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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 15/04/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2978/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2978/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 2 luglio 2024 da
(c.f. Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Elisa Larentis
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulla domanda di divorzio
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio a Trento in data 22 dicembre 2012, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte II, Serie
A, N. 141, Anno 2012, e dalla loro unione sono nati a Trento i figli Persona_1
1 (in data 19 gennaio 2016) e (in data 14 aprile Parte_2 Persona_2
2018), minorenni.
Con ricorso ex art. 473-bis. 49 e art. 473-bis. 51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, domandando, decorsi i termini di legge, dichiararsi lo scioglimento matrimonio alle medesime condizioni, di seguito riportate:
“
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2. affidare i figli in maniera condivisa, con collocamento prevalente presso
l'abitazione materna e con regolamentazione delle visite già concordate dai genitori, in termini del tutto paritari, sia per quanto concerne il periodo scolastico, le vacanze scolastiche ed estive;
3. disporre il contributo al mantenimento ordinario mensile da parte del padre nell'ammontare di 200,00 euro a figlio (complessivamente 400,00 euro) da versarsi tramite bonifico sul conto corrente intestato alla sig. entro il giorno 15 di Pt_1
ogni mese, con prima rivalutazione ISTAT al mese di giugno 2025;
4. disporre che i genitori contribuiscano alle spese straordinarie dei figli minori nella misura del 50% ciascuno;
5. dare atto che i coniugi hanno già regolamentato i propri rapporti patrimoniali e non hanno più alcuna pretesa reciproca”.
I coniugi hanno dato atto che la sig.ra lavora come educatrice presso Pt_1
l'ANFFAS Trentino Onlus mentre il sig. lavora come operatore sociale Pt_2
presso la Cooperativa sociale Kaleidoscopio (v. docc. 3 e 4 allegati al ricorso).
Le parti hanno allegato che la casa coniugale, condotta in locazione, è sita a Trento in Fraz. Cimoneri n. 9 e che il sig. si è già trasferito presso altra abitazione. Pt_2
Con sentenza di questo Tribunale n. 221/2024 di data 18 luglio 2024, pubblicata il
18 luglio 2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
La causa, sulla domanda di divorzio, è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note di trattazione scritta depositate in data 10 febbraio 2025.
La domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, è fondata e va accolta.
2 Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al
Presidente di questo Tribunale nella fase di separazione consensuale del presente procedimento (udienza del 17 luglio 2024 sostituita dal deposito di note scritte in data 3 luglio 2024), senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale che ha pronunciato la separazione personale (sentenza n. 221/2024 di data 18 luglio 2024, pubblicata il 18 luglio 2024).
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli minori e corrispondenti al loro interesse morale e materiale, Per_1 Per_2
in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra i minori ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate, ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, tenuto conto della natura del procedimento, congiuntamente promosso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra (c.f. Parte_1
e (c.f. C.F._1 Parte_2
) a Trento in data 22 dicembre 2012, con atto trascritto nel C.F._2
3 Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte II, Serie A, N. 141,
Anno 2012, alle condizioni accessorie riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2978/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 2 luglio 2024 da
(c.f. Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Elisa Larentis
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulla domanda di divorzio
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio a Trento in data 22 dicembre 2012, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte II, Serie
A, N. 141, Anno 2012, e dalla loro unione sono nati a Trento i figli Persona_1
1 (in data 19 gennaio 2016) e (in data 14 aprile Parte_2 Persona_2
2018), minorenni.
Con ricorso ex art. 473-bis. 49 e art. 473-bis. 51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, domandando, decorsi i termini di legge, dichiararsi lo scioglimento matrimonio alle medesime condizioni, di seguito riportate:
“
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2. affidare i figli in maniera condivisa, con collocamento prevalente presso
l'abitazione materna e con regolamentazione delle visite già concordate dai genitori, in termini del tutto paritari, sia per quanto concerne il periodo scolastico, le vacanze scolastiche ed estive;
3. disporre il contributo al mantenimento ordinario mensile da parte del padre nell'ammontare di 200,00 euro a figlio (complessivamente 400,00 euro) da versarsi tramite bonifico sul conto corrente intestato alla sig. entro il giorno 15 di Pt_1
ogni mese, con prima rivalutazione ISTAT al mese di giugno 2025;
4. disporre che i genitori contribuiscano alle spese straordinarie dei figli minori nella misura del 50% ciascuno;
5. dare atto che i coniugi hanno già regolamentato i propri rapporti patrimoniali e non hanno più alcuna pretesa reciproca”.
I coniugi hanno dato atto che la sig.ra lavora come educatrice presso Pt_1
l'ANFFAS Trentino Onlus mentre il sig. lavora come operatore sociale Pt_2
presso la Cooperativa sociale Kaleidoscopio (v. docc. 3 e 4 allegati al ricorso).
Le parti hanno allegato che la casa coniugale, condotta in locazione, è sita a Trento in Fraz. Cimoneri n. 9 e che il sig. si è già trasferito presso altra abitazione. Pt_2
Con sentenza di questo Tribunale n. 221/2024 di data 18 luglio 2024, pubblicata il
18 luglio 2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
La causa, sulla domanda di divorzio, è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note di trattazione scritta depositate in data 10 febbraio 2025.
La domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, è fondata e va accolta.
2 Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al
Presidente di questo Tribunale nella fase di separazione consensuale del presente procedimento (udienza del 17 luglio 2024 sostituita dal deposito di note scritte in data 3 luglio 2024), senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale che ha pronunciato la separazione personale (sentenza n. 221/2024 di data 18 luglio 2024, pubblicata il 18 luglio 2024).
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli minori e corrispondenti al loro interesse morale e materiale, Per_1 Per_2
in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra i minori ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate, ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, tenuto conto della natura del procedimento, congiuntamente promosso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra (c.f. Parte_1
e (c.f. C.F._1 Parte_2
) a Trento in data 22 dicembre 2012, con atto trascritto nel C.F._2
3 Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte II, Serie A, N. 141,
Anno 2012, alle condizioni accessorie riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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