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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/05/2025, n. 1681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1681 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Monica Tarchi Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2043/2025 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'Avv. Cristina Farri che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_2
l'Avv. Valentina Leoni che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 4 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la separazione;
assegnare la casa coniugale alla madre, cui il resistente la rilascerà entro il mese di luglio 2025; porre a carico del padre la somma di € 200,00 mensili quale contributo al mantenimento di ciascun figlio, con rivalutazione annuale ISTAT;
porre a carico del padre l'onere esclusivo delle spese straordinarie relative alla patente di guida e alla salute dei figli;
il resistente verserà a Pt_3
a titolo di arretrati di affitto un importo mensile non inferiore ad € 200,00 o la diversa
[...] somma che sarà concordata dal resistente con Pt_3
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.2.2025, ha dedotto di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario il 19.6.2004 a IN AL (FI) con dalla Parte_2
cui unione erano nati i figli e rispettivamente il 31.3.2006 ed il Per_1 Persona_2
13.4.2007, entrambi non indipendenti economicamente. Ha dedotto che il rapporto coniugale si era incrinato da tempo a causa di agiti violenti e maltrattanti del marito, oggetto di procedimento penale in corso, tanto che i coniugi vivevano come separati in casa ormai da due anni. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione con addebito al marito, la previsione a carico del resistente della somma di € 250,00 a titolo di assegno separativo e di un contributo di complessivi € 500,00 mensili per il mantenimento della prole, oltre alla suddivisione in misura paritaria delle spese straordinarie.
Costituitosi in giudizio nulla opponendo in ordine alla pronuncia sullo Parte_2 status, ha contestato quanto dedotto dalla ricorrente, rappresentando l'infedeltà della moglie quale causa della crisi coniugale. Ha chiesto, quindi, l'addebito della separazione alla moglie, la previsione di un contributo paterno di € 200,00 per il mantenimento di ciascun figlio, la suddivisione al 50% delle spese straordinarie e la condanna della ricorrente al risarcimento danni conseguenti alla violazione del dovere di fedeltà della moglie.
All'udienza del 13.5.2025, all'esito del tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo e i procuratori hanno rassegnato conclusioni conformi come in epigrafe indicato.
Essendo il resistente cittadino Tunisino, si premette che sussiste la giurisdizione di questo
Tribunale in virtù dell'art. 3 del Reg. CE 2201/2003 (cd. Bruxelles II bis;
in vigore dal
1.8.2004 ed applicabile dal 1.3.2005 in tutti gli Stati Membri, ad eccezione della
Danimarca), in quanto qui si trova la residenza abituale dei coniugi;
inoltre, non essendo pagina 2 di 4 intervenuta un'espressa scelta da parte degli interessati, risulta applicabile la legge italiana, ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 1259/2010, del 20 dicembre 2010 (cd. Roma III), in quanto legge del luogo di residenza delle parti.
Nel merito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, le parti hanno dedotto l'intollerabilità del proseguo della convivenza e, in corso di causa, hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così di aver acquisito consapevolezza circa l'irreversibilità della crisi coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento dell'unica domanda.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dalle restanti richieste conformi delle parti in quanto non contrarie all'ordine pubblico e rispondenti all'interesse dei figli maggiorenni, cui garantiscono un adeguato mantenimento, in ragione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, come emergenti dagli atti.
Le parti hanno anche concordato che il resistente provvederà a pagare ratealmente con versamenti di € 200,00 ciascuno (o la diversa somma concordata con la società creditrice) i canoni di affitto arretrati dell'abitazione in cui rimarrà a vivere la ricorrente.
Di ciò il Tribunale prende atto.
La natura e lo svolgimento della controversia giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
il 03.01.1975, e nato in [...] il [...] (matrimonio Parte_2 contratto il 19.6.2004 a IN AL (FI) trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di IN AL (FI) al n. 7, parte I, anno 2004);
assegna la casa coniugale alla madre, cui il resistente la rilascerà entro il mese di luglio
2025;
pone a carico del padre la somma di € 400,00 mensili quale contributo al mantenimento dei figli (€ 200,00 ciascuno), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
pagina 3 di 4 pone a carico del padre l'onere esclusivo delle spese straordinarie relative alla patente di guida e alla salute dei figli;
prende atto degli ulteriori accordi fra le parti;
compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 15 maggio 2025.
Il Giudice Il Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Monica Tarchi Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2043/2025 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'Avv. Cristina Farri che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_2
l'Avv. Valentina Leoni che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 4 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la separazione;
assegnare la casa coniugale alla madre, cui il resistente la rilascerà entro il mese di luglio 2025; porre a carico del padre la somma di € 200,00 mensili quale contributo al mantenimento di ciascun figlio, con rivalutazione annuale ISTAT;
porre a carico del padre l'onere esclusivo delle spese straordinarie relative alla patente di guida e alla salute dei figli;
il resistente verserà a Pt_3
a titolo di arretrati di affitto un importo mensile non inferiore ad € 200,00 o la diversa
[...] somma che sarà concordata dal resistente con Pt_3
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.2.2025, ha dedotto di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario il 19.6.2004 a IN AL (FI) con dalla Parte_2
cui unione erano nati i figli e rispettivamente il 31.3.2006 ed il Per_1 Persona_2
13.4.2007, entrambi non indipendenti economicamente. Ha dedotto che il rapporto coniugale si era incrinato da tempo a causa di agiti violenti e maltrattanti del marito, oggetto di procedimento penale in corso, tanto che i coniugi vivevano come separati in casa ormai da due anni. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione con addebito al marito, la previsione a carico del resistente della somma di € 250,00 a titolo di assegno separativo e di un contributo di complessivi € 500,00 mensili per il mantenimento della prole, oltre alla suddivisione in misura paritaria delle spese straordinarie.
Costituitosi in giudizio nulla opponendo in ordine alla pronuncia sullo Parte_2 status, ha contestato quanto dedotto dalla ricorrente, rappresentando l'infedeltà della moglie quale causa della crisi coniugale. Ha chiesto, quindi, l'addebito della separazione alla moglie, la previsione di un contributo paterno di € 200,00 per il mantenimento di ciascun figlio, la suddivisione al 50% delle spese straordinarie e la condanna della ricorrente al risarcimento danni conseguenti alla violazione del dovere di fedeltà della moglie.
All'udienza del 13.5.2025, all'esito del tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo e i procuratori hanno rassegnato conclusioni conformi come in epigrafe indicato.
Essendo il resistente cittadino Tunisino, si premette che sussiste la giurisdizione di questo
Tribunale in virtù dell'art. 3 del Reg. CE 2201/2003 (cd. Bruxelles II bis;
in vigore dal
1.8.2004 ed applicabile dal 1.3.2005 in tutti gli Stati Membri, ad eccezione della
Danimarca), in quanto qui si trova la residenza abituale dei coniugi;
inoltre, non essendo pagina 2 di 4 intervenuta un'espressa scelta da parte degli interessati, risulta applicabile la legge italiana, ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 1259/2010, del 20 dicembre 2010 (cd. Roma III), in quanto legge del luogo di residenza delle parti.
Nel merito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, le parti hanno dedotto l'intollerabilità del proseguo della convivenza e, in corso di causa, hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così di aver acquisito consapevolezza circa l'irreversibilità della crisi coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento dell'unica domanda.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dalle restanti richieste conformi delle parti in quanto non contrarie all'ordine pubblico e rispondenti all'interesse dei figli maggiorenni, cui garantiscono un adeguato mantenimento, in ragione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, come emergenti dagli atti.
Le parti hanno anche concordato che il resistente provvederà a pagare ratealmente con versamenti di € 200,00 ciascuno (o la diversa somma concordata con la società creditrice) i canoni di affitto arretrati dell'abitazione in cui rimarrà a vivere la ricorrente.
Di ciò il Tribunale prende atto.
La natura e lo svolgimento della controversia giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
il 03.01.1975, e nato in [...] il [...] (matrimonio Parte_2 contratto il 19.6.2004 a IN AL (FI) trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di IN AL (FI) al n. 7, parte I, anno 2004);
assegna la casa coniugale alla madre, cui il resistente la rilascerà entro il mese di luglio
2025;
pone a carico del padre la somma di € 400,00 mensili quale contributo al mantenimento dei figli (€ 200,00 ciascuno), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
pagina 3 di 4 pone a carico del padre l'onere esclusivo delle spese straordinarie relative alla patente di guida e alla salute dei figli;
prende atto degli ulteriori accordi fra le parti;
compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 15 maggio 2025.
Il Giudice Il Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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