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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 06/06/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.3511 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promosso da:
C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Oristano, via Oristano n.121, presso lo studio dell'Avv. MURONI ANNA
MARIA che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso congiunto e
, C.F. , nata a [...], il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Oristano, via Oristano n.121, presso lo studio dell'Avv. MURONI ANNA
MARIA che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso congiunto
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2) Il figlio verrà affidato ad entrambi i genitori secondo le regole dell'affido SO condiviso, e manterrà la collocazione prevalentemente e la residenza anagrafica presso la madre, in
Milis via Europa n.15.
Pagina 1 3) Il minore continuerà a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione ed istruzione, a mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi, ed a conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascuno ramo genitoriale rapporti significativi, e si impegnano reciprocamente a comunicarsi qualunque cambiamento o problematica inerente lo stato psicologico o fisico del minore.
I genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il minore, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, le attività sportive e ricreative;
mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente.
4) Considerata la residenza del Sig. in Germania, e le difficoltà ad accedere alle Pt_1
CP_ comunicazioni scolastiche, la Sig.ra assume fin da ora l'obbligo di comunicare al Sig. Pt_1 ogni provvedimento e/o comunicazione delle istituzioni scolastiche inerente il loro figlio minore e a CP_ tal fine il Sig. delega la Sig.ra ad apporre la firma anche in suo nome previa Pt_1 comunicazione via mail. Entrambi i genitori terranno i rapporti con la scuola accedendo singolarmente al registro elettronico.
5) Il Sig. potrà stare con il figlio ogni qual volta questi lo desideri, compatibilmente con le Pt_1 esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore, nel periodo di Natale e per le Ferie estive e quando il potrà venire in Sardegna in occasione di ferie brevi. In tal caso dovrà comunque Pt_1
CP_ avvisare la Sig.ra almeno 48 ore prima.
Le principali festività (Natale, Capodanno, Pasqua, e Lunedì dell'Angelo) saranno trascorse alternativamente di anno in anno con l'uno o con l'altro dei genitori. Quando il minore trascorrerà con il padre il periodo Natalizio questi lo raggiungerà in Germania dove il Minore trascorrerà un periodo di vacanze presso il padre. Nel periodo estivo, terminata la scuola, il Sig. verrà in Pt_1
Sardegna per trascorrere con il figlio un periodo di vacanze non inferiore a 20 giorni consecutivi presso una struttura casa vacanze affittata dal Sig. Pt_1
6) corrisponderà a , mediante bonifico bancario o equivalente, la Parte_1 CP_1 somma periodica mensile di complessivi euro 400,00. Detta somma verrà versata a titolo di contributo per il mantenimento e per le spese straordinarie per il figlio minore e dovrà essere versata entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità annue, saranno soggette a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT per il costo della vita a partire dall'anno successivo al deposito del ricorso.
7) La OR , inoltre, in ragione della prevalente collocazione del figlio presso di lei, CP_1 percepirà nella misura del 100% l'assegno unico universale erogato dall'INPS per i figlio minore, CP_ ed a tal fine il padre autorizza fin da ora la Sig. ra a presentare tutte le necessarie Parte_1
Pagina 2 domande agli Enti competenti;
8) Nessun assegno di mantenimento è previsto tra le parti, per mancanza dei presupposti, inragione della reciproca dichiarata indipendenza economica.
9) i coniugi si scambiano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o qualsiasi altro documento valido per l'espatrio anche in favore del figlio minore;
10) con integrale compensazione delle spese e compensi professionali del giudizio, e rinunziano sin da ora ai mezzi di impugnazione.”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“Il Tribunale voglia omologare la separazione fra e , alle Parte_1 CP_1 condizioni indicate dalle parti nel ricorso congiuntamente da loro proposto.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/11/2024, hanno chiesto Parte_1 CP_1
congiuntamente la pronuncia della separazione tra i coniugi alle condizioni sopra riportate;
le parti, peraltro, hanno cumulativamente proposto domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.
I coniugi hanno contratto matrimonio civile in Castelmassa (RO) in data 19.12.2010, scegliendo il regime della separazione dei beni, come risulta dall'estratto per riassunto del registro degli di matrimonio rilasciato dal Comune di Castelmassa (RO) in data 10.10.2024 (Anno 2010 Numero 13
Parte I Serie Ufficio 1).
Dalla predetta unione è nato in [...] in data [...] il figlio SO
.
[...]
Le parti, non intendendo comparire personalmente, hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473bis.51 co. 2, c.p.c., dando atto di non intendere riconciliarsi e confermando le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Alla luce delle allegazioni fornite e della documentazione depositata in atti, non è stato ritenuto necessario richiedere chiarimenti alle parti e la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dalla dichiarata impossibilità di una riconciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra ORTU Parte_1 CP_1
Pagina 3 Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi del figlio nonché degli stessi coniugi.
Difatti, il previsto affidamento condiviso è idoneo a dare completa attuazione all'ormai consolidato principio della bigenitorialità, il quale rappresenta un caposaldo fondamentale in materia di affidamento in quanto garantisce il legittimo diritto dei figli minori di poter stabilire, e coltivare nel tempo, un rapporto continuativo con entrambi i genitori, anche laddove questi abbiano scelto di non proseguire la loro relazione sentimentale.
La genitorialità condivisa, inoltre, di garantire che le decisioni di maggiore interesse per i figli siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
È, invero, lo stesso art. 337 ter c.c. a prevedere che debba valutarsi prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori.
Anche le previsioni in punto di collocamento e esercizio del diritto di visita sono certamente condivisibili, in quanto attuabili senza conflitto in ragione della positiva collaborazione tra le parti nel garantire regolare cura e assistenza al figlio tenuto conto della peculiare circostanza costituita dalla residenza all'estero del Pt_1
Pur con la necessaria flessibilità, indispensabile in ragione delle difficoltà costituite dalla suddetta distanza geografica, i tempi di permanenza presso il padre oggetto dell'accordo risultano adeguati a garantire una proficua e stabile presenza paterna, idonea a garantire la piena esplicazione del proprio ruolo genitoriale anche in relazione all'età del minore.
Sotto il profilo economico, infine, si ritiene che l'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre, così come concordato dalle parti, risulti conforme a soddisfare le esigenze di vita della minore e, allo stato, debba ritenersi proporzionato alle attuali disponibilità economiche e alle condizioni lavorative e personali delle parti.
Invero, la è casalinga, non svolge alcuna attività lavorativa;
invece, il svolge in CP_1 Pt_1
Germania la professione di cuoco, con stipendio mensile di circa euro 1.150,00, dal quale vanno detratte le pacifiche spese fisse citate in ricorso (costituite dall'abbonamento mensile treno per euro
50,00, dal canone TV mensile per euro 40,00 e dalla scheda internet e telefono mensile per euro
100,00).
Tale squilibrio economico, considerato unitamente ai tempi di permanenza del minore e tenuto conto della capacità lavorativa generica della può ritenersi adeguatamente colmato dalla misura CP_1
Pagina 4 dell'assegno concordata, specialmente se si considera la rinuncia della propria quota di assegno unico universale da parte del Pt_1
Unico profilo che va ulteriormente rilevato è quello per cui le parti – come anticipato – hanno richiesto negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale anche domanda cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Posto che tale domanda è procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale e contestuale verifica della non ripresa della convivenza tra i coniugi, ciò comporta che il giudizio debba proseguire in relazione all'ulteriore domanda di divorzio.
Per l'effetto, la causa deve essere rinviata con separata ordinanza al Giudice Istruttore per l'ulteriore corso, sospesa la regolamentazione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, in omologa degli accordi intervenuti tra le parti, definitivamente decidendo:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...], Parte_1 il 06/11/1971 e , nata a [...], il [...], mandando al competente CP_2
Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (Anno 2010 Numero 13 Parte I
Serie Ufficio 1 – Comune di CASTELMASSA).
Sull'accordo delle parti:
2) dispone che il figlio venga affidato ad entrambi i genitori secondo SO le regole dell'affido condiviso, e mantenga la collocazione prevalentemente e la residenza anagrafica presso la madre, in Milis via Europa n.15.
3) dispone che il minore continui a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione ed istruzione, a mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi, ed a conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascuno ramo genitoriale rapporti significativi, posto che i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi qualunque cambiamento o problematica inerente lo stato psicologico o fisico del minore. I genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il minore, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, le attività sportive e ricreative;
mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente;
Pagina 5 4) prende atto che considerata la residenza del Sig. in Germania, e le difficoltà ad Pt_1
CP_ accedere alle comunicazioni scolastiche, la Sig.ra assume fin da ora l'obbligo di comunicare al Sig. ogni provvedimento e/o comunicazione delle istituzioni scolastiche Pt_1
CP_ inerente il loro figlio minore e a tal fine il Sig. delega la Sig.ra ad apporre la Pt_1 firma anche in suo nome previa comunicazione via mail. Entrambi i genitori terranno i rapporti con la scuola accedendo singolarmente al registro elettronico;
5) dispone che il Sig. possa stare con il figlio ogni qual volta questi lo desideri, Pt_1 compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore, nel periodo di
Natale e per le Ferie estive e quando il potrà venire in Sardegna in occasione di ferie Pt_1
CP_ brevi. In tal caso dovrà comunque avvisare la Sig.ra almeno 48 ore prima.
Le principali festività (Natale, Capodanno, Pasqua, e Lunedì dell'Angelo) saranno trascorse alternativamente di anno in anno con l'uno o con l'altro dei genitori. Quando il minore trascorrerà con il padre il periodo Natalizio questi lo raggiungerà in Germania dove il Minore trascorrerà un periodo di vacanze presso il padre. Nel periodo estivo, terminata la scuola, il
Sig. verrà in Sardegna per trascorrere con il figlio un periodo di vacanze non inferiore Pt_1
a 20 giorni consecutivi presso una struttura casa vacanze affittata dal Sig. Pt_1
6) dispone che corrisponda a , mediante bonifico bancario o Parte_1 CP_1 equivalente, la somma periodica mensile di complessivi euro 400,00. Detta somma verrà versata a titolo di contributo per il mantenimento e per le spese straordinarie per il figlio minore e dovrà essere versata entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità annue, saranno soggette a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT per il costo della vita a partire dall'anno successivo al deposito del ricorso;
7) prende atto che la OR , inoltre, in ragione della prevalente collocazione CP_1 del figlio presso di lei, percepirà nella misura del 100% l'assegno unico universale erogato dall'INPS per i figlio minore, ed a tal fine il padre autorizza fin da ora la Sig. Parte_1
CP_ ra a presentare tutte le necessarie domande agli Enti competenti;
8) nessun assegno di mantenimento è previsto tra le parti, per mancanza dei presupposti, in ragione della reciproca dichiarata indipendenza economica.
9) prende atto che i coniugi si scambiano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o qualsiasi altro documento valido per l'espatrio anche in favore del figlio minore”.
Provvede sull'ulteriore corso come da separata ordinanza.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
04/06/2025.
Pagina 6 Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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