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Sentenza 25 marzo 2024
Sentenza 25 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2024, n. 3606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3606 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. 39219/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vetritto ha pronunciato, dandone pubblica lettura all'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 39219/2023 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Indirizzo Parte_1
Telematico, presso lo studio degli avv.ti TEANO ANTONIO e
SEVERONI FEDERICA, che la rappresentano e difendono per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio l' per sentirlo condannare al pagamento dei ratei della CP_1
prestazione ex art.13 L.118/71 dovuti in forza del riconoscimento del diritto alla prestazione avvenuto in sede di accertamento tecnico preventivo, concluso con decreto di omologa in data 13.7.2023, a seguito del quale aveva provveduto a trasmettere all'Istituto la certificazione necessaria per procedere al pagamento, tuttavia senza ottenere riscontro.
L' pur ritualmente convenuto in giudizio, è rimasto contumace. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata dunque discussa e decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Risulta infatti in atti che con decreto del 13.7.2023 è stato omologato l'accertamento sanitario secondo cui la ricorrente si trova nelle condizioni previste dall'art.13 sopra richiamato, con decorrenza dal gennaio 2023.
E' documentato altresì agli atti che parte ricorrente ha provveduto alla trasmissione del modello AP70 necessario per la liquidazione della prestazione, con conseguente diritto della ricorrente a percepire l'assegno con la detta decorrenza, condannandosi l' al CP_2
pagamento dei relativi ratei arretrati, oltre interessi legali sui ratei arretrati dalle singole scadenze fino al soddisfo.
2 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo e da distrarsi, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone: condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, CP_1
dell'assegno ex art.13 L.118/71 a decorrere dall'1.1.2023, oltre interessi sui ratei scaduti dalle scadenze al saldo;
condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio - liquidate in CP_1
complessivi € 1.170,00, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi.
Roma, 25 marzo 2024
Il Giudice
Giuseppina Vetritto
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vetritto ha pronunciato, dandone pubblica lettura all'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 39219/2023 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Indirizzo Parte_1
Telematico, presso lo studio degli avv.ti TEANO ANTONIO e
SEVERONI FEDERICA, che la rappresentano e difendono per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio l' per sentirlo condannare al pagamento dei ratei della CP_1
prestazione ex art.13 L.118/71 dovuti in forza del riconoscimento del diritto alla prestazione avvenuto in sede di accertamento tecnico preventivo, concluso con decreto di omologa in data 13.7.2023, a seguito del quale aveva provveduto a trasmettere all'Istituto la certificazione necessaria per procedere al pagamento, tuttavia senza ottenere riscontro.
L' pur ritualmente convenuto in giudizio, è rimasto contumace. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata dunque discussa e decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Risulta infatti in atti che con decreto del 13.7.2023 è stato omologato l'accertamento sanitario secondo cui la ricorrente si trova nelle condizioni previste dall'art.13 sopra richiamato, con decorrenza dal gennaio 2023.
E' documentato altresì agli atti che parte ricorrente ha provveduto alla trasmissione del modello AP70 necessario per la liquidazione della prestazione, con conseguente diritto della ricorrente a percepire l'assegno con la detta decorrenza, condannandosi l' al CP_2
pagamento dei relativi ratei arretrati, oltre interessi legali sui ratei arretrati dalle singole scadenze fino al soddisfo.
2 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo e da distrarsi, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone: condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, CP_1
dell'assegno ex art.13 L.118/71 a decorrere dall'1.1.2023, oltre interessi sui ratei scaduti dalle scadenze al saldo;
condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio - liquidate in CP_1
complessivi € 1.170,00, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi.
Roma, 25 marzo 2024
Il Giudice
Giuseppina Vetritto
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