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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 19/06/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7369/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa con ricorso depositato in data 23/12/2024 da:
(C.F. ), con il proc. dom. avv. Parte_1 C.F._1
BERETTA OTTAVIO RICCARDO, giusta procura in atti - ammessa al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n. 654/2024 – ricorrente;
nei confronti di
(C.F. ), non costituito – Controparte_1 C.F._2 convenuto contumace;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Modifica delle statuizioni di separazione
CONCLUSIONI
Per la Parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, a parziale modifica delle condizioni di separazione assunte dal Tribunale di Bergamo con sentenza n. 2659/18 ed accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui
1 all'art. 337 quater Cod. Civ., - disporre in capo alla ricorrente l'affido esclusivo
“rafforzato” del minore nato il [...] a [...]_1
(BG), attribuendo alla madre ex art. 337 quater, comma 3, Cod. Civ., la facoltà di assumere tutte le decisioni di maggior interesse relative alla prole senza acquisire il preventivo assenso e/o accordo del padre sig. - disporre Controparte_1 altresì che eventuali frequentazioni e contatti telefonici tra padre e figlio possano essere ripristinati solamente previa attivazione del padre presso il Servizio sociale territorialmente competente, demandando a quest'ultimo di valutare preliminarmente la capacità genitoriale del sig. e la Controparte_1 corrispondenza ai bisogni del figlio minore degli incontri con il padre”.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/12/2024, ha chiesto al Tribunale Parte_1 adito di disporre in capo a sé l'affido esclusivo “rafforzato” del figlio minore
[...]
con la facoltà della stessa madre di assumere tutte le decisioni di maggior R_ interesse relative alla prole senza acquisire il preventivo assenso e/o accordo del padre, e di disporre che eventuali frequentazioni e contatti Controparte_1 telefonici tra padre e figlio possano essere ripristinati solamente previa attivazione del padre presso il Servizio sociale territorialmente competente, demandando a quest'ultimo di valutare preliminarmente la capacità genitoriale di CP_1
e la corrispondenza ai bisogni del figlio minore degli incontri con il padre.
[...]
Regolarmente instaurato il giudizio e dichiarata la contumacia del convenuto, risultato irreperibile, all'udienza tenutasi in data 06/05/2025 il Giudice delegato sentiva liberamente la ricorrente. Previa assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., ed acquisizione della sentenza di separazione munita dell'attestazione di avvenuto passaggio in giudicato, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio (v. ordinanza del 12/06/2025).
Premesso che, dalla documentazione versata in atti, risulta che le parti contraevano matrimonio in Marocco il 03.09.2012, che dalla loro unione è nato il figlio R_
(nato a [...] il [...]) e che la separazione personale dei
[...] coniugi veniva dichiarata da questo Tribunale, nella contumacia del marito, con sentenza collegiale n. 2659/2018 dell'11/10/2018, pubblicata il 20/12/2018, il 2 Collegio reputa fondata e meritevole di accoglimento la domanda di modifica delle condizioni della separazione.
Per quanto concerne la questione relativa all'affidamento della prole, va ricordato che l'art. 337-ter c.c. stabilisce che il giudice debba valutare prioritariamente la possibilità che il minore resti affidato ad entrambi i genitori, prevedendo, quale ipotesi residuale, l'affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore in presenza di ragioni che lo rendano necessario;
l'affidamento condiviso, tuttavia, presuppone un comune impegno progettuale dei genitori in ordine alle scelte relative alla vita della prole, nonché in ordine alla cura della prole nell'ambito dei vari incombenti della vita quotidiana. Perché, dunque, possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso è necessario che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, una anomala condizione di vita, una situazione di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza anche morale dalla vita del minore, tale da rendere l'affidamento condiviso pregiudizievole per lo stesso.
Nel caso di specie, deve rilevarsi come la condizione di irreperibilità dell'odierno convenuto e i fatti dedotti in ricorso fanno emergere un sostanziale disinteresse di
[...] per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale e rivelano una CP_1 condizione di assoluta inadeguatezza alla partecipazione e assunzione di decisioni inerenti alla vita del figlio. Risulta agli atti che il convenuto è stato anche condannato in primo grado alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, per il reato di maltrattamenti e lesioni ai danni dell'odierna ricorrente, con sentenza confermata dalla Corte d'appello di Brescia (v. sentenza n. 3514 del 2019).
Ora, il fatto che il convenuto si sia reso responsabile di agiti così gravi nel confronti della madre e che non si sia mai curato di contribuire ai bisogni materiali del minore, come neppure di prendere parte ai compiti di cura e assistenza, gravati integralmente sulla madre, giustifica e rende necessario – nel superiore interesse del figlio – prevedere il regime dell'affidamento monogenitoriale in capo alla madre, rispetto alla quale, invece, deve essere formulata una prognosi favorevole di idoneità genitoriale essendosi occupata con continuità e responsabilità di ogni esigenza materiale e morale del minore. Le circostanze sopra evidenziate giustificano il regime di affidamento esclusivo alla madre, con limitazione della responsabilità genitoriale paterna in ordine alle decisioni in tema di salute, istruzione, educazione 3 e residenza abituale, che nell'interesse del minore dovranno essere assunte autonomamente dalla madre ex art. 337-quater, comma 3 c.c.
Fermo il collocamento del minore presso la madre affidataria, eventuali frequentazioni e contatti telefonici tra padre e figlio potranno essere ripristinati solamente previa attivazione del padre presso il Servizio sociale territorialmente competente, il quale dovrà valutare preliminarmente la capacità genitoriale del signore e la corrispondenza degli incontri con il padre ai bisogni del figlio CP_1 minore.
L'ascolto diretto del figlio deve reputarsi manifestamente superfluo, data la contumacia in questo giudizio della figura paterna.
Stante la soccombenza del convenuto e l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, va condannato a rifondere Controparte_1 in favore dell'Erario le spese di lite di questa procedura che, tenuto conto del valore indeterminato della domanda di “bassa complessità” e dell'assenza di attività istruttoria, si liquidano in complessivi euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di separazione emessa da questo Tribunale n. 2659/2018 dell'11/10/2018, così decide:
1. dispone l'affidamento esclusivo alla madre del figlio (nato a Persona_1
Ponte San Pietro il 23.12.2015), con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale del padre in ordine alle decisioni di ordinaria amministrazione e alle decisioni di massima importanza di natura medico-sanitaria, educativa-scolastica nonché in ordine alla residenza abituale del minore, che nell'interesse del figlio verranno assunte in via esclusiva dalla madre. Tale regime, pertanto, consentirà alla madre di prendere autonomamente, senza il consenso dell'altro genitore, ogni decisione per il figlio, anche rispetto ad ogni questione di natura amministrativa (per es. rilascio/rinnovo del documento d'identità, eventualmente valido anche per l'espatrio, tessera sanitaria, ecc.), con potere di intrattenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche, le autorità sanitarie ed ogni altro organo della pubblica amministrazione;
4 2. fermo il collocamento del minore presso la madre affidataria, dispone che eventuali frequentazioni e contatti telefonici tra padre e figlio potranno essere ripristinati solamente previa attivazione del padre presso il Servizio sociale territorialmente competente, il quale dovrà valutare preliminarmente la capacità genitoriale del signore e la corrispondenza degli incontri con il padre ai CP_1 bisogni del figlio minore;
3. condanna a rifondere in favore dell'Erario le spese di lite Controparte_1 relative alla presente procedura, che si liquidano in complessivi euro 2.906,00, a titolo di compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 18/06/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa con ricorso depositato in data 23/12/2024 da:
(C.F. ), con il proc. dom. avv. Parte_1 C.F._1
BERETTA OTTAVIO RICCARDO, giusta procura in atti - ammessa al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n. 654/2024 – ricorrente;
nei confronti di
(C.F. ), non costituito – Controparte_1 C.F._2 convenuto contumace;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Modifica delle statuizioni di separazione
CONCLUSIONI
Per la Parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, a parziale modifica delle condizioni di separazione assunte dal Tribunale di Bergamo con sentenza n. 2659/18 ed accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui
1 all'art. 337 quater Cod. Civ., - disporre in capo alla ricorrente l'affido esclusivo
“rafforzato” del minore nato il [...] a [...]_1
(BG), attribuendo alla madre ex art. 337 quater, comma 3, Cod. Civ., la facoltà di assumere tutte le decisioni di maggior interesse relative alla prole senza acquisire il preventivo assenso e/o accordo del padre sig. - disporre Controparte_1 altresì che eventuali frequentazioni e contatti telefonici tra padre e figlio possano essere ripristinati solamente previa attivazione del padre presso il Servizio sociale territorialmente competente, demandando a quest'ultimo di valutare preliminarmente la capacità genitoriale del sig. e la Controparte_1 corrispondenza ai bisogni del figlio minore degli incontri con il padre”.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/12/2024, ha chiesto al Tribunale Parte_1 adito di disporre in capo a sé l'affido esclusivo “rafforzato” del figlio minore
[...]
con la facoltà della stessa madre di assumere tutte le decisioni di maggior R_ interesse relative alla prole senza acquisire il preventivo assenso e/o accordo del padre, e di disporre che eventuali frequentazioni e contatti Controparte_1 telefonici tra padre e figlio possano essere ripristinati solamente previa attivazione del padre presso il Servizio sociale territorialmente competente, demandando a quest'ultimo di valutare preliminarmente la capacità genitoriale di CP_1
e la corrispondenza ai bisogni del figlio minore degli incontri con il padre.
[...]
Regolarmente instaurato il giudizio e dichiarata la contumacia del convenuto, risultato irreperibile, all'udienza tenutasi in data 06/05/2025 il Giudice delegato sentiva liberamente la ricorrente. Previa assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., ed acquisizione della sentenza di separazione munita dell'attestazione di avvenuto passaggio in giudicato, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio (v. ordinanza del 12/06/2025).
Premesso che, dalla documentazione versata in atti, risulta che le parti contraevano matrimonio in Marocco il 03.09.2012, che dalla loro unione è nato il figlio R_
(nato a [...] il [...]) e che la separazione personale dei
[...] coniugi veniva dichiarata da questo Tribunale, nella contumacia del marito, con sentenza collegiale n. 2659/2018 dell'11/10/2018, pubblicata il 20/12/2018, il 2 Collegio reputa fondata e meritevole di accoglimento la domanda di modifica delle condizioni della separazione.
Per quanto concerne la questione relativa all'affidamento della prole, va ricordato che l'art. 337-ter c.c. stabilisce che il giudice debba valutare prioritariamente la possibilità che il minore resti affidato ad entrambi i genitori, prevedendo, quale ipotesi residuale, l'affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore in presenza di ragioni che lo rendano necessario;
l'affidamento condiviso, tuttavia, presuppone un comune impegno progettuale dei genitori in ordine alle scelte relative alla vita della prole, nonché in ordine alla cura della prole nell'ambito dei vari incombenti della vita quotidiana. Perché, dunque, possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso è necessario che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, una anomala condizione di vita, una situazione di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza anche morale dalla vita del minore, tale da rendere l'affidamento condiviso pregiudizievole per lo stesso.
Nel caso di specie, deve rilevarsi come la condizione di irreperibilità dell'odierno convenuto e i fatti dedotti in ricorso fanno emergere un sostanziale disinteresse di
[...] per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale e rivelano una CP_1 condizione di assoluta inadeguatezza alla partecipazione e assunzione di decisioni inerenti alla vita del figlio. Risulta agli atti che il convenuto è stato anche condannato in primo grado alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, per il reato di maltrattamenti e lesioni ai danni dell'odierna ricorrente, con sentenza confermata dalla Corte d'appello di Brescia (v. sentenza n. 3514 del 2019).
Ora, il fatto che il convenuto si sia reso responsabile di agiti così gravi nel confronti della madre e che non si sia mai curato di contribuire ai bisogni materiali del minore, come neppure di prendere parte ai compiti di cura e assistenza, gravati integralmente sulla madre, giustifica e rende necessario – nel superiore interesse del figlio – prevedere il regime dell'affidamento monogenitoriale in capo alla madre, rispetto alla quale, invece, deve essere formulata una prognosi favorevole di idoneità genitoriale essendosi occupata con continuità e responsabilità di ogni esigenza materiale e morale del minore. Le circostanze sopra evidenziate giustificano il regime di affidamento esclusivo alla madre, con limitazione della responsabilità genitoriale paterna in ordine alle decisioni in tema di salute, istruzione, educazione 3 e residenza abituale, che nell'interesse del minore dovranno essere assunte autonomamente dalla madre ex art. 337-quater, comma 3 c.c.
Fermo il collocamento del minore presso la madre affidataria, eventuali frequentazioni e contatti telefonici tra padre e figlio potranno essere ripristinati solamente previa attivazione del padre presso il Servizio sociale territorialmente competente, il quale dovrà valutare preliminarmente la capacità genitoriale del signore e la corrispondenza degli incontri con il padre ai bisogni del figlio CP_1 minore.
L'ascolto diretto del figlio deve reputarsi manifestamente superfluo, data la contumacia in questo giudizio della figura paterna.
Stante la soccombenza del convenuto e l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, va condannato a rifondere Controparte_1 in favore dell'Erario le spese di lite di questa procedura che, tenuto conto del valore indeterminato della domanda di “bassa complessità” e dell'assenza di attività istruttoria, si liquidano in complessivi euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di separazione emessa da questo Tribunale n. 2659/2018 dell'11/10/2018, così decide:
1. dispone l'affidamento esclusivo alla madre del figlio (nato a Persona_1
Ponte San Pietro il 23.12.2015), con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale del padre in ordine alle decisioni di ordinaria amministrazione e alle decisioni di massima importanza di natura medico-sanitaria, educativa-scolastica nonché in ordine alla residenza abituale del minore, che nell'interesse del figlio verranno assunte in via esclusiva dalla madre. Tale regime, pertanto, consentirà alla madre di prendere autonomamente, senza il consenso dell'altro genitore, ogni decisione per il figlio, anche rispetto ad ogni questione di natura amministrativa (per es. rilascio/rinnovo del documento d'identità, eventualmente valido anche per l'espatrio, tessera sanitaria, ecc.), con potere di intrattenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche, le autorità sanitarie ed ogni altro organo della pubblica amministrazione;
4 2. fermo il collocamento del minore presso la madre affidataria, dispone che eventuali frequentazioni e contatti telefonici tra padre e figlio potranno essere ripristinati solamente previa attivazione del padre presso il Servizio sociale territorialmente competente, il quale dovrà valutare preliminarmente la capacità genitoriale del signore e la corrispondenza degli incontri con il padre ai CP_1 bisogni del figlio minore;
3. condanna a rifondere in favore dell'Erario le spese di lite Controparte_1 relative alla presente procedura, che si liquidano in complessivi euro 2.906,00, a titolo di compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 18/06/2025.
Il Presidente estensore
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