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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 18099/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.R.G. 18099/2024, introdotta ai sensi degli artt. 170 del D.P.R. 115/2002,
15 del D. Lgs. 150/2011, 281 undecies c.p.c., e promossa da:
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv. Giuseppina Tenga e Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Fabio Calò, giusta procura prodotta in allegato al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORNINARIO DI ROMA (C.F.
), P.IVA_3
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode, emesso dal Tribunale
Ordinario di Roma, sezione IV penale, nel procedimento R.G.P.M. 47818/2011 e R.G.Dib. 12998/2015 in data 26.3.2024, depositato in cancelleria in pari data, con comunicazione in pari data al ricorrente.
CONCLUSIONI: le parti in causa hanno concluso dinnanzi al giudice in data 18.12.2024 come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. e ai sensi dell'art. 170 del D.P.R. 115/2002, il ricorrente ha chiesto la revoca del decreto di liquidazione riguardante l'indennità per la custodia di beni mobili, ritenendone errata la quantificazione nella somma di € 95,05 oltre IVA operata dal Tribunale Ordinario pagina 1 di 6 di Roma, sezione IV penale, per aver quest'ultimo applicato, pur partendo dai valori previsti dalle tabelle dell , applicate quali usi, una ulteriore riduzione non giustificata, Controparte_2 chiedendone così la liquidazione nella somma di € 783,34 oltre IVA.
I fatti posti a fondamento della domanda si possono riassumere come segue. In data 11.10.2011 la riceveva in custodia della merce in sequestro;
il recupero della merce avveniva Parte_1 con un mezzo di proprietà della società ricorrente. Le merci sequestrate consistevano in 2 colli e sono rimaste in custodia sino alla data del 14.3.2024; in data 26.3.2024, su istanza del custode, veniva emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, sezione VI penale, il decreto di liquidazione della somma di
€95,05 oltre IVA. La ritenendone errato il calcolo, ha proposto opposizione per Parte_1
i seguenti motivi: violazione del D.M. 265/2006 e art. 58, comma 1 e 2, del D.P.R. 115/2002; inapplicabilità del protocollo d'intesa e spese di trasporto. Il ricorrente deduce che per “usi locali” di cui all'art. 5 del D.M. 265/2006, in riferimento ai beni mobili diversi dai veicoli a motore e dai natanti, al quale rinvia l'art. 59 del D.P.R. 115/2002, si debbano intendere le tariffe dell , in Controparte_2 quanto applicate ormai da diverse istituzioni, tra cui la Prefettura di Roma, vari Tribunali e la Camera di commercio di Roma, e non il Protocollo d'intesa del 2013 e che comunque nel provvedimento impugnato pur premettendosi l'applicazione delle tariffe dell , quali usi, si è poi Controparte_2 operata una ingiustificata riduzione. Con riferimento, invece, alle spese di trasporto, il ricorrente ha sostenuto di aver provveduto al trasporto della merce sequestrata presso il deposito con l'utilizzo di un proprio mezzo e che pertanto tale attività doveva essere liquidata sempre in applicazione delle tabelle dell . In conclusione, il ricorrente ha chiesto di ricalcolare il compenso e, quindi, Controparte_2 di liquidare la somma di € 762,84 per l'indennità di custodia;
la somma di € 20,05 per le spese di trasporto, per un totale di € 783,34 oltre IVA.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo la conferma del provvedimento opposto Controparte_1
e a tal fine deducendo, in via preliminare, la tardività dell'opposizione; eccependo poi la prescrizione dei crediti maturati prima del decennio anteriore alla notifica del ricorso (9.7.2024) o almeno prima del sollecito del 6.8.2022; sostenendo la correttezza dell'applicazione della riduzione nelle percentuali previste dall'art. 3 d.m. 265/06 in quanto costituenti espressione di un principio generale di adeguamento dell'indennità allo stato di conservazione del bene, formulato dalla norma primaria.
In via preliminare, quanto all'integrità del contraddittorio, deve rilevarsi che il procedimento nell'ambito del quale era stato disposto il sequestro dei beni, custoditi dal ricorrente, è stato definito con l'assoluzione dell'imputato, con la conseguenza che nel presente procedimento sono stati evocati tutti i soggetti interessati.
In relazione alla dedotta tardività dell'opposizione, è sufficiente ricordare che il termine di trenta giorni
è stato rispettato in quanto il medesimo cadendo in data festiva (25.4) deve ritenersi automaticamente prorogato al giorno successivo. pagina 2 di 6 Per quanto concerne il merito della questione, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 115/2002 al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione, e tale indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59 del D.P.R. 115/2002 (ovverosia con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17 commi 3 e 4) e, in via residuale, secondo gli usi locali.
In data 2 settembre 2006 veniva adottato il Decreto Ministeriale n. 265 recante le tabelle relative alle indennità di custodia aventi ad oggetto veicoli a motore e natanti;
il decreto specificava all'art. 5 che per la determinazione dell'indennità relativa “ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti” si doveva far riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, D.P.R.
115/2002.
Di conseguenza, in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati nel D.M. 265/2006, dovranno applicarsi gli usi locali, se esistenti, dovendo escludersi il ricorso a criteri alternativi ovvero il richiamo all'equità e potendosi attribuire valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati dalla loro osservanza abituale, che ben può riconoscersi nel fatto che le prefetture locali ne facciano uso abituale per compensare i custodi (Cass. Civ., 21.01.2022, n. 2507).
Inoltre, la Suprema Corte è intervenuta per precisare che, in relazione agli usi locali sopra citati, non occorre verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis - ossia della convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe - poiché sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, e tale rinvio vale, di per sé, a recepire ed a legittimare l'applicazione, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, della prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso - inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario - sia anche assistito dalla opinio iuris
(cfr. Cass. Civ., 02.05.2019, n. 11553; in senso conforme: già Cass. Civ., 18.01.2016, n. 752 e le pronunce conformi in pari data n. 753, 755 e 756, nonché Cass. Civ., 19.01.2016, n. 775 e 776; Cass.
Civ., 04.05.2018, n. 10622, Cass. Civ., 7.07.2017, n. 21649; Cass. Civ., 15.09.2017, n. 21388). In ogni caso, l'esistenza e l'applicabilità di usi locali per determinare l'indennità di custodia, ove il giudice non ne sia a conoscenza, deve essere allegata e provata dalla parte che li allega e che ne invoca l'applicazione (Cass. Civ., 27.01.2022, n. 2507; e Cass. Civ., 26.02.2021, n. 5496).
Nel caso in cui la parte non assolva al suddetto onere probatorio, la determinazione del compenso è rimessa al giudice;
d'altronde, secondo la giurisprudenza di legittimità, il rapporto che si instaura tra l'amministrazione giudiziaria ed il custode delle cose sottoposte a sequestro ha natura pubblicistica e non privatistica poiché deriva dall'attribuzione di un ufficio mediante una nomina con atto processuale pagina 3 di 6 e non negoziale. La sua disciplina non è, quindi, mutuabile da quella dei rapporti tra privati poiché
l'amministratore è un 'ausiliario' del giudice e non la controparte di un contratto privatistico. Ne consegue che la determinazione del suo compenso non è affidata alla contrattazione, ma è prerogativa dell'autorità giudiziaria, la quale non è vincolata ad eventuali accordi tra il medesimo amministratore e le parti private (Cass. Civ., 3.07.2018, n. 17375).
In assenza di usi locali, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati nel D.M. 265/2006, “occorre applicare, analogicamente, il compenso previsto per fattispecie similari contemplate dalle tariffe o dagli usi locali” o la disciplina dettata per casi analoghi in base alla similitudine fisica dei beni, non potendo trovare applicazione l'art. 2233, comma 1, c.c., che si riferisce esclusivamente alle professioni intellettuali (Cass. Civ., 21.01.2020, n. 1205; e Cass. Civ., 27.04.2022,
n. 13193).
Ciò premesso, venendo alla risoluzione del caso di specie, anzitutto, devono reputarsi pacifiche e non contestate l'attività di custodia effettuata dal ricorrente, la tipologia ed il numero di merci oggetto di custodia non riconducibili nel novero di quelli (veicoli a motore e natanti) di cui al D.M. 265/2006, con la conseguenza che a questo Giudice è chiesto di verificare la correttezza del quantum debeatur liquidato nel decreto opposto, indagando anzitutto sull'esistenza di usi locali applicabili alla tipologia di beni di cui trattasi.
Sul punto, parte ricorrente ha assolto l'onere della prova su di essa gravante circa il valore di uso locale delle tariffe dell , in quanto ha depositato una pluralità di precedenti Controparte_2 giurisprudenziali da cui risulta il riferimento alle tariffe di cui si discute, elaborate dall CP_2
per la determinazione dell'indennità di custodia ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 115/2006, in
[...] taluni dei quali si dà atto della relativa usuale applicazione da parte della per la Controparte_3 liquidazione dei compensi ai custodi di beni mobili e di veicoli oggetto di sequestro amministrativo.
La liquidazione, a fronte della documentazione versata in atti, deve essere operata dal giudice tenendo conto, altresì, di eventuali tariffe previste per fattispecie similari, considerando anche la similitudine fisica dei beni. Ne deriva che, per tale profilo, avuto riguardo a quanto previsto dal citato art. 59 D.P.R. 115/2002 circa l'utilizzo di tariffe vigenti concernenti materie analoghe, da contemperare con la natura pubblicistica dell'incarico ed applicando eventuali riduzioni percentuali dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene, può ragionevolmente farsi applicazione delle tariffe dell e dei criteri ivi previsti per la liquidazione dell'indennità di custodia penale Controparte_2 inerente alle merci o reperti (tali essendo l'area di ingombro, la tipologia di area dove è avvenuta la custodia, scoperta, coperta o locale chiuso, il tempo di custodia richiesto con corrispettivo decrescente all'aumentare dei giorni di custodia, l'eventuale necessità di traino e/o trasporto in depositeria e di conservazione).
pagina 4 di 6 Nella specie risulta provato dalla documentazione prodotta dal ricorrente che, in data 11.10.2011, sono stati affidate in custodia alla delle merci sotto sequestro nel numero di 2 Parte_1 colli, con operazioni di trasporto effettuate con un veicolo modello Ford Transit tg BN592WB, della società il periodo di custodia si è protratto fino al 14.3.2024; che tale custodia è stata Parte_1 effettuata in area coperta e chiusa;
l'istanza di liquidazione è stata depositata in data 14.3.2024 per l'importo di € 844,84 oltre IVA.
A fronte dell'attività sopra indicata, non si ritiene congrua la liquidazione, a titolo di indennità di custodia e trasporto, dell'importo di € 95,05 operata con il decreto opposto.
Anzitutto occorre affrontare la questione relativa all'eccepita prescrizione parziale del credito azionato: il , costituendosi tempestivamente, ha infatti sostenuto che non si debba ritenere esistente il CP_1 diritto di credito in relazione agli importi maturati oltre il decennio anteriore alla data di notifica del ricorso in opposizione ovvero alla data del 6.8.2022 in cui risulta inviata “istanza di definizione reperti”.
Sul punto, premesso che per giurisprudenza costante della Suprema Corte la prescrizione del diritto al compenso ha natura ordinaria decennale e matura giorno per giorno e che alla data di emissione del provvedimento di liquidazione effettivamente erano decorsi oltre 13 anni dalla data di inizio della custodia, va osservato che l'unico atto interruttivo documentato dalla parte ricorrente è da individuarsi nell'istanza di liquidazione del compenso, depositata in data 14.3.2024. Invero l'istanza di definizione dei reperti, seppure contenente l'indicazione relativa alla sua valenza come atto interruttivo, non comprende invece la necessaria richiesta di liquidazione dell'indennità, con la conseguenza che non può spiegare effetto ai sensi dell'art. 2943 c.c. Deve quindi di conseguenza ritenersi che il periodo per il quale il ricorrente può ancora vantare diritto alla liquidazione vada limitato tra il 14.3.2014 e il
14.3.2024.
Nel ricorso in opposizione la ha richiesto la liquidazione dell'importo giornaliero Parte_1 pari ad € 0,90x 0,20 mc di merce, tale valore deve essere riconosciuto per n. 3653 giorni con la conseguenza che si ottiene la somma di € 657,54 oltre iva ed € 20,50 per spese di trasporto.
Non si ritiene di applicare l'ulteriore riduzione prevista dall'art. 3 DM. 265/06, in quanto:
a. tale decreto attiene a diversa tipologia di beni soggetti a sequestro;
b. si perviene all'applicazione delle tariffe previste dall proprio sulla base Controparte_2 della considerazione che non vi sia specifica disposizione normativa o regolamentare che si attagli al caso di specie;
c. dunque, tali valori sono applicati quali usi;
d. peraltro, una riduzione dell'indennità è prevista anche nell'ambito delle richiamate tariffe.
Di conseguenza il decreto impugnato va revocato e va disposta la liquidazione dell'importo di € 678,04 oltre iva.
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in conformità ai criteri di cui all'art. 4 del D.M. n. 55/2014, considerando i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto in considerazione della non complessità della causa che attiene ad una questione meramente interpretativa e riconosciute le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione in epigrafe, così provvede:
- accoglie integralmente il ricorso e, in riforma del decreto opposto, liquida il compenso per la custodia in favore della nell'ambito del procedimento R.G.P.M. 47818/2011 e R.G.Dib. Parte_1
12998/2015 nella somma di € 678,04 oltre iva;
- condanna i resistenti al pagamento della somma di € 462,00 per compensi oltre spese vive, nonché spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Così deciso in Roma, l'8.1.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.R.G. 18099/2024, introdotta ai sensi degli artt. 170 del D.P.R. 115/2002,
15 del D. Lgs. 150/2011, 281 undecies c.p.c., e promossa da:
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv. Giuseppina Tenga e Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Fabio Calò, giusta procura prodotta in allegato al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORNINARIO DI ROMA (C.F.
), P.IVA_3
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode, emesso dal Tribunale
Ordinario di Roma, sezione IV penale, nel procedimento R.G.P.M. 47818/2011 e R.G.Dib. 12998/2015 in data 26.3.2024, depositato in cancelleria in pari data, con comunicazione in pari data al ricorrente.
CONCLUSIONI: le parti in causa hanno concluso dinnanzi al giudice in data 18.12.2024 come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. e ai sensi dell'art. 170 del D.P.R. 115/2002, il ricorrente ha chiesto la revoca del decreto di liquidazione riguardante l'indennità per la custodia di beni mobili, ritenendone errata la quantificazione nella somma di € 95,05 oltre IVA operata dal Tribunale Ordinario pagina 1 di 6 di Roma, sezione IV penale, per aver quest'ultimo applicato, pur partendo dai valori previsti dalle tabelle dell , applicate quali usi, una ulteriore riduzione non giustificata, Controparte_2 chiedendone così la liquidazione nella somma di € 783,34 oltre IVA.
I fatti posti a fondamento della domanda si possono riassumere come segue. In data 11.10.2011 la riceveva in custodia della merce in sequestro;
il recupero della merce avveniva Parte_1 con un mezzo di proprietà della società ricorrente. Le merci sequestrate consistevano in 2 colli e sono rimaste in custodia sino alla data del 14.3.2024; in data 26.3.2024, su istanza del custode, veniva emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, sezione VI penale, il decreto di liquidazione della somma di
€95,05 oltre IVA. La ritenendone errato il calcolo, ha proposto opposizione per Parte_1
i seguenti motivi: violazione del D.M. 265/2006 e art. 58, comma 1 e 2, del D.P.R. 115/2002; inapplicabilità del protocollo d'intesa e spese di trasporto. Il ricorrente deduce che per “usi locali” di cui all'art. 5 del D.M. 265/2006, in riferimento ai beni mobili diversi dai veicoli a motore e dai natanti, al quale rinvia l'art. 59 del D.P.R. 115/2002, si debbano intendere le tariffe dell , in Controparte_2 quanto applicate ormai da diverse istituzioni, tra cui la Prefettura di Roma, vari Tribunali e la Camera di commercio di Roma, e non il Protocollo d'intesa del 2013 e che comunque nel provvedimento impugnato pur premettendosi l'applicazione delle tariffe dell , quali usi, si è poi Controparte_2 operata una ingiustificata riduzione. Con riferimento, invece, alle spese di trasporto, il ricorrente ha sostenuto di aver provveduto al trasporto della merce sequestrata presso il deposito con l'utilizzo di un proprio mezzo e che pertanto tale attività doveva essere liquidata sempre in applicazione delle tabelle dell . In conclusione, il ricorrente ha chiesto di ricalcolare il compenso e, quindi, Controparte_2 di liquidare la somma di € 762,84 per l'indennità di custodia;
la somma di € 20,05 per le spese di trasporto, per un totale di € 783,34 oltre IVA.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo la conferma del provvedimento opposto Controparte_1
e a tal fine deducendo, in via preliminare, la tardività dell'opposizione; eccependo poi la prescrizione dei crediti maturati prima del decennio anteriore alla notifica del ricorso (9.7.2024) o almeno prima del sollecito del 6.8.2022; sostenendo la correttezza dell'applicazione della riduzione nelle percentuali previste dall'art. 3 d.m. 265/06 in quanto costituenti espressione di un principio generale di adeguamento dell'indennità allo stato di conservazione del bene, formulato dalla norma primaria.
In via preliminare, quanto all'integrità del contraddittorio, deve rilevarsi che il procedimento nell'ambito del quale era stato disposto il sequestro dei beni, custoditi dal ricorrente, è stato definito con l'assoluzione dell'imputato, con la conseguenza che nel presente procedimento sono stati evocati tutti i soggetti interessati.
In relazione alla dedotta tardività dell'opposizione, è sufficiente ricordare che il termine di trenta giorni
è stato rispettato in quanto il medesimo cadendo in data festiva (25.4) deve ritenersi automaticamente prorogato al giorno successivo. pagina 2 di 6 Per quanto concerne il merito della questione, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 115/2002 al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione, e tale indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59 del D.P.R. 115/2002 (ovverosia con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17 commi 3 e 4) e, in via residuale, secondo gli usi locali.
In data 2 settembre 2006 veniva adottato il Decreto Ministeriale n. 265 recante le tabelle relative alle indennità di custodia aventi ad oggetto veicoli a motore e natanti;
il decreto specificava all'art. 5 che per la determinazione dell'indennità relativa “ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti” si doveva far riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, D.P.R.
115/2002.
Di conseguenza, in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati nel D.M. 265/2006, dovranno applicarsi gli usi locali, se esistenti, dovendo escludersi il ricorso a criteri alternativi ovvero il richiamo all'equità e potendosi attribuire valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati dalla loro osservanza abituale, che ben può riconoscersi nel fatto che le prefetture locali ne facciano uso abituale per compensare i custodi (Cass. Civ., 21.01.2022, n. 2507).
Inoltre, la Suprema Corte è intervenuta per precisare che, in relazione agli usi locali sopra citati, non occorre verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis - ossia della convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe - poiché sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, e tale rinvio vale, di per sé, a recepire ed a legittimare l'applicazione, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, della prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso - inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario - sia anche assistito dalla opinio iuris
(cfr. Cass. Civ., 02.05.2019, n. 11553; in senso conforme: già Cass. Civ., 18.01.2016, n. 752 e le pronunce conformi in pari data n. 753, 755 e 756, nonché Cass. Civ., 19.01.2016, n. 775 e 776; Cass.
Civ., 04.05.2018, n. 10622, Cass. Civ., 7.07.2017, n. 21649; Cass. Civ., 15.09.2017, n. 21388). In ogni caso, l'esistenza e l'applicabilità di usi locali per determinare l'indennità di custodia, ove il giudice non ne sia a conoscenza, deve essere allegata e provata dalla parte che li allega e che ne invoca l'applicazione (Cass. Civ., 27.01.2022, n. 2507; e Cass. Civ., 26.02.2021, n. 5496).
Nel caso in cui la parte non assolva al suddetto onere probatorio, la determinazione del compenso è rimessa al giudice;
d'altronde, secondo la giurisprudenza di legittimità, il rapporto che si instaura tra l'amministrazione giudiziaria ed il custode delle cose sottoposte a sequestro ha natura pubblicistica e non privatistica poiché deriva dall'attribuzione di un ufficio mediante una nomina con atto processuale pagina 3 di 6 e non negoziale. La sua disciplina non è, quindi, mutuabile da quella dei rapporti tra privati poiché
l'amministratore è un 'ausiliario' del giudice e non la controparte di un contratto privatistico. Ne consegue che la determinazione del suo compenso non è affidata alla contrattazione, ma è prerogativa dell'autorità giudiziaria, la quale non è vincolata ad eventuali accordi tra il medesimo amministratore e le parti private (Cass. Civ., 3.07.2018, n. 17375).
In assenza di usi locali, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati nel D.M. 265/2006, “occorre applicare, analogicamente, il compenso previsto per fattispecie similari contemplate dalle tariffe o dagli usi locali” o la disciplina dettata per casi analoghi in base alla similitudine fisica dei beni, non potendo trovare applicazione l'art. 2233, comma 1, c.c., che si riferisce esclusivamente alle professioni intellettuali (Cass. Civ., 21.01.2020, n. 1205; e Cass. Civ., 27.04.2022,
n. 13193).
Ciò premesso, venendo alla risoluzione del caso di specie, anzitutto, devono reputarsi pacifiche e non contestate l'attività di custodia effettuata dal ricorrente, la tipologia ed il numero di merci oggetto di custodia non riconducibili nel novero di quelli (veicoli a motore e natanti) di cui al D.M. 265/2006, con la conseguenza che a questo Giudice è chiesto di verificare la correttezza del quantum debeatur liquidato nel decreto opposto, indagando anzitutto sull'esistenza di usi locali applicabili alla tipologia di beni di cui trattasi.
Sul punto, parte ricorrente ha assolto l'onere della prova su di essa gravante circa il valore di uso locale delle tariffe dell , in quanto ha depositato una pluralità di precedenti Controparte_2 giurisprudenziali da cui risulta il riferimento alle tariffe di cui si discute, elaborate dall CP_2
per la determinazione dell'indennità di custodia ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 115/2006, in
[...] taluni dei quali si dà atto della relativa usuale applicazione da parte della per la Controparte_3 liquidazione dei compensi ai custodi di beni mobili e di veicoli oggetto di sequestro amministrativo.
La liquidazione, a fronte della documentazione versata in atti, deve essere operata dal giudice tenendo conto, altresì, di eventuali tariffe previste per fattispecie similari, considerando anche la similitudine fisica dei beni. Ne deriva che, per tale profilo, avuto riguardo a quanto previsto dal citato art. 59 D.P.R. 115/2002 circa l'utilizzo di tariffe vigenti concernenti materie analoghe, da contemperare con la natura pubblicistica dell'incarico ed applicando eventuali riduzioni percentuali dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene, può ragionevolmente farsi applicazione delle tariffe dell e dei criteri ivi previsti per la liquidazione dell'indennità di custodia penale Controparte_2 inerente alle merci o reperti (tali essendo l'area di ingombro, la tipologia di area dove è avvenuta la custodia, scoperta, coperta o locale chiuso, il tempo di custodia richiesto con corrispettivo decrescente all'aumentare dei giorni di custodia, l'eventuale necessità di traino e/o trasporto in depositeria e di conservazione).
pagina 4 di 6 Nella specie risulta provato dalla documentazione prodotta dal ricorrente che, in data 11.10.2011, sono stati affidate in custodia alla delle merci sotto sequestro nel numero di 2 Parte_1 colli, con operazioni di trasporto effettuate con un veicolo modello Ford Transit tg BN592WB, della società il periodo di custodia si è protratto fino al 14.3.2024; che tale custodia è stata Parte_1 effettuata in area coperta e chiusa;
l'istanza di liquidazione è stata depositata in data 14.3.2024 per l'importo di € 844,84 oltre IVA.
A fronte dell'attività sopra indicata, non si ritiene congrua la liquidazione, a titolo di indennità di custodia e trasporto, dell'importo di € 95,05 operata con il decreto opposto.
Anzitutto occorre affrontare la questione relativa all'eccepita prescrizione parziale del credito azionato: il , costituendosi tempestivamente, ha infatti sostenuto che non si debba ritenere esistente il CP_1 diritto di credito in relazione agli importi maturati oltre il decennio anteriore alla data di notifica del ricorso in opposizione ovvero alla data del 6.8.2022 in cui risulta inviata “istanza di definizione reperti”.
Sul punto, premesso che per giurisprudenza costante della Suprema Corte la prescrizione del diritto al compenso ha natura ordinaria decennale e matura giorno per giorno e che alla data di emissione del provvedimento di liquidazione effettivamente erano decorsi oltre 13 anni dalla data di inizio della custodia, va osservato che l'unico atto interruttivo documentato dalla parte ricorrente è da individuarsi nell'istanza di liquidazione del compenso, depositata in data 14.3.2024. Invero l'istanza di definizione dei reperti, seppure contenente l'indicazione relativa alla sua valenza come atto interruttivo, non comprende invece la necessaria richiesta di liquidazione dell'indennità, con la conseguenza che non può spiegare effetto ai sensi dell'art. 2943 c.c. Deve quindi di conseguenza ritenersi che il periodo per il quale il ricorrente può ancora vantare diritto alla liquidazione vada limitato tra il 14.3.2014 e il
14.3.2024.
Nel ricorso in opposizione la ha richiesto la liquidazione dell'importo giornaliero Parte_1 pari ad € 0,90x 0,20 mc di merce, tale valore deve essere riconosciuto per n. 3653 giorni con la conseguenza che si ottiene la somma di € 657,54 oltre iva ed € 20,50 per spese di trasporto.
Non si ritiene di applicare l'ulteriore riduzione prevista dall'art. 3 DM. 265/06, in quanto:
a. tale decreto attiene a diversa tipologia di beni soggetti a sequestro;
b. si perviene all'applicazione delle tariffe previste dall proprio sulla base Controparte_2 della considerazione che non vi sia specifica disposizione normativa o regolamentare che si attagli al caso di specie;
c. dunque, tali valori sono applicati quali usi;
d. peraltro, una riduzione dell'indennità è prevista anche nell'ambito delle richiamate tariffe.
Di conseguenza il decreto impugnato va revocato e va disposta la liquidazione dell'importo di € 678,04 oltre iva.
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in conformità ai criteri di cui all'art. 4 del D.M. n. 55/2014, considerando i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto in considerazione della non complessità della causa che attiene ad una questione meramente interpretativa e riconosciute le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione in epigrafe, così provvede:
- accoglie integralmente il ricorso e, in riforma del decreto opposto, liquida il compenso per la custodia in favore della nell'ambito del procedimento R.G.P.M. 47818/2011 e R.G.Dib. Parte_1
12998/2015 nella somma di € 678,04 oltre iva;
- condanna i resistenti al pagamento della somma di € 462,00 per compensi oltre spese vive, nonché spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Così deciso in Roma, l'8.1.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
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