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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 6597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6597 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Di Lorenzo - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. ND Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord
n.1871/2022 pubblicata il 16.5.2022, iscritto al n.2745/2022 del ruolo generale degli
affari civili contenziosi, riservato in decisione all'udienza del 18 febbraio 2025 e pendente
TRA
, C.F. , Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2
, C.F. Parte_3 C.F._3
, C.F. Parte_4 C.F._4
tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Maurizio Bianco ( ) pec C.F._5
e RI ( ) Email_1 C.F._6
pec in virtù di procura rilasciata su foglio separato Email_2
-APPELLANTI-
E REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Mi- Parte_5 C.F._7
chele Atripaldi C.F.: , indirizzo pec: C.F._8
in virtù di procura rilasciata su foglio separato Email_3
-APPELLANTE INCIDENTALE -
E
, C.F. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._9
dall'avv. Guglielmo Romano (C.F. ), pec: C.F._10 [...]
in virtù di procura rilasciata su foglio separato Email_4
-APPELLANTE INCIDENTALE -
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappre- Controparte_2
sentato e difeso dall'avv. Massimiliano Ghignone (C.F. pec: C.F._11
, e GI Di OC (C.F. Email_5
, pec: in virtù di procura C.F._12 Email_6
rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado.
-APPELLATO -
E
C.F. in persona del Presidente legale Parte_6 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale rila-
sciata con atto separato e tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro,
dall'avv. Pellegrini Andrea c.f. e pec C.F._13 [...]
dall'avv. De Simone Marcella Email_7
e pec C.F._14 Email_8
-APPELLATO -
E
C.F. , con sede in Bologna alla Via Controparte_3 P.IVA_2
Stalingrado n. 45, in persona del suo procuratore ad negotia dott. Controparte_4
Rg 2745/22 est. ND Figliozzi
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glielmetti, munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del
29.12.2021 in autentica Notaio dott. di Bologna ai nn. Persona_1
95917/11664 di rep./fasc., rapp.ta e difesa come da mandato a margine del presente atto dall'avv. Mariagrazia MELE (C.F. ), PEC C.F._15 [...]
Email_9
-APPELLATO -
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. , , e , con Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
citazione notificata il 17.6.2022, proponevano appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale veniva dichiarato il difetto di legittimazione attiva di CP_5
e , e rigettata la domanda proposta da e
[...] Parte_2 Parte_3
. Parte_4
2. e , quali esercenti la potestà genitoriale sui mi- Parte_1 Parte_2
nori e (nelle more del giudizio divenuti maggiorenni e Parte_4 Pt_3
quindi costituitisi autonomamente) convenivano in giudizio e Parte_5
per sentire accertare la colpa medica di Controparte_1 Parte_5
nei confronti dei minori e e la responsabilità del
[...] Parte_4 Pt_3
titolare dello studio dentistico, , per avere egli indirizza- Controparte_1
to i minori alle cure della dottoressa quale dipendente – collaboratrice sta- Parte_5
bile dello studio stesso, e per sentir condannare i convenuti “ciascuno per quanto di ragione e solidalmente tra loro” al risarcimento di tutti i danni arrecati, quantificati in €
70.000,00 per e in €. 12.000,00 per o comunque Parte_4 Parte_3
nella misura maggiore o minore che il Giudicante riterrà congrua”;
Assumevano gli attori che , quale ortodontista dello studio Parte_5
, era stata incaricata dal titolare dello studio di procedere alla Controparte_1
cura dei due minori e che l'ortodontista, senza procedere ad un esame radiologico,
Rg 2745/22 est. ND Figliozzi
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provvedeva alla installazione, per entrambi i ragazzi, di un'apparecchiatura ortodontica che arrecava gravi danni.
3. contestava la fondatezza della domanda attorea comunque Parte_5
chiedendo ed ottenendo di chiamare in garanzia la società
[...]
e, limitatamente alle richieste della minore Parte_7 Pt_3
e per quanto di competenza, la Compagnia assicuratrice
[...] Controparte_6
, nonché la (in quanto assicuratrice della struttu-
[...] Controparte_2
ra).
4. eccepiva: 1) in via preliminare, l'improcedibilità delle Controparte_1
domande per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio;
2) la nulli-
tà dell'atto di citazione notificato, per la mancanza di procura ad litem e conseguente mancanza di “ius postulandi”; 3) il difetto e/o carenza di legittimazione attiva della mi-
nore relativamente alla richiesta di restituzione delle somme versa- Parte_3
te; 4) l'estinzione del presunto diritto al risarcimento per intervenuta prescrizione quin-
quennale; 5) nel merito, in via gradata, l'infondatezza delle domande attoree. Chiede-
va, in via preliminare, l'autorizzazione a chiamare in causa e/o in garanzia la compa-
gnia di assicurazioni in forza della polizza assicu- Controparte_7
rativa in convenzione per la responsabilità civile professionale odontoiatri – medici dentisti e proponeva domanda di manleva anche nei confronti della dott.ssa CP_8
.
[...]
5. Raggiunta la maggiore età intervenivano in giudizio personalmente
[...]
e che si riportavano alle difese precedentemente rese dai Parte_4 Parte_3
genitori che, a loro volta, chiedevano l'estromissione per il sopravvenuto difetto di le-
gittimazione.
6. Il giudice non ammetteva la prova testimoniale chiesta dagli attori, ritenendo i capi di prova articolati in modo generico e comportanti valutazioni;
e neppure la CTU
medico legale perché ritenuta di carattere esplorativo. Motivava la sentenza afferman-
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do di non aver ravvisato alcuna violazione del consenso informato e neppure dell'inadempimento imputato ai convenuti. Non rinveniva la dimostrazione del danno alla salute. Gli attori non dimostravano la fondatezza della domanda risarcitoria;
i fatti allegati erano generici rispetto alle contestazioni dei sanitari;
i documenti prodotti non fornivano specifiche indicazioni sulle prestazioni che avrebbero provocato lesioni ai pazienti. Gli attori non allegavano neppure una consulenza di parte che potesse, al-
meno in astratto, supportare i loro assunti, limitandosi a chiedere una generica C.T.U.
senza indicare i quesiti da sottoporre, in presenza di specifiche contestazioni da parte dei convenuti, che allegavano di aver preventivamente visitato i pazienti e di aver spiegato ai genitori le attività programmate e di aver eseguito i trattamenti nel rispetto delle linee guida.
7. Con il gravame gli appellanti lamentavano che il giudice di primo grado aveva errato perché in giudizio erano stati allegati tutti gli elementi del fatto, del danno e del nesso di causalità con l'operato dei convenuti.
Affermavano che il documento versato in atti, non poteva essere considerato idoneo per l'acquisizione del consenso informato in quanto non definiva la terapia da adottare,
non ne rappresentava i rischi, non ne illustrava le tecniche ed era quasi completamen-
te illeggibile.
In merito alla condanna al pagamento delle spese di lite sottolineavano l'erroneità del-
la condanna “cumulativa” dei rappresentanti legali dei minori, in proprio, unitamente ai ragazzi che, nel corso del giudizio erano divenuti maggiorenni, evidenziando anche come nulla fosse esposto in merito alla condanna delle compagnie di assicurazione che, oltretutto, avevano eccepito l'inoperatività delle polizze.
Ribadivano la sussistenza dei danni subiti da risarcire e quindi concludevano, in via preliminare, per sentir revocare e annullare l'ordinanza del 14.05.2020 resa da Tribu-
nale di Napoli Nord ed ammettere la prova testimoniale come articolata nelle memorie ex art. 183, VI co. II termine c.p.c. e testualmente riprodotta al capo 2 dell'atto di cita-
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zione in appello, con i testi indicati. Chiedevano: - Disporre CTU medico legale volta alla valutazione del corretto operato della dottoressa ed alla indivi- Parte_5
duazione e quantificazione dei danni residuati in capo a e Parte_4 Pt_3
e, all'esito, - accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata
[...]
sentenza, dichiarare che i danni ad oggi derivati sui minori e Parte_4 [...]
sono tutti – ciascuno per quanto di ragione - conseguenza della malpractice Per_2
della dottoressa che agiva con evidente imprudenza, negligenza Parte_5
ed imperizia;
dichiarare altresì la responsabilità del titolare dello studio del dott.
[...]
per avere egli indirizzato i minori alle cure della dottoressa Controparte_9
quale dipendente – collaboratrice stabile dello studio stesso;
condannare la Parte_5
dottoressa e lo studio dentistico , ciascuno Parte_5 Controparte_1
per quanto di ragione e solidalmente tra loro, al risarcimento di tutti i danni derivati in capo ai minori e , cosi come quantificati in narrativa;
con- Parte_4 Pt_3
dannare i convenuti e , in Parte_5 Controparte_10
persona del titolare dott. , al risarcimento dei danni re- Controparte_1
siduati in capo al minore , quantificati nella misura di € 70.000,00, e, in capo Parte_4
alla minore , quantificati nella misura di euro 12.000,00, o comunque nella Pt_3
misura maggiore o minore che il Giudicante riterrà congrua;
condannare altresì i con-
venuti, ciascuno per quanto di ragione e solidalmente tra loro al pagamento delle spe-
se della presente procedura, con attribuzione ai procuratori antistatari.
7. si costituiva nel gravame eccependone l'inammissibilità, per vio- Parte_5
lazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c, e l'infondatezza nel merito.
Eccepiva l'inammissibilità ex art 345 c.p.c anche della produzione documentale nuova e riferita ai documenti depositati telematicamente dagli appellanti in data 21.6.22 e raggruppati in unico file in formato pdf denominato “referti.pdf”, non prodotti in primo grado ad eccezione del referto del P.S. dell del Controparte_11
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10.7.2014 nel quale si riscontrava un trauma maxillo-facciale per a Parte_4
causa di una caduta da una giostra.
In merito alla richiesta di ammissione delle prove articolate in primo grado eccepiva come gli appellanti avessero articolato in modo frammentario e generico le censure all'ordinanza di rigetto della prova e come le istanze istruttorie fossero inammissibili perché formulate in modo generico o valutative. Gli appellanti ritenevano infondata-
mente di aver adempiuto al loro onere probatorio con la semplice allegazione degli ac-
cadimenti, trascurando come ricadesse su di loro l'allegazione e dimostrazione della condotta da cui sarebbe scaturito l'inadempimento qualificato dei professionisti. Gli at-
tori non avevano neppure dato prova dell'esistenza del nesso eziologico tra la condot-
ta ed il presunto danno subito. Evidenziava come l'unico fatto non contestato in giudi-
zio fosse costituito dalla consulenza odontoiatrica eseguita su e Parte_4
. Parte_3
Gli elaborati peritali prodotti dagli attori in primo grado, non ritenuti in sentenza “né suf-
ficienti né idonei” , dato che essi non sono tali da fornire una fotografia del “prima”
dell'intervento della dott.ssa , da comparare con il “dopo”, non dimostravano Parte_5
alcuna negligenza, imprudenza e/o imperizia negli interventi.
L'appellata, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello principale proponeva appello incidentale condizionato, chiedendo “Voglia la Corte di
Appello di Napoli, nella denegata ipotesi di qualsivoglia accertamento di responsabilità
e di condanna nei confronti della Dott.ssa dichiarare, in ogni caso, Parte_5
i chiamati in causa - “ Parte_8
”, e limitatamente alle richieste della minore e per quanto di
[...] Parte_3
competenza, anche la Compagnia assicurativa ”, nonché la Controparte_12
(in quanto assicurazione della struttura)– tenuti a manle- Controparte_2
vare la convenuta da ogni pretesa attorea, disponendo l'eventuale condanna al paga-
mento in favore degli attori direttamente a carico delle stesse società assicuratrici”.
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In via ulteriormente subordinata, sempre nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale,
dell'appello principale, l'appellata riproponeva ex art. 346 c.p.c. le domande di manle-
va e garanzia nei confronti delle società chiamate in causa e della , riba- CP_2
dendo come la chiamata in garanzia della fosse stata indotta Controparte_3
dall che aveva dichiarato che i fatti contestati da Parte_6 Pt_3
, risalenti all'anno 2009, non erano coperti dalla garanzia assicurativa così
[...]
causando la necessità di chiamare in causa anche quale assicuratri- Controparte_3
ce per gli anni 2009-2010.
Così l'appellata concludeva: “1. In via preliminare dichiarare inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza 1817/22 del Tribunale di Napoli Nord per violazione del-
le prescrizioni di cui all'art.342 c.p.c. confermando integralmente la sentenza di primo grado;
2. Rigettare l'appello proposto avverso la sentenza 1817/22 del Tribunale di
Napoli Nord perché destituito di ogni fondamento in fatto ed in diritto confermando la sentenza di primo grado;
3. In via subordinata, nella denegata e remota ipotesi di ac-
coglimento, anche parziale, dell'appello principale e nel caso in cui la Corte di Appello
ritenga che la sentenza di primo grado contenga una statuizione di rigetto delle do-
mande di manleva e garanzia proposte dalla dott.ssa nei confronti Parte_5
dei chiamati in garanzia e della (in forza dell'estensione della domanda CP_2
formulata nel corso dell'udienza del 26.1.2018 meglio precisata nel memorie ex art.183 c.p.c. I termine) o comunque riscontri una omessa statuizione sulle stesse do-
mande di garanzia, in ragione dell'appello incidentale condizionato proposto “nella de-
negata ipotesi di qualsivoglia accertamento di responsabilità e di condanna nei con-
fronti della Dott.ssa dichiarare, in ogni caso, che i chiamati in cau- Parte_5
sa - “ ”, in persona del Parte_8
legale rappresentante pro tempore e limitatamente alle richieste della minore Pt_3
e per quanto di competenza anche la Compagnia assicurativa
[...] [...]
”, in persona del legale rappresentante pro tempore;
nonché la CP_13 CP_14
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(in quanto assicurazione della struttura)– sono tenuti a manleva- Controparte_15
re la convenuta da ogni pretesa attorea disponendo l'eventuale condanna al paga-
mento in favore degli attori direttamente a carico delle stesse società assicuratrici”.
4. In via ulteriormente subordinata rispetto a quanto richiesto nel capo precedente,
sempre nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello principale, ove la Cor-
te non ritenga sussistere i presupposti del ricorso incidentale condizionato (di cui so-
pra), la dott. espressamente ai sensi dell'art. 346 c.p.c. ripropone Parte_5
le domande di manleva e garanzia nei confronti delle società da lei ritualmente chia-
mate in causa e della (in forza dell'estensione della domanda formulata nel CP_16
corso dell'udienza del 26.1.2018 meglio precisata nel memorie ex art.183 c.p.c. I ter-
mine) e quindi ripropone la seguente domanda “nella denegata ipotesi di qualsivoglia accertamento di responsabilità e di condanna nei confronti della Dott.ssa CP_17
dichiarare, in ogni caso, che i chiamati in causa - “
[...] [...]
”, in persona del legale rappresentante pro Controparte_18
tempore e limitatamente alle richieste della minore e per quanto di Parte_3
competenza, anche la Compagnia assicurativa ”, in persona Controparte_12
del legale rappresentante pro tempore;
nonché la (in Controparte_2
quanto assicurazione della struttura)– sono tenuti a manlevare la convenuta da ogni pretesa attorea disponendo l'eventuale condanna al pagamento in favore degli attori direttamente a carico delle stesse società assicuratrici”.
5. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichia-
ra antistatario.
8. Dell' reiterava ex art. 346 c.p.c. le eccezioni già avanza- Controparte_1
te nel giudizio di primo grado, inclusa quella di avvenuta prescrizione del diritto per il decorso del quinquennio, e proponeva appello incidentale condizionato. Eccepiva
l'inammissibilità del gravame ex art. 342 e 348 bis cpc e la sua infondatezza nel meri-
to. Evidenziava come le dichiarazioni di consenso informato fossero complete e de-
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positate sub doc. d) ed e) foglio 28 e 29 della prod. di I grado senza che fosse stata proposta contestazione se non per la loro formulazione ritenuta generica e non detta-
gliata, che comunque presupponeva la leggibilità del documento. Contestava agli atto-
ri la carenza probatoria sul nesso causale, l'assenza della allegazione e contestazio-
ne dell'inadempimento qualificato, la mancata dimostrazione dell'esistenza del danno.
Il convenuto oltretutto aveva dimostrato che il danno era avvenuto a seguito della ca-
duta di da una giostra nel 2014, che era stata capace di interrompe- Parte_4
re il nesso di causalità tra danni precedenti comunque contestati. Parte_3
aveva conseguito buoni risultati sino a quando era stata in cura con la dott.ssa Per_3
.
[...]
Ribadiva l'opposizione all'ammissione della prova articolata dagli appellanti anche nel gravame, e riteneva inammissibile anche come la domanda finalizzata alla restituzione delle spese sostenute nella qualità di genitori e non in proprio.
In merito alla statuizione della sentenza di primo grado inerente il governo delle spese,
per l'appellato il motivo di impugnazione proposto era inammissibile per genericità.
proponeva appello incidentale condizionato per la Controparte_1
condanna in manleva, in caso di accoglimento della domanda attorea, accertata la graduazione delle responsabilità tra i convenuti, della compagnia di assicurazioni giusta polizza di assicurazione Controparte_19
n.RCPODONTOCLUB/022000/1/00785 e di . L'eccezione proposta Parte_5
da , secondo la quale era stata contratta un'assicurazione Controparte_7
a secondo rischio, era infondata perché smentita dall'art. 13) delle condizioni di poliz-
za secondo il quale : “La compagnia si obbliga a tenere indenne l da ogni Parte_9
somma che egli sia tenuto a pagare a terzi, compresi i clienti, quale responsabile ai sensi di legge a cagione di un fatto connesso all'esercizio dell'attività professionale esercitata ….” ed inoltre “… l'assicurazione è operante anche quando i comportamenti che hanno causato il danno a terzi siano stati compiuti dai collaboratori dello studio
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professionale operanti sia in regime di collaborazione libero-professionale ….”. Non
esistevano altre assicurazioni stipulate da . CP_1 Controparte_1
Così l'appellato concludeva: “1) Dichiarare l'inammissibilità del gravame principale ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, in ogni caso, per mancata indicazione della “motivazio-
ne dell'appello” ex art. 342 c.p.c.; 2) Nel merito, rigettare l'appello principale poiché
assolutamente infondato e non meritando censura la sentenza di I grado. 3) In via su-
bordinata, nella sola denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello prin-
cipale e quindi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande spiegate dagli at-
tori nel giudizio di primo grado nei confronti dell'odierno appellato dott.
[...]
, in accoglimento dell'avanzato appello incidentale condizionato, mo- Controparte_1
dificando e/o riformando la sentenza di primo grado in parte qua e rigettando ogni av-
versa eccezione e/o domanda laddove ex adverso tempestivamente e ritualmente proposta così come meglio puntualizzato al capo “3) diritto” del presente atto, Voglia,
accertata la graduazione delle rispettive “colpe” tra i convenuti e le conseguenze da esse derivanti negli asseriti fatti di cui è causa agli attori (come già richiesto nel primo grado), accogliere le domande di manleva e garanzia, già avanzate da esso appellato con la comparsa di costituzione del giudizio di primo grado e con l'atto di chiamata in causa e/o garanzia nei confronti della e della dott.ssa Controparte_7 [...]
, e quindi condannare al risarcimento dei danni a favore degli attori la compa- CP_17
gnia di assicurazioni , in persona del l.r.p.t., tenu- Controparte_19
tavi giusta polizza convenzione n.RCPODONTOCLUB/022000/1/00785 di assicura-
zione per la responsabilità civile professionale odontoiatri – medici dentisti, e la dott.ssa , o singolarmente o solidalmente o alternativamente tra lo- Parte_5
ro, o in ogni caso, condannare la detta , in perso- Controparte_19
na del l.r.p.t., e la dott.ssa a manlevare, garantire e tenere indenne l'appel- Parte_5
lato, già convenuto, dott. nella eventualità di condanna Controparte_1
per i fatti di cui all'atto di citazione del giudizio di primo grado, condannando la detta
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assicurazione , in persona del l.r.p.t., e la dott.ssa Controparte_19
al pagamento, o singolarmente o solidalmente o alternativamente tra loro, Parte_5
a favore di esso dott. di quella somma che si dovesse Controparte_1
ritenere dovuta dal detto dottore agli attori, odierni appellanti, per i fatti di cui è causa.
4) In subordine rispetto al precedente capo 3), sempre nella sola denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello principale e quindi di condanna di esso appellato al risarcimento dei danni pretesi dagli appellanti già attori, e nella eventualità
in cui Codesta Ecc.ma Corte di Appello non ritenesse sussistere i presupposti per l'a-
vanzato appello incidentale condizionato, esso appellato dott. Controparte_1
, chiede che Codesta Ecc.ma Corte di Appello, in accoglimento delle domande
[...]
di garanzia e manleva già avanzate in I° grado con la comparsa di costituzione e con l'atto di chiamata in garanzia nei confronti della (già ivi Controparte_7
condizionate all'accoglimento, anche solo parziale, delle domande degli attori nei suoi confronti) e della dott.ssa , ed espressamente riproposte da esso appellato Parte_5
anche in questo grado ex art. 346 c.p.c., Voglia – accertata la graduazione delle ri-
spettive “colpe” tra i convenuti e le conseguenze da esse derivanti negli asseriti fatti di cui è causa agli attori (come già richiesto nel primo grado) e sempre rigettando ogni avversa eccezione e/o domanda ove ritualmente reiterata per i motivi esplicitati al ca-
po “3) diritto” del presente atto e che qui valgano per riportati- condannare al risarci-
mento dei danni a favore degli attori la compagnia di assicurazioni Controparte_19
, in persona del l.r.p.t., giusta polizza convenzione
[...]
n.RCPODONTOCLUB/022000/1/00785 di assicurazione per la responsabilità civile professionale odontoiatri – medici dentisti, e la dott.ssa , o singo- Parte_5
larmente o solidalmente o alternativamente tra loro, o in ogni caso, condannare la det-
ta , in persona del l.r.p.t., e la dott.ssa Controparte_19 Parte_5
a manlevare, garantire e tenere indenne l'appellato, già convenuto, dott.
[...]
nella eventualità di condanna per i fatti di cui all'atto di citazio- Controparte_1
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ne del giudizio di primo grado, condannando la detta assicurazione Controparte_19
, in persona del l.r.p.t., e la dott.ssa al pagamen-
[...] Parte_5
to, o singolarmente o solidalmente o alternativamente tra loro, a favore di esso dott.
di quella somma che si dovesse ritenere dovuta dal Controparte_1
detto dottore agli attori, odierni appellanti, per i fatti di cui è causa.
5) NNre gli appellanti o chi di dovere al pagamento in favore dell'appellato delle spese, diritti ed onorario anche di questo grado di giudizio con attribuzione al procura-
tore antistatario.
9. si costituiva nel gravame eccependone Controparte_2
l'inammissibilità e l'infondatezza. Contestava la violazione del disposto dell'art. 345
c.p.c per le produzioni operate per prima volta in appello. Nel merito eccepiva il man-
cato rispetto, da parte degli attori, degli oneri probatori su loro gravanti. In merito al consenso informato prodotto dai sanitari eccepiva come gli appellanti non avessero neppure allegato che il consenso alle cure sarebbe stato negato qualora i pazienti fos-
sero stati resi adeguatamente edotti sulla natura dei trattamenti e dei rischi ad essi connessi.
In merito all'azione di manleva del dott. ribadiva come la garanzia pre- CP_1
stata operasse esclusivamente a secondo rischio qualora fossero presenti, per il me-
desimo evento, altre coperture assicurative che assicuravano la responsabilità profes-
sionale della dott.ssa , unica responsabile. Eccepiva l'esistenza di una fran- Parte_5
chigia fissa (art. 20 Condizioni Generali di Polizza) per sinistro di € 500,00 e la viola-
zione del patto di gestione della lite contenuto nella polizza di responsabilità civile.
In merito alle domande svolte dalla dott.ssa , la compagnia di assicurazione Parte_5
ribadiva di non aver stipulato con lei alcun contratto assicurativo.
Così concludeva: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
previe le declaratorie del caso tutte;
In via istruttoria:
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- Rigettare, per i motivi di cui in atti, tutte le istanza formulate in atto di appello sia in ordine ai capi di prova per testi sia alla richiesta di CTU medico legale;
Nel merito:
- Rigettare, per i motivi di cui in atti, le domande tutte proposte da parte appel-
lante e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di
Napoli Nord n. 1817 pubblicata in data 16.05.2022;
10. eccepiva l'infondatezza dell'appello, riproponeva le Parte_6
difese del primo grado ex art. 346 c.p.c , inerenti la ripartizione degli obblighi risarcitori con la responsabilità dello non inferiore al 50% e l'inoperatività Controparte_10
della polizza perché la dott.ssa operava all'interno dello Parte_5 [...]
, responsabile quale organizzatore e gestore dell'attività medi- Controparte_10
P
, obbligato a stipulare una polizza assicurativa a valere a favore proprio e del perso-
nale medico. L riteneva quindi di non operare a primo rischio in Parte_6
virtù di quanto statuito nell'art. 16, comma 2 della polizza ( “qualora l'attività del medi-
co assicurato sia svolta all'interno di Casa di Cura, Ente ospedaliero o altra CP_20
Struttura Sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità”, l'assicurazione si intende ope-
rante in secondo rischio”).
Il contratto sottoscritto dalla Dott.ssa riguardava la garanzia del medico li- Parte_5
mitatamente alle richieste risarcitorie per danni colposamente cagionati ai pazienti e non comprendeva le domande di rivalsa da parte della per colpa Controparte_21
grave, non sussistente nella fattispecie in esame.
L'art. 2 c.g.a. prevedeva che “in caso di esistenza di altre polizze per il medesimo ri-
schio o di successiva stipulazione da parte dell'Assicurato, la presente assicurazione opererà esclusivamente in secondo rischio rispetto alle medesime per l'importo di danno eccedente il massimale dalle stesse previsto il quale sarà considerato come franchigia fissa anche in caso di nullità, invalidità o inefficacia totale o parziale delle al-
tre assicurazioni”. Avendo l'assicurata stipulato una propria polizza personale con Na-
Rg 2745/22 est. ND Figliozzi
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vale Assicurazioni a copertura dell'attività professionale, la polizza contratta con l Compagnia deve considerarsi di secondo rischio. Parte_6
In subordine eccepiva che la polizza sarebbe stata operativa solo per la sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato, con esclusione di ogni responsabilità in via soli-
dale.
Concludeva per sentir: “in via principale di merito, respingere l'impugnazione proposta dai Sig.ri – perché infondata e quindi confermare la sentenza del Tri- Pt_3 Pt_2
bunale; in via subordinata, per la denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse di acco-
gliere la domanda avversaria e/o eventuali appelli incidentali proposti da altre parti,
quindi anche a titolo di appello incidentale ed ex art. 346 c.p.c., accertare e dichiarare la sussistenza delle esclusioni e dei limiti dedotti nel par. C); per il caso in cui l'Ecc.ma
Corte ritenesse di dare ingresso alle residue istanze istruttorie, ammettere quelle della scrivente difesa indicate nello stesso punto C4); con vittoria di spese, competenze ed onorari, ivi compreso il contributo forfettario, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.”
11. eccepiva l'improcedibilità, non emergendo il ri- Controparte_3
scontro dell'avvenuta notifica in mancanza dell'attestazione di conformità,
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello.
In merito all'assenza di responsabilità ricapitolava i principi giurisprudenziali ritenuti di riferimento quale supporto corretto della sentenza di primo grado;
perorava la confer-
ma della decisione assunta in primo grado di mancata ammissione dei mezzi istruttori e, quanto al consenso informato, evidenziava l'assenza dell'allegazione della scelta che sarebbe stata operata dai pazienti ove fossero stato correttamente informato. In
via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento seppur parziale dell'appello ex adverso proposto ribadiva ex art. 346 c.p.c. le eccezioni proposte in primo CP_3
grado ed inerenti l'inoperatività della polizza. assicurativa n. 170248, stipulata dalla
Contr
ora con la Dr.ssa , avente de- Controparte_3 Parte_5
correnza dal 03-12-2002 e cessata il 31-12-2010, soggetta al regime temporale della
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cd. “claims made” e per tale motivo inefficace, avendo parte attrice inviato la prima ri-
chiesta di risarcimento in data 17-11-2016, in epoca di gran lunga successiva alla ces-
sazione della polizza n. 170248.
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva proposta CP_3
chiedeva di quantificare le eventuali quote di responsabilità a carico dei singoli conve-
nuti perché la garanzia assicurativa era limitata alla sola, esclusiva e personale re-
sponsabilità attribuibile all'assicurato, indipendentemente dalla solvibilità di ognuno.
Così concludeva:: “ - in via preliminare, emettere ordinanza motivata ex art. 348 bis comma 1 e, di conseguenza, dichiarare inammissibile l'atto di appello proposto dai
Sigg.ri , , e av- Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
verso la sentenza n. 1817/2022 pubblicata in data 16/05/2022 del Tribunale di Napoli
Nord in quanto lo stesso non ha una ragionevole probabilità di essere accolto. - in ogni caso, rigettare lo stesso perché del tutto inconsistente e privo di pregio giuridico e, per l'effetto, confermare quanto sancito e stabilito sul punto dal Tribunale di Napoli Nord
nella gravata sentenza;
- subordinatamente, nella denegata ipotesi di accoglimento seppur parziale della domanda attrice anche nei confronti della Dr.ssa , ri- Parte_5
gettare in ogni caso la domanda in manleva da questi proposta nei confronti della
[...]
stante la inoperatività della garanzia assicurativa prestata dalla prodotta polizza, CP_23
per i tutti i motivi su esposti;
- gradatamente ancora e nel caso di accoglimento della domanda attrice anche nei confronti della Dr.ssa e di accoglimento della Parte_5
domanda di manleva da questi proposta contro la perchè rite- Controparte_3
nuta operante la garanzia assicurativa, accertare e dichiarare che la è tenuta CP_3
a manlevare la Dr.ssa soltanto nei limiti della quota di responsabilità alla Parte_5
stessa attribuita oltre che nei limiti dei patti e del massimale di cui alla prodotta polizza,
detratta la franchigia fissa ed assoluta. Il tutto con vittoria di spese ed onorario anche di questo grado di giudizio. Salvis Juribus”.
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12. Con ordinanza del 10.12.2022 la Corte, rilevata la regolare costituzione del con-
traddittorio, osservava, in relazione alle istanze istruttorie proposte dagli appellanti,
con riferimento alla richiesta di CTU ed in particolare ai danni lamentati, quanto a
“ , stante la estrema genericità della prospettazione attorea in ordine Parte_3
alla tipologia di danni asseritamente derivati dal trattamento ortodontico, a fronte del severo quadro patologico di partenza (grave malocclusione, grave retrusione mandi-
bolare, denti conoidi etc: cfr. comparsa di costituzione nel giudizio di primo Parte_5
grado); né la documentazione medica prodotta in primo grado dagli attori offre utili elementi di valutazione sul punto”, che la CTU sarebbe risultata esplorativa. Per
, che presentava una rizalisi diffusa, occorrendo indagare Parte_4
sull'efficienza causale del trattamento ortodontico praticato, avendo, sul punto, gli atto-
ri offerto sufficienti allegazioni, nominava un CTU per accertare se il quadro patologi-
co attuale di sia eziologicamente riconducibile, secondo la regola Parte_4
del “più probabile che non”, alla terapia ortodontica praticata dalla dott.ssa , Parte_5
ricostruendo, per quanto possibile, la situazione antecedente al trattamento e la tecni-
ca ortodontica utilizzata, e valutando l'incidenza causale, sul danno laEN, del trauma facciale per riferita caduta da giostra, subito dal minore il 10.7.2014, tenendo conto della sola documentazione medica ritualmente prodotta dalle parti in causa nel corso del giudizio di primo grado, con esclusione dei documenti, denominati “referti”,
prodotti telematicamente dagli appellanti nel presente giudizio di gravame in data
21.6.2022, rispetto ai quali le parti appellate hanno formulato eccezione di inammissi-
bilità ex art. 345 c.p.c.;
I nominati CCTTUU, dottori ed , visitavano l'attore, Persona_4 Persona_5
disponevano eseguirsi ulteriori accertamenti strumentali (esame RX Teleradiografia
del cranio LL, esame ON BE arcata superiore ed inferiore), descrivevano la con-
dizione del ragazzo: “Al cavo orale: malocclusione di II cl. Di Angle, a destra II cl piena canina e molare, a sinistra neutrocclusione morso profondo con overbite circa 4 mm
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overjet circa 2mm, profilo biretruso, incisura labiomentoiniera accentuata, no mobilità
clinica, iperalgia soggettiva, parodonto sano, infiammazione da tartaro in particolare dietro il retainer linguale, sondaggio parodontale nei limiti della norma, articolazione temporomandibolare .assenza di click e/o scrosci”, rilevano l'incompletezza della do-
cumentazione versata ritualmente in atti, inidonea a ricostruire la condizione odonto-
stomatologica antecedente ai trattamenti per cui è appello, in mancanza di modelli in gesso, fotografie intraorali ed extraorali e di documentazione radiografica.
I trattamenti all'epoca eseguiti avevano ad oggetto una malocclusione classificata co-
me Seconda classe di Angle II divisione asimmetrica su divisione1, non prevedevano estrazioni, consistevano nel montaggio di attacchi di acciaio ed elastici intermascellari.
Una volta smontato l'apparecchio, sarebbero state applicate due placche di conten-
zione mobili come da prassi. Dalla storia clinica emergeva anche un trauma subito per una caduta da una giostra nel 2014, refertato da PS come “trauma dentario e contu-
sione arcata superiore”.
è tuttora portatore di una malocclusione di 2° classe asimmetrica Parte_4
ma, precisavano i CCTTU, non potendo ricostruire lo stato anteriore, non è possibile stabilire se il trattamento abbia comunque determinato un miglioramento rispetto allo stato quo ante. L'impossibilità di conoscere con dettaglio lo stato anteriore non con-
sente neppure di verificare o escludere che la malocclusione iniziale fosse così grave da indurre il sanitario a ritenere comunque raggiunto un risultato minimo ma comun-
que soddisfacente e sufficiente ad ottenere una intercuspidazione dentale stabile, che
è uno degli obiettivi principali dei trattamenti ortodontici, insieme alla tutela della degli aspetti estetici, di allineamento funzionale e, quindi, della salute orale.
I CCTTU puntualmente riferivano delle contestazioni mosse dai CTP, con particolare riferimento a quelle di parte appellante, e compiutamente replicavano punto per punto,
insistendo nell'evidenziare come le carenze documentali accertate non fossero colma-
bili con le affermazioni rese nelle difese giudiziali e come fosse quindi impossibile rico-
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struire la condizione precedente del paziente e quindi l'efficacia o meno delle cure pra-
ticate, essendo altresì infondato l'assunto secondo il quale era intrapresa la terapia già
in presenza di rizalisi;
così come la dissertazione in ordine agli esiti da attribuire alle conseguenze del trauma e l'addebito relativo alla mancata informazione rispetto ad una alternativa chirurgica in un paziente ancora adolescente e, pertanto, portatore di un potenziale di crescita tale da rappresentare la chiave di volta di un successo tera-
peutico.
Precisavano come le algie dentarie fossero una componente normale e la disfunzione temporo-mandibolare ed il relativo dolore oro-facciale trovano origine non solo nella patologia dentaria ma anche in numerosi fattori extradentali.
La rizalisi non dipende esclusivamente dalle forze ortodontiche, ma dalla combinazio-
ne di carichi ai denti (quindi anche da abitudini quali, ad esempio, quella di serrare i denti) associate ad una predisposizione ad assorbire le radici su base genetica. Per-
tanto, in base a tutto quanto sopra, non sussistono allo stato validi elementi documen-
tali a sostegno di un riassorbimento radicolare in relazione causale con la terapia orto-
dontica praticata.
5. La Corte tratteneva la causa in decisione all'udienza del 18.2.2025, tenuta a tratta-
zione scritta, con concessione dei termini ordinari per il deposito delle difese finali.
Motivi della decisione
8. La Corte richiama i principi giurisprudenziali di riferimento per la decisione della controversia in esame. Richiama l'ordinanza della S.C. n. 5922/2024 ricapitolativa del-
la giurisprudenza pacifica in materia ed emessa per la decisione di una controversia che, come quella in disamina, non va sottoposta al regime introdotto dalla legge n. 24
del 2017 (la quale non trova applicazione ai fatti verificatisi anteriormente alla sua en-
trata in vigore: Cass. 08/11/2019, n. 28811; Cass. 11/11/2019, n. 28994).
Il paziente che alleghi di aver subìto danni in conseguenza di una attività svolta dal medico (anche sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria) in
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esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio, invocando una responsabilità di natura contrattuale, è onerato di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento (Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533; tra le conformi, ex multis: Cass.
20/01/2015, n. 826; Cass. 04/01/2019, n. 98; Cass. 11/11/2021, n. 3587). In particola-
re, è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del profes-
sionista è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno la-
EN (Cass. 07/12/2017, n.29315; Cass. 15/02/2018, n. 3704; Cass. 20/08/2018, n.
20812), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'i-
nadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento im-
prevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza, e dunque sia oggettivamente non imputabile all'agente (ex aliis, Cass. 29/03/2022, n.10050; Cass.27/02/2023, n. 5808).
La S.C., con la sentenza n.26516/2017, ma ancor prima con la sentenza n. 577/2008,
specifica che l'inadempimento qualificato, della cui allegazione è onerato l'attore, co-
stituisce l'inadempimento astrattamente idoneo a costituire causa del danno. L'orien-
tamento è esplicitato anche dalla sentenza n. 15993/11: "in tema di responsabilità con-
trattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attivi-
tà di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempien-
ze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno". Insomma, nella responsabilità medica l'allegazione del creditore non può es-
sere limitata ad un qualsiasi inadempimento, ma deve riguardare un inadempimento c.d. qualificato, ovvero un inadempimento che costituisca causa astrattamente effi-
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ciente della produzione del danno. In altri termini, è necessario che si alleghi non un qualsiasi inadempimento, ma quell'inadempimento specifico (rectius qualificato) che costituisce causa (o concausa) efficiente del paventato danno iatrogeno, anch'esso oggetto dell'onere di specifica allegazione gravante sul danneggiato. E' poi del tutto ovvio che il creditore -attore, per chiedere il ristoro derivante da un danno, di detto pregiudizio debba fornire riscontro.
9. Tanto esposto con carattere generale ma di certa applicazione nella fattispecie in esame, la Corte, esaminato l'elaborato peritale dei dottori e ne ri- Per_4 Per_5
leva l'assoluta validità, completezza, logica, chiarezza, sia nell'illustrazione e risposta ai quesiti loro posti ma anche nella puntuale e convincente replica ai rilievi mossi dalle parti, con riferimento in particolare alle note critiche attoree alle quali i CCTTUU repli-
cavano con argomenti dalla Corte condivisi. Ritiene quindi di dover assumere l'elaborato peritale redatto in appello come riferimento tecnico nell'adozione della de-
cisione.
10. In merito alla richiesta di ammissione della prova per testi da parte dell'attore la Corte osserva che i capitoli articolati con l'indicazione del teste so- Testimone_1
no irrilevanti, come già statuito con l'ordinanza emessa dal Collegio il 10.2.2022, così
come è irrilevante, ai fini della decisione, l'ulteriore prova articolata dagli attori, all'esito delle risultanze della CTU che esclude la sussistenza di un danno addebitabile ai con-
venuti.
11. Con specifico riferimento al gravame proposto da emerge Parte_3
come già dirimente, per il rigetto dello stesso, quanto esposto nella citata ordinanza della Corte del 10.2.22, risultando effettivamente assolutamente generica l'allegazione dei fatti descritti nell'atto introduttivo del primo grado, dove non risulta allegato nessun inadempimento dell'operatore sanitario e la parte si limita ad indicare il solo mancato conseguimento del risultato.
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12. Per , invece, dall'esame della perizia ammessa per Parte_4
l'approfondimento della vicenda sanitaria emerge come non sia possibile addivenire alla prova dell'esistenza di un danno a causa della carente documentazione allegata dall'attore. Non emerge il riscontro dell'aggravamento della condizione preesistente e neppure dell'inutilità della cura. Detta carenza probatoria risulta assorbente di ogni al-
tra considerazione e comporta la declaratoria di infondatezza del primo motivo di ap-
pello e rende del tutto inutile qualsivoglia disamina degli ulteriori motivi di gravame.
13. Sul consenso informato la Corte innanzitutto rileva come in atti vi siano versate le relative dichiarazioni – doc. nn. 28 e 29 del fascicolo di parte di e CP_1
che la pretesa azionata non supera il necessario preliminare giudizio controfattuale
“accertando, con giudizio di probabilità logica, quali scelte avrebbe compiuto il pazien-
te, se fosse stato correttamente informato della possibilità di scegliere tra tecnica “O” e tecnica “E”” (così, in parte motiva, S.C. 1936/2023). Detto giudizio è necessario altri-
menti venendo meno il necessario imprescindibile collegamento tra la condotta colpo-
sa dei medici e l'evento. La mancanza di un idoneo consenso informato, per arrecare una lesione del diritto di autodeterminazione, deve essere unita all'allegazione della violazione, a causa della negligente formulazione del documento, di una volontà di au-
todeterminazione. Detta allegazione non emerge dalla verifica delle difese proposte.
14. La liquidazione delle spese di lite in primo grado è stata corretta. I genitori dei ragazzi avevano esercitato l'azione giudiziale, risultata infondata, e gli stessi interessa-
ti erano intervenuti in giudizio al compimento della maggiore età. Erano quindi tutti soccombenti e tenuti alle refusione delle spese di lite, in solido. La condanna al paga-
mento delle spese sostenute anche dalle compagnie di assicurazioni, chiamate in causa, è corretta, secondo quanto costantemente statuito dalla S.C. che, anche con la sentenza n. 25541/15 afferma che il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore
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stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia pro-
posto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria. La palese arbitrarietà costituisce concetto distinto dall'infondatezza perché consistente nella domanda sfornita dei pacifici pre-
supposti per essere formulata. Non è questo il caso delle compagnie chiamate in cau-
sa, tutte parti di un rapporto negoziale assicurativo stipulato dai convenuti.
15. La domanda nel merito posta dagli attori è stata quindi condivisibilmente riget-
tata dal primo giudice e ciò implica la mancata disamina degli appelli incidentali condi-
zionati.
16. Il rigetto dell'appello, comporta la condanna degli appellanti, ancora una volta in solido, al pagamento delle spese di lite del grado nei confronti di tutte le altre parti,
quantificate con riferimento al valore della domanda più alta proposta (€.70.000,00) ed applicazione dei minimi tariffari in considerazione della natura delle questioni poste all'attenzione della Corte.
17. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato per gli appellanti.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_11
[..
, , , avverso la sentenza n.901/2022 del Parte_3 Parte_4
27.1.2022 del Tribunale di Napoli di Napoli Nord n.1871/2022 pubblicata il 16.5.2022,
così provvede:
- Rigetta l'appello.
- NN , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in solido, al pagamento, in favore di , Parte_5 Controparte_9
[..
, , Controparte_2 Parte_6 Controparte_24
delle spese di lite del presente grado, liquidate in favore di ciascuno di
[...]
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essi in €.7.160,00 per competenze, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
- Distrae all'avv. Michele Atripaldi le spese liquidate in favore di e Parte_5
all'avv. Guglielmo Romano quelle liquidate in favore di Controparte_9
[..
.
- Pone definitivamente a carico degli appellanti, ciascuno nella misura di 1/4 le spese della CTU espletata in appello.
- Dichiara la sussistenza, per , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, dei presupposti previsti per il versamento dell'ulteriore importo pari Parte_4
al contributo unificato dovuto.
Così deciso il 9.12.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. ND Figliozzi dr.ssa Maria Di Lorenzo
Rg 2745/22 est. ND Figliozzi
Pagina 24 di 24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Di Lorenzo - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. ND Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord
n.1871/2022 pubblicata il 16.5.2022, iscritto al n.2745/2022 del ruolo generale degli
affari civili contenziosi, riservato in decisione all'udienza del 18 febbraio 2025 e pendente
TRA
, C.F. , Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2
, C.F. Parte_3 C.F._3
, C.F. Parte_4 C.F._4
tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Maurizio Bianco ( ) pec C.F._5
e RI ( ) Email_1 C.F._6
pec in virtù di procura rilasciata su foglio separato Email_2
-APPELLANTI-
E REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Mi- Parte_5 C.F._7
chele Atripaldi C.F.: , indirizzo pec: C.F._8
in virtù di procura rilasciata su foglio separato Email_3
-APPELLANTE INCIDENTALE -
E
, C.F. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._9
dall'avv. Guglielmo Romano (C.F. ), pec: C.F._10 [...]
in virtù di procura rilasciata su foglio separato Email_4
-APPELLANTE INCIDENTALE -
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappre- Controparte_2
sentato e difeso dall'avv. Massimiliano Ghignone (C.F. pec: C.F._11
, e GI Di OC (C.F. Email_5
, pec: in virtù di procura C.F._12 Email_6
rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado.
-APPELLATO -
E
C.F. in persona del Presidente legale Parte_6 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale rila-
sciata con atto separato e tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro,
dall'avv. Pellegrini Andrea c.f. e pec C.F._13 [...]
dall'avv. De Simone Marcella Email_7
e pec C.F._14 Email_8
-APPELLATO -
E
C.F. , con sede in Bologna alla Via Controparte_3 P.IVA_2
Stalingrado n. 45, in persona del suo procuratore ad negotia dott. Controparte_4
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glielmetti, munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del
29.12.2021 in autentica Notaio dott. di Bologna ai nn. Persona_1
95917/11664 di rep./fasc., rapp.ta e difesa come da mandato a margine del presente atto dall'avv. Mariagrazia MELE (C.F. ), PEC C.F._15 [...]
Email_9
-APPELLATO -
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. , , e , con Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
citazione notificata il 17.6.2022, proponevano appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale veniva dichiarato il difetto di legittimazione attiva di CP_5
e , e rigettata la domanda proposta da e
[...] Parte_2 Parte_3
. Parte_4
2. e , quali esercenti la potestà genitoriale sui mi- Parte_1 Parte_2
nori e (nelle more del giudizio divenuti maggiorenni e Parte_4 Pt_3
quindi costituitisi autonomamente) convenivano in giudizio e Parte_5
per sentire accertare la colpa medica di Controparte_1 Parte_5
nei confronti dei minori e e la responsabilità del
[...] Parte_4 Pt_3
titolare dello studio dentistico, , per avere egli indirizza- Controparte_1
to i minori alle cure della dottoressa quale dipendente – collaboratrice sta- Parte_5
bile dello studio stesso, e per sentir condannare i convenuti “ciascuno per quanto di ragione e solidalmente tra loro” al risarcimento di tutti i danni arrecati, quantificati in €
70.000,00 per e in €. 12.000,00 per o comunque Parte_4 Parte_3
nella misura maggiore o minore che il Giudicante riterrà congrua”;
Assumevano gli attori che , quale ortodontista dello studio Parte_5
, era stata incaricata dal titolare dello studio di procedere alla Controparte_1
cura dei due minori e che l'ortodontista, senza procedere ad un esame radiologico,
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provvedeva alla installazione, per entrambi i ragazzi, di un'apparecchiatura ortodontica che arrecava gravi danni.
3. contestava la fondatezza della domanda attorea comunque Parte_5
chiedendo ed ottenendo di chiamare in garanzia la società
[...]
e, limitatamente alle richieste della minore Parte_7 Pt_3
e per quanto di competenza, la Compagnia assicuratrice
[...] Controparte_6
, nonché la (in quanto assicuratrice della struttu-
[...] Controparte_2
ra).
4. eccepiva: 1) in via preliminare, l'improcedibilità delle Controparte_1
domande per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio;
2) la nulli-
tà dell'atto di citazione notificato, per la mancanza di procura ad litem e conseguente mancanza di “ius postulandi”; 3) il difetto e/o carenza di legittimazione attiva della mi-
nore relativamente alla richiesta di restituzione delle somme versa- Parte_3
te; 4) l'estinzione del presunto diritto al risarcimento per intervenuta prescrizione quin-
quennale; 5) nel merito, in via gradata, l'infondatezza delle domande attoree. Chiede-
va, in via preliminare, l'autorizzazione a chiamare in causa e/o in garanzia la compa-
gnia di assicurazioni in forza della polizza assicu- Controparte_7
rativa in convenzione per la responsabilità civile professionale odontoiatri – medici dentisti e proponeva domanda di manleva anche nei confronti della dott.ssa CP_8
.
[...]
5. Raggiunta la maggiore età intervenivano in giudizio personalmente
[...]
e che si riportavano alle difese precedentemente rese dai Parte_4 Parte_3
genitori che, a loro volta, chiedevano l'estromissione per il sopravvenuto difetto di le-
gittimazione.
6. Il giudice non ammetteva la prova testimoniale chiesta dagli attori, ritenendo i capi di prova articolati in modo generico e comportanti valutazioni;
e neppure la CTU
medico legale perché ritenuta di carattere esplorativo. Motivava la sentenza afferman-
Rg 2745/22 est. ND Figliozzi
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do di non aver ravvisato alcuna violazione del consenso informato e neppure dell'inadempimento imputato ai convenuti. Non rinveniva la dimostrazione del danno alla salute. Gli attori non dimostravano la fondatezza della domanda risarcitoria;
i fatti allegati erano generici rispetto alle contestazioni dei sanitari;
i documenti prodotti non fornivano specifiche indicazioni sulle prestazioni che avrebbero provocato lesioni ai pazienti. Gli attori non allegavano neppure una consulenza di parte che potesse, al-
meno in astratto, supportare i loro assunti, limitandosi a chiedere una generica C.T.U.
senza indicare i quesiti da sottoporre, in presenza di specifiche contestazioni da parte dei convenuti, che allegavano di aver preventivamente visitato i pazienti e di aver spiegato ai genitori le attività programmate e di aver eseguito i trattamenti nel rispetto delle linee guida.
7. Con il gravame gli appellanti lamentavano che il giudice di primo grado aveva errato perché in giudizio erano stati allegati tutti gli elementi del fatto, del danno e del nesso di causalità con l'operato dei convenuti.
Affermavano che il documento versato in atti, non poteva essere considerato idoneo per l'acquisizione del consenso informato in quanto non definiva la terapia da adottare,
non ne rappresentava i rischi, non ne illustrava le tecniche ed era quasi completamen-
te illeggibile.
In merito alla condanna al pagamento delle spese di lite sottolineavano l'erroneità del-
la condanna “cumulativa” dei rappresentanti legali dei minori, in proprio, unitamente ai ragazzi che, nel corso del giudizio erano divenuti maggiorenni, evidenziando anche come nulla fosse esposto in merito alla condanna delle compagnie di assicurazione che, oltretutto, avevano eccepito l'inoperatività delle polizze.
Ribadivano la sussistenza dei danni subiti da risarcire e quindi concludevano, in via preliminare, per sentir revocare e annullare l'ordinanza del 14.05.2020 resa da Tribu-
nale di Napoli Nord ed ammettere la prova testimoniale come articolata nelle memorie ex art. 183, VI co. II termine c.p.c. e testualmente riprodotta al capo 2 dell'atto di cita-
Rg 2745/22 est. ND Figliozzi
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zione in appello, con i testi indicati. Chiedevano: - Disporre CTU medico legale volta alla valutazione del corretto operato della dottoressa ed alla indivi- Parte_5
duazione e quantificazione dei danni residuati in capo a e Parte_4 Pt_3
e, all'esito, - accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata
[...]
sentenza, dichiarare che i danni ad oggi derivati sui minori e Parte_4 [...]
sono tutti – ciascuno per quanto di ragione - conseguenza della malpractice Per_2
della dottoressa che agiva con evidente imprudenza, negligenza Parte_5
ed imperizia;
dichiarare altresì la responsabilità del titolare dello studio del dott.
[...]
per avere egli indirizzato i minori alle cure della dottoressa Controparte_9
quale dipendente – collaboratrice stabile dello studio stesso;
condannare la Parte_5
dottoressa e lo studio dentistico , ciascuno Parte_5 Controparte_1
per quanto di ragione e solidalmente tra loro, al risarcimento di tutti i danni derivati in capo ai minori e , cosi come quantificati in narrativa;
con- Parte_4 Pt_3
dannare i convenuti e , in Parte_5 Controparte_10
persona del titolare dott. , al risarcimento dei danni re- Controparte_1
siduati in capo al minore , quantificati nella misura di € 70.000,00, e, in capo Parte_4
alla minore , quantificati nella misura di euro 12.000,00, o comunque nella Pt_3
misura maggiore o minore che il Giudicante riterrà congrua;
condannare altresì i con-
venuti, ciascuno per quanto di ragione e solidalmente tra loro al pagamento delle spe-
se della presente procedura, con attribuzione ai procuratori antistatari.
7. si costituiva nel gravame eccependone l'inammissibilità, per vio- Parte_5
lazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c, e l'infondatezza nel merito.
Eccepiva l'inammissibilità ex art 345 c.p.c anche della produzione documentale nuova e riferita ai documenti depositati telematicamente dagli appellanti in data 21.6.22 e raggruppati in unico file in formato pdf denominato “referti.pdf”, non prodotti in primo grado ad eccezione del referto del P.S. dell del Controparte_11
Rg 2745/22 est. ND Figliozzi
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10.7.2014 nel quale si riscontrava un trauma maxillo-facciale per a Parte_4
causa di una caduta da una giostra.
In merito alla richiesta di ammissione delle prove articolate in primo grado eccepiva come gli appellanti avessero articolato in modo frammentario e generico le censure all'ordinanza di rigetto della prova e come le istanze istruttorie fossero inammissibili perché formulate in modo generico o valutative. Gli appellanti ritenevano infondata-
mente di aver adempiuto al loro onere probatorio con la semplice allegazione degli ac-
cadimenti, trascurando come ricadesse su di loro l'allegazione e dimostrazione della condotta da cui sarebbe scaturito l'inadempimento qualificato dei professionisti. Gli at-
tori non avevano neppure dato prova dell'esistenza del nesso eziologico tra la condot-
ta ed il presunto danno subito. Evidenziava come l'unico fatto non contestato in giudi-
zio fosse costituito dalla consulenza odontoiatrica eseguita su e Parte_4
. Parte_3
Gli elaborati peritali prodotti dagli attori in primo grado, non ritenuti in sentenza “né suf-
ficienti né idonei” , dato che essi non sono tali da fornire una fotografia del “prima”
dell'intervento della dott.ssa , da comparare con il “dopo”, non dimostravano Parte_5
alcuna negligenza, imprudenza e/o imperizia negli interventi.
L'appellata, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello principale proponeva appello incidentale condizionato, chiedendo “Voglia la Corte di
Appello di Napoli, nella denegata ipotesi di qualsivoglia accertamento di responsabilità
e di condanna nei confronti della Dott.ssa dichiarare, in ogni caso, Parte_5
i chiamati in causa - “ Parte_8
”, e limitatamente alle richieste della minore e per quanto di
[...] Parte_3
competenza, anche la Compagnia assicurativa ”, nonché la Controparte_12
(in quanto assicurazione della struttura)– tenuti a manle- Controparte_2
vare la convenuta da ogni pretesa attorea, disponendo l'eventuale condanna al paga-
mento in favore degli attori direttamente a carico delle stesse società assicuratrici”.
Rg 2745/22 est. ND Figliozzi
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In via ulteriormente subordinata, sempre nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale,
dell'appello principale, l'appellata riproponeva ex art. 346 c.p.c. le domande di manle-
va e garanzia nei confronti delle società chiamate in causa e della , riba- CP_2
dendo come la chiamata in garanzia della fosse stata indotta Controparte_3
dall che aveva dichiarato che i fatti contestati da Parte_6 Pt_3
, risalenti all'anno 2009, non erano coperti dalla garanzia assicurativa così
[...]
causando la necessità di chiamare in causa anche quale assicuratri- Controparte_3
ce per gli anni 2009-2010.
Così l'appellata concludeva: “1. In via preliminare dichiarare inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza 1817/22 del Tribunale di Napoli Nord per violazione del-
le prescrizioni di cui all'art.342 c.p.c. confermando integralmente la sentenza di primo grado;
2. Rigettare l'appello proposto avverso la sentenza 1817/22 del Tribunale di
Napoli Nord perché destituito di ogni fondamento in fatto ed in diritto confermando la sentenza di primo grado;
3. In via subordinata, nella denegata e remota ipotesi di ac-
coglimento, anche parziale, dell'appello principale e nel caso in cui la Corte di Appello
ritenga che la sentenza di primo grado contenga una statuizione di rigetto delle do-
mande di manleva e garanzia proposte dalla dott.ssa nei confronti Parte_5
dei chiamati in garanzia e della (in forza dell'estensione della domanda CP_2
formulata nel corso dell'udienza del 26.1.2018 meglio precisata nel memorie ex art.183 c.p.c. I termine) o comunque riscontri una omessa statuizione sulle stesse do-
mande di garanzia, in ragione dell'appello incidentale condizionato proposto “nella de-
negata ipotesi di qualsivoglia accertamento di responsabilità e di condanna nei con-
fronti della Dott.ssa dichiarare, in ogni caso, che i chiamati in cau- Parte_5
sa - “ ”, in persona del Parte_8
legale rappresentante pro tempore e limitatamente alle richieste della minore Pt_3
e per quanto di competenza anche la Compagnia assicurativa
[...] [...]
”, in persona del legale rappresentante pro tempore;
nonché la CP_13 CP_14
Rg 2745/22 est. ND Figliozzi
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(in quanto assicurazione della struttura)– sono tenuti a manleva- Controparte_15
re la convenuta da ogni pretesa attorea disponendo l'eventuale condanna al paga-
mento in favore degli attori direttamente a carico delle stesse società assicuratrici”.
4. In via ulteriormente subordinata rispetto a quanto richiesto nel capo precedente,
sempre nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello principale, ove la Cor-
te non ritenga sussistere i presupposti del ricorso incidentale condizionato (di cui so-
pra), la dott. espressamente ai sensi dell'art. 346 c.p.c. ripropone Parte_5
le domande di manleva e garanzia nei confronti delle società da lei ritualmente chia-
mate in causa e della (in forza dell'estensione della domanda formulata nel CP_16
corso dell'udienza del 26.1.2018 meglio precisata nel memorie ex art.183 c.p.c. I ter-
mine) e quindi ripropone la seguente domanda “nella denegata ipotesi di qualsivoglia accertamento di responsabilità e di condanna nei confronti della Dott.ssa CP_17
dichiarare, in ogni caso, che i chiamati in causa - “
[...] [...]
”, in persona del legale rappresentante pro Controparte_18
tempore e limitatamente alle richieste della minore e per quanto di Parte_3
competenza, anche la Compagnia assicurativa ”, in persona Controparte_12
del legale rappresentante pro tempore;
nonché la (in Controparte_2
quanto assicurazione della struttura)– sono tenuti a manlevare la convenuta da ogni pretesa attorea disponendo l'eventuale condanna al pagamento in favore degli attori direttamente a carico delle stesse società assicuratrici”.
5. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichia-
ra antistatario.
8. Dell' reiterava ex art. 346 c.p.c. le eccezioni già avanza- Controparte_1
te nel giudizio di primo grado, inclusa quella di avvenuta prescrizione del diritto per il decorso del quinquennio, e proponeva appello incidentale condizionato. Eccepiva
l'inammissibilità del gravame ex art. 342 e 348 bis cpc e la sua infondatezza nel meri-
to. Evidenziava come le dichiarazioni di consenso informato fossero complete e de-
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positate sub doc. d) ed e) foglio 28 e 29 della prod. di I grado senza che fosse stata proposta contestazione se non per la loro formulazione ritenuta generica e non detta-
gliata, che comunque presupponeva la leggibilità del documento. Contestava agli atto-
ri la carenza probatoria sul nesso causale, l'assenza della allegazione e contestazio-
ne dell'inadempimento qualificato, la mancata dimostrazione dell'esistenza del danno.
Il convenuto oltretutto aveva dimostrato che il danno era avvenuto a seguito della ca-
duta di da una giostra nel 2014, che era stata capace di interrompe- Parte_4
re il nesso di causalità tra danni precedenti comunque contestati. Parte_3
aveva conseguito buoni risultati sino a quando era stata in cura con la dott.ssa Per_3
.
[...]
Ribadiva l'opposizione all'ammissione della prova articolata dagli appellanti anche nel gravame, e riteneva inammissibile anche come la domanda finalizzata alla restituzione delle spese sostenute nella qualità di genitori e non in proprio.
In merito alla statuizione della sentenza di primo grado inerente il governo delle spese,
per l'appellato il motivo di impugnazione proposto era inammissibile per genericità.
proponeva appello incidentale condizionato per la Controparte_1
condanna in manleva, in caso di accoglimento della domanda attorea, accertata la graduazione delle responsabilità tra i convenuti, della compagnia di assicurazioni giusta polizza di assicurazione Controparte_19
n.RCPODONTOCLUB/022000/1/00785 e di . L'eccezione proposta Parte_5
da , secondo la quale era stata contratta un'assicurazione Controparte_7
a secondo rischio, era infondata perché smentita dall'art. 13) delle condizioni di poliz-
za secondo il quale : “La compagnia si obbliga a tenere indenne l da ogni Parte_9
somma che egli sia tenuto a pagare a terzi, compresi i clienti, quale responsabile ai sensi di legge a cagione di un fatto connesso all'esercizio dell'attività professionale esercitata ….” ed inoltre “… l'assicurazione è operante anche quando i comportamenti che hanno causato il danno a terzi siano stati compiuti dai collaboratori dello studio
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professionale operanti sia in regime di collaborazione libero-professionale ….”. Non
esistevano altre assicurazioni stipulate da . CP_1 Controparte_1
Così l'appellato concludeva: “1) Dichiarare l'inammissibilità del gravame principale ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, in ogni caso, per mancata indicazione della “motivazio-
ne dell'appello” ex art. 342 c.p.c.; 2) Nel merito, rigettare l'appello principale poiché
assolutamente infondato e non meritando censura la sentenza di I grado. 3) In via su-
bordinata, nella sola denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello prin-
cipale e quindi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande spiegate dagli at-
tori nel giudizio di primo grado nei confronti dell'odierno appellato dott.
[...]
, in accoglimento dell'avanzato appello incidentale condizionato, mo- Controparte_1
dificando e/o riformando la sentenza di primo grado in parte qua e rigettando ogni av-
versa eccezione e/o domanda laddove ex adverso tempestivamente e ritualmente proposta così come meglio puntualizzato al capo “3) diritto” del presente atto, Voglia,
accertata la graduazione delle rispettive “colpe” tra i convenuti e le conseguenze da esse derivanti negli asseriti fatti di cui è causa agli attori (come già richiesto nel primo grado), accogliere le domande di manleva e garanzia, già avanzate da esso appellato con la comparsa di costituzione del giudizio di primo grado e con l'atto di chiamata in causa e/o garanzia nei confronti della e della dott.ssa Controparte_7 [...]
, e quindi condannare al risarcimento dei danni a favore degli attori la compa- CP_17
gnia di assicurazioni , in persona del l.r.p.t., tenu- Controparte_19
tavi giusta polizza convenzione n.RCPODONTOCLUB/022000/1/00785 di assicura-
zione per la responsabilità civile professionale odontoiatri – medici dentisti, e la dott.ssa , o singolarmente o solidalmente o alternativamente tra lo- Parte_5
ro, o in ogni caso, condannare la detta , in perso- Controparte_19
na del l.r.p.t., e la dott.ssa a manlevare, garantire e tenere indenne l'appel- Parte_5
lato, già convenuto, dott. nella eventualità di condanna Controparte_1
per i fatti di cui all'atto di citazione del giudizio di primo grado, condannando la detta
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assicurazione , in persona del l.r.p.t., e la dott.ssa Controparte_19
al pagamento, o singolarmente o solidalmente o alternativamente tra loro, Parte_5
a favore di esso dott. di quella somma che si dovesse Controparte_1
ritenere dovuta dal detto dottore agli attori, odierni appellanti, per i fatti di cui è causa.
4) In subordine rispetto al precedente capo 3), sempre nella sola denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello principale e quindi di condanna di esso appellato al risarcimento dei danni pretesi dagli appellanti già attori, e nella eventualità
in cui Codesta Ecc.ma Corte di Appello non ritenesse sussistere i presupposti per l'a-
vanzato appello incidentale condizionato, esso appellato dott. Controparte_1
, chiede che Codesta Ecc.ma Corte di Appello, in accoglimento delle domande
[...]
di garanzia e manleva già avanzate in I° grado con la comparsa di costituzione e con l'atto di chiamata in garanzia nei confronti della (già ivi Controparte_7
condizionate all'accoglimento, anche solo parziale, delle domande degli attori nei suoi confronti) e della dott.ssa , ed espressamente riproposte da esso appellato Parte_5
anche in questo grado ex art. 346 c.p.c., Voglia – accertata la graduazione delle ri-
spettive “colpe” tra i convenuti e le conseguenze da esse derivanti negli asseriti fatti di cui è causa agli attori (come già richiesto nel primo grado) e sempre rigettando ogni avversa eccezione e/o domanda ove ritualmente reiterata per i motivi esplicitati al ca-
po “3) diritto” del presente atto e che qui valgano per riportati- condannare al risarci-
mento dei danni a favore degli attori la compagnia di assicurazioni Controparte_19
, in persona del l.r.p.t., giusta polizza convenzione
[...]
n.RCPODONTOCLUB/022000/1/00785 di assicurazione per la responsabilità civile professionale odontoiatri – medici dentisti, e la dott.ssa , o singo- Parte_5
larmente o solidalmente o alternativamente tra loro, o in ogni caso, condannare la det-
ta , in persona del l.r.p.t., e la dott.ssa Controparte_19 Parte_5
a manlevare, garantire e tenere indenne l'appellato, già convenuto, dott.
[...]
nella eventualità di condanna per i fatti di cui all'atto di citazio- Controparte_1
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ne del giudizio di primo grado, condannando la detta assicurazione Controparte_19
, in persona del l.r.p.t., e la dott.ssa al pagamen-
[...] Parte_5
to, o singolarmente o solidalmente o alternativamente tra loro, a favore di esso dott.
di quella somma che si dovesse ritenere dovuta dal Controparte_1
detto dottore agli attori, odierni appellanti, per i fatti di cui è causa.
5) NNre gli appellanti o chi di dovere al pagamento in favore dell'appellato delle spese, diritti ed onorario anche di questo grado di giudizio con attribuzione al procura-
tore antistatario.
9. si costituiva nel gravame eccependone Controparte_2
l'inammissibilità e l'infondatezza. Contestava la violazione del disposto dell'art. 345
c.p.c per le produzioni operate per prima volta in appello. Nel merito eccepiva il man-
cato rispetto, da parte degli attori, degli oneri probatori su loro gravanti. In merito al consenso informato prodotto dai sanitari eccepiva come gli appellanti non avessero neppure allegato che il consenso alle cure sarebbe stato negato qualora i pazienti fos-
sero stati resi adeguatamente edotti sulla natura dei trattamenti e dei rischi ad essi connessi.
In merito all'azione di manleva del dott. ribadiva come la garanzia pre- CP_1
stata operasse esclusivamente a secondo rischio qualora fossero presenti, per il me-
desimo evento, altre coperture assicurative che assicuravano la responsabilità profes-
sionale della dott.ssa , unica responsabile. Eccepiva l'esistenza di una fran- Parte_5
chigia fissa (art. 20 Condizioni Generali di Polizza) per sinistro di € 500,00 e la viola-
zione del patto di gestione della lite contenuto nella polizza di responsabilità civile.
In merito alle domande svolte dalla dott.ssa , la compagnia di assicurazione Parte_5
ribadiva di non aver stipulato con lei alcun contratto assicurativo.
Così concludeva: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
previe le declaratorie del caso tutte;
In via istruttoria:
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- Rigettare, per i motivi di cui in atti, tutte le istanza formulate in atto di appello sia in ordine ai capi di prova per testi sia alla richiesta di CTU medico legale;
Nel merito:
- Rigettare, per i motivi di cui in atti, le domande tutte proposte da parte appel-
lante e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di
Napoli Nord n. 1817 pubblicata in data 16.05.2022;
10. eccepiva l'infondatezza dell'appello, riproponeva le Parte_6
difese del primo grado ex art. 346 c.p.c , inerenti la ripartizione degli obblighi risarcitori con la responsabilità dello non inferiore al 50% e l'inoperatività Controparte_10
della polizza perché la dott.ssa operava all'interno dello Parte_5 [...]
, responsabile quale organizzatore e gestore dell'attività medi- Controparte_10
P
, obbligato a stipulare una polizza assicurativa a valere a favore proprio e del perso-
nale medico. L riteneva quindi di non operare a primo rischio in Parte_6
virtù di quanto statuito nell'art. 16, comma 2 della polizza ( “qualora l'attività del medi-
co assicurato sia svolta all'interno di Casa di Cura, Ente ospedaliero o altra CP_20
Struttura Sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità”, l'assicurazione si intende ope-
rante in secondo rischio”).
Il contratto sottoscritto dalla Dott.ssa riguardava la garanzia del medico li- Parte_5
mitatamente alle richieste risarcitorie per danni colposamente cagionati ai pazienti e non comprendeva le domande di rivalsa da parte della per colpa Controparte_21
grave, non sussistente nella fattispecie in esame.
L'art. 2 c.g.a. prevedeva che “in caso di esistenza di altre polizze per il medesimo ri-
schio o di successiva stipulazione da parte dell'Assicurato, la presente assicurazione opererà esclusivamente in secondo rischio rispetto alle medesime per l'importo di danno eccedente il massimale dalle stesse previsto il quale sarà considerato come franchigia fissa anche in caso di nullità, invalidità o inefficacia totale o parziale delle al-
tre assicurazioni”. Avendo l'assicurata stipulato una propria polizza personale con Na-
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vale Assicurazioni a copertura dell'attività professionale, la polizza contratta con l Compagnia deve considerarsi di secondo rischio. Parte_6
In subordine eccepiva che la polizza sarebbe stata operativa solo per la sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato, con esclusione di ogni responsabilità in via soli-
dale.
Concludeva per sentir: “in via principale di merito, respingere l'impugnazione proposta dai Sig.ri – perché infondata e quindi confermare la sentenza del Tri- Pt_3 Pt_2
bunale; in via subordinata, per la denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse di acco-
gliere la domanda avversaria e/o eventuali appelli incidentali proposti da altre parti,
quindi anche a titolo di appello incidentale ed ex art. 346 c.p.c., accertare e dichiarare la sussistenza delle esclusioni e dei limiti dedotti nel par. C); per il caso in cui l'Ecc.ma
Corte ritenesse di dare ingresso alle residue istanze istruttorie, ammettere quelle della scrivente difesa indicate nello stesso punto C4); con vittoria di spese, competenze ed onorari, ivi compreso il contributo forfettario, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.”
11. eccepiva l'improcedibilità, non emergendo il ri- Controparte_3
scontro dell'avvenuta notifica in mancanza dell'attestazione di conformità,
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello.
In merito all'assenza di responsabilità ricapitolava i principi giurisprudenziali ritenuti di riferimento quale supporto corretto della sentenza di primo grado;
perorava la confer-
ma della decisione assunta in primo grado di mancata ammissione dei mezzi istruttori e, quanto al consenso informato, evidenziava l'assenza dell'allegazione della scelta che sarebbe stata operata dai pazienti ove fossero stato correttamente informato. In
via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento seppur parziale dell'appello ex adverso proposto ribadiva ex art. 346 c.p.c. le eccezioni proposte in primo CP_3
grado ed inerenti l'inoperatività della polizza. assicurativa n. 170248, stipulata dalla
Contr
ora con la Dr.ssa , avente de- Controparte_3 Parte_5
correnza dal 03-12-2002 e cessata il 31-12-2010, soggetta al regime temporale della
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cd. “claims made” e per tale motivo inefficace, avendo parte attrice inviato la prima ri-
chiesta di risarcimento in data 17-11-2016, in epoca di gran lunga successiva alla ces-
sazione della polizza n. 170248.
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva proposta CP_3
chiedeva di quantificare le eventuali quote di responsabilità a carico dei singoli conve-
nuti perché la garanzia assicurativa era limitata alla sola, esclusiva e personale re-
sponsabilità attribuibile all'assicurato, indipendentemente dalla solvibilità di ognuno.
Così concludeva:: “ - in via preliminare, emettere ordinanza motivata ex art. 348 bis comma 1 e, di conseguenza, dichiarare inammissibile l'atto di appello proposto dai
Sigg.ri , , e av- Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
verso la sentenza n. 1817/2022 pubblicata in data 16/05/2022 del Tribunale di Napoli
Nord in quanto lo stesso non ha una ragionevole probabilità di essere accolto. - in ogni caso, rigettare lo stesso perché del tutto inconsistente e privo di pregio giuridico e, per l'effetto, confermare quanto sancito e stabilito sul punto dal Tribunale di Napoli Nord
nella gravata sentenza;
- subordinatamente, nella denegata ipotesi di accoglimento seppur parziale della domanda attrice anche nei confronti della Dr.ssa , ri- Parte_5
gettare in ogni caso la domanda in manleva da questi proposta nei confronti della
[...]
stante la inoperatività della garanzia assicurativa prestata dalla prodotta polizza, CP_23
per i tutti i motivi su esposti;
- gradatamente ancora e nel caso di accoglimento della domanda attrice anche nei confronti della Dr.ssa e di accoglimento della Parte_5
domanda di manleva da questi proposta contro la perchè rite- Controparte_3
nuta operante la garanzia assicurativa, accertare e dichiarare che la è tenuta CP_3
a manlevare la Dr.ssa soltanto nei limiti della quota di responsabilità alla Parte_5
stessa attribuita oltre che nei limiti dei patti e del massimale di cui alla prodotta polizza,
detratta la franchigia fissa ed assoluta. Il tutto con vittoria di spese ed onorario anche di questo grado di giudizio. Salvis Juribus”.
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12. Con ordinanza del 10.12.2022 la Corte, rilevata la regolare costituzione del con-
traddittorio, osservava, in relazione alle istanze istruttorie proposte dagli appellanti,
con riferimento alla richiesta di CTU ed in particolare ai danni lamentati, quanto a
“ , stante la estrema genericità della prospettazione attorea in ordine Parte_3
alla tipologia di danni asseritamente derivati dal trattamento ortodontico, a fronte del severo quadro patologico di partenza (grave malocclusione, grave retrusione mandi-
bolare, denti conoidi etc: cfr. comparsa di costituzione nel giudizio di primo Parte_5
grado); né la documentazione medica prodotta in primo grado dagli attori offre utili elementi di valutazione sul punto”, che la CTU sarebbe risultata esplorativa. Per
, che presentava una rizalisi diffusa, occorrendo indagare Parte_4
sull'efficienza causale del trattamento ortodontico praticato, avendo, sul punto, gli atto-
ri offerto sufficienti allegazioni, nominava un CTU per accertare se il quadro patologi-
co attuale di sia eziologicamente riconducibile, secondo la regola Parte_4
del “più probabile che non”, alla terapia ortodontica praticata dalla dott.ssa , Parte_5
ricostruendo, per quanto possibile, la situazione antecedente al trattamento e la tecni-
ca ortodontica utilizzata, e valutando l'incidenza causale, sul danno laEN, del trauma facciale per riferita caduta da giostra, subito dal minore il 10.7.2014, tenendo conto della sola documentazione medica ritualmente prodotta dalle parti in causa nel corso del giudizio di primo grado, con esclusione dei documenti, denominati “referti”,
prodotti telematicamente dagli appellanti nel presente giudizio di gravame in data
21.6.2022, rispetto ai quali le parti appellate hanno formulato eccezione di inammissi-
bilità ex art. 345 c.p.c.;
I nominati CCTTUU, dottori ed , visitavano l'attore, Persona_4 Persona_5
disponevano eseguirsi ulteriori accertamenti strumentali (esame RX Teleradiografia
del cranio LL, esame ON BE arcata superiore ed inferiore), descrivevano la con-
dizione del ragazzo: “Al cavo orale: malocclusione di II cl. Di Angle, a destra II cl piena canina e molare, a sinistra neutrocclusione morso profondo con overbite circa 4 mm
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overjet circa 2mm, profilo biretruso, incisura labiomentoiniera accentuata, no mobilità
clinica, iperalgia soggettiva, parodonto sano, infiammazione da tartaro in particolare dietro il retainer linguale, sondaggio parodontale nei limiti della norma, articolazione temporomandibolare .assenza di click e/o scrosci”, rilevano l'incompletezza della do-
cumentazione versata ritualmente in atti, inidonea a ricostruire la condizione odonto-
stomatologica antecedente ai trattamenti per cui è appello, in mancanza di modelli in gesso, fotografie intraorali ed extraorali e di documentazione radiografica.
I trattamenti all'epoca eseguiti avevano ad oggetto una malocclusione classificata co-
me Seconda classe di Angle II divisione asimmetrica su divisione1, non prevedevano estrazioni, consistevano nel montaggio di attacchi di acciaio ed elastici intermascellari.
Una volta smontato l'apparecchio, sarebbero state applicate due placche di conten-
zione mobili come da prassi. Dalla storia clinica emergeva anche un trauma subito per una caduta da una giostra nel 2014, refertato da PS come “trauma dentario e contu-
sione arcata superiore”.
è tuttora portatore di una malocclusione di 2° classe asimmetrica Parte_4
ma, precisavano i CCTTU, non potendo ricostruire lo stato anteriore, non è possibile stabilire se il trattamento abbia comunque determinato un miglioramento rispetto allo stato quo ante. L'impossibilità di conoscere con dettaglio lo stato anteriore non con-
sente neppure di verificare o escludere che la malocclusione iniziale fosse così grave da indurre il sanitario a ritenere comunque raggiunto un risultato minimo ma comun-
que soddisfacente e sufficiente ad ottenere una intercuspidazione dentale stabile, che
è uno degli obiettivi principali dei trattamenti ortodontici, insieme alla tutela della degli aspetti estetici, di allineamento funzionale e, quindi, della salute orale.
I CCTTU puntualmente riferivano delle contestazioni mosse dai CTP, con particolare riferimento a quelle di parte appellante, e compiutamente replicavano punto per punto,
insistendo nell'evidenziare come le carenze documentali accertate non fossero colma-
bili con le affermazioni rese nelle difese giudiziali e come fosse quindi impossibile rico-
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struire la condizione precedente del paziente e quindi l'efficacia o meno delle cure pra-
ticate, essendo altresì infondato l'assunto secondo il quale era intrapresa la terapia già
in presenza di rizalisi;
così come la dissertazione in ordine agli esiti da attribuire alle conseguenze del trauma e l'addebito relativo alla mancata informazione rispetto ad una alternativa chirurgica in un paziente ancora adolescente e, pertanto, portatore di un potenziale di crescita tale da rappresentare la chiave di volta di un successo tera-
peutico.
Precisavano come le algie dentarie fossero una componente normale e la disfunzione temporo-mandibolare ed il relativo dolore oro-facciale trovano origine non solo nella patologia dentaria ma anche in numerosi fattori extradentali.
La rizalisi non dipende esclusivamente dalle forze ortodontiche, ma dalla combinazio-
ne di carichi ai denti (quindi anche da abitudini quali, ad esempio, quella di serrare i denti) associate ad una predisposizione ad assorbire le radici su base genetica. Per-
tanto, in base a tutto quanto sopra, non sussistono allo stato validi elementi documen-
tali a sostegno di un riassorbimento radicolare in relazione causale con la terapia orto-
dontica praticata.
5. La Corte tratteneva la causa in decisione all'udienza del 18.2.2025, tenuta a tratta-
zione scritta, con concessione dei termini ordinari per il deposito delle difese finali.
Motivi della decisione
8. La Corte richiama i principi giurisprudenziali di riferimento per la decisione della controversia in esame. Richiama l'ordinanza della S.C. n. 5922/2024 ricapitolativa del-
la giurisprudenza pacifica in materia ed emessa per la decisione di una controversia che, come quella in disamina, non va sottoposta al regime introdotto dalla legge n. 24
del 2017 (la quale non trova applicazione ai fatti verificatisi anteriormente alla sua en-
trata in vigore: Cass. 08/11/2019, n. 28811; Cass. 11/11/2019, n. 28994).
Il paziente che alleghi di aver subìto danni in conseguenza di una attività svolta dal medico (anche sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria) in
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esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio, invocando una responsabilità di natura contrattuale, è onerato di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento (Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533; tra le conformi, ex multis: Cass.
20/01/2015, n. 826; Cass. 04/01/2019, n. 98; Cass. 11/11/2021, n. 3587). In particola-
re, è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del profes-
sionista è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno la-
EN (Cass. 07/12/2017, n.29315; Cass. 15/02/2018, n. 3704; Cass. 20/08/2018, n.
20812), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'i-
nadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento im-
prevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza, e dunque sia oggettivamente non imputabile all'agente (ex aliis, Cass. 29/03/2022, n.10050; Cass.27/02/2023, n. 5808).
La S.C., con la sentenza n.26516/2017, ma ancor prima con la sentenza n. 577/2008,
specifica che l'inadempimento qualificato, della cui allegazione è onerato l'attore, co-
stituisce l'inadempimento astrattamente idoneo a costituire causa del danno. L'orien-
tamento è esplicitato anche dalla sentenza n. 15993/11: "in tema di responsabilità con-
trattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attivi-
tà di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempien-
ze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno". Insomma, nella responsabilità medica l'allegazione del creditore non può es-
sere limitata ad un qualsiasi inadempimento, ma deve riguardare un inadempimento c.d. qualificato, ovvero un inadempimento che costituisca causa astrattamente effi-
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ciente della produzione del danno. In altri termini, è necessario che si alleghi non un qualsiasi inadempimento, ma quell'inadempimento specifico (rectius qualificato) che costituisce causa (o concausa) efficiente del paventato danno iatrogeno, anch'esso oggetto dell'onere di specifica allegazione gravante sul danneggiato. E' poi del tutto ovvio che il creditore -attore, per chiedere il ristoro derivante da un danno, di detto pregiudizio debba fornire riscontro.
9. Tanto esposto con carattere generale ma di certa applicazione nella fattispecie in esame, la Corte, esaminato l'elaborato peritale dei dottori e ne ri- Per_4 Per_5
leva l'assoluta validità, completezza, logica, chiarezza, sia nell'illustrazione e risposta ai quesiti loro posti ma anche nella puntuale e convincente replica ai rilievi mossi dalle parti, con riferimento in particolare alle note critiche attoree alle quali i CCTTUU repli-
cavano con argomenti dalla Corte condivisi. Ritiene quindi di dover assumere l'elaborato peritale redatto in appello come riferimento tecnico nell'adozione della de-
cisione.
10. In merito alla richiesta di ammissione della prova per testi da parte dell'attore la Corte osserva che i capitoli articolati con l'indicazione del teste so- Testimone_1
no irrilevanti, come già statuito con l'ordinanza emessa dal Collegio il 10.2.2022, così
come è irrilevante, ai fini della decisione, l'ulteriore prova articolata dagli attori, all'esito delle risultanze della CTU che esclude la sussistenza di un danno addebitabile ai con-
venuti.
11. Con specifico riferimento al gravame proposto da emerge Parte_3
come già dirimente, per il rigetto dello stesso, quanto esposto nella citata ordinanza della Corte del 10.2.22, risultando effettivamente assolutamente generica l'allegazione dei fatti descritti nell'atto introduttivo del primo grado, dove non risulta allegato nessun inadempimento dell'operatore sanitario e la parte si limita ad indicare il solo mancato conseguimento del risultato.
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12. Per , invece, dall'esame della perizia ammessa per Parte_4
l'approfondimento della vicenda sanitaria emerge come non sia possibile addivenire alla prova dell'esistenza di un danno a causa della carente documentazione allegata dall'attore. Non emerge il riscontro dell'aggravamento della condizione preesistente e neppure dell'inutilità della cura. Detta carenza probatoria risulta assorbente di ogni al-
tra considerazione e comporta la declaratoria di infondatezza del primo motivo di ap-
pello e rende del tutto inutile qualsivoglia disamina degli ulteriori motivi di gravame.
13. Sul consenso informato la Corte innanzitutto rileva come in atti vi siano versate le relative dichiarazioni – doc. nn. 28 e 29 del fascicolo di parte di e CP_1
che la pretesa azionata non supera il necessario preliminare giudizio controfattuale
“accertando, con giudizio di probabilità logica, quali scelte avrebbe compiuto il pazien-
te, se fosse stato correttamente informato della possibilità di scegliere tra tecnica “O” e tecnica “E”” (così, in parte motiva, S.C. 1936/2023). Detto giudizio è necessario altri-
menti venendo meno il necessario imprescindibile collegamento tra la condotta colpo-
sa dei medici e l'evento. La mancanza di un idoneo consenso informato, per arrecare una lesione del diritto di autodeterminazione, deve essere unita all'allegazione della violazione, a causa della negligente formulazione del documento, di una volontà di au-
todeterminazione. Detta allegazione non emerge dalla verifica delle difese proposte.
14. La liquidazione delle spese di lite in primo grado è stata corretta. I genitori dei ragazzi avevano esercitato l'azione giudiziale, risultata infondata, e gli stessi interessa-
ti erano intervenuti in giudizio al compimento della maggiore età. Erano quindi tutti soccombenti e tenuti alle refusione delle spese di lite, in solido. La condanna al paga-
mento delle spese sostenute anche dalle compagnie di assicurazioni, chiamate in causa, è corretta, secondo quanto costantemente statuito dalla S.C. che, anche con la sentenza n. 25541/15 afferma che il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore
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stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia pro-
posto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria. La palese arbitrarietà costituisce concetto distinto dall'infondatezza perché consistente nella domanda sfornita dei pacifici pre-
supposti per essere formulata. Non è questo il caso delle compagnie chiamate in cau-
sa, tutte parti di un rapporto negoziale assicurativo stipulato dai convenuti.
15. La domanda nel merito posta dagli attori è stata quindi condivisibilmente riget-
tata dal primo giudice e ciò implica la mancata disamina degli appelli incidentali condi-
zionati.
16. Il rigetto dell'appello, comporta la condanna degli appellanti, ancora una volta in solido, al pagamento delle spese di lite del grado nei confronti di tutte le altre parti,
quantificate con riferimento al valore della domanda più alta proposta (€.70.000,00) ed applicazione dei minimi tariffari in considerazione della natura delle questioni poste all'attenzione della Corte.
17. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato per gli appellanti.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_11
[..
, , , avverso la sentenza n.901/2022 del Parte_3 Parte_4
27.1.2022 del Tribunale di Napoli di Napoli Nord n.1871/2022 pubblicata il 16.5.2022,
così provvede:
- Rigetta l'appello.
- NN , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in solido, al pagamento, in favore di , Parte_5 Controparte_9
[..
, , Controparte_2 Parte_6 Controparte_24
delle spese di lite del presente grado, liquidate in favore di ciascuno di
[...]
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essi in €.7.160,00 per competenze, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
- Distrae all'avv. Michele Atripaldi le spese liquidate in favore di e Parte_5
all'avv. Guglielmo Romano quelle liquidate in favore di Controparte_9
[..
.
- Pone definitivamente a carico degli appellanti, ciascuno nella misura di 1/4 le spese della CTU espletata in appello.
- Dichiara la sussistenza, per , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, dei presupposti previsti per il versamento dell'ulteriore importo pari Parte_4
al contributo unificato dovuto.
Così deciso il 9.12.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. ND Figliozzi dr.ssa Maria Di Lorenzo
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