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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 13/02/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi
N. R.G. 601/2024
Il Tribunale Ordinario di Fermo, in persona del Giudice Francesco De Perna, ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 601 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 vertente
T R A
(c.f.: ) e per essa quale mandataria, giusta procura speciale, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Emilio Parte_2
Conti, giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
(c.f.: ) e la Controparte_1 C.F._1 [...]
-contumaci-; Controparte_2
RESISTENTI
OGGETTO: “altri istituti e leggi speciali”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, la Parte_2
agiva dinanzi all'intestato Tribunale al fine di ottenere una pronuncia giudiziale volta ad
[...] accertare l'intervenuta accettazione dell'eredità del defunto , da parte del figlio Persona_1
e della coniuge Controparte_1 CP_2
A sostegno del ricorso la ricorrente esponeva che:
- La Banca d'Italia, con provvedimento del 22.11.2015, aveva disposto la cessione di tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della Banca delle Marche S.p.a., in amministrazione straordinaria, posta in risoluzione con provvedimento della Banca d'Italia del
21.11.2015 - approvato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con Decreto del 22 novembre
2015 - a favore dell'ente ponte Nuova Banca delle Marche S.p.A; - la Banca d'Italia, con provvedimenti del 26.01.2016 e del 30.12.2016, con efficacia rispettivamente dall'01.02.2016 e dall'01.01.2017, aveva disposto la cessione a Controparte_3
dei crediti in sofferenza risultanti dalle situazioni contabili individuali delle banche in
[...] risoluzione alla data del 30.09.2015, ivi inclusi quelli facenti capo alla Banca delle Marche S.p.A.;
- in data 15.06.2017, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione la Parte_1 acquistava da una pluralità di crediti individuabili in blocco, ai sensi Controparte_3 dell'articolo 58 del T.U. Bancario;
- la cessione era stata resa nota mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in conformità delle vigenti disposizioni in materia, valevole anche ai fini della notifica ai relativi debitori
- la Società aveva conferito, poi, alla Parte_1 Parte_2
l'incarico di adempiere a tutti gli atti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di gestione e recupero giudiziale e stragiudiziale dei propri crediti;
- tra i crediti oggetto della cessione alla figurava quello vantato in origine Parte_1 dalla Banche delle Marche nei confronti di Controparte_1
Invero, con sentenza n. 857/2001 del Tribunale di Macerata, munita di formula esecutiva,
[...] era stato condannato al pagamento della somma di € 106.714,49, oltre interessi e spese, CP_1
in favore della Banca delle Marche S.p.A.;
- al fine di tutelare il proprio credito, l'Istituto bancario aveva promosso, dinanzi al Tribunale di Fermo, la procedura esecutiva n. 229/2010 R.G.E. nei confronti di avente ad Controparte_1 oggetto ½ della proprietà degli immobili siti in Francavilla d'Ete alla Via Umberto n.I, identificati al
N.CE.U. del predetto Comune al Foglio 6, part. 56, subb. n. 1,2,5,6,7;
- l'esecutato risultava comproprietario insieme alla madre del cespite pignorato, CP_2
in ragione della successione del padre deceduto in data 27.08.1982; Persona_1
- il creditore, nell'intento di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, aveva promosso un giudizio di divisione endo-esecutivo nei confronti delle odierne parti resistenti;
- nelle more del procedimento di divisione, a fronte dell'intervenuto decesso di CP_2
l'Istituto di credito, al fine di dare corso a giudizio promosso, aveva istato nella nomina di un curatore dell'eredità per la quota detenuta alla de cuius;
- il Tribunale di Fermo, in data 14.03.2024, nominava quale curatore dell'eredità giacente l'avv. Gabriella Montanini;
- era interesse del ricorrente, al fine di procedere con la divisione endo-esecutiva, sanare la continuità delle trascrizioni riferibili al compendio pignorato;
- e avevano implicitamente assunto la qualità di eredi di Controparte_1 CP_2
avendo goduto, a far data dell'apertura della successione, del possesso dei beni Persona_1
ereditari, circostanza questa desumile dai certificati storici di residenza comprovanti la permanenza delle parti resistenti presso il bene ereditario rappresentato dall'abitazione familiare, di proprietà, per l'intero, del de cuius.
La parte ricorrente, pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Fermo, in accoglimento del presente ricorso accertare e dichiarare che:
- il Sig. , (cod. fisc. ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._1
03/02/1953, ha accettato l'eredità del Sig. nato a [...], il Persona_1
26/06/1914, Cod. Fisc. , deceduto a Macerata, in data 27/08/1982, a lui C.F._2
devoluta per legge.
- la Sig.ra (cod. fisc. ), nata a [...] il CP_2 C.F._3
14/02/1928, ha accettato l'eredità del Sig. nato a [...], il Persona_1
26/06/1914, Cod. Fisc. , deceduto a Macerata, in data 27/08/1982, a lei C.F._4
devoluta per legge.
Per l'effetto ordinare contestualmente all'Agenzia delle Entrate – Territorio, Direzione
Provinciale di Ascoli Piceno, Sezione Distaccata di Fermo, Servizio di Pubblicità Immobiliare, in persona del direttore pro-tempore, di procedere alla conseguente trascrizione contro il dante causa per l'intero (1/1) diritto di proprietà ed in favore dei Sigg.ri Persona_1
e per 1/2 cadauno del diritto di proprietà, in relazione Controparte_1 CP_2 all'immobile sito in Francavilla d'Ete, Via Umberto I civ. 34, distinto al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 6, part. 56,
- sub 1, cat. C/6, Mq 20;
- sub 2, cat. C/6, Mq 20;
- sub 5, cat. A/2, vani 5,5;
- sub 6, cat. C/1, Mq 22;
- sub 7, cat. C/6, Mq 11;
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre a IVA e CPA come per legge.”
Instaurato il contraddittorio e definito il tema della lite, all'udienza del 10.10.2024, il Giudice, rilevata la regolarità della notificazione nei confronti di e ne dichiarava Controparte_1 CP_2
la loro contumacia All'udienza del 13.02.2025 il Giudice, udita la discussione della parte ricorrente, riservava la decisione.
***
L'azione oggi proposta, di mero accertamento dello status di eredi da parte di e Controparte_1
deve ritenersi unicamente preordinata a consentire alla parte ricorrente di dare corso CP_2
alla divisone del compendio pignorato, garantendone così la continuità delle relative trascrizioni.
Occorre al riguardo premettere che, secondo il condivisibile orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di espropriazione immobiliare, qualora oggetto di un pignoramento sia un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta dall'erede-esecutato, il creditore procedente, se il chiamato all'eredità ha posto in essere degli atti dai quali possa desumersi una sua accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476
c.c., può richiedere a sue spese, la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora lo stesso assuma la forma dell'atto pubblico e della scrittura privata od accertata giudizialmente, anche nelle more della procedura esecutiva, al fine di poterne ripristinare la continuità della trascrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2650, comma 2, c.p.c.
Diversamente, se il chiamato ha compiuto un atto implicante una sua accettazione tacita dell'eredità, ma non sia quest'ultimo passabile di trascrizione, il creditore procedente, per poter coltivare utilmente l'intrapresa procedura esecutiva e ripristinare la continuità delle trascrizioni relativamente al bene pignorato, dovrà necessariamente agire in giudizio al fine di ottenere una sentenza dichiarativa
- provvedimento suscettibile di trascrizione- della qualità di erede del debitore esecutato.
Ciò posto, prima di esaminare il merito della controversia, è opportuno ricordare che la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria, da parte del chiamato, anche l'accettazione mediante “aditio”, oppure per effetto di “pro herede gestio” oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.p.c.
La disposizione da ultimo citata prevede che il chiamato all'eredità che è al possesso o al compossesso anche di un solo bene ereditario deve formare l'inventario entro tre mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza della delazione, giorno che può anche non coincidere con quell'apertura della successione. Trascorso invano tale termine il chiamato è considerato erede puro e semplice.
Secondo la giurisprudenza di legittimità l'onere del chiamato possessore dei beni ereditari di fare l'inventario nel termine di tre mesi, previsto dall'art. 485 c.c., condiziona non solo la facoltà di accettare con beneficio di inventario, ma anche quella di rinunziare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius, dovendo il chiamato, allo scadere termine previsto per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice (cfr. Cass. n. 11018/2008; n. 4845/2003).
Ebbene, svolte le doverose premesse, esaminando il merito della presente controversia, dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente, emerge che è deceduto in Persona_1
Macerata, in data 27.08.1982 (cfr. doc. n. 18 allegato al ricorso introduttivo), lasciando quali chiamati all'eredità la coniuge a sua volta deceduta in data 22.03.2022, e il figlio CP_2 [...]
(cfr. doc.ti n. 19), 23) e 26) allegati al ricorso introduttivo). CP_1
Nel caso in esame, il ricorrente, producendo i certificati storici di residenza delle parti resistenti, ha dedotto che quest'ultime avrebbero accettato tacitamente l'eredità di per aver Persona_1 posseduto, dopo l'apertura della sua successione, l'abitazione familiare, sita in Francavilla D'Ete, alla
Via Umberto I.
Ebbene, tanto premesso si osserva quanto segue.
Con riferimento al possesso esercitato dalla resistente è bene precisare che la CP_2
giurisprudenza di legittimità, in più occasioni, ha affermato che la permanenza, dopo il decesso del de cuius, nella abitazione familiare da parte del coniuge è qualificabile come esercizio del diritto di abitazione e di uso dei mobili che la corredano, riconosciuto al coniuge superstite quale legatario ex lege (art. 540 c.c.), sia nell'ambito della successione testamentaria che in quella legittima (cfr. Cass.
S.U. n. 4847/13; Sez. 2 n. 18354/13; Sez. 5 n. 1920/08).
In virtù di tale qualificazione, i diritti previsti dall'art. 540, comma 2, c.c., pur essendo teoricamente idonei a configurare un possesso giuridicamente rilevante, non possono mai comportare un'accettazione presunta dell'eredità da parte del coniuge. Questi diritti, infatti, vengono acquisiti non in qualità di erede, ma in forza di legato, pertanto, il coniuge superstite potrebbe ben rinunciare all'eredità, mantenendo comunque i diritti attribuitigli ex lege in qualità di legatario.
Quanto detto, è stato da ultimo ribadito dalla Suprema Corte, la quale, con la pronuncia n. 1588 del
27/01/2016, ha precisato che “il solo fatto della permanenza del coniuge superstite nella casa familiare già in proprietà, anche parziale, del de cuius non può ritenersi necessariamente una manifestazione di possesso dei beni ereditari, potendo esso manifestare il mero esercizio dei diritti di abitazione e di uso. In questo senso peraltro, già nel 2008, si era espressa la Sezione tributaria con la sentenza n. 1920/08, ove si precisava che i diritti di abitazione e di uso previsti dall'art. 540
c.c. a favore del coniuge superstite non sorgono in capo a quest'ultimo a titolo successorio – derivativo, bensì a diverso titolo, costitutivo, fondato sulla qualità di coniuge e prescindente dai diritti successori. Cosicché il titolo che abilita il coniuge al possesso del bene trova giustificazione nella norma civilistica che lo attribuisce indipendentemente dalla qualità di erede, con cui del resto il diritto di abitazione non ha nulla da spartire, essendo tale diritto acquisito, semmai, in forza di legato ex lege”.
In ragione di quanto sopra esposto la domanda svolta dalla volta Parte_2
al riconoscimento in capo di della qualità di erede di non può CP_2 Persona_1
essere accolta e deve, pertanto, essere rigettata.
Passando ad esaminare il possesso esercitato da dal certificato storico di Controparte_1 residenza prodotto dalla parte ricorrente, si evince che, a seguito dell'apertura della successione del padre, lo stesso abbia goduto dell'immobile familiare, facente parte dell'asse ereditario, sino a far data del 28.02.2012, essendosi poi trasferito in Falcona Marittima (cfr. doc. n. 20) allegato al ricorso introduttivo).
La residenza del resistente presso il comune anconetano trova conferma nella relata di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio e del pedissequo decreto di fissazione udienza, in cui risulta che i suddetti atti sono stati notificati, con esito positivo, a in Falconara Controparte_1
Marittima, alla Via Piave nr. 5 (cfr. doc. n. 1) allegato alla nota di deposito della parte ricorrente del
17.07.2024).
Con riguardo al godimento che il resistente ha avuto dell'immobile familiare, a far data dall'apertura della successione del padre e sino al 28.02.2012, è bene precisare che, seppur la giurisprudenza abbia configurato il diritto di abitazione in capo al coniuge come “esclusivo”, con l'ordinanza n. 23406 del
2015, ha chiarito che il possesso esercitato dai figli del de cuius non possa ritenersi qualificabile alla stregua dell'accettazione presunta dell'eredità, dovendosi quest'ultimi considerare non dei possessori dei beni ereditari quanto piuttosto dei meri soggetti conviventi con il genitore superstite, unico possessore del bene ereditario.
Pertanto, in ragione di quanto sopra esposto, tenuto conto che il resistente ha vissuto presso l'abitazione familiare insieme alla madre, in qualità di mero convivente della stessa, e l'abbia lasciata ancor prima del decesso di datato 22.03.2022, il ricorso promosso dalla CP_2 [...]
deve essere interamente rigettato. Parte_2
Nulla per le spese, attesa la contumacia delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla per le spese.
Fermo, 13.02.2025. Il Giudice
Francesco De Perna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi
N. R.G. 601/2024
Il Tribunale Ordinario di Fermo, in persona del Giudice Francesco De Perna, ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 601 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 vertente
T R A
(c.f.: ) e per essa quale mandataria, giusta procura speciale, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Emilio Parte_2
Conti, giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
(c.f.: ) e la Controparte_1 C.F._1 [...]
-contumaci-; Controparte_2
RESISTENTI
OGGETTO: “altri istituti e leggi speciali”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, la Parte_2
agiva dinanzi all'intestato Tribunale al fine di ottenere una pronuncia giudiziale volta ad
[...] accertare l'intervenuta accettazione dell'eredità del defunto , da parte del figlio Persona_1
e della coniuge Controparte_1 CP_2
A sostegno del ricorso la ricorrente esponeva che:
- La Banca d'Italia, con provvedimento del 22.11.2015, aveva disposto la cessione di tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della Banca delle Marche S.p.a., in amministrazione straordinaria, posta in risoluzione con provvedimento della Banca d'Italia del
21.11.2015 - approvato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con Decreto del 22 novembre
2015 - a favore dell'ente ponte Nuova Banca delle Marche S.p.A; - la Banca d'Italia, con provvedimenti del 26.01.2016 e del 30.12.2016, con efficacia rispettivamente dall'01.02.2016 e dall'01.01.2017, aveva disposto la cessione a Controparte_3
dei crediti in sofferenza risultanti dalle situazioni contabili individuali delle banche in
[...] risoluzione alla data del 30.09.2015, ivi inclusi quelli facenti capo alla Banca delle Marche S.p.A.;
- in data 15.06.2017, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione la Parte_1 acquistava da una pluralità di crediti individuabili in blocco, ai sensi Controparte_3 dell'articolo 58 del T.U. Bancario;
- la cessione era stata resa nota mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in conformità delle vigenti disposizioni in materia, valevole anche ai fini della notifica ai relativi debitori
- la Società aveva conferito, poi, alla Parte_1 Parte_2
l'incarico di adempiere a tutti gli atti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di gestione e recupero giudiziale e stragiudiziale dei propri crediti;
- tra i crediti oggetto della cessione alla figurava quello vantato in origine Parte_1 dalla Banche delle Marche nei confronti di Controparte_1
Invero, con sentenza n. 857/2001 del Tribunale di Macerata, munita di formula esecutiva,
[...] era stato condannato al pagamento della somma di € 106.714,49, oltre interessi e spese, CP_1
in favore della Banca delle Marche S.p.A.;
- al fine di tutelare il proprio credito, l'Istituto bancario aveva promosso, dinanzi al Tribunale di Fermo, la procedura esecutiva n. 229/2010 R.G.E. nei confronti di avente ad Controparte_1 oggetto ½ della proprietà degli immobili siti in Francavilla d'Ete alla Via Umberto n.I, identificati al
N.CE.U. del predetto Comune al Foglio 6, part. 56, subb. n. 1,2,5,6,7;
- l'esecutato risultava comproprietario insieme alla madre del cespite pignorato, CP_2
in ragione della successione del padre deceduto in data 27.08.1982; Persona_1
- il creditore, nell'intento di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, aveva promosso un giudizio di divisione endo-esecutivo nei confronti delle odierne parti resistenti;
- nelle more del procedimento di divisione, a fronte dell'intervenuto decesso di CP_2
l'Istituto di credito, al fine di dare corso a giudizio promosso, aveva istato nella nomina di un curatore dell'eredità per la quota detenuta alla de cuius;
- il Tribunale di Fermo, in data 14.03.2024, nominava quale curatore dell'eredità giacente l'avv. Gabriella Montanini;
- era interesse del ricorrente, al fine di procedere con la divisione endo-esecutiva, sanare la continuità delle trascrizioni riferibili al compendio pignorato;
- e avevano implicitamente assunto la qualità di eredi di Controparte_1 CP_2
avendo goduto, a far data dell'apertura della successione, del possesso dei beni Persona_1
ereditari, circostanza questa desumile dai certificati storici di residenza comprovanti la permanenza delle parti resistenti presso il bene ereditario rappresentato dall'abitazione familiare, di proprietà, per l'intero, del de cuius.
La parte ricorrente, pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Fermo, in accoglimento del presente ricorso accertare e dichiarare che:
- il Sig. , (cod. fisc. ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._1
03/02/1953, ha accettato l'eredità del Sig. nato a [...], il Persona_1
26/06/1914, Cod. Fisc. , deceduto a Macerata, in data 27/08/1982, a lui C.F._2
devoluta per legge.
- la Sig.ra (cod. fisc. ), nata a [...] il CP_2 C.F._3
14/02/1928, ha accettato l'eredità del Sig. nato a [...], il Persona_1
26/06/1914, Cod. Fisc. , deceduto a Macerata, in data 27/08/1982, a lei C.F._4
devoluta per legge.
Per l'effetto ordinare contestualmente all'Agenzia delle Entrate – Territorio, Direzione
Provinciale di Ascoli Piceno, Sezione Distaccata di Fermo, Servizio di Pubblicità Immobiliare, in persona del direttore pro-tempore, di procedere alla conseguente trascrizione contro il dante causa per l'intero (1/1) diritto di proprietà ed in favore dei Sigg.ri Persona_1
e per 1/2 cadauno del diritto di proprietà, in relazione Controparte_1 CP_2 all'immobile sito in Francavilla d'Ete, Via Umberto I civ. 34, distinto al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 6, part. 56,
- sub 1, cat. C/6, Mq 20;
- sub 2, cat. C/6, Mq 20;
- sub 5, cat. A/2, vani 5,5;
- sub 6, cat. C/1, Mq 22;
- sub 7, cat. C/6, Mq 11;
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre a IVA e CPA come per legge.”
Instaurato il contraddittorio e definito il tema della lite, all'udienza del 10.10.2024, il Giudice, rilevata la regolarità della notificazione nei confronti di e ne dichiarava Controparte_1 CP_2
la loro contumacia All'udienza del 13.02.2025 il Giudice, udita la discussione della parte ricorrente, riservava la decisione.
***
L'azione oggi proposta, di mero accertamento dello status di eredi da parte di e Controparte_1
deve ritenersi unicamente preordinata a consentire alla parte ricorrente di dare corso CP_2
alla divisone del compendio pignorato, garantendone così la continuità delle relative trascrizioni.
Occorre al riguardo premettere che, secondo il condivisibile orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di espropriazione immobiliare, qualora oggetto di un pignoramento sia un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta dall'erede-esecutato, il creditore procedente, se il chiamato all'eredità ha posto in essere degli atti dai quali possa desumersi una sua accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476
c.c., può richiedere a sue spese, la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora lo stesso assuma la forma dell'atto pubblico e della scrittura privata od accertata giudizialmente, anche nelle more della procedura esecutiva, al fine di poterne ripristinare la continuità della trascrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2650, comma 2, c.p.c.
Diversamente, se il chiamato ha compiuto un atto implicante una sua accettazione tacita dell'eredità, ma non sia quest'ultimo passabile di trascrizione, il creditore procedente, per poter coltivare utilmente l'intrapresa procedura esecutiva e ripristinare la continuità delle trascrizioni relativamente al bene pignorato, dovrà necessariamente agire in giudizio al fine di ottenere una sentenza dichiarativa
- provvedimento suscettibile di trascrizione- della qualità di erede del debitore esecutato.
Ciò posto, prima di esaminare il merito della controversia, è opportuno ricordare che la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria, da parte del chiamato, anche l'accettazione mediante “aditio”, oppure per effetto di “pro herede gestio” oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.p.c.
La disposizione da ultimo citata prevede che il chiamato all'eredità che è al possesso o al compossesso anche di un solo bene ereditario deve formare l'inventario entro tre mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza della delazione, giorno che può anche non coincidere con quell'apertura della successione. Trascorso invano tale termine il chiamato è considerato erede puro e semplice.
Secondo la giurisprudenza di legittimità l'onere del chiamato possessore dei beni ereditari di fare l'inventario nel termine di tre mesi, previsto dall'art. 485 c.c., condiziona non solo la facoltà di accettare con beneficio di inventario, ma anche quella di rinunziare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius, dovendo il chiamato, allo scadere termine previsto per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice (cfr. Cass. n. 11018/2008; n. 4845/2003).
Ebbene, svolte le doverose premesse, esaminando il merito della presente controversia, dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente, emerge che è deceduto in Persona_1
Macerata, in data 27.08.1982 (cfr. doc. n. 18 allegato al ricorso introduttivo), lasciando quali chiamati all'eredità la coniuge a sua volta deceduta in data 22.03.2022, e il figlio CP_2 [...]
(cfr. doc.ti n. 19), 23) e 26) allegati al ricorso introduttivo). CP_1
Nel caso in esame, il ricorrente, producendo i certificati storici di residenza delle parti resistenti, ha dedotto che quest'ultime avrebbero accettato tacitamente l'eredità di per aver Persona_1 posseduto, dopo l'apertura della sua successione, l'abitazione familiare, sita in Francavilla D'Ete, alla
Via Umberto I.
Ebbene, tanto premesso si osserva quanto segue.
Con riferimento al possesso esercitato dalla resistente è bene precisare che la CP_2
giurisprudenza di legittimità, in più occasioni, ha affermato che la permanenza, dopo il decesso del de cuius, nella abitazione familiare da parte del coniuge è qualificabile come esercizio del diritto di abitazione e di uso dei mobili che la corredano, riconosciuto al coniuge superstite quale legatario ex lege (art. 540 c.c.), sia nell'ambito della successione testamentaria che in quella legittima (cfr. Cass.
S.U. n. 4847/13; Sez. 2 n. 18354/13; Sez. 5 n. 1920/08).
In virtù di tale qualificazione, i diritti previsti dall'art. 540, comma 2, c.c., pur essendo teoricamente idonei a configurare un possesso giuridicamente rilevante, non possono mai comportare un'accettazione presunta dell'eredità da parte del coniuge. Questi diritti, infatti, vengono acquisiti non in qualità di erede, ma in forza di legato, pertanto, il coniuge superstite potrebbe ben rinunciare all'eredità, mantenendo comunque i diritti attribuitigli ex lege in qualità di legatario.
Quanto detto, è stato da ultimo ribadito dalla Suprema Corte, la quale, con la pronuncia n. 1588 del
27/01/2016, ha precisato che “il solo fatto della permanenza del coniuge superstite nella casa familiare già in proprietà, anche parziale, del de cuius non può ritenersi necessariamente una manifestazione di possesso dei beni ereditari, potendo esso manifestare il mero esercizio dei diritti di abitazione e di uso. In questo senso peraltro, già nel 2008, si era espressa la Sezione tributaria con la sentenza n. 1920/08, ove si precisava che i diritti di abitazione e di uso previsti dall'art. 540
c.c. a favore del coniuge superstite non sorgono in capo a quest'ultimo a titolo successorio – derivativo, bensì a diverso titolo, costitutivo, fondato sulla qualità di coniuge e prescindente dai diritti successori. Cosicché il titolo che abilita il coniuge al possesso del bene trova giustificazione nella norma civilistica che lo attribuisce indipendentemente dalla qualità di erede, con cui del resto il diritto di abitazione non ha nulla da spartire, essendo tale diritto acquisito, semmai, in forza di legato ex lege”.
In ragione di quanto sopra esposto la domanda svolta dalla volta Parte_2
al riconoscimento in capo di della qualità di erede di non può CP_2 Persona_1
essere accolta e deve, pertanto, essere rigettata.
Passando ad esaminare il possesso esercitato da dal certificato storico di Controparte_1 residenza prodotto dalla parte ricorrente, si evince che, a seguito dell'apertura della successione del padre, lo stesso abbia goduto dell'immobile familiare, facente parte dell'asse ereditario, sino a far data del 28.02.2012, essendosi poi trasferito in Falcona Marittima (cfr. doc. n. 20) allegato al ricorso introduttivo).
La residenza del resistente presso il comune anconetano trova conferma nella relata di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio e del pedissequo decreto di fissazione udienza, in cui risulta che i suddetti atti sono stati notificati, con esito positivo, a in Falconara Controparte_1
Marittima, alla Via Piave nr. 5 (cfr. doc. n. 1) allegato alla nota di deposito della parte ricorrente del
17.07.2024).
Con riguardo al godimento che il resistente ha avuto dell'immobile familiare, a far data dall'apertura della successione del padre e sino al 28.02.2012, è bene precisare che, seppur la giurisprudenza abbia configurato il diritto di abitazione in capo al coniuge come “esclusivo”, con l'ordinanza n. 23406 del
2015, ha chiarito che il possesso esercitato dai figli del de cuius non possa ritenersi qualificabile alla stregua dell'accettazione presunta dell'eredità, dovendosi quest'ultimi considerare non dei possessori dei beni ereditari quanto piuttosto dei meri soggetti conviventi con il genitore superstite, unico possessore del bene ereditario.
Pertanto, in ragione di quanto sopra esposto, tenuto conto che il resistente ha vissuto presso l'abitazione familiare insieme alla madre, in qualità di mero convivente della stessa, e l'abbia lasciata ancor prima del decesso di datato 22.03.2022, il ricorso promosso dalla CP_2 [...]
deve essere interamente rigettato. Parte_2
Nulla per le spese, attesa la contumacia delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla per le spese.
Fermo, 13.02.2025. Il Giudice
Francesco De Perna