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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/07/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2265/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a PALERMO (PA), in [...] Parte_1
24/03/1992, elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA PRINCIPE DI
BELMONTE N. 99, presso lo studio dell'Avv. SOMMATINO MARIANNE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], elettivamente CP_1 domiciliata in PALERMO, VIA PRINCIPE DI BELMONTE n. 99, presso lo studio dell'Avv. SOMMATINO MARIANNE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 6/5/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 31/07/2019 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 14/7/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1)I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2)La figlia minore rimane affidata ad entrambi i coniugi secondo le Per_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione ove risiede la madre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3)In relazione al diritto di visita del padre il sig. Parte_1 potrà tenere con sé la figlia liberamente durante la settimana,
[...] secondo gli accordi tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse della figlia, e in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- due pomeriggi alla settimana dalle ore 16:00 alle ore 20:00, da concordare di volta in volta con l'altro genitore;
- il fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 10:00 del sabato alle ore
19:00 della domenica con pernottamento presso la residenza paterna;
- durante le festività natalizie e di fine anno la minore trascorrerà con uno dei genitori, ad anni alterni, rispettivamente il giorno del 24 e del 25 dicembre e il giorno del 31 di dicembre e dell'01 gennaio.
- durante le festività pasquali la minore trascorrerà il giorno della Pasqua con un genitore ed il giorno del Lunedì in Albis con l'altro genitore ad anni alterni.
- durante le vacanze estive, nel periodo di chiusura delle attività scolastiche, la minore trascorrerà con il padre almeno quindici giorni non consecutivi, di
2 cui 7 consecutivi, da concordarsi previamente con la madre entro il mese di maggio di ogni anno.
4)E' facoltà per il padre visitare e tenere con sé la figlia anche in altre ricorrenze e/o occasioni, previa intesa telefonica con la madre, nel rispetto del superiore interesse della figlia e sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche della minore.
5)Il sig. si impegna a corrispondere Parte_1 mensilmente, a titolo di mantenimento ordinario della figlia, la somma complessiva di € 300,00, da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT.
Il succitato importo dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione attraverso bonifico ordinario su conto corrente bancario intestato alla sig.ra entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese solare. CP_1
6)Le spese straordinarie saranno sostenute dai coniugi nella misura del
50% ciascuno, secondo il Protocollo del 02/07/2019 approvato dal Tribunale di Palermo, che le parti dichiarano di avere letto e di averlo accettato.
7)I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi.
8)I coniugi rinunciano per sé stessi a qualsiasi assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro essendo entrambi economicamente indipendenti.
9)I coniugi con la sottoscrizione del presente atto, convengono di dare esecuzione immediata ai patti ivi convenuti e sopra elencati”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 91 P. 2, S. A, Anno 2019) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
3 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2265/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a PALERMO (PA), in [...] Parte_1
24/03/1992, elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA PRINCIPE DI
BELMONTE N. 99, presso lo studio dell'Avv. SOMMATINO MARIANNE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], elettivamente CP_1 domiciliata in PALERMO, VIA PRINCIPE DI BELMONTE n. 99, presso lo studio dell'Avv. SOMMATINO MARIANNE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 6/5/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 31/07/2019 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 14/7/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1)I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2)La figlia minore rimane affidata ad entrambi i coniugi secondo le Per_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione ove risiede la madre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3)In relazione al diritto di visita del padre il sig. Parte_1 potrà tenere con sé la figlia liberamente durante la settimana,
[...] secondo gli accordi tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse della figlia, e in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- due pomeriggi alla settimana dalle ore 16:00 alle ore 20:00, da concordare di volta in volta con l'altro genitore;
- il fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 10:00 del sabato alle ore
19:00 della domenica con pernottamento presso la residenza paterna;
- durante le festività natalizie e di fine anno la minore trascorrerà con uno dei genitori, ad anni alterni, rispettivamente il giorno del 24 e del 25 dicembre e il giorno del 31 di dicembre e dell'01 gennaio.
- durante le festività pasquali la minore trascorrerà il giorno della Pasqua con un genitore ed il giorno del Lunedì in Albis con l'altro genitore ad anni alterni.
- durante le vacanze estive, nel periodo di chiusura delle attività scolastiche, la minore trascorrerà con il padre almeno quindici giorni non consecutivi, di
2 cui 7 consecutivi, da concordarsi previamente con la madre entro il mese di maggio di ogni anno.
4)E' facoltà per il padre visitare e tenere con sé la figlia anche in altre ricorrenze e/o occasioni, previa intesa telefonica con la madre, nel rispetto del superiore interesse della figlia e sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche della minore.
5)Il sig. si impegna a corrispondere Parte_1 mensilmente, a titolo di mantenimento ordinario della figlia, la somma complessiva di € 300,00, da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT.
Il succitato importo dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione attraverso bonifico ordinario su conto corrente bancario intestato alla sig.ra entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese solare. CP_1
6)Le spese straordinarie saranno sostenute dai coniugi nella misura del
50% ciascuno, secondo il Protocollo del 02/07/2019 approvato dal Tribunale di Palermo, che le parti dichiarano di avere letto e di averlo accettato.
7)I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi.
8)I coniugi rinunciano per sé stessi a qualsiasi assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro essendo entrambi economicamente indipendenti.
9)I coniugi con la sottoscrizione del presente atto, convengono di dare esecuzione immediata ai patti ivi convenuti e sopra elencati”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 91 P. 2, S. A, Anno 2019) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
3 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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