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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 05/11/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2225/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ELEONORA POLIDORI Presidente, relatore dott. TERESA GUERRIERI Giudice dott. STEFANA CURADI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2225 / 2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. PAPERINI Parte_1 C.F._1
SAMUELA
e
C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. PUCCINELLI Controparte_1 C.F._2
PAOLA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in Pontedera (PI), il 2.8.2014, dalla cui unione nasceva in data 25.4.2016, in Pisa (PI), Persona_1
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano
1 profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario della figlia concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e per l'effetto:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi (CF: Parte_1
), nata a [...] il [...] e (CF: C.F._1 Controparte_1
), nato a [...] l'[...], che hanno contratto matrimonio in Pontedera (PI), C.F._2 il 2.8.2014, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Pontedera (PI) al n. 19, Parte II,
Serie A, anno 2014;
2) la figlia minore, congiuntamente, ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente CP_2 presso la madre ove conserva la propria residenza anagrafica, posta in Treggiaia – Pontedera (PI),
Piazza Padre Ernesto Balducci 88. I genitori assumono di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardo alla figlia, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione. Il padre visita e tiene con sé la figlia secondo il seguente calendario: un week Per_1 end ogni 15 giorni, alternato con la madre. Si precisa che il week end inizia dal sabato mattina alle ore 10,00 e termina il lunedì mattina quando deve essere portata a scuola o, dall'altro genitore Per_1 in orario pressoché corrispondente, quando non vi è scuola. Il padre tiene con sè anche nei Per_1
2 giorni infrasettimanali e, dunque, ogni martedì, dall'uscita da scuola (ovvero alla fermata dello scuolabus), fino al mercoledì sera dopo cena, quando deve portarla dalla madre alle ore 21,30 (22,00 in estate). Si precisa, peraltro, che, quando non vi è scuola il padre (o la nonna paterna, quando il padre non potrà) va a prendere la bambina dalla madre alle ore 8,00 e la tiene con sé come suindicato.
Le parti si sono impegnate, entrambe, a rispettare i tempi e gli impegni extra scolastici della propria figlia. Restano salvi eventuali accordi diversi tra i genitori stessi. I genitori, salvo diverso accordo, trascorrono le festività natalizie con secondo il regime dell'alternanza, ovvero la cena del 24
Per_1 dicembre 2025 e il pranzo del 25 dicembre 2025 con la madre;
la cena del 25 dicembre 2025 e il pranzo del 26 dicembre 2025 con il padre. Resta, pertanto, espressamente inteso che il calendario di visita in questi giorni rimane sospeso, dunque, quale che sia il giorno in cui cadranno le festività suindicate, la madre sta con la bambina la sera della Vigilia di Natale, la notte ed il pranzo del 25 dicembre. Alle ore 16,00 il padre va a prendere dalla madre con la quale sta il resto del
Per_1 pomeriggio, la sera per la cena, la notte e dunque il pranzo del 26 dicembre per poi riportarla alla madre alle ore 16,00 dello stesso giorno. Il giorno del 31 dicembre 2025 e 1° gennaio 2026 sta
Per_1 con la madre, mentre il 6 gennaio 2026 con il padre. Tale schema è replicato negli anni avvenire alternando gli indicati periodi tra i genitori. Analogo criterio è applicato relativamente alle festività pasquali, durante le quali trascorre il giorno di Pasqua con la madre e il giorno di Pasquetta
Per_1 con il padre, e così via in futuro ad anni alterni. Nelle vacanze scolastiche estive ciascuno dei genitori tiene con sé una settimana ciascuno, da concordare entro fine maggio di ogni anno. Per l'estate
Per_1
2025, poiché i genitori, prima di addivenire alla decisione di separarsi avevano già locato una casa in una località turistica, si sono accordate per alternarsi in detta abitazione con la bambina e, quindi, dal
15 al 23 agosto con la mamma, mentre dal 23 agosto alle ore 18,00 fino al 31 agosto con il Per_1 padre. Quanto ai giorni festivi di calendario (1° maggio), altre festività (es. 2 giugno, 1novembre, 8 dicembre), sta con ciascuno dei genitori secondo un criterio di alternanza pura (ovvero Per_1 trascorre una ricorrenza con uno dei due, la successiva con l'altro e così a ripetizione). Si precisa che essendo il 25 aprile il compleanno della bambina, entrambi i genitori lo trascorrono con la stessa.
3) PONE, in ossequio al principio di perequazione dei redditi, a carico del sig. , a Controparte_1 decorrere dalla sottoscrizione del ricorso, l'obbligo di pagamento di un contributo al mantenimento della figlia , da versare in favore della coniuge, pari ad € 200,00 (euro duecento/00) mensile, Per_1 oltre rivalutazione (annuale) Istat di legge. Il versamento è effettuato entro il giorno 30 di ogni mese tramite bonifico bancario usando l'iban della sig.ra che di seguito si trascrive: Parte_1
[...];
3 4) DISPONE che, con riferimento alle spese straordinarie, queste sono sostenute in ragione del 50% dai genitori;
le spese straordinarie vengono esattamente identificate e regolamentate in ogni loro parte secondo quanto definito nelle Linee Guida del CNF di cui al Protocollo datato 29.11.2017 con i seguenti criteri di suddivisione delle spese, che i ricorrenti si sono obbligati ad osservare con la precisazione che le spese per la mensa saranno sostenute dalle parti in ragione del 50% ciascuno:
“Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero pe motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica. Centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze 4 trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Il rimborso al genitore anticipatario. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta scritta (tramite whatsapp o e-mail n.d.r.) avanzata dall'altro, deve manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro- quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
5) DISPONE che la sig.ra percepisca, integralmente, l'assegno unico universale;
il Parte_1 sig. ha prestato il suo consenso. Il sig. si è impegnato a rilasciare Controparte_1 Controparte_1
e/o sottoscrivere ogni necessario consenso/assenso per consentire il pagamento diretto di tale assegno in favore della sig.ra Parte_1
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- l'importo del contributo di mantenimento della figlia, è stato concordato tra le parti, tenendo conto dei notevoli finanziamenti attualmente in essere del sig. e le parti hanno concordato che il CP_1 contributo di mantenimento ordinario potrà aumentare progressivamente man mano che tali finanziamenti si estingueranno. Dunque, poiché l'accordo deve valere nel tempo, essendo un accordo cumulativo di separazione divorzio, le parti hanno precisato che, una volta che il sig. avrà CP_1 estinto il primo finanziamento, ovvero ad aprile 2026, il contributo di mantenimento ordinario per la minore, subisce un progressivo aumento di € 30,00 mensile, per cui il sig. Controparte_1 corrisponde alla sig.ra per la figlia, a partire dall'aprile 2026, €. 230,00 mensile oltre Parte_1 rivalutazione Istat. Una volta che il sig. avrà estinto il secondo finanziamento, la Controparte_1
5 cui scadenza naturale è prevista per febbraio 2027, aumenta il contributo di mantenimento ordinario per la figlia di ulteriori € 30,00 e quindi si è impegnato a corrispondere, a partire da febbraio Per_1
2027, un contributo pari ad € 260,00 mensili oltre rivalutazione Istat. Infine, una volta che il sig. ha estinto il terzo finanziamento, la cui scadenza naturale è prevista per maggio Controparte_1
2028, versa un contributo di mantenimento ordinario per di € 320,00 mensile oltre Per_1 rivalutazione Istat.
- quanto alle auto di pertinenza della famiglia, la sig.ra mantiene la proprietà e l'uso Parte_1 della Ford Ecosport, targata FR931WX, mentre il sig. mantiene la proprietà e l'uso Controparte_1 della Fiat Ducato targata EJ554SJ nonché della Fiat Punto targata DC280ZH;
- con riguardo ai conti correnti, le parti hanno precisato di aver già chiuso il conto corrente cointestato intrattenuto presso , filiale di Pontedera e di aver già diviso le somme in Controparte_3 esso accantonato. Rimangono, pertanto, titolari esclusivi dei conti correnti a loro stessi intestati;
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto. A tal proposito le parti si sono dichiarate, economicamente, indipendenti per cui nessuno versa alcunché a titolo di mantenimento all'altro, rinunciando per l'effetto reciprocamente all'assegno di mantenimento;
- il sig. con il consenso della moglie, ha già lasciato la casa coniugale e l'ha quindi Controparte_1 già liberata dai propri effetti personali. Non vi sarà necessità di spostare la residenza altrove giacchè il sig. anagraficamente, risultava già residente nell'immobile dei propri genitori ove Controparte_1 appunto è andato a vivere in via stabile.
6) DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
7) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Pontedera (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Il Tribunale, preso altresì atto della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficio di Stato civile del comune di Pontedera (PI) per le annotazioni e incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 03/11/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ELEONORA POLIDORI Presidente, relatore dott. TERESA GUERRIERI Giudice dott. STEFANA CURADI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2225 / 2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. PAPERINI Parte_1 C.F._1
SAMUELA
e
C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. PUCCINELLI Controparte_1 C.F._2
PAOLA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in Pontedera (PI), il 2.8.2014, dalla cui unione nasceva in data 25.4.2016, in Pisa (PI), Persona_1
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano
1 profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario della figlia concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e per l'effetto:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi (CF: Parte_1
), nata a [...] il [...] e (CF: C.F._1 Controparte_1
), nato a [...] l'[...], che hanno contratto matrimonio in Pontedera (PI), C.F._2 il 2.8.2014, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Pontedera (PI) al n. 19, Parte II,
Serie A, anno 2014;
2) la figlia minore, congiuntamente, ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente CP_2 presso la madre ove conserva la propria residenza anagrafica, posta in Treggiaia – Pontedera (PI),
Piazza Padre Ernesto Balducci 88. I genitori assumono di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardo alla figlia, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione. Il padre visita e tiene con sé la figlia secondo il seguente calendario: un week Per_1 end ogni 15 giorni, alternato con la madre. Si precisa che il week end inizia dal sabato mattina alle ore 10,00 e termina il lunedì mattina quando deve essere portata a scuola o, dall'altro genitore Per_1 in orario pressoché corrispondente, quando non vi è scuola. Il padre tiene con sè anche nei Per_1
2 giorni infrasettimanali e, dunque, ogni martedì, dall'uscita da scuola (ovvero alla fermata dello scuolabus), fino al mercoledì sera dopo cena, quando deve portarla dalla madre alle ore 21,30 (22,00 in estate). Si precisa, peraltro, che, quando non vi è scuola il padre (o la nonna paterna, quando il padre non potrà) va a prendere la bambina dalla madre alle ore 8,00 e la tiene con sé come suindicato.
Le parti si sono impegnate, entrambe, a rispettare i tempi e gli impegni extra scolastici della propria figlia. Restano salvi eventuali accordi diversi tra i genitori stessi. I genitori, salvo diverso accordo, trascorrono le festività natalizie con secondo il regime dell'alternanza, ovvero la cena del 24
Per_1 dicembre 2025 e il pranzo del 25 dicembre 2025 con la madre;
la cena del 25 dicembre 2025 e il pranzo del 26 dicembre 2025 con il padre. Resta, pertanto, espressamente inteso che il calendario di visita in questi giorni rimane sospeso, dunque, quale che sia il giorno in cui cadranno le festività suindicate, la madre sta con la bambina la sera della Vigilia di Natale, la notte ed il pranzo del 25 dicembre. Alle ore 16,00 il padre va a prendere dalla madre con la quale sta il resto del
Per_1 pomeriggio, la sera per la cena, la notte e dunque il pranzo del 26 dicembre per poi riportarla alla madre alle ore 16,00 dello stesso giorno. Il giorno del 31 dicembre 2025 e 1° gennaio 2026 sta
Per_1 con la madre, mentre il 6 gennaio 2026 con il padre. Tale schema è replicato negli anni avvenire alternando gli indicati periodi tra i genitori. Analogo criterio è applicato relativamente alle festività pasquali, durante le quali trascorre il giorno di Pasqua con la madre e il giorno di Pasquetta
Per_1 con il padre, e così via in futuro ad anni alterni. Nelle vacanze scolastiche estive ciascuno dei genitori tiene con sé una settimana ciascuno, da concordare entro fine maggio di ogni anno. Per l'estate
Per_1
2025, poiché i genitori, prima di addivenire alla decisione di separarsi avevano già locato una casa in una località turistica, si sono accordate per alternarsi in detta abitazione con la bambina e, quindi, dal
15 al 23 agosto con la mamma, mentre dal 23 agosto alle ore 18,00 fino al 31 agosto con il Per_1 padre. Quanto ai giorni festivi di calendario (1° maggio), altre festività (es. 2 giugno, 1novembre, 8 dicembre), sta con ciascuno dei genitori secondo un criterio di alternanza pura (ovvero Per_1 trascorre una ricorrenza con uno dei due, la successiva con l'altro e così a ripetizione). Si precisa che essendo il 25 aprile il compleanno della bambina, entrambi i genitori lo trascorrono con la stessa.
3) PONE, in ossequio al principio di perequazione dei redditi, a carico del sig. , a Controparte_1 decorrere dalla sottoscrizione del ricorso, l'obbligo di pagamento di un contributo al mantenimento della figlia , da versare in favore della coniuge, pari ad € 200,00 (euro duecento/00) mensile, Per_1 oltre rivalutazione (annuale) Istat di legge. Il versamento è effettuato entro il giorno 30 di ogni mese tramite bonifico bancario usando l'iban della sig.ra che di seguito si trascrive: Parte_1
[...];
3 4) DISPONE che, con riferimento alle spese straordinarie, queste sono sostenute in ragione del 50% dai genitori;
le spese straordinarie vengono esattamente identificate e regolamentate in ogni loro parte secondo quanto definito nelle Linee Guida del CNF di cui al Protocollo datato 29.11.2017 con i seguenti criteri di suddivisione delle spese, che i ricorrenti si sono obbligati ad osservare con la precisazione che le spese per la mensa saranno sostenute dalle parti in ragione del 50% ciascuno:
“Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero pe motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica. Centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze 4 trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Il rimborso al genitore anticipatario. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta scritta (tramite whatsapp o e-mail n.d.r.) avanzata dall'altro, deve manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro- quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
5) DISPONE che la sig.ra percepisca, integralmente, l'assegno unico universale;
il Parte_1 sig. ha prestato il suo consenso. Il sig. si è impegnato a rilasciare Controparte_1 Controparte_1
e/o sottoscrivere ogni necessario consenso/assenso per consentire il pagamento diretto di tale assegno in favore della sig.ra Parte_1
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- l'importo del contributo di mantenimento della figlia, è stato concordato tra le parti, tenendo conto dei notevoli finanziamenti attualmente in essere del sig. e le parti hanno concordato che il CP_1 contributo di mantenimento ordinario potrà aumentare progressivamente man mano che tali finanziamenti si estingueranno. Dunque, poiché l'accordo deve valere nel tempo, essendo un accordo cumulativo di separazione divorzio, le parti hanno precisato che, una volta che il sig. avrà CP_1 estinto il primo finanziamento, ovvero ad aprile 2026, il contributo di mantenimento ordinario per la minore, subisce un progressivo aumento di € 30,00 mensile, per cui il sig. Controparte_1 corrisponde alla sig.ra per la figlia, a partire dall'aprile 2026, €. 230,00 mensile oltre Parte_1 rivalutazione Istat. Una volta che il sig. avrà estinto il secondo finanziamento, la Controparte_1
5 cui scadenza naturale è prevista per febbraio 2027, aumenta il contributo di mantenimento ordinario per la figlia di ulteriori € 30,00 e quindi si è impegnato a corrispondere, a partire da febbraio Per_1
2027, un contributo pari ad € 260,00 mensili oltre rivalutazione Istat. Infine, una volta che il sig. ha estinto il terzo finanziamento, la cui scadenza naturale è prevista per maggio Controparte_1
2028, versa un contributo di mantenimento ordinario per di € 320,00 mensile oltre Per_1 rivalutazione Istat.
- quanto alle auto di pertinenza della famiglia, la sig.ra mantiene la proprietà e l'uso Parte_1 della Ford Ecosport, targata FR931WX, mentre il sig. mantiene la proprietà e l'uso Controparte_1 della Fiat Ducato targata EJ554SJ nonché della Fiat Punto targata DC280ZH;
- con riguardo ai conti correnti, le parti hanno precisato di aver già chiuso il conto corrente cointestato intrattenuto presso , filiale di Pontedera e di aver già diviso le somme in Controparte_3 esso accantonato. Rimangono, pertanto, titolari esclusivi dei conti correnti a loro stessi intestati;
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto. A tal proposito le parti si sono dichiarate, economicamente, indipendenti per cui nessuno versa alcunché a titolo di mantenimento all'altro, rinunciando per l'effetto reciprocamente all'assegno di mantenimento;
- il sig. con il consenso della moglie, ha già lasciato la casa coniugale e l'ha quindi Controparte_1 già liberata dai propri effetti personali. Non vi sarà necessità di spostare la residenza altrove giacchè il sig. anagraficamente, risultava già residente nell'immobile dei propri genitori ove Controparte_1 appunto è andato a vivere in via stabile.
6) DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
7) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Pontedera (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Il Tribunale, preso altresì atto della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficio di Stato civile del comune di Pontedera (PI) per le annotazioni e incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 03/11/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
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