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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/01/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato ai sensi degli articoli 350 bis e 281 sexies comma 3 del c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2240/2024 tra:
Parte_1
(c.f. ) C.F._1 in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Persona_1
(c.f. C.F._2
(c.f. Parte_2 C.F._3 in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore Persona_2
(c.f. ) C.F._4
Parte_3
(c.f. ) C.F._5 rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Collavini del
Foro di Roma nonché elettivamente domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del predetto avvocato Fabio Collavini Email_1 parte appellante
e
CP_1
(già ) CP_2
(c.f. e partita I.V.A. P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Castioni e
Lucia Albertini del Foro di Verona nonché elettivamente
1 domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del predetto avvocato Matteo Castioni
Email_2 parte appellata
OGGETTO: appello ex artt. 339 e 341 del c.p.c. avverso sentenza del Giudice di Pace di Torino;
contratto di trasporto aereo;
cancellazione del volo;
compensazione economica ex art. 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004; risarcimento del danno per mancata assistenza e informativa;
pagamento somme;
spese di lite ex artt. 91 e
92 del c.p.c..
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte appellante , , Parte_1 Persona_1 Parte_2
, e
[...] Persona_2 Parte_3
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, per le motivazioni in narrativa e previo annullamento del capo della sentenza n. 2317/2023, emessa dal Giudice di Pace di Torino ed integrale riforma dello stesso, accertata e confermata la responsabilità contrattuale della compagnia aerea con riferimento alla denunciata cancellazione del volo Torino Palma de Mallorca del 25 giugno 2022, condannare ex art. 91 e ss. c.p.c. la compagnia aerea
, alla rifusione integrale delle competenze di lite CP_1 relative al primo grado di giudizio, definito con l'accertamento della responsabilità della compagnia aerea
e conseguente risarcimento in favore dei CP_1 passeggeri. Con salvezza di diritti competenze ed onorari di lite”.
2 Parte appellata : CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: in via preliminare: dichiarare la manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n. 2317/2023. Nel merito: rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado n. 2317/2023 emessa dal Giudice di Pace di Torino e, in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto da
. CP_1 In punto spese: condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e il giudizio di primo grado innanzi al Giudice di Pace di Torino.
L'odierna parte appellante ha acquistato cinque (n. 5) biglietti aerei della compagnia aerea (d'ora in CP_1 avanti anche solo ) per la tratta Torino – Palma de CP_1
Mallorca per il giorno 25 giugno 2022 (FR 6581) con orario di partenza alle ore 21.45 e orario di arrivo indicato alle ore 23.30.
Il cennato volo è stato cancellato dalla Compagnia aerea e, pertanto, non effettuato nella data predetta.
Gli appellanti hanno dedotto in atti di aver appreso dell'avvenuta cancellazione del volo solo allorché giunsero in aeroporto nel giorno fissato per la partenza, senza peraltro ricevere assistenza né alcuna informazione sulle cause della cancellazione.
Gli odierni appellanti hanno quindi citato innanzi al
Giudice di Pace di Torino la società al fine di CP_1 sentirla condannare al pagamento in proprio favore, a cagione del disagio subito, della somma di € 250,00
3 ciascuno a titolo compensazione pecuniaria ex art. 7 del
Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento Europeo e del
Consiglio dell'11 febbraio 2004 nonché dell'ulteriore importo di € 200,00 ciascuno a titolo di risarcimento per la mancata informativa e assistenza.
2. La sentenza appellata n. 2317/2023 del Giudice di
Pace di Torino.
Il Giudice di Pace di Torino, dopo aver istruito la causa in via meramente documentale, con la sentenza n.
2317/2023 qui gravata (depositata in data 28 giugno 2023), ha parzialmente accolto la domanda di parte attrice e ha quindi condannato la parte convenuta al pagamento, CP_1 in favore di parte attrice, a titolo di compensazione pecuniaria ex art 7 del Reg. CE n. 261/2004, della somma di
€ 250,00, per ognuno degli attori, per un totale di €
1.250,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Il dispositivo della sentenza qui gravata è invero il seguente:
Il Giudice di Pace ha quindi rigettato la richiesta di risarcimento del danno da mancata informativa e assistenza a favore di parte attrice e ha compensato fra le parti le spese di lite.
4 Tale ultima statuizione è stata così giustificata nella motivazione della sentenza:
(v. pagine 5 e 6 della sentenza qui impugnata).
3. I motivi di appello.
Avverso la predetta sentenza n. 2317/2023 del Giudice di Pace di Torino, l'odierna parte appellante ha proposto appello ex artt. 339 e 341 del c.p.c. sulla base di due motivi:
1) erronea e infondata affermazione del Giudice di prime cure laddove ha ritenuto mancante, e comunque non provata, la richiesta stragiudiziale di compensazione pecuniaria e di risarcimento del danno (v. pagine da 4 a 9 dell'atto di appello);
2) insussistenza dei presupposti di legge per la compensazione delle spese di lite;
assenza di reciproca soccombenza;
violazione del principio di causalità processuale (v. pagine da 4 a 9 dell'atto di appello).
5
4. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa di appello è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
5. Sul merito della causa.
L'appello non è fondato e, pertanto, deve essere respinto.
Preliminarmente si deve osservare come l'unica statuizione (o capo della sentenza) qui impugnata è quella afferente alla regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio ex artt. 91 e 92 del c.p.c..
Il Giudice di prime cure ha così motivato la propria statuizione sul punto:
(v. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata).
Le ragioni della compensazione ex art. 92 del c.p.c. esposte dal Giudice di Pace sono pertanto due:
a) da un lato, la mancata evidenza e prova di una richiesta stragiudiziale anteriore al giudizio;
6 b) dall'altro lato, la sussistenza di una fattispecie di soccombenza reciproca.
Entrambe le ragioni sono state censurate dalla parte appallante che ha affermato quanto segue in sede di atto di appello:
1) il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto mancante e comunque non provata la richiesta stragiudiziale di compensazione pecuniaria e di risarcimento del danno;
al contrario parte appellante sostiene di aver inviato precipua richiesta stragiudiziale, anteriormente all'instaurazione del giudizio di primo grado innanzi al
Giudice di Pace, mediante tre distinte pec;
in particolare, nell'atto di appello si legge quanto segue:
(v. pagina 5 dell'atto di appello);
2) nel caso in esame non sussiste una fattispecie di soccombenza reciproca;
a tal riguardo nell'atto di appello
è affermato quanto segue:
7 (v. pagina 10 dell'atto di appello);
Entrambe le deduzioni ora esposte sono infondate e, pertanto, vanno disattese.
Quanto al primo motivo, si evidenzia come la terza pec indicata dalla Difesa appellante non può certo qualificarsi come richiesta stragiudiziale essendo contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado il cui relativo provvedimento definitorio è qui impugnato.
Quanto agli altri due messaggi di posta elettronica citati nell'atto di appello, si rileva come i relativi documenti nn. 2 e 3 non risultano prodotti, né in primo grado, né nel presente grado di giudizio, e, pertanto, essi non possono ritenersi qui sussistenti, con conseguente infondatezza del motivo ora delibato.
Risulta invero decisivo osservare come detti documenti, sebbene indicati nell'indice contenuto in calce all'atto di appello introduttivo del presente giudizio, in realtà, a ben vedere, non sono concretamente presenti nel fascicolo di parte così come nel fascicolo d'ufficio telematico.
In riferimento al secondo motivo di appello, deve poi essere confermata la statuizione del Giudice di primo grado in punto spese di lite, atteso che a tal riguardo va richiamato il principio di diritto affermato dalla Corte
Suprema di Cassazione secondo il quale la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali ex art. 92 del c.p.c., sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento
8 parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (v., per tutte, Cass. ord.
20888/2018, Cass. ord. 21684/2013, Cass. ord. 22381/2009).
Tale tradizionale e tralatizio principio di diritto è stato altresì confermato, per il caso qui di interesse, dalla pronuncia delle Sezioni Unite di cui alla sentenza n.
32601/2018 la quale affrontando specifica questione:
a) ha confermato che la fattispecie di soccombenza reciproca ricorra effettivamente nel caso di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi;
b) ha innovato e modificato il precedente orientamento solo escludendo che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo dia luogo a reciproca soccombenza.
In particolare, il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite è stato il seguente:
“Conclusivamente, il contrasto di giurisprudenza segnalato dall'ordinanza interlocutoria può essere risolto mediante l'enunciazione del principio di diritto secondo cui «in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.»” (v. pag. 17 della sentenza).
9 Dunque, sulla base dei cennati pronunciamenti di legittimità, che qui si richiamano anche ai sensi dell'articolo 118 delle disp. att. al c.p.c., la soccombenza reciproca non ricorre solo nel caso di domande contrapposte, ma anche quando (come nel caso in esame) vi sia pluralità di domande e solo alcune vengano accolte mentre altre rigettate, così come nel caso in cui vi sia un'unica domanda attorea articolata in più capi e ne sia accolto uno solo, o solo alcuni, e rigettati i rimanenti.
Le conclusioni rassegnate in primo grado dagli appellanti sono state le seguenti:
“Condannare la convenuta in considerazione della gravità dell'accaduto, al pagamento in favore di ciascuno degli odierni attori, della somma complessiva di Euro
450,00 o altra somma che codesto giudice riterrà congrua anche in via equitativa, comprensiva di:
- Euro 250,00, ciascuno, quale corrispettivo minimo previsto in via anticipatoria dal Reg. Ce/261/04 a titolo di compensazione pecuniaria;
- Euro 200,00, ciascuno, od altro importo che il giudice vorrà applicare in via equitativa, a titolo risarcitorio per la mancata informativa ed assistenza.
Il tutto per un importo complessivo di Euro 450,00 in favore di ciascun attore, oltre interessi di mora dalla data dell'evento, previsti ai sensi del DL. 12 settembre
2014, n. 132, ad integrazione dell'art. 1284 c.p.c.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa”.
Nel caso in esame ricorre proprio l'ipotesi di formulazione di due distinte domande o di una domanda articolata in più capi.
La parte attrice (odierna appellante) ha invero formulato in primo grado due domande, o, tutt'al più, a tutto concedere, un'unica domanda articolata in due capi, afferenti, l'uno, alla compensazione pecuniaria ex art. 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento Europeo e
10 del Consiglio dell'11 febbraio 2004, e l'altro, ad un ulteriore richiesto importo a titolo risarcitorio per la mancata informativa e assistenza.
Si tratta invero di due richieste distinte, aventi ad oggetto importi diversi con presupposti fattuali e normativi differenti, che danno luogo a due domande differenti, ovvero, come detto, e a tutto concedere, a due capi autonomi di un'unica domanda, tenuto anche conto che costituisce capo autonomo di una domanda, e quindi della sentenza che decide su di essa, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato anche interno, quello che risolve una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente (v. per tutte, Cass.,
Sez. 3, ord. n. 27246/2024 e Cass., Sez. 1, sent. n.
4732/2012).
All'esito del giudizio di prime cure innanzi al giudice di pace una domanda, o un capo, sono stati accolti, mentre l'altra domanda, o l'altro capo, sono stati rigettati e, pertanto, appare corretta la qualificazione operata nella sentenza qui impugnata laddove è stata riscontrata la sussistenza di una fattispecie di soccombenza reciproca con conseguente compensazione delle spese di lite ex art. 92 del c.p.c..
A tanto consegue il rigetto dell'appello qui delibato.
6. Sulle statuizioni finali di causa e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, deve pertanto
11 rigettarsi l'appello proposto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite afferenti al presente giudizio di appello devono parimenti essere regolate secondo il principio soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono allora la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147/2022), tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento
(fino ad € 1.001,00), opportunamente diminuiti e modulati in ragione della limitata attività processuale e del numero e della natura delle questioni di causa, nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 80,00
b) fase introduttiva → € 80,00
c) fase istruttoria e/o di trattazione → € 100,00
d) fase decisionale → € 100,00
- per un totale di € 360,00.
12
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza qui impugnata del Giudice di Pace di Torino n.
2317/2023.
2) Condanna ex art. 91 del c.p.c. gli appellanti
[...]
, Pt_1 Persona_1 Parte_2 [...]
e in solido fra loro, alla Per_2 Parte_3 rifusione, in favore della parte appellante CP_1 delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in € 360,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'articolo 13 del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento da parte della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino il giorno 21 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato ai sensi degli articoli 350 bis e 281 sexies comma 3 del c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2240/2024 tra:
Parte_1
(c.f. ) C.F._1 in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Persona_1
(c.f. C.F._2
(c.f. Parte_2 C.F._3 in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore Persona_2
(c.f. ) C.F._4
Parte_3
(c.f. ) C.F._5 rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Collavini del
Foro di Roma nonché elettivamente domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del predetto avvocato Fabio Collavini Email_1 parte appellante
e
CP_1
(già ) CP_2
(c.f. e partita I.V.A. P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Castioni e
Lucia Albertini del Foro di Verona nonché elettivamente
1 domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del predetto avvocato Matteo Castioni
Email_2 parte appellata
OGGETTO: appello ex artt. 339 e 341 del c.p.c. avverso sentenza del Giudice di Pace di Torino;
contratto di trasporto aereo;
cancellazione del volo;
compensazione economica ex art. 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004; risarcimento del danno per mancata assistenza e informativa;
pagamento somme;
spese di lite ex artt. 91 e
92 del c.p.c..
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte appellante , , Parte_1 Persona_1 Parte_2
, e
[...] Persona_2 Parte_3
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, per le motivazioni in narrativa e previo annullamento del capo della sentenza n. 2317/2023, emessa dal Giudice di Pace di Torino ed integrale riforma dello stesso, accertata e confermata la responsabilità contrattuale della compagnia aerea con riferimento alla denunciata cancellazione del volo Torino Palma de Mallorca del 25 giugno 2022, condannare ex art. 91 e ss. c.p.c. la compagnia aerea
, alla rifusione integrale delle competenze di lite CP_1 relative al primo grado di giudizio, definito con l'accertamento della responsabilità della compagnia aerea
e conseguente risarcimento in favore dei CP_1 passeggeri. Con salvezza di diritti competenze ed onorari di lite”.
2 Parte appellata : CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: in via preliminare: dichiarare la manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n. 2317/2023. Nel merito: rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado n. 2317/2023 emessa dal Giudice di Pace di Torino e, in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto da
. CP_1 In punto spese: condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e il giudizio di primo grado innanzi al Giudice di Pace di Torino.
L'odierna parte appellante ha acquistato cinque (n. 5) biglietti aerei della compagnia aerea (d'ora in CP_1 avanti anche solo ) per la tratta Torino – Palma de CP_1
Mallorca per il giorno 25 giugno 2022 (FR 6581) con orario di partenza alle ore 21.45 e orario di arrivo indicato alle ore 23.30.
Il cennato volo è stato cancellato dalla Compagnia aerea e, pertanto, non effettuato nella data predetta.
Gli appellanti hanno dedotto in atti di aver appreso dell'avvenuta cancellazione del volo solo allorché giunsero in aeroporto nel giorno fissato per la partenza, senza peraltro ricevere assistenza né alcuna informazione sulle cause della cancellazione.
Gli odierni appellanti hanno quindi citato innanzi al
Giudice di Pace di Torino la società al fine di CP_1 sentirla condannare al pagamento in proprio favore, a cagione del disagio subito, della somma di € 250,00
3 ciascuno a titolo compensazione pecuniaria ex art. 7 del
Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento Europeo e del
Consiglio dell'11 febbraio 2004 nonché dell'ulteriore importo di € 200,00 ciascuno a titolo di risarcimento per la mancata informativa e assistenza.
2. La sentenza appellata n. 2317/2023 del Giudice di
Pace di Torino.
Il Giudice di Pace di Torino, dopo aver istruito la causa in via meramente documentale, con la sentenza n.
2317/2023 qui gravata (depositata in data 28 giugno 2023), ha parzialmente accolto la domanda di parte attrice e ha quindi condannato la parte convenuta al pagamento, CP_1 in favore di parte attrice, a titolo di compensazione pecuniaria ex art 7 del Reg. CE n. 261/2004, della somma di
€ 250,00, per ognuno degli attori, per un totale di €
1.250,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Il dispositivo della sentenza qui gravata è invero il seguente:
Il Giudice di Pace ha quindi rigettato la richiesta di risarcimento del danno da mancata informativa e assistenza a favore di parte attrice e ha compensato fra le parti le spese di lite.
4 Tale ultima statuizione è stata così giustificata nella motivazione della sentenza:
(v. pagine 5 e 6 della sentenza qui impugnata).
3. I motivi di appello.
Avverso la predetta sentenza n. 2317/2023 del Giudice di Pace di Torino, l'odierna parte appellante ha proposto appello ex artt. 339 e 341 del c.p.c. sulla base di due motivi:
1) erronea e infondata affermazione del Giudice di prime cure laddove ha ritenuto mancante, e comunque non provata, la richiesta stragiudiziale di compensazione pecuniaria e di risarcimento del danno (v. pagine da 4 a 9 dell'atto di appello);
2) insussistenza dei presupposti di legge per la compensazione delle spese di lite;
assenza di reciproca soccombenza;
violazione del principio di causalità processuale (v. pagine da 4 a 9 dell'atto di appello).
5
4. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa di appello è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
5. Sul merito della causa.
L'appello non è fondato e, pertanto, deve essere respinto.
Preliminarmente si deve osservare come l'unica statuizione (o capo della sentenza) qui impugnata è quella afferente alla regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio ex artt. 91 e 92 del c.p.c..
Il Giudice di prime cure ha così motivato la propria statuizione sul punto:
(v. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata).
Le ragioni della compensazione ex art. 92 del c.p.c. esposte dal Giudice di Pace sono pertanto due:
a) da un lato, la mancata evidenza e prova di una richiesta stragiudiziale anteriore al giudizio;
6 b) dall'altro lato, la sussistenza di una fattispecie di soccombenza reciproca.
Entrambe le ragioni sono state censurate dalla parte appallante che ha affermato quanto segue in sede di atto di appello:
1) il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto mancante e comunque non provata la richiesta stragiudiziale di compensazione pecuniaria e di risarcimento del danno;
al contrario parte appellante sostiene di aver inviato precipua richiesta stragiudiziale, anteriormente all'instaurazione del giudizio di primo grado innanzi al
Giudice di Pace, mediante tre distinte pec;
in particolare, nell'atto di appello si legge quanto segue:
(v. pagina 5 dell'atto di appello);
2) nel caso in esame non sussiste una fattispecie di soccombenza reciproca;
a tal riguardo nell'atto di appello
è affermato quanto segue:
7 (v. pagina 10 dell'atto di appello);
Entrambe le deduzioni ora esposte sono infondate e, pertanto, vanno disattese.
Quanto al primo motivo, si evidenzia come la terza pec indicata dalla Difesa appellante non può certo qualificarsi come richiesta stragiudiziale essendo contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado il cui relativo provvedimento definitorio è qui impugnato.
Quanto agli altri due messaggi di posta elettronica citati nell'atto di appello, si rileva come i relativi documenti nn. 2 e 3 non risultano prodotti, né in primo grado, né nel presente grado di giudizio, e, pertanto, essi non possono ritenersi qui sussistenti, con conseguente infondatezza del motivo ora delibato.
Risulta invero decisivo osservare come detti documenti, sebbene indicati nell'indice contenuto in calce all'atto di appello introduttivo del presente giudizio, in realtà, a ben vedere, non sono concretamente presenti nel fascicolo di parte così come nel fascicolo d'ufficio telematico.
In riferimento al secondo motivo di appello, deve poi essere confermata la statuizione del Giudice di primo grado in punto spese di lite, atteso che a tal riguardo va richiamato il principio di diritto affermato dalla Corte
Suprema di Cassazione secondo il quale la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali ex art. 92 del c.p.c., sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento
8 parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (v., per tutte, Cass. ord.
20888/2018, Cass. ord. 21684/2013, Cass. ord. 22381/2009).
Tale tradizionale e tralatizio principio di diritto è stato altresì confermato, per il caso qui di interesse, dalla pronuncia delle Sezioni Unite di cui alla sentenza n.
32601/2018 la quale affrontando specifica questione:
a) ha confermato che la fattispecie di soccombenza reciproca ricorra effettivamente nel caso di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi;
b) ha innovato e modificato il precedente orientamento solo escludendo che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo dia luogo a reciproca soccombenza.
In particolare, il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite è stato il seguente:
“Conclusivamente, il contrasto di giurisprudenza segnalato dall'ordinanza interlocutoria può essere risolto mediante l'enunciazione del principio di diritto secondo cui «in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.»” (v. pag. 17 della sentenza).
9 Dunque, sulla base dei cennati pronunciamenti di legittimità, che qui si richiamano anche ai sensi dell'articolo 118 delle disp. att. al c.p.c., la soccombenza reciproca non ricorre solo nel caso di domande contrapposte, ma anche quando (come nel caso in esame) vi sia pluralità di domande e solo alcune vengano accolte mentre altre rigettate, così come nel caso in cui vi sia un'unica domanda attorea articolata in più capi e ne sia accolto uno solo, o solo alcuni, e rigettati i rimanenti.
Le conclusioni rassegnate in primo grado dagli appellanti sono state le seguenti:
“Condannare la convenuta in considerazione della gravità dell'accaduto, al pagamento in favore di ciascuno degli odierni attori, della somma complessiva di Euro
450,00 o altra somma che codesto giudice riterrà congrua anche in via equitativa, comprensiva di:
- Euro 250,00, ciascuno, quale corrispettivo minimo previsto in via anticipatoria dal Reg. Ce/261/04 a titolo di compensazione pecuniaria;
- Euro 200,00, ciascuno, od altro importo che il giudice vorrà applicare in via equitativa, a titolo risarcitorio per la mancata informativa ed assistenza.
Il tutto per un importo complessivo di Euro 450,00 in favore di ciascun attore, oltre interessi di mora dalla data dell'evento, previsti ai sensi del DL. 12 settembre
2014, n. 132, ad integrazione dell'art. 1284 c.p.c.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa”.
Nel caso in esame ricorre proprio l'ipotesi di formulazione di due distinte domande o di una domanda articolata in più capi.
La parte attrice (odierna appellante) ha invero formulato in primo grado due domande, o, tutt'al più, a tutto concedere, un'unica domanda articolata in due capi, afferenti, l'uno, alla compensazione pecuniaria ex art. 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento Europeo e
10 del Consiglio dell'11 febbraio 2004, e l'altro, ad un ulteriore richiesto importo a titolo risarcitorio per la mancata informativa e assistenza.
Si tratta invero di due richieste distinte, aventi ad oggetto importi diversi con presupposti fattuali e normativi differenti, che danno luogo a due domande differenti, ovvero, come detto, e a tutto concedere, a due capi autonomi di un'unica domanda, tenuto anche conto che costituisce capo autonomo di una domanda, e quindi della sentenza che decide su di essa, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato anche interno, quello che risolve una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente (v. per tutte, Cass.,
Sez. 3, ord. n. 27246/2024 e Cass., Sez. 1, sent. n.
4732/2012).
All'esito del giudizio di prime cure innanzi al giudice di pace una domanda, o un capo, sono stati accolti, mentre l'altra domanda, o l'altro capo, sono stati rigettati e, pertanto, appare corretta la qualificazione operata nella sentenza qui impugnata laddove è stata riscontrata la sussistenza di una fattispecie di soccombenza reciproca con conseguente compensazione delle spese di lite ex art. 92 del c.p.c..
A tanto consegue il rigetto dell'appello qui delibato.
6. Sulle statuizioni finali di causa e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, deve pertanto
11 rigettarsi l'appello proposto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite afferenti al presente giudizio di appello devono parimenti essere regolate secondo il principio soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono allora la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147/2022), tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento
(fino ad € 1.001,00), opportunamente diminuiti e modulati in ragione della limitata attività processuale e del numero e della natura delle questioni di causa, nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 80,00
b) fase introduttiva → € 80,00
c) fase istruttoria e/o di trattazione → € 100,00
d) fase decisionale → € 100,00
- per un totale di € 360,00.
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza qui impugnata del Giudice di Pace di Torino n.
2317/2023.
2) Condanna ex art. 91 del c.p.c. gli appellanti
[...]
, Pt_1 Persona_1 Parte_2 [...]
e in solido fra loro, alla Per_2 Parte_3 rifusione, in favore della parte appellante CP_1 delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in € 360,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'articolo 13 del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento da parte della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino il giorno 21 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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