Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 132
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Accolto
    Carenza di motivazione dell'atto impugnato

    L'atto impositivo deve indicare tutti gli elementi posti a base della pretesa per assicurare un efficace contraddittorio. L'assenza di un atto prodromico sposta l'onere di motivazione sulla cartella di pagamento. La genericità dei codici e la mancata allegazione della documentazione non hanno consentito al contribuente di verificare la sussistenza e la congruità del credito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 132
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 132
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo