condannato l’PS a rideterminare l’importo del trattamento spettante e, oltre agli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Inoltre, ha compensato tra le parti le spese processuali.
5. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 23 maggio 2025 e in data 4 giugno 2025 – l’PS ha proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando due motivi.
6. NO TT si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.
7. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 17 marzo 2026.
8. L’appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni.
9. Tramite il primo motivo d’impugnazione l’appellante ha lamentato la « Violazione del principio del ne bis in idem – giudicato esterno – inammissibilità riproposizione della medesima domanda », rilevando, in sintesi « preliminarmente che la domanda proposta da controparte nel presente giudizio era stata già in precedenza avanzata nel giudizio incardinato da controparte innanzi il Tar Lazio (…) , riportante il n. 1771/22 del ruolo generale, tra le stesse parti e con identità di petitum, definito con sentenza n. 1887 del 28 gennaio 2025 (…) In tale giudizio controparte ha notificato all’INPS e depositato rinuncia al ricorso (…) , e per l’effetto, il giudizio è stato definito » con sentenza d’improcedibilità, in quanto il T.a.r. ha reputato che « in assenza delle formalità di cui all’art. 84 c.p.a., valgono ad ogni modo ad attestare la sopravventa carenza di interesse dei medesimi alla coltivazione del gravame ai sensi del comma 4 della citata disposizione ». Pertanto, ad avviso dell’appellante, « Ne consegue che, in ossequio al canone sostanziale del “ne bis in idem”, vista l'identità, rispetto al precedente giudizio, delle parti in causa e degli elementi identificativi e costitutivi dell'azione proposta volta all’accertamento del medesimo diritto ed alla condanna dell’Istituto a corrispondere le conseguenti somme, è inammissibile la medesima domanda giudiziale già esaminata e decisa dallo stesso giudice ».
10. Tale censura è infondata, poiché una pronuncia dichiarativa di sopravvenuto difetto di interesse (a seguita di una rinuncia irrituale al ricorso) è una pronuncia di mero rito, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera a) c.p.a., e non di merito (rientrante nel diverso schema dell’art. 34 c.p.a.), sicché la successiva riproposizione della medesima domanda non può reputarsi violativa del principio del “ ne bis in idem ”, avente, invero, una natura sostanziale, sempreché il diritto possa essere azionato, non essendo decorso il termine per farlo valere (sul punto cfr. i successivi paragrafi).
Inoltre, la rinuncia (non del tutto rituale secondo la sentenza del T.a.r. n. 1887/2025) che ha determinato l’improcedibilità (ai sensi dell’art. 84, comma 4) è una rinuncia soltanto al ricorso e, dunque, agli atti del giudizio e non espressamente alla pretesa sostanziale, che conseguentemente può essere nuovamente azionata in modo ammissibile.
11. Mediante la seconda doglianza l’PS, « In via preliminare di merito », ha censurato « la sentenza impugnata nel capo in cui ha respinto l’eccezione di prescrizione ritualmente formulata dall’INPS perché resa in violazione dell’art. 20, secondo comma, del d.P.R. n. 1032 del 1973 ».
L’appellante, tra l’altro, ha precisato che « L’eccezione veniva ritualmente proposta nella memoria di costituzione del giudizio di primo grado e la sentenza impugnata è dunque errata ed ingiusta nel capo in cui l’ha respinta ritenendo che essa fosse stata formulata in modo generico ».
12. Il motivo è infondato.
12.1. L’eccezione di prescrizione quinquennale (che rappresenta un’eccezione in senso stretto non rilevabile d’ufficio in forza dell’espressa previsione di cui all’art. 2938 c.c.) effettuata dall’PS nella memoria di primo grado e ivi compendiata in mezzo rigo all’ultima pagina, ovverosia la n. 11 (dove è stato vergato: « si eccepisce la prescrizione quinquennale del diritto ») è estremamente generica e, pertanto – come correttamente specificato dal T.a.r. – inammissibile, non essendo evincibile la sua concreta perimetrazione. È, invero, onere della parte che propone siffatta eccezione tipizzarla con riferimenti normativi (anche in via mediata), qualora essa non riguardi l’ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., mentre nel caso di specie l’PS soltanto in appello (e non nella memoria di primo grado, nemmeno indirettamente) ha richiamato l’art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.
12.2. Ferma restando la suddetta assorbente considerazione, ad ogni modo e per completezza si evidenzia che il dies a quo della prescrizione quinquennale non decorre dalla data di cessazione dal servizio del militare (avvenuta nel 2012), bensì dalla data dell’ultimo ordinativo di pagamento della buonuscita.
Tale questione è già stata oggetto di scrutinio da parte di questa sezione con espressione di principi, itinera motivazionali ed esiti decisionali da cui il Collegio non intende discostarsi e a cui presta piena adesione e fa integrale riferimento ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a. (cfr., ex aliis , Cons. Stato, sez. II, 11 ottobre 2024, n. 8160, 26 aprile 2024, n. 3807, 11 aprile 2024, n. 3311, 23 marzo 2023, n. 2979, 21 marzo 2023, n. 2883 e 20 marzo 2023, n. 2827).
In particolare, tra le due tesi circa la decorrenza del dies a quo del termine di prescrizione quinquennale per far valere il diritto (se decorrente dal giorno della cessazione del servizio o dalla data dell’ultimo ordinativo di pagamento), il Collegio aderisce a quella ormai consolidata secondo cui tale data coincide con quella di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, come già affermato da questa sezione con numerose pronunce (cfr. ex aliis , Cons. Stato, sez. II, 26 aprile 2024, n. 3807, 6 dicembre 2023, n. 10559, 18 aprile 2023, n. 3914, 20 marzo 2023 n. 2827, nonché n. 2980/2023 e 2981/2023 cit.), anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito da riconnettersi al pagamento rateale del dovuto.
Alla luce delle suddette considerazioni, va respinta la richiesta, dell’appellante, di deferimento all’adunanza plenaria della questione del dies a quo della decorrenza della prescrizione, in quanto, da un lato e pregiudizialmente, l’eccezione è inammissibile e , dall’altro, comunque la sua fissazione alla data dell’ultimo ordinativo di pagamento costituisce principio consolidato, in relazione al quale non si ravvisano contrasti tali da giustificare la prospetta remissione.
13. In conclusione l’appello deve essere respinto.
14. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 4483 del 2025, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026, con l’intervento dei magistrati:
GI AS NO, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
CO FR, Consigliere, Estensore
CO Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| CO FR | GI AS NO |
IL SEGRETARIO