Art. 13. Campo di applicazione della legge
I benefici della presente legge non si applicano:
1) per le navi che non siano destinate al compimento di operazioni di commercio e per i galleggianti di ogni specie ad eccezione dei rimorchiatori abilitati alla navigazione oltre le 6 miglia dalla costa;
2) per le navi di nuova costruzione da carico secco e da pesca di stazza lorda inferiore rispettivamente a 150 o a 50 tonnellate;
3) per le navi abilitate al servizio marittimo dei porti e delle rade;
4) per le navi costruite per conto dello Stato o a questo appartenenti;
5) per le navi abilitate esclusivamente alla navigazione fluviale, lacuale e lagunare.
Sono in ogni caso ammesse ai benefici della presente legge le navi destinate alla ricerca scientifica e alla istruzione nautica.
In ogni caso i cantieri costruttori che non siano stati in esercizio nel periodo di 24 mesi anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge non godono dei benefici dalla stessa previsti.
I benefici della presente legge non si applicano:
1) per le navi che non siano destinate al compimento di operazioni di commercio e per i galleggianti di ogni specie ad eccezione dei rimorchiatori abilitati alla navigazione oltre le 6 miglia dalla costa;
2) per le navi di nuova costruzione da carico secco e da pesca di stazza lorda inferiore rispettivamente a 150 o a 50 tonnellate;
3) per le navi abilitate al servizio marittimo dei porti e delle rade;
4) per le navi costruite per conto dello Stato o a questo appartenenti;
5) per le navi abilitate esclusivamente alla navigazione fluviale, lacuale e lagunare.
Sono in ogni caso ammesse ai benefici della presente legge le navi destinate alla ricerca scientifica e alla istruzione nautica.
In ogni caso i cantieri costruttori che non siano stati in esercizio nel periodo di 24 mesi anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge non godono dei benefici dalla stessa previsti.