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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 25/06/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1600/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1600/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, Parte_1 dall'Avv. EL Vinai, presso il quale ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in forza di procura Controparte_1 in atti, dall'Avv. Anna Barbero, presso la quale ha eletto domicilio
CONVENUTA
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
“In via preliminare istruttoria
Disporre, per la ragioni di cui alla complessiva narrativa, l'esibizione da parte della resistente o di terzi (anche Datore di Lavoro) che ne siano in possesso di qualsivoglia documentazione reddituale/patrimoniale/contributiva/lavorativa (anche LUL) a qualunque titolo alla stessa riferita/riferibile con indagini sul luogo e contesto di lavoro, sui redditi, sui patrimoni e pagina 1 di 10 sull'effettivo tenore di vita della resistente, anche con l'ausilio della Polizia Tributaria, dell'Ispettorato di Lavoro e della Guardia di Finanza con interessamento, ove di necessità ed opportunità, della Procura della Repubblica competente.
Sempre in via preliminare istruttoria
Disporre, per le ragioni di cui alla complessiva narrativa, l'esibizione da parte della resistente o di terzi ed Uffici competenti del certificato contributivo della sig.ra ; Disporre, Controparte_1 per le ragioni di cui alla complessiva narrativa, l'esibizione da parte della resistente e/o del
Datore di Lavoro all'epoca Elior Servizi s.r.l. delle buste paga a far tempo dal 28/09/2018 fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
In via istruttoria
Si indicano sin d'ora per l'audizione sulle circostanze di cui alla complessiva narrativa i testi di cui infra anche in materia contraria, con riserva di altri, sulle seguenti circostanze di fatto, tutte precedute dalla locuzione “Vero che”:
1) La sig.ra frequenta il sig. quanto meno dal 2020 con incontri CP_1 Parte_2 settimanali;
2) La sig.ra lavora, quanto meno dal 2021, presso l'azienda Orti del Casalito società CP_1 cooperativa agricola c.te in Fossano via Ceresolia n. 17/A (CF e PI (cfr docc. 7-8-9- P.IVA_1
10 che si rammostrano al teste);
3) Nell'espletamento dell'attività lavorativa la sig.ra apre e chiude il negozio, gestisce i CP_1 prodotti all'interno, serve la clientela con consegna dei prodotti del punto vendita, incassa i pagamenti dei clienti ed emette i relativi scontrini fiscali utilizzando il registratore di cassa, anche quale sola dipendente all'interno del negozio (cfr doc. 10 che si rammostra al teste);
4) Il contratto di lavoro presso Orti del Casalito viene svolto dalla sig.ra dal lunedì al CP_1 sabato della settimana con orario full time (cfr docc. 8-9-10 che si rammostrano al teste);
5) La sig.ra nel marzo-aprile 2022 espletava il lavoro presso Orti del Casalito nel punto CP_1 vendita di Savigliano, Via Torino n. 164 nei giorni lunedì in orario 15-19.15, martedì 8-12.40, mercoledì 8-12.30, giovedì 8-12.35, venerdì 8-12.30 e 15-19.25, sabato 8-12.30;
6) Nel mese di ottobre 2024, oltre all'attività lavorativa presso la sede di Savigliano, la sig.ra lavora per Orti del Casalito presso la sede di Fossano, quanto meno, nella settimana il CP_1 martedì in orario 8-12.30;
pagina 2 di 10 7) Quando la sig.ra effettuava attività di pulizia fino al 2021, rendeva la prestazione CP_1 presso l' principalmente nel reparto dialisi in turno serale dalle 18.00 alle Controparte_2
22.00;
8) Il sig. è ospite a titolo gratuito da alcuni mesi presso l'abitazione a piano terra Parte_3 del sig. , Strada Raviagna 10/A, in attesa di ultimare i lavori di ristrutturazione Parte_4 della propria abitazione;
il trasloco è previsto nel mese di novembre 2024, salvo ritardi dei lavori.
Nel merito
In via principale –
Per tutte le motivazioni meglio dedotte in narrativa, a modifica di quanto stabilito nella sentenza di divorzio n. 466/2020 pubblicata il 25.08.2020 rubricata al n. R.G. 21/2019, emessa dal
Tribunale Ordinario di Cuneo, Sezione Civile, in composizione collegiale, Presidente Dott. Alberto
Tetamo, disporre:
a far tempo dal deposito del presente ricorso, che il sig. non sia più giuridicamente Parte_1 tenuto a versare alcun assegno divorzile in favore dell'ex coniuge Controparte_1
- In via subordinata -
Nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ill.mo Tribunale adito intenda riconoscere una qualsivoglia forma di contributo come assegno divorzile da parte del ricorrente in favore della resistente, Voglia accogliere, per le motivazioni tutte in narrativa, quanto segue:
Disporre, a far tempo dal deposito del presente ricorso, la riduzione dell'assegno divorzile in favore della sig.ra con contenimento dello stesso in euro 100,00 e, in ogni Controparte_1 caso, da corrispondersi unicamente per il periodo di anni uno dal deposito del ricorso.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre 15% rimborso forfettario, 4% c.p.a. e
22% i.v.a.”
Per la convenuta:
“Voglia il Tribunale di Cuneo, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione:
- in via istruttoria: preso atto che parte ricorrente ha ottemperato solo parzialmente all'ordine contenuto nell'ordinanza del 16.11.2024 di depositare “gli estratti conti dell'ultimo triennio”
(avendo il signor omesso il deposito della movimentazione dei mesi di ottobre-novembre- Pt_1 dicembre 2024), rinnovare l'ordine di esibizione a carico del signor ex art. 210 c.p.c. e Pt_1 disporre che il ricorrente produca in giudizio la movimentazione integrale dell'anno 2024 del pagina 3 di 10 conto corrente ad egli intestato, comprensiva di quella dei mesi di ottobre-novembre-dicembre
2024;
- nel merito:
- accertare e dichiarare che nessuna modifica è sopravvenuta nelle condizioni economiche delle parti e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'improponibilità e/o comunque l'infondatezza nell'an e nel quantum delle domande del ricorrente e, conseguentemente, rigettarle;
- confermare le statuizioni della sentenza del Tribunale di Cuneo 25.8.2020 n. 466 e, per l'effetto, disporre l'obbligo del signor di corrispondere alla signora a titolo di assegno Pt_1 CP_1 divorzile la somma di euro 400,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza agosto 2020, da versarsi con bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese;
- dichiarare tenuto e condannare il signor al pagamento degli onorari e delle spese del Pt_1 presente giudizio, oltre al rimborso forfetario del 15%, iva e c.p.a. come per legge.”
Per il Pubblico Ministero:
“Si accolga il ricorso”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 466/2020, pubblicata il 25.8.2020, il Tribunale di Cuneo, preso atto che con precedente sentenza parziale era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , ha posto a carico del un assegno divorzile in favore Parte_1 Controparte_1 Pt_1 dell'ex coniuge di 400,00 euro mensili.
Con ricorso dell'11.7.2024, il ha domandato la revoca di detto assegno o, in subordine, la Pt_1 sua riduzione a 150,00 euro mensili per un periodo massimo di un anno, allegando che la propria condizione patrimoniale e reddituale è rimasta sostanzialmente invariata rispetto all'epoca del divorzio, ma che ora fanno parte del nucleo familiare i due figli minorenni della seconda moglie, e che la situazione dell'ex coniuge sarebbe invece fortemente migliorata. Secondo la prospettazione di cui al ricorso, la avrebbe infatti rinvenuto un'occupazione a tempo pieno e CP_1 sostanzialmente a tempo indeterminato presso un negozio di frutta e verdura, avrebbe acquistato un immobile contraendo un mutuo fondiario, conviverebbe con il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente e intratterrebbe una stabile relazione con un nuovo compagno. Non sussisterebbero inoltre i presupposti per l'assegno divorzile, in assenza di prova della rinuncia di concrete prospettive di lavoro e di carriera.
La convenuta si è costituita in giudizio, sostenendo che la condizione economica del ricorrente pagina 4 di 10 non avrebbe subito alcun sostanziale peggioramento, di essere ancora occupata part-time e a tempo determinato, di essere ora gravata da un mutuo di importo superiore al precedente canone di locazione, concesso grazie a una fidejussione prestata dal figlio e da una dazione di ipoteca, e di intrattenere una mera frequentazione con il nuovo compagno. Per tali ragioni, ha domandato il rigetto del ricorso con conferma dell'assegno divorzile nell'originaria misura di
400,00 euro mensili.
Con la memoria ex art. 473 bis.17 c.1 c.p.c., il ricorrente ha modificato la domanda formulata in via subordinata, riducendo la propria disponibilità al versamento di un assegno per un anno a
100,00 euro mensili.
Le parti sono state sentite personalmente all'udienza del 12.11.2024, all'esito della quale il
Giudice relatore ha proposto a fini conciliativi la riduzione dell'assegno a 250,00 euro mensili. La proposta è stata accettata dalla convenuta, mentre il ricorrente ha controproposto la cessione della quota dei terreni in comproprietà con versamento di un assegno di 200 euro per due anni.
Preso atto dell'impossibilità di addivenire ad un accordo, è stato confermato in via provvisoria l'assegno divorzile in essere. La causa è stata istruita mediante l'escussione di testimoni, le indagini della Guardia di Finanza e l'ordine di esibizione di documenti ed è stata rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 23.4.2025. Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente, il Collegio dà atto che la controversia può essere decisa sulla base delle prove assunte e della documentazione in atti, dovendosi integralmente condividere e richiamare l'ordinanza del 16.11.2024 con la quale il Giudice Istruttore ha dichiarato inammissibili o irrilevanti gli ulteriori mezzi istruttori dedotti.
3. Venendo al merito della controversia, va innanzitutto richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ la revisione dell'assegno divorzile di cui all'art. 9 della L. n. 898 del
1970 postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e
pagina 5 di 10 provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata” (Cass.
10133/2007; Cass. 787/2017; Cass. 11177/2019; Cass 3761/2024, Cass. 2545/2025).
Ciò significa che non è questa la sede per rivedere, come parrebbe voler fare il ricorrente quando afferma che non è stata raggiunta la prova dei sacrifici effettuati dalla convenuta in costanza di matrimonio, i presupposti per la debenza dell'assegno divorzile. L'originaria spettanza dell'assegno in favore della sia sotto il profilo assistenziale che sotto quello CP_1 perequativo-compensativo, è stata infatti accertata con sentenza passata in giudicato e il Collegio deve ora limitarsi a verificare la sussistenza di fatti nuovi sopravvenuti e il loro eventuale impatto sull'equilibrio economico fra le parti.
Effettuata tale premessa, si rende opportuno richiamare gli elementi sulla base dei quali era stato precedentemente determinato l'assegno nella misura di 400,00 euro mensili. Quanto al ricorrente si osservava nella sentenza di divorzio che “è dipendente dell'Asl con una retribuzione netta mensile di circa 1.500,00 euro (redditi lordi annui da lavoro dipendente di circa 25.000,00) vive con la propria compagna, è comproprietario di metà della casa coniugale, attualmente libera, ma che è stata locata per due anni successivamente alla separazione, e di un quarto della casa abitata dalla moglie, per la quale percepisce un canone di locazione pro quota di 75 euro mensili.
Risulta inoltre essere comproprietario di terreni agricoli sia con la moglie, con percezione di un canone di affitto di 1.100,00 euro annui da dividersi al 50%, sia con la madre , con Persona_1 canone complessivo di euro 7.000,00 euro annui, che sarebbero però integralmente trattenuti e Per_ gestiti, a dire del ricorrente, dalla signora ”. Sulla convenuta veniva invece rilevato che “la stessa è stata assunta quale addetta alle pulizie a tempo indeterminato, dopo una serie di contratti
a termine, con orario di 15 ore settimanali e possibilità di effettuazione di straordinari. Dall'analisi delle buste paga prodotte per l'anno 2019, emerge una retribuzione netta che varia dai circa 300,00 ai circa 600,00 euro mensili, a seconda delle ore lavorate. La convenuta percepisce inoltre canoni annuali di affitto agrario per un totale di euro 950,00, di cui 550,00 per il terreno di comproprietà con il marito e 400,00 per un terreno di cui è unica proprietaria. Quanto alle spese abitative, che presumibilmente condivide con i due figli maggiorenni con lei conviventi, sostiene un canone di locazione di euro 300,00 per l'appartamento di proprietà del marito e della suocera, pur essendo il relativo contratto intestato al figlio oltre alle spese condominiali e utenze.” Per_2
Il ricorrente ha visto incrementare nel corso degli anni le proprie entrate da lavoro, come dimostrato sia dalla più recente dichiarazione fiscale che riporta redditi annui lordi per circa pagina 6 di 10 29.600,00 euro, sia dagli estratti conto, che dalle affermazioni dallo stesso rese in udienza
(“guadagno 1700/1750 euro, dipende dai mesi, guadagno forse un pelino di più rispetto al divorzio). Egli lamenta di essere gravato da importanti spese quotidiane dovute alla condivisione dell'abitazione con la seconda moglie e con i due figli della stessa, ma, pur essendo intervenuta la celebrazione del matrimonio, non si tratta di fatto nuovo in quanto il nucleo già conviveva al momento del divorzio. Non è stata inoltre fornita alcuna spiegazione sulle ragioni per cui il reddito della nuova moglie sarebbe calato, fermo restando che le scelte professionali di quest'ultima non possono andare a detrimento dell'ex moglie, titolare dell'assegno divorzile. Non risultano invece variazioni del patrimonio immobiliare del , che risulta comproprietario Pt_1 della casa in cui vive, nella quale si trova un ulteriore appartamento che può essere messo a reddito, dell'abitazione dove viveva in precedenza la convenuta, per la quale percepisce ora una quota di canone di locazione di 100,00 euro mensili a fronte dei precedenti 75, e di terreni agricoli affittati. Nel procedimento di divorzio, il ricorrente aveva sostenuto che gli affitti fossero trattenuti e gestiti dalla madre, ma la circostanza pare smentita dall'analisi degli estratti conto depositati (vedi, ad esempio, bonifico di 3.500,00 euro in data 14.12.2023 proveniente da conto cointestato proprio con la madre con causale “affitto terreni”).
Quanto alla condizione lavorativa della emerge dal raffronto delle buste paga dell'epoca CP_1 del divorzio, quando la stessa era assunta come addetta alle pulizie, con quelle odierne, derivanti dall'occupazione in un negozio di frutta e verdura, un sensibile aumento del netto mensile (da
400/600 euro a circa 900/1000). Tale dato deve essere però ridimensionato dal fatto che con la precedente occupazione erano riconosciute anche la tredicesima e la quattordicesima mensilità, mentre le attuali buste paga sono comprensive di tali emolumenti e del rateo del TFR. Non è stata inoltre raggiunta la prova delle affermazioni del ricorrente secondo cui la convenuta sarebbe in realtà occupata a tempo indeterminato e full time. I contratti prodotti risultano infatti di durata annuale e non vi è alcuna ragione per ritenere che in realtà nascondano un'assunzione a tempo indeterminato, anche considerato il fatto che la nel corso del presente giudizio ha CP_1 cambiato occupazione, pur rimanendo nel settore della frutta e verdura. Né dalle indagini della
Guardia di Finanza né dall'escussione dei testimoni è emerso inoltre che l'orario di lavoro sia a tempo pieno e/o incompatibile con quanto risultante dalle buste paga. La ex collega di lavoro ha dichiarato che la convenuta lavorava presso il negozio di Savigliano il Persona_3 giovedì mattina e il venerdì tutto il giorno, con possibilità di ampliamento dell'orario per effettuare delle sostituzioni, oltre a recarsi in altri giorni, ignoti alla teste, presso il negozio di pagina 7 di 10 Fossano. La circostanza riferita dalla secondo cui la era in possesso delle Per_3 CP_1 chiavi per procedere all'apertura del negozio al mattino non è certamente idonea a dimostrare il rivestimento di una posizione apicale nell'organizzazione dell'attività, considerato anche che la testimone ha negato che la convenuta avesse il potere di procedere alla chiusura della cassa. Lo stesso deve dirsi per il fatto che sul sito del negozio compare una foto della trattandosi CP_1 di circostanza del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento della capacità reddituale. Il figlio delle parti, , ha invece dichiarato che l'orario della madre non era full time e di esserne a Testimone_1 conoscenza personale, in quanto, effettuando i turni sul lavoro, gli capitava di vedere la madre a casa o al mattino o al pomeriggio. Anche lo stesso testimone indicato da parte ricorrente,
l'investigatore privato , la cui relazione è riferita a un breve periodo di due Testimone_2 settimane nell'anno 2022 e non è stata nemmeno prodotta in giudizio, ha riferito di orari compatibili con un contratto part-time. Il testimone ha infatti testualmente affermato “leggendo la relazione vedo che abbiamo iniziato vedendo la signora giovedì 24 marzo al mattino fino alle
12.30, il 25 marzo sia al mattino che al pomeriggio fino alle 19.25, martedì 29 marzo al mattino, il giorno 30 marzo mercoledì al mattino, il giorno 31 marzo al mattino, il giorno venerdì 1 aprile al mattino e al pomeriggio, il giorno sabato 2 aprile al mattino e il giorno lunedì 4 aprile al pomeriggio, il giorno 5 aprile al mattino, e il giorno 6 aprile al mattino”. La testimone , Tes_3 attuale moglie del ricorrente, ha invece affermato di aver visto la presso il negozio “Orti CP_1 del Casalito” tutti i giorni della settimana e presso il nuovo luogo di lavoro “sia al mattino che alla sera e anche al sabato”. Risulta però poco credibile che la testimone frequenti tutti i giorni e a tutte le ore proprio le zone dove sono ubicati i negozi dove lavora l'ex moglie del coniuge. La testimone ha inoltre aggiunto spontaneamente, senza che le sia stata posta alcuna domanda sul punto, di aver visto la convenuta per diversi mesi nell'anno 2020 lavorare al banco della frutta del compagno, circostanza fino a quel momento nemmeno allegata in giudizio.
È invece incontestato che la nel 2020 abbia acquistato un immobile, contraendo un CP_1 mutuo di 100.000,00 euro con rata mensile di 397,60 euro. Si tratta di decisione che non può essere censurata, in quanto le spese abitative hanno carattere necessario, tant'è che, al momento del divorzio, la convenuta era gravata da un canone di locazione di 300,00 euro mensili. Risulta peraltro provato che il mutuo è stato concesso grazie all'iscrizione di ipoteca sui terreni di cui la donna era già in precedenza proprietaria e alla prestazione di una fidejussione da parte del figlio
EL. La convenuta convive nell'immobile in questione con il figlio maggiorenne che la Per_2 aiuta con le spese, ma si tratta di circostanza già tenuta in considerazione al momento del pagina 8 di 10 divorzio, quando viveva con lei anche l'altro figlio EL. Non vi è invece alcuna dimostrazione del fatto che la convenuta conviva con il nuovo compagno o che questi contribuisca in qualche modo al soddisfacimento delle sue esigenze di vita. Per il resto, la condizione economica, anche in relazione a quanto accertato dalla Guardia di Finanza, risulta invariata: la comproprietà dei terreni agricoli, con relativa percezione di affitti, era già emersa in sede di divorzio, mentre non rileva il rimborso di titoli, in assenza di prova che gli investimenti mobiliari siano sopravvenuti rispetto alla precedente pronuncia, tant'è che lo stesso ricorrente sostiene nella comparsa conclusionale che le somme sarebbero “le stesse di cui la sig.ra si era impossessata al momento della separazione”.
Alla luce di tutto quanto sopra, deve osservarsi che la condizione economica della è CP_1 senz'altro migliorata, grazie ad un aumento della retribuzione e all'acquisto di un immobile, pur a fronte di un'esposizione debitoria, ma che permane uno squilibrio, sia reddituale che patrimoniale, con l'ex marito, la cui situazione è a sua volta migliorata. Si ritiene pertanto congrua, ferma restando la sussistenza dei presupposti per l'assegno come già accertata nella sentenza di divorzio, una sua rideterminazione in 250,00 euro mensili. Non può trovare accoglimento la richiesta della parte ricorrente di stabilire un limite temporale alla debenza dell'assegno, trattandosi di soluzione non prevista dalla legge e considerato che un'eventuale revoca dovrà conseguire all'accertamento di un nuovo mutamento della situazione di fatto.
4. Le spese del presente giudizio, liquidate così come in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti dal d.m. 147/2022 per le controversie di valore indeterminato, tenuto conto della ridotta complessità della causa, vengono integralmente poste a carico del ricorrente. Si deve infatti tenere in considerazione, da un lato, la soccombenza sulla domanda di revoca e su quella di limitazione temporale dell'assegno e, dall'altro lato, della mancata accettazione della proposta conciliativa con conseguente allungamento dei tempi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
a parziale modifica della sentenza n. 466/2020 del Tribunale di Cuneo,
DISPONE la riduzione dell'assegno divorzile dovuto da a a Parte_1 Controparte_1
250,00 euro mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, fermo il resto,
CONDANNA a rifondere a le spese del presente giudizio che si Parte_1 Controparte_1
pagina 9 di 10 liquidano in euro 3.809,00 (di cui 851,00 per fase di studio, 602,00 per fase introduttiva, 903,00 per fase di trattazione e 1.453,00 per fase decisionale), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di Consiglio del 27.5.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1600/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, Parte_1 dall'Avv. EL Vinai, presso il quale ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in forza di procura Controparte_1 in atti, dall'Avv. Anna Barbero, presso la quale ha eletto domicilio
CONVENUTA
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
“In via preliminare istruttoria
Disporre, per la ragioni di cui alla complessiva narrativa, l'esibizione da parte della resistente o di terzi (anche Datore di Lavoro) che ne siano in possesso di qualsivoglia documentazione reddituale/patrimoniale/contributiva/lavorativa (anche LUL) a qualunque titolo alla stessa riferita/riferibile con indagini sul luogo e contesto di lavoro, sui redditi, sui patrimoni e pagina 1 di 10 sull'effettivo tenore di vita della resistente, anche con l'ausilio della Polizia Tributaria, dell'Ispettorato di Lavoro e della Guardia di Finanza con interessamento, ove di necessità ed opportunità, della Procura della Repubblica competente.
Sempre in via preliminare istruttoria
Disporre, per le ragioni di cui alla complessiva narrativa, l'esibizione da parte della resistente o di terzi ed Uffici competenti del certificato contributivo della sig.ra ; Disporre, Controparte_1 per le ragioni di cui alla complessiva narrativa, l'esibizione da parte della resistente e/o del
Datore di Lavoro all'epoca Elior Servizi s.r.l. delle buste paga a far tempo dal 28/09/2018 fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
In via istruttoria
Si indicano sin d'ora per l'audizione sulle circostanze di cui alla complessiva narrativa i testi di cui infra anche in materia contraria, con riserva di altri, sulle seguenti circostanze di fatto, tutte precedute dalla locuzione “Vero che”:
1) La sig.ra frequenta il sig. quanto meno dal 2020 con incontri CP_1 Parte_2 settimanali;
2) La sig.ra lavora, quanto meno dal 2021, presso l'azienda Orti del Casalito società CP_1 cooperativa agricola c.te in Fossano via Ceresolia n. 17/A (CF e PI (cfr docc. 7-8-9- P.IVA_1
10 che si rammostrano al teste);
3) Nell'espletamento dell'attività lavorativa la sig.ra apre e chiude il negozio, gestisce i CP_1 prodotti all'interno, serve la clientela con consegna dei prodotti del punto vendita, incassa i pagamenti dei clienti ed emette i relativi scontrini fiscali utilizzando il registratore di cassa, anche quale sola dipendente all'interno del negozio (cfr doc. 10 che si rammostra al teste);
4) Il contratto di lavoro presso Orti del Casalito viene svolto dalla sig.ra dal lunedì al CP_1 sabato della settimana con orario full time (cfr docc. 8-9-10 che si rammostrano al teste);
5) La sig.ra nel marzo-aprile 2022 espletava il lavoro presso Orti del Casalito nel punto CP_1 vendita di Savigliano, Via Torino n. 164 nei giorni lunedì in orario 15-19.15, martedì 8-12.40, mercoledì 8-12.30, giovedì 8-12.35, venerdì 8-12.30 e 15-19.25, sabato 8-12.30;
6) Nel mese di ottobre 2024, oltre all'attività lavorativa presso la sede di Savigliano, la sig.ra lavora per Orti del Casalito presso la sede di Fossano, quanto meno, nella settimana il CP_1 martedì in orario 8-12.30;
pagina 2 di 10 7) Quando la sig.ra effettuava attività di pulizia fino al 2021, rendeva la prestazione CP_1 presso l' principalmente nel reparto dialisi in turno serale dalle 18.00 alle Controparte_2
22.00;
8) Il sig. è ospite a titolo gratuito da alcuni mesi presso l'abitazione a piano terra Parte_3 del sig. , Strada Raviagna 10/A, in attesa di ultimare i lavori di ristrutturazione Parte_4 della propria abitazione;
il trasloco è previsto nel mese di novembre 2024, salvo ritardi dei lavori.
Nel merito
In via principale –
Per tutte le motivazioni meglio dedotte in narrativa, a modifica di quanto stabilito nella sentenza di divorzio n. 466/2020 pubblicata il 25.08.2020 rubricata al n. R.G. 21/2019, emessa dal
Tribunale Ordinario di Cuneo, Sezione Civile, in composizione collegiale, Presidente Dott. Alberto
Tetamo, disporre:
a far tempo dal deposito del presente ricorso, che il sig. non sia più giuridicamente Parte_1 tenuto a versare alcun assegno divorzile in favore dell'ex coniuge Controparte_1
- In via subordinata -
Nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ill.mo Tribunale adito intenda riconoscere una qualsivoglia forma di contributo come assegno divorzile da parte del ricorrente in favore della resistente, Voglia accogliere, per le motivazioni tutte in narrativa, quanto segue:
Disporre, a far tempo dal deposito del presente ricorso, la riduzione dell'assegno divorzile in favore della sig.ra con contenimento dello stesso in euro 100,00 e, in ogni Controparte_1 caso, da corrispondersi unicamente per il periodo di anni uno dal deposito del ricorso.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre 15% rimborso forfettario, 4% c.p.a. e
22% i.v.a.”
Per la convenuta:
“Voglia il Tribunale di Cuneo, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione:
- in via istruttoria: preso atto che parte ricorrente ha ottemperato solo parzialmente all'ordine contenuto nell'ordinanza del 16.11.2024 di depositare “gli estratti conti dell'ultimo triennio”
(avendo il signor omesso il deposito della movimentazione dei mesi di ottobre-novembre- Pt_1 dicembre 2024), rinnovare l'ordine di esibizione a carico del signor ex art. 210 c.p.c. e Pt_1 disporre che il ricorrente produca in giudizio la movimentazione integrale dell'anno 2024 del pagina 3 di 10 conto corrente ad egli intestato, comprensiva di quella dei mesi di ottobre-novembre-dicembre
2024;
- nel merito:
- accertare e dichiarare che nessuna modifica è sopravvenuta nelle condizioni economiche delle parti e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'improponibilità e/o comunque l'infondatezza nell'an e nel quantum delle domande del ricorrente e, conseguentemente, rigettarle;
- confermare le statuizioni della sentenza del Tribunale di Cuneo 25.8.2020 n. 466 e, per l'effetto, disporre l'obbligo del signor di corrispondere alla signora a titolo di assegno Pt_1 CP_1 divorzile la somma di euro 400,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza agosto 2020, da versarsi con bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese;
- dichiarare tenuto e condannare il signor al pagamento degli onorari e delle spese del Pt_1 presente giudizio, oltre al rimborso forfetario del 15%, iva e c.p.a. come per legge.”
Per il Pubblico Ministero:
“Si accolga il ricorso”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 466/2020, pubblicata il 25.8.2020, il Tribunale di Cuneo, preso atto che con precedente sentenza parziale era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , ha posto a carico del un assegno divorzile in favore Parte_1 Controparte_1 Pt_1 dell'ex coniuge di 400,00 euro mensili.
Con ricorso dell'11.7.2024, il ha domandato la revoca di detto assegno o, in subordine, la Pt_1 sua riduzione a 150,00 euro mensili per un periodo massimo di un anno, allegando che la propria condizione patrimoniale e reddituale è rimasta sostanzialmente invariata rispetto all'epoca del divorzio, ma che ora fanno parte del nucleo familiare i due figli minorenni della seconda moglie, e che la situazione dell'ex coniuge sarebbe invece fortemente migliorata. Secondo la prospettazione di cui al ricorso, la avrebbe infatti rinvenuto un'occupazione a tempo pieno e CP_1 sostanzialmente a tempo indeterminato presso un negozio di frutta e verdura, avrebbe acquistato un immobile contraendo un mutuo fondiario, conviverebbe con il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente e intratterrebbe una stabile relazione con un nuovo compagno. Non sussisterebbero inoltre i presupposti per l'assegno divorzile, in assenza di prova della rinuncia di concrete prospettive di lavoro e di carriera.
La convenuta si è costituita in giudizio, sostenendo che la condizione economica del ricorrente pagina 4 di 10 non avrebbe subito alcun sostanziale peggioramento, di essere ancora occupata part-time e a tempo determinato, di essere ora gravata da un mutuo di importo superiore al precedente canone di locazione, concesso grazie a una fidejussione prestata dal figlio e da una dazione di ipoteca, e di intrattenere una mera frequentazione con il nuovo compagno. Per tali ragioni, ha domandato il rigetto del ricorso con conferma dell'assegno divorzile nell'originaria misura di
400,00 euro mensili.
Con la memoria ex art. 473 bis.17 c.1 c.p.c., il ricorrente ha modificato la domanda formulata in via subordinata, riducendo la propria disponibilità al versamento di un assegno per un anno a
100,00 euro mensili.
Le parti sono state sentite personalmente all'udienza del 12.11.2024, all'esito della quale il
Giudice relatore ha proposto a fini conciliativi la riduzione dell'assegno a 250,00 euro mensili. La proposta è stata accettata dalla convenuta, mentre il ricorrente ha controproposto la cessione della quota dei terreni in comproprietà con versamento di un assegno di 200 euro per due anni.
Preso atto dell'impossibilità di addivenire ad un accordo, è stato confermato in via provvisoria l'assegno divorzile in essere. La causa è stata istruita mediante l'escussione di testimoni, le indagini della Guardia di Finanza e l'ordine di esibizione di documenti ed è stata rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 23.4.2025. Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente, il Collegio dà atto che la controversia può essere decisa sulla base delle prove assunte e della documentazione in atti, dovendosi integralmente condividere e richiamare l'ordinanza del 16.11.2024 con la quale il Giudice Istruttore ha dichiarato inammissibili o irrilevanti gli ulteriori mezzi istruttori dedotti.
3. Venendo al merito della controversia, va innanzitutto richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ la revisione dell'assegno divorzile di cui all'art. 9 della L. n. 898 del
1970 postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e
pagina 5 di 10 provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata” (Cass.
10133/2007; Cass. 787/2017; Cass. 11177/2019; Cass 3761/2024, Cass. 2545/2025).
Ciò significa che non è questa la sede per rivedere, come parrebbe voler fare il ricorrente quando afferma che non è stata raggiunta la prova dei sacrifici effettuati dalla convenuta in costanza di matrimonio, i presupposti per la debenza dell'assegno divorzile. L'originaria spettanza dell'assegno in favore della sia sotto il profilo assistenziale che sotto quello CP_1 perequativo-compensativo, è stata infatti accertata con sentenza passata in giudicato e il Collegio deve ora limitarsi a verificare la sussistenza di fatti nuovi sopravvenuti e il loro eventuale impatto sull'equilibrio economico fra le parti.
Effettuata tale premessa, si rende opportuno richiamare gli elementi sulla base dei quali era stato precedentemente determinato l'assegno nella misura di 400,00 euro mensili. Quanto al ricorrente si osservava nella sentenza di divorzio che “è dipendente dell'Asl con una retribuzione netta mensile di circa 1.500,00 euro (redditi lordi annui da lavoro dipendente di circa 25.000,00) vive con la propria compagna, è comproprietario di metà della casa coniugale, attualmente libera, ma che è stata locata per due anni successivamente alla separazione, e di un quarto della casa abitata dalla moglie, per la quale percepisce un canone di locazione pro quota di 75 euro mensili.
Risulta inoltre essere comproprietario di terreni agricoli sia con la moglie, con percezione di un canone di affitto di 1.100,00 euro annui da dividersi al 50%, sia con la madre , con Persona_1 canone complessivo di euro 7.000,00 euro annui, che sarebbero però integralmente trattenuti e Per_ gestiti, a dire del ricorrente, dalla signora ”. Sulla convenuta veniva invece rilevato che “la stessa è stata assunta quale addetta alle pulizie a tempo indeterminato, dopo una serie di contratti
a termine, con orario di 15 ore settimanali e possibilità di effettuazione di straordinari. Dall'analisi delle buste paga prodotte per l'anno 2019, emerge una retribuzione netta che varia dai circa 300,00 ai circa 600,00 euro mensili, a seconda delle ore lavorate. La convenuta percepisce inoltre canoni annuali di affitto agrario per un totale di euro 950,00, di cui 550,00 per il terreno di comproprietà con il marito e 400,00 per un terreno di cui è unica proprietaria. Quanto alle spese abitative, che presumibilmente condivide con i due figli maggiorenni con lei conviventi, sostiene un canone di locazione di euro 300,00 per l'appartamento di proprietà del marito e della suocera, pur essendo il relativo contratto intestato al figlio oltre alle spese condominiali e utenze.” Per_2
Il ricorrente ha visto incrementare nel corso degli anni le proprie entrate da lavoro, come dimostrato sia dalla più recente dichiarazione fiscale che riporta redditi annui lordi per circa pagina 6 di 10 29.600,00 euro, sia dagli estratti conto, che dalle affermazioni dallo stesso rese in udienza
(“guadagno 1700/1750 euro, dipende dai mesi, guadagno forse un pelino di più rispetto al divorzio). Egli lamenta di essere gravato da importanti spese quotidiane dovute alla condivisione dell'abitazione con la seconda moglie e con i due figli della stessa, ma, pur essendo intervenuta la celebrazione del matrimonio, non si tratta di fatto nuovo in quanto il nucleo già conviveva al momento del divorzio. Non è stata inoltre fornita alcuna spiegazione sulle ragioni per cui il reddito della nuova moglie sarebbe calato, fermo restando che le scelte professionali di quest'ultima non possono andare a detrimento dell'ex moglie, titolare dell'assegno divorzile. Non risultano invece variazioni del patrimonio immobiliare del , che risulta comproprietario Pt_1 della casa in cui vive, nella quale si trova un ulteriore appartamento che può essere messo a reddito, dell'abitazione dove viveva in precedenza la convenuta, per la quale percepisce ora una quota di canone di locazione di 100,00 euro mensili a fronte dei precedenti 75, e di terreni agricoli affittati. Nel procedimento di divorzio, il ricorrente aveva sostenuto che gli affitti fossero trattenuti e gestiti dalla madre, ma la circostanza pare smentita dall'analisi degli estratti conto depositati (vedi, ad esempio, bonifico di 3.500,00 euro in data 14.12.2023 proveniente da conto cointestato proprio con la madre con causale “affitto terreni”).
Quanto alla condizione lavorativa della emerge dal raffronto delle buste paga dell'epoca CP_1 del divorzio, quando la stessa era assunta come addetta alle pulizie, con quelle odierne, derivanti dall'occupazione in un negozio di frutta e verdura, un sensibile aumento del netto mensile (da
400/600 euro a circa 900/1000). Tale dato deve essere però ridimensionato dal fatto che con la precedente occupazione erano riconosciute anche la tredicesima e la quattordicesima mensilità, mentre le attuali buste paga sono comprensive di tali emolumenti e del rateo del TFR. Non è stata inoltre raggiunta la prova delle affermazioni del ricorrente secondo cui la convenuta sarebbe in realtà occupata a tempo indeterminato e full time. I contratti prodotti risultano infatti di durata annuale e non vi è alcuna ragione per ritenere che in realtà nascondano un'assunzione a tempo indeterminato, anche considerato il fatto che la nel corso del presente giudizio ha CP_1 cambiato occupazione, pur rimanendo nel settore della frutta e verdura. Né dalle indagini della
Guardia di Finanza né dall'escussione dei testimoni è emerso inoltre che l'orario di lavoro sia a tempo pieno e/o incompatibile con quanto risultante dalle buste paga. La ex collega di lavoro ha dichiarato che la convenuta lavorava presso il negozio di Savigliano il Persona_3 giovedì mattina e il venerdì tutto il giorno, con possibilità di ampliamento dell'orario per effettuare delle sostituzioni, oltre a recarsi in altri giorni, ignoti alla teste, presso il negozio di pagina 7 di 10 Fossano. La circostanza riferita dalla secondo cui la era in possesso delle Per_3 CP_1 chiavi per procedere all'apertura del negozio al mattino non è certamente idonea a dimostrare il rivestimento di una posizione apicale nell'organizzazione dell'attività, considerato anche che la testimone ha negato che la convenuta avesse il potere di procedere alla chiusura della cassa. Lo stesso deve dirsi per il fatto che sul sito del negozio compare una foto della trattandosi CP_1 di circostanza del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento della capacità reddituale. Il figlio delle parti, , ha invece dichiarato che l'orario della madre non era full time e di esserne a Testimone_1 conoscenza personale, in quanto, effettuando i turni sul lavoro, gli capitava di vedere la madre a casa o al mattino o al pomeriggio. Anche lo stesso testimone indicato da parte ricorrente,
l'investigatore privato , la cui relazione è riferita a un breve periodo di due Testimone_2 settimane nell'anno 2022 e non è stata nemmeno prodotta in giudizio, ha riferito di orari compatibili con un contratto part-time. Il testimone ha infatti testualmente affermato “leggendo la relazione vedo che abbiamo iniziato vedendo la signora giovedì 24 marzo al mattino fino alle
12.30, il 25 marzo sia al mattino che al pomeriggio fino alle 19.25, martedì 29 marzo al mattino, il giorno 30 marzo mercoledì al mattino, il giorno 31 marzo al mattino, il giorno venerdì 1 aprile al mattino e al pomeriggio, il giorno sabato 2 aprile al mattino e il giorno lunedì 4 aprile al pomeriggio, il giorno 5 aprile al mattino, e il giorno 6 aprile al mattino”. La testimone , Tes_3 attuale moglie del ricorrente, ha invece affermato di aver visto la presso il negozio “Orti CP_1 del Casalito” tutti i giorni della settimana e presso il nuovo luogo di lavoro “sia al mattino che alla sera e anche al sabato”. Risulta però poco credibile che la testimone frequenti tutti i giorni e a tutte le ore proprio le zone dove sono ubicati i negozi dove lavora l'ex moglie del coniuge. La testimone ha inoltre aggiunto spontaneamente, senza che le sia stata posta alcuna domanda sul punto, di aver visto la convenuta per diversi mesi nell'anno 2020 lavorare al banco della frutta del compagno, circostanza fino a quel momento nemmeno allegata in giudizio.
È invece incontestato che la nel 2020 abbia acquistato un immobile, contraendo un CP_1 mutuo di 100.000,00 euro con rata mensile di 397,60 euro. Si tratta di decisione che non può essere censurata, in quanto le spese abitative hanno carattere necessario, tant'è che, al momento del divorzio, la convenuta era gravata da un canone di locazione di 300,00 euro mensili. Risulta peraltro provato che il mutuo è stato concesso grazie all'iscrizione di ipoteca sui terreni di cui la donna era già in precedenza proprietaria e alla prestazione di una fidejussione da parte del figlio
EL. La convenuta convive nell'immobile in questione con il figlio maggiorenne che la Per_2 aiuta con le spese, ma si tratta di circostanza già tenuta in considerazione al momento del pagina 8 di 10 divorzio, quando viveva con lei anche l'altro figlio EL. Non vi è invece alcuna dimostrazione del fatto che la convenuta conviva con il nuovo compagno o che questi contribuisca in qualche modo al soddisfacimento delle sue esigenze di vita. Per il resto, la condizione economica, anche in relazione a quanto accertato dalla Guardia di Finanza, risulta invariata: la comproprietà dei terreni agricoli, con relativa percezione di affitti, era già emersa in sede di divorzio, mentre non rileva il rimborso di titoli, in assenza di prova che gli investimenti mobiliari siano sopravvenuti rispetto alla precedente pronuncia, tant'è che lo stesso ricorrente sostiene nella comparsa conclusionale che le somme sarebbero “le stesse di cui la sig.ra si era impossessata al momento della separazione”.
Alla luce di tutto quanto sopra, deve osservarsi che la condizione economica della è CP_1 senz'altro migliorata, grazie ad un aumento della retribuzione e all'acquisto di un immobile, pur a fronte di un'esposizione debitoria, ma che permane uno squilibrio, sia reddituale che patrimoniale, con l'ex marito, la cui situazione è a sua volta migliorata. Si ritiene pertanto congrua, ferma restando la sussistenza dei presupposti per l'assegno come già accertata nella sentenza di divorzio, una sua rideterminazione in 250,00 euro mensili. Non può trovare accoglimento la richiesta della parte ricorrente di stabilire un limite temporale alla debenza dell'assegno, trattandosi di soluzione non prevista dalla legge e considerato che un'eventuale revoca dovrà conseguire all'accertamento di un nuovo mutamento della situazione di fatto.
4. Le spese del presente giudizio, liquidate così come in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti dal d.m. 147/2022 per le controversie di valore indeterminato, tenuto conto della ridotta complessità della causa, vengono integralmente poste a carico del ricorrente. Si deve infatti tenere in considerazione, da un lato, la soccombenza sulla domanda di revoca e su quella di limitazione temporale dell'assegno e, dall'altro lato, della mancata accettazione della proposta conciliativa con conseguente allungamento dei tempi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
a parziale modifica della sentenza n. 466/2020 del Tribunale di Cuneo,
DISPONE la riduzione dell'assegno divorzile dovuto da a a Parte_1 Controparte_1
250,00 euro mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, fermo il resto,
CONDANNA a rifondere a le spese del presente giudizio che si Parte_1 Controparte_1
pagina 9 di 10 liquidano in euro 3.809,00 (di cui 851,00 per fase di studio, 602,00 per fase introduttiva, 903,00 per fase di trattazione e 1.453,00 per fase decisionale), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di Consiglio del 27.5.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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