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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 05/11/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Mantova
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 664/2025
Oggi 05/11/2025 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per , l'avv.to STRULLATO ARTURO e il ricorrente Parte_1
personalmente
Per 'avv.to AZZURRO MATTEO;
Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate . Dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo
- 1 - REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 664/25 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Strullato Parte_1
PARTE RICORRENTE
CONTRO rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Azzurro e dall'Avv. Controparte_1
IA TT
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
per la parte ricorrente
In via principale:
-accertare l'illegittimità del licenziamento e l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo posto alla base dello stesso, per i motivi e le causali sopra esposte, dichiarare la nullità, o comunque l'illegittimità, del licenziamento impugnato e per l'effetto:
a. ordinare a nella persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, la reintegrazione del Dr. nel posto di lavoro;
Parte_1
b. condannare nella persona del legale rappresentante pro CP_1 Controparte_1 tempore, al risarcimento del danno pari ad un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, in ogni caso non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto;
c. condannare nella persona del legale rappresentante pro CP_1 Controparte_1 tempore, al versamento di tutti i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti al ricorrente dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.
In via subordinata:
- 2 - nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse di applicare la tutela reintegratoria, accertata l'annullabilità
e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia o come meglio ritenuto, per i motivi e le causali sopra esposte, del licenziamento intimato al ricorrente e per l'effetto:
a) dichiarare risolto il rapporto di lavoro tra le parti alla data del 14.05.2025;
b) condannare nella persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al risarcimento del danno pari ad un'indennità commisurata a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, o alla diversa somma ritenuta di giustizia, fatta salva la facoltà del ricorrente di poter
“monetizzare il diritto alla riassunzione”, in analogia con quanto stabilito per il regime della tutela reale di cui all'art. 18 L n. 300/70”, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo (Cass.
Civ., sez. lav. 05.01.01, n. 107, Cass. civ., sez. lav., 10.12.98, n. 12442, C. Cost. n. 44/96).
Con vittoria di compensi di causa, maggiorati del 30 % per links Ipertestuali ex art. 4, comma 1 bis del
D.M. n. 55/2014. per la parte convenuta
- in via principale, per tutte le argomentazioni esposte nella presente memoria difensiva, respingere il ricorso ex artt. 414 e 441 bis c.p.c. del Sig. e tutte le domande in esso contenute;
Pt_1
- in via subordinata, dedurre dalle somme denegatamente oggetto di condanna l'aliunde perceptum e l'aliunde percipiendum;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di assistenza e difesa in giudizio.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.9.2025 conveniva avanti al Tribunale di Mantova Parte_1 la per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe Controparte_1
Il procuratore del ricorrente esponeva che la società convenuta è leader nella progettazione di campagne pubblicitarie per soluzioni d'arredo che opera a Castel Goffredo ed ha alle proprie dipendenze oltre 15 lavoratori;
che il Dr. con laurea in Disegno Industriale, diploma Parte_1
Artistico Architettonico e attestato di qualifica professionale come Operatore CAD 3D, è stato assunto a tempo pieno da in data 15.10.2018 con contratto a termine come impiegato commerciale ed CP_1 inquadrato nel Livello Quinto in applicazione del CCNL Terziario Commercio, poi trasformato a tempo indeterminato in data 15.04.2018 e promosso ed inquadrato come impiegato commerciale di secondo livello in data 01.09.2020
Descriveva di seguito tutte le mansioni svolte dal ricorrente in ordine ai settori vendite , marketing , progettazione e produzione e varie ; indicava i nominativi di tutti dipendenti che nella struttura organizzativa di che si occupavano di Amministrazione , Marketing , Modelli/Rendering e CP_1
IC , precisando che il dott. era in grado di svolgere tutte le attività dei colleghi elencati. Pt_1
- 3 - Evidenziava altresì che il dott. in data 27.2.25 è stato licenziato per gmo a seguito di una Pt_1 riorganizzazione aziendale che comporterà l'esternalizzazione del ramo commerciale ; che la retribuzione mensile del ricorrente al momento della cessazione del rapporto era pari ad € 2.589,86 ; che nel mese di marzo del 2024 ha assunto due tirocinanti e nel mese di settembre 2024 ha assunto due apprendisti CP_1
e che il dott. ad oggi è privo di occupazione e si è visto costretto ad aprire una P.Iva per poter Pt_1 fornire, occasionalmente, qualche consulenza.
Tanto premesso contestava con ampie e argomentate motivazioni la legittimità del licenziamento impugnato
Deduceva in particolare che ad oggi INSIDE non ha esternalizzato il ramo commerciale e la struttura operativa è rimasta la stessa esistente al momento del licenziamento e che , in ogni caso, la giurisprudenza ha precisato che in caso di licenziamento conseguente all'esternalizzazione del servizio, il suo affidamento all'esterno deve avvenire contestualmente al licenziamento e non successivamente;
che risulta violato l'obbligo di repechage in quanto l'azienda non ha rispettato i criteri di scelta del lavoratore da licenziare e, in ogni caso, avrebbe dovuto verificare l'effettiva possibilità di impiegare il Dr. in posizioni Pt_1 lavorative alternative ed, eventualmente, anche in mansioni inferiori, rientranti nel proprio bagaglio professionale;
che il ricorrente era in grado di occuparsi in azienda anche della parte operativa e tuttavia il datore di lavoro nulla gli ha proposto e, infine, che l'obbligo di accertare l'impossibilità di reimpiego del lavoratore prima di disporre il licenziamento per ragioni di riorganizzazione aziendale va allargato alla verifica sulla impossibilità di riqualificazione professionale del dipendente, che il datore potrebbe soddisfare, in ipotesi, attraverso la partecipazione a corsi di formazione o l'affiancamento ad altri colleghi.
Analizzava partitamente le tutele spettanti per il licenziamento per gmo illegittimo alla luce delle recenti sentenze delle Corte Costituzionale e concludeva come sopra indicato.
Si costituiva ritualmente la società convenuta contestando la fondatezza del ricorso .
In punto di fatto il procuratore della convenuta evidenziava che Controparte_1
è una piccola azienda che sta subendo, ormai dal 2023, una costante flessione di fatturato in
[...] quanto :
- nell'anno 2023 (da gennaio a settembre) ha fatto registrare un fatturato pari ad Euro CP_1
1.531.664,08 con una perdita, rispetto all'esercizio precedente, pari a Euro 582.700,11 (- 38% circa);
- nell'anno 2024 (da gennaio a settembre) ha fatto registrare un fatturato pari ad Euro CP_1
948.963,97 con una perdita, rispetto all'esercizio precedente, pari a Euro 242.613,41 (- 25% circa);
- le previsioni contabili relative all'anno 2025 ( da gennaio a settembre 2025 ha fatto CP_1 registrare un fatturato pari ad Euro 706.350,56) sono confermative del trend negativo degli ultimi anni;
Esponeva di seguito che sin dall'assunzione al Sig. sono state assegnate mansioni di impiegato Pt_1 commerciale come risulta dal contratto e dalle buste paga in atti ed ha sempre svolto , nel corso del
- 4 - rapporto di lavoro, le seguenti attività: gestione clienti esistenti con vendita nuovi progetti, sviluppo di nuovi clienti in autonomia, gestione e conversione di contatti di potenziali clienti, svolgimento di attività di follow-up con i clienti acquisiti, invio di solleciti di pagamento per crediti insoluti e attività di telemarketing per clienti esistenti o nuovi;
che egli è sempre stato inserito nel piccolo reparto commerciale coordinato dall'Amministratore Unico, ; che per fronteggiare la perdita Controparte_2 di fatturato, le sfide di un mercato sempre più complesso e la perdita di alcuni clienti, è sorta la necessità di intervenire sulla struttura organizzativa della Società e si è deciso di esternalizzare il ramo commerciale, con risparmio di costi fissi legati al personale, e di dotarsi unicamente di personale a partita IVA e ciò ha comportato la soppressione della posizione di Impiegato Commerciale occupata dal Sig. e , pertanto , in epoca coeva al licenziamento , ossia in data 1° marzo 2025 la convenuta Pt_1 ha stipulato con il Sig. un contratto di locazione d'opera avente ad oggetto la Parte_2 corresponsione di una percentuale sulla base degli ordini commerciali originati;
che l'organigramma di INSIDE, a seguito della citata esternalizzazione e soppressione della posizione di lavoro del Sig.
, non riporta più alcun addetto all'area commerciale, di fatto presidiata internamente dal solo Pt_1 amministratore unico;
che per le medesime ragioni di ridurre il costo fisso legato al personale dipendente, nel corso del 2025 la Società ha trasformato da tempo pieno a tempo parziale il rapporto di lavoro con ( impiegata tecnica. Trasformazione da 40 a 25 ore settimanali dal 13 Persona_1 gennaio 2025) e con ( impiegato tecnico. Trasformazione da 40 a 25 ore settimanali Persona_2 dal 1° febbraio 2025) ed , infine , che la Società non ha effettuato alcuna assunzione dalla data di licenziamento del ricorrente
Tanto premesso deduceva la piena legittimità del licenziamento impugnato non essendo la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost.” e in quanto la conseguenzialità temporale tra la decisione aziendale di esternalizzare il ramo commerciale e il licenziamento avvalora il nesso causale necessario per legittimare il recesso per cui è causa.
Deduceva altresì che la convenuta ha assolto all'obbligo di repechage ribadendo che il ricorrente ha unicamente svolto mansioni commerciali;
che nessuna posizione nell'organizzazione aziendale di risultava vacante al momento del recesso del Sig. e, ad ogni modo, una eventuale (ma CP_1 Pt_1 non dovuta) ricollocazione al posto di altri dipendenti di altri reparti avrebbe comportato una soluzione di fatto non praticabile con una evidente mancanza di profittabilità aziendale.
In via subordinata analizzava le tutele applicabili al caso di specie e rassegnava la conclusioni indicate in epigrafe
La causa , istruita con la documentazione versata in causa dalle parti all'odierna udienza veniva discussa e decisa .
- 5 - Andrà premesso che in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in base al consolidato avviso della giurisprudenza di legittimità, il Giudice non può entrare nel merito delle valutazioni organizzative, economiche e produttive sulla cui base è stato intimato il recesso sindacandone la congruità, ma deve verificare che il datore di lavoro assolva l'onere, sullo stesso gravante, di dimostrare: (1) l'effettiva esistenza del presupposto economico/produttivo/organizzativo indicato per iscritto quale fondamento del licenziamento, (2) il nesso di causalità che intercorre tra detto presupposto e l'interruzione del concreto rapporto di lavoro di cui si discute e (3) l'impossibilità di reimpiegare utilmente il lavoratore in esubero in mansioni professionalmente equivalenti
Secondo la Suprema Corte , affinché possa configurarsi la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non è sufficiente accertare la sussistenza delle ragioni addotte dal datore di lavoro a sostegno della modifica organizzativa da lui attuata, essendo sempre necessario che dette ragioni incidano, in termini di causa efficiente, sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato, solo così potendosi verificare la non pretestuosità del recesso ed è pacifico che , tra le ragioni di tipo organizzativo che possono portare, se effettive, alla soppressione delle mansioni e del posto di lavoro e quindi al recesso datoriale, vi è il ricorso all'esternalizzazione dei servizi, se appunto coincidenti con quelli resi dal dipendente (ex multis Cass. n. 15401/2020, Cass. n. 5173/2015 e Cass.
n. 8596/2007).
La Cassazione ha inoltre precisato che il giustificato motivo di cui all'art. 3 legge 604 del 1966 deve essere valutato sulla base degli elementi di fatto realmente esistenti al momento della comunicazione del recesso e non su circostanze future ed eventuali ( cfr Cass. n. 12261/03; Cass. n. 6363/2000; Cass.
5301/2000; Cass. n. 10616/97; Cass. n. 7263/96; Cass. n. 603/96; Cass. n. 1970/92 e Cass. n.
25649/2017);
E ancora : ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, seppure l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, è piuttosto sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che questo giudice condivide, il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva - nel cui ambito rientra anche l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa -
è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che sia possibile sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, poiché tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., dovendo essere verificata la reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore.
- 6 - L'interpretazione letterale della norma esclude che per ritenere giustificato il licenziamento per motivo oggettivo debba ricorrere un presupposto fattuale - che il datore di lavoro debba provare e il giudice conseguentemente accertare - identificabile nella sussistenza di “situazioni sfavorevoli” ovvero di “spese notevoli di carattere straordinario”, cui sia necessario fare fronte, essendo invece sufficiente che il licenziamento sia determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, tra le quali non possono essere aprioristicamente o pregiudizialmente escluse quelle che attengono a una migliore efficienza gestionale o produttiva o anche quelle dirette a un aumento della redditività d'impresa.
Non è quindi necessario che si debba fronteggiare un andamento economico negativo o spese straordinarie e non appare pertanto immeritevole di considerazione l'obiettivo di salvaguardare la competitività nel settore nel quale si svolge l'attività dell'impresa attraverso le modalità, e quindi la combinazione dei fattori della produzione, ritenute più opportune dal soggetto che ne assume la responsabilità in termini di rischio e di conseguenze patrimoniali pregiudizievoli;
del resto ex art. 41, comma 1, Cost., fermo il vincolo per cui l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, essa “è libera”, nei limiti stabiliti dal Legislatore.
Spetta dunque all'imprenditore stabilire la dimensione occupazionale dell'impresa, al fine di perseguire il profitto che è lo scopo lecito per il quale svolge l'attività, e dunque spetta a lui la selezione del livello occupazionale dell'impresa che rimane libera e non può essere sindacata al di fuori dei confini stabiliti dal Legislatore stesso;
la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro non è quindi sindacabile nei suoi profili di congruità e opportunità in ossequio proprio all'art. 41 Cost.
Esigere la sussistenza di una situazione economica sfavorevole per rendere legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo significa inserire nella fattispecie legale astratta disegnata dal citato art. 3 un elemento fattuale non previsto, con un'interpretazione che finisce per essere un sindacato sulla congruità e sulla opportunità della scelta imprenditoriale.
Peraltro, solo se la crisi aziendale è posta a base del licenziamento essa deve essere effettiva e dimostrata , ma non è il caso che ci occupa ove il ricorrente è stato licenziato perché l'attività da lui svolta è stata esternalizzata con la conseguenza che non ha alcun pregio l'obiezione attorea secondo la quale la datrice di lavoro non ha provato il calo di fatturato
Diversamente detto : il motivo oggettivo addotto a sostegno del licenziamento impugnato non consiste in mera perdita di bilancio o in una diminuzione di fatturato , bensì nella riorganizzazione aziendale attuata mediante esternalizzazione del “ramo commerciale” e, pertanto, l'effettività del
- 7 - giustificato motivo va e accertata proprio sotto il profilo della riorganizzazione, essendo invece insindacabili i motivi di detta riorganizzazione
La convenuta ha provato di aver conferito in data 1.3.2025 , ossia il giorno dopo il licenziamento
(cfr. doc. 5 di parte convenuta) , a l'incarico professionale avente ad oggetto l'attività Parte_3 di a) consulenza finalizzata alla creazione di nuove strategie di business all'interno del settore di mercato in cui la società opera , b) acquisizione di nuova clientela nonché l'acquisizione di nuova clientela , c) gestione del portafoglio clienti e, pertanto, puo' sicuramente ritenersi la contestualità fra il motivo addotto alla base del licenziamento e l'espulsione del ricorrente dalla compagine aziendale .
Non si comprende perché un contratto di consulenza fra un soggetto e un impresa debba avere data certa e ancora meno condivisibile appare l'obiezione attorea secondo la quale il consulente ha emesso solo una fattura pro-forma .
Se si legge attentamente il contratto di consulenza in atti ci si avvede che le parti hanno pattuito un compenso variabile in relazione all'importo annuale dei contratti sottoscritti dalla società con i clienti presentati dal consulente;
che il pagamento del compenso sarebbe avvenuto su base quadrimestrale con riferimento alle sole somme incassate dalla società con i clienti presentati dal consulente;
che la società avrebbe fatto pervenire al consulente un prospetto riepilogativo delle somme incassate alla fine di ciascun trimestre da utilizzarsi , da parte del consulente, per la relazione della propria fattura ed infine che la società avrebbe garantito al consulente una somma pari ad euro 500 al mese a titolo di rimborso per spese.
La fattura sub doc 8 di parte convenuta del 31.7.2025 appare coerente con le previsioni contrattuali sopra indicate .
In ogni caso si osserva che modalità e tempi di pagamento di una prestazione sono questione inter alios rimesse alla libera negoziazione delle parti e quindi prive di rilevanza ai fini della decisione
Cio' che conta è che l'azienda abbia effettivamente esternalizzato la “funzione commerciale” di cui si occupava il ricorrente e il contratto e la fattura prodotto costituiscono elementi probatori del tutto sufficienti a dimostrare la suddetta esternalizzazione con conseguente soppressione del posto di lavoro del dott. . Pt_1
Quanto al contenuto dell'obbligo di repechage la giurisprudenza formatasi sul punto ha evidenziato come lo stesso “concernendo un fatto negativo, va assolto mediante la dimostrazione di correlativi fatti positivi, come il fatto che i residui posti di lavoro relativi a mansioni equivalenti fossero, al tempo del recesso, stabilmente occupati, o il fatto che dopo il licenziamento – e per un congruo periodo – non sia stata effettuata alcuna assunzione nella stessa qualifica”
- 8 - Nessuna violazione dell'obbligo di repechage è configurabile quindi nel caso di specie poiché non è contestato che in azienda non vi siano posizioni libere in cui il ricorrente possa (potesse) essere ricollocato , né che vi siano state assunzioni a tempo indeterminato in un congruo periodo successivo al licenziamento impugnato in posizioni che il ricorrente avrebbe potuto ricoprire .
E' ugualmente pacifico che i due contratti di apprendistato ( peraltro sottoscritti dopo un precedente tirocinio di sei mesi ) sono stati stipulati da e il 1.9.2024 ossia sei Parte_4 CP_3 mesi prima del licenziamento di cui si discute e che in ogni caso riguardano ruoli diversi ( di disegnatori tecnici ) rispetto a quello svolto dal dott. nell'organico aziendale Pt_1
Non risultano infine violati i criteri di scelta, per l'assorbente ragione che il ricorrente era l'unico a svolgere le mansioni di impiegato commerciale e dunque doveva essere compiuta alcuna comparazione con altri aventi mansioni fungibili, proprio perché non ve ne erano.
Il fatto , infine , che il ricorrente fosse in grado di occuparsi (anche) della “parte operativa” non riveste alcuna rilevanza posto che innanzitutto egli non svolgeva compiti “operativi” e in secondo luogo, come anticipato, non vi erano posti vacanti nel settore “operativo” al tempo del licenziamento del
. Pt_1
Si osserva da ultimo che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di repechage non può essere richiesto al datore di lavoro di creare nuove posizioni ad hoc né di offrire mansioni che necessitino di un percorso di formazione specifico non già posseduto dal lavoratore "Il datore di lavoro non è obbligato
a formare il lavoratore in altre funzioni al fine di ottemperare all'obbligo di repêchage. L'obbligo di repêchage deve essere riferito limitatamente alle attitudini e alla formazione di cui il lavoratore è dotato al momento del licenziamento con esclusione dell'obbligo del datore di lavoro di fornire a tale lavoratore una diversa o ulteriore formazione per salvaguardare il suo posto di lavoro” (Cass. 11 marzo 2013 n. 5963, doc. 10)
Per tutte le argomentazioni sopresposte il ricorso deve essere rigettato
Tuttavia , le spese di lite non seguono la soccombenza in quanto nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo il lavoratore non è , normalmente , in grado di valutare ex ante la effettiva sussistenza delle ragioni organizzative e produttive addotte dal datore di lavoro a sostegno del recesso
, né di verificare il rispetto dell'obbligo di repechage
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza , eccezione e deduzione disattesa o assorbita , così provvede: rigetta il ricorso e dichiara compensate fra le parti le spese di lite
Così deciso in Mantova , il 5.11.2025
Il giudice
- 9 - Dott. Simona Gerola
- 10 -
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 664/2025
Oggi 05/11/2025 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per , l'avv.to STRULLATO ARTURO e il ricorrente Parte_1
personalmente
Per 'avv.to AZZURRO MATTEO;
Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate . Dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo
- 1 - REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 664/25 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Strullato Parte_1
PARTE RICORRENTE
CONTRO rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Azzurro e dall'Avv. Controparte_1
IA TT
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
per la parte ricorrente
In via principale:
-accertare l'illegittimità del licenziamento e l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo posto alla base dello stesso, per i motivi e le causali sopra esposte, dichiarare la nullità, o comunque l'illegittimità, del licenziamento impugnato e per l'effetto:
a. ordinare a nella persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, la reintegrazione del Dr. nel posto di lavoro;
Parte_1
b. condannare nella persona del legale rappresentante pro CP_1 Controparte_1 tempore, al risarcimento del danno pari ad un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, in ogni caso non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto;
c. condannare nella persona del legale rappresentante pro CP_1 Controparte_1 tempore, al versamento di tutti i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti al ricorrente dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.
In via subordinata:
- 2 - nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse di applicare la tutela reintegratoria, accertata l'annullabilità
e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia o come meglio ritenuto, per i motivi e le causali sopra esposte, del licenziamento intimato al ricorrente e per l'effetto:
a) dichiarare risolto il rapporto di lavoro tra le parti alla data del 14.05.2025;
b) condannare nella persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al risarcimento del danno pari ad un'indennità commisurata a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, o alla diversa somma ritenuta di giustizia, fatta salva la facoltà del ricorrente di poter
“monetizzare il diritto alla riassunzione”, in analogia con quanto stabilito per il regime della tutela reale di cui all'art. 18 L n. 300/70”, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo (Cass.
Civ., sez. lav. 05.01.01, n. 107, Cass. civ., sez. lav., 10.12.98, n. 12442, C. Cost. n. 44/96).
Con vittoria di compensi di causa, maggiorati del 30 % per links Ipertestuali ex art. 4, comma 1 bis del
D.M. n. 55/2014. per la parte convenuta
- in via principale, per tutte le argomentazioni esposte nella presente memoria difensiva, respingere il ricorso ex artt. 414 e 441 bis c.p.c. del Sig. e tutte le domande in esso contenute;
Pt_1
- in via subordinata, dedurre dalle somme denegatamente oggetto di condanna l'aliunde perceptum e l'aliunde percipiendum;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di assistenza e difesa in giudizio.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.9.2025 conveniva avanti al Tribunale di Mantova Parte_1 la per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe Controparte_1
Il procuratore del ricorrente esponeva che la società convenuta è leader nella progettazione di campagne pubblicitarie per soluzioni d'arredo che opera a Castel Goffredo ed ha alle proprie dipendenze oltre 15 lavoratori;
che il Dr. con laurea in Disegno Industriale, diploma Parte_1
Artistico Architettonico e attestato di qualifica professionale come Operatore CAD 3D, è stato assunto a tempo pieno da in data 15.10.2018 con contratto a termine come impiegato commerciale ed CP_1 inquadrato nel Livello Quinto in applicazione del CCNL Terziario Commercio, poi trasformato a tempo indeterminato in data 15.04.2018 e promosso ed inquadrato come impiegato commerciale di secondo livello in data 01.09.2020
Descriveva di seguito tutte le mansioni svolte dal ricorrente in ordine ai settori vendite , marketing , progettazione e produzione e varie ; indicava i nominativi di tutti dipendenti che nella struttura organizzativa di che si occupavano di Amministrazione , Marketing , Modelli/Rendering e CP_1
IC , precisando che il dott. era in grado di svolgere tutte le attività dei colleghi elencati. Pt_1
- 3 - Evidenziava altresì che il dott. in data 27.2.25 è stato licenziato per gmo a seguito di una Pt_1 riorganizzazione aziendale che comporterà l'esternalizzazione del ramo commerciale ; che la retribuzione mensile del ricorrente al momento della cessazione del rapporto era pari ad € 2.589,86 ; che nel mese di marzo del 2024 ha assunto due tirocinanti e nel mese di settembre 2024 ha assunto due apprendisti CP_1
e che il dott. ad oggi è privo di occupazione e si è visto costretto ad aprire una P.Iva per poter Pt_1 fornire, occasionalmente, qualche consulenza.
Tanto premesso contestava con ampie e argomentate motivazioni la legittimità del licenziamento impugnato
Deduceva in particolare che ad oggi INSIDE non ha esternalizzato il ramo commerciale e la struttura operativa è rimasta la stessa esistente al momento del licenziamento e che , in ogni caso, la giurisprudenza ha precisato che in caso di licenziamento conseguente all'esternalizzazione del servizio, il suo affidamento all'esterno deve avvenire contestualmente al licenziamento e non successivamente;
che risulta violato l'obbligo di repechage in quanto l'azienda non ha rispettato i criteri di scelta del lavoratore da licenziare e, in ogni caso, avrebbe dovuto verificare l'effettiva possibilità di impiegare il Dr. in posizioni Pt_1 lavorative alternative ed, eventualmente, anche in mansioni inferiori, rientranti nel proprio bagaglio professionale;
che il ricorrente era in grado di occuparsi in azienda anche della parte operativa e tuttavia il datore di lavoro nulla gli ha proposto e, infine, che l'obbligo di accertare l'impossibilità di reimpiego del lavoratore prima di disporre il licenziamento per ragioni di riorganizzazione aziendale va allargato alla verifica sulla impossibilità di riqualificazione professionale del dipendente, che il datore potrebbe soddisfare, in ipotesi, attraverso la partecipazione a corsi di formazione o l'affiancamento ad altri colleghi.
Analizzava partitamente le tutele spettanti per il licenziamento per gmo illegittimo alla luce delle recenti sentenze delle Corte Costituzionale e concludeva come sopra indicato.
Si costituiva ritualmente la società convenuta contestando la fondatezza del ricorso .
In punto di fatto il procuratore della convenuta evidenziava che Controparte_1
è una piccola azienda che sta subendo, ormai dal 2023, una costante flessione di fatturato in
[...] quanto :
- nell'anno 2023 (da gennaio a settembre) ha fatto registrare un fatturato pari ad Euro CP_1
1.531.664,08 con una perdita, rispetto all'esercizio precedente, pari a Euro 582.700,11 (- 38% circa);
- nell'anno 2024 (da gennaio a settembre) ha fatto registrare un fatturato pari ad Euro CP_1
948.963,97 con una perdita, rispetto all'esercizio precedente, pari a Euro 242.613,41 (- 25% circa);
- le previsioni contabili relative all'anno 2025 ( da gennaio a settembre 2025 ha fatto CP_1 registrare un fatturato pari ad Euro 706.350,56) sono confermative del trend negativo degli ultimi anni;
Esponeva di seguito che sin dall'assunzione al Sig. sono state assegnate mansioni di impiegato Pt_1 commerciale come risulta dal contratto e dalle buste paga in atti ed ha sempre svolto , nel corso del
- 4 - rapporto di lavoro, le seguenti attività: gestione clienti esistenti con vendita nuovi progetti, sviluppo di nuovi clienti in autonomia, gestione e conversione di contatti di potenziali clienti, svolgimento di attività di follow-up con i clienti acquisiti, invio di solleciti di pagamento per crediti insoluti e attività di telemarketing per clienti esistenti o nuovi;
che egli è sempre stato inserito nel piccolo reparto commerciale coordinato dall'Amministratore Unico, ; che per fronteggiare la perdita Controparte_2 di fatturato, le sfide di un mercato sempre più complesso e la perdita di alcuni clienti, è sorta la necessità di intervenire sulla struttura organizzativa della Società e si è deciso di esternalizzare il ramo commerciale, con risparmio di costi fissi legati al personale, e di dotarsi unicamente di personale a partita IVA e ciò ha comportato la soppressione della posizione di Impiegato Commerciale occupata dal Sig. e , pertanto , in epoca coeva al licenziamento , ossia in data 1° marzo 2025 la convenuta Pt_1 ha stipulato con il Sig. un contratto di locazione d'opera avente ad oggetto la Parte_2 corresponsione di una percentuale sulla base degli ordini commerciali originati;
che l'organigramma di INSIDE, a seguito della citata esternalizzazione e soppressione della posizione di lavoro del Sig.
, non riporta più alcun addetto all'area commerciale, di fatto presidiata internamente dal solo Pt_1 amministratore unico;
che per le medesime ragioni di ridurre il costo fisso legato al personale dipendente, nel corso del 2025 la Società ha trasformato da tempo pieno a tempo parziale il rapporto di lavoro con ( impiegata tecnica. Trasformazione da 40 a 25 ore settimanali dal 13 Persona_1 gennaio 2025) e con ( impiegato tecnico. Trasformazione da 40 a 25 ore settimanali Persona_2 dal 1° febbraio 2025) ed , infine , che la Società non ha effettuato alcuna assunzione dalla data di licenziamento del ricorrente
Tanto premesso deduceva la piena legittimità del licenziamento impugnato non essendo la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost.” e in quanto la conseguenzialità temporale tra la decisione aziendale di esternalizzare il ramo commerciale e il licenziamento avvalora il nesso causale necessario per legittimare il recesso per cui è causa.
Deduceva altresì che la convenuta ha assolto all'obbligo di repechage ribadendo che il ricorrente ha unicamente svolto mansioni commerciali;
che nessuna posizione nell'organizzazione aziendale di risultava vacante al momento del recesso del Sig. e, ad ogni modo, una eventuale (ma CP_1 Pt_1 non dovuta) ricollocazione al posto di altri dipendenti di altri reparti avrebbe comportato una soluzione di fatto non praticabile con una evidente mancanza di profittabilità aziendale.
In via subordinata analizzava le tutele applicabili al caso di specie e rassegnava la conclusioni indicate in epigrafe
La causa , istruita con la documentazione versata in causa dalle parti all'odierna udienza veniva discussa e decisa .
- 5 - Andrà premesso che in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in base al consolidato avviso della giurisprudenza di legittimità, il Giudice non può entrare nel merito delle valutazioni organizzative, economiche e produttive sulla cui base è stato intimato il recesso sindacandone la congruità, ma deve verificare che il datore di lavoro assolva l'onere, sullo stesso gravante, di dimostrare: (1) l'effettiva esistenza del presupposto economico/produttivo/organizzativo indicato per iscritto quale fondamento del licenziamento, (2) il nesso di causalità che intercorre tra detto presupposto e l'interruzione del concreto rapporto di lavoro di cui si discute e (3) l'impossibilità di reimpiegare utilmente il lavoratore in esubero in mansioni professionalmente equivalenti
Secondo la Suprema Corte , affinché possa configurarsi la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non è sufficiente accertare la sussistenza delle ragioni addotte dal datore di lavoro a sostegno della modifica organizzativa da lui attuata, essendo sempre necessario che dette ragioni incidano, in termini di causa efficiente, sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato, solo così potendosi verificare la non pretestuosità del recesso ed è pacifico che , tra le ragioni di tipo organizzativo che possono portare, se effettive, alla soppressione delle mansioni e del posto di lavoro e quindi al recesso datoriale, vi è il ricorso all'esternalizzazione dei servizi, se appunto coincidenti con quelli resi dal dipendente (ex multis Cass. n. 15401/2020, Cass. n. 5173/2015 e Cass.
n. 8596/2007).
La Cassazione ha inoltre precisato che il giustificato motivo di cui all'art. 3 legge 604 del 1966 deve essere valutato sulla base degli elementi di fatto realmente esistenti al momento della comunicazione del recesso e non su circostanze future ed eventuali ( cfr Cass. n. 12261/03; Cass. n. 6363/2000; Cass.
5301/2000; Cass. n. 10616/97; Cass. n. 7263/96; Cass. n. 603/96; Cass. n. 1970/92 e Cass. n.
25649/2017);
E ancora : ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, seppure l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, è piuttosto sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che questo giudice condivide, il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva - nel cui ambito rientra anche l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa -
è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che sia possibile sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, poiché tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., dovendo essere verificata la reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore.
- 6 - L'interpretazione letterale della norma esclude che per ritenere giustificato il licenziamento per motivo oggettivo debba ricorrere un presupposto fattuale - che il datore di lavoro debba provare e il giudice conseguentemente accertare - identificabile nella sussistenza di “situazioni sfavorevoli” ovvero di “spese notevoli di carattere straordinario”, cui sia necessario fare fronte, essendo invece sufficiente che il licenziamento sia determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, tra le quali non possono essere aprioristicamente o pregiudizialmente escluse quelle che attengono a una migliore efficienza gestionale o produttiva o anche quelle dirette a un aumento della redditività d'impresa.
Non è quindi necessario che si debba fronteggiare un andamento economico negativo o spese straordinarie e non appare pertanto immeritevole di considerazione l'obiettivo di salvaguardare la competitività nel settore nel quale si svolge l'attività dell'impresa attraverso le modalità, e quindi la combinazione dei fattori della produzione, ritenute più opportune dal soggetto che ne assume la responsabilità in termini di rischio e di conseguenze patrimoniali pregiudizievoli;
del resto ex art. 41, comma 1, Cost., fermo il vincolo per cui l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, essa “è libera”, nei limiti stabiliti dal Legislatore.
Spetta dunque all'imprenditore stabilire la dimensione occupazionale dell'impresa, al fine di perseguire il profitto che è lo scopo lecito per il quale svolge l'attività, e dunque spetta a lui la selezione del livello occupazionale dell'impresa che rimane libera e non può essere sindacata al di fuori dei confini stabiliti dal Legislatore stesso;
la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro non è quindi sindacabile nei suoi profili di congruità e opportunità in ossequio proprio all'art. 41 Cost.
Esigere la sussistenza di una situazione economica sfavorevole per rendere legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo significa inserire nella fattispecie legale astratta disegnata dal citato art. 3 un elemento fattuale non previsto, con un'interpretazione che finisce per essere un sindacato sulla congruità e sulla opportunità della scelta imprenditoriale.
Peraltro, solo se la crisi aziendale è posta a base del licenziamento essa deve essere effettiva e dimostrata , ma non è il caso che ci occupa ove il ricorrente è stato licenziato perché l'attività da lui svolta è stata esternalizzata con la conseguenza che non ha alcun pregio l'obiezione attorea secondo la quale la datrice di lavoro non ha provato il calo di fatturato
Diversamente detto : il motivo oggettivo addotto a sostegno del licenziamento impugnato non consiste in mera perdita di bilancio o in una diminuzione di fatturato , bensì nella riorganizzazione aziendale attuata mediante esternalizzazione del “ramo commerciale” e, pertanto, l'effettività del
- 7 - giustificato motivo va e accertata proprio sotto il profilo della riorganizzazione, essendo invece insindacabili i motivi di detta riorganizzazione
La convenuta ha provato di aver conferito in data 1.3.2025 , ossia il giorno dopo il licenziamento
(cfr. doc. 5 di parte convenuta) , a l'incarico professionale avente ad oggetto l'attività Parte_3 di a) consulenza finalizzata alla creazione di nuove strategie di business all'interno del settore di mercato in cui la società opera , b) acquisizione di nuova clientela nonché l'acquisizione di nuova clientela , c) gestione del portafoglio clienti e, pertanto, puo' sicuramente ritenersi la contestualità fra il motivo addotto alla base del licenziamento e l'espulsione del ricorrente dalla compagine aziendale .
Non si comprende perché un contratto di consulenza fra un soggetto e un impresa debba avere data certa e ancora meno condivisibile appare l'obiezione attorea secondo la quale il consulente ha emesso solo una fattura pro-forma .
Se si legge attentamente il contratto di consulenza in atti ci si avvede che le parti hanno pattuito un compenso variabile in relazione all'importo annuale dei contratti sottoscritti dalla società con i clienti presentati dal consulente;
che il pagamento del compenso sarebbe avvenuto su base quadrimestrale con riferimento alle sole somme incassate dalla società con i clienti presentati dal consulente;
che la società avrebbe fatto pervenire al consulente un prospetto riepilogativo delle somme incassate alla fine di ciascun trimestre da utilizzarsi , da parte del consulente, per la relazione della propria fattura ed infine che la società avrebbe garantito al consulente una somma pari ad euro 500 al mese a titolo di rimborso per spese.
La fattura sub doc 8 di parte convenuta del 31.7.2025 appare coerente con le previsioni contrattuali sopra indicate .
In ogni caso si osserva che modalità e tempi di pagamento di una prestazione sono questione inter alios rimesse alla libera negoziazione delle parti e quindi prive di rilevanza ai fini della decisione
Cio' che conta è che l'azienda abbia effettivamente esternalizzato la “funzione commerciale” di cui si occupava il ricorrente e il contratto e la fattura prodotto costituiscono elementi probatori del tutto sufficienti a dimostrare la suddetta esternalizzazione con conseguente soppressione del posto di lavoro del dott. . Pt_1
Quanto al contenuto dell'obbligo di repechage la giurisprudenza formatasi sul punto ha evidenziato come lo stesso “concernendo un fatto negativo, va assolto mediante la dimostrazione di correlativi fatti positivi, come il fatto che i residui posti di lavoro relativi a mansioni equivalenti fossero, al tempo del recesso, stabilmente occupati, o il fatto che dopo il licenziamento – e per un congruo periodo – non sia stata effettuata alcuna assunzione nella stessa qualifica”
- 8 - Nessuna violazione dell'obbligo di repechage è configurabile quindi nel caso di specie poiché non è contestato che in azienda non vi siano posizioni libere in cui il ricorrente possa (potesse) essere ricollocato , né che vi siano state assunzioni a tempo indeterminato in un congruo periodo successivo al licenziamento impugnato in posizioni che il ricorrente avrebbe potuto ricoprire .
E' ugualmente pacifico che i due contratti di apprendistato ( peraltro sottoscritti dopo un precedente tirocinio di sei mesi ) sono stati stipulati da e il 1.9.2024 ossia sei Parte_4 CP_3 mesi prima del licenziamento di cui si discute e che in ogni caso riguardano ruoli diversi ( di disegnatori tecnici ) rispetto a quello svolto dal dott. nell'organico aziendale Pt_1
Non risultano infine violati i criteri di scelta, per l'assorbente ragione che il ricorrente era l'unico a svolgere le mansioni di impiegato commerciale e dunque doveva essere compiuta alcuna comparazione con altri aventi mansioni fungibili, proprio perché non ve ne erano.
Il fatto , infine , che il ricorrente fosse in grado di occuparsi (anche) della “parte operativa” non riveste alcuna rilevanza posto che innanzitutto egli non svolgeva compiti “operativi” e in secondo luogo, come anticipato, non vi erano posti vacanti nel settore “operativo” al tempo del licenziamento del
. Pt_1
Si osserva da ultimo che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di repechage non può essere richiesto al datore di lavoro di creare nuove posizioni ad hoc né di offrire mansioni che necessitino di un percorso di formazione specifico non già posseduto dal lavoratore "Il datore di lavoro non è obbligato
a formare il lavoratore in altre funzioni al fine di ottemperare all'obbligo di repêchage. L'obbligo di repêchage deve essere riferito limitatamente alle attitudini e alla formazione di cui il lavoratore è dotato al momento del licenziamento con esclusione dell'obbligo del datore di lavoro di fornire a tale lavoratore una diversa o ulteriore formazione per salvaguardare il suo posto di lavoro” (Cass. 11 marzo 2013 n. 5963, doc. 10)
Per tutte le argomentazioni sopresposte il ricorso deve essere rigettato
Tuttavia , le spese di lite non seguono la soccombenza in quanto nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo il lavoratore non è , normalmente , in grado di valutare ex ante la effettiva sussistenza delle ragioni organizzative e produttive addotte dal datore di lavoro a sostegno del recesso
, né di verificare il rispetto dell'obbligo di repechage
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza , eccezione e deduzione disattesa o assorbita , così provvede: rigetta il ricorso e dichiara compensate fra le parti le spese di lite
Così deciso in Mantova , il 5.11.2025
Il giudice
- 9 - Dott. Simona Gerola
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