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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 16/05/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale di Sciacca in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Anna Sandra
Bandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 245 /2020 R.G. avente ad avente per oggetto:
“opposizione a decreto ingiuntivo” promossa
DA
AVV. , nato a [...] il [...], Parte_1
e residente a [...]di Belice, rappresentato CodiceFiscale_1
e difeso da sé stesso
OPPONENTE
CONTRO dapprima per mezzo del procuratore generale Controparte_1
( già rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Cirillo, e Controparte_2 CP_3
successivamente per mezzo del procuratore generale Controparte_4
, rappresentata e difesa, dall'Avv. Carla Consenti,
[...]
OPPOSTA
Conclusioni delle parti.
Per l'opponente - ritenere e dichiarare che, in accoglimento delle Parte_1 eccezioni e difese esposte in epigrafe, che l'Avv. nessuna somma deve Parte_1 corrispondere all' , con sede a MA, viale Regina Margherita n. 125, Controparte_1 codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di MA , e per P.IVA_1 essa alla procuratrice generale (già , in persona Controparte_2 CP_3 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, per la fornitura indicata nelle fatture oggetto del Decreto Ingiuntivo opposto;
- pertanto, dichiarare inefficace e quindi nullo, o comunque con qualsiasi motivazione
1 annullare, il Decreto Ingiuntivo n. 12/2020, R.G. n. 1277/2019, emesso dal Tribunale di
Sciacca, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Stabile, in data 7 gennaio 2020, notificato in data 21 gennaio 2020, su istanza dell' , con sede a MA, Controparte_1 viale Regina Margherita n. 125, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle
Imprese di MA , che agisce per mezzo del procuratore generale P.IVA_1 CP_2
(già , in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro
[...] CP_3 tempore Dott. con sede in MA (RM), via Pieve Torina n. 44-46- Controparte_5
46°, Partita IVA nei confronti del signor nato a [...] P.IVA_2 Parte_1
(AG) il 20 agosto 1969, C.F. residente in [...]di C.F._2
Belice in via Brancati n. 12, con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di €
8.632,09, oltre interessi nella misura prevista ex D.lg. 231/2002, nonché le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 400,00 per onorari, € 145,50 per spese, oltre per spese generali, ed oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta, oggi opposto, in quanto infondato sia in fatto che in diritto;
- condannare parte opposta al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.espingere la domanda di controparte perché infondata in fatto e in diritto e revocare il decreto ingiuntivo per i motivi suesposti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Per l'opposta ” - In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità Controparte_1 dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 c.p.c, 101 e 24 Cost., alla luce della totale genericità ed infondatezza delle contestazioni sollevate da controparte;
- nel merito, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sciacca, convalidare il decreto ingiuntivo opposto per l'importo ivi indicato, oltre interessi moratori e spese legali, per i motivi esposti in premessa;
- concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. per
l'importo liquidato in decreto, oltre accessori e spese legali, sussistendo i requisiti di legge per la sua concessione;
- in via subordinata, e nella denegata ipotesi di revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, accertare l'esistenza dell'obbligazione di pagamento dell'opponente e, quindi condannare lo stesso al pagamento della somma ingiunta, oltre interessi da computarsi ai tassi scadenze e modalità specificati nel ricorso per ingiunzione di pagamento, fino all'effettivo
2 soddisfo, o della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare nel corso del giudizio, in virtù delle causali di cui in premessa;
- in ogni caso, condannare parte opponente al pagamento di spese, diritti ed onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato l'Avv. ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 12/2020, notificato in data
21 gennaio 2020, su istanza dell' , che ha agito per mezzo del Controparte_1 procuratore generale (già , con il quale è stato Controparte_2 CP_3
ingiunto il pagamento della somma di € 8.632,09, oltre interessi e spese.
Ha riferito che l'odierno opponente, nel mese di giugno 2016 ha ricevuto la fattura n. 2732120066, emessa il 16 giugno 2016, relativa alla fornitura portante n.cliente 826835304, telefonicamente immediatamente contestata sia per la rilevazione dei consumi indicati sia per l'indicazione dei periodi.
A seguito di ciò, in accoglimento delle suddette contestazioni, è stata emessa, in data 7 novembre 2016, la fattura portante il n. 2755230990 dell'importo da pagare pari a 0,00, con la quale è stato riconosciuto che, alla chiusura del contratto e cessazione della fornitura, nessuna somma era dovuta, anzi risultava un credito dell'odierno opponente, evidenziato nel medesimo documento, pari ad € 119,75.
Ha fondato la propria opposizione sui seguenti motivi
1)ERRATA EMISSIONE DELLA FATTURA N. 2732120066 ED ERRATA
INTIMAZIONE DI SOMME NON SPETTANTI
Come indicato nella fattura del 16 giugno 2016, portante il n. 2732120066, emessa dall'Enel Energia, Mercato Libero dell'energia, dell'importo di € 8.185,01,
l'attivazione della fornitura in oggetto è stata eseguita, in data 1 maggio 2016, e, in data 30 aprile 2016, è stata rilevata la lettura pari a 9.269 smc, indicata nel contatore installato, portante matricola 6954993.
In data 5 ottobre 2016, veniva emessa la fattura portante il n. 2749113716, dell'importo pari ad € 30,45, con la specifica di fattura ordinaria con rettifica, nella quale venivano dettagliati i consumi rilevati e stimati dal 27 giugno 2016 al
30 settembre 2016; con la successiva fattura del 7 novembre 2016, portante il n.
3 2755230990, di importo pari a 0,00, veniva dichiarato che, alla chiusura del contratto e cessazione della fornitura in oggetto, nessuna somma era dovuta, anzi risultava un credito dell'odierno opponente pari ad € 119,75.
Ha rilevato che il consumo medio annuale dell'utenza oggetto della fornitura in esame è di circa 1.200/1.300 smc, pertanto incompatibile con quello indicato nella fattura del 16 giugno 2016, portante il n. 2732120066, di crca 7.000 smc, riferito al periodo dall'1 maggio 2014 al 21 maggio 2015.
2) INESISTENZA DELLA PROVA SCRITTA
La sola fattura, per costante orientamento giurisprudenziale, non può costituire prova scritta sui cui fondare il Decreto Ingiuntivo opposto, fatture, che, tra l'altro, vengono espressamente contestate dalla parte opponente.
IN VIA SUBORDINATA
3) NULLITA', ANNULLABILITA' E/O INEFFICACIA PARZIALE DEL
DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO.
Si è costituita la società per mezzo del procuratore generale Controparte_1
( già ), contestando quanto eccepito e dedotto. Controparte_2 CP_3
Ha evidenziato che tra le parti in causa esiste un rapporto contrattuale di fornitura di gas Pdr 09620000100770, (codice cliente 826 835 304) e di fornitura di energia elettrica Pod IT001E90532657 (numero cliente 826 819 198) relative ad un immobile, sito in Santa Margherita di Belice, Largo Monfalcone, n.15 entrambi gestite dalla Controparte_6
Il sig. , si è reso inadempiente delle seguenti fatture (Doc.5): Parte_1
Numero fattura Data fattura Importo fattura
0000002732120066 06/07/2016 € 7.935,82
0000002749113716 25/10/2016 € 30,45
0000002856238213 23/10/2017 € 308,08
0000002868738851 21/12/2017 € 234,72
0000002906610045 13/02/2018 € 123,02
- ed è, quindi, debitore della somma di € 8.632,09.
Il sig. in data 25.02.2014 aderiva mediante due registrazioni Parte_1
4 telefoniche ad un contratto di fornitura gas e ad uno di fornitura di energia elettrica con la Società per il Mercato Libero. Controparte_1
Sull'errata emissione delle fatture ha evidenziato che nella fattura n.2755230990 di importo pari a 0,00, con la quale veniva riconosciuto che, alla chiusura del contratto e cessazione della fornitura, è chiaramente indicato (in alto a destra) che, “non risultano pagate precedenti bollette per un importo pari a 8.215,46” e con riguardo alla nota di credito, invece, è esplicitamente indicato nel riquadro sottostante che, “L'importo riportato nel Totale Bolletta ti verrà rimborsato per intero sulla prossima fattura se ci risulteranno effettuati tutti i pagamenti relativi alle tue forniture”.
Ha evidenziato che il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base dell'estratto notarile autentico del “Giornale dei crediti in contenzioso” della società opposta, ove sono debitamente registrate le fatture di cui si è reso inadempiente il sig.
. Parte_1
Le fatture, che si depositano in allegato al presente atto, costituiscono un valido elemento di prova quanto alla prestazione ivi eseguita;
nei contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono calcolati mediante un contatore, al sistema di lettura a contatore è riconosciuto il valore di una presunzione semplice di veridicità, che può essere smentita con qualsiasi mezzo di prova.
Ha chiesto la concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto.
Nelle more del giudizio si è costituita quale procuratore generale di CP_1
la che ha chiesto l'estromissione della
[...] Controparte_4
Controparte_2
La causa, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto, è stata istruita con l'escussione dei testi , Testimone_1 Tes_2
e la , esperita apposita CTU tecnica, rigettata la richiesta di
[...] Parte_2
richiamo, è stata posta in decisione all'udienza del 20 settembre 2024 con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*********
5 Preliminarmente si da atto che parte opposta sebbene Controparte_4
regolarmente avvisata, non ha depositato comparsa conclusionale.
L'odierno giudizio nasce dall'opposizione ad un decreto ingiuntivo che
[...]
ha ottenuto, in danno dell'Avv. emesso sulla base CP_1 Parte_1
di diverse fatture, ma quella in contestazione è la fattura n.22732120066, emessa dall' , Mercato Libero dell'energia, dell'importo di € 8.185,01, relativa CP_1
ai consumi del gas emessa a seguito di “ricostruzione consumi” per il periodo 1 maggio 2014 – 25 febbraio 2016 dovuta ad una lettura errata.
La fattura evidenzia una lettura rilevata, in data 1/05/2014, di 596 smc mentre al
25/02/2016 il consumo è di smc 8.822, sempre dalla stessa fattura emerge che a seguito lettura rilevata il consumo aumenta da smc che è passata dall'1/5/2014 a, sempre lettura rilevata, al 21/5/2015 è diventato di smc 7.543.
Il CTU ha rilevato che “ L'edificio in esame è sito nel Comune di Santa Margherita di
Belice nel largo Monfalcone al civico 15 ed è costituito da due elevazioni fuori terra
(piano terra e 1°) ed è adibito a uffici e studi professionali.
È censito al catasto dei fabbricati al foglio 28 particella 2408 sub. 7 categoria A/10 (Uffici
e studi privati) classe1^ consistenza 15,5 vani rendita €.1.891,00.
L'immobile si sviluppa su una superficie lorda complessiva di mq. 134 circa su ogni piano oltre il vano scala di mq.14.
Entrambi i piani occupano una superficie utile complessiva di mq. 112 circa ed ognuno si compone ingresso/sala di attesa e disimpegno, n° 6 vani ed un w.c.
L'edificio è munito di certificato di agibilità rilasciato in data 20.1.2015 prot. 2486/2015.
4. redazione dell'Attestato di Prestazione energetica
Sulla scorta dei dati rilevati, si è proceduto alla redazione dell'Attestato di Prestazione
Energetica, redatto secondo quanto disposto dalle linee guida di cui al d.lgs. 192/2005, con l'ausilio del software tecnico TerMus versione v.42.00H dalla società Acca software spa.
Per la elaborazione del calcolo sono stati inseriti i parametri relativi all'immobile in esame quali:
- la classificazione dell'edificio ai sensi del D.P.R. 412/93 - destinazione d'uso non
6 residenziale (E2 uffici e assimilabili);
- i dati identificativi dell'immobile - Comune, coordinate GIS, zona climatica, superficie utile riscaldata e volume lordo riscaldato;
- i dati geometrici dell'immobile, con particolare attenzione ai vani adiacenti alle pareti perimetrali esterne, ai vani confinanti superiormente ed inferiormente all'edificio, ad aggetti, ostacoli ombreggianti, edifici nelle adiacenze, orientamento e ponti termici rilevabili.
- la stratigrafia e spessore delle pareti esterne ed interne, del solaio e della pavimentazione dell'edificio;
- i dati geometrici e dati che caratterizzano gli infissi e i dati costruttivi, distinguendo sia
i dati relativi al telaio che quelli relativi alle superfici vetrate;
- i dati caratterizzanti gli impianti di riscaldamento, con particolare attenzione al sistema di produzione del calore, sistema di distribuzione, sistema di regolazione e sistema di emissione dell'impianto.
Dal libretto di impianto, depositato gli atti di causa, si evince la caldaia originariamente istallata era una modello uno 24MFFI, i dati tecnici sono stati desunti dal CP_7 relativo manuale d'uso.
Per la elaborazione dei dati ai fini della determinazione del consumo di gas metano, si è considerato solamente il servizio relativo alla climatizzazione invernale riferita ad un periodo di riscaldamento compreso tra 15 novembre e il 31 marzo, poiché, trattandosi di un'immobile con destinazione d'uso a studi e uffici privati la quantificazione del consumo di gas metano per la produzione di acqua calda sanitaria è pressoché inesistente.
Dati identificativi dell'immobile:
- Regione: SICILIA
- Comune: SANTA MARGHERITA DI BELICE
- Indirizzo: Largo Monfalcone, 15
- Piano: T-1
- Coordinate GIS: Lat: 37°41'44'' Long: 13°1'15''
- Zona climatica: C
- Anno di costruzione: 2004
- Superficie utile riscaldata (m2): 223.76
7 - Superficie utile raffrescata (m2): 0.00
- Volume lordo riscaldato (m3): 911.00
- Volume lordo raffrescato (m3): 0.00
- Superficie disperdente (m2): 635.45
Dalla elaborazione dei rispettivi dati inseriti risulta che all'edificio in argomento viene attribuita la classe energetica G con indice di prestazione energetica (EPgl,nren)
144.68kWh/m2 anno, mentre la quantità annua consumata in uso standard di gas naturale è pari a 2.975,82 Sm³ (Standard Metro Cubo)
5. risposte alle osservazioni critiche dell'avv. Parte_1
Preliminarmente si ribadisce quanto già evidenziato nella relazione al precedente punto 2.
e cioè che la caldaia collocata nell'immobile nel 2014, in funzione durante il CP_7 periodo oggetto del contenzioso è stata sostituita nel mese di luglio 2021 con una caldaia marca Riello. L'assenza dell'apparecchiatura, rimossa e non conservata in pendenza di causa, non ha consentito di verificare e calcolare il consumo di gas metano della stessa e di rispondere al quesito posto dal Giudice istruttore, tanto che è stato necessario chiedere la modifica del quesito, al fine di determinare il consumo attraverso i dati forniti dall'attestazione di prestazione energetica dell'edificio.
L'Attestato di prestazione energetica è stato introdotto dal Decreto Legge 63/2013, convertito in Legge n. 90/2013. La norma definisce la "prestazione energetica di un edificio" come quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario,
l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantità viene espressa da uno
o più descrittori che tengono conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti».
A giudizio del sottoscritto, i dati risultanti dall'Attestato di Prestazione Energetica dell'immobile, rappresentano la fonte scientifica per la determinazione del consumo annuo di gas metano della caldaia rimossa in corso di causa.
8 Calcolo del consumo di gas-metano attraverso la redazione dell'attestazione di prestazione energetica
Con la elaborazione dell'APE si è determinata la quantità annua di energia primaria necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i bisogni energetici dell'edificio, relativi alla climatizzazione invernale per il periodo dal 15 novembre al 31 marzo, con destinazione d'uso non residenziale (E2 uffici e assimilabili), al fine di mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura ad un valore costante di 20°C, prevedendo un adeguato ricambio d'aria durante la stagione di riscaldamento.
Dalla elaborazione sono scaturiti i seguenti dati (vedi allegato risultati di calcolo):
- periodo riscaldamento 15 novembre - 31 marzo gg.136
- fabbisogno di combustibile Sm³ 2.975,82
- ore di funzionamento h = 1.069 (pari a circa ore. 8 di funzionamento x ogni giorno).
Su specifica richiesta del GI, se i consumi rilevati fossero conformi a quelli riscontrati nella fattura 2732120066, relativa al periodo 2014-2016, ha anche chiarito, che il raffronto dei consumi riportati nella fattura n. 2732120066 relativi al primo periodo (dall'1.05.2014 al 21.05.2015) di giorni 386 pari a mc. 6.947, risultano eccessivi e alquanto improbabili;
mentre i consumi relativi al secondo periodo (dal
22.05.2015 al 31.05.2016) di giorni 375 pari a mc.
1.773 risultano esegui rispetto al periodo precedente.
Le considerazioni sopra esposte inducono a presumere un mal funzionamento del contatore matricola 6954993 originariamente istallato e già sostituito alla data del sopralluogo.”
Ciò evidenziato deve ricordarsi che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte “raggiunta” dal decreto ingiuntivo sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass., n. 77/1969;
9 Cass., n. 18453/2007).
L'opposta ha suffragato la pretesa mediante il deposito della Certificazione dati per contenzioso legale da parte di nonché copia delle fatture CP_1
contabili.
Tenendo conto della perizia e delle difese svolte dall'opponente, anche dall'attività istruttoria espletata da cui è emerso che trattasi di studio legale, dotato solo di una caldaia a gas, non consentono di ritenere provato il credito, ad avviso di chi giudica, non avendo dimostrato adeguatamente la corretta quantificazione dei consumi.
In sostanza, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito,
l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Sez. 3, Ordinanza n. 19154 del 19/07/2018, Rv. 649731 - 02; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30290 del 15/12/2017,
Rv. 646832 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016, Rv. 642982 -01).
Le argomentazioni svolte depongono dunque nel senso della fondatezza dell'opposizione, dovendosi parzialmente revocare il decreto ingiuntivo, ritenendo dovuta la somma di € 696,27 relativa alle altre fatture non contestate.
Si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese.
Le spese del CTU sono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
10 - accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n° 12/2020 emesso dal Tribunale di Sciacca;
- condanna l'Avv. al pagamento della somma di € 696,27; Parte_1
- compensa le spese di lite;
- lascia a carico di entrambi le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Sciacca 16.5.2025
Il Giudice Onorario
Anna Sandra Bandini
11
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale di Sciacca in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Anna Sandra
Bandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 245 /2020 R.G. avente ad avente per oggetto:
“opposizione a decreto ingiuntivo” promossa
DA
AVV. , nato a [...] il [...], Parte_1
e residente a [...]di Belice, rappresentato CodiceFiscale_1
e difeso da sé stesso
OPPONENTE
CONTRO dapprima per mezzo del procuratore generale Controparte_1
( già rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Cirillo, e Controparte_2 CP_3
successivamente per mezzo del procuratore generale Controparte_4
, rappresentata e difesa, dall'Avv. Carla Consenti,
[...]
OPPOSTA
Conclusioni delle parti.
Per l'opponente - ritenere e dichiarare che, in accoglimento delle Parte_1 eccezioni e difese esposte in epigrafe, che l'Avv. nessuna somma deve Parte_1 corrispondere all' , con sede a MA, viale Regina Margherita n. 125, Controparte_1 codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di MA , e per P.IVA_1 essa alla procuratrice generale (già , in persona Controparte_2 CP_3 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, per la fornitura indicata nelle fatture oggetto del Decreto Ingiuntivo opposto;
- pertanto, dichiarare inefficace e quindi nullo, o comunque con qualsiasi motivazione
1 annullare, il Decreto Ingiuntivo n. 12/2020, R.G. n. 1277/2019, emesso dal Tribunale di
Sciacca, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Stabile, in data 7 gennaio 2020, notificato in data 21 gennaio 2020, su istanza dell' , con sede a MA, Controparte_1 viale Regina Margherita n. 125, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle
Imprese di MA , che agisce per mezzo del procuratore generale P.IVA_1 CP_2
(già , in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro
[...] CP_3 tempore Dott. con sede in MA (RM), via Pieve Torina n. 44-46- Controparte_5
46°, Partita IVA nei confronti del signor nato a [...] P.IVA_2 Parte_1
(AG) il 20 agosto 1969, C.F. residente in [...]di C.F._2
Belice in via Brancati n. 12, con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di €
8.632,09, oltre interessi nella misura prevista ex D.lg. 231/2002, nonché le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 400,00 per onorari, € 145,50 per spese, oltre per spese generali, ed oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta, oggi opposto, in quanto infondato sia in fatto che in diritto;
- condannare parte opposta al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.espingere la domanda di controparte perché infondata in fatto e in diritto e revocare il decreto ingiuntivo per i motivi suesposti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Per l'opposta ” - In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità Controparte_1 dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 c.p.c, 101 e 24 Cost., alla luce della totale genericità ed infondatezza delle contestazioni sollevate da controparte;
- nel merito, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sciacca, convalidare il decreto ingiuntivo opposto per l'importo ivi indicato, oltre interessi moratori e spese legali, per i motivi esposti in premessa;
- concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. per
l'importo liquidato in decreto, oltre accessori e spese legali, sussistendo i requisiti di legge per la sua concessione;
- in via subordinata, e nella denegata ipotesi di revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, accertare l'esistenza dell'obbligazione di pagamento dell'opponente e, quindi condannare lo stesso al pagamento della somma ingiunta, oltre interessi da computarsi ai tassi scadenze e modalità specificati nel ricorso per ingiunzione di pagamento, fino all'effettivo
2 soddisfo, o della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare nel corso del giudizio, in virtù delle causali di cui in premessa;
- in ogni caso, condannare parte opponente al pagamento di spese, diritti ed onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato l'Avv. ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 12/2020, notificato in data
21 gennaio 2020, su istanza dell' , che ha agito per mezzo del Controparte_1 procuratore generale (già , con il quale è stato Controparte_2 CP_3
ingiunto il pagamento della somma di € 8.632,09, oltre interessi e spese.
Ha riferito che l'odierno opponente, nel mese di giugno 2016 ha ricevuto la fattura n. 2732120066, emessa il 16 giugno 2016, relativa alla fornitura portante n.cliente 826835304, telefonicamente immediatamente contestata sia per la rilevazione dei consumi indicati sia per l'indicazione dei periodi.
A seguito di ciò, in accoglimento delle suddette contestazioni, è stata emessa, in data 7 novembre 2016, la fattura portante il n. 2755230990 dell'importo da pagare pari a 0,00, con la quale è stato riconosciuto che, alla chiusura del contratto e cessazione della fornitura, nessuna somma era dovuta, anzi risultava un credito dell'odierno opponente, evidenziato nel medesimo documento, pari ad € 119,75.
Ha fondato la propria opposizione sui seguenti motivi
1)ERRATA EMISSIONE DELLA FATTURA N. 2732120066 ED ERRATA
INTIMAZIONE DI SOMME NON SPETTANTI
Come indicato nella fattura del 16 giugno 2016, portante il n. 2732120066, emessa dall'Enel Energia, Mercato Libero dell'energia, dell'importo di € 8.185,01,
l'attivazione della fornitura in oggetto è stata eseguita, in data 1 maggio 2016, e, in data 30 aprile 2016, è stata rilevata la lettura pari a 9.269 smc, indicata nel contatore installato, portante matricola 6954993.
In data 5 ottobre 2016, veniva emessa la fattura portante il n. 2749113716, dell'importo pari ad € 30,45, con la specifica di fattura ordinaria con rettifica, nella quale venivano dettagliati i consumi rilevati e stimati dal 27 giugno 2016 al
30 settembre 2016; con la successiva fattura del 7 novembre 2016, portante il n.
3 2755230990, di importo pari a 0,00, veniva dichiarato che, alla chiusura del contratto e cessazione della fornitura in oggetto, nessuna somma era dovuta, anzi risultava un credito dell'odierno opponente pari ad € 119,75.
Ha rilevato che il consumo medio annuale dell'utenza oggetto della fornitura in esame è di circa 1.200/1.300 smc, pertanto incompatibile con quello indicato nella fattura del 16 giugno 2016, portante il n. 2732120066, di crca 7.000 smc, riferito al periodo dall'1 maggio 2014 al 21 maggio 2015.
2) INESISTENZA DELLA PROVA SCRITTA
La sola fattura, per costante orientamento giurisprudenziale, non può costituire prova scritta sui cui fondare il Decreto Ingiuntivo opposto, fatture, che, tra l'altro, vengono espressamente contestate dalla parte opponente.
IN VIA SUBORDINATA
3) NULLITA', ANNULLABILITA' E/O INEFFICACIA PARZIALE DEL
DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO.
Si è costituita la società per mezzo del procuratore generale Controparte_1
( già ), contestando quanto eccepito e dedotto. Controparte_2 CP_3
Ha evidenziato che tra le parti in causa esiste un rapporto contrattuale di fornitura di gas Pdr 09620000100770, (codice cliente 826 835 304) e di fornitura di energia elettrica Pod IT001E90532657 (numero cliente 826 819 198) relative ad un immobile, sito in Santa Margherita di Belice, Largo Monfalcone, n.15 entrambi gestite dalla Controparte_6
Il sig. , si è reso inadempiente delle seguenti fatture (Doc.5): Parte_1
Numero fattura Data fattura Importo fattura
0000002732120066 06/07/2016 € 7.935,82
0000002749113716 25/10/2016 € 30,45
0000002856238213 23/10/2017 € 308,08
0000002868738851 21/12/2017 € 234,72
0000002906610045 13/02/2018 € 123,02
- ed è, quindi, debitore della somma di € 8.632,09.
Il sig. in data 25.02.2014 aderiva mediante due registrazioni Parte_1
4 telefoniche ad un contratto di fornitura gas e ad uno di fornitura di energia elettrica con la Società per il Mercato Libero. Controparte_1
Sull'errata emissione delle fatture ha evidenziato che nella fattura n.2755230990 di importo pari a 0,00, con la quale veniva riconosciuto che, alla chiusura del contratto e cessazione della fornitura, è chiaramente indicato (in alto a destra) che, “non risultano pagate precedenti bollette per un importo pari a 8.215,46” e con riguardo alla nota di credito, invece, è esplicitamente indicato nel riquadro sottostante che, “L'importo riportato nel Totale Bolletta ti verrà rimborsato per intero sulla prossima fattura se ci risulteranno effettuati tutti i pagamenti relativi alle tue forniture”.
Ha evidenziato che il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base dell'estratto notarile autentico del “Giornale dei crediti in contenzioso” della società opposta, ove sono debitamente registrate le fatture di cui si è reso inadempiente il sig.
. Parte_1
Le fatture, che si depositano in allegato al presente atto, costituiscono un valido elemento di prova quanto alla prestazione ivi eseguita;
nei contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono calcolati mediante un contatore, al sistema di lettura a contatore è riconosciuto il valore di una presunzione semplice di veridicità, che può essere smentita con qualsiasi mezzo di prova.
Ha chiesto la concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto.
Nelle more del giudizio si è costituita quale procuratore generale di CP_1
la che ha chiesto l'estromissione della
[...] Controparte_4
Controparte_2
La causa, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto, è stata istruita con l'escussione dei testi , Testimone_1 Tes_2
e la , esperita apposita CTU tecnica, rigettata la richiesta di
[...] Parte_2
richiamo, è stata posta in decisione all'udienza del 20 settembre 2024 con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*********
5 Preliminarmente si da atto che parte opposta sebbene Controparte_4
regolarmente avvisata, non ha depositato comparsa conclusionale.
L'odierno giudizio nasce dall'opposizione ad un decreto ingiuntivo che
[...]
ha ottenuto, in danno dell'Avv. emesso sulla base CP_1 Parte_1
di diverse fatture, ma quella in contestazione è la fattura n.22732120066, emessa dall' , Mercato Libero dell'energia, dell'importo di € 8.185,01, relativa CP_1
ai consumi del gas emessa a seguito di “ricostruzione consumi” per il periodo 1 maggio 2014 – 25 febbraio 2016 dovuta ad una lettura errata.
La fattura evidenzia una lettura rilevata, in data 1/05/2014, di 596 smc mentre al
25/02/2016 il consumo è di smc 8.822, sempre dalla stessa fattura emerge che a seguito lettura rilevata il consumo aumenta da smc che è passata dall'1/5/2014 a, sempre lettura rilevata, al 21/5/2015 è diventato di smc 7.543.
Il CTU ha rilevato che “ L'edificio in esame è sito nel Comune di Santa Margherita di
Belice nel largo Monfalcone al civico 15 ed è costituito da due elevazioni fuori terra
(piano terra e 1°) ed è adibito a uffici e studi professionali.
È censito al catasto dei fabbricati al foglio 28 particella 2408 sub. 7 categoria A/10 (Uffici
e studi privati) classe1^ consistenza 15,5 vani rendita €.1.891,00.
L'immobile si sviluppa su una superficie lorda complessiva di mq. 134 circa su ogni piano oltre il vano scala di mq.14.
Entrambi i piani occupano una superficie utile complessiva di mq. 112 circa ed ognuno si compone ingresso/sala di attesa e disimpegno, n° 6 vani ed un w.c.
L'edificio è munito di certificato di agibilità rilasciato in data 20.1.2015 prot. 2486/2015.
4. redazione dell'Attestato di Prestazione energetica
Sulla scorta dei dati rilevati, si è proceduto alla redazione dell'Attestato di Prestazione
Energetica, redatto secondo quanto disposto dalle linee guida di cui al d.lgs. 192/2005, con l'ausilio del software tecnico TerMus versione v.42.00H dalla società Acca software spa.
Per la elaborazione del calcolo sono stati inseriti i parametri relativi all'immobile in esame quali:
- la classificazione dell'edificio ai sensi del D.P.R. 412/93 - destinazione d'uso non
6 residenziale (E2 uffici e assimilabili);
- i dati identificativi dell'immobile - Comune, coordinate GIS, zona climatica, superficie utile riscaldata e volume lordo riscaldato;
- i dati geometrici dell'immobile, con particolare attenzione ai vani adiacenti alle pareti perimetrali esterne, ai vani confinanti superiormente ed inferiormente all'edificio, ad aggetti, ostacoli ombreggianti, edifici nelle adiacenze, orientamento e ponti termici rilevabili.
- la stratigrafia e spessore delle pareti esterne ed interne, del solaio e della pavimentazione dell'edificio;
- i dati geometrici e dati che caratterizzano gli infissi e i dati costruttivi, distinguendo sia
i dati relativi al telaio che quelli relativi alle superfici vetrate;
- i dati caratterizzanti gli impianti di riscaldamento, con particolare attenzione al sistema di produzione del calore, sistema di distribuzione, sistema di regolazione e sistema di emissione dell'impianto.
Dal libretto di impianto, depositato gli atti di causa, si evince la caldaia originariamente istallata era una modello uno 24MFFI, i dati tecnici sono stati desunti dal CP_7 relativo manuale d'uso.
Per la elaborazione dei dati ai fini della determinazione del consumo di gas metano, si è considerato solamente il servizio relativo alla climatizzazione invernale riferita ad un periodo di riscaldamento compreso tra 15 novembre e il 31 marzo, poiché, trattandosi di un'immobile con destinazione d'uso a studi e uffici privati la quantificazione del consumo di gas metano per la produzione di acqua calda sanitaria è pressoché inesistente.
Dati identificativi dell'immobile:
- Regione: SICILIA
- Comune: SANTA MARGHERITA DI BELICE
- Indirizzo: Largo Monfalcone, 15
- Piano: T-1
- Coordinate GIS: Lat: 37°41'44'' Long: 13°1'15''
- Zona climatica: C
- Anno di costruzione: 2004
- Superficie utile riscaldata (m2): 223.76
7 - Superficie utile raffrescata (m2): 0.00
- Volume lordo riscaldato (m3): 911.00
- Volume lordo raffrescato (m3): 0.00
- Superficie disperdente (m2): 635.45
Dalla elaborazione dei rispettivi dati inseriti risulta che all'edificio in argomento viene attribuita la classe energetica G con indice di prestazione energetica (EPgl,nren)
144.68kWh/m2 anno, mentre la quantità annua consumata in uso standard di gas naturale è pari a 2.975,82 Sm³ (Standard Metro Cubo)
5. risposte alle osservazioni critiche dell'avv. Parte_1
Preliminarmente si ribadisce quanto già evidenziato nella relazione al precedente punto 2.
e cioè che la caldaia collocata nell'immobile nel 2014, in funzione durante il CP_7 periodo oggetto del contenzioso è stata sostituita nel mese di luglio 2021 con una caldaia marca Riello. L'assenza dell'apparecchiatura, rimossa e non conservata in pendenza di causa, non ha consentito di verificare e calcolare il consumo di gas metano della stessa e di rispondere al quesito posto dal Giudice istruttore, tanto che è stato necessario chiedere la modifica del quesito, al fine di determinare il consumo attraverso i dati forniti dall'attestazione di prestazione energetica dell'edificio.
L'Attestato di prestazione energetica è stato introdotto dal Decreto Legge 63/2013, convertito in Legge n. 90/2013. La norma definisce la "prestazione energetica di un edificio" come quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario,
l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantità viene espressa da uno
o più descrittori che tengono conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti».
A giudizio del sottoscritto, i dati risultanti dall'Attestato di Prestazione Energetica dell'immobile, rappresentano la fonte scientifica per la determinazione del consumo annuo di gas metano della caldaia rimossa in corso di causa.
8 Calcolo del consumo di gas-metano attraverso la redazione dell'attestazione di prestazione energetica
Con la elaborazione dell'APE si è determinata la quantità annua di energia primaria necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i bisogni energetici dell'edificio, relativi alla climatizzazione invernale per il periodo dal 15 novembre al 31 marzo, con destinazione d'uso non residenziale (E2 uffici e assimilabili), al fine di mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura ad un valore costante di 20°C, prevedendo un adeguato ricambio d'aria durante la stagione di riscaldamento.
Dalla elaborazione sono scaturiti i seguenti dati (vedi allegato risultati di calcolo):
- periodo riscaldamento 15 novembre - 31 marzo gg.136
- fabbisogno di combustibile Sm³ 2.975,82
- ore di funzionamento h = 1.069 (pari a circa ore. 8 di funzionamento x ogni giorno).
Su specifica richiesta del GI, se i consumi rilevati fossero conformi a quelli riscontrati nella fattura 2732120066, relativa al periodo 2014-2016, ha anche chiarito, che il raffronto dei consumi riportati nella fattura n. 2732120066 relativi al primo periodo (dall'1.05.2014 al 21.05.2015) di giorni 386 pari a mc. 6.947, risultano eccessivi e alquanto improbabili;
mentre i consumi relativi al secondo periodo (dal
22.05.2015 al 31.05.2016) di giorni 375 pari a mc.
1.773 risultano esegui rispetto al periodo precedente.
Le considerazioni sopra esposte inducono a presumere un mal funzionamento del contatore matricola 6954993 originariamente istallato e già sostituito alla data del sopralluogo.”
Ciò evidenziato deve ricordarsi che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte “raggiunta” dal decreto ingiuntivo sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass., n. 77/1969;
9 Cass., n. 18453/2007).
L'opposta ha suffragato la pretesa mediante il deposito della Certificazione dati per contenzioso legale da parte di nonché copia delle fatture CP_1
contabili.
Tenendo conto della perizia e delle difese svolte dall'opponente, anche dall'attività istruttoria espletata da cui è emerso che trattasi di studio legale, dotato solo di una caldaia a gas, non consentono di ritenere provato il credito, ad avviso di chi giudica, non avendo dimostrato adeguatamente la corretta quantificazione dei consumi.
In sostanza, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito,
l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Sez. 3, Ordinanza n. 19154 del 19/07/2018, Rv. 649731 - 02; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30290 del 15/12/2017,
Rv. 646832 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016, Rv. 642982 -01).
Le argomentazioni svolte depongono dunque nel senso della fondatezza dell'opposizione, dovendosi parzialmente revocare il decreto ingiuntivo, ritenendo dovuta la somma di € 696,27 relativa alle altre fatture non contestate.
Si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese.
Le spese del CTU sono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
10 - accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n° 12/2020 emesso dal Tribunale di Sciacca;
- condanna l'Avv. al pagamento della somma di € 696,27; Parte_1
- compensa le spese di lite;
- lascia a carico di entrambi le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Sciacca 16.5.2025
Il Giudice Onorario
Anna Sandra Bandini
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