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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 28/07/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 27/2024 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Daniele Pignolo;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Gianluca Marino;
CONVENUTO con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
– premesso che in data 25.04.1998 ha contratto in Crotone Parte_1 matrimonio concordatario (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale
Comune, al n. 60 – 2 – A – 1998) con;
che dall'unione sono nati Controparte_1
i figli il 30.05.2000, , il 13.01.2004, il 13.01.1004, , Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 il 24.09.2009 e , il 03.06.2011; che è venuta meno l'affectio coniugalis tanto Per_5 da essere ormai divenuta intollerabile la convivenza tra i coniugi – ha chiesto
1 dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: “assegnare al IG. il tetto coniugale e, quindi, il diritto di abitazione Controparte_1 dell'appartamento sito in Crotone alla Via Martiri delle Foibe n. 36; affidare congiuntamente ad entrambi i genitori tutti i figli, , , Persona_6 Per_2
e , eleggendo come residenza e dimora per questi ultimi Per_3 Per_4 Per_5 quella del padre, in Crotone alla Via Martiri delle Foibe n. 36; la IG.ra
[...]
si trasferirà presso i propri genitori e fisserà la nuova dimora in Crotone Pt_1 alla Via Giovanni Scalise n. 3; disporre il mantenimento di tutti i figli esclusivamente a carico del padre, IG. , sia per ciò che Controparte_1 concerne le spese ordinarie che per quelle straordinarie”.
ha aderito alla domanda di separazione, chiedendo disporsi Controparte_1
l'affidamento esclusivo dei figli in proprio favore e nulla stabilirsi a carico della ricorrente quale contributo al mantenimento dei figli medesimi.
All'udienza del 08.05.2025 sono state ascoltate le minori e . Per_4 Per_5
All'udienza del 22.05.2025 la ricorrente ha modificato la domanda precisando che è venuta meno la propria intenzione di trasferirsi definitivamente a Crotone, avendo ormai intrapreso una nuova relazione e vivendo a Roma.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve trovare accoglimento, dovendo ritenersi accertata la circostanza relativa alla obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, atteso che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di vivere separate, dando atto della crisi coniugale.
Quanto alle statuizioni relative alla prole, ed in particolare al regime dell'affidamento delle figlie minori e , si osserva quanto segue. Per_4 Per_5
Come noto, deve essere affermato il diritto, ove possibile, di ogni figlio alla piena, integrale genitorialità, considerato il favor legis per l'affidamento condiviso, cui è possibile derogare solo in presenza di gravi ragioni ostative, che il Tribunale è chiamato a valutare nel preminente interesse del minore.
Infatti, l'art. 337 ter c.c. pone il principio generale dell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, sul presupposto che tale sia il regime normalmente più adeguato alla crescita equilibrata dei minori ed allo sviluppo del rapporto genitoriale. Ai sensi dell'art. 337 quater c.c. il Tribunale può disporre, con provvedimento motivato,
2 l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori nelle ipotesi eccezionali in cui rilevi che l'affidamento condiviso sia contrario all'interesse del minore. In tale valutazione, il criterio fondamentale cui il giudice deve attenersi è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (Cass. n. 14728/2016). Posto che l'unico criterio orientativo è rappresentato dal preminente interesse della prole, si è ritenuto ad esempio che l'affido condiviso non è di per sé impedito nemmeno dall'esistenza di una conflittualità anche aspra tra i genitori, salvi i casi in cui ciò crei in concreto effetti pregiudizievoli sui figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico (Cass. n. 27/2017, secondo cui la scelta di affidare i minori in via esclusiva a uno solo dei genitori deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine non soltanto al pregiudizio potenzialmente arrecato ai bambini da un affidamento condiviso, ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore).
Nella specie, l'audizione delle minori ha consentito di riscontrare l'attuale allontanamento della madre dalla vita delle minori, allegato dal convenuto nella propria comparsa di costituzione e posto a fondamento della richiesta di affidamento esclusivo.
Entrambe le minori hanno riferito, con dichiarazioni di analogo tenore, che la madre
è andata via di casa repentinamente, trasferendosi a Roma e instaurando una nuova relazione con l'attuale compagno. Hanno entrambe esposto di percepire che la madre preferisca tale nuova relazione al rapporto con loro, esprimendo di percepire un senso di trascuratezza e di abbandono.
In particolare, ha dichiarato: “penso che la madre non si possa fare a Per_4 distanza, lei viene in Calabria ma non per stare con noi (…) quando viene qui non facciamo mai niente insieme, sta sempre a casa al telefono con il suo compagno.
3 Adr: l'ultima volta è scesa a settembre, ma non è voluta venire alla mia festa di compleanno. Lei sta solo due giorni e poi va via. (…) Lei lì è serena, non si preoccupa per noi, all'inizio mi mancava, anche ora mi manca, ma riesco a farne a meno. Io penso che l'amore che lei ha per lui sia più forte dell'amore che ha per noi figli”.
ha riferito: “non voglio vedere mamma perché lei se ne è andata da un giorno Per_5 all'altro, quando io la chiamavo, lei mi diceva che lo amava (adr riferendosi al compagno della madre), che senza di lui non sa stare”.
Entrambe le minori hanno manifestando una decisa chiusura nei confronti della figura materna, al contempo tuttavia esprimendo disponibilità a riprendere i rapporti laddove la madre decidesse di trasferirsi nuovamente a Crotone o quanto meno di trattenersi a Crotone per periodi più lunghi ( ha dichiarato: “io ora non voglio Per_4 avere rapporto con lei, se si trasferisse qui ci penserei … io le ho proposto in passato di trattenersi per più giorni, ma lei non resta più di 2 o 3 giorni”; ha Per_5 dichiarato: “Io penso che lei dovrebbe stare più tempo con noi, invece scendeva sempre poco, passavano anche tre mesi da una volta all'altra, e ogni volta restava per soli 3 o 4 giorni. … per recuperare il rapporto dovrebbe vivere qui e ogni tanto andare là a Roma dal compagno … Adr: vorrei che si spendesse un po' di più per recuperare i rapporti, o si trasferisce qui o io non la voglio vedere né sentire”).
Orbene, ritiene il Collegio che non siano emersi profili di grave conflittualità tra i coniugi né altri elementi indicativi di un possibile pregiudizio per le minori in caso di affido condiviso.
L'attuale lontananza della madre e le difficoltà che allo stato connotano il rapporto con le figlie minori non risultano gravemente indicative di inidoneità o di mancanza di competenze genitoriali tali da indurre a ritenere che il regime dell'affido condiviso sia pregiudizievole per le minori.
Il convenuto non ha allegato che la ricorrente sia incorsa in gravi negligenze con riferimento ai suoi doveri genitoriali. Né ciò è emerso nel corso dell'audizione.
La ricorrente, inoltre, non risulta tenere condotte illecite o diseducative né risulta avere ostacolato l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del convenuto, cosicché devono escludersi i presupposti per l'affido esclusivo delle minori, il quale, anzi, potrebbe avere l'effetto di deresponsabilizzare la , anche in Pt_1
4 considerazione della distanza geografica tra la stessa e le minori (essendo venuta meno la volontà della di tornare a vivere a Crotone) e compromettere Pt_1 irreversibilmente i rapporti tra madre e figlie, ostacolando il pieno godimento da parte delle minori del diritto alla bigenitorialità.
Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene che una concentrazione della genitorialità in capo al padre – seppur richiesta dal convenuto sulla base di talune evidenziate carenze da parte del – non risulti allo stato giustificata. Pt_1
Ne deriva che deve essere confermato l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, non ravvisandosi allo stato ragioni per derogare a tale regime ordinario, con collocamento prevalente presso il padre.
Con riferimento alle frequentazioni tra la madre e le minori si ritiene opportuno disporre che le visite avvengano liberamente, secondo tempi e modalità concordate di volta in volta tra le parti e sulla base della volontà delle minori.
Difatti, ritiene il Collegio che la volontà delle minori debba, allo stato, essere rispettata.
La Corte di Cassazione ha in più occasioni affermato che, nell'interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione (da ultimo, Cass. n. 21341/2019); ciò in conformità con quanto statuito anche dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, la quale ha chiamato le autorità nazionali - nella materia in questione - ad adottare tutte le misure che era ragionevolmente possibile attendersi da loro per mantenere i legami tra il genitore e i suoi figli (Corte EDU, 17/11/2015, Bondavalli c. Italia;
Corte EDU, Per_ 23/02/2017, D' c. ), nella premessa che "per un genitore e suo figlio, stare Per_7 insieme costituisce un elemento fondamentale della vita famigliare (Kutzner c.
Germania, n. 46544/99, p. 58, CEDU 2002) e che misure interne che lo impediscano costituiscono una ingerenza nel diritto protetto dall'art. 8 della Convenzione (K. e T. c.
Finlandia (GC), n. 25702/94, p. 151, CEDU 2001 VII)" (par. 55 Corte EDU,
23/02/2017).
Ciò posto, fermi gli indicati principi, la giurisprudenza convenzionale si è trovata anche ad affermare il carattere non assoluto dell'obbligo delle autorità nazionali di
5 adottare misure idonee a riavvicinare il genitore ed il figlio non conviventi, nella valorizzazione della comprensione e collaborazione di tutte le persone coinvolte.
Come evidenziato dalla Corte di Cassazione, nella richiamata sentenza n. 21341/2019,
l'impegno delle autorità nazionali a facilitare tale collaborazione non è destinato a tradursi nell'obbligo in capo alle medesime di ricorrere alla coercizione che, in materia, non può che essere limitato nella ribadita necessità della valutazione dei diritti e delle libertà delle persone coinvolte ed in particolare dell'interesse superiore del minore e dei diritti conferiti al medesimo dall'art. 8 della Convenzione (Volesk c.
Repubblica ceca, n. 63267/00, p. 118, 29 giugno 2004). La Corte Edu chiama invero i giudici nazionali ad una "grande prudenza prima di ricorrere alla coercizione in una materia così delicata" (Reigado c. Portogallo, n. 73229/01, p. 53, 22 novembre Per_9
2005), nel rimarcato rilievo che l'art. 8 della Convenzione non autorizza i genitori a far adottare misure pregiudizievoli per la salute e lo sviluppo del minore (Elsholz c.
Germania (GC), n. 25735/94, p.p. 49-50, CEDU 2000 VIII).
Invero, il diritto di visita del genitore non collocatario ed il relativo diritto di mantenere il legame con il proprio figlio deve procedere avendo sempre come parametro principale di riferimento il superiore interesse del minore, da determinarsi avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, quali anche la pregressa esistenza e consistenza dei rapporti familiari e l'età del figlio.
Nella specie, si reputa opportuno non forzare le ragazze nella ricostituzione di un rapporto con la madre, evidenziandosi al contempo che le stesse (rispettivamente di anni 15 e 14) sono apparse mature nella esposizione dei fatti e in alcun modo condizionate dalla figura paterna.
Peraltro, le ragazze – malgrado talune espressioni apparentemente categoriche utilizzate nel corso dell'audizione – non hanno in realtà manifestato una totale e immutabile chiusura nei confronti della madre, manifestando piuttosto il desiderio, più
o meno celato, che la stessa dimostri fattivamente di voler coltivare il rapporto con loro e ritorni ad essere maggiormente presente nelle loro vite.
Con riferimento alle statuizioni di carattere economico, deve osservarsi quanto segue.
Il convenuto non ha richiesto la determinazione di un assegno di mantenimento per le minori a carico della madre, quale genitore non collocatario.
6 Tuttavia, anche in mancanza di specifica domanda sul punto, ritiene il Collegio di dover prevedere d'ufficio, nell'interesse delle minori, un assegno mensile a titolo di contributo per il loro mantenimento, da porre a carico della ricorrente.
Considerato che non si conoscono le condizioni economiche della ricorrente, si ritiene di poter determinare la misura del contributo al mantenimento delle minori da porre a carico della madre nella misura complessiva di € 200,00, oltre compartecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie, da concordare preventivamente salvo i casi di urgenza, e da documentare.
Considerata la convergenza delle parti in merito alla domanda principale e tenuto conto dell'esito del giudizio sulle ulteriori questioni, appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella superiore composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione e domanda disattesa:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune, al n. 60 –
2 – A – 1998);
- dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre;
- dispone che i contatti e le frequentazioni tra le minori e la madre avvengano liberamente, nel rispetto della volontà delle minori;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, la somma mensile di €
200,00, da versare entro il giorno dieci di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla compartecipazione alle spese straordinarie, necessarie per le figlie, da concordare (salvi i casi di urgenza) e documentare, in misura pari al 50%;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 17.07.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 27/2024 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Daniele Pignolo;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Gianluca Marino;
CONVENUTO con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
– premesso che in data 25.04.1998 ha contratto in Crotone Parte_1 matrimonio concordatario (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale
Comune, al n. 60 – 2 – A – 1998) con;
che dall'unione sono nati Controparte_1
i figli il 30.05.2000, , il 13.01.2004, il 13.01.1004, , Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 il 24.09.2009 e , il 03.06.2011; che è venuta meno l'affectio coniugalis tanto Per_5 da essere ormai divenuta intollerabile la convivenza tra i coniugi – ha chiesto
1 dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: “assegnare al IG. il tetto coniugale e, quindi, il diritto di abitazione Controparte_1 dell'appartamento sito in Crotone alla Via Martiri delle Foibe n. 36; affidare congiuntamente ad entrambi i genitori tutti i figli, , , Persona_6 Per_2
e , eleggendo come residenza e dimora per questi ultimi Per_3 Per_4 Per_5 quella del padre, in Crotone alla Via Martiri delle Foibe n. 36; la IG.ra
[...]
si trasferirà presso i propri genitori e fisserà la nuova dimora in Crotone Pt_1 alla Via Giovanni Scalise n. 3; disporre il mantenimento di tutti i figli esclusivamente a carico del padre, IG. , sia per ciò che Controparte_1 concerne le spese ordinarie che per quelle straordinarie”.
ha aderito alla domanda di separazione, chiedendo disporsi Controparte_1
l'affidamento esclusivo dei figli in proprio favore e nulla stabilirsi a carico della ricorrente quale contributo al mantenimento dei figli medesimi.
All'udienza del 08.05.2025 sono state ascoltate le minori e . Per_4 Per_5
All'udienza del 22.05.2025 la ricorrente ha modificato la domanda precisando che è venuta meno la propria intenzione di trasferirsi definitivamente a Crotone, avendo ormai intrapreso una nuova relazione e vivendo a Roma.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve trovare accoglimento, dovendo ritenersi accertata la circostanza relativa alla obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, atteso che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di vivere separate, dando atto della crisi coniugale.
Quanto alle statuizioni relative alla prole, ed in particolare al regime dell'affidamento delle figlie minori e , si osserva quanto segue. Per_4 Per_5
Come noto, deve essere affermato il diritto, ove possibile, di ogni figlio alla piena, integrale genitorialità, considerato il favor legis per l'affidamento condiviso, cui è possibile derogare solo in presenza di gravi ragioni ostative, che il Tribunale è chiamato a valutare nel preminente interesse del minore.
Infatti, l'art. 337 ter c.c. pone il principio generale dell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, sul presupposto che tale sia il regime normalmente più adeguato alla crescita equilibrata dei minori ed allo sviluppo del rapporto genitoriale. Ai sensi dell'art. 337 quater c.c. il Tribunale può disporre, con provvedimento motivato,
2 l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori nelle ipotesi eccezionali in cui rilevi che l'affidamento condiviso sia contrario all'interesse del minore. In tale valutazione, il criterio fondamentale cui il giudice deve attenersi è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (Cass. n. 14728/2016). Posto che l'unico criterio orientativo è rappresentato dal preminente interesse della prole, si è ritenuto ad esempio che l'affido condiviso non è di per sé impedito nemmeno dall'esistenza di una conflittualità anche aspra tra i genitori, salvi i casi in cui ciò crei in concreto effetti pregiudizievoli sui figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico (Cass. n. 27/2017, secondo cui la scelta di affidare i minori in via esclusiva a uno solo dei genitori deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine non soltanto al pregiudizio potenzialmente arrecato ai bambini da un affidamento condiviso, ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore).
Nella specie, l'audizione delle minori ha consentito di riscontrare l'attuale allontanamento della madre dalla vita delle minori, allegato dal convenuto nella propria comparsa di costituzione e posto a fondamento della richiesta di affidamento esclusivo.
Entrambe le minori hanno riferito, con dichiarazioni di analogo tenore, che la madre
è andata via di casa repentinamente, trasferendosi a Roma e instaurando una nuova relazione con l'attuale compagno. Hanno entrambe esposto di percepire che la madre preferisca tale nuova relazione al rapporto con loro, esprimendo di percepire un senso di trascuratezza e di abbandono.
In particolare, ha dichiarato: “penso che la madre non si possa fare a Per_4 distanza, lei viene in Calabria ma non per stare con noi (…) quando viene qui non facciamo mai niente insieme, sta sempre a casa al telefono con il suo compagno.
3 Adr: l'ultima volta è scesa a settembre, ma non è voluta venire alla mia festa di compleanno. Lei sta solo due giorni e poi va via. (…) Lei lì è serena, non si preoccupa per noi, all'inizio mi mancava, anche ora mi manca, ma riesco a farne a meno. Io penso che l'amore che lei ha per lui sia più forte dell'amore che ha per noi figli”.
ha riferito: “non voglio vedere mamma perché lei se ne è andata da un giorno Per_5 all'altro, quando io la chiamavo, lei mi diceva che lo amava (adr riferendosi al compagno della madre), che senza di lui non sa stare”.
Entrambe le minori hanno manifestando una decisa chiusura nei confronti della figura materna, al contempo tuttavia esprimendo disponibilità a riprendere i rapporti laddove la madre decidesse di trasferirsi nuovamente a Crotone o quanto meno di trattenersi a Crotone per periodi più lunghi ( ha dichiarato: “io ora non voglio Per_4 avere rapporto con lei, se si trasferisse qui ci penserei … io le ho proposto in passato di trattenersi per più giorni, ma lei non resta più di 2 o 3 giorni”; ha Per_5 dichiarato: “Io penso che lei dovrebbe stare più tempo con noi, invece scendeva sempre poco, passavano anche tre mesi da una volta all'altra, e ogni volta restava per soli 3 o 4 giorni. … per recuperare il rapporto dovrebbe vivere qui e ogni tanto andare là a Roma dal compagno … Adr: vorrei che si spendesse un po' di più per recuperare i rapporti, o si trasferisce qui o io non la voglio vedere né sentire”).
Orbene, ritiene il Collegio che non siano emersi profili di grave conflittualità tra i coniugi né altri elementi indicativi di un possibile pregiudizio per le minori in caso di affido condiviso.
L'attuale lontananza della madre e le difficoltà che allo stato connotano il rapporto con le figlie minori non risultano gravemente indicative di inidoneità o di mancanza di competenze genitoriali tali da indurre a ritenere che il regime dell'affido condiviso sia pregiudizievole per le minori.
Il convenuto non ha allegato che la ricorrente sia incorsa in gravi negligenze con riferimento ai suoi doveri genitoriali. Né ciò è emerso nel corso dell'audizione.
La ricorrente, inoltre, non risulta tenere condotte illecite o diseducative né risulta avere ostacolato l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del convenuto, cosicché devono escludersi i presupposti per l'affido esclusivo delle minori, il quale, anzi, potrebbe avere l'effetto di deresponsabilizzare la , anche in Pt_1
4 considerazione della distanza geografica tra la stessa e le minori (essendo venuta meno la volontà della di tornare a vivere a Crotone) e compromettere Pt_1 irreversibilmente i rapporti tra madre e figlie, ostacolando il pieno godimento da parte delle minori del diritto alla bigenitorialità.
Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene che una concentrazione della genitorialità in capo al padre – seppur richiesta dal convenuto sulla base di talune evidenziate carenze da parte del – non risulti allo stato giustificata. Pt_1
Ne deriva che deve essere confermato l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, non ravvisandosi allo stato ragioni per derogare a tale regime ordinario, con collocamento prevalente presso il padre.
Con riferimento alle frequentazioni tra la madre e le minori si ritiene opportuno disporre che le visite avvengano liberamente, secondo tempi e modalità concordate di volta in volta tra le parti e sulla base della volontà delle minori.
Difatti, ritiene il Collegio che la volontà delle minori debba, allo stato, essere rispettata.
La Corte di Cassazione ha in più occasioni affermato che, nell'interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione (da ultimo, Cass. n. 21341/2019); ciò in conformità con quanto statuito anche dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, la quale ha chiamato le autorità nazionali - nella materia in questione - ad adottare tutte le misure che era ragionevolmente possibile attendersi da loro per mantenere i legami tra il genitore e i suoi figli (Corte EDU, 17/11/2015, Bondavalli c. Italia;
Corte EDU, Per_ 23/02/2017, D' c. ), nella premessa che "per un genitore e suo figlio, stare Per_7 insieme costituisce un elemento fondamentale della vita famigliare (Kutzner c.
Germania, n. 46544/99, p. 58, CEDU 2002) e che misure interne che lo impediscano costituiscono una ingerenza nel diritto protetto dall'art. 8 della Convenzione (K. e T. c.
Finlandia (GC), n. 25702/94, p. 151, CEDU 2001 VII)" (par. 55 Corte EDU,
23/02/2017).
Ciò posto, fermi gli indicati principi, la giurisprudenza convenzionale si è trovata anche ad affermare il carattere non assoluto dell'obbligo delle autorità nazionali di
5 adottare misure idonee a riavvicinare il genitore ed il figlio non conviventi, nella valorizzazione della comprensione e collaborazione di tutte le persone coinvolte.
Come evidenziato dalla Corte di Cassazione, nella richiamata sentenza n. 21341/2019,
l'impegno delle autorità nazionali a facilitare tale collaborazione non è destinato a tradursi nell'obbligo in capo alle medesime di ricorrere alla coercizione che, in materia, non può che essere limitato nella ribadita necessità della valutazione dei diritti e delle libertà delle persone coinvolte ed in particolare dell'interesse superiore del minore e dei diritti conferiti al medesimo dall'art. 8 della Convenzione (Volesk c.
Repubblica ceca, n. 63267/00, p. 118, 29 giugno 2004). La Corte Edu chiama invero i giudici nazionali ad una "grande prudenza prima di ricorrere alla coercizione in una materia così delicata" (Reigado c. Portogallo, n. 73229/01, p. 53, 22 novembre Per_9
2005), nel rimarcato rilievo che l'art. 8 della Convenzione non autorizza i genitori a far adottare misure pregiudizievoli per la salute e lo sviluppo del minore (Elsholz c.
Germania (GC), n. 25735/94, p.p. 49-50, CEDU 2000 VIII).
Invero, il diritto di visita del genitore non collocatario ed il relativo diritto di mantenere il legame con il proprio figlio deve procedere avendo sempre come parametro principale di riferimento il superiore interesse del minore, da determinarsi avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, quali anche la pregressa esistenza e consistenza dei rapporti familiari e l'età del figlio.
Nella specie, si reputa opportuno non forzare le ragazze nella ricostituzione di un rapporto con la madre, evidenziandosi al contempo che le stesse (rispettivamente di anni 15 e 14) sono apparse mature nella esposizione dei fatti e in alcun modo condizionate dalla figura paterna.
Peraltro, le ragazze – malgrado talune espressioni apparentemente categoriche utilizzate nel corso dell'audizione – non hanno in realtà manifestato una totale e immutabile chiusura nei confronti della madre, manifestando piuttosto il desiderio, più
o meno celato, che la stessa dimostri fattivamente di voler coltivare il rapporto con loro e ritorni ad essere maggiormente presente nelle loro vite.
Con riferimento alle statuizioni di carattere economico, deve osservarsi quanto segue.
Il convenuto non ha richiesto la determinazione di un assegno di mantenimento per le minori a carico della madre, quale genitore non collocatario.
6 Tuttavia, anche in mancanza di specifica domanda sul punto, ritiene il Collegio di dover prevedere d'ufficio, nell'interesse delle minori, un assegno mensile a titolo di contributo per il loro mantenimento, da porre a carico della ricorrente.
Considerato che non si conoscono le condizioni economiche della ricorrente, si ritiene di poter determinare la misura del contributo al mantenimento delle minori da porre a carico della madre nella misura complessiva di € 200,00, oltre compartecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie, da concordare preventivamente salvo i casi di urgenza, e da documentare.
Considerata la convergenza delle parti in merito alla domanda principale e tenuto conto dell'esito del giudizio sulle ulteriori questioni, appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella superiore composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione e domanda disattesa:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune, al n. 60 –
2 – A – 1998);
- dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre;
- dispone che i contatti e le frequentazioni tra le minori e la madre avvengano liberamente, nel rispetto della volontà delle minori;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, la somma mensile di €
200,00, da versare entro il giorno dieci di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla compartecipazione alle spese straordinarie, necessarie per le figlie, da concordare (salvi i casi di urgenza) e documentare, in misura pari al 50%;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 17.07.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
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