Articolo 13 della Legge 29 novembre 1965, n. 1372
Articolo 12Articolo 14
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6 gennaio 1966
Art. 13. Campo di applicazione della legge

I benefici della presente legge non si applicano:
1) per le navi che non siano destinate al compimento di operazioni di commercio e per i galleggianti di ogni specie ad eccezione dei rimorchiatori abilitati alla navigazione oltre le 6 miglia dalla costa;
2) per le navi di nuova costruzione da carico secco e da pesca di stazza lorda inferiore rispettivamente a 150 o a 50 tonnellate;
3) per le navi abilitate al servizio marittimo dei porti e delle rade;
4) per le navi costruite per conto dello Stato o a questo appartenenti;
5) per le navi abilitate esclusivamente alla navigazione fluviale, lacuale e lagunare.
Sono in ogni caso ammesse ai benefici della presente legge le navi destinate alla ricerca scientifica e alla istruzione nautica.
In ogni caso i cantieri costruttori che non siano stati in esercizio nel periodo di 24 mesi anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge non godono dei benefici dalla stessa previsti.
Entrata in vigore il 6 gennaio 1966