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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 21/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.L. 510/2023 + R.G.L. 527/2023
TRIBUNALE DI MANTOVA
-Sezione lavoro-
*****
Nelle cause civili riunite iscritte al n. R.G. lav. 510/2023 e R.G.lav. 527/2023 promosse da:
(Cod.Fisc. ) Parte_1 C.F._1
(Cod. , con gli Avv.ti Lara Bianzani, Parte_2 C.F._2 Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci pec
Email_1 Email_2
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Email_5
- Ricorrenti -
contro
: contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 sa GE CP_2 De IS e dott.ssa Valeria Vecchio PEC: Email_6
-Resistente-
***** VERBALE DI UDIENZA
Oggi 21.2.2025, alle ore 9.30, dinnanzi al Giudice Emanuele Croci, sono comparsi in video conferenza: Per la parte ricorrente, gli avv.ti Rinaldi e Bianzani, quest'ultima per Pt_2
Per il convenuto la dottoressa Vecchio, CP_1
**** Il Giudice prende atto dell'identità dei soggetti partecipanti, che collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale di udienza. Su invito del giudice i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza stessa. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Entrambi i procuratori acconsentono alla celebrazione dell'udienza.
**** A questo, i procuratori di parte ricorrente discutono la causa riportandosi agli atti. Ribadiscono la permanenza in servizio di tutti i ricorrenti, come da documentazione depositata, come mostrato in particolare, con riguardo a dal documento depositato Pt_1 in data 11.12.2024, e quanto a da quello allegato e del 25.11.2024; Pt_2
Parte resistente si riporta agl e altre eccezioni di cui al ricorso. Non contesta la permanenza in servizio dei docenti. Per ribadisce l'eccezione di prescrizione. Pt_1
***** Il giudice, dato atto di quanto sopra, esaurita la discussione, si ritira in camera di consiglio, dando atto che i suddetti procuratori rinunciano alla lettura del dispositivo.
*****
All'esito della camera di consiglio, il giudice pronuncia la seguente sentenza pubblicamente letta.
Mantova, 21.2.2025”
IL GIUDICE
dott. Emanuele CROCI
Pag. 2 di 16 UDIENZA DEL 21.2.2025 N. 510/2023 + 527/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
***** in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott.
Emanuele CROCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversie riunite di primo grado promosse da
(Cod.Fisc. ) Parte_1 C.F._1
(Cod.Fisc. Parte_2 C.F._2
con gli Avv.ti Lara Bianzani, Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio
Ganci
pec Email_1 Email_2
Email_3 Email_4
Email_5
- Ricorrenti -
contro
:
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso a mezzo dei funzionari delegati dell dott.ssa GE CP_2
De IS e dott.ssa Valeria Vecchio
Pag. 3 di 16 PEC: Email_6
-Resistente-
Oggetto: carta docente All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
*****
1. Le conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 16.5.2023, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio avanti al
Tribunale di Mantova – Sezione Lavoro – il Controparte_1
per sentir accogliere
[...]
- quanto a , le seguenti conclusioni: Parte_1
“in via principale previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo 17 Così ex multis: Cass. sez. VI, 09/06/2021, n. 16096. determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il alla corresponsione alla parte ricorrente dell'importo nominale di € Controparte_1 3.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
- In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, condannarsi il al riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in CP_1 forma specifica ex art. 1218 del c.c.
- Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15% e contributo unificato se versato,somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde;
- quanto a Parte_2
IN VIA PRINCIPALE, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altredisposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi
Pag. 4 di 16 il diritto della parte ricorrente a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il ad Controparte_1 assegnare alla parte ricorrente la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 1.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente.
IN VIA SUBORDINATA, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del , dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del Controparte_1
CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici2021/2022 e 2022/2023, condannarsi il
[...]
ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta “Carta elettronica” o altro Controparte_1 strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 1.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 1218 del c.c.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
******
Il , costituitosi in giudizio in Controparte_1 giudizio, ha contestato le pretese dei ricorrenti, chiedendo rispetto alle domande proposte da Pt_1
““Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l.
n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpreta- zione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
Nella ipotesi in cui non disponga la sospensione del procedimento, ritenendo la causa matura per la decisione, Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adito:
1. l'infondatezza della domanda azionata ex adverso e, per l'effetto, rigettarla;
Pag. 5 di 16
2. accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto preteso per il periodo antecedente al 13.08.2018 per decorso del termine quinquennale;
3. in subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma.
Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito”.
E rispetto a quelle proposte da Pt_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n.
107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpreta-zione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
Nella ipotesi in cui non disponga la sospensione del procedimento, ritenendo la causa matura per la decisione, Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adito:
1. l'infondatezza della domanda azionata ex adverso e, per l'effetto, rigettarla;
2. in subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma.
Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito”.
*** * ***
2. Fatto e svolgimento del processo
2.1. I ricorrenti hanno esposto, nell'atto introduttivo, di aver svolto attività lavorativa come docenti alle dipendenze del in forza di vari contratti Controparte_1 di lavoro di durata annuale. In particolare, quanto a Parte_1
Pag. 6 di 16 di aver prestato servizio alle dipendenze dello stesso Controparte_1 in forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche come da prospetto riassuntivo che segue: nell'anno scolastico 2017/2018 presso - Materia nel periodo Controparte_3 CP_2
27/09/17 - 31/08/18 nell'anno scolastico 2018/2019 presso periodo 19/09/18 Controparte_4
- 31/08/19 18 nell'anno scolastico 2019/2020 presso periodo 20/09/19 - Controparte_5
31/08/20 nell'anno scolastico presso 2020/2021 periodo 30/09/20 -31/08/21 Controparte_6 nell'anno scolastico 2021/2022 , periodo 06/09/21 - 31/08/22 Controparte_7 nell'anno scolastico 2022/2023 - periodo 09/09/22 Controparte_8 CP_2
31/08/23.
Quanto a Parte_2 di aver prestato servizio alle dipendenze dello stesso Controparte_1 in forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche come da prospetto che segue nell'anno scolastico 2021/2022 - contratto dal 16.09.2021 al 30.06.2022, per n. 24 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso ADEE (Sostegno scuola primaria), presso l'Istituto Comprensivo “IC Castel Goffredo” di Castel Goffredo (MN); nell'anno scolastico 2022/2023 contratto dal 9.09.2022 al 31.08.2023, per n. 24 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso ADEE (Sostegno scuola primaria), presso l'Istituto Comprensivo “IC Castel Goffredo” di Castel Goffredo (MN).
2.2. Entrambi i ricorrenti hanno documentato l'esistenza e l'esecuzione di questi rapporti, svolgendo attività, sotto ogni profilo, omogenee a quelle dei colleghi a tempo indeterminato.
2.3. La difesa di parte attrice ha inoltre precisato, con note depositate, che sussiste, con riguardo a tutti i ricorrenti, il requisito della permanenza in servizio, come risulta dalla documentazione in atti: in particolare, con riguardo a dal documento depositato in Pt_1 data 11.12.2024, e quanto a da quello allegato alle note del 25.11.2024, non Pt_2 contestati dal resistente.
Pag. 7 di 16 2.4. Con il ricorso essi lamentano di non aver potuto usufruire, diversamente dai docenti di ruolo, della carta elettronica dell'importo di € 500,00 annuo prevista dall'art. 1, comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, per l'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali. Beneficio che è stato illegittimamente negato da parte dell'amministrazione, e ciò in violazione del principio di non discriminazione, come riconosciuto dalla giurisprudenza sul punto.
2.5. Il , costituitosi in giudizio, resisteva all'azione avversaria, eccependo (i) in via CP_1 preliminare, la necessità di sospendere il giudizio ai fini di una nuova rimessione alla Corte di Giustizia della pregiudiziale interpretativa, (ii) sempre in via preliminare, la prescrizione del diritto azionato dal ricorrente con riferimento al periodo precedente al Pt_1
13.8.20218, (iii) il rigetto della richiesta con riferimento all'annualità 2022/2023 per effetto dell'art. 15 del D.L. 69/2023 (iv) nel merito, il rigetto delle domande avversarie, ritenendole infondate, e ciò, in sintesi, sia perché il trattamento differenziato dei docenti con contratto tempo determinato non sarebbe discriminatorio, sia perché i ricorrenti non avrebbero dato prova di aver sostenuto alcuna spesa relativamente alla formazione (v) in subordine, di riconoscere il diritto azionato dai ricorrenti alle medesime condizioni dei docenti di ruolo, con esclusione di qualsiasi condanna dell'amministrazione al pagamento di somme di denaro direttamente ai ricorrenti.
2.6. Radicato il contraddittorio, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, preso atto delle note scritte depositate dalle parti, il giudice riuniva i procedimenti sub RGL 527/2023
e 510/2023; quindi, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione, svoltasi con modalità di cui all'art. 127 bis c.p.c.
*****
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
*****
3. Ragioni della decisione
Al fine di dare conto delle ragioni dell'accoglimento del ricorso - nonché di illustrare le eccezioni preliminari sollevate dalla resistente - è utile ricostruire sinteticamente il quadro normativo e giurisprudenziale in materia.
*** * ***
3.1. Inquadramento normativo della controversia
Pag. 8 di 16 3.1.1 Ai sensi dell'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_9 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno confermato l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
*****
3.1.2. Sulla questione oggetto di causa, si è pronunziata la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, a mezzo della quale ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di CP_1 sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
Pag. 9 di 16 professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
3.1.3. Nella suddetta decisione, il Giudice Europeo ha evidenziato come, “ai sensi dell'articolo
282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze [sia] un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, e come “l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre
2007, preved[a], al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”.
3.1.4. Come ha già correttamente osservato il Tribunale di Milano, “considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro
(al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro” (Trib. Milano, Sez. Lav., 14 dicembre 2022, n. 3006)
3.1.5. Tale beneficio è stato inoltre recentemente esteso anche al personale educativo: “in tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi (Cass. Ord. n. 9895 del 11.4.2024). E nella stessa direzione si è pronunciato anche questo tribunale (sentenza n. 161/2023 del 6.7.2023).
Pag. 10 di 16 3.1.6. In questo senso, d'altronde, si è espresso il Consiglio di Stato con sentenza 16 marzo
2022, n. 1842, a mezzo della quale ha affermato che “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando: “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti” (parte motiva).
3.1.6. Il Giudice Amministrativo, peraltro, ha evidenziato come “…il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grav[i] su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento” (parte motiva).
3.1.7. Sulla base della richiamata motivazione, sono stati annullati il D.P.C.M. 25 settembre
2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il D.P.C.M. 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.
*****
3.2. Le eccezioni preliminari sollevate dalla resistente
3.2.1. Chiarito il contesto legislativo e giurisprudenziale, è appena il caso di osservare, in via preliminare, come la richiesta dell'amministrazione resistente di disporre un nuovo rinvio alla Corte di Giustizia e comunque la sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia della Cassazione non meriti accoglimento, alla luce della copiosa giurisprudenza, sia merito che di legittimità, consolidatasi sui temi posti ad oggetto del presente processo, non da ultima la sentenza della Cassazione del 27.10.2023 n. 29961, resa all'esito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. e sopra ampiamente citata.
Pag. 11 di 16 ******
3.2.2. Quanto all'eccezione di prescrizione (parziale) dei diritti azionati, va osservato, prima di tutto, come la prospettazione della convenuta investa le sole prestazioni maturate nel periodo anteriore al 13.08.2018.
3.2.3. Al riguardo, occorre ricordare come la disciplina giuridica di questa fattispecie sia stata di recente ricostruita dalla giurisprudenza di legittimità nei termini seguenti: “l'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico” (Cass.
Sez. L Sentenza n. 29961 del 27/10/2023 (Rv. 669340 - 04))
3.2.4. Fatta questa precisazione in via generale, va osservato come l'eccezione in parola sia infondata, per il fatto che, alla data indicata dall'amministrazione resistente, nessuno dei diritti azionati dai ricorrenti era maturato od esigibile;
la difesa del ha prodotto in Pt_1 atti una diffida inviata all'amministrazione resistente e da questa ricevuta in data 13.7.2022, con conseguente effetto interruttivo della prescrizione: a quella data il termine non era ancora decorso, avendo lo stesso iniziato a prendere servizio nel mese di settembre 2017 e potendo dunque tale diritto essere fatto valere soltanto a partire da tale momento.
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3.3. Nel merito: la fondatezza delle domande azionate dalle parti ricorrenti
3.3.1. I principi sopra richiamati debbono trovare applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisa nessuna ragione obiettiva tale da giustificare un differente trattamento delle odierne parti ricorrenti rispetto ai docenti di ruolo.
3.3.2. Il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento attiene al livello qualitativo che deve essere, necessariamente, garantito dai docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere analogamente elevato, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa a tempo indeterminato, a tempo determinato per l'intera durata di un anno scolastico, ovvero a tempo determinato per supplenze brevi che coprano – in ogni caso – un arco temporale
Pag. 12 di 16 significativo e rilevante, come nel caso di specie a proposito della ricorrente , Parte_3 tenuto conto della funzione propria dell'emolumento di cui si discute.
3.3.3. Diversamente argomentando, si giungerebbe a escludere per una parte degli studenti degli istituti scolastici statali – quelli interessati da supplenze di breve periodo – il diritto al medesimo livello qualitativo di insegnamento assicurato agli altri. Conseguenza, evidentemente, inaccettabile.
*****
3.3.4. Si osservi, d'altra parte, che in questa specifica prospettiva si è recentemente pronunziato il Supremo Collegio, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c.
3.3.5. Con sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961, infatti, la Corte di Cassazione ha sottolineato come la ratio sottesa all'istituto sia quella di sostegno alla formazione e aggiornamento dei docenti (per i quali, si è visto, la formazione è – al contempo – diritto e dovere), ed ha ravvisato la necessità di rimuovere la discriminazione per disparità di trattamento subita dagli assunti a tempo determinato (per le assunzioni sussumibili nel concetto di didattica annua ovvero per supplenze per vacanza su organico di diritto e di fatto) rispetto ai docenti di ruolo, con conseguente diritto al riconoscimento della carta docente alla stregua di questi ultimi.
3.3.6. Il Giudice di legittimità ha escluso la natura retributiva dell'istituto e, nell'ambito dell'azione di adempimento tipica di questa tipologia di contenzioso, ha affermato che permane l'inserimento nel sistema scolastico – e, dunque, il diritto alla carta ove maturato per una certa annualità – sino a quando il docente precario resti iscritto nelle graduatorie per le supplenze e riceva eventualmente incarichi di supplenza. Per contro, in caso di cessazione dal servizio e/o esclusione dalle graduatorie, la carta non può più ritenersi fruibile e l'unico diritto eventualmente esercitabile è quello al risarcimento del danno.
3.3.7. A dispetto di quanto sostenuto dall'Amministrazione convenuta nelle difese svolte in questa tipologia di contenzioso, peraltro, il Supremo Collegio ha escluso che possa assumere rilevanza la mancata presentazione della domanda da parte del docente precario, così come che possa trovare applicazione il regime di decadenza previsto per il caso di mancata utilizzazione nel biennio.
*****
3.3.8. Ciò posto, da ultimo, si osserva quanto segue.
Pag. 13 di 16 3.3.9. Con l'art. 15 D.L. 69/2023, rubricato “Disposizioni in materia di Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente - Caso ARES (2021) 5623843”, il Legislatore ha disposto che “
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26”.
3.3.10. La suddetta previsione non ha rilievo alcuno ai fini della presente decisione, non solo in quanto destinata a esplicare efficacia solo per il futuro e non rispetto agli Anni
Scolastici passati, ma altresì in quanto – regolamentando le sole supplenze annuali su posto vacante e disponibile (ossia, le supplenze con decorrenza sino al 31 agosto di ciascun anno scolastico) – lascia comunque prive di disciplina, con ogni conseguente criticità, le altre tipologie di supplenze.
4. Conclusioni
4.1. Alla luce di quanto sin qui considerato, deve dunque ritenersi accertato il diritto dei ricorrenti di ottenere, rispettivamente, la carta docente per gli anni scolastici indicati nel ricorso introduttivo per l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, facendo disapplicazione, per i motivi anzidetti, delle citate norme interne confliggenti con il dettato comunitario sopra ricostruito.
*****
4.2.
Considerato che
tutti i ricorrenti sono attualmente all'interno del sistema scolastico,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata a mettere a disposizione dei medesimi la suddetta carta docente, o altro equipollente, così che ne possano fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
4.3. In proposito si osserva, da un lato, che non può darsi luogo a una condanna di mero pagamento dell'importo corrispondente poiché, in questo modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza il vincolo funzionale di destinazione imposto dal Legislatore proprio all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015; dall'altro, che l'importo di cui si discute non può essere maggiorato di interessi, in quanto – ex art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016 – lo stesso è
Pag. 14 di 16 chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell'anno successivo a quello di erogazione.
*****
4.4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo che tiene conto della natura seriale della controversia, con distrazione a favore dei procuratori costituiti.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando,
in accoglimento del ricorso ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita,
nei confronti di Parte_2
accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni 2021/2022 e
2022/2023;
Conseguentemente, condanna la parte convenuta resistente a mettere a disposizione del ricorrente, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente, detta carta docente, o altro equipollente, per l'importo complessivo di € 1.000,00, così che lo stesso ricorrente ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
*****
Nei confronti di Parte_1
accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2017/2018 2018/2019 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Pag. 15 di 16 Conseguentemente, condanna la parte convenuta resistente a mettere a disposizione del ricorrente, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente, detta carta docente, o altro equipollente, per l'importo complessivo di € 3.000,00, così che lo stesso ricorrente ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
*****
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore di tutti i suddetti ricorrenti in complessivi € 1.430,00, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori dei ricorrenti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva
Mantova, 21.2.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Emanuele CROCI
Pag. 16 di 16
TRIBUNALE DI MANTOVA
-Sezione lavoro-
*****
Nelle cause civili riunite iscritte al n. R.G. lav. 510/2023 e R.G.lav. 527/2023 promosse da:
(Cod.Fisc. ) Parte_1 C.F._1
(Cod. , con gli Avv.ti Lara Bianzani, Parte_2 C.F._2 Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci pec
Email_1 Email_2
Email_3 Email_4
Email_5
- Ricorrenti -
contro
: contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 sa GE CP_2 De IS e dott.ssa Valeria Vecchio PEC: Email_6
-Resistente-
***** VERBALE DI UDIENZA
Oggi 21.2.2025, alle ore 9.30, dinnanzi al Giudice Emanuele Croci, sono comparsi in video conferenza: Per la parte ricorrente, gli avv.ti Rinaldi e Bianzani, quest'ultima per Pt_2
Per il convenuto la dottoressa Vecchio, CP_1
**** Il Giudice prende atto dell'identità dei soggetti partecipanti, che collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale di udienza. Su invito del giudice i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza stessa. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Entrambi i procuratori acconsentono alla celebrazione dell'udienza.
**** A questo, i procuratori di parte ricorrente discutono la causa riportandosi agli atti. Ribadiscono la permanenza in servizio di tutti i ricorrenti, come da documentazione depositata, come mostrato in particolare, con riguardo a dal documento depositato Pt_1 in data 11.12.2024, e quanto a da quello allegato e del 25.11.2024; Pt_2
Parte resistente si riporta agl e altre eccezioni di cui al ricorso. Non contesta la permanenza in servizio dei docenti. Per ribadisce l'eccezione di prescrizione. Pt_1
***** Il giudice, dato atto di quanto sopra, esaurita la discussione, si ritira in camera di consiglio, dando atto che i suddetti procuratori rinunciano alla lettura del dispositivo.
*****
All'esito della camera di consiglio, il giudice pronuncia la seguente sentenza pubblicamente letta.
Mantova, 21.2.2025”
IL GIUDICE
dott. Emanuele CROCI
Pag. 2 di 16 UDIENZA DEL 21.2.2025 N. 510/2023 + 527/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
***** in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott.
Emanuele CROCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversie riunite di primo grado promosse da
(Cod.Fisc. ) Parte_1 C.F._1
(Cod.Fisc. Parte_2 C.F._2
con gli Avv.ti Lara Bianzani, Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio
Ganci
pec Email_1 Email_2
Email_3 Email_4
Email_5
- Ricorrenti -
contro
:
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso a mezzo dei funzionari delegati dell dott.ssa GE CP_2
De IS e dott.ssa Valeria Vecchio
Pag. 3 di 16 PEC: Email_6
-Resistente-
Oggetto: carta docente All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
*****
1. Le conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 16.5.2023, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio avanti al
Tribunale di Mantova – Sezione Lavoro – il Controparte_1
per sentir accogliere
[...]
- quanto a , le seguenti conclusioni: Parte_1
“in via principale previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo 17 Così ex multis: Cass. sez. VI, 09/06/2021, n. 16096. determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il alla corresponsione alla parte ricorrente dell'importo nominale di € Controparte_1 3.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
- In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, condannarsi il al riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in CP_1 forma specifica ex art. 1218 del c.c.
- Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15% e contributo unificato se versato,somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde;
- quanto a Parte_2
IN VIA PRINCIPALE, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altredisposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi
Pag. 4 di 16 il diritto della parte ricorrente a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il ad Controparte_1 assegnare alla parte ricorrente la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 1.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente.
IN VIA SUBORDINATA, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del , dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del Controparte_1
CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici2021/2022 e 2022/2023, condannarsi il
[...]
ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta “Carta elettronica” o altro Controparte_1 strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 1.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 1218 del c.c.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
******
Il , costituitosi in giudizio in Controparte_1 giudizio, ha contestato le pretese dei ricorrenti, chiedendo rispetto alle domande proposte da Pt_1
““Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l.
n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpreta- zione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
Nella ipotesi in cui non disponga la sospensione del procedimento, ritenendo la causa matura per la decisione, Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adito:
1. l'infondatezza della domanda azionata ex adverso e, per l'effetto, rigettarla;
Pag. 5 di 16
2. accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto preteso per il periodo antecedente al 13.08.2018 per decorso del termine quinquennale;
3. in subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma.
Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito”.
E rispetto a quelle proposte da Pt_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n.
107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpreta-zione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
Nella ipotesi in cui non disponga la sospensione del procedimento, ritenendo la causa matura per la decisione, Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adito:
1. l'infondatezza della domanda azionata ex adverso e, per l'effetto, rigettarla;
2. in subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma.
Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito”.
*** * ***
2. Fatto e svolgimento del processo
2.1. I ricorrenti hanno esposto, nell'atto introduttivo, di aver svolto attività lavorativa come docenti alle dipendenze del in forza di vari contratti Controparte_1 di lavoro di durata annuale. In particolare, quanto a Parte_1
Pag. 6 di 16 di aver prestato servizio alle dipendenze dello stesso Controparte_1 in forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche come da prospetto riassuntivo che segue: nell'anno scolastico 2017/2018 presso - Materia nel periodo Controparte_3 CP_2
27/09/17 - 31/08/18 nell'anno scolastico 2018/2019 presso periodo 19/09/18 Controparte_4
- 31/08/19 18 nell'anno scolastico 2019/2020 presso periodo 20/09/19 - Controparte_5
31/08/20 nell'anno scolastico presso 2020/2021 periodo 30/09/20 -31/08/21 Controparte_6 nell'anno scolastico 2021/2022 , periodo 06/09/21 - 31/08/22 Controparte_7 nell'anno scolastico 2022/2023 - periodo 09/09/22 Controparte_8 CP_2
31/08/23.
Quanto a Parte_2 di aver prestato servizio alle dipendenze dello stesso Controparte_1 in forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche come da prospetto che segue nell'anno scolastico 2021/2022 - contratto dal 16.09.2021 al 30.06.2022, per n. 24 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso ADEE (Sostegno scuola primaria), presso l'Istituto Comprensivo “IC Castel Goffredo” di Castel Goffredo (MN); nell'anno scolastico 2022/2023 contratto dal 9.09.2022 al 31.08.2023, per n. 24 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso ADEE (Sostegno scuola primaria), presso l'Istituto Comprensivo “IC Castel Goffredo” di Castel Goffredo (MN).
2.2. Entrambi i ricorrenti hanno documentato l'esistenza e l'esecuzione di questi rapporti, svolgendo attività, sotto ogni profilo, omogenee a quelle dei colleghi a tempo indeterminato.
2.3. La difesa di parte attrice ha inoltre precisato, con note depositate, che sussiste, con riguardo a tutti i ricorrenti, il requisito della permanenza in servizio, come risulta dalla documentazione in atti: in particolare, con riguardo a dal documento depositato in Pt_1 data 11.12.2024, e quanto a da quello allegato alle note del 25.11.2024, non Pt_2 contestati dal resistente.
Pag. 7 di 16 2.4. Con il ricorso essi lamentano di non aver potuto usufruire, diversamente dai docenti di ruolo, della carta elettronica dell'importo di € 500,00 annuo prevista dall'art. 1, comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, per l'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali. Beneficio che è stato illegittimamente negato da parte dell'amministrazione, e ciò in violazione del principio di non discriminazione, come riconosciuto dalla giurisprudenza sul punto.
2.5. Il , costituitosi in giudizio, resisteva all'azione avversaria, eccependo (i) in via CP_1 preliminare, la necessità di sospendere il giudizio ai fini di una nuova rimessione alla Corte di Giustizia della pregiudiziale interpretativa, (ii) sempre in via preliminare, la prescrizione del diritto azionato dal ricorrente con riferimento al periodo precedente al Pt_1
13.8.20218, (iii) il rigetto della richiesta con riferimento all'annualità 2022/2023 per effetto dell'art. 15 del D.L. 69/2023 (iv) nel merito, il rigetto delle domande avversarie, ritenendole infondate, e ciò, in sintesi, sia perché il trattamento differenziato dei docenti con contratto tempo determinato non sarebbe discriminatorio, sia perché i ricorrenti non avrebbero dato prova di aver sostenuto alcuna spesa relativamente alla formazione (v) in subordine, di riconoscere il diritto azionato dai ricorrenti alle medesime condizioni dei docenti di ruolo, con esclusione di qualsiasi condanna dell'amministrazione al pagamento di somme di denaro direttamente ai ricorrenti.
2.6. Radicato il contraddittorio, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, preso atto delle note scritte depositate dalle parti, il giudice riuniva i procedimenti sub RGL 527/2023
e 510/2023; quindi, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione, svoltasi con modalità di cui all'art. 127 bis c.p.c.
*****
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
*****
3. Ragioni della decisione
Al fine di dare conto delle ragioni dell'accoglimento del ricorso - nonché di illustrare le eccezioni preliminari sollevate dalla resistente - è utile ricostruire sinteticamente il quadro normativo e giurisprudenziale in materia.
*** * ***
3.1. Inquadramento normativo della controversia
Pag. 8 di 16 3.1.1 Ai sensi dell'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_9 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno confermato l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
*****
3.1.2. Sulla questione oggetto di causa, si è pronunziata la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, a mezzo della quale ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di CP_1 sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
Pag. 9 di 16 professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
3.1.3. Nella suddetta decisione, il Giudice Europeo ha evidenziato come, “ai sensi dell'articolo
282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze [sia] un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, e come “l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre
2007, preved[a], al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”.
3.1.4. Come ha già correttamente osservato il Tribunale di Milano, “considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro
(al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro” (Trib. Milano, Sez. Lav., 14 dicembre 2022, n. 3006)
3.1.5. Tale beneficio è stato inoltre recentemente esteso anche al personale educativo: “in tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi (Cass. Ord. n. 9895 del 11.4.2024). E nella stessa direzione si è pronunciato anche questo tribunale (sentenza n. 161/2023 del 6.7.2023).
Pag. 10 di 16 3.1.6. In questo senso, d'altronde, si è espresso il Consiglio di Stato con sentenza 16 marzo
2022, n. 1842, a mezzo della quale ha affermato che “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando: “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti” (parte motiva).
3.1.6. Il Giudice Amministrativo, peraltro, ha evidenziato come “…il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grav[i] su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento” (parte motiva).
3.1.7. Sulla base della richiamata motivazione, sono stati annullati il D.P.C.M. 25 settembre
2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il D.P.C.M. 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.
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3.2. Le eccezioni preliminari sollevate dalla resistente
3.2.1. Chiarito il contesto legislativo e giurisprudenziale, è appena il caso di osservare, in via preliminare, come la richiesta dell'amministrazione resistente di disporre un nuovo rinvio alla Corte di Giustizia e comunque la sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia della Cassazione non meriti accoglimento, alla luce della copiosa giurisprudenza, sia merito che di legittimità, consolidatasi sui temi posti ad oggetto del presente processo, non da ultima la sentenza della Cassazione del 27.10.2023 n. 29961, resa all'esito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. e sopra ampiamente citata.
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3.2.2. Quanto all'eccezione di prescrizione (parziale) dei diritti azionati, va osservato, prima di tutto, come la prospettazione della convenuta investa le sole prestazioni maturate nel periodo anteriore al 13.08.2018.
3.2.3. Al riguardo, occorre ricordare come la disciplina giuridica di questa fattispecie sia stata di recente ricostruita dalla giurisprudenza di legittimità nei termini seguenti: “l'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico” (Cass.
Sez. L Sentenza n. 29961 del 27/10/2023 (Rv. 669340 - 04))
3.2.4. Fatta questa precisazione in via generale, va osservato come l'eccezione in parola sia infondata, per il fatto che, alla data indicata dall'amministrazione resistente, nessuno dei diritti azionati dai ricorrenti era maturato od esigibile;
la difesa del ha prodotto in Pt_1 atti una diffida inviata all'amministrazione resistente e da questa ricevuta in data 13.7.2022, con conseguente effetto interruttivo della prescrizione: a quella data il termine non era ancora decorso, avendo lo stesso iniziato a prendere servizio nel mese di settembre 2017 e potendo dunque tale diritto essere fatto valere soltanto a partire da tale momento.
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3.3. Nel merito: la fondatezza delle domande azionate dalle parti ricorrenti
3.3.1. I principi sopra richiamati debbono trovare applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisa nessuna ragione obiettiva tale da giustificare un differente trattamento delle odierne parti ricorrenti rispetto ai docenti di ruolo.
3.3.2. Il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento attiene al livello qualitativo che deve essere, necessariamente, garantito dai docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere analogamente elevato, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa a tempo indeterminato, a tempo determinato per l'intera durata di un anno scolastico, ovvero a tempo determinato per supplenze brevi che coprano – in ogni caso – un arco temporale
Pag. 12 di 16 significativo e rilevante, come nel caso di specie a proposito della ricorrente , Parte_3 tenuto conto della funzione propria dell'emolumento di cui si discute.
3.3.3. Diversamente argomentando, si giungerebbe a escludere per una parte degli studenti degli istituti scolastici statali – quelli interessati da supplenze di breve periodo – il diritto al medesimo livello qualitativo di insegnamento assicurato agli altri. Conseguenza, evidentemente, inaccettabile.
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3.3.4. Si osservi, d'altra parte, che in questa specifica prospettiva si è recentemente pronunziato il Supremo Collegio, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c.
3.3.5. Con sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961, infatti, la Corte di Cassazione ha sottolineato come la ratio sottesa all'istituto sia quella di sostegno alla formazione e aggiornamento dei docenti (per i quali, si è visto, la formazione è – al contempo – diritto e dovere), ed ha ravvisato la necessità di rimuovere la discriminazione per disparità di trattamento subita dagli assunti a tempo determinato (per le assunzioni sussumibili nel concetto di didattica annua ovvero per supplenze per vacanza su organico di diritto e di fatto) rispetto ai docenti di ruolo, con conseguente diritto al riconoscimento della carta docente alla stregua di questi ultimi.
3.3.6. Il Giudice di legittimità ha escluso la natura retributiva dell'istituto e, nell'ambito dell'azione di adempimento tipica di questa tipologia di contenzioso, ha affermato che permane l'inserimento nel sistema scolastico – e, dunque, il diritto alla carta ove maturato per una certa annualità – sino a quando il docente precario resti iscritto nelle graduatorie per le supplenze e riceva eventualmente incarichi di supplenza. Per contro, in caso di cessazione dal servizio e/o esclusione dalle graduatorie, la carta non può più ritenersi fruibile e l'unico diritto eventualmente esercitabile è quello al risarcimento del danno.
3.3.7. A dispetto di quanto sostenuto dall'Amministrazione convenuta nelle difese svolte in questa tipologia di contenzioso, peraltro, il Supremo Collegio ha escluso che possa assumere rilevanza la mancata presentazione della domanda da parte del docente precario, così come che possa trovare applicazione il regime di decadenza previsto per il caso di mancata utilizzazione nel biennio.
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3.3.8. Ciò posto, da ultimo, si osserva quanto segue.
Pag. 13 di 16 3.3.9. Con l'art. 15 D.L. 69/2023, rubricato “Disposizioni in materia di Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente - Caso ARES (2021) 5623843”, il Legislatore ha disposto che “
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26”.
3.3.10. La suddetta previsione non ha rilievo alcuno ai fini della presente decisione, non solo in quanto destinata a esplicare efficacia solo per il futuro e non rispetto agli Anni
Scolastici passati, ma altresì in quanto – regolamentando le sole supplenze annuali su posto vacante e disponibile (ossia, le supplenze con decorrenza sino al 31 agosto di ciascun anno scolastico) – lascia comunque prive di disciplina, con ogni conseguente criticità, le altre tipologie di supplenze.
4. Conclusioni
4.1. Alla luce di quanto sin qui considerato, deve dunque ritenersi accertato il diritto dei ricorrenti di ottenere, rispettivamente, la carta docente per gli anni scolastici indicati nel ricorso introduttivo per l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, facendo disapplicazione, per i motivi anzidetti, delle citate norme interne confliggenti con il dettato comunitario sopra ricostruito.
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4.2.
Considerato che
tutti i ricorrenti sono attualmente all'interno del sistema scolastico,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata a mettere a disposizione dei medesimi la suddetta carta docente, o altro equipollente, così che ne possano fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
4.3. In proposito si osserva, da un lato, che non può darsi luogo a una condanna di mero pagamento dell'importo corrispondente poiché, in questo modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza il vincolo funzionale di destinazione imposto dal Legislatore proprio all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015; dall'altro, che l'importo di cui si discute non può essere maggiorato di interessi, in quanto – ex art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016 – lo stesso è
Pag. 14 di 16 chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell'anno successivo a quello di erogazione.
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4.4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo che tiene conto della natura seriale della controversia, con distrazione a favore dei procuratori costituiti.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando,
in accoglimento del ricorso ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita,
nei confronti di Parte_2
accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni 2021/2022 e
2022/2023;
Conseguentemente, condanna la parte convenuta resistente a mettere a disposizione del ricorrente, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente, detta carta docente, o altro equipollente, per l'importo complessivo di € 1.000,00, così che lo stesso ricorrente ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
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Nei confronti di Parte_1
accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2017/2018 2018/2019 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Pag. 15 di 16 Conseguentemente, condanna la parte convenuta resistente a mettere a disposizione del ricorrente, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente, detta carta docente, o altro equipollente, per l'importo complessivo di € 3.000,00, così che lo stesso ricorrente ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
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Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore di tutti i suddetti ricorrenti in complessivi € 1.430,00, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori dei ricorrenti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva
Mantova, 21.2.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Emanuele CROCI
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