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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 14/08/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
OGGETTO Opposizione a decreto ingiuntivo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1252 dell'anno 2020
TRA
in Trani, in persona Parte_1
dell'amministratore in carica, rappresentato e difeso dall'avv.
Francesco de Marinis, con studio in Trani, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Raimondo Sanna, CP_1
con studio in Trani, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPOSTO
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 28.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come da ultimo modificate e integrate con d.l.vo n.
164/2024 e d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, regolarmente notificato il 7.3.2020, il condominio attore ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto n. 25/2020 di questo
Tribunale, con cui gli è stato ingiunto di pagare in favore dell' la somma di € 5.050,00, oltre ad interessi e spese CP_1
del procedimento monitorio;
tanto per residuo corrispettivo di lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato condominiale eseguiti dal ricorrente opposto quale titolare della ditta EDIL
A.M. in parziale adempimento di contratto di appalto concluso fra le parti il 12.2.2018, di cui alla fattura di acconto n. 30
del 10.9.2018 dell'importo di € 7.700,00, interamente pagata, e alla fattura a saldo n. 31 dell'11.9.2018 dell'importo di €
74.500,00, pagata soltanto in parte e rimasta insoluta per la somma ingiunta per capitale, prodotte in copia informatica a corredo del relativo ricorso, unitamente al corrispondente estratto autentico del registro IVA delle fatture emesse e al contratto di appalto.
A motivi dell'opposizione proposta, il Parte_2
Trani deduce l'inesigibilità del credito vantato
[...]
ex adverso per ciò che, incontestato che in forza del contratto inter partes sia residuato insoluto un saldo del corrispettivo pattuito in favore dell'appaltatore pari alla somma ingiunta per
2 capitale: 1) l' ha rinunciato, a mente dell'art. 20 del CP_1
contratto, ad agire nei confronti del Condominio, obbligandosi a perseguire individualmente i soli condomini morosi, dopo averne richiesto e ottenuto l'indicazione dall'amministratore condominiale, donde il difetto di legittimazione passiva del
Condominio; 2) i lavori previsti richiedono ancora di essere completati, in particolare con riguardo ai <
cortili interni>>; 3) sono emersi <> in relazione ai lavori eseguiti, costituiti precisamente da a)
<
strada, di proprietà della sig.ra b) presenza di Parte_3
macchie sui mattoni forniti e posati dalla sui balconi, CP_2
con ristagno di acqua piovana e rischio di infiltrazione nell'appartamento, c) presenza di ruggine alle travi del balcone a sbalzo del piano terzo, lato interno, di proprietà della sig.ra
. Parte_4
L'opposto resiste con comparsa di risposta depositata il
16.6.2020 (tempestivamente, tenuto conto della sospensione dei termini processuali straordinariamente disposta, a motivo della pandemia allora in atto, per il periodo dal 9.3 all'11.5.2020
dagli artt. 83, co. 2, d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020,
e 36, co. 1, d.l. n. 23/2020, conv. in l. n. 40/2020).
L'argomento addotto dal a sostegno di una sua Parte_1
preliminare carenza di legittimazione passiva è privo di ogni pregio, dacché, nell'invocare la clausola del contratto inter partes di rinuncia dell'appaltatore <
3 e del beneficio di escussione>>, il non deduce poi Parte_1
affatto la concreta esistenza di condomini morosi, che ne costituisce imprescindibile presupposto di operatività,
procedendo per contro a contestare nel merito la fondatezza dell'avversa pretesa.
Nel merito, dal contratto di appalto - prodotto in identica copia da entrambe le parti – risulta che il aveva Parte_1
commissionato all'Impresa lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio condominiale, dettagliati <
progetto (definito ed esecutivo) e computo metrico>>, redatti dall'ing. dal nominato altresì Controparte_3 Parte_1
direttore dei lavori, costituenti <
sostanziale del … contratto>>, verso un corrispettivo ivi previsto in complessivi € 84.700,00 oltre ad IVA in misura del
10%.
Nessuna delle parti ha quivi depositato i predetti documenti tecnici integrativi del contratto, sicché non è dato sapere che cosa esattamente l'Impresa avesse da fare e che cosa essa esattamente abbia fatto e non fatto.
V'è tuttavia che, a fronte del corrispettivo originariamente previsto in complessivi € 93.170,00, IVA inclusa, l' ha CP_1
richiesto in pagamento la minore complessiva somma, IVA inclusa,
di € 82.200,00.
Dopo di che, da un canto, è incontroverso che parte dei lavori originariamente previsti non sono stati eseguiti e cioè niente altro che esattamente i lavori relativi ai <
4 unico accesso dal cortile interno>>, di cui il allega Parte_1
la mancata esecuzione;
d'altro canto, è altrettanto pacifico che nulla l'Impresa chiede in pagamento di questi lavori non eseguiti, che lo stesso direttore dei lavori, in sede di audizione testimoniale, ha dichiarato non essere stati eseguiti per cause non imputabili a responsabilità dell'Impresa, che li hanno resi definitivamente ineseguibili allo stato, tanto che l'ing. ha proceduto a chiudere i lavori. CP_3
Lo stesso teste, poi, confermando il contenuto di sua nota del
3.2.2020 - quivi acquisita agli atti mediante ordine di esibizione rivolto allo stesso terzo ex art. 210 c.p.c. - a suo tempo inviata all'amministratore , ha dato atto CP_4
della totale insussistenza di inadempienze di cui l'appaltatore si sia reso responsabile relativamente ai lavori eseguiti.
Deriva che l'opposizione proposta è sotto ogni profilo infondata e va rigettata;
cosicché il decreto ingiuntivo opposto va confermato e va dichiarato definitivamente esecutivo, e il condominio opponente va altresì condannato a pagare in favore dell' le spese del presente giudizio, nella misura CP_1
liquidata in dispositivo, oltre alla somma di € 1.000,00,
equitativamente determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, co. 3, c.p.c., attesa l'assoluta pretestuosità
dell'opposizione proposta.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla domanda come innanzi proposta
5 da nei confronti del CP_1 Controparte_5
in persona dell'amministratore in carica, così
[...]
provvede, disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- rigetta l'opposizione proposta e conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 25/2020 di questo Tribunale, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente a pagare le spese del presente giudizio in favore dell'opposto, che si liquidano nella complessiva somma di € 2.552,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge ed oltre ad € 1.000,00 ex art. 96, co. 3, c.p.c.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 14.8.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1252 dell'anno 2020
TRA
in Trani, in persona Parte_1
dell'amministratore in carica, rappresentato e difeso dall'avv.
Francesco de Marinis, con studio in Trani, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Raimondo Sanna, CP_1
con studio in Trani, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPOSTO
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 28.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come da ultimo modificate e integrate con d.l.vo n.
164/2024 e d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, regolarmente notificato il 7.3.2020, il condominio attore ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto n. 25/2020 di questo
Tribunale, con cui gli è stato ingiunto di pagare in favore dell' la somma di € 5.050,00, oltre ad interessi e spese CP_1
del procedimento monitorio;
tanto per residuo corrispettivo di lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato condominiale eseguiti dal ricorrente opposto quale titolare della ditta EDIL
A.M. in parziale adempimento di contratto di appalto concluso fra le parti il 12.2.2018, di cui alla fattura di acconto n. 30
del 10.9.2018 dell'importo di € 7.700,00, interamente pagata, e alla fattura a saldo n. 31 dell'11.9.2018 dell'importo di €
74.500,00, pagata soltanto in parte e rimasta insoluta per la somma ingiunta per capitale, prodotte in copia informatica a corredo del relativo ricorso, unitamente al corrispondente estratto autentico del registro IVA delle fatture emesse e al contratto di appalto.
A motivi dell'opposizione proposta, il Parte_2
Trani deduce l'inesigibilità del credito vantato
[...]
ex adverso per ciò che, incontestato che in forza del contratto inter partes sia residuato insoluto un saldo del corrispettivo pattuito in favore dell'appaltatore pari alla somma ingiunta per
2 capitale: 1) l' ha rinunciato, a mente dell'art. 20 del CP_1
contratto, ad agire nei confronti del Condominio, obbligandosi a perseguire individualmente i soli condomini morosi, dopo averne richiesto e ottenuto l'indicazione dall'amministratore condominiale, donde il difetto di legittimazione passiva del
Condominio; 2) i lavori previsti richiedono ancora di essere completati, in particolare con riguardo ai <
cortili interni>>; 3) sono emersi <> in relazione ai lavori eseguiti, costituiti precisamente da a)
<
strada, di proprietà della sig.ra b) presenza di Parte_3
macchie sui mattoni forniti e posati dalla sui balconi, CP_2
con ristagno di acqua piovana e rischio di infiltrazione nell'appartamento, c) presenza di ruggine alle travi del balcone a sbalzo del piano terzo, lato interno, di proprietà della sig.ra
. Parte_4
L'opposto resiste con comparsa di risposta depositata il
16.6.2020 (tempestivamente, tenuto conto della sospensione dei termini processuali straordinariamente disposta, a motivo della pandemia allora in atto, per il periodo dal 9.3 all'11.5.2020
dagli artt. 83, co. 2, d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020,
e 36, co. 1, d.l. n. 23/2020, conv. in l. n. 40/2020).
L'argomento addotto dal a sostegno di una sua Parte_1
preliminare carenza di legittimazione passiva è privo di ogni pregio, dacché, nell'invocare la clausola del contratto inter partes di rinuncia dell'appaltatore <
3 e del beneficio di escussione>>, il non deduce poi Parte_1
affatto la concreta esistenza di condomini morosi, che ne costituisce imprescindibile presupposto di operatività,
procedendo per contro a contestare nel merito la fondatezza dell'avversa pretesa.
Nel merito, dal contratto di appalto - prodotto in identica copia da entrambe le parti – risulta che il aveva Parte_1
commissionato all'Impresa lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio condominiale, dettagliati <
progetto (definito ed esecutivo) e computo metrico>>, redatti dall'ing. dal nominato altresì Controparte_3 Parte_1
direttore dei lavori, costituenti <
sostanziale del … contratto>>, verso un corrispettivo ivi previsto in complessivi € 84.700,00 oltre ad IVA in misura del
10%.
Nessuna delle parti ha quivi depositato i predetti documenti tecnici integrativi del contratto, sicché non è dato sapere che cosa esattamente l'Impresa avesse da fare e che cosa essa esattamente abbia fatto e non fatto.
V'è tuttavia che, a fronte del corrispettivo originariamente previsto in complessivi € 93.170,00, IVA inclusa, l' ha CP_1
richiesto in pagamento la minore complessiva somma, IVA inclusa,
di € 82.200,00.
Dopo di che, da un canto, è incontroverso che parte dei lavori originariamente previsti non sono stati eseguiti e cioè niente altro che esattamente i lavori relativi ai <
4 unico accesso dal cortile interno>>, di cui il allega Parte_1
la mancata esecuzione;
d'altro canto, è altrettanto pacifico che nulla l'Impresa chiede in pagamento di questi lavori non eseguiti, che lo stesso direttore dei lavori, in sede di audizione testimoniale, ha dichiarato non essere stati eseguiti per cause non imputabili a responsabilità dell'Impresa, che li hanno resi definitivamente ineseguibili allo stato, tanto che l'ing. ha proceduto a chiudere i lavori. CP_3
Lo stesso teste, poi, confermando il contenuto di sua nota del
3.2.2020 - quivi acquisita agli atti mediante ordine di esibizione rivolto allo stesso terzo ex art. 210 c.p.c. - a suo tempo inviata all'amministratore , ha dato atto CP_4
della totale insussistenza di inadempienze di cui l'appaltatore si sia reso responsabile relativamente ai lavori eseguiti.
Deriva che l'opposizione proposta è sotto ogni profilo infondata e va rigettata;
cosicché il decreto ingiuntivo opposto va confermato e va dichiarato definitivamente esecutivo, e il condominio opponente va altresì condannato a pagare in favore dell' le spese del presente giudizio, nella misura CP_1
liquidata in dispositivo, oltre alla somma di € 1.000,00,
equitativamente determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, co. 3, c.p.c., attesa l'assoluta pretestuosità
dell'opposizione proposta.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla domanda come innanzi proposta
5 da nei confronti del CP_1 Controparte_5
in persona dell'amministratore in carica, così
[...]
provvede, disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- rigetta l'opposizione proposta e conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 25/2020 di questo Tribunale, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente a pagare le spese del presente giudizio in favore dell'opposto, che si liquidano nella complessiva somma di € 2.552,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge ed oltre ad € 1.000,00 ex art. 96, co. 3, c.p.c.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 14.8.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
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