TRIB
Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/07/2025, n. 3166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3166 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter cpc sostitutiva dell'udienza del 10.07.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n 311/25 R.G.
promossa da
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], sc. D, int. Parte_1
8, p. 1, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Gianfranco Rodano, C.F.
[...]
, presso il cui studio sito in Catania, piazza Abramo Lincoln n. 2 ha eletto C.F._1 domicilio;
CONTRO
L' ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente, legale rappr.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti n. 37875/7313, a rogito del 22.03.2024 del notaio di Fiumicino (RM); Persona_1
CONTRO
l' , con sede in Roma, via G. Grezer 14, C.F. e p.iva Controparte_2
, ente pubblico economico, in persona di , in P.IVA_2 Controparte_3 qualità di Responsabile Contenzioso SICILIA, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del Persona_2
25/07/2024, rappresentata e difesa dall'avv. Grazia Spadaro Tracuzzi , elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Messina, via Giovanni Grillo n. 61, giusta procura in atti
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 293 2024 90295179 49/000, cui sono sottesi gli avvisi di addebito nn. 59320160001854739000 e 59320160006043577000;
Con ricorso depositato il 13.01.2025 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 293 2024 90295179 49/000, cui sono sottesi gli avvisi di addebito nn. 59320160001854739000 e 59320160006043577000, aventi ad oggetto la CP_ richiesta di pagamento di somme iscritte a ruolo dall' Sede di Catania a titolo di contributi e sanzioni.
A sostegno della domanda lamentava l'illegittimità del procedimento esattoriale per la presunta prescrizione del diritto dell' ; concludeva chiedendo, previa sospensione degli CP_1 atti opposti, annullarsi gli stessi.
Invece non si costituiva sebbene regolarmente citata. CP_4
La causa istruita documentalmente veniva delegata a questo Giudice per la trattazione e decisione e rinviata all'udienza del 10.07.2025, sostituita dal deposito di note 127 ter c.p.c. da depositarsi entro il giorno e l'ora fissati per l'udienza cosi sostituita;
depositate le note dalle parti la causa viene decisa con sentenza emessa fuori udienza.
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di che, Controparte_2 nonostante la regolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non ha ritenuto di costituirsi in giudizio.
Deve ora osservarsi che configura una opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c. la doglianza, cui unicamente è stata affidata l'opposizione, con la quale parte opponente ha inteso far valere il decorso del termine prescrizionale successivamente alla notifica della cartella di pagamento, quand'anche regolarmente avvenuta.
Essa è svincolata dal rispetto di qualunque termine decadenziale.
Al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi della d. lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.
La cartella esattoriale può essere assimilata all'ingiunzione fiscale che, in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Pag. 2 di 5 Identica la ratio, è stato più volte sostenuto da questo Tribunale che nella specie possa farsi applicazione dei principi stabiliti dalla Suprema Corte in materia di ingiunzione fiscale alla stregua dei quali “l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della p.a., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato... con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione” (cfr. Cass. civile, sez. trib., 25 maggio 2007, n. 12263). Alle stesse conclusioni deve pervenirsi nell'ipotesi in esame giacchè neppure ai ruoli formati dagli enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti contribuivi e alle cartelle esattoriali può assegnarsi natura giurisdizionale;
ciò che impedisce che alla mancata opposizione possano far seguito, oltre all'effetto sostanziale dell'incontestabilità del credito, anche effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali e, dunque, la idoneità al giudicato. Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei contributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Le sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza numero 23397/2016 depositata in data 17 novembre 2016 hanno stabilito che la scadenza del termine per impugnare la cartella ha il solo effetto di rendere irretrattabile il credito e non determina l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve, nella specie quinquennale, in quello ordinario.
Deve, a questo punto, evidenziarsi che, tenendo conto della data di notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta, rispettivamente, in data
13.05.2016 e 17.11.2016 nessuna precrizione è maturata tenuto conto della produzione documentale pervenuta da in particolare risulta accolta in data 05.07.2019 istanza di CP_4 definizione agevolata (in all. al doc. 12), che costituisce, a tutti gli effetti, atto validamente interruttivo della prescrizione;
principio ribadito dalla Corte d'Appello di Catania nella sentenza n. 330/2022 (in allegato alla memoria), secondo cui “è indubbio che la proposizione di un'istanza di pagamento del debito contributivo in diverse rate implica in modo inequivoco il riconoscimento della sussistenza di tale debito con effetto interruttivo della prescrizione (Cass. civ. sez. VI n. 26013/2015)”. Inoltre è stata notificata, medio tempore, l'intimazione di pagamento n. 29320229010699740000 in data 08.06.2022 (in all. al doc. 12).
Ed ancora parte ricorrente, non avendo provveduto ad onorare l'istanza di definizione agevolata, ha richiesto istanza di rateizzazione in data 27.11.2024, anche con riferimento agli avvisi di addebito 59320160001854739 e 59320160006043577, che è stata accolta da CP_4
(cfr. provv. di accoglimento in all. alla pec di riscontro di;
la suddetta istanza, peraltro, CP_4 implica il riconoscimento del debito de quo.
Si evidenzia, al riguardo l'acquisibilità d'ufficio della suddetta documentazione, per come ritenuto, da ultimo, dalla Suprema Corte con la sentenza n. 10634/2021, ove i Giudici di legittimità han-no esteso i poteri istruttori ufficiosi ex artt. 421 e 437 c.p.c. affermati per la verifica di tempestività dell'opposizione ex art. 24 d.lgs. n.46/1999 (nn. 11274 del 2007, 20748 del 2013, 24644 del 2015, 2333 del 2016), anche all'ipotesi in cui si accerta un fatto di
Pag. 3 di 5 interruzione della prescrizione, ritualmente entrato nel contraddittorio processuale, che si ricolleghi ad un atto del-la procedura di riscossione.
Invero al riguardo si osserva che compito del Giudice è l'accertamento anche d'ufficio dell'esistenza di atti interruttivi, anche a prescindere dalla sollecitazione delle parti, disponendo l'acquisizione degli elementi utili anche "aliunde", in applicazione degli artt. 421 e
437 cpc..
Pertanto, tenuto conto di quanto disposto dalla sopra esposta normativa, nessuna prescrizione
è maturata nel caso di specie per le somme portate dall'intimazione di pagamento, che risultano ancora dovute tenuto conto anche del periodo di sospensione operata dalla normativa agevolativa “COVID-19” pari a 542 gg..
L'art. 68 del D.L. 18/2020 ha disposto che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Il citato art. 68 DL 18/20, quindi, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del D.Lgs.
159/2015 il quale, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni).
Il richiamato art. 12 contiene anche un secondo comma, ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione: poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è al 31 dicembre 2023.
Anche questo Tribunale si è già espresso sulla questione della sospensione dei termini prescrizione disposta dalla normativa emergenziale cd. COVID, con la sentenza n. 1427/2023.
Quanto alle spese di lite, per il principio della soccombenza le stesse vanno poste a carico del CP_ ricorrente ed in favore dell' in persona del legale appresentante pro tempore, per come liquidate in dispositivo di sentenza mentre vengono compensate nei confronti di non CP_4 costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice unico, dott.ssa Alessia Trovato in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 311/2025 R.G., CP_ promossa da nei confronti dell' nella contumacia di Parte_1 CP_2
Pag. 4 di 5 rigettata , ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattese, così Controparte_2 statuisce:
rigetta l' opposizione all'esecuzione, e per l'effetto dichiara dovuti i crediti di cui gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata;
in ordine alle spese condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore CP_ dell' nella misura di euro 1863,5 oltre alle spese generali iva e cpa come per legge.
compensa le spese nei confronti di rimasta contumace. CP_4
Così deciso in Catania il 30 luglio 2025
Il Giudice del lavoro
Dr. Alessia Trovato
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter cpc sostitutiva dell'udienza del 10.07.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n 311/25 R.G.
promossa da
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], sc. D, int. Parte_1
8, p. 1, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Gianfranco Rodano, C.F.
[...]
, presso il cui studio sito in Catania, piazza Abramo Lincoln n. 2 ha eletto C.F._1 domicilio;
CONTRO
L' ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente, legale rappr.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti n. 37875/7313, a rogito del 22.03.2024 del notaio di Fiumicino (RM); Persona_1
CONTRO
l' , con sede in Roma, via G. Grezer 14, C.F. e p.iva Controparte_2
, ente pubblico economico, in persona di , in P.IVA_2 Controparte_3 qualità di Responsabile Contenzioso SICILIA, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del Persona_2
25/07/2024, rappresentata e difesa dall'avv. Grazia Spadaro Tracuzzi , elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Messina, via Giovanni Grillo n. 61, giusta procura in atti
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 293 2024 90295179 49/000, cui sono sottesi gli avvisi di addebito nn. 59320160001854739000 e 59320160006043577000;
Con ricorso depositato il 13.01.2025 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 293 2024 90295179 49/000, cui sono sottesi gli avvisi di addebito nn. 59320160001854739000 e 59320160006043577000, aventi ad oggetto la CP_ richiesta di pagamento di somme iscritte a ruolo dall' Sede di Catania a titolo di contributi e sanzioni.
A sostegno della domanda lamentava l'illegittimità del procedimento esattoriale per la presunta prescrizione del diritto dell' ; concludeva chiedendo, previa sospensione degli CP_1 atti opposti, annullarsi gli stessi.
Invece non si costituiva sebbene regolarmente citata. CP_4
La causa istruita documentalmente veniva delegata a questo Giudice per la trattazione e decisione e rinviata all'udienza del 10.07.2025, sostituita dal deposito di note 127 ter c.p.c. da depositarsi entro il giorno e l'ora fissati per l'udienza cosi sostituita;
depositate le note dalle parti la causa viene decisa con sentenza emessa fuori udienza.
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di che, Controparte_2 nonostante la regolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non ha ritenuto di costituirsi in giudizio.
Deve ora osservarsi che configura una opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c. la doglianza, cui unicamente è stata affidata l'opposizione, con la quale parte opponente ha inteso far valere il decorso del termine prescrizionale successivamente alla notifica della cartella di pagamento, quand'anche regolarmente avvenuta.
Essa è svincolata dal rispetto di qualunque termine decadenziale.
Al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi della d. lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.
La cartella esattoriale può essere assimilata all'ingiunzione fiscale che, in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Pag. 2 di 5 Identica la ratio, è stato più volte sostenuto da questo Tribunale che nella specie possa farsi applicazione dei principi stabiliti dalla Suprema Corte in materia di ingiunzione fiscale alla stregua dei quali “l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della p.a., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato... con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione” (cfr. Cass. civile, sez. trib., 25 maggio 2007, n. 12263). Alle stesse conclusioni deve pervenirsi nell'ipotesi in esame giacchè neppure ai ruoli formati dagli enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti contribuivi e alle cartelle esattoriali può assegnarsi natura giurisdizionale;
ciò che impedisce che alla mancata opposizione possano far seguito, oltre all'effetto sostanziale dell'incontestabilità del credito, anche effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali e, dunque, la idoneità al giudicato. Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei contributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Le sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza numero 23397/2016 depositata in data 17 novembre 2016 hanno stabilito che la scadenza del termine per impugnare la cartella ha il solo effetto di rendere irretrattabile il credito e non determina l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve, nella specie quinquennale, in quello ordinario.
Deve, a questo punto, evidenziarsi che, tenendo conto della data di notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta, rispettivamente, in data
13.05.2016 e 17.11.2016 nessuna precrizione è maturata tenuto conto della produzione documentale pervenuta da in particolare risulta accolta in data 05.07.2019 istanza di CP_4 definizione agevolata (in all. al doc. 12), che costituisce, a tutti gli effetti, atto validamente interruttivo della prescrizione;
principio ribadito dalla Corte d'Appello di Catania nella sentenza n. 330/2022 (in allegato alla memoria), secondo cui “è indubbio che la proposizione di un'istanza di pagamento del debito contributivo in diverse rate implica in modo inequivoco il riconoscimento della sussistenza di tale debito con effetto interruttivo della prescrizione (Cass. civ. sez. VI n. 26013/2015)”. Inoltre è stata notificata, medio tempore, l'intimazione di pagamento n. 29320229010699740000 in data 08.06.2022 (in all. al doc. 12).
Ed ancora parte ricorrente, non avendo provveduto ad onorare l'istanza di definizione agevolata, ha richiesto istanza di rateizzazione in data 27.11.2024, anche con riferimento agli avvisi di addebito 59320160001854739 e 59320160006043577, che è stata accolta da CP_4
(cfr. provv. di accoglimento in all. alla pec di riscontro di;
la suddetta istanza, peraltro, CP_4 implica il riconoscimento del debito de quo.
Si evidenzia, al riguardo l'acquisibilità d'ufficio della suddetta documentazione, per come ritenuto, da ultimo, dalla Suprema Corte con la sentenza n. 10634/2021, ove i Giudici di legittimità han-no esteso i poteri istruttori ufficiosi ex artt. 421 e 437 c.p.c. affermati per la verifica di tempestività dell'opposizione ex art. 24 d.lgs. n.46/1999 (nn. 11274 del 2007, 20748 del 2013, 24644 del 2015, 2333 del 2016), anche all'ipotesi in cui si accerta un fatto di
Pag. 3 di 5 interruzione della prescrizione, ritualmente entrato nel contraddittorio processuale, che si ricolleghi ad un atto del-la procedura di riscossione.
Invero al riguardo si osserva che compito del Giudice è l'accertamento anche d'ufficio dell'esistenza di atti interruttivi, anche a prescindere dalla sollecitazione delle parti, disponendo l'acquisizione degli elementi utili anche "aliunde", in applicazione degli artt. 421 e
437 cpc..
Pertanto, tenuto conto di quanto disposto dalla sopra esposta normativa, nessuna prescrizione
è maturata nel caso di specie per le somme portate dall'intimazione di pagamento, che risultano ancora dovute tenuto conto anche del periodo di sospensione operata dalla normativa agevolativa “COVID-19” pari a 542 gg..
L'art. 68 del D.L. 18/2020 ha disposto che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Il citato art. 68 DL 18/20, quindi, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del D.Lgs.
159/2015 il quale, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni).
Il richiamato art. 12 contiene anche un secondo comma, ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione: poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è al 31 dicembre 2023.
Anche questo Tribunale si è già espresso sulla questione della sospensione dei termini prescrizione disposta dalla normativa emergenziale cd. COVID, con la sentenza n. 1427/2023.
Quanto alle spese di lite, per il principio della soccombenza le stesse vanno poste a carico del CP_ ricorrente ed in favore dell' in persona del legale appresentante pro tempore, per come liquidate in dispositivo di sentenza mentre vengono compensate nei confronti di non CP_4 costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice unico, dott.ssa Alessia Trovato in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 311/2025 R.G., CP_ promossa da nei confronti dell' nella contumacia di Parte_1 CP_2
Pag. 4 di 5 rigettata , ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattese, così Controparte_2 statuisce:
rigetta l' opposizione all'esecuzione, e per l'effetto dichiara dovuti i crediti di cui gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata;
in ordine alle spese condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore CP_ dell' nella misura di euro 1863,5 oltre alle spese generali iva e cpa come per legge.
compensa le spese nei confronti di rimasta contumace. CP_4
Così deciso in Catania il 30 luglio 2025
Il Giudice del lavoro
Dr. Alessia Trovato
Pag. 5 di 5