Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/02/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
4075/2021 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RR NZ - Prima sezione civile - in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4075/2021 R.G., avente ad oggetto scioglimento comunione, vertente
TRA nato a [...] in data [...] e residente a [...]Parte_1
NZ alla via Mazzini n.38/B, elettivamente domiciliato in RR del Greco, alla via
Cavallerizzi n. 7, presso lo studio dell'avv. Giacomo Ganeri dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti
ATTORE
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
Chiesa (LE), via Badisco n. 125, nella qualità di erede di rappresentata e difesa Persona_1
giusta procura in atti dagli avv.ti Fausta Antonella Cirillo e Monica Cirillo con le quali elettivamente domicilia in RR NZ al Corso Umberto I, n. 47/E
CONVENUTA
NONCHE'
, , nella Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
qualità di eredi di Persona_1
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 13.11.2024.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, chiedeva procedersi allo Parte_1
scioglimento della comunione esistente con il coniuge In particolare, Persona_1
deduceva di aver contratto matrimonio con la convenuta in data 20.06.1970 in regime di
1
Dunque, chiedeva procedersi alla divisione dei beni acquistati in regime di comunione legale, indicati in citazione, mediante la formazione di due quote di eguale valore. Allegava, inoltre, di vivere separato dal coniuge da molti anni, già da prima della sentenza di separazione, e di non avere mai avuto la disponibilità dei beni comuni salvo una piccola porzione di quelli siti in RR
NZ alla via Mazzini 38/B, ove stabiliva la sua residenza.
Pertanto, conveniva in giudizio la per ottenere lo scioglimento della comunione e per Per_1 sentirla condannare al pagamento dell'indennità di occupazione, con vittoria di spese e competenze di lite in favore del difensore attributario, in caso di opposizione della convenuta. restava contumace nonostante la ritualità della notifica perfezionatasi a mani Persona_1
proprie in data 13.07.2021.
Assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., all'udienza del 13.04.2023 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio atteso il decesso della convenuta avvenuto in data 18.03.2022; riassunto il giudizio con ricorso depositato in data 19.04.2022, ritualmente notificato in data 09.07.2022 agli eredi collettivamente e impersonalmente nell'ultimo domicilio della defunta, con ordinanza del
17.02.2023 veniva disposta c.t.u.; con ordinanza del 23.06.2023, a fronte della rinuncia all'incarico da parte del consulente, intervenuta nel corso delle operazioni peritali, si procedeva al conferimento dell'incarico all'ing. nominato in sostituzione. Persona_2
Con comparsa depositata in data 05.10.2023, si costituiva nella qualità di erede Controparte_1
di la quale non si opponeva alla divisione e chiedeva che le venisse attribuito Persona_1
l'immobile dalla medesima abitato sito in RR NZ alla via IV Novembre n. 70, II piano.
Chiesti chiarimenti al nuovo consulente nominato, la causa veniva poi rinviata per la precisazione delle conclusioni e, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 14.11.2023 in sostituzione dell'udienza del 13.12.2023, veniva assunta in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
2. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di , e , evocati Controparte_2 CP_3 CP_4
in giudizio, unitamente a , con notifica eseguita ai sensi dell'art. 303 co. 2 c.p.c., Controparte_1 nella qualità di chiamati all'eredità di rivestendo la qualità di figli come risulta Persona_1
dallo stato di famiglia integrale in atti allegato.
Sul punto, occorre considerare che nel processo civile, in caso di morte di una delle parti, ai fini della prosecuzione del processo nei confronti dei successori, la verifica della qualità di eredi dei chiamati all'eredità non è necessaria nell'ipotesi in cui l'atto di riassunzione sia ad essi notificato collettivamente e impersonalmente entro l'anno dal decesso, ai sensi dell'art. 303, comma 2, in quanto tale disposizione affranca il notificante dall'onere di ricercare le prove dell'accettazione
2 dell'eredità, la quale può intervenire nel termine di dieci anni dall'apertura della successione, sicché durante detto periodo la parte non colpita dall'evento interruttivo deve essere tutelata attraverso il riconoscimento della legittimatio ad causam del semplice chiamato. Per converso, il chiamato all'eredità, pur non assumendo la qualità di erede per il solo fatto di avere accettato la notifica dell'atto di riassunzione, ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità così da escludere il presupposto di fatto che ha giustificato la riassunzione (Cass. n.
17445/2019). Invece, nella specie, i suddetti chiamati non hanno inteso costituirsi in giudizio e, pertanto contestare l'assunzione di tale qualità.
3. Ciò detto, deve darsi atto che a norma dell'art. 191, comma 2 c.c., introdotto dall'art. 2 della legge n.55 del 2015, lo scioglimento della comunione si verifica non più con effetto dal passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione - come era pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. tra le altre Cass. n. 3808/2014; Cass. n. 5972/2012) - ma “nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato”. Nella specie, come si evince dalla sentenza di separazione giudiziale n.
1940/2020 depositata in data 14.12.2020 versata in atti, all'udienza di comparizione del 9.7.2020, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente.
Pertanto, venuta meno l'applicabilità delle norme che disciplinano la comunione legale, i beni e i diritti che ne fanno parte cadono in comunione ordinaria tra loro (Cass. n. 8803 del 2017) fino alla divisione (in parti necessariamente uguali: Cass. n. 11467 del 2003, in motiv.): ciascun coniuge
(ovvero, in caso di morte, i relativi eredi), divenuto titolare della sua quota del diritto o del bene a suo tempo acquisto alla comunione legale, può, in conseguenza, liberamente e separatamente disporne (Cass. n. 8803 del 2017).
Dunque, è opportuno precisare che, siccome il giudizio non ha ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria sorta in conseguenza del decesso di avvenuto in corso Persona_1
di causa, occorrerà procedere unicamente allo scioglimento della comunione ordinaria esistente sui beni acquistati dai coniugi e in regime di comunione legale, mediante la CP_1 Per_1
formazione di due quote di eguale valore.
3.1. A questo punto, occorre individuare i beni oggetto della comunione legale.
Come si evince dalla documentazione in atti e dalla relazione del c.t.u., essi sono costituiti da:
1) unità immobiliare della consistenza di circa mq. 75, sita nel Comune di RR NZ (NA), alla via IV Novembre n.66, piano terra, distinta nel catasto dei Fabbricati con i seguenti
3 identificativi e dati censuari: foglio 3, particella 10, sub. 1, zona cens. 1, cat. A/4, classe 2, consistenza 3,5 vani, rendita c. € 138,28;
2) unità immobiliare della consistenza di circa mq. 72, sita nel Comune di RR NZ (NA), alla via IV Novembre n.66, piano terra, distinta nel catasto dei Fabbricati con i seguenti identificativi e dati censuari: foglio 3, particella 10, sub. 2, zona cens. 1, cat. A/4, classe 2, consistenza 3,5 vani, rendita c. € 138,28;
3) unità immobiliare della consistenza di circa mq. 73, sita nel Comune di RR NZ (NA), alla via IV Novembre n.66, piano primo, distinta nel catasto dei Fabbricati con i seguenti identificativi e dati censuari: foglio 3, particella 10, sub. 3, zona cens. 1, cat. A/4, classe 2, consistenza 3,5 vani, rendita c. € 138,28;
4) unità immobiliare della consistenza di circa mq. 99, sita nel Comune di RR NZ (NA), alla via IV Novembre n.66, piano primo, distinta nel catasto dei Fabbricati con i seguenti identificativi e dati censuari: foglio 3, particella 10, sub. 4, zona cens. 1, cat. A/4, classe 2, consistenza 4,5 vani, rendita c. € 177,79;
5) unità immobiliare della consistenza di circa mq. 99, sita nel Comune di RR NZ (NA), alla via IV Novembre n.66, piano secondo, denunciata all'UTE di Napoli con scheda n. 64 del
20.01.1978;
6) unità immobiliare della consistenza di circa mq. 73, sita nel Comune di RR NZ (NA), alla via IV Novembre n.66, piano secondo, denunciata all'UTE di Napoli con scheda n. 65 del
20.01.1978;
7) lastrico solare di copertura in terzo piano (copertura dei secondi piani di cui ai punti 5 e 6 che precedono) di complessivi mq 172,00, sito in RR NZ alla via IV Novembre n. 66;
8) spiazzo o zona di terreno retrostante il fabbricato catastalmente individuato al N.C.T. al foglio
3 p.lla 11, frutteto, cl 2, mq 329,00.
Detti beni sono pervenuti alle parti in causa, in comunione legale dei beni, con atto di compravendita per Notaio del 5 luglio 1978, rep. n. 52450 n. racc. 5720, allegato Persona_3
in atti.
Inoltre, rientra nel patrimonio in comunione l'intero complesso immobiliare già ad uso industriale
(ex pastificio) sito in RR NZ alla via Mazzini n. 26-28 composto da:
a) unità immobiliare composta da piano cantinato, piano terra e primo, identificata al N.C.E.U. al foglio 7, particella 593, sub 1, fabbricato in categoria F/2 (unità collabente) e p.lla 594 (area urbana aggraffata);
b) area urbana identificata catastalmente al N.C.E.U. al foglio 7 p.lla 1091, area 971,00 mq;
c) area urbana identificata catastalmente al N.C.E.U. al foglio 7 p.lla 786, area 637,00 mq.
4 Detti beni sono pervenuti alle parti in causa, in comunione legale dei beni, con atto di compravendita per Notaio del 20 dicembre 1980, rep. n. 56075 n. racc. 7197, Persona_3
allegato in atti.
2.2. Ciò detto, per quanto concerne la divisibilità degli immobili siti in Via IV Novembre n. 66 e l'indivisibilità del fabbricato sito alla via Mazzini n. 26-28 e il valore degli stessi, è possibile fare proprie le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. all'esito della consulenza e dell'integrazione disposta in corso di causa, nonché richiamare la risposta fornita dall'ausiliario alle osservazioni formulate dalla convenuta costituita, in merito al valore del fabbricato di via Mazzini.
Il valore totale dei beni da dividere è, dunque, pari ad euro 1.169.720,00 di cui euro 886.320,00 per gli immobili siti in RR NZ alla via IV Novembre n. 66 ed euro 283.400,00 per il fabbricato sito in RR NZ alla via Mazzini n. 26-28.
A ciascun condividente spetta una quota pari al 50% ovvero una quota avente un valore di euro
584.860,00.
3.3. Così individuati e stimati i beni del compendio da dividere, occorre soffermarsi sulla legittimità urbanistica degli stessi.
In punto di diritto va premesso che “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione, il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione di divisione sotto il profilo della possibilità giuridica, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale, sicché la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”
(Cass., sez. un., 7 ottobre 2019, n. 25021). Ancora, nella medesima sentenza, è stato affermato che
“gli atti di scioglimento delle comunioni relative ad edifici, o loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima dell'entrata in vigore della legge medesima ove dagli atti stessi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, ovvero ad essi non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967” (Cass., sez. un., 7 ottobre 2019, n. 25021).
5 Ancora, la Corte di Cassazione civile sez. un., 22/03/2019, n. 8230, aderendo alla tesi della nullità formale, ha statuito che “la sanzione della incommerciabilità degli immobili abusivi e, dunque, la nullità degli atti di trasferimento che abbiano ad oggetto immobili abusivi, si ha solo quando manca completamente la concessione edilizia (o il permesso in sanatoria); non rileva quindi che la costruzione non sia conforme al titolo abilitativo essendo l'atto valido a prescindere dalla conformità o meno dell'opera realizzata al titolo abilitativo, non assumendo quindi alcun rilievo, sotto il profilo strettamente civilistico, che l'opera sia stata realizzata una variazione essenziale rispetto al titolo edilizio”.
Nella specie, sulla scorta delle risultanze degli accertamenti demandati al c.t.u., è emerso che il fabbricato sito in via IV Novembre n. 66 RR NZ (piano terra e piano primo), è stato costruito in data antecedente al 1942, come risulta dal primo accatastamento datato 02.04.1940, mentre il secondo piano è stato realizzato in epoca antecedente al 1967 come risulta dal certificato di abitabilità n. 0059 del 28.11.1952 rilasciato dal comune di RR NZ (cfr. relazione c.t.u. pag. 11). Ne consegue che l'ampliamento non autorizzato del piano terra, di mq 55,00 per un'altezza di 3,15, che insiste per mq 32,00 sull'area di corte della p.lla 10 e per i restanti 23,00 mq sulla p.lla 11 zonetta di terreno, non preclude la commerciabilità dell'intero complesso immobiliare incidendo il costo di ripristino dello stato dei luoghi sul valore complessivo del bene, valutato dal c.t.u. in euro 126.000,00 e non oggetto di contestazione. Quanto, poi, al fabbricato sito in via Mazzini n. 26-28 RR NZ, il consulente ha concluso che trattasi di immobile realizzato in epoca antecedente al 1942 come si desume dal primo accatastamento del 8.06.1940.
Dunque, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra espressi, gli immobili devono ritenersi commerciabili.
3.4. A questo punto, al fine di determinare le modalità con cui addivenire allo scioglimento della comunione, ben può essere recepito il progetto del consulente da ultimo redatto nella relazione depositata in data 17.05.2024, senza chiaramente tener conto del bene immobile sito in RR
NZ alla via Pompei n. 5, piano 2 riportato al foglio 7, p.lla 324, sub 19. Quest'ultimo bene, infatti, per come allegato dalla convenuta rientra nel patrimonio esclusivo Controparte_1
della e, siccome nel presente giudizio non si controverte della massa ereditaria della Per_1
e, dunque, dello scioglimento della comunione sorta in conseguenza del suo decesso, Per_1
ma dello scioglimento della comunione legale tra i coniugi e detto bene non CP_1 Per_1
potrà rientrare tra quelli da dividere.
Pertanto, si è addivenuti alla formazione di due quote omogenee che prevedono una minima differenza di valore, suscettibile di rimedio con la corresponsione di un conguaglio di entità molto
6 contenuta, che consente anche di ricomprendere in un unico lotto il fabbricato di via Mazzini, che l'ausiliario ha ritenuto indivisibile.
Al fine, poi, di individuare la parte attributaria di ciascun lotto, appare opportuno procedere in conformità alle richieste delle parti costituite. Infatti, l'attore ha fatto proprio il progetto dell'ausiliario chiedendo, dunque, l'assegnazione del lotto 1; l'unica convenuta costituita in qualità di erede della nulla ha opposto se non di poter continuare ad usufruire dall'immobile Per_1
dalla medesima occupato - sito al secondo piano del fabbricato di via IV Novembre - ricompreso nel lotto 2 da attribuire alla e, dunque, ai suoi eredi. Per_1
Pertanto, attribuendo il lotto 1 allo e il lotto 2 alla e per ella ai suoi eredi, CP_1 Per_1
sarà possibile, da un lato, consentire alle parti di mantenere la disponibilità di beni di cui hanno sempre avuto il godimento (lo il fabbricato di via Mazzini e la il fabbricato CP_1 Per_1 di via IV Novembre) e, dall'altro, di ridurre al minimo i conguagli, ricomprendendo nel lotto 1 anche due autonome unità immobiliari site nel fabbricato di via IV Novembre.
Infatti, giova evidenziare che secondo la più recente opinione giurisprudenziale (cfr. Cass. n.
4426/2017) il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729
c.c., non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione, non solo ove il giudice di merito abbia ritenuto di derogare al criterio suddetto, ma anche se abbia scelto di respingere la richiesta di deroga avanzata dalla parte.
In definitiva, il primo lotto, da attribuire a è composto dai seguenti beni Parte_1
(valore euro 584.400,00):
1) area di sedime del fabbricato sito in RR NZ alla via Mazzini nn. 26-28 del valore di euro 136.000,00;
2) area urbana p.lla 1091 del valore di euro 48.550,00;
3) area urbana p.lla 594 del valore di euro 67.000,00;
4) area urbana p.lla 786 del valore di euro 31.850,00;
5) unità immobiliare sita nel Comune di RR NZ alla via IV Novembre n. 66, piano primo, distinta nel Catasto dei Fabbricati con i seguenti identificativi e dati censuari: foglio 3, particella 10, sub 3, zona censuaria 1, cat. A/4, classe 2, consistenza 3,5 vani, rendita c. € 138,28, del valore di euro 127.750,00;
6) unità immobiliare sita nel Comune di RR NZ alla via IV Novembre n. 66, piano primo, distinta in Catasto Fabbricati con i seguenti identificativi e dati censuari: foglio 3, particella
7 10, sub 4, zona cens. 1, cat. A/4 classe 2, consistenza 4,5 vani, rendita c. € 177,79, del valore di euro 173.250,00.
Il secondo lotto, da attribuire ad e per ella ai suoi eredi, è composto dai seguenti Persona_1
beni (valore euro 585.320,00).
1) unità immobiliare sita nel Comune di RR NZ (NA), alla via IV Novembre n.66, piano terra, distinta nel catasto dei Fabbricati con i seguenti identificativi e dati censuari: foglio 3, particella 10, sub. 1, zona cens. 1, cat. A/4, classe 2, consistenza 3,5 vani, rendita c. € 138,28, del valore di euro 131.250,00;
2) unità immobiliare sita nel Comune di RR NZ (NA), alla via IV Novembre n.66, piano terra, distinta nel catasto dei Fabbricati con i seguenti identificativi e dati censuari: foglio 3, particella 10, sub. 2, zona cens. 1, cat. A/4, classe 2, consistenza 3,5 vani, rendita c. € 138,28, del valore di euro 126.000,00;
3) unità immobiliare sita nel Comune di RR NZ (NA), alla via IV Novembre n.66, piano secondo, denunciata all'UTE di Napoli con scheda n. 64 del 20.01.1978, del valore di euro
173.250,00;
4) unità immobiliare della consistenza di circa mq. 73, sita nel Comune di RR NZ (NA), alla via IV Novembre n.66, piano secondo, denunciata all'UTE di Napoli con scheda n. 65 del
20.01.1978, del valore di euro 127.750,00;
5) lastrico solare di copertura in terzo piano (copertura dei secondi piani di cui ai punti 5 e 6 che precedono) sito in RR NZ alla via IV Novembre n. 66, del valore di euro 17.200,00;
6) spiazzo o zona di terreno retrostante il fabbricato catastalmente individuato al N.C.T. al foglio
3 p.lla 11, frutteto, cl 2, del valore di euro 9.870,00.
Essendo i condividenti titolari di quote eguali e spettando, dunque, a ciascuno una quota di valore pari ad euro 584.860,00, a carico di assegnataria della quota 2 (del valore di Persona_1 euro 585.320,00), andrà previsto l'obbligo di corrispondere a un conguaglio Parte_1 di euro 460,00. Sull'importo determinato a titolo di conguaglio (euro 460,00) devono essere corrisposti gli interessi legali (Cass. 2000/9659; 2004/2483; 2004/12818), a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
4. Va, infine, disattesa la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione avanzata dall'attore. Giova osservare che l'azione esercitata dall'attore ha natura risarcitoria e si fonda sulla lesione del diritto, di cui è titolare ciascun comunista, di concorrere nei vantaggi della comunione in proporzione della rispettiva quota (art. 1101 c.c.) e di utilizzare al pari degli altri la cosa comune
(art. 1102 c.c.), facendo propri i frutti nei limiti della quota di spettanza.
8 E' stato precisato in giurisprudenza come l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso, e sempre che risulti provato che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. Sez. 2, 09/02/2015, n.
2423; Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n. 24647; Cass. Sez. 2, 04/12/1991, n. 13036). La Cassazione ha, quindi, evidenziato che, se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo (cfr. Cass. civ., sez. II;
sentenza n. 24647 del 3/12/2010. Cfr., in senso analogo, Cass. civ., sez. II, sentenza n. 13036 del 4/12/1991). Ove egli abbia utilizzato ed amministrato il bene comune e i condividenti si siano astenuti da analoghe attività, sussiste pur sempre la presunzione "iuris tantum" che abbia agito nella qualità e operato anche nell'interesse degli altri.
Nella fattispecie in esame, non risulta dimostrato né che la convenuta abbia avuto il possesso esclusivo di tutti i beni comuni - anzi è emerso che lo stesso ha disposto del fabbricato CP_1
di via Mazzini - né tantomeno risulta dagli atti alcuna prova che l'attore abbia mai manifestato l'intenzione di utilizzare in modo diretto i beni comuni e che ciò non gli sia stato concesso.
5. Le spese di lite, tenuto conto del comune interesse sotteso alla domanda di scioglimento della comunione e del rigetto della domanda volta a conseguire la condanna della convenuta al pagamento dell'indennità di occupazione, possono essere interamente compensate tra le parti.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, nei rapporti interni tra le parti, vanno poste a carico della massa in proporzione alle rispettive quote.
P.Q.M.
Il Tribunale di RR NZ, I sezione civile, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza e conclusione, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento della comunione tra i coniugi e Parte_1 Per_1
e per ella i suoi eredi;
[...]
9 2) dispone che il patrimonio oggetto di comunione sia diviso secondo le modalità indicate in parte motiva e, per l'effetto, assegna in piena proprietà:
a) a Parte_1
- unità immobiliare composta da piano cantinato, piano terra e primo, identificata al N.C.E.U. al foglio 7, particella 593, sub 1, fabbricato in categoria F/2 (unità collabente);
- area urbana identificata catastalmente al N.C.E.U. al foglio 7 p.lla 594;
- area urbana identificata catastalmente al N.C.E.U. al foglio 7 p.lla 1091;
- area urbana identificata catastalmente al N.C.E.U. al foglio 7 p.lla 786;
- unità immobiliare sita nel Comune di RR NZ alla via IV Novembre n. 66, piano primo, distinta nel Catasto dei Fabbricati con i seguenti identificativi e dati censuari: foglio 3, particella 10, sub 3, zona censuaria 1, cat. A/4, classe 2, consistenza 3,5 vani, rendita c. €
138,28;
- unità immobiliare sita nel Comune di RR NZ alla via IV Novembre n. 66, piano primo, distinta in Catasto Fabbricati con i seguenti identificativi e dati censuari: foglio 3, particella 10, sub 4, zona cens. 1, cat. A/4 classe 2, consistenza 4,5 vani, rendita c. € 177,79;
b) ad ONCETTA e per ella ai suoi eredi: Per_1
- unità immobiliare sita nel Comune di RR NZ (NA), alla via IV Novembre n.66, piano terra, distinta nel catasto dei Fabbricati con i seguenti identificativi e dati censuari: foglio
3, particella 10, sub. 1, zona cens. 1, cat. A/4, classe 2, consistenza 3,5 vani, rendita c. € 138,28;
- unità immobiliare sita nel Comune di RR NZ (NA), alla via IV Novembre n.66, piano terra, distinta nel catasto dei Fabbricati con i seguenti identificativi e dati censuari: foglio
3, particella 10, sub. 2, zona cens. 1, cat. A/4, classe 2, consistenza 3,5 vani, rendita c. € 138,28;
- unità immobiliare sita nel Comune di RR NZ (NA), alla via IV Novembre n.66, piano secondo, denunciata all'UTE di Napoli con scheda n. 64 del 20.01.1978;
- unità immobiliare sita nel Comune di RR NZ (NA), alla via IV Novembre n.66, piano secondo, denunciata all'UTE di Napoli con scheda n. 65 del 20.01.1978;
- lastrico solare di copertura in terzo piano (copertura dei secondi piani di cui ai punti 5 e 6 che precedono), sito in RR NZ alla via IV Novembre n. 66;
- spiazzo o zona di terreno retrostante il fabbricato catastalmente individuato al N.C.T. al foglio
3 p.lla 11, frutteto, cl 2; condanna e per ella i suoi eredi al pagamento a favore di Persona_1 Parte_1
della somma di euro 460,00 a titolo di conguaglio, oltre interessi legali a far data
[...]
dalla pubblicazione della presente sentenza fino all'effettiva corresponsione;
3) rigetta la domanda di pagamento dei frutti per l'occupazione dei beni avanzata dall'attore;
10 4) compensa le spese di lite tra le parti;
5) pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, nei rapporti interni tra le parti, a carico della massa e dunque delle parti nella misura di ciascuna quota;
6) ordina la trascrizione della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari.
RR NZ, 19.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
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