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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 30/05/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr. ssa Carmela Labella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 991/2022 R.G. promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall' avv. MENCATTINI MARTA , elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall' avv. SANDRONI ANDREA elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da procura in atti
PARTE RESISTENTE
E
_2
rappresentata e difesa dall' avv. CEROFOLINI FILIPPO elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 17 Per l' udienza cartolare del 05.03.2025,
l'avv. MENCATTINI MARTA , per , conclude come segue: “(…) Si riportano le Parte_1
CONCLUSIONI come già formulate nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 del 4 maggio 2023: “che il Tribunale adito, ai sensi degli artt. 1170 c.c. e 703 c.p.c., esaminati gli atti: - accertato che
l'impianto di videosorveglianza installato sulla proprietà dei signori e Controparte_1 _2
intercetta porzioni di proprietà privata o concesse in servitù di passaggio al - accertato Parte_1 che l'impianto di videosorveglianza installato sulla proprietà dei signori e Controparte_1 [...]
potrebbe intercettare porzioni di proprietà privata o concesse in servitù di passaggio al _2
mediante manovre di orientamento degli apparecchi audiovisivi operabili dagli stessi Parte_1
senza ausilio tecnico;
- ordini a e l'immediata manutenzione del Controparte_1 _2
ricorrente nel possesso delle aree individuate nel ricorso, con rimozione, a sua cura e spese, delle telecamere individuate ai punti T1, T2, T3 e T4, più ampiamente inteso
“sistema di videosorveglianza” sia esso comprensivo di ogni ulteriore apparecchio istallato dopo il deposito del presente ricorso ed afferente alla loro proprietà ed istallato in Castel AN NI (AR)
Località La Villa, Foglio 18 particella 144, 143 e 157 Catasto Terreni;
- in mancanza di esecuzione spontanea, voglia autorizzare il ricorrente alla rimozione diretta, con addebito degli oneri di spesa a
e in via subordinata, - laddove sia accertato che i convenuti hanno, Controparte_1 _2 prima del pronuncia sommaria, mutato la configurazione originaria dell'impianto per cui è stata richiesta la manutenzione e sia impossibile determinare l'originario campo di visione dell'impianto contestato, nonché si determini lo stato attuale non lesivo o potenzialmente lesivo dell'altrui privacy, - dichiarare cessata la materia del contendere quantomeno compensando le spese anche nella fase sommaria, tenuto conto della condotta processuale e pre-processuale delle parti. Con vittoria di spese ed onorari anche relativamente alla fase sommaria.” Si insiste anche in questa sede per l'ammissione della prova testimoniale già richiesta ed articolata, con riserva di ulteriormente argomentare di sede di memoria conclusionale ex art. 190 cpc (…)”;
l'avv. SANDRONI ANDREA , per , conclude come segue: “(…) Voglia il Controparte_1
Tribunale di Arezzo, contrariis reiectis: -in via preliminare e nel rito, dichiarare l'inammissibilità della domanda possessoria ex adverso proposta difettandone, per i motivi espressi, i presupposti di proponibilità; -nel merito, respingere la domanda siccome indimostrata e infondata sia in fatto che in diritto. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite nei confronti del ricorrente e in favore del resistente e condanna del ricorrente al pagamento della somma equitativamente determinata ex art. 96
Cod. Proc. Civ.(…)”;
pagina 2 di 17 l'avv. CEROFOLINI FILIPPO, per , conclude come segue: “(…) “Voglia il _2
Tribunale di Arezzo, contrariis reiectis: -in via preliminare e nel rito, dichiarare l'inammissibilità della domanda possessoria ex adverso proposta difettandone, per i motivi espressi, i presupposti di proponibilità; -nel merito, respingere la domanda siccome indimostrata e infondata sia in fatto che in diritto. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite nei confronti del ricorrente e in favore del resistente e condanna del ricorrente al pagamento della somma equitativamente determinata ex art. 96
Cod. Proc. Civ.”. Si richiede infine concedersi termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale e relative memorie di replica (…)”;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.04.2022, chiedeva al Tribunale adito, ai Parte_1 sensi degli artt. 1170 c.c. e 703 c.p.c., di ordinare “(…) a sulla base della semplice Controparte_1
notorietà del fatto, con decreto inaudita altera parte, l'immediata manutenzione del ricorrente nel possesso delle aree individuate nel ricorso, con rimozione, a sua cura e spese, delle telecamere individuate ai punti T1, T2, T3 e T4 ed istallate in Castel AN NI (AR) Località La Villa, Foglio 18 particella 144, 143 e 157 Catasto Terreni in mancanza di esecuzione spontanea, voglia autorizzare il ricorrente alla rimozione diretta, con addebito degli oneri di spesa a contestualmente Controparte_1
fissando udienza di comparizione delle parti e termine per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte (…) In via subordinata: (…) previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e termine per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte (…)”. Il tutto con il favore delle spese del giudizio. Segnatamente, esponeva che nel maggio del 1983 e , Parte_2 Parte_3
capostipiti della famiglia, avevano deciso di acquistare una proprietà sita in Castel AN Niccolò (Ar),
Fraz. Borgo alla Collina Loc. Case Sparse La Villa n.°35/A, insieme con i figli e le rispettive famiglie;
che, a dire di esso esponente, si trattava di una proprietà immobiliare ampia in tipico stile toscano, che una volta ristrutturata avrebbe potuto consentire a tutta la famiglia, formata da 5 fratelli, un'ottima soluzione abitativa;
che, in particolare, le varie unità immobiliari erano contigue ma distinte, garantendo privacy, ma anche vicinanza (Doc. 1); che, esso ricorrente, aveva acquistato la proprietà della particella 144 foglio 18 ristrutturando il casale ivi situato, mentre i fratelli e Persona_1
avevano acquistato l'immobile posto nella particella 143 foglio 18 posizionato CP_1
immediatamente di fronte (Doc.2); che, infine, i fratelli e avevano Persona_2 Persona_3
acquistato altre particelle;
che negli anni le rispettive famiglie si erano allargate e alcuni rapporti familiari si erano incrinati, talché, allo stato, esso esponente si trovava in una situazione di completa incomunicabilità con il fratello e con la di lui moglie;
che, la mattina dell' 11 Controparte_1
pagina 3 di 17 novembre 2021 esso ricorrente aveva verificato, nel cortile di casa, la presenza del mezzo di proprietà
DPM Service S.r.l. nonché di alcuni tecnici intenti ad istallare delle telecamere sull'immobile posto innanzi alla propria abitazione (Doc. 3), senza alcun avvertimento né verbale, né scritto;
che, esso esponente, sorpreso della presenza, contattava i fratelli e per sapere se avevano dato il Per_3 Per_2 consenso all'istallazione e questi avevo risposto di non sapere nulla della questione e di non essere d'accordo; che, alla conclusione dei lavori, alcuni apparecchi erano rimasti puntati sul cortile e le aree comuni, anche di proprietà di esso , finanche l'ingresso dei due appartamenti di esso Parte_1
ricorrente (Doc. 4 Visuale sulla linea delle telecamere); che, in particolare, esso esponente, si riferiva agli apparecchi direzionati sulle particelle 144 foglio 18 di cui esso ricorrente era proprietario al 70% e
143 foglio 18 sul quale esso vantava servitù di passo e 157 foglio 18 di cui era Parte_1
proprietario al 34%, dove anche i fratelli e avevano il diritto di passo;
che, a dire di esso Per_2 Per_3
esponente, si trattava con precisione di 4 telecamere, descritte con le relative posizioni nella planimetria allegata e denominate per comodità T1, T2, T3, T4 (Doc. 5); che, a dire di esso ricorrente, gli apparecchi in questione riprendevano l'ingresso di casa di esso , il cortile, le aree di Parte_1
parcheggio e la strada che si percorreva per giungere alla propria abitazione, nonché il giardino;
che, esso ricorrente, non aveva alcun accesso a detto impianto videosorvegliante non avendo commissionato né tantomeno autorizzato l'impianto di videoregistrazione;
che la sola persona che aveva accesso all'impianto era il fratello , assieme alla di lui moglie;
che esso CP_1 _2 Pt_1
si sentiva osservato nei suoi movimenti, avvertiva violata la riservatezza della propria famiglia,
[...]
era disturbato ed importunato nella quotidianità da occhi indiscreti sempre puntati verso la propria abitazione non potendo godere né del proprio giardino né del cortile dei quali era proprietario maggioritario;
che, pertanto, in data 9 dicembre aveva inviato una raccomandata ai fratelli e CP_1
con le rispettive mogli (Doc. 6), al fine di far cessare le molestie subite, ma otteneva il solo Per_1 riscontro del fratello che riferiva di nulla poter fare non avendo commissionato l'impianto Per_1
delle telecamere e non avendone il controllo (Doc. 7); che Borgo alla Collina era un piccolo aggregato di immobili nel Comune di Castel AN Niccolò, un borgo tranquillo in piena campagna;
che la zona non poteva essere considerata critica per problemi di sicurezza;
che la scelta di abitare in un luogo simile era vocata ad avere privacy e riservatezza nel quotidiano, vivere lontano dagli occhi e dallo sguardo altrui;
che, dunque, a dire di esso ricorrente, le telecamere istallate pregiudicavano il pacifico possesso di esso esponente e violavano il suo diritto alla privacy.
Con comparsa ritualmente depositata si costituiva e chiedeva “(…) in via Parte_4
preliminare e nel rito, di dichiarare l'inammissibilità della domanda possessoria ex adverso proposta
pagina 4 di 17 difettandone, per i motivi espressi, i presupposti di proponibilità; -nel merito, respingere la domanda siccome indimostrata e infondata sia in fatto che in diritto. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite nei confronti del ricorrente e in favore del resistente e condanna del ricorrente al pagamento della somma equitativamente determinata ex art. 96 Cod. Proc. Civ. (…)”. Segnatamente, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per insussistenza dei presupposti di proponibilità dell'azione possessoria;
esponeva che il ricorrente, a dire di esso esponente, ove avesse voluto avvalersi di una tutela più urgente del suo diritto alla privacy, avrebbe dovuto far ricorso al rimedio previsto dall'art.700 c.p.c.; che, la proprietà di esso oramai da molto tempo Controparte_1
era oggetto di danneggiamenti, effrazioni e altri reati contro il patrimonio che esso esponente aveva denunciato alle competenti autorità (all.2) e che lo avevano costretto a dotare la propria abitazione dell'impianto in esame al fine di permettere una supervisione della propria casa sì da scoraggiare qualsiasi malintenzionato dal danneggiarla;
che l'intento deterrente della video sorveglianza aveva ottenuto il suo risultato giacché l'ignoto autore di tali condotte, avvedutosi dell'impianto, aveva cessato ogni comportamento di danneggiamento;
che la denunciata illegittima installazione delle telecamere non poteva essere qualificata come molestia in mancanza del c.d. animus turbandi, atteso che “(…) al fine della configurabilità della molestia possessoria (…) con l'atto materiale deve coesistere (…) il dolo o la colpa, la cui prova incombe su chi propone la domanda di manutenzione (…)” (ex plurimiis
Cass. Civ., Sez. Unite, 22 novembre 1994, n.°9871, in senso conforme anche: Cass. Civ., Sez. II, 28 maggio 1999, n.°5200; Cass. Civ., Sez. II, 20 agosto 2002, n. 12258; Cass. Civ., Sez. II, 22 febbraio
2011, n.°4279); che la condotta di esso non era stata orientata a molestare il possesso Controparte_1
di chicchessia bensì a tutelare il proprio diritto di proprietà; che, inoltre, a dire di esso esponente, come da documentazione prodotta, non corrispondeva al vero che l'impianto di video sorveglianza era stato installato in difformità delle direttive del Garante della Privacy;
che il ricorrente non aveva provato, né aveva avanzato idonee istanze istruttorie a sostegno della propria domanda;
che contestava il doc. n.°5 del tutto inidoneo a qualsiasi efficacia probatoria;
che la domanda, per il suo carattere meramente perlustrativo, poteva addirittura definirsi temeraria sì da giustificare la richiesta di condanna ex art.96
c.p.c..
Con distinta comparsa ritualmente depositata si costituiva, altresì, e _2 chiedeva “(…) in via preliminare e nel rito, dichiarare la nullità della domanda ex adverso proposta per omissione del petitum e della causa petendi e/o l'inammissibilità della domanda possessoria ex adverso proposta difettandone, per i motivi espressi, i presupposti di proponibilità; nel merito, respingere la domanda siccome indimostrata e infondata sia in fatto che in diritto. In ogni caso con
pagina 5 di 17 vittoria di spese e compensi di lite nei confronti del ricorrente e in favore della resistente e condanna del ricorrente al pagamento della somma equitativamente determinata ex art. 96 Cod. Proc. Civ. (…)”.
Segnatamente, esponeva che aveva inteso notificare il ricorso anche ad essa esponente Parte_1
nei confronti della quale, tuttavia, non rassegnava alcun tipo di conclusione e neppure illustrava quale sarebbe stata la condotta da essa posta in essere tale da giustificare l'azione; che, infatti, ciò emergeva dalla semplice lettura dell'atto introduttivo ove attribuiva la condotta lesiva dei suoi Parte_1
interessi al solo e, coerentemente con la sua narrazione dei fatti, invocava il Controparte_1
provvedimento nei soli confronti di costui;
che, viceversa, aveva omesso radicalmente Parte_1
di determinare sia il petitum che la causa petendi della domanda di talché il ricorso, almeno per quello che riguardava la specifica posizione processuale di essa convenuta si rivelava radicalmente nullo per violazione delle prescrizioni contenutistiche della vocatio in ius in conformità a pacifica giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Sez. Unite 22 maggio 2012 n.°8077, in senso conforme anche Cass. Civ. Sez.
III 15 maggio 2013 n.°11751; Cass. Civ. Sez. I, 25 settembre 2014, n.°20294; Cass. Civ. Sez. II 29 gennaio 2015 n.°1681); che, sempre nel rito, eccepiva altresì l'inammissibilità del ricorso per insussistenza dei presupposti di proponibilità dell'azione possessoria;
che il ricorrente, ove avesse voluto avvalersi di una tutela più urgente del suo diritto alla privacy, avrebbe dovuto far ricorso al rimedio previsto dall'art.700 c.p.c.; che, nel merito della vicenda, essa resistente si limitava ad evidenziare di essere completamente estranea all'installazione delle telecamere essendo questione di cui si era occupato il coniuge , stipulando il relativo contratto con la società fornitrice Controparte_1
al fine di tutelare la proprietà immobiliare che, da molti mesi, era oggetto di atti vandalici, tentativi di furto e altre condotte contro il patrimonio;
che le telecamere dell'impianto di video sorveglianza erano state installate in conformità alle ex adverso evocate Direttive del Garante della Privacy ed infatti risultavano orientate verso la proprietà dei resistenti ed erano vieppiù corredate da griglie oscuranti che la società DPM Service Srl aveva applicato sin dal momento dell'installazione che impedivano all'impianto di sicurezza di riprendere alcuna delle aree indicate dal ricorrente (all.3).
Alla prima udienza del 10/05/2022, , depositava copia cartacea di n. 7 foto ( all. Parte_1
10) riproducenti lo stato dei luoghi alla data della predetta udienza le quali, a dire del ricorrente, si riferivano alla installazione di una nuova telecamera/ foto trappola e si riserva di depositare le predette foto in p.c.t. entro giorni 2; di conseguenza ampliava la domanda ex art. 1170 c.c. estendendola anche all'apparecchio di cui alle predette foto.
pagina 6 di 17 Ammesse le prove orali nei limiti di cui alla ordinanza istruttoria del 16.06.2022, con ordinanza depositata in data 29.06.2022, a conclusione della prima fase del procedimento, veniva rigettato il ricorso.
Con istanza, ex artt. 703, comma quarto, c.p.c. e 1170 c.c. depositata in data 29.08.2022,
chiedeva la prosecuzione del giudizio di merito. Parte_1
Con memoria depositata in data 23.01.2022 si costituiva e concludeva Controparte_1
come in epigrafe riportato.
Con memoria depositata in data 24.01.2022 si costituiva e concludeva _2
come in comparsa di costituzione e risposta depositata nella prima fase del giudizio.
Rigettata la prova testimoniale articolata al parte attrice;
disposta ed espletata c.t.u., la causa, all' esito della udienza cartolare del 05.03.2025, sulle conclusive richieste dei procuratori delle parti in epigrafe riportate, passava in decisione con la concessione dei termini, ex art. 190 c.p.c..
************
E' bene, preliminarmente, rigettare le richieste istruttorie reiterate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni per i motivi già illustrati nella ordinanza di rigetto del 31.01.2024 a cui si rinvia integralmente nel senso che, sul punto, deve fare parte integrante della presente decisione.
Occorre, ora, innanzitutto, evidenziare che nelle conclusioni rassegnate nella _2 nota di trattazione scritta depositata per l' udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del
05.03.2025 ha rassegnato le conclusioni come in epigrafe riportato e, dunque, senza insistere sulla eccezione di nullità della domanda proposta dall' attore nei confronti di . _2
Di conseguenza, deve ritenersi che la bbia rinunciato a detta eccezione e, pertanto, _2
nessuna pronuncia debba effettuarsi sul punto.
Del resto, parte attrice, nella memoria autorizzata depositata in data 24.05.2022 - nella prima fase del presente procedimento-, sembra che abbia sostanzialmente integrato la domanda, rendendo, così, superflua la necessità, ai sensi dell'art. 164, comma quinto, c.p.c., di “(…) fissare un termine perentorio per (…) integrare la domanda (…)”.
pagina 7 di 17 Ciò posto occorre, ora, definitivamente rigettare la eccezione di inammissibilità del ricorso - per asserita insussistenza dei presupposti di proponibilità dell'azione possessoria-.
Ed, infatti, a parere di questo Giudice, in caso di illegittima installazione di un sistema di videosorveglianza da parte di un vicino, il soggetto leso può agire, ex art. 1170 c.c., per far cessare tale condotta in quanto, la stessa, violando la privacy del vicino durante il godimento del proprio immobile, ne pregiudica anche il pacifico possesso.
In particolare, come già evidenziato nel provvedimento del 29.06.2022, emesso all' esito della prima fase del presente procedimento, l'installazione delle telecamere potrebbe determinare “(…) una maggiore invadenza altrui nella sfera della vita domestica e, pertanto, legittima all'azione di manutenzione nei confronti dell'autore del comportamento attraverso il quale detto accrescimento è stato realizzato (…)” ( cfr., in tal senso, Cassazione civile sez. II, sentenza del 29/03/1996, n.2890, seppure emessa in materia di violazione delle norme sulle distanze legali).
Pertanto, la domanda deve ritenersi ammissibile.
E' bene, ora, evidenziare che sussiste la legittimazione passiva della resistente _2
.
[...]
Ed infatti, non risulta espressamente contestato quanto riportato a pag. 2 del ricorso introduttivo della prima fase del presente procedimento, ossia che all' impianto in questione ha accesso “(…) assieme alla di lui moglie (…)”. Controparte_1 _2
Inoltre è emerso pacificamente nel corso del giudizio che la risiede insieme al marito _2 nell'immobile ove sono state apposte le telecamere di sorveglianza ( cfr. doc. 5 allegato alle memorie depositate dai convenuti, entrambe in data 24.05.2022).
Ciò posto, deve, ora, evidenziarsi che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27387 del 26 settembre 2023, se certamente ha affermato che la legittimazione passiva in un'azione di reintegra nel possesso a seguito di spoglio spetta al soggetto autore della condotta illecita, tuttavia ha precisato che sussiste anche la legittimazione passiva nei confronti dei soggetti che hanno la disponibilità materiale o giuridica del bene su cui deve incidere l'attività ripristinatoria.
Non resta pertanto che dichiarare la legittimazione passiva della _2
Deve, infine, essere rigettata la eccezione di c.d. mutatio libelli.
Ed, infatti, le modifiche apportate da parte attrice con memoria istruttoria n. 1) alle conclusioni formulate, non sembrano attenere né al petitum - che comunque resta la rimozione dell'impianto-, né alla causa petendi - che è comunque legata alla lesione del libero possesso dell'immobile da parte di pagina 8 di 17 -; sicché, nel caso in esame, a differenza dell' inammissibile mutatio libelli, parte attrice Parte_1
sembra aver posto in essere una emendatio libelli che, nel caso di specie, deve ritenersi ammissibile in quanto tempestivamente formulata nella memoria istruttoria n. 1).
Entrando, ora, nel merito della fattispecie occorre evidenziare che parte ricorrente ha chiesto di ordinare a e l'immediata manutenzione nel possesso delle aree Controparte_1 _2
individuate nel ricorso, con rimozione, a sua cura e spese, delle telecamere individuate ai punti T1, T2,
T3 e T4 e più ampiamente la rimozione del “sistema di videosorveglianza” “(…) comprensivo di ogni ulteriore apparecchio istallato dopo il deposito del presente ricorso ed afferente alla loro proprietà ed istallato in Castel AN NI (AR) Località La Villa, Foglio 18 particella 144, 143 e 157 Catasto
Terreni (…)”.
Sostanzialmente, dunque, il ricorrente ha chiesto di ordinare ai resistenti, non solo la rimozione delle telecamere individuate ai punti T1, T2, T3 e T4, ma anche la rimozione di tutto sistema di videosorveglianza e anche degli ulteriori apparecchi istallati dopo il deposito del ricorso ed afferenti alla loro proprietà ed istallato in Castel AN NI (AR) Località La Villa, Foglio 18 particella 144,
143 e 157 Catasto Terreni.
In particolare, alla prima udienza del 10/05/2022 - tenutati nella prima fase del presente procedimento-, , dopo aver depositato la copia cartacea di n. 7 foto ( all. 10) Parte_1
riproducenti la installazione di una nuova telecamera/ foto trappola, ha ampliato la domanda, ex art. 1170 c.c., estendendola anche alla telecamera/foto trappola di cui alle predette foto.
Di conseguenza, occorre, in questa sede valutare anche la sussistenza o meno della molestia nel possesso in ordine alla installazione di detta telecamera/foto-trappola.
Tanto premesso, deve, ora, evidenziarsi che il consulente tecnico d' ufficio, ing. Persona_4
nella relazione depositata in data 07.10.2024, ha, innanzitutto, elencato le regole stabilite dal Garante per la privacy in tema di installazione di un sistema di videosorveglianza privato, come quello in questione.
In particolare, il c.t.u. a pag. 24 della relazione trascrive le suddette regole come segue: “(…)
1- le telecamere siano idonee a riprendere solo aree di propria esclusiva pertinenza;
2- vengano attivate misure tecniche per oscurare porzioni di immagini in tutti i casi in cui, per tutelare adeguatamente la sicurezza propria o dei propri beni, sia inevitabile riprendere parzialmente anche aree di terzi;
3- nei casi in cui, sulle aree riprese, vi sia una servitù di passaggio in capo a terzi sia acquisito formalmente
(una tantum) il consenso del soggetto titolare di tale diritto;
4- non siano oggetto di ripresa aree
pagina 9 di 17 condominiali comuni o di terzi;
5- non siano oggetto di ripresa aree aperte al pubblico (strade pubbliche o aree di pubblico passaggio);
6- non siano oggetto di comunicazione a terzi o di diffusione le immagini riprese (…)”.
Il c.t.u., poi, sempre a pag. 24 della relazione conferma quanto riferito da , Parte_1 ossia che l'impianto di videosorveglianza in oggetto è costituito da “(…) n°4 telecamere e da un software gestionale istallato sul computer di proprietà posto all'interno della propria Controparte_1
abitazione (…)”.
A questo punto, il c.t.u., a pag. 25 della relazione riferisce che, sebbene le telecamere fossero state istallate in data 21 novembre 2021 “(…) l'impianto è stato messo in funzione in data 6 maggio
2022, ma non vi sono elementi oggettivi per poter stabilire se prima della messa in opera dell'impianto le telecamere istallate fossero effettivamente collegate all'impianto di videosorveglianza. Il sottoscritto
CTU ha quindi valutato l'impianto comparando i frame al momento della messa in funzione con quelli visionati e fotografati in occasione del sopralluogo (…)”.
Dopo il deposito della c.t.u., , nella successiva nota di trattazione scritta Parte_1
depositata in data 18.11.2024 -e anche nei successivi atti difensivi-, non ha minimamente contestato la circostanza riferita dal c.t.u. circa il fatto che, sebbene le telecamere fossero state istallate in data 21 novembre 2021 “(…) l'impianto è stato messo in funzione in data 6 maggio 2022 (…)”.
Né detta circostanza risulta contestata dalle altre parti in causa;
sicché deve ritenersi pacificamente acquisito al presente giudizio la circostanza che l'impianto in questione è stato messo in funzione solamente in data 6 maggio 2022.
Inoltre, non risulta provato che i convenuti abbiamo spostato le videocamere di sorveglianza successivamente alla instaurazione del giudizio.
Ciò posto, deve ora evidenziarsi che il c.t.u. a pag. 26 della relazione riferisce che “(…) Le aree condominiali sono riprese dalle telecamere T1 e T2 ed in particolare la strada condominiale ripresa dalla telecamera T1 risulta opportunamente oscurata e la piccola area di porzione di strada visibile ha comunque dimensioni tali da non consentire di individuare le persone che vi transitano. L'area condominiale ripresa dalla telecamera T2 è parzialmente oscurata e l'area visibile, sia per la bassa risoluzione delle immagine che per la distanza, non consente di individuare nel dettaglio le persone che vi transitano (…)”.
Ha inoltre aggiunto il c.t.u., a pag. 25 della relazione che “(…) In merito alla possibilità di modificare l'impianto si evidenzia che le telecamere sono istallate all'esterno del fabbricato ad una quota pari a 4 metri e che il software gestionale è istallato nel computer di proprietà Controparte_1 posto all'interno della proprie abitazione. Ciò premesso è evidente che l'orientamento delle telecamere
pagina 10 di 17 è facilmente modificabile da chiunque utilizzando, ad esempio, una scala o utilizzando addirittura un bastone (…)”.
Relativamente, poi, alle telecamere T3 e T4 il c.t.u. a pag. 25 della relazione dopo aver confermato che le telecamere T3 e T4 sono state posizionate su aree private “(…) sulle quali il signor ha il diritto di passo (…)”, ha aggiunto che “(…) in atti non vi è alcun consenso Parte_1 sottoscritto dal signor ovvero dal soggetto titolare del diritto di servitù (…)” e, Parte_1 pertanto, ha concluso che “(…) per l'istallazione del sistema di videosorveglianza, l'unica prescrizione che non è stata rispettata è quella relativa al punto 3 ovvero “nei casi in cui, sulle aree riprese, vi sia una servitù di passaggio, in capo a terzi, sia acquisito formalmente (una tantum) il consenso del soggetto titolare di tale diritto” (…)”.
Poiché le conclusioni a cui è giunto il c.t.u. sono il risultato di una indagine analitica, corretta, completa e competente, le stesse possono esser fatte proprie da questo giudice.
A questo punto, avendo, il c.t.u., accertato che le telecamere contrassegnate con T1 e T2 sono tali da “(…) non consentire di individuare le persone che vi transitano (…)”, va a sé che in un procedimento possessorio - come quello in esame -, non appare possibile ritenere che, in relazione alle telecamere T1 e T2, sussistano i presupposti per accogliere il ricorso ex art. 1170 c.c..
Ed, infatti, premesso, per quanto sopra riferito, che l'azione di spoglio appare astrattamente ammissibile anche in tema di violazione della privacy, è bene, tuttavia, verificare se, nel caso concreto, sussistano o meno i requisiti per poter accogliere la predetta domanda.
E' noto che ai fini dell'accoglimento di un'azione di manutenzione è necessario accertare la sussistenza, accanto al requisito oggettivo della condotta di turbativa e/o molestia nel possesso, anche del requisito soggettivo del c.d. animus turbandi.
Nel caso in esame, relativamente alle telecamere T1 e T2, se, a rigore, potrebbe, al più, ritenersi sussistente il requisito oggettivo della condotta di spoglio e/o di molestia in quanto la Suprema Corte con la Sentenza n. 14868 del 16/11/2000 ha espresso il principio di diritto secondo cui “(…) Perché sussista turbativa del possesso non è necessario che siano state poste in essere alterazioni fisiche attuali della situazione di fatto tutelabile, ma è sufficiente che l'altrui comportamento denunziato dal ricorrente, risulti idoneo a porre in pericolo o in dubbio il libero esercizio del possesso (…)”, aggiungendo che l'azione di manutenzione si deve considerare utilmente esperita anche in via preventiva ogniqualvolta si sia posto in essere “(…) un comportamento nel quale siano ravvisabili i presupposti logico e materiale di un possibile successivo ulteriore comportamento direttamente lesivo del possesso (…)”; tuttavia, nel caso in esame, non sembra sussistere anche il requisito del c.d. animus turbandi.
pagina 11 di 17 Ed, infatti, l'animus turbandi è un elemento essenziale per configurare la molestia nel possesso ai sensi dell'art. 1170 c.c., nel senso che, se l'atto è mosso esclusivamente dalla volontà di difendere il proprio diritto, senza l'intento di arrecare turbativa al possesso altrui, non si configura una molestia ai sensi della norma.
E' pur vero che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, per aversi l'elemento psicologico della molestia possessoria è sufficiente la “(…) volontarietà del fatto che determina la diminuzione del godimento del bene da parte del possessore (…)”, e la “(…) consapevolezza che esso è oggettivamente idoneo a modificarne
o limitarne l'esercizio, senza che rilevi, in senso contrario, il perseguimento, da parte dell'agente, del fine specifico di molestare il soggetto passivo ovvero la mancata previsione delle concrete ed ulteriori conseguenze della sua azione (…)” (così, Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 107 del 7 gennaio
2016); tuttavia, nel caso in esame, non sembra sussistere la prova della volontarietà del fatto e della consapevolezza in capo ai resistenti che esso sia oggettivamente idoneo a modificare o limitare il godimento del bene altrui, ma piuttosto, sembra che i resistenti abbiano fatto installare l'impianto in parola esclusivamente per tutelare la sicurezza della propria famiglia e dei propri beni.
All'uopo, deve innanzitutto evidenziarsi che, come già osservato nella ordinanza del 29.06.2022
- con la quale si è conclusa la prima fase di questo procedimento-, lo stesso ricorrente, a pag. 3 del ricorso, riferisce che Borgo alla Collina è un piccolo aggregato di immobili nel Comune di Castel AN
Niccolò “(…) in piena campagna (…)”. E' pur vero che qualifica detto borgo come un luogo tranquillo, tuttavia, costituisce un fatto notorio che le zone maggiormente isolate sono quelle più facilmente oggetto di furti e criminalità; sicché, appare verosimile che l'impianto sia stato fatto installare per la tutela della proprietà privata e per la incolumità della famiglia dei convenuti.
Nel caso in esame, poi, non deve essere sottovalutato il fatto che abbia allegato Controparte_1
alla propria comparsa di costituzione ( doc. 2) una denuncia di danneggiamento, sporta contro ignoti in data 20.10.2021, per un fatto accaduto in data 17.10.2021, proprio in prossimità dell'epoca in cui avrebbe fatto installare l'impianto in parola – ossia in data 11.11.2021, come riportato a pag. 2 del ricorso-.
Sicché, ove pure si volesse ritenere che sino a quella data non avesse subito furti Controparte_1
e/o danneggiamenti, appare legittimo il comportamento di chi, alla luce di quanto accaduto – seppure di minima rilevanza-, temi per il futuro atti vandalici più gravi e/o furti.
Precisato, pertanto, per quanto appena riferito, che appare verosimile che l'impianto sia stato fatto installare per la tutela della proprietà privata e per la incolumità della famiglia dei convenuti, deve, ora evidenziarsi che nel caso in esame non sussiste la prova della volontarietà del fatto che pagina 12 di 17 determina la diminuzione del godimento del bene da parte del possessore e la consapevolezza che esso
è oggettivamente idoneo a modificarne o limitarne l'esercizio.
Ed, infatti, attraverso la c.t.u. è stato possibile accertare, relativamente all'impianto di videosorveglianza in parola che, per quanto riguarda le telecamere T1 e T2, le stesse sono state posizionate nel rispetto delle norme previste dal Garante della Privacy.
Peraltro, sentito all' udienza del 28.06.2022 in qualità di teste e non di Testimone_1
semplice informatore, al capitolo 5) articolato dai convenuti –“DVC in fase di installazione degli apparecchi di videosorveglianza, lei ha provveduto ad orientare le telecamere in modo da limitare la ripresa di aree non appartenenti all'esclusiva proprietà di – ha confermato il capitolo Controparte_1 ed ha aggiunto di aver “(…) provveduto ad orientare il più possibile le telecamere in modo da limitare la ripresa di aree non appartenenti all'esclusiva proprietà di (…)”; ancora, ha Controparte_1
confermato anche il successivo capitolo 6) – “DVC sin dal primo funzionamento degli apparecchi di videosorveglianza, lei ha provveduto ad oscurare le aree non appartenenti all'esclusiva proprietà di riprese dagli stessi apparecchi attraverso l'utilizzo di griglie oscuranti-“ ; inoltre il Controparte_1
teste ha aggiunto che “(…) dopo circa tre settimane abbiamo fatto un intervento da remoto e nei primi di maggio circa un intervento in loco; (…) nell'intervento successivo involontariamente, perché non necessario, ho potuto verificare che le telecamere non erano state modificate nella posizione, né erano state modificate le griglie di sorveglianza;
(…) in detta occasione abbiamo posizionato le telecamere e applicato le griglie oscuranti nello stesso modo in cui le avevamo messe prima (…)”.
In altre parole, attraverso la c.t.u. e la deposizione del teste sembra emergere Testimone_1
che i resistenti, al momento della installazione e messa in funzione dell'impianto, relativamente alla telecamere T1 e T2, non abbiano agito con animus turbandi ; ed, infatti, avendo i resistenti agito nel pieno rispetto delle norme del Garante della Privacy e con il verosimile intento di proteggere la propria incolumità fisica e difendere i propri beni da atti vandalici o altro, non sembra che si possa ritenere che, al momento della installazione e messa in funzione, poi, dell'impianto, i resistenti abbiano agito con animus turbandi, tipico elemento psicologico della molestia possessoria, ossia con la consapevolezza che la condotta posta in essere fosse “(…) oggettivamente idoneo a modificarne o limitarne l'esercizio (…)” del diritto di godimento altrui (così, Cassazione civile, Sez. II, sentenza n.
107 del 7 gennaio 2016).
Ed, infatti, è pur vero che il c.t.u. ha accertato che la posizione delle telecamere è facilmente modificabile ma, allo stato, non vi è prova che siano state modificate e, pertanto, non vi è prova che in convenuti abbiano agito con animus turbandi.
Di conseguenza la domanda deve essere rigettata relativamente alle telecamere T1 e T2.
pagina 13 di 17 A diverse conclusioni deve giungersi, viceversa, per quanto riguarda le telecamere T3 e T4, perché in questo caso vi è stata la violazione delle norme sulla privacy e quindi deve ritenersi verosimile la sussistenza, in capo ai convenuti, della consapevolezza che la condotta integrasse gli estremi di una molestia nel possesso.
E' pur vero che, con una recente ordinanza ( cfr., Cass. Sez. I, ord. n. 7289 del 19.03.2024) la
Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto secondo cui il proprietario del fondo servente può installare un sistema di videosorveglianza per monitorare una servitù di passaggio anche senza il consenso del proprietario del fondo dominante, purché rispetti determinati principi;
tuttavia, dalla lettura della parte motiva di detta ordinanza emerge che il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un fatto accaduto nell' anno 2011. In particolare, a fine pag. 4 della citata ordinanza si legge che la Corte, in via preliminare ritiene “(…) opportuno precisare che, poiché si discute di trattamento di dati personali avvenuto nell'anno 2011, al caso in esame si applica il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) nella stesura anteriore alle modifiche introdotte con il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, entrato in vigore il 25 maggio 2018 (art. 99, comma 2, del Regolamento) (…)”.
Tanto premesso, la Suprema Corte ha ritenuto non necessario il consenso in caso di servitù di passaggio in quanto ha applicato gli art. 23 e 24 del Codice della Privacy (D.lgs. 30 giugno 2003, n.
196). In particolare, la Corte, a pag. 9 della ridetta ordinanza riferisce che “(…) In merito, il Garante, dopo avere preso atto che nel caso di impiego di strumenti di videosorveglianza la possibilità di acquisire il consenso risulta in concreto limitata dalle caratteristiche stesse dei sistemi di rilevazione, ha ritenuto di dare attuazione all'istituto del bilanciamento di interessi (art. 24, comma 1, lett. g), del
Codice) procedendo all'individuazione dei casi in cui la rilevazione delle immagini, con esclusione della diffusione, può avvenire senza consenso (…)”.
Tuttavia, la fattispecie in esame si è verificata nel novembre dell'anno 2021 e, sebbene, il Codice della Privacy (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) fosse comunque ancora in vigore, tuttavia gli articoli 23 e
24 sono stati abrogati dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
Andando ad esaminare, in particolare, il contenuto dell'art. 24 emerge che lo stesso riguardava proprio i casi in cui il trattamento dei dati poteva essere effettuato anche senza consenso, ma, detto articolo, si ribadisce, è stato eliminato con l'adeguamento della normativa italiana al Regolamento (UE)
2016/679 (GDPR).
pagina 14 di 17 In conclusione, deve essere accolta la domanda relativamente alle telecamere T3 e T4 in quanto, per quanto sopra riportato, nella fattispecie in esame non può trovare applicazione il principio enunciato dalla Suprema Corte nella citata ordinanza.
Passando ora all' ampliamento della domanda relativo alla installazione della telecamera/foto- trappola di cui al verbale di udienza del 10.05.2022, deve evidenziarsi che non può condividersi quanto riportato dai resistenti nelle rispettive memorie depositate, entrambe, in data 24.05.2022, ossia che e sarebbero integralmente estranei a qualsiasi Controparte_1 _2
tipo di attività sia stata realizzata sull' immobile sito in Fraz. Borgo alla Collina Loc. Case Sparse la
Villa n.°35 atteso che, detto immobile, non sarebbe nella loro disponibilità in quanto “(…) concesso in comodato dal 1 giugno 2014 a (all.5) che vi risiede unitamente al compagno Persona_5
(…)” ( cfr. a pag. 1 della memoria depositata in data 24.05.2022 da Persona_6 CP_1
).
[...]
Ed, infatti, deve evidenziarsi che dall'esame di detto asserito contratto di comodato ( cfr. doc. 5 allegato ad entrambe dette memorie), espressamente e tempestivamente contestato da parte ricorrente, emerge che lo stesso è privo di data certa e non risulta neppure registrato;
sicché non può costituire prova della effettiva sussistenza del contratto di comodato in parola.
Di conseguenza, deve ritenersi verosimile, in mancanza di prova contraria, che la telecamera/foto trappola sia stata installata dai resistenti, essendo, costoro, i soggetti che avevano e verosimilmente hanno ancora la disponibilità materiale e giuridica del bene in questione.
Ciò posto, deve ora evidenziarsi che i resistenti si sono limitati ad eccepire di essere totalmente estranei all' attività di installazione della predetta telecamera/foto trappola ma non hanno minimamente neppure allegato la circostanza che detta foto trappola sia stata, in ogni caso, posizionata nel rispetto delle normativa sulla privacy.
Inoltre, non hanno neppure minimamente accennato, in via subordinata, alla mancanza dell'animus turbandi.
In altre parole, a fronte del fatto che il ricorrente assume che detta foto trappola sia stata apposta in violazione delle norme sulla privacy, e che detta condotta integrasse gli estremi della fattispecie di cui all'art. 1170 c.c., i convenuti, nulla hanno eccepito sul punto, limitandosi a sostenere la loro estraneità alla condotta.
E' noto che ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche i “(…) fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (…)”.
Peraltro, il principio di non contestazione specifica è stato ribadito nuovamente dalla Corte di
Cassazione , la quale ha affermato che la parte deve prendere posizione in modo chiaro e analitico, sui pagina 15 di 17 fatti dedotti dall'altra parte “(…) la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova (…)” ( così, Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 31837, del 04.11.2021) .
Di conseguenza, in mancanza di alcuna specifica contestazione da parte dei resistenti deve ritenersi pacifico tra le parti che la telecamera/ foto trappola sia stata installata in violazione delle norme sulla privacy.
In conclusione, la domanda deve essere accolta per quanto di ragione ed, in particolare, può essere accolta limitatamente alle telecamere individuate ai punti T3 e T4 e relativamente alla predetta telecamera/foto-trappola, nel senso che non appare possibile ordinare ai convenuti la rimozione dell' intero impianto di videosorveglianza installato sulla proprietà di e Controparte_1 _2
ma deve ordinarsi a questi ultimi esclusivamente la rimozione delle telecamere T3 e T4 - in
[...]
quanto apposte senza il consenso del ricorrente titolare di un diritto di servitù di passaggio sul fondo servente dei convenuti - e la rimozione della telecamera/foto-trappola in questione.
Deve disporsi, altresì, che la predetta rimozione debba avvenire a cura e spese dei convenuti entro il termine di giorni 20 dalla pubblicazione della presente sentenza.
In mancanza di esecuzione spontanea entro detto termine, autorizza il ricorrente alla rimozione diretta, con addebito degli oneri di spesa a carico di e Controparte_1 _2
Quanto alla autorizzazione al ricorrente alla rimozione diretta in caso di mancata esecuzione spontanea da parte dei resistenti, deve evidenziarsi che detta autorizzazione, nel caso in esame, appare ammissibile, non solo perché i convenuti, in caso di accoglimento del ricorso, non si sono espressamente opposti a detta richiesta, ma anche perché, a parere di questo Giudice, nel caso in cui il resistente non dia spontaneamente esecuzione all'ordine del giudice, è possibile autorizzare il ricorrente a procedere direttamente alla rimozione, in quanto questo principio si basa sulla necessità di garantire l'effettività della tutela possessoria e di evitare che l'inerzia del resistente vanifichi la decisione giudiziale.
Alla luce di quanto sopra, deve revocarsi l'ordinanza del 29.06.2022 anche in punto di spese processuali.
Quanto alle spese del giudizio, ricorrono giusti e gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di entrambe le due fasi del procedimento, attesa la farraginosità delle norme in materia di privacy ed anche i numerosi mutamenti legislativi in materia.
Devono, infine, porsi definitivamente le spese di c.t.u., come liquidate nel corso del giudizio, a carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà.
P.Q.M.
pagina 16 di 17 Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara la legittimazione passiva di;
_2
2. dichiara ammissibile il ricorso ex art. 1170 c.c.;
3. revoca l'ordinanza del 29.06 2022;
4. ordina ai convenuti la rimozione delle telecamere T3 e T4 e la rimozione della telecamera/foto-trappola in questione;
5. dispone che la predetta rimozione debba avvenire a cura e spese dei convenuti entro il termine di giorni 20 dalla pubblicazione della presente sentenza e, in mancanza di esecuzione spontanea entro detto termine, autorizza il ricorrente alla rimozione diretta, con addebito degli oneri di spesa a carico di e Controparte_1 _2
6. rigetta ogni altra domanda;
7. dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio;
8. pone definitivamente le spese di c.t.u., come liquidate nel corso del giudizio, a carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà.
Arezzo, 30.05.2025 il Giudice
Dott. ssa Carmela Labella
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr. ssa Carmela Labella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 991/2022 R.G. promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall' avv. MENCATTINI MARTA , elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall' avv. SANDRONI ANDREA elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da procura in atti
PARTE RESISTENTE
E
_2
rappresentata e difesa dall' avv. CEROFOLINI FILIPPO elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 17 Per l' udienza cartolare del 05.03.2025,
l'avv. MENCATTINI MARTA , per , conclude come segue: “(…) Si riportano le Parte_1
CONCLUSIONI come già formulate nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 del 4 maggio 2023: “che il Tribunale adito, ai sensi degli artt. 1170 c.c. e 703 c.p.c., esaminati gli atti: - accertato che
l'impianto di videosorveglianza installato sulla proprietà dei signori e Controparte_1 _2
intercetta porzioni di proprietà privata o concesse in servitù di passaggio al - accertato Parte_1 che l'impianto di videosorveglianza installato sulla proprietà dei signori e Controparte_1 [...]
potrebbe intercettare porzioni di proprietà privata o concesse in servitù di passaggio al _2
mediante manovre di orientamento degli apparecchi audiovisivi operabili dagli stessi Parte_1
senza ausilio tecnico;
- ordini a e l'immediata manutenzione del Controparte_1 _2
ricorrente nel possesso delle aree individuate nel ricorso, con rimozione, a sua cura e spese, delle telecamere individuate ai punti T1, T2, T3 e T4, più ampiamente inteso
“sistema di videosorveglianza” sia esso comprensivo di ogni ulteriore apparecchio istallato dopo il deposito del presente ricorso ed afferente alla loro proprietà ed istallato in Castel AN NI (AR)
Località La Villa, Foglio 18 particella 144, 143 e 157 Catasto Terreni;
- in mancanza di esecuzione spontanea, voglia autorizzare il ricorrente alla rimozione diretta, con addebito degli oneri di spesa a
e in via subordinata, - laddove sia accertato che i convenuti hanno, Controparte_1 _2 prima del pronuncia sommaria, mutato la configurazione originaria dell'impianto per cui è stata richiesta la manutenzione e sia impossibile determinare l'originario campo di visione dell'impianto contestato, nonché si determini lo stato attuale non lesivo o potenzialmente lesivo dell'altrui privacy, - dichiarare cessata la materia del contendere quantomeno compensando le spese anche nella fase sommaria, tenuto conto della condotta processuale e pre-processuale delle parti. Con vittoria di spese ed onorari anche relativamente alla fase sommaria.” Si insiste anche in questa sede per l'ammissione della prova testimoniale già richiesta ed articolata, con riserva di ulteriormente argomentare di sede di memoria conclusionale ex art. 190 cpc (…)”;
l'avv. SANDRONI ANDREA , per , conclude come segue: “(…) Voglia il Controparte_1
Tribunale di Arezzo, contrariis reiectis: -in via preliminare e nel rito, dichiarare l'inammissibilità della domanda possessoria ex adverso proposta difettandone, per i motivi espressi, i presupposti di proponibilità; -nel merito, respingere la domanda siccome indimostrata e infondata sia in fatto che in diritto. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite nei confronti del ricorrente e in favore del resistente e condanna del ricorrente al pagamento della somma equitativamente determinata ex art. 96
Cod. Proc. Civ.(…)”;
pagina 2 di 17 l'avv. CEROFOLINI FILIPPO, per , conclude come segue: “(…) “Voglia il _2
Tribunale di Arezzo, contrariis reiectis: -in via preliminare e nel rito, dichiarare l'inammissibilità della domanda possessoria ex adverso proposta difettandone, per i motivi espressi, i presupposti di proponibilità; -nel merito, respingere la domanda siccome indimostrata e infondata sia in fatto che in diritto. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite nei confronti del ricorrente e in favore del resistente e condanna del ricorrente al pagamento della somma equitativamente determinata ex art. 96
Cod. Proc. Civ.”. Si richiede infine concedersi termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale e relative memorie di replica (…)”;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.04.2022, chiedeva al Tribunale adito, ai Parte_1 sensi degli artt. 1170 c.c. e 703 c.p.c., di ordinare “(…) a sulla base della semplice Controparte_1
notorietà del fatto, con decreto inaudita altera parte, l'immediata manutenzione del ricorrente nel possesso delle aree individuate nel ricorso, con rimozione, a sua cura e spese, delle telecamere individuate ai punti T1, T2, T3 e T4 ed istallate in Castel AN NI (AR) Località La Villa, Foglio 18 particella 144, 143 e 157 Catasto Terreni in mancanza di esecuzione spontanea, voglia autorizzare il ricorrente alla rimozione diretta, con addebito degli oneri di spesa a contestualmente Controparte_1
fissando udienza di comparizione delle parti e termine per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte (…) In via subordinata: (…) previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e termine per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte (…)”. Il tutto con il favore delle spese del giudizio. Segnatamente, esponeva che nel maggio del 1983 e , Parte_2 Parte_3
capostipiti della famiglia, avevano deciso di acquistare una proprietà sita in Castel AN Niccolò (Ar),
Fraz. Borgo alla Collina Loc. Case Sparse La Villa n.°35/A, insieme con i figli e le rispettive famiglie;
che, a dire di esso esponente, si trattava di una proprietà immobiliare ampia in tipico stile toscano, che una volta ristrutturata avrebbe potuto consentire a tutta la famiglia, formata da 5 fratelli, un'ottima soluzione abitativa;
che, in particolare, le varie unità immobiliari erano contigue ma distinte, garantendo privacy, ma anche vicinanza (Doc. 1); che, esso ricorrente, aveva acquistato la proprietà della particella 144 foglio 18 ristrutturando il casale ivi situato, mentre i fratelli e Persona_1
avevano acquistato l'immobile posto nella particella 143 foglio 18 posizionato CP_1
immediatamente di fronte (Doc.2); che, infine, i fratelli e avevano Persona_2 Persona_3
acquistato altre particelle;
che negli anni le rispettive famiglie si erano allargate e alcuni rapporti familiari si erano incrinati, talché, allo stato, esso esponente si trovava in una situazione di completa incomunicabilità con il fratello e con la di lui moglie;
che, la mattina dell' 11 Controparte_1
pagina 3 di 17 novembre 2021 esso ricorrente aveva verificato, nel cortile di casa, la presenza del mezzo di proprietà
DPM Service S.r.l. nonché di alcuni tecnici intenti ad istallare delle telecamere sull'immobile posto innanzi alla propria abitazione (Doc. 3), senza alcun avvertimento né verbale, né scritto;
che, esso esponente, sorpreso della presenza, contattava i fratelli e per sapere se avevano dato il Per_3 Per_2 consenso all'istallazione e questi avevo risposto di non sapere nulla della questione e di non essere d'accordo; che, alla conclusione dei lavori, alcuni apparecchi erano rimasti puntati sul cortile e le aree comuni, anche di proprietà di esso , finanche l'ingresso dei due appartamenti di esso Parte_1
ricorrente (Doc. 4 Visuale sulla linea delle telecamere); che, in particolare, esso esponente, si riferiva agli apparecchi direzionati sulle particelle 144 foglio 18 di cui esso ricorrente era proprietario al 70% e
143 foglio 18 sul quale esso vantava servitù di passo e 157 foglio 18 di cui era Parte_1
proprietario al 34%, dove anche i fratelli e avevano il diritto di passo;
che, a dire di esso Per_2 Per_3
esponente, si trattava con precisione di 4 telecamere, descritte con le relative posizioni nella planimetria allegata e denominate per comodità T1, T2, T3, T4 (Doc. 5); che, a dire di esso ricorrente, gli apparecchi in questione riprendevano l'ingresso di casa di esso , il cortile, le aree di Parte_1
parcheggio e la strada che si percorreva per giungere alla propria abitazione, nonché il giardino;
che, esso ricorrente, non aveva alcun accesso a detto impianto videosorvegliante non avendo commissionato né tantomeno autorizzato l'impianto di videoregistrazione;
che la sola persona che aveva accesso all'impianto era il fratello , assieme alla di lui moglie;
che esso CP_1 _2 Pt_1
si sentiva osservato nei suoi movimenti, avvertiva violata la riservatezza della propria famiglia,
[...]
era disturbato ed importunato nella quotidianità da occhi indiscreti sempre puntati verso la propria abitazione non potendo godere né del proprio giardino né del cortile dei quali era proprietario maggioritario;
che, pertanto, in data 9 dicembre aveva inviato una raccomandata ai fratelli e CP_1
con le rispettive mogli (Doc. 6), al fine di far cessare le molestie subite, ma otteneva il solo Per_1 riscontro del fratello che riferiva di nulla poter fare non avendo commissionato l'impianto Per_1
delle telecamere e non avendone il controllo (Doc. 7); che Borgo alla Collina era un piccolo aggregato di immobili nel Comune di Castel AN Niccolò, un borgo tranquillo in piena campagna;
che la zona non poteva essere considerata critica per problemi di sicurezza;
che la scelta di abitare in un luogo simile era vocata ad avere privacy e riservatezza nel quotidiano, vivere lontano dagli occhi e dallo sguardo altrui;
che, dunque, a dire di esso ricorrente, le telecamere istallate pregiudicavano il pacifico possesso di esso esponente e violavano il suo diritto alla privacy.
Con comparsa ritualmente depositata si costituiva e chiedeva “(…) in via Parte_4
preliminare e nel rito, di dichiarare l'inammissibilità della domanda possessoria ex adverso proposta
pagina 4 di 17 difettandone, per i motivi espressi, i presupposti di proponibilità; -nel merito, respingere la domanda siccome indimostrata e infondata sia in fatto che in diritto. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite nei confronti del ricorrente e in favore del resistente e condanna del ricorrente al pagamento della somma equitativamente determinata ex art. 96 Cod. Proc. Civ. (…)”. Segnatamente, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per insussistenza dei presupposti di proponibilità dell'azione possessoria;
esponeva che il ricorrente, a dire di esso esponente, ove avesse voluto avvalersi di una tutela più urgente del suo diritto alla privacy, avrebbe dovuto far ricorso al rimedio previsto dall'art.700 c.p.c.; che, la proprietà di esso oramai da molto tempo Controparte_1
era oggetto di danneggiamenti, effrazioni e altri reati contro il patrimonio che esso esponente aveva denunciato alle competenti autorità (all.2) e che lo avevano costretto a dotare la propria abitazione dell'impianto in esame al fine di permettere una supervisione della propria casa sì da scoraggiare qualsiasi malintenzionato dal danneggiarla;
che l'intento deterrente della video sorveglianza aveva ottenuto il suo risultato giacché l'ignoto autore di tali condotte, avvedutosi dell'impianto, aveva cessato ogni comportamento di danneggiamento;
che la denunciata illegittima installazione delle telecamere non poteva essere qualificata come molestia in mancanza del c.d. animus turbandi, atteso che “(…) al fine della configurabilità della molestia possessoria (…) con l'atto materiale deve coesistere (…) il dolo o la colpa, la cui prova incombe su chi propone la domanda di manutenzione (…)” (ex plurimiis
Cass. Civ., Sez. Unite, 22 novembre 1994, n.°9871, in senso conforme anche: Cass. Civ., Sez. II, 28 maggio 1999, n.°5200; Cass. Civ., Sez. II, 20 agosto 2002, n. 12258; Cass. Civ., Sez. II, 22 febbraio
2011, n.°4279); che la condotta di esso non era stata orientata a molestare il possesso Controparte_1
di chicchessia bensì a tutelare il proprio diritto di proprietà; che, inoltre, a dire di esso esponente, come da documentazione prodotta, non corrispondeva al vero che l'impianto di video sorveglianza era stato installato in difformità delle direttive del Garante della Privacy;
che il ricorrente non aveva provato, né aveva avanzato idonee istanze istruttorie a sostegno della propria domanda;
che contestava il doc. n.°5 del tutto inidoneo a qualsiasi efficacia probatoria;
che la domanda, per il suo carattere meramente perlustrativo, poteva addirittura definirsi temeraria sì da giustificare la richiesta di condanna ex art.96
c.p.c..
Con distinta comparsa ritualmente depositata si costituiva, altresì, e _2 chiedeva “(…) in via preliminare e nel rito, dichiarare la nullità della domanda ex adverso proposta per omissione del petitum e della causa petendi e/o l'inammissibilità della domanda possessoria ex adverso proposta difettandone, per i motivi espressi, i presupposti di proponibilità; nel merito, respingere la domanda siccome indimostrata e infondata sia in fatto che in diritto. In ogni caso con
pagina 5 di 17 vittoria di spese e compensi di lite nei confronti del ricorrente e in favore della resistente e condanna del ricorrente al pagamento della somma equitativamente determinata ex art. 96 Cod. Proc. Civ. (…)”.
Segnatamente, esponeva che aveva inteso notificare il ricorso anche ad essa esponente Parte_1
nei confronti della quale, tuttavia, non rassegnava alcun tipo di conclusione e neppure illustrava quale sarebbe stata la condotta da essa posta in essere tale da giustificare l'azione; che, infatti, ciò emergeva dalla semplice lettura dell'atto introduttivo ove attribuiva la condotta lesiva dei suoi Parte_1
interessi al solo e, coerentemente con la sua narrazione dei fatti, invocava il Controparte_1
provvedimento nei soli confronti di costui;
che, viceversa, aveva omesso radicalmente Parte_1
di determinare sia il petitum che la causa petendi della domanda di talché il ricorso, almeno per quello che riguardava la specifica posizione processuale di essa convenuta si rivelava radicalmente nullo per violazione delle prescrizioni contenutistiche della vocatio in ius in conformità a pacifica giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Sez. Unite 22 maggio 2012 n.°8077, in senso conforme anche Cass. Civ. Sez.
III 15 maggio 2013 n.°11751; Cass. Civ. Sez. I, 25 settembre 2014, n.°20294; Cass. Civ. Sez. II 29 gennaio 2015 n.°1681); che, sempre nel rito, eccepiva altresì l'inammissibilità del ricorso per insussistenza dei presupposti di proponibilità dell'azione possessoria;
che il ricorrente, ove avesse voluto avvalersi di una tutela più urgente del suo diritto alla privacy, avrebbe dovuto far ricorso al rimedio previsto dall'art.700 c.p.c.; che, nel merito della vicenda, essa resistente si limitava ad evidenziare di essere completamente estranea all'installazione delle telecamere essendo questione di cui si era occupato il coniuge , stipulando il relativo contratto con la società fornitrice Controparte_1
al fine di tutelare la proprietà immobiliare che, da molti mesi, era oggetto di atti vandalici, tentativi di furto e altre condotte contro il patrimonio;
che le telecamere dell'impianto di video sorveglianza erano state installate in conformità alle ex adverso evocate Direttive del Garante della Privacy ed infatti risultavano orientate verso la proprietà dei resistenti ed erano vieppiù corredate da griglie oscuranti che la società DPM Service Srl aveva applicato sin dal momento dell'installazione che impedivano all'impianto di sicurezza di riprendere alcuna delle aree indicate dal ricorrente (all.3).
Alla prima udienza del 10/05/2022, , depositava copia cartacea di n. 7 foto ( all. Parte_1
10) riproducenti lo stato dei luoghi alla data della predetta udienza le quali, a dire del ricorrente, si riferivano alla installazione di una nuova telecamera/ foto trappola e si riserva di depositare le predette foto in p.c.t. entro giorni 2; di conseguenza ampliava la domanda ex art. 1170 c.c. estendendola anche all'apparecchio di cui alle predette foto.
pagina 6 di 17 Ammesse le prove orali nei limiti di cui alla ordinanza istruttoria del 16.06.2022, con ordinanza depositata in data 29.06.2022, a conclusione della prima fase del procedimento, veniva rigettato il ricorso.
Con istanza, ex artt. 703, comma quarto, c.p.c. e 1170 c.c. depositata in data 29.08.2022,
chiedeva la prosecuzione del giudizio di merito. Parte_1
Con memoria depositata in data 23.01.2022 si costituiva e concludeva Controparte_1
come in epigrafe riportato.
Con memoria depositata in data 24.01.2022 si costituiva e concludeva _2
come in comparsa di costituzione e risposta depositata nella prima fase del giudizio.
Rigettata la prova testimoniale articolata al parte attrice;
disposta ed espletata c.t.u., la causa, all' esito della udienza cartolare del 05.03.2025, sulle conclusive richieste dei procuratori delle parti in epigrafe riportate, passava in decisione con la concessione dei termini, ex art. 190 c.p.c..
************
E' bene, preliminarmente, rigettare le richieste istruttorie reiterate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni per i motivi già illustrati nella ordinanza di rigetto del 31.01.2024 a cui si rinvia integralmente nel senso che, sul punto, deve fare parte integrante della presente decisione.
Occorre, ora, innanzitutto, evidenziare che nelle conclusioni rassegnate nella _2 nota di trattazione scritta depositata per l' udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del
05.03.2025 ha rassegnato le conclusioni come in epigrafe riportato e, dunque, senza insistere sulla eccezione di nullità della domanda proposta dall' attore nei confronti di . _2
Di conseguenza, deve ritenersi che la bbia rinunciato a detta eccezione e, pertanto, _2
nessuna pronuncia debba effettuarsi sul punto.
Del resto, parte attrice, nella memoria autorizzata depositata in data 24.05.2022 - nella prima fase del presente procedimento-, sembra che abbia sostanzialmente integrato la domanda, rendendo, così, superflua la necessità, ai sensi dell'art. 164, comma quinto, c.p.c., di “(…) fissare un termine perentorio per (…) integrare la domanda (…)”.
pagina 7 di 17 Ciò posto occorre, ora, definitivamente rigettare la eccezione di inammissibilità del ricorso - per asserita insussistenza dei presupposti di proponibilità dell'azione possessoria-.
Ed, infatti, a parere di questo Giudice, in caso di illegittima installazione di un sistema di videosorveglianza da parte di un vicino, il soggetto leso può agire, ex art. 1170 c.c., per far cessare tale condotta in quanto, la stessa, violando la privacy del vicino durante il godimento del proprio immobile, ne pregiudica anche il pacifico possesso.
In particolare, come già evidenziato nel provvedimento del 29.06.2022, emesso all' esito della prima fase del presente procedimento, l'installazione delle telecamere potrebbe determinare “(…) una maggiore invadenza altrui nella sfera della vita domestica e, pertanto, legittima all'azione di manutenzione nei confronti dell'autore del comportamento attraverso il quale detto accrescimento è stato realizzato (…)” ( cfr., in tal senso, Cassazione civile sez. II, sentenza del 29/03/1996, n.2890, seppure emessa in materia di violazione delle norme sulle distanze legali).
Pertanto, la domanda deve ritenersi ammissibile.
E' bene, ora, evidenziare che sussiste la legittimazione passiva della resistente _2
.
[...]
Ed infatti, non risulta espressamente contestato quanto riportato a pag. 2 del ricorso introduttivo della prima fase del presente procedimento, ossia che all' impianto in questione ha accesso “(…) assieme alla di lui moglie (…)”. Controparte_1 _2
Inoltre è emerso pacificamente nel corso del giudizio che la risiede insieme al marito _2 nell'immobile ove sono state apposte le telecamere di sorveglianza ( cfr. doc. 5 allegato alle memorie depositate dai convenuti, entrambe in data 24.05.2022).
Ciò posto, deve, ora, evidenziarsi che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27387 del 26 settembre 2023, se certamente ha affermato che la legittimazione passiva in un'azione di reintegra nel possesso a seguito di spoglio spetta al soggetto autore della condotta illecita, tuttavia ha precisato che sussiste anche la legittimazione passiva nei confronti dei soggetti che hanno la disponibilità materiale o giuridica del bene su cui deve incidere l'attività ripristinatoria.
Non resta pertanto che dichiarare la legittimazione passiva della _2
Deve, infine, essere rigettata la eccezione di c.d. mutatio libelli.
Ed, infatti, le modifiche apportate da parte attrice con memoria istruttoria n. 1) alle conclusioni formulate, non sembrano attenere né al petitum - che comunque resta la rimozione dell'impianto-, né alla causa petendi - che è comunque legata alla lesione del libero possesso dell'immobile da parte di pagina 8 di 17 -; sicché, nel caso in esame, a differenza dell' inammissibile mutatio libelli, parte attrice Parte_1
sembra aver posto in essere una emendatio libelli che, nel caso di specie, deve ritenersi ammissibile in quanto tempestivamente formulata nella memoria istruttoria n. 1).
Entrando, ora, nel merito della fattispecie occorre evidenziare che parte ricorrente ha chiesto di ordinare a e l'immediata manutenzione nel possesso delle aree Controparte_1 _2
individuate nel ricorso, con rimozione, a sua cura e spese, delle telecamere individuate ai punti T1, T2,
T3 e T4 e più ampiamente la rimozione del “sistema di videosorveglianza” “(…) comprensivo di ogni ulteriore apparecchio istallato dopo il deposito del presente ricorso ed afferente alla loro proprietà ed istallato in Castel AN NI (AR) Località La Villa, Foglio 18 particella 144, 143 e 157 Catasto
Terreni (…)”.
Sostanzialmente, dunque, il ricorrente ha chiesto di ordinare ai resistenti, non solo la rimozione delle telecamere individuate ai punti T1, T2, T3 e T4, ma anche la rimozione di tutto sistema di videosorveglianza e anche degli ulteriori apparecchi istallati dopo il deposito del ricorso ed afferenti alla loro proprietà ed istallato in Castel AN NI (AR) Località La Villa, Foglio 18 particella 144,
143 e 157 Catasto Terreni.
In particolare, alla prima udienza del 10/05/2022 - tenutati nella prima fase del presente procedimento-, , dopo aver depositato la copia cartacea di n. 7 foto ( all. 10) Parte_1
riproducenti la installazione di una nuova telecamera/ foto trappola, ha ampliato la domanda, ex art. 1170 c.c., estendendola anche alla telecamera/foto trappola di cui alle predette foto.
Di conseguenza, occorre, in questa sede valutare anche la sussistenza o meno della molestia nel possesso in ordine alla installazione di detta telecamera/foto-trappola.
Tanto premesso, deve, ora, evidenziarsi che il consulente tecnico d' ufficio, ing. Persona_4
nella relazione depositata in data 07.10.2024, ha, innanzitutto, elencato le regole stabilite dal Garante per la privacy in tema di installazione di un sistema di videosorveglianza privato, come quello in questione.
In particolare, il c.t.u. a pag. 24 della relazione trascrive le suddette regole come segue: “(…)
1- le telecamere siano idonee a riprendere solo aree di propria esclusiva pertinenza;
2- vengano attivate misure tecniche per oscurare porzioni di immagini in tutti i casi in cui, per tutelare adeguatamente la sicurezza propria o dei propri beni, sia inevitabile riprendere parzialmente anche aree di terzi;
3- nei casi in cui, sulle aree riprese, vi sia una servitù di passaggio in capo a terzi sia acquisito formalmente
(una tantum) il consenso del soggetto titolare di tale diritto;
4- non siano oggetto di ripresa aree
pagina 9 di 17 condominiali comuni o di terzi;
5- non siano oggetto di ripresa aree aperte al pubblico (strade pubbliche o aree di pubblico passaggio);
6- non siano oggetto di comunicazione a terzi o di diffusione le immagini riprese (…)”.
Il c.t.u., poi, sempre a pag. 24 della relazione conferma quanto riferito da , Parte_1 ossia che l'impianto di videosorveglianza in oggetto è costituito da “(…) n°4 telecamere e da un software gestionale istallato sul computer di proprietà posto all'interno della propria Controparte_1
abitazione (…)”.
A questo punto, il c.t.u., a pag. 25 della relazione riferisce che, sebbene le telecamere fossero state istallate in data 21 novembre 2021 “(…) l'impianto è stato messo in funzione in data 6 maggio
2022, ma non vi sono elementi oggettivi per poter stabilire se prima della messa in opera dell'impianto le telecamere istallate fossero effettivamente collegate all'impianto di videosorveglianza. Il sottoscritto
CTU ha quindi valutato l'impianto comparando i frame al momento della messa in funzione con quelli visionati e fotografati in occasione del sopralluogo (…)”.
Dopo il deposito della c.t.u., , nella successiva nota di trattazione scritta Parte_1
depositata in data 18.11.2024 -e anche nei successivi atti difensivi-, non ha minimamente contestato la circostanza riferita dal c.t.u. circa il fatto che, sebbene le telecamere fossero state istallate in data 21 novembre 2021 “(…) l'impianto è stato messo in funzione in data 6 maggio 2022 (…)”.
Né detta circostanza risulta contestata dalle altre parti in causa;
sicché deve ritenersi pacificamente acquisito al presente giudizio la circostanza che l'impianto in questione è stato messo in funzione solamente in data 6 maggio 2022.
Inoltre, non risulta provato che i convenuti abbiamo spostato le videocamere di sorveglianza successivamente alla instaurazione del giudizio.
Ciò posto, deve ora evidenziarsi che il c.t.u. a pag. 26 della relazione riferisce che “(…) Le aree condominiali sono riprese dalle telecamere T1 e T2 ed in particolare la strada condominiale ripresa dalla telecamera T1 risulta opportunamente oscurata e la piccola area di porzione di strada visibile ha comunque dimensioni tali da non consentire di individuare le persone che vi transitano. L'area condominiale ripresa dalla telecamera T2 è parzialmente oscurata e l'area visibile, sia per la bassa risoluzione delle immagine che per la distanza, non consente di individuare nel dettaglio le persone che vi transitano (…)”.
Ha inoltre aggiunto il c.t.u., a pag. 25 della relazione che “(…) In merito alla possibilità di modificare l'impianto si evidenzia che le telecamere sono istallate all'esterno del fabbricato ad una quota pari a 4 metri e che il software gestionale è istallato nel computer di proprietà Controparte_1 posto all'interno della proprie abitazione. Ciò premesso è evidente che l'orientamento delle telecamere
pagina 10 di 17 è facilmente modificabile da chiunque utilizzando, ad esempio, una scala o utilizzando addirittura un bastone (…)”.
Relativamente, poi, alle telecamere T3 e T4 il c.t.u. a pag. 25 della relazione dopo aver confermato che le telecamere T3 e T4 sono state posizionate su aree private “(…) sulle quali il signor ha il diritto di passo (…)”, ha aggiunto che “(…) in atti non vi è alcun consenso Parte_1 sottoscritto dal signor ovvero dal soggetto titolare del diritto di servitù (…)” e, Parte_1 pertanto, ha concluso che “(…) per l'istallazione del sistema di videosorveglianza, l'unica prescrizione che non è stata rispettata è quella relativa al punto 3 ovvero “nei casi in cui, sulle aree riprese, vi sia una servitù di passaggio, in capo a terzi, sia acquisito formalmente (una tantum) il consenso del soggetto titolare di tale diritto” (…)”.
Poiché le conclusioni a cui è giunto il c.t.u. sono il risultato di una indagine analitica, corretta, completa e competente, le stesse possono esser fatte proprie da questo giudice.
A questo punto, avendo, il c.t.u., accertato che le telecamere contrassegnate con T1 e T2 sono tali da “(…) non consentire di individuare le persone che vi transitano (…)”, va a sé che in un procedimento possessorio - come quello in esame -, non appare possibile ritenere che, in relazione alle telecamere T1 e T2, sussistano i presupposti per accogliere il ricorso ex art. 1170 c.c..
Ed, infatti, premesso, per quanto sopra riferito, che l'azione di spoglio appare astrattamente ammissibile anche in tema di violazione della privacy, è bene, tuttavia, verificare se, nel caso concreto, sussistano o meno i requisiti per poter accogliere la predetta domanda.
E' noto che ai fini dell'accoglimento di un'azione di manutenzione è necessario accertare la sussistenza, accanto al requisito oggettivo della condotta di turbativa e/o molestia nel possesso, anche del requisito soggettivo del c.d. animus turbandi.
Nel caso in esame, relativamente alle telecamere T1 e T2, se, a rigore, potrebbe, al più, ritenersi sussistente il requisito oggettivo della condotta di spoglio e/o di molestia in quanto la Suprema Corte con la Sentenza n. 14868 del 16/11/2000 ha espresso il principio di diritto secondo cui “(…) Perché sussista turbativa del possesso non è necessario che siano state poste in essere alterazioni fisiche attuali della situazione di fatto tutelabile, ma è sufficiente che l'altrui comportamento denunziato dal ricorrente, risulti idoneo a porre in pericolo o in dubbio il libero esercizio del possesso (…)”, aggiungendo che l'azione di manutenzione si deve considerare utilmente esperita anche in via preventiva ogniqualvolta si sia posto in essere “(…) un comportamento nel quale siano ravvisabili i presupposti logico e materiale di un possibile successivo ulteriore comportamento direttamente lesivo del possesso (…)”; tuttavia, nel caso in esame, non sembra sussistere anche il requisito del c.d. animus turbandi.
pagina 11 di 17 Ed, infatti, l'animus turbandi è un elemento essenziale per configurare la molestia nel possesso ai sensi dell'art. 1170 c.c., nel senso che, se l'atto è mosso esclusivamente dalla volontà di difendere il proprio diritto, senza l'intento di arrecare turbativa al possesso altrui, non si configura una molestia ai sensi della norma.
E' pur vero che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, per aversi l'elemento psicologico della molestia possessoria è sufficiente la “(…) volontarietà del fatto che determina la diminuzione del godimento del bene da parte del possessore (…)”, e la “(…) consapevolezza che esso è oggettivamente idoneo a modificarne
o limitarne l'esercizio, senza che rilevi, in senso contrario, il perseguimento, da parte dell'agente, del fine specifico di molestare il soggetto passivo ovvero la mancata previsione delle concrete ed ulteriori conseguenze della sua azione (…)” (così, Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 107 del 7 gennaio
2016); tuttavia, nel caso in esame, non sembra sussistere la prova della volontarietà del fatto e della consapevolezza in capo ai resistenti che esso sia oggettivamente idoneo a modificare o limitare il godimento del bene altrui, ma piuttosto, sembra che i resistenti abbiano fatto installare l'impianto in parola esclusivamente per tutelare la sicurezza della propria famiglia e dei propri beni.
All'uopo, deve innanzitutto evidenziarsi che, come già osservato nella ordinanza del 29.06.2022
- con la quale si è conclusa la prima fase di questo procedimento-, lo stesso ricorrente, a pag. 3 del ricorso, riferisce che Borgo alla Collina è un piccolo aggregato di immobili nel Comune di Castel AN
Niccolò “(…) in piena campagna (…)”. E' pur vero che qualifica detto borgo come un luogo tranquillo, tuttavia, costituisce un fatto notorio che le zone maggiormente isolate sono quelle più facilmente oggetto di furti e criminalità; sicché, appare verosimile che l'impianto sia stato fatto installare per la tutela della proprietà privata e per la incolumità della famiglia dei convenuti.
Nel caso in esame, poi, non deve essere sottovalutato il fatto che abbia allegato Controparte_1
alla propria comparsa di costituzione ( doc. 2) una denuncia di danneggiamento, sporta contro ignoti in data 20.10.2021, per un fatto accaduto in data 17.10.2021, proprio in prossimità dell'epoca in cui avrebbe fatto installare l'impianto in parola – ossia in data 11.11.2021, come riportato a pag. 2 del ricorso-.
Sicché, ove pure si volesse ritenere che sino a quella data non avesse subito furti Controparte_1
e/o danneggiamenti, appare legittimo il comportamento di chi, alla luce di quanto accaduto – seppure di minima rilevanza-, temi per il futuro atti vandalici più gravi e/o furti.
Precisato, pertanto, per quanto appena riferito, che appare verosimile che l'impianto sia stato fatto installare per la tutela della proprietà privata e per la incolumità della famiglia dei convenuti, deve, ora evidenziarsi che nel caso in esame non sussiste la prova della volontarietà del fatto che pagina 12 di 17 determina la diminuzione del godimento del bene da parte del possessore e la consapevolezza che esso
è oggettivamente idoneo a modificarne o limitarne l'esercizio.
Ed, infatti, attraverso la c.t.u. è stato possibile accertare, relativamente all'impianto di videosorveglianza in parola che, per quanto riguarda le telecamere T1 e T2, le stesse sono state posizionate nel rispetto delle norme previste dal Garante della Privacy.
Peraltro, sentito all' udienza del 28.06.2022 in qualità di teste e non di Testimone_1
semplice informatore, al capitolo 5) articolato dai convenuti –“DVC in fase di installazione degli apparecchi di videosorveglianza, lei ha provveduto ad orientare le telecamere in modo da limitare la ripresa di aree non appartenenti all'esclusiva proprietà di – ha confermato il capitolo Controparte_1 ed ha aggiunto di aver “(…) provveduto ad orientare il più possibile le telecamere in modo da limitare la ripresa di aree non appartenenti all'esclusiva proprietà di (…)”; ancora, ha Controparte_1
confermato anche il successivo capitolo 6) – “DVC sin dal primo funzionamento degli apparecchi di videosorveglianza, lei ha provveduto ad oscurare le aree non appartenenti all'esclusiva proprietà di riprese dagli stessi apparecchi attraverso l'utilizzo di griglie oscuranti-“ ; inoltre il Controparte_1
teste ha aggiunto che “(…) dopo circa tre settimane abbiamo fatto un intervento da remoto e nei primi di maggio circa un intervento in loco; (…) nell'intervento successivo involontariamente, perché non necessario, ho potuto verificare che le telecamere non erano state modificate nella posizione, né erano state modificate le griglie di sorveglianza;
(…) in detta occasione abbiamo posizionato le telecamere e applicato le griglie oscuranti nello stesso modo in cui le avevamo messe prima (…)”.
In altre parole, attraverso la c.t.u. e la deposizione del teste sembra emergere Testimone_1
che i resistenti, al momento della installazione e messa in funzione dell'impianto, relativamente alla telecamere T1 e T2, non abbiano agito con animus turbandi ; ed, infatti, avendo i resistenti agito nel pieno rispetto delle norme del Garante della Privacy e con il verosimile intento di proteggere la propria incolumità fisica e difendere i propri beni da atti vandalici o altro, non sembra che si possa ritenere che, al momento della installazione e messa in funzione, poi, dell'impianto, i resistenti abbiano agito con animus turbandi, tipico elemento psicologico della molestia possessoria, ossia con la consapevolezza che la condotta posta in essere fosse “(…) oggettivamente idoneo a modificarne o limitarne l'esercizio (…)” del diritto di godimento altrui (così, Cassazione civile, Sez. II, sentenza n.
107 del 7 gennaio 2016).
Ed, infatti, è pur vero che il c.t.u. ha accertato che la posizione delle telecamere è facilmente modificabile ma, allo stato, non vi è prova che siano state modificate e, pertanto, non vi è prova che in convenuti abbiano agito con animus turbandi.
Di conseguenza la domanda deve essere rigettata relativamente alle telecamere T1 e T2.
pagina 13 di 17 A diverse conclusioni deve giungersi, viceversa, per quanto riguarda le telecamere T3 e T4, perché in questo caso vi è stata la violazione delle norme sulla privacy e quindi deve ritenersi verosimile la sussistenza, in capo ai convenuti, della consapevolezza che la condotta integrasse gli estremi di una molestia nel possesso.
E' pur vero che, con una recente ordinanza ( cfr., Cass. Sez. I, ord. n. 7289 del 19.03.2024) la
Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto secondo cui il proprietario del fondo servente può installare un sistema di videosorveglianza per monitorare una servitù di passaggio anche senza il consenso del proprietario del fondo dominante, purché rispetti determinati principi;
tuttavia, dalla lettura della parte motiva di detta ordinanza emerge che il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un fatto accaduto nell' anno 2011. In particolare, a fine pag. 4 della citata ordinanza si legge che la Corte, in via preliminare ritiene “(…) opportuno precisare che, poiché si discute di trattamento di dati personali avvenuto nell'anno 2011, al caso in esame si applica il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) nella stesura anteriore alle modifiche introdotte con il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, entrato in vigore il 25 maggio 2018 (art. 99, comma 2, del Regolamento) (…)”.
Tanto premesso, la Suprema Corte ha ritenuto non necessario il consenso in caso di servitù di passaggio in quanto ha applicato gli art. 23 e 24 del Codice della Privacy (D.lgs. 30 giugno 2003, n.
196). In particolare, la Corte, a pag. 9 della ridetta ordinanza riferisce che “(…) In merito, il Garante, dopo avere preso atto che nel caso di impiego di strumenti di videosorveglianza la possibilità di acquisire il consenso risulta in concreto limitata dalle caratteristiche stesse dei sistemi di rilevazione, ha ritenuto di dare attuazione all'istituto del bilanciamento di interessi (art. 24, comma 1, lett. g), del
Codice) procedendo all'individuazione dei casi in cui la rilevazione delle immagini, con esclusione della diffusione, può avvenire senza consenso (…)”.
Tuttavia, la fattispecie in esame si è verificata nel novembre dell'anno 2021 e, sebbene, il Codice della Privacy (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) fosse comunque ancora in vigore, tuttavia gli articoli 23 e
24 sono stati abrogati dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
Andando ad esaminare, in particolare, il contenuto dell'art. 24 emerge che lo stesso riguardava proprio i casi in cui il trattamento dei dati poteva essere effettuato anche senza consenso, ma, detto articolo, si ribadisce, è stato eliminato con l'adeguamento della normativa italiana al Regolamento (UE)
2016/679 (GDPR).
pagina 14 di 17 In conclusione, deve essere accolta la domanda relativamente alle telecamere T3 e T4 in quanto, per quanto sopra riportato, nella fattispecie in esame non può trovare applicazione il principio enunciato dalla Suprema Corte nella citata ordinanza.
Passando ora all' ampliamento della domanda relativo alla installazione della telecamera/foto- trappola di cui al verbale di udienza del 10.05.2022, deve evidenziarsi che non può condividersi quanto riportato dai resistenti nelle rispettive memorie depositate, entrambe, in data 24.05.2022, ossia che e sarebbero integralmente estranei a qualsiasi Controparte_1 _2
tipo di attività sia stata realizzata sull' immobile sito in Fraz. Borgo alla Collina Loc. Case Sparse la
Villa n.°35 atteso che, detto immobile, non sarebbe nella loro disponibilità in quanto “(…) concesso in comodato dal 1 giugno 2014 a (all.5) che vi risiede unitamente al compagno Persona_5
(…)” ( cfr. a pag. 1 della memoria depositata in data 24.05.2022 da Persona_6 CP_1
).
[...]
Ed, infatti, deve evidenziarsi che dall'esame di detto asserito contratto di comodato ( cfr. doc. 5 allegato ad entrambe dette memorie), espressamente e tempestivamente contestato da parte ricorrente, emerge che lo stesso è privo di data certa e non risulta neppure registrato;
sicché non può costituire prova della effettiva sussistenza del contratto di comodato in parola.
Di conseguenza, deve ritenersi verosimile, in mancanza di prova contraria, che la telecamera/foto trappola sia stata installata dai resistenti, essendo, costoro, i soggetti che avevano e verosimilmente hanno ancora la disponibilità materiale e giuridica del bene in questione.
Ciò posto, deve ora evidenziarsi che i resistenti si sono limitati ad eccepire di essere totalmente estranei all' attività di installazione della predetta telecamera/foto trappola ma non hanno minimamente neppure allegato la circostanza che detta foto trappola sia stata, in ogni caso, posizionata nel rispetto delle normativa sulla privacy.
Inoltre, non hanno neppure minimamente accennato, in via subordinata, alla mancanza dell'animus turbandi.
In altre parole, a fronte del fatto che il ricorrente assume che detta foto trappola sia stata apposta in violazione delle norme sulla privacy, e che detta condotta integrasse gli estremi della fattispecie di cui all'art. 1170 c.c., i convenuti, nulla hanno eccepito sul punto, limitandosi a sostenere la loro estraneità alla condotta.
E' noto che ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche i “(…) fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (…)”.
Peraltro, il principio di non contestazione specifica è stato ribadito nuovamente dalla Corte di
Cassazione , la quale ha affermato che la parte deve prendere posizione in modo chiaro e analitico, sui pagina 15 di 17 fatti dedotti dall'altra parte “(…) la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova (…)” ( così, Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 31837, del 04.11.2021) .
Di conseguenza, in mancanza di alcuna specifica contestazione da parte dei resistenti deve ritenersi pacifico tra le parti che la telecamera/ foto trappola sia stata installata in violazione delle norme sulla privacy.
In conclusione, la domanda deve essere accolta per quanto di ragione ed, in particolare, può essere accolta limitatamente alle telecamere individuate ai punti T3 e T4 e relativamente alla predetta telecamera/foto-trappola, nel senso che non appare possibile ordinare ai convenuti la rimozione dell' intero impianto di videosorveglianza installato sulla proprietà di e Controparte_1 _2
ma deve ordinarsi a questi ultimi esclusivamente la rimozione delle telecamere T3 e T4 - in
[...]
quanto apposte senza il consenso del ricorrente titolare di un diritto di servitù di passaggio sul fondo servente dei convenuti - e la rimozione della telecamera/foto-trappola in questione.
Deve disporsi, altresì, che la predetta rimozione debba avvenire a cura e spese dei convenuti entro il termine di giorni 20 dalla pubblicazione della presente sentenza.
In mancanza di esecuzione spontanea entro detto termine, autorizza il ricorrente alla rimozione diretta, con addebito degli oneri di spesa a carico di e Controparte_1 _2
Quanto alla autorizzazione al ricorrente alla rimozione diretta in caso di mancata esecuzione spontanea da parte dei resistenti, deve evidenziarsi che detta autorizzazione, nel caso in esame, appare ammissibile, non solo perché i convenuti, in caso di accoglimento del ricorso, non si sono espressamente opposti a detta richiesta, ma anche perché, a parere di questo Giudice, nel caso in cui il resistente non dia spontaneamente esecuzione all'ordine del giudice, è possibile autorizzare il ricorrente a procedere direttamente alla rimozione, in quanto questo principio si basa sulla necessità di garantire l'effettività della tutela possessoria e di evitare che l'inerzia del resistente vanifichi la decisione giudiziale.
Alla luce di quanto sopra, deve revocarsi l'ordinanza del 29.06.2022 anche in punto di spese processuali.
Quanto alle spese del giudizio, ricorrono giusti e gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di entrambe le due fasi del procedimento, attesa la farraginosità delle norme in materia di privacy ed anche i numerosi mutamenti legislativi in materia.
Devono, infine, porsi definitivamente le spese di c.t.u., come liquidate nel corso del giudizio, a carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà.
P.Q.M.
pagina 16 di 17 Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara la legittimazione passiva di;
_2
2. dichiara ammissibile il ricorso ex art. 1170 c.c.;
3. revoca l'ordinanza del 29.06 2022;
4. ordina ai convenuti la rimozione delle telecamere T3 e T4 e la rimozione della telecamera/foto-trappola in questione;
5. dispone che la predetta rimozione debba avvenire a cura e spese dei convenuti entro il termine di giorni 20 dalla pubblicazione della presente sentenza e, in mancanza di esecuzione spontanea entro detto termine, autorizza il ricorrente alla rimozione diretta, con addebito degli oneri di spesa a carico di e Controparte_1 _2
6. rigetta ogni altra domanda;
7. dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio;
8. pone definitivamente le spese di c.t.u., come liquidate nel corso del giudizio, a carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà.
Arezzo, 30.05.2025 il Giudice
Dott. ssa Carmela Labella
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