Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 06/05/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
924/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 924/2025 R.V.G. promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. ed C.F._2 Parte_1 elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1. Dichiarare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) della L. 898 del 1970 e successive modifiche, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Signori e in data 06.09.2014 in Arquà Polesine (RO) trascritto Parte_1 Parte_2 nei registri dello Stato Civile del Comune di Arquà Polesine il 24.09.2014 al N. 1, Parte II, Serie A dell'anno 2014, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2. Disporre nessun contributo al mantenimento in quanto la Sig.ra Parte_1
e il Sig. dichiarano di nulla pretendere l'uno dall'altro risultando Parte_2 entrambi economicamente autosufficienti ed avendo già definito qualsivoglia questione di natura economica.
3. Prevedere che le spese legali relative alla presente causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio siano sostenute interamente dalla Sig.ra Parte_1
[...]
1
e chiedevano ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. la pronuncia di
[...] Parte_3 cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 6-9-2014 ad Arquà Polesine (RO), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Arquà Polesine (RO) al n. 1, Parte II, Serie A, anno 2014, e deducevano che:
- dall'unione non erano nati figli;
- con decreto depositato in data 8-5-2023, il Tribunale di Rovigo aveva omologato il verbale della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate all'udienza presidenziale del 5-5-2023, svolta nelle modalità di cui all'art. 127ter c.p.c.;
- sin dall'udienza presidenziale i coniugi avevano vissuto separati, senza che fosse ripresa la loro convivenza e, dunque, sussistevano le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- svolgeva l'attività di avvocato e aveva percepito un reddito pari a Parte_1
42.713,00 euro lordi nell'anno d'imposta 2023, mentre svolgeva Parte_2
l'attività di avvocato e aveva percepito un reddito pari a 4.537,00 euro lordi nell'anno d'imposta 2023.
I ricorrenti allegavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui domandavano che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 447-bis.51 quarto comma c.p.c., e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente designava sé stessa giudice relatore, assegnava alle parti termine sino al 17-4-2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e disponeva la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il presidente relatore rimetteva la causa al collegio in decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata dal Tribunale di Rovigo con decreto depositato in data 8-5-2023, i coniugi hanno depositato note in sostituzione dell'udienza presidenziale del 5-5-2023 (cfr. doc. 4), svolta in trattazione scritta, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
2 Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 924/ 2025 R.G. promossa da Parte_1
e da con il parere del Pubblico Ministero,
[...] Parte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 6-9-2014 ad Arquà Polesine (RO), Parte_1 Parte_3 trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Arquà Polesine (RO) al n. 1, Parte II, Serie A, anno 2014;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 17 aprile 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
3