Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 04/06/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1131/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. AGNOLO ELIDE Parte_1
e con l'Avv. FRANZINI ENRICA _1
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio civile in data
09.11.2019, registrato negli atti di matrimonio del Comune di Ospedaletto, Anno
2019 Numero 3 Parte I, scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che dall'unione coniugale è nato a [...] in data [...] il figlio
[...]
; che il rapporto tra i coniugi è andato deteriorandosi sino a far venire R_ meno l'affectio coniugalis tra gli stessi, necessaria al mantenimento della comunione di vita materiale e spirituale tra loro, attesa la loro volontà di non riconciliarsi, con ricorso congiunto, dd. 05.03.2025 depositato in data
12.03.2025, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione
“1) I coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge;
2) Il figlio rimarrà in affido condiviso con collocazione prevalente Persona_1
e residenza presso la madre;
3) la casa coniugale sita in Ospedaletto (TN) via di Pradanella 9, rimarrà nella piena disponibilità del sig. che ne è proprietario esclusivo;
Parte_1
4) La signora si trasferirà in altra abitazione in locazione sita in Pergine _1
Valsugana (TN), Strada del Mani n. 17/D, dove fisserà la sua residenza e quella del figlio minore e rilascerà la casa familiare entro e non oltre la data del R_
31 marzo 2025 (consegnandone tutte le chiavi). La signora in ogni caso, si _1 impegna a non richiedere, né ora né in futuro, il diritto di assegnazione della casa coniugale, né a vantare sulla stessa e/o sulle sue pertinenze e/o beni mobili in essa contenuti altro/i e/o diverso/i diritto/i.
La signora entro la data di rilascio potrà, comunque, prelevare i suoi _1 effetti personali e il robot da cucina Bimby;
5) In considerazione del punto che precede il signor , in sede di R_ sottoscrizione del presente accordo, verserà alla signora che rilascerà _1 quietanza, euro 10mila(diecimila/00) con assegno circolare n. 6006122344-01 alla stessa intestato ed emesso da Cassa Centrale Banca;
6) Per le spese di mantenimento ordinario del figlio minore , alla Persona_1 luce delle singole situazioni economico/patrimoniali, il signor verserà R_ alla signora dal mese successivo al rilascio della casa familiare, € _1
300,00= entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabili Istat;
7) A titolo di contributo al pagamento del canone dell'immobile locato dalla signora nel quale si trasferirà con il figlio minore , il signor _1 R_ R_ verserà alla signora la somma mensile di euro 500,00= (entro il 10 di _1 ciascun mese), dal mese successivo al rilascio della casa familiare;
8) Salvo diverso accordo tra i genitori le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio saranno sostenute al 50% dai genitori, richieste R_ con cadenza mensile (con mail o messaggio riassuntivo) e rimborsate a chi dei due le avrà materialmente sostenute, dietro esibizione di documentazione giustificativa, entro 15 giorni. A mero titolo esemplificativo si intendono quali spese straordinarie le spese mediche non mutuabili (es.: visite specialistiche e cure dentarie in genere), le spese scolastiche (es. libri di testo e materiale
Pag. 2 di 6 didattico di inizio anno), sportive e ricreative (es. corsi formativi, partecipazione a colonie anche diurne in estate, per l'esigenza di organizzazione dei genitori impegnati sul lavoro).
Le spese straordinarie andranno preventivamente concordate se di importo superiore ai €100,00= (€200,00= per quanto riguarda lo sci), per singolo esborso (per spese da pagare a rate l'importo da considerare è quello complessivo), salvo quelle indifferibili ed urgenti e quelle per cui non è richiesta la previa concertazione. In caso di dubbio le parti faranno riferimento alle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” approvate in data 29.11.2017 dal Consiglio Nazionale Forense e allegate al presente ricorso;
9) Le parti convengono che il figlio sia fiscalmente a carico al 50% ciascuno.
Convengono, inoltre, che per le spese straordinarie sostenute per il figlio è richiesta la fattura a nome del figlio e ognuno porterà in detrazione il costo effettivamente sostenuto nella percentuale posta a suo carico (50/50).
10) Titolare ed assegnataria dell'Assegno Unico e Universale INPS e dell'assegno Provinciale al Nucleo Familiare e/o di ogni altra analoga provvidenza pubblica è la signora al 100%; _1
11) Salvo diverso preventivo accordo tra i genitori il padre terrà con sé il figlio con le seguenti modalità:
A. Fine settimana alternati dal venerdì sera (indicativamente alle 19.00, ma comunque prima di cena, lo va a prendere il padre) alla domenica sera dopo cena (lo va a prendere la madre);
B. Infrasettimanale:
a) La settimana seguente al fine settimana paterno:
- durante la scuola: il padre terrà con sé il figlio dal mercoledì pomeriggio dopo scuola (lo va a prendere il padre) al giovedì mattina (lo va a prendere la madre);
- in estate: il padre terrà con sé il figlio dal mercoledì subito dopo pranzo (lo va a prendere il padre) al giovedì sera dopo cena (lo va a prendere la madre);
b) La settimana seguente al fine settimana materno:
- durante la scuola: il padre terrà con sé il figlio dal martedì pomeriggio dopo scuola (lo va a prendere il padre) al mercoledì mattina (lo va a prendere la madre);
- in estate: il padre terrà con sé il figlio dal martedì subito dopo pranzo (lo va a prendere il padre) al mercoledì sera dopo cena (lo va a prendere la madre);
Pag. 3 di 6 I genitori si impegnano ad alternarsi nell'accompagnare il figlio da un genitore all'altro, considerato che la signora si trasferirà a Pergine Valsugana ed _1 autorizzano reciprocamente i rispettivi familiari a coadiuvarli negli spostamenti a favore del minore e nell'accudimento dello stesso.
La signora genitore collocatario, si impegna al fine di garantire al signor _1
, genitore non collocatario, la possibilità di esercitare adeguatamente il R_ proprio ruolo genitoriale e di avere un rapporto equilibrato e continuativo con il figlio.
Entrambi i genitori si impegnano, comunque, a porre in essere una gestione flessibile, comprensiva e rispettosa dei tempi e delle esigenze del figlio e dell'altro genitore e a consentire una telefonata/video-chiamata con R_ all'altro genitore nei giorni di propria competenza, in particolare durante i periodi di vacanza trascorsi con l'altro genitore.
Periodi di vacanza:
Estate: durante le vacanze estive ciascun genitore terrà con sé il figlio per 2 settimane non consecutive (il padre avrà comunque il figlio con sé ogni anno durante la settimana di Ferragosto). I periodi di vacanza dovranno essere concordati entro la fine di maggio di ciascun anno.
Natale e Pasqua: i coniugi terranno con sé il figlio per metà delle vacanze di
Natale ad anni alterni (quindi con il giorno di Natale, Ultimo/Capodanno ad anni alterni) e metà delle vacanze di Pasqua (con permanenza nel giorno di
Pasqua presso l'uno o l'altro genitore ad anni alterni).
Altri periodi di vacanza: le vacanze di Carnevale e gli eventuali ponti saranno concordati dai coniugi di anno in anno (con congruo anticipo), nel rispetto dell'alternanza tra genitori, della reciproca genitorialità e dei rispettivi impegni lavorativi, favorendo sempre il collocamento presso un genitore rispetto a sistemazioni/soluzioni diverse.
In ogni caso qualora, durante l'estate, il sig. , libero da impegni R_ lavorativi, voglia trascorrere una giornata con il bambino, potrà preventivamente comunicarlo alla madre (con almeno due giorni di preavviso) ed accordarsi in tal senso. La signora si obbliga a favorire, in queste _1 giornate, gli incontri tra padre e figlio che, nelle intenzioni delle parti, costituiscono un'eccezione alla regola generale della possibilità di essere coadiuvati da terzi nell'accudimento del figlio.
12) I beni mobili registrati automobile Mercedes Classe A targata GB116LR e il motociclo Kawasaky Z900 targato EL 37695 resteranno intestati e in proprietà alla signora e l' automobile Volvo V60 targato FY 362KJ e il motociclo _1
Pag. 4 di 6 Ducati Panigale V4 targato EK 73508 resteranno intestati e in proprietà al signor;
R_
13) Con il presente accordo le parti dichiarano di avere definitivamente regolato tutti i reciproci rapporti di natura economico/patrimoniale aventi causa dal matrimonio e/o da qualsiasi altro titolo e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere, rinunciando definitivamente a qualsivoglia relativa azione, non essendovi diritto, ragione e/o pretesa che resti insoddisfatta, avendo risolto e definito ogni rapporto;
14) Dichiarano altresì di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento.
15) Dichiarano infine che non pendono altri procedimenti aventi ad oggetto in tutto o in parte le medesime domande o domande ad esse connesse.
16) I coniugi si danno reciproco assenso e si impegnano a dare il loro consenso e ad effettuare le pratiche amministrative che si renderanno necessarie per il rilascio del passaporto a favore del figlio.
17) Le parti dichiarano di rinunciare ai termini per l'impugnazione al fine del passaggio in giudicato della sentenza di separazione alle condizioni sopra riportate, dandovi fin da ora formale acquiescenza, e si impegnano a compiere tempestivamente tutti i relativi atti necessari ad ottenere il rilascio del certificato del passaggio in giudicato della sentenza medesima.
18) Le spese del presente procedimento si intendono compensate tra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ex art. 13 comma 8 della Legge
Professionale Forense.
Con provvedimento del 13.03.2025 il Presidente del Tribunale assegnava termine di giorni 45 per il deposito telematico di eventuali note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c.
Con note scritte depositate in data 07.04.2025, i ricorrenti confermavano di voler sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti, dichiaravano di non volersi riconciliare, e si riportavano alle dichiarazioni contenute nel ricorso introduttivo del 05.03.2025, ed insistevano affinchè il Tribunale adito procedesse con la dichiarazione di separazione consensuale e, successivamente, con la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto in Ospedaletto (TN) in data 09.11.2019, alle condizioni del rassegnato ricorso.
Pag. 5 di 6 Il Tribunale, dato atto che tali condizioni non trovano ostacolo nella legge e che le condizioni che riguardano il figlio minore sono conformi alle previsioni di cui agli artt. 337 ss c.c.;
p.q.m.
visti gli artt.158 c.c., 473-bis.51 c.p.c omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio. rinvia per il prosieguo come da separata ordinanza.
Si comunichi.
Così in Trento nella Camera di Consiglio del 14 maggio 2025
Il Presidente est.
(Dott. Luciano Spina)
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