Articolo 3 della Legge 1 luglio 1961, n. 731
Articolo 2Articolo 4
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29 agosto 1961
Art. 3.
L'esecuzione dell'Accordo di cui all'art. 1 e' curata, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1947, numero 1006 , ratificato con legge 3 aprile 1953, n. 206 , dall'Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane ed internazionali a favore della quale e' autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 1 miliardo.
Entrata in vigore il 29 agosto 1961