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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/12/2025, n. 1931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1931 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. EA MA Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1259 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Parte_1 C.F._1
Gallucci;
- ricorrente -
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall' Avv. Rosanna Controparte_1 C.F._2
Lanzillotta;
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione personale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione chiedeva dichiararsi la separazione giudiziale dal coniuge, Parte_1 [...]
con la quale aveva contratto matrimonio il 29 giugno 2023 in Rende, dalla cui unione CP_1
nasceva (05/07/2024) alle conclusioni riportate in atti, deducendo che la comunione morale e Per_1
materiale dei coniugi si era definitivamente deteriorata a causa delle forti incomprensioni insorte, sfociate in frequenti allontanamenti da casa decisi dalla moglie, tanto da rendere intollerabile la pagina 1 di 5 convivenza. Chiedeva, in particolare l'affido condiviso del figlio minore ed il collocamento paritario.
Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda principale, contestava gli assunti del ricorrente circa le ragioni che avevano incrinato il rapporto matrimoniale, opponendosi alla richiesta di collocamento per come formulata, attese le esigenze del minore connesse alla sua tenera età.
Sentite le parti personalmente all'udienza dell'11.07.2025 (in sede di provvedimenti indifferibili)
e del 12.09.2025 (in sede di prima udienza), esperito vanamente il tentativo di conciliazione, e adottati con ordinanza del 3/10/225 i provvedimenti provvisori e urgenti, il Giudice delegato, all'udienza del 7.11.2025 tratteneva la causa a sentenza, riservando la decisione collegiale.
************
L'esame delle allegazioni in atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta.
Con riguardo agli ulteriori profili connessi alla separazione, ovvero quelli relativi al figlio minore, deve disporsi l'affidamento condiviso, per come richiesto concordemente dalle parti, non ravvisandosi ragioni ostative. Quanto invece al regime del collocamento, ivi compreso il pernotto, stante il contrasto emerso, in particolare, su tale ultimo profilo, si osserva quanto segue.
Giova rammentare che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (vedi, Cass. n. 22219 del 12/9/2018, in motivazione;
Cass. n. 18131 del 26/7/2013).
La S.C. nell'ottica del superiore interesse della prole, atteso il preminente diritto del minore ad una crescita sana ed equilibrata, si è spinta a ritenere giustificata l'adozione, in un contesto di affidamento, di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, nell'apprezzato loro carattere recessivo rispetto all'interesse preminente del minore (Cass.
24/05/2018 n. 12954; Cass. 04/11/2013 n. 24683).
La disciplina dei tempi di permanenza dei minori presso un genitore piuttosto che l'altro, e la correlata frequentazione, non è guidata dalla ricerca della migliore figura genitoriale, che per la pagina 2 di 5 cura posta nell'educazione meriti conferma, ma dall'attenzione da darsi alle esigenze del figlio, attraverso l'individuazione di un ambiente di vita e riferimento.
In siffatta cornice ad essere in gioco non è pertanto il diritto alla bigenitorialità del genitore, con divieto di restrizioni al relativo esercizio, destinate ad assumere, anche, rilievo convenzionale (art. 8 Cedu), ma più strette esigenze di natura materiale, volte a dare soddisfazione alla migliore gestibilità e comodità delle esigenze di vita dei figli minori.
Nel caso di specie, la richiesta del ricorrente che prevede il collocamento del minore a partire dal mercoledì fino al venerdì in maniera continuativa non è condivisa dalla convenuta sull'assunto che
(di appena 15 mesi) non è ancora del tutto svezzato. Per_1
Va osservato, innanzitutto, che tale circostanza deve ritenersi pacifica tra le parti, avuto riguardo al tenore della memoria prodotta dal il 5.09.2025, in cui si prospettava di poter ovviare Pt_1 alle necessità del minore facendogli assumere il latte materno prelevato dalla con “il CP_1 cd. ”. Parte_2
La tenera età di e il bisogno di stretti contatti con la madre, specie durante le ore notturne, Per_1
non essendo del tutto svezzato, appaiono elementi non conciliabili con i tempi di bigenitorialità
"paritetici" e l'estensione dei pernotti presso l'abitazione del padre per come richiesti (cfr. anche
Cass. 19069/2024, in cui è stata ritenta non censurabile l'esclusione del pernotto presso il padre di un minore di appena 16 mesi di vita ed era ancora allattato al seno dalla madre).
L'esclusione del pernotto presso il padre in una tale delicata fase di crescita, allo stato, appare la soluzione più confacente al benessere del minore e alla sua crescita armoniosa e serena.
In un tale contesto e al fine di garantire al piccolo salde relazioni con la figura paterna Per_1
devono confermarsi sostanzialmente le statuizioni rese con provvedimento del 3.10.2025, salve le precisazioni che appresso si indicheranno.
Si confermano, infatti, il numero delle giornate che il minore trascorrerà con il padre, tenendo, altresì, conto delle indicazioni dallo stesso fornite in sede di prima udienza e di quanto rappresentato dalla resistente con le note del 6.11.2025 circa la giornata del mercoledì, in cui la stessa ha il rientro pomeridiano al lavoro.
Pertanto, il regime delle frequentazioni del minore con il padre deve disporsi nei seguenti termini: una settimana il padre terrà con sé il figlio nelle giornate di martedì e mercoledì dalle ore 8:45 fino alle 18:15; l'altra settimana il martedì e giovedì dalle ore 8:45 fino alle 18:15, così a seguire secondo il criterio dell'alternanza.
pagina 3 di 5 Rimangono ferme, invece, le ulteriori giornate già previste con il provvedimento del 3.10.2025, ovvero il venerdì dalle 18:00 fino alle ore 21:00, oltre il sabato o la domenica alternati, dalle ore
12:00 fino alle 20:00.
I compiti di prelievo e di accompagnamento del minore dovranno essere ripartiti tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza.
Durante le festività natalizie 2025, attesa la limitazione del pernotto, il minore trascorrerà con il padre il giorno di Natale e di Capodanno dalle ore 12:00 fino alle ore 19:00. Trascorrerà, inoltre, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo 2026 negli orari sopra indicati.
Considerato che l'esclusione del pernotto presso il padre è dalla convenuta motivata per le ragioni legate al non completo svezzamento di e ritenuto ragionevole ipotizzare che tale condizione Per_1
sarà superata orientativamente al compimento dei due anni di età, a partire da Luglio 2026 il regime di frequentazione seguirà il seguente calendario, tenuto conto delle indicazione fornite dal ricorrente: ogni settimana dalle ore 13:00 del mercoledì fino alle ore 20:00 del venerdì con pernotto, oltre il sabato o domenica alternati, dalle ore 9:00 fino alle ore 21:00.
Durante il periodo estivo 2026 trascorrerà due settimane anche non consecutive con il padre Per_1 nel mese di Agosto da concordare con la convenuta. A partire dall'estate 2027, invece, il minore trascorrerà con il padre due settimane anche non consecutive sia nel mese di Luglio che in quello di Agosto. Tale soluzione appare necessaria dal momento che il pernotto viene inserito a partire dal Luglio 2026 e l'inserimento delle settimane anche non consecutive dal mese successivo consente meglio una graduale e crescente normalizzazione del regime di frequentazione con il genitore non collacatorio.
A partire dalle festività natalizie 2026 il minore trascorrerà sette giorni consecutivi con il padre nel periodo compreso tra il 24.12 al 30.12, con alternanza ogni anno rispetto al successivo periodo dal
31.12 fino al 6.01.
Per le ulteriori festività nonché per il compleanno di si seguirà il regime dell'alternanza tra i Per_1
due genitori.
inoltre, in occasione del compleanno dell'uno e dell'altro genitore lo trascorrerà con il Per_1
festeggiato dalle ore 8:45 fino alle ore 18:45.
Quanto, invece, ai profili economici il Tribunale recepisce l'accordo delle parti, secondo il quale la Par percepirà per intero l'assegno unico e universale, oltre alla compartecipazione del CP_1
pagina 4 di 5 Buono al 50% delle spese straordinarie (da individuarsi secondo le linee guida CNF) non ravvisandosi ragione ostative avuto riguardo alla condizione reddituale (comprensiva delle spese) delle parti.
Infine, deve dichiararsi inammissibile l'ulteriore domanda avanzata dalla resistente, stante l'orientamento che ritiene non cumulabile la stessa (soggetta rito ordinario) con quella di separazione, in difetto di ipotesi di connessione “forte”, che, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., consente il cumulo di domande soggette a riti diversi, giusto rilevo sottoposto alle parti con l'ordinanza del
3.10.2025.
Considerato che la non ha avanzato alcuna richiesta di assegnazione della casa CP_1
familiare, nella quale non abita più da alcuni mesi prima dell'introduzione del ricorso, non deve adottarsi alcun provvedimento al riguardo, restando l'immobile nella disponibilità del ricorrente.
La condivisione della domanda principale e l'accordo sulle questioni economiche giustificano la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra questione e eccezione, così decide:
- dichiara la separazione giudiziale di e Parte_1 Controparte_1
- dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Rende per quanto di sua competenza;
- dispone l'affido condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre, disciplinando le frequentazioni con il padre nei termini indicati in parte motiva;
- dispone che l'assegno unico e universale sia percepito per intero dalla resistente e pone a carico di entrambi la compartecipazione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuna;
- compensa le spese di lite
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 10 dicembre 2025
Il Giudice estensore
Dott. Antonio Giovanni Provazza
Il Presidente
Dott. EA MA
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