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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/07/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 7695/2017 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Alessio Marfe', ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7695/2017 R.Gen.Aff.Cont., assegnata in decisione all'udienza del
3/03/2025, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I, c.p.c.,
l'ultimo dei quali è scaduto il 29/05/2025,
TRA
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f.: ), (c.f.: Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (c.f.: C.F._5 Parte_6
, (c.f.: ), C.F._6 Parte_7 C.F._7
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_8 C.F._8 Parte_9
, con l'Avv. Metta Paola;
C.F._9
- ATTORI
E
(c.f.: ), con l'Avv. Salerno Giuseppe;
CP_1 C.F._10
- CONVENUTA
Oggetto: proprietà.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 3/03/2025, che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione spedito per la notifica il 19/10/2017, gli attori, indicati in epigrafe, hanno convenuto in giudizio al fine di vedersi riconosciuto ai sensi CP_1
dell'art. 948 c.c. il diritto di comproprietà sul terrazzo a livello e sul vano lavanderia ivi ubicato del condominio in cui risiedono, che allo stato è posseduto in via esclusiva dalla convenuta, che se ne sarebbe appropriata illegittimamente, domandando: CP_2
“- Accertare la comproprietà degli attori sul terrazzo e sul vano ripostiglio posti al settimo piano del condominio sito in Margherita di Savoia, al Corso Garibaldi 151/A, CP_ attualmente posseduti esclusivamente alla sig.ra e per l'effetto, reintegrare gli attori nel compossesso dei medesimi beni;
- Accertare la sussistenza di comunione ex art. 1117 c.c. del terrazzo a livello e del vano lavanderia ivi ubicato;
CP_
- Condannare la sig.ra a ripristinare la situazione preesistente del vano lavanderia, in modo che questo possa tornare ad essere utilizzabile dai comproprietari. CP_
- Condannare la sig. al pagamento delle spese del presente procedimento”.
La convenuta ha domandato il rigetto della domanda, ritenendosi proprietaria esclusiva del terrazzo a livello e del vano rivendicati, e solo in subordine ha eccepito in via riconvenzionale l'intervenuta usucapione sia ventennale che decennale dei beni.
Istruita a mezzo di prove documentali, dell'interrogatorio formale degli attori e delle prove testimoniali richieste dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. La domanda proposta dagli attori è infondata e va, pertanto, rigettata, per i motivi che seguono.
In virtù del principio della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. -, che consente al giudice di esaminare previamente una questione di più celere e semplice accertamento, in deroga al normale iter di esame delle questioni previsto dall'art. 276 c.p.c. e con precedenza rispetto ad altra questione, seppure logicamente preliminare (Cass. S.U. n.
9936/2014), si procede direttamente all'esame dell'eccezione riconvenzionale di usucapione sollevata dalla convenuta, la cui fondatezza paralizza la domanda proposta dagli attori.
2.1. Va preliminarmente rammentato il principio secondo cui, in tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri
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partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune (Cass. nn. 23042/2023, 24781/2017,
23539/2011 e 12775/2008). La dimostrazione di aver utilizzato un bene del quale si è comproprietari, dunque, non è di per sé sufficiente ai fini dell'usucapione, dovendosi fornire la prova di un quid pluris, rappresentato dalla volontà di escludere la possibilità di godimento da parte del comproprietario (Cass. nn. 23042/2023 e 19478/2007) e dall'assenza di un contesto di mera tolleranza, da parte del contitolare, degli atti di gestione posti in essere da un altro comproprietario (Cass. nn. 23042/2023, 9100/2018 e 16841/2005).
Nella specie, sebbene i testimoni di parte attrice e parte convenuta abbiano reso dichiarazioni contrastanti sulle vicende del terrazzo e del vano ivi esistente e sul loro uso, si ritiene che la versione fornita dai testimoni di parte convenuta sia maggiormente credibile, sia per la maggiore attendibilità soggettiva ed oggettiva dei testimoni, sia alla luce del complessivo esame delle risultanze istruttorie.
2.2. Mentre le testimoni di parte attrice, e sono figlie Parte_3 Tes_1 dell'attore , la convenuta si è avvalsa di testimoni altamente attendibili. Parte_9
è il genero dell'originario proprietario dell'immobile oggi appartenente CP_3 alla convenuta, nonché padre del dante causa di Controparte_4 CP_1 [...]
Trattasi, pertanto, di soggetto estraneo e indifferente alla causa ma avente una Per_1 conoscenza diretta, molto risalente e approfondita, delle vicende del terrazzo e del vano ivi esistente. Il ha dichiarato: “Confermo che l'immobile di cui al settimo piano ed il CP_3 terrazzo a livello dell'abitazione, unitamente al relativo vano, furono nella disponibilità dapprima dei miei suoceri, e , successivamente, alla morte di Controparte_4 Persona_2 mio suocero, l'immobile passò alla moglie ed ai loro figli, ancora dopo, morta mia suocera, il bene passò ai coeredi e poi a mio figlio … . Mio figlio nel 2008 lo ha venduto alla signora
. Confermo che le persone che ho indicato, nella sequenza di cui ho detto, ebbero CP_1 la disponibilità sia dell'abitazione del settimo piano che del terrazzo a livello e del vano ivi insistente. … Il vano era adibito a cucinino a servizio dell'appartamento. L'impianto elettrico
e quello idrico erano collegati a quello dell'appartamento. Preciso che da quando io ricordo gli altri condomini non hanno mai avuto accesso al terrazzo a livello né al vano ivi insistente.
Dapprima la porta di accesso al terrazzo recava una semplice serratura, successivamente, in aggiunta, apponemmo un lucchetto, le cui chiavi erano in nostro esclusivo possesso. Questa era la situazione sino a che mio figlio non ha alienato l'abitazione. … posso affermare che nel 1969 il vano sito sul terrazzo a livello era servito da impianti sia di tipo elettrico che
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idrico. Puntualizzo che sono a conoscenza personalmente di questa circostanza perché quell'anno mi fidanzai con mia moglie, e quindi già frequentavo la sua abitazione. … Che io ricordi, quando mi fidanzai con mia moglie, nel 1969, i miei suoceri vivevano già in quell'appartamento da qualche mese. … confermo che fu mio suocero a realizzare i lavori con i quali il vano fu adibito a cucinino … . Sono a conoscenza di tale circostanza poiché fu mio suocero a riferirmela. Ad ogni modo nel 1969, quando mi fidanzai con la mia attuale moglie, il vano era già adibito a cucinino. … confermo che le foto che mi vengono mostrate ritraggono alcuni dei componenti della famiglia di mia moglie all'interno del vano cucinino e del terrazzo a livello di cui stiamo parlando. … ribadisco che il vano è sempre stato ad uso cucinino, il terrazzo invece veniva usato, oltre che per stendere i panni, per intrattenersi la sera, quando nel periodo estivo si cenava all'aperto sul terrazzo a livello, sempre nel periodo estivo i familiari di mia moglie ci facevano la salsa e nel periodo del primo di novembre si faceva il . Quando morirono i miei suoceri, il terrazzo ed il vano erano usati da mia Pt_10 cognata, , con le sue sorelle. Preciso che mia cognata e le sorelle ne facevano CP_5 lo stesso uso dei genitori e che mia cognata abita nello stesso stabile, al CP_5 quarto piano. … posso affermare che alla manutenzione del terrazzo e del vano cucinino provvedesse mio suocero e successivamente i suoi aventi causa. Quali opere di manutenzione ricordo che mia suocera, dopo la morte del marito, fece allungare il tubo di sfogo dell'impianto fognante, che insiste sul terrazzo, in modo che arrivasse più in alto, ciò perché i fumi che vi fuoriuscivano avevano un cattivo odore. Il tubo a cui mi riferisco è quello visibile nella fotografia n. 12 della memoria istruttoria di parte convenuta, posto sulla destra dell'immagine, di colore bianco. Se non sbaglio questo lavoro fu fatto nel 1987-1988, perché mio suocero è morto nel 1985. E' stata fatta poi più volte la pitturazione interna del parapetto costituente la recinzione del terrazzo, con cadenza più o meno biennale. Questi lavori di pitturazione furono fatti periodicamente sino a che mio figlio non ha acquisito
l'immobile, ma fino a quel momento sono sempre stati periodicamente ripetuti. Quanto alla porta di accesso al vano cucina ricordo inoltre che sostituimmo la porta originaria in legno con una porta in anticorodal, tutto a nostre spese. Ciò fu fatto quando mia suocera era ancora in vita, non ricordo però l'anno preciso. Nel tempo sono stato io a seguire e commissionare i lavori di manutenzione di cui ho riferito. … le chiavi sono state possedute in via esclusiva dai miei suoceri e poi dagli eredi, fino a mio figlio, che le consegnò alla CP_ convenuta . … ricordo che oltre alla serratura principale, alla porta di ingresso sul
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terrazzo a livello erano stati apposti due lucchetti. Prima ho parlato di un solo lucchetto perché forse quando stava mio figlio ce ne era uno solo”. Dichiarazioni analoghe sono state rese dal testimone anche nell'ambito del giudizio possessorio e anche in quella sede sono state reputate attendibili dal giudice procedente.
Altro testimone altamente attendibile, parimenti estraneo e indifferente alla causa, è il diretto dante causa della convenuta, il già menzionato il quale ha dichiarato: Persona_1
“Quando acquistai il bene dai sig.ri che sono miei parenti, le chiavi di accesso al CP_4 vano e al terrazzo a livello mi furono consegnate da loro, quali venditori. Successivamente, CP_ nel momento in cui ho venduto il bene alla sig.ra ho consegnato le stesse chiavi di accesso alla signora, quale acquirente dell'immobile. Le chiavi, prima della vendita, erano nella mia esclusiva disponibilità, ero l'unico ad accedere. Pagavo le spese dell'acqua e le utenze erano tutte collegate all'appartamento e da me pagate. Questo valeva anche per
e i suoi eredi, tra cui mia mamma. Ne sono a conoscenza perché io ci ho Controparte_4 vissuto là dentro, in quella casa, sin da adolescente. Quando hanno voluto vendere
l'appartamento mi sono proposto di comprarlo. Conosco bene quindi la situazione dell'immobile”.
Altrettanto attendibile deve ritenersi anche il testimone , del tutto Testimone_2 indifferente alla controversia. residente di fronte allo stabile in cui si trovano i beni Per_3 controversi, che frequenta per approvvigionare di prodotti agricoli che vende ad alcuni condomini, tra cui i danti causa della convenuta, nonché “persona di fiducia” della medesima incaricato di controllare l'appartamento, il terrazzo e lo stanzino, e prima del suo CP_1 decesso amico del padre di , ha dichiarato: “Avevo le chiavi CP_1 Persona_4 dell'appartamento, del terrazzo e del piccolo vano, anzi del piccolissimo sgabuzzino. Preciso CP_ che andavo nell'immobile a controllare quando la signora era fuori per lavoro. Lei, infatti, era via per lunghi periodi per motivi di lavoro, lavorava per la RAI e a volte stava via per diversi mesi. Non ho mai visto altri accedere allo sgabuzzino e al terrazzo, erano di uso CP_ esclusivo della sig.ra e c'erano oggetti personali della stessa. Ho partecipato di persona
a feste e occasioni di incontro sul terrazzo al settimo piano, ero sempre presente. Si trattava CP_ di eventi organizzati dalla sig.ra , ad esempio per i suoi compleanni e quelli dei CP_ familiari. Il padre della è morto se non erro nell'anno 2007”. E' utile richiamare anche le dichiarazioni rese dal nel corso del giudizio possessorio, in cui ha riferito che Tes_2
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per accedere al terrazzo occorre aprire una porta chiusa a chiave, a lui consegnata dalla , CP_1
e che sul terrazzo erano riposte suppellettili appartenenti all'odierna convenuta.
Le dichiarazioni rese nel giudizio possessorio dai menzionati e CP_3
, furono poste alla base dell'ordinanza di reintegra nel possesso in Testimone_2 favore di del 27/07/2016. CP_1
Rilevanti sono anche le dichiarazioni rese dal testimone . Nonostante il Testimone_3 predetto avesse, in astratto, un interesse contrastante con quello della convenuta (ha dichiarato infatti: “avevo un rapporto di parentela con l'attore oggi deceduto, il quale Parte_2 era fratello di mio padre. Sono un condomino del Condominio Capi Barca Scala A presso il quale risiedono mia madre e mia sorella ”), ha però CP_5 Persona_5 confermato la versione dei fatti fornita dalla Egli, infatti, ha dichiarato: “ CP_1 CP_4
era mio nonno ed era proprietario dell'immobile oggi di proprietà di . Io
[...] CP_1 vivevo in quella abitazione, mia madre risiedeva al quarto piano del condominio ma io vivevo
e sono cresciuto con i miei nonni. Il terrazzo a livello dell'abitazione all'epoca era usato solo dalla mia famiglia così come il vano che era accessibile dal terrazzo, che era adibito a cucinino. Da quando siamo andati ad abitare nel condominio il terrazzo era usato solo da noi, non è mai venuto nessuno degli altri condomini. Io so che gli altri condomini non avevano le chiavi di accesso al terrazzo, che avevamo noi. Il terrazzo, dopo la morte di mio nonno rimase, come l'abitazione, nella disponibilità prima di mia nonna e poi Persona_2 dei miei zii e successivamente di mio cugino che vendette la casa poi a Persona_1 CP_1
. Anche gli aventi causa di utilizzavano in via esclusiva il terrazzo ed
[...] Controparte_4 il cucinino. Anche quando io smisi di vivere presso quel condominio, ogniqualvolta tornavo la situazione era invariata con riferimento all'uso del terrazzo e del cucinino. … So però che mio nonno sistemò il vano sito sul terrazzo e lo adibì a cucinino facendo dei lavori. … posso dire che mio nonno collegò l'impianto elettrico ed idrico al locale sito sul terrazzo. Tanto so anche perché feci dei lavori di ritinteggiatura presso il locale e varie volte scattò il contatore
e, per riattivare l'energia elettrica, dovevo recarmi presso l'abitazione di mio nonno ed utilizzare il relativo contatore. Confermo il capitolo di prova n. 5 e riconosco nella fotografia che mi viene mostrata - n.d.r. allegato n. 4 alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. di parte convenuta: trattasi di quattro fotografie della famiglia all'interno del vano e sul CP_4 terrazzo - il vano sito sul terrazzo e che ho già riferito fu adibito a cucinino da mio nonno
Nella foto, sulla sinistra riconosco mia sorella , e Controparte_4 Persona_5
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sulla destra , la sorella di mia madre. Confermo la circostanza di prova Persona_6
n. 6, nelle fotografie che mi vengono mostrate - n.d.r. sempre quelle di cui all'allegato n. 4 alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. di parte convenuta - riconosco il terrazzo di cui è causa ed i miei parenti, tra cui mia nonna, mia madre e mia zia, nella fotografia n. 14, se non erro, riconosco anche me stesso da piccolo, anche se potrei sbagliarmi. … vivevamo sul terrazzo in primavera-estate e quando il tempo lo consentiva anche in inverno. In tutte le mie esperienze sul terrazzo non ho mai riscontrato la presenza di altri condomini. Confermo integralmente la circostanza n. 7 che mi viene letta - n.d.r. “vero che le chiavi di accesso al terrazzo a livello e al predetto vano, posto al settimo piano ove vi è l'abitazione della dr.ssa
, sono state sempre nell'esclusivo possesso della famiglia e poi di tutti i CP_1 CP_4 suoi aventi causa” - Confermo il capitolo n. 8, una parte dei lavori li ho svolti io personalmente, come accennavo in precedenza, per esempio i lavori di tinteggiatura. I lavori di manutenzione del terrazzo e del vano erano pagati da mio nonno o svolti in economia da noi familiari. … ci sono sempre stati due lucchetti - n.d.r. alla porta di accesso al terrazzo - anche quando c'era una porta di legno. I due lucchetti servivano ad evitare che la sera potessero entrare nel terrazzo dei malintenzionati per fare poi accesso all'abitazione privata di mio nonno ed oggi di scavalcando il cornicione del terrazzo ed intromettendosi CP_1 nella finestra della casa”.
Infine, vanno valorizzate le dichiarazioni del testimone , che conobbe Testimone_4 nei primi mesi del 2009, perché all'epoca era fidanzata con suo fratello, con il CP_1 quale, però, non ha più alcun rapporto dalla fine del 2019. La ha dichiarato: “Ho Tes_4
CP_ iniziato a frequentare la casa della sig.ra dai primi mesi del 2009 e per tutta l'estate del CP_ 2009 sono stata ospitata in casa sua. Ho continuato a frequentare la casa della anche negli anni successivi e non solo nei periodi estivi ma anche durante l'anno. Preciso che abbiamo festeggiato almeno due capodanni a casa sua e abbiamo utilizzato il terrazzo per
l'occasione ed anche qualche mio compleanno che cade in agosto. Almeno fino al momento CP_ in cui il piccolo vano non era ancora collegato direttamente alla casa della io vedevo ivi presente del mobilio tipo ombrelloni e mobili da giardino che portavamo poi fuori sul terrazzo. Dopo il collegamento con il terrazzo vedevo nel vano sgabelli e utensileria da cucina ivi allocato. Per me quel vano era come facente parte della cucina. La frequentazione CP_ della casa della è stata ininterrotta dal 2009 alla fine del 2019, compatibilmente con i
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periodi in cui era possibile. Preciso che in occasione dei lavori ho dato io stessa una mano CP_ alla per aiutare la stessa a pulire il terrazzo a causa dei lavori di restauro eseguiti”.
2.3. Quanto ai testimoni di parte attrice, gli unici che hanno dichiarato che ad utilizzare il terrazzo e il relativo vano fossero tutti i condomini e che tutti i condomini avessero le chiavi di accesso al terrazzo, sono stati e . Trattasi, Parte_3 Tes_1 tuttavia, di testimoni della cui attendibilità deve dubitarsi e che, ad ogni modo, devono reputarsi meno attendibili dei testimoni di parte convenuta.
Come già evidenziato, trattasi di figlie dell'attore . Parte_9
Inoltre, risiede con i genitori presso una abitazione situata Parte_3 all'interno dello stabile condominiale, al sesto piano della scala A, proprio ove insistono i beni controversi. La stessa durante l'assunzione della prova testimoniale, si Parte_3
è qualificata quale “condomino del fabbricato”. Peraltro, dalle dichiarazioni da lei rese, si evince come ella si sia direttamente interessata alle vicende del terrazzo e del relativo vano, ad esempio, recandosi al Comune per informarsi della legittimità dei lavori intrapresi da CP_1
(sul punto, ha dichiarato esattamente: “dopo il provvedimento che ha deciso la causa di
[...]
CP_ possesso la ha fatto questi lavori in maniera abusiva. Sono a conoscenza di tanto come condomino del fabbricato e perché sentimmo i rumori dei lavori. Inoltre, andammo al per sapere se stava facendo dei lavori e se erano stati dichiarati tali lavori. Al CP_6
Comune ci risposero che non vi era stata alcuna dichiarazione relativa ai lavori”).
Del tutto inverosimile è, invece, la dichiarazione resa da secondo cui Tes_1 all'interno dello strettissimo vano lavanderia situato sul terrazzo si siano svolte sino al 2007-
2008 le assemblee condominiali, considerate non solo le ridottissime dimensioni del locale ma anche il numero dei condomini del fabbricato o comunque della scala.
Peraltro, le due testimoni si sono contraddette in ordine ai lavori di ristrutturazione svolti nel 2016 da che secondo furono abusivi e mai dichiarati al CP_1 Parte_3
Comune (come sopra già evidenziato), mentre per furono dichiarati al Comune Tes_1
CP_ il 19/10/2016 (in particolare, quest'ultima ha dichiarato: “la signora ha ottenuto
l'accesso diretto al terrazzo dalla sua abitazione con lavori edili effettuati nel 2016 e precisamente comunicati il 19.10.2016 al Comune. Conosco la data esatta della comunicazione al perché mi recai presso gli uffici comunali a chiedere l'atto”). CP_6
Inverosimile appare altresì che, nonostante - come dedotto dagli attori e confermato da e - sul terrazzo i condomini abbiano festeggiato per quasi Parte_3 Tes_1
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cinquant'anni compleanni, feste patronali e altre ricorrenze, oltre a scattare foto ricordo in occasione di matrimoni, i nove attori non abbiano prodotto una solo fotografia riguardante tali momenti. Le uniche fotografie di “vita vissuta” presenti in atti, sono state infatti prodotte dalla convenuta e riguardano unicamente i suoi danti causa, proprietari dell'appartamento sito al settimo piano.
Sul punto si evidenzia come sia che abbiano fatto Parte_3 Tes_1 riferimento alle fotografie che sarebbero state scattate il 4/10/1996 sul terrazzo in occasione del matrimonio di figlia di uno dei condomini, l'attore . Persona_7 Parte_8 ha anche dichiarato: “Quanto alle fotografie del matrimonio di Parte_3 [...]
, la madre mi ha fatto vedere le foto dell'album fotografico di matrimonio della Per_7 figlia, per questo sono a conoscenza di quanto ho riferito”. Ebbene, nonostante gli attori - e, in particolare, l'attore - avessero a disposizione una prova documentale Parte_8 tanto rilevante, che avrebbe fornito un risconto oggettivo alle loro deduzioni e alle dichiarazioni dei testimoni, tali fotografie non sono mai state prodotte agli atti.
Le fotografie prodotte dagli attori, invece, paiono essere state scattate tutte successivamente allo spoglio perpetrato ai danni della convenuta nel 2015, poiché ritraggono il terrazzo e il locale ivi esistente senza gli arredi e le suppellettili appartenenti alla che CP_1 dalle foto risultano rimossi e riposti all'interno del vano scala o in un angolo del terrazzo.
Va poi rilevato come le fotografie prodotte dalla convenuta forniscano la prova che, al contrario di quanto dedotto dagli attori secondo cui il locale situato sul terrazzo era adibito a lavanderia o ripostiglio, esso fosse stato adibito tempo prima a cucina dai danti causa della come confermato dai testimoni di parte convenuta e come già emerso nel corso del CP_1 giudizio possessorio.
2.3.1 Quanto agli altri testimoni di parte attrice, si evidenzia come Controparte_7 effettuò il proprio accertamento tecnico il 22/07/2016 e, dunque, molti mesi dopo lo spoglio da parte dei condomini del terrazzo e del relativo vano e prima che fosse CP_1 reintegrata nel possesso dei beni in virtù dell'ordinanza possessoria del 27/07/2016. Pertanto, la verifica effettuata dal tecnico, che avrebbe accertato che la linea di alimentazione elettrica condominiale comprendesse anche il terrazzo e il relativo vano, non può ritenersi attendibile o, quantomeno, non consente di affermare che un tale collegamento fosse presente anche prima dell'avvenuto spossessamento dei beni da parte dei condomini.
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Quanto al testimone che fu progettista e direttore dei lavori di Tes_5 ristrutturazione del fabbricato effettuati nel 1996, le sue dichiarazioni non si reputano attendibili in quanto, essendo trascorsi al momento della sua deposizione circa venticinque anni dai lavori, il testimone non ricordava o comunque ha reso dichiarazioni dubitative su molti aspetti della testimonianza. Inoltre, non è chiaro dalle sue dichiarazioni se i lavori di ristrutturazione avessero interessato proprio il terrazzo di cui è causa, situato al settimo piano, oppure il terrazzo posto al livello superiore e, anzi, avendo il testimone fatto riferimento anche a lavori effettuati al “torrino scale sito sul terrazzo del lastrico solare” e precisato che
“per torrino scale intendo quella struttura coperta su cui arriva la scala condominiale e che dà accesso al terrazzo”, parrebbe che i lavori avessero avuto ad oggetto proprio il terrazzo posto all'ottavo piano, in quanto solo quel terrazzo presenta un torrino scala di accesso.
Trattasi di aspetto di centrale rilevanza nella presente controversia, che avrebbe necessitato di maggiore precisione da parte del testimone, avendo le parti ampiamente dibattuto, nell'interpretare le risultanze di diversi mezzi di prova (testimonianze e fotografie), della loro riferibilità al terrazzo del settimo oppure dell'ottavo piano. Non risulta, infine, che i lavori abbiano riguardato il vano posto sul terrazzo del settimo piano.
Quanto alle dichiarazioni del testimone , che nel 1996 progettò, in qualità Tes_6 di ingegnere, l'adeguamento dell'impianto elettrico condominiale, si richiama quanto già esposto con riferimento al testimone . Da un lato, il testimone, a causa del tempo Tes_5 trascorso, non ricordava neppure l'esistenza di due terrazzi sul fabbricato condominiale;
per cui non può ritenersi attendibile l'affermazione da lui resa secondo cui i lavori riguardarono tutti gli ambienti condominiali e, di conseguenza, anche il terrazzo situato al settimo piano, parsa più il risultato di un ragionamento per deduzione, effettuato a partire dal generico ricordo che i lavori riguardarono l'intero condominio, che l'esplicitazione di un dato acquisito alla memoria. Dall'altro, non risulta che i lavori abbiano riguardato l'altro bene controverso, ovvero il vano situato sul terrazzo del settimo piano, avendo chiarito il testimone che i ripostigli indicati nella sua relazione erano quelli di cui al piano terra.
2.4. Forniscono, invece, ulteriore riscontro alle dichiarazioni dei testimoni di parte convenuta, le risultanze del giudizio possessorio, che hanno confermato non solo il possesso del terrazzo e del relativo vano da parte di bensì anche quello dei suoi danti causa. CP_1
Al contempo, va valorizzato, in questo stesso senso, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., il comportamento processuale degli attori , Parte_1 Parte_4 Pt_5
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e , ai quali è stato deferito interrogatorio formale sulla circostanza Pt_9 Parte_9 che i proprietari dell'appartamento del settimo piano abbiano esercitato il possesso del terrazzo a livello e del ripostiglio quali proprietari esclusivi e che, però, non sono comparsi, senza giustificato motivo, all'udienza fissata per l'assunzione del mezzo di prova del
23/09/2019.
2.5. Alla luce delle risultanze istruttorie, valutate nel loro complesso, nei termini sopra esposti, deve quindi ritenersi che dal 1969 originario proprietario Controparte_4 dell'appartamento situato al settimo piano del fabbricato, successivamente i suoi eredi, poi l'acquirente e, infine, sino ad oggi, l'ultima avente causa a titolo particolare, Persona_1
l'attrice , abbiano posseduto in via esclusiva il terrazzo e il vano oggetto di causa, CP_1 godendo dei beni in modo inconciliabile con la possibilità di godimento degli altri condomini
(come dimostra la presenza di serrature e lucchetti di cui solo i possessori avevano le chiavi),
e dunque uti dominus e non più uti condominus, con la palese volontà di escludere la possibilità di godimento da parte degli altri condomini e compiendo atti di gestione incompatibili con la mera tolleranza altrui (tra cui: l'utilizzo in via esclusiva da parte delle famiglie dei possessori, che installarono sui beni loro arredi e suppellettili;
l'attribuzione a persone di fiducia di compiti di vigilanza dei beni;
la realizzazione di lavori di manutenzione e ristrutturazione e, in particolare, quelli che trasformarono il vano-lavanderia in vano-cucina, collegandolo alle utenze dell'appartamento di proprietà esclusiva).
2.6. Pertanto, in accoglimento della eccezione riconvenzionale di usucapione, può ritenersi provato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1146 e 1158 c.c., che la convenuta abbia usucapito la proprietà del terrazzo e del vano ivi esistente in virtù del CP_1 possesso continuativo esercitato per oltre vent'anni dall'originario proprietario dell'appartamento situato al settimo piano del fabbricato, successivamente Controparte_4 dai suoi eredi, poi dall'acquirente inter vivos e, infine, da lei stessa, quale Persona_1 ultima avente causa a titolo particolare inter vivos, dal 1969 (anno in cui l'appartamento fu assegnato ad sino ad oggi. Nello specifico, gli immobili sono stati Controparte_4 posseduti uti dominus dal 1969 da (deceduto nel 1985) e successivamente Controparte_4 da tutti i suoi eredi, ossia dalla moglie (deceduta nel 2002) e dai loro figli e in Persona_8 seguito, dopo la prima vendita del 29/05/2006, da e, infine, per acquisto del Persona_1
21/02/2008, da . CP_1
Conseguentemente, la domanda proposta dagli attori va rigettata.
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3. Venendo, infine, alle spese di lite - che si liquidano in dispositivo in conformità al
D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi processuali - ai sensi dell'art. 91 c.p.c., vista la soccombenza degli attori, esse vanno poste a loro carico, e andranno pagate, in solido tra loro, in favore della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta dagli attori;
2) condanna gli attori al pagamento, in solido tra loro, in favore della convenuta, delle spese di lite, che qui si liquidano in euro 10.860,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Foggia, il 9/07/2025.
Il Giudice
(dott. Alessio Marfe')
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Alessio Marfe', ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7695/2017 R.Gen.Aff.Cont., assegnata in decisione all'udienza del
3/03/2025, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I, c.p.c.,
l'ultimo dei quali è scaduto il 29/05/2025,
TRA
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f.: ), (c.f.: Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (c.f.: C.F._5 Parte_6
, (c.f.: ), C.F._6 Parte_7 C.F._7
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_8 C.F._8 Parte_9
, con l'Avv. Metta Paola;
C.F._9
- ATTORI
E
(c.f.: ), con l'Avv. Salerno Giuseppe;
CP_1 C.F._10
- CONVENUTA
Oggetto: proprietà.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 3/03/2025, che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione spedito per la notifica il 19/10/2017, gli attori, indicati in epigrafe, hanno convenuto in giudizio al fine di vedersi riconosciuto ai sensi CP_1
dell'art. 948 c.c. il diritto di comproprietà sul terrazzo a livello e sul vano lavanderia ivi ubicato del condominio in cui risiedono, che allo stato è posseduto in via esclusiva dalla convenuta, che se ne sarebbe appropriata illegittimamente, domandando: CP_2
“- Accertare la comproprietà degli attori sul terrazzo e sul vano ripostiglio posti al settimo piano del condominio sito in Margherita di Savoia, al Corso Garibaldi 151/A, CP_ attualmente posseduti esclusivamente alla sig.ra e per l'effetto, reintegrare gli attori nel compossesso dei medesimi beni;
- Accertare la sussistenza di comunione ex art. 1117 c.c. del terrazzo a livello e del vano lavanderia ivi ubicato;
CP_
- Condannare la sig.ra a ripristinare la situazione preesistente del vano lavanderia, in modo che questo possa tornare ad essere utilizzabile dai comproprietari. CP_
- Condannare la sig. al pagamento delle spese del presente procedimento”.
La convenuta ha domandato il rigetto della domanda, ritenendosi proprietaria esclusiva del terrazzo a livello e del vano rivendicati, e solo in subordine ha eccepito in via riconvenzionale l'intervenuta usucapione sia ventennale che decennale dei beni.
Istruita a mezzo di prove documentali, dell'interrogatorio formale degli attori e delle prove testimoniali richieste dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. La domanda proposta dagli attori è infondata e va, pertanto, rigettata, per i motivi che seguono.
In virtù del principio della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. -, che consente al giudice di esaminare previamente una questione di più celere e semplice accertamento, in deroga al normale iter di esame delle questioni previsto dall'art. 276 c.p.c. e con precedenza rispetto ad altra questione, seppure logicamente preliminare (Cass. S.U. n.
9936/2014), si procede direttamente all'esame dell'eccezione riconvenzionale di usucapione sollevata dalla convenuta, la cui fondatezza paralizza la domanda proposta dagli attori.
2.1. Va preliminarmente rammentato il principio secondo cui, in tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri
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partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune (Cass. nn. 23042/2023, 24781/2017,
23539/2011 e 12775/2008). La dimostrazione di aver utilizzato un bene del quale si è comproprietari, dunque, non è di per sé sufficiente ai fini dell'usucapione, dovendosi fornire la prova di un quid pluris, rappresentato dalla volontà di escludere la possibilità di godimento da parte del comproprietario (Cass. nn. 23042/2023 e 19478/2007) e dall'assenza di un contesto di mera tolleranza, da parte del contitolare, degli atti di gestione posti in essere da un altro comproprietario (Cass. nn. 23042/2023, 9100/2018 e 16841/2005).
Nella specie, sebbene i testimoni di parte attrice e parte convenuta abbiano reso dichiarazioni contrastanti sulle vicende del terrazzo e del vano ivi esistente e sul loro uso, si ritiene che la versione fornita dai testimoni di parte convenuta sia maggiormente credibile, sia per la maggiore attendibilità soggettiva ed oggettiva dei testimoni, sia alla luce del complessivo esame delle risultanze istruttorie.
2.2. Mentre le testimoni di parte attrice, e sono figlie Parte_3 Tes_1 dell'attore , la convenuta si è avvalsa di testimoni altamente attendibili. Parte_9
è il genero dell'originario proprietario dell'immobile oggi appartenente CP_3 alla convenuta, nonché padre del dante causa di Controparte_4 CP_1 [...]
Trattasi, pertanto, di soggetto estraneo e indifferente alla causa ma avente una Per_1 conoscenza diretta, molto risalente e approfondita, delle vicende del terrazzo e del vano ivi esistente. Il ha dichiarato: “Confermo che l'immobile di cui al settimo piano ed il CP_3 terrazzo a livello dell'abitazione, unitamente al relativo vano, furono nella disponibilità dapprima dei miei suoceri, e , successivamente, alla morte di Controparte_4 Persona_2 mio suocero, l'immobile passò alla moglie ed ai loro figli, ancora dopo, morta mia suocera, il bene passò ai coeredi e poi a mio figlio … . Mio figlio nel 2008 lo ha venduto alla signora
. Confermo che le persone che ho indicato, nella sequenza di cui ho detto, ebbero CP_1 la disponibilità sia dell'abitazione del settimo piano che del terrazzo a livello e del vano ivi insistente. … Il vano era adibito a cucinino a servizio dell'appartamento. L'impianto elettrico
e quello idrico erano collegati a quello dell'appartamento. Preciso che da quando io ricordo gli altri condomini non hanno mai avuto accesso al terrazzo a livello né al vano ivi insistente.
Dapprima la porta di accesso al terrazzo recava una semplice serratura, successivamente, in aggiunta, apponemmo un lucchetto, le cui chiavi erano in nostro esclusivo possesso. Questa era la situazione sino a che mio figlio non ha alienato l'abitazione. … posso affermare che nel 1969 il vano sito sul terrazzo a livello era servito da impianti sia di tipo elettrico che
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idrico. Puntualizzo che sono a conoscenza personalmente di questa circostanza perché quell'anno mi fidanzai con mia moglie, e quindi già frequentavo la sua abitazione. … Che io ricordi, quando mi fidanzai con mia moglie, nel 1969, i miei suoceri vivevano già in quell'appartamento da qualche mese. … confermo che fu mio suocero a realizzare i lavori con i quali il vano fu adibito a cucinino … . Sono a conoscenza di tale circostanza poiché fu mio suocero a riferirmela. Ad ogni modo nel 1969, quando mi fidanzai con la mia attuale moglie, il vano era già adibito a cucinino. … confermo che le foto che mi vengono mostrate ritraggono alcuni dei componenti della famiglia di mia moglie all'interno del vano cucinino e del terrazzo a livello di cui stiamo parlando. … ribadisco che il vano è sempre stato ad uso cucinino, il terrazzo invece veniva usato, oltre che per stendere i panni, per intrattenersi la sera, quando nel periodo estivo si cenava all'aperto sul terrazzo a livello, sempre nel periodo estivo i familiari di mia moglie ci facevano la salsa e nel periodo del primo di novembre si faceva il . Quando morirono i miei suoceri, il terrazzo ed il vano erano usati da mia Pt_10 cognata, , con le sue sorelle. Preciso che mia cognata e le sorelle ne facevano CP_5 lo stesso uso dei genitori e che mia cognata abita nello stesso stabile, al CP_5 quarto piano. … posso affermare che alla manutenzione del terrazzo e del vano cucinino provvedesse mio suocero e successivamente i suoi aventi causa. Quali opere di manutenzione ricordo che mia suocera, dopo la morte del marito, fece allungare il tubo di sfogo dell'impianto fognante, che insiste sul terrazzo, in modo che arrivasse più in alto, ciò perché i fumi che vi fuoriuscivano avevano un cattivo odore. Il tubo a cui mi riferisco è quello visibile nella fotografia n. 12 della memoria istruttoria di parte convenuta, posto sulla destra dell'immagine, di colore bianco. Se non sbaglio questo lavoro fu fatto nel 1987-1988, perché mio suocero è morto nel 1985. E' stata fatta poi più volte la pitturazione interna del parapetto costituente la recinzione del terrazzo, con cadenza più o meno biennale. Questi lavori di pitturazione furono fatti periodicamente sino a che mio figlio non ha acquisito
l'immobile, ma fino a quel momento sono sempre stati periodicamente ripetuti. Quanto alla porta di accesso al vano cucina ricordo inoltre che sostituimmo la porta originaria in legno con una porta in anticorodal, tutto a nostre spese. Ciò fu fatto quando mia suocera era ancora in vita, non ricordo però l'anno preciso. Nel tempo sono stato io a seguire e commissionare i lavori di manutenzione di cui ho riferito. … le chiavi sono state possedute in via esclusiva dai miei suoceri e poi dagli eredi, fino a mio figlio, che le consegnò alla CP_ convenuta . … ricordo che oltre alla serratura principale, alla porta di ingresso sul
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terrazzo a livello erano stati apposti due lucchetti. Prima ho parlato di un solo lucchetto perché forse quando stava mio figlio ce ne era uno solo”. Dichiarazioni analoghe sono state rese dal testimone anche nell'ambito del giudizio possessorio e anche in quella sede sono state reputate attendibili dal giudice procedente.
Altro testimone altamente attendibile, parimenti estraneo e indifferente alla causa, è il diretto dante causa della convenuta, il già menzionato il quale ha dichiarato: Persona_1
“Quando acquistai il bene dai sig.ri che sono miei parenti, le chiavi di accesso al CP_4 vano e al terrazzo a livello mi furono consegnate da loro, quali venditori. Successivamente, CP_ nel momento in cui ho venduto il bene alla sig.ra ho consegnato le stesse chiavi di accesso alla signora, quale acquirente dell'immobile. Le chiavi, prima della vendita, erano nella mia esclusiva disponibilità, ero l'unico ad accedere. Pagavo le spese dell'acqua e le utenze erano tutte collegate all'appartamento e da me pagate. Questo valeva anche per
e i suoi eredi, tra cui mia mamma. Ne sono a conoscenza perché io ci ho Controparte_4 vissuto là dentro, in quella casa, sin da adolescente. Quando hanno voluto vendere
l'appartamento mi sono proposto di comprarlo. Conosco bene quindi la situazione dell'immobile”.
Altrettanto attendibile deve ritenersi anche il testimone , del tutto Testimone_2 indifferente alla controversia. residente di fronte allo stabile in cui si trovano i beni Per_3 controversi, che frequenta per approvvigionare di prodotti agricoli che vende ad alcuni condomini, tra cui i danti causa della convenuta, nonché “persona di fiducia” della medesima incaricato di controllare l'appartamento, il terrazzo e lo stanzino, e prima del suo CP_1 decesso amico del padre di , ha dichiarato: “Avevo le chiavi CP_1 Persona_4 dell'appartamento, del terrazzo e del piccolo vano, anzi del piccolissimo sgabuzzino. Preciso CP_ che andavo nell'immobile a controllare quando la signora era fuori per lavoro. Lei, infatti, era via per lunghi periodi per motivi di lavoro, lavorava per la RAI e a volte stava via per diversi mesi. Non ho mai visto altri accedere allo sgabuzzino e al terrazzo, erano di uso CP_ esclusivo della sig.ra e c'erano oggetti personali della stessa. Ho partecipato di persona
a feste e occasioni di incontro sul terrazzo al settimo piano, ero sempre presente. Si trattava CP_ di eventi organizzati dalla sig.ra , ad esempio per i suoi compleanni e quelli dei CP_ familiari. Il padre della è morto se non erro nell'anno 2007”. E' utile richiamare anche le dichiarazioni rese dal nel corso del giudizio possessorio, in cui ha riferito che Tes_2
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per accedere al terrazzo occorre aprire una porta chiusa a chiave, a lui consegnata dalla , CP_1
e che sul terrazzo erano riposte suppellettili appartenenti all'odierna convenuta.
Le dichiarazioni rese nel giudizio possessorio dai menzionati e CP_3
, furono poste alla base dell'ordinanza di reintegra nel possesso in Testimone_2 favore di del 27/07/2016. CP_1
Rilevanti sono anche le dichiarazioni rese dal testimone . Nonostante il Testimone_3 predetto avesse, in astratto, un interesse contrastante con quello della convenuta (ha dichiarato infatti: “avevo un rapporto di parentela con l'attore oggi deceduto, il quale Parte_2 era fratello di mio padre. Sono un condomino del Condominio Capi Barca Scala A presso il quale risiedono mia madre e mia sorella ”), ha però CP_5 Persona_5 confermato la versione dei fatti fornita dalla Egli, infatti, ha dichiarato: “ CP_1 CP_4
era mio nonno ed era proprietario dell'immobile oggi di proprietà di . Io
[...] CP_1 vivevo in quella abitazione, mia madre risiedeva al quarto piano del condominio ma io vivevo
e sono cresciuto con i miei nonni. Il terrazzo a livello dell'abitazione all'epoca era usato solo dalla mia famiglia così come il vano che era accessibile dal terrazzo, che era adibito a cucinino. Da quando siamo andati ad abitare nel condominio il terrazzo era usato solo da noi, non è mai venuto nessuno degli altri condomini. Io so che gli altri condomini non avevano le chiavi di accesso al terrazzo, che avevamo noi. Il terrazzo, dopo la morte di mio nonno rimase, come l'abitazione, nella disponibilità prima di mia nonna e poi Persona_2 dei miei zii e successivamente di mio cugino che vendette la casa poi a Persona_1 CP_1
. Anche gli aventi causa di utilizzavano in via esclusiva il terrazzo ed
[...] Controparte_4 il cucinino. Anche quando io smisi di vivere presso quel condominio, ogniqualvolta tornavo la situazione era invariata con riferimento all'uso del terrazzo e del cucinino. … So però che mio nonno sistemò il vano sito sul terrazzo e lo adibì a cucinino facendo dei lavori. … posso dire che mio nonno collegò l'impianto elettrico ed idrico al locale sito sul terrazzo. Tanto so anche perché feci dei lavori di ritinteggiatura presso il locale e varie volte scattò il contatore
e, per riattivare l'energia elettrica, dovevo recarmi presso l'abitazione di mio nonno ed utilizzare il relativo contatore. Confermo il capitolo di prova n. 5 e riconosco nella fotografia che mi viene mostrata - n.d.r. allegato n. 4 alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. di parte convenuta: trattasi di quattro fotografie della famiglia all'interno del vano e sul CP_4 terrazzo - il vano sito sul terrazzo e che ho già riferito fu adibito a cucinino da mio nonno
Nella foto, sulla sinistra riconosco mia sorella , e Controparte_4 Persona_5
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sulla destra , la sorella di mia madre. Confermo la circostanza di prova Persona_6
n. 6, nelle fotografie che mi vengono mostrate - n.d.r. sempre quelle di cui all'allegato n. 4 alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. di parte convenuta - riconosco il terrazzo di cui è causa ed i miei parenti, tra cui mia nonna, mia madre e mia zia, nella fotografia n. 14, se non erro, riconosco anche me stesso da piccolo, anche se potrei sbagliarmi. … vivevamo sul terrazzo in primavera-estate e quando il tempo lo consentiva anche in inverno. In tutte le mie esperienze sul terrazzo non ho mai riscontrato la presenza di altri condomini. Confermo integralmente la circostanza n. 7 che mi viene letta - n.d.r. “vero che le chiavi di accesso al terrazzo a livello e al predetto vano, posto al settimo piano ove vi è l'abitazione della dr.ssa
, sono state sempre nell'esclusivo possesso della famiglia e poi di tutti i CP_1 CP_4 suoi aventi causa” - Confermo il capitolo n. 8, una parte dei lavori li ho svolti io personalmente, come accennavo in precedenza, per esempio i lavori di tinteggiatura. I lavori di manutenzione del terrazzo e del vano erano pagati da mio nonno o svolti in economia da noi familiari. … ci sono sempre stati due lucchetti - n.d.r. alla porta di accesso al terrazzo - anche quando c'era una porta di legno. I due lucchetti servivano ad evitare che la sera potessero entrare nel terrazzo dei malintenzionati per fare poi accesso all'abitazione privata di mio nonno ed oggi di scavalcando il cornicione del terrazzo ed intromettendosi CP_1 nella finestra della casa”.
Infine, vanno valorizzate le dichiarazioni del testimone , che conobbe Testimone_4 nei primi mesi del 2009, perché all'epoca era fidanzata con suo fratello, con il CP_1 quale, però, non ha più alcun rapporto dalla fine del 2019. La ha dichiarato: “Ho Tes_4
CP_ iniziato a frequentare la casa della sig.ra dai primi mesi del 2009 e per tutta l'estate del CP_ 2009 sono stata ospitata in casa sua. Ho continuato a frequentare la casa della anche negli anni successivi e non solo nei periodi estivi ma anche durante l'anno. Preciso che abbiamo festeggiato almeno due capodanni a casa sua e abbiamo utilizzato il terrazzo per
l'occasione ed anche qualche mio compleanno che cade in agosto. Almeno fino al momento CP_ in cui il piccolo vano non era ancora collegato direttamente alla casa della io vedevo ivi presente del mobilio tipo ombrelloni e mobili da giardino che portavamo poi fuori sul terrazzo. Dopo il collegamento con il terrazzo vedevo nel vano sgabelli e utensileria da cucina ivi allocato. Per me quel vano era come facente parte della cucina. La frequentazione CP_ della casa della è stata ininterrotta dal 2009 alla fine del 2019, compatibilmente con i
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periodi in cui era possibile. Preciso che in occasione dei lavori ho dato io stessa una mano CP_ alla per aiutare la stessa a pulire il terrazzo a causa dei lavori di restauro eseguiti”.
2.3. Quanto ai testimoni di parte attrice, gli unici che hanno dichiarato che ad utilizzare il terrazzo e il relativo vano fossero tutti i condomini e che tutti i condomini avessero le chiavi di accesso al terrazzo, sono stati e . Trattasi, Parte_3 Tes_1 tuttavia, di testimoni della cui attendibilità deve dubitarsi e che, ad ogni modo, devono reputarsi meno attendibili dei testimoni di parte convenuta.
Come già evidenziato, trattasi di figlie dell'attore . Parte_9
Inoltre, risiede con i genitori presso una abitazione situata Parte_3 all'interno dello stabile condominiale, al sesto piano della scala A, proprio ove insistono i beni controversi. La stessa durante l'assunzione della prova testimoniale, si Parte_3
è qualificata quale “condomino del fabbricato”. Peraltro, dalle dichiarazioni da lei rese, si evince come ella si sia direttamente interessata alle vicende del terrazzo e del relativo vano, ad esempio, recandosi al Comune per informarsi della legittimità dei lavori intrapresi da CP_1
(sul punto, ha dichiarato esattamente: “dopo il provvedimento che ha deciso la causa di
[...]
CP_ possesso la ha fatto questi lavori in maniera abusiva. Sono a conoscenza di tanto come condomino del fabbricato e perché sentimmo i rumori dei lavori. Inoltre, andammo al per sapere se stava facendo dei lavori e se erano stati dichiarati tali lavori. Al CP_6
Comune ci risposero che non vi era stata alcuna dichiarazione relativa ai lavori”).
Del tutto inverosimile è, invece, la dichiarazione resa da secondo cui Tes_1 all'interno dello strettissimo vano lavanderia situato sul terrazzo si siano svolte sino al 2007-
2008 le assemblee condominiali, considerate non solo le ridottissime dimensioni del locale ma anche il numero dei condomini del fabbricato o comunque della scala.
Peraltro, le due testimoni si sono contraddette in ordine ai lavori di ristrutturazione svolti nel 2016 da che secondo furono abusivi e mai dichiarati al CP_1 Parte_3
Comune (come sopra già evidenziato), mentre per furono dichiarati al Comune Tes_1
CP_ il 19/10/2016 (in particolare, quest'ultima ha dichiarato: “la signora ha ottenuto
l'accesso diretto al terrazzo dalla sua abitazione con lavori edili effettuati nel 2016 e precisamente comunicati il 19.10.2016 al Comune. Conosco la data esatta della comunicazione al perché mi recai presso gli uffici comunali a chiedere l'atto”). CP_6
Inverosimile appare altresì che, nonostante - come dedotto dagli attori e confermato da e - sul terrazzo i condomini abbiano festeggiato per quasi Parte_3 Tes_1
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cinquant'anni compleanni, feste patronali e altre ricorrenze, oltre a scattare foto ricordo in occasione di matrimoni, i nove attori non abbiano prodotto una solo fotografia riguardante tali momenti. Le uniche fotografie di “vita vissuta” presenti in atti, sono state infatti prodotte dalla convenuta e riguardano unicamente i suoi danti causa, proprietari dell'appartamento sito al settimo piano.
Sul punto si evidenzia come sia che abbiano fatto Parte_3 Tes_1 riferimento alle fotografie che sarebbero state scattate il 4/10/1996 sul terrazzo in occasione del matrimonio di figlia di uno dei condomini, l'attore . Persona_7 Parte_8 ha anche dichiarato: “Quanto alle fotografie del matrimonio di Parte_3 [...]
, la madre mi ha fatto vedere le foto dell'album fotografico di matrimonio della Per_7 figlia, per questo sono a conoscenza di quanto ho riferito”. Ebbene, nonostante gli attori - e, in particolare, l'attore - avessero a disposizione una prova documentale Parte_8 tanto rilevante, che avrebbe fornito un risconto oggettivo alle loro deduzioni e alle dichiarazioni dei testimoni, tali fotografie non sono mai state prodotte agli atti.
Le fotografie prodotte dagli attori, invece, paiono essere state scattate tutte successivamente allo spoglio perpetrato ai danni della convenuta nel 2015, poiché ritraggono il terrazzo e il locale ivi esistente senza gli arredi e le suppellettili appartenenti alla che CP_1 dalle foto risultano rimossi e riposti all'interno del vano scala o in un angolo del terrazzo.
Va poi rilevato come le fotografie prodotte dalla convenuta forniscano la prova che, al contrario di quanto dedotto dagli attori secondo cui il locale situato sul terrazzo era adibito a lavanderia o ripostiglio, esso fosse stato adibito tempo prima a cucina dai danti causa della come confermato dai testimoni di parte convenuta e come già emerso nel corso del CP_1 giudizio possessorio.
2.3.1 Quanto agli altri testimoni di parte attrice, si evidenzia come Controparte_7 effettuò il proprio accertamento tecnico il 22/07/2016 e, dunque, molti mesi dopo lo spoglio da parte dei condomini del terrazzo e del relativo vano e prima che fosse CP_1 reintegrata nel possesso dei beni in virtù dell'ordinanza possessoria del 27/07/2016. Pertanto, la verifica effettuata dal tecnico, che avrebbe accertato che la linea di alimentazione elettrica condominiale comprendesse anche il terrazzo e il relativo vano, non può ritenersi attendibile o, quantomeno, non consente di affermare che un tale collegamento fosse presente anche prima dell'avvenuto spossessamento dei beni da parte dei condomini.
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Quanto al testimone che fu progettista e direttore dei lavori di Tes_5 ristrutturazione del fabbricato effettuati nel 1996, le sue dichiarazioni non si reputano attendibili in quanto, essendo trascorsi al momento della sua deposizione circa venticinque anni dai lavori, il testimone non ricordava o comunque ha reso dichiarazioni dubitative su molti aspetti della testimonianza. Inoltre, non è chiaro dalle sue dichiarazioni se i lavori di ristrutturazione avessero interessato proprio il terrazzo di cui è causa, situato al settimo piano, oppure il terrazzo posto al livello superiore e, anzi, avendo il testimone fatto riferimento anche a lavori effettuati al “torrino scale sito sul terrazzo del lastrico solare” e precisato che
“per torrino scale intendo quella struttura coperta su cui arriva la scala condominiale e che dà accesso al terrazzo”, parrebbe che i lavori avessero avuto ad oggetto proprio il terrazzo posto all'ottavo piano, in quanto solo quel terrazzo presenta un torrino scala di accesso.
Trattasi di aspetto di centrale rilevanza nella presente controversia, che avrebbe necessitato di maggiore precisione da parte del testimone, avendo le parti ampiamente dibattuto, nell'interpretare le risultanze di diversi mezzi di prova (testimonianze e fotografie), della loro riferibilità al terrazzo del settimo oppure dell'ottavo piano. Non risulta, infine, che i lavori abbiano riguardato il vano posto sul terrazzo del settimo piano.
Quanto alle dichiarazioni del testimone , che nel 1996 progettò, in qualità Tes_6 di ingegnere, l'adeguamento dell'impianto elettrico condominiale, si richiama quanto già esposto con riferimento al testimone . Da un lato, il testimone, a causa del tempo Tes_5 trascorso, non ricordava neppure l'esistenza di due terrazzi sul fabbricato condominiale;
per cui non può ritenersi attendibile l'affermazione da lui resa secondo cui i lavori riguardarono tutti gli ambienti condominiali e, di conseguenza, anche il terrazzo situato al settimo piano, parsa più il risultato di un ragionamento per deduzione, effettuato a partire dal generico ricordo che i lavori riguardarono l'intero condominio, che l'esplicitazione di un dato acquisito alla memoria. Dall'altro, non risulta che i lavori abbiano riguardato l'altro bene controverso, ovvero il vano situato sul terrazzo del settimo piano, avendo chiarito il testimone che i ripostigli indicati nella sua relazione erano quelli di cui al piano terra.
2.4. Forniscono, invece, ulteriore riscontro alle dichiarazioni dei testimoni di parte convenuta, le risultanze del giudizio possessorio, che hanno confermato non solo il possesso del terrazzo e del relativo vano da parte di bensì anche quello dei suoi danti causa. CP_1
Al contempo, va valorizzato, in questo stesso senso, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., il comportamento processuale degli attori , Parte_1 Parte_4 Pt_5
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e , ai quali è stato deferito interrogatorio formale sulla circostanza Pt_9 Parte_9 che i proprietari dell'appartamento del settimo piano abbiano esercitato il possesso del terrazzo a livello e del ripostiglio quali proprietari esclusivi e che, però, non sono comparsi, senza giustificato motivo, all'udienza fissata per l'assunzione del mezzo di prova del
23/09/2019.
2.5. Alla luce delle risultanze istruttorie, valutate nel loro complesso, nei termini sopra esposti, deve quindi ritenersi che dal 1969 originario proprietario Controparte_4 dell'appartamento situato al settimo piano del fabbricato, successivamente i suoi eredi, poi l'acquirente e, infine, sino ad oggi, l'ultima avente causa a titolo particolare, Persona_1
l'attrice , abbiano posseduto in via esclusiva il terrazzo e il vano oggetto di causa, CP_1 godendo dei beni in modo inconciliabile con la possibilità di godimento degli altri condomini
(come dimostra la presenza di serrature e lucchetti di cui solo i possessori avevano le chiavi),
e dunque uti dominus e non più uti condominus, con la palese volontà di escludere la possibilità di godimento da parte degli altri condomini e compiendo atti di gestione incompatibili con la mera tolleranza altrui (tra cui: l'utilizzo in via esclusiva da parte delle famiglie dei possessori, che installarono sui beni loro arredi e suppellettili;
l'attribuzione a persone di fiducia di compiti di vigilanza dei beni;
la realizzazione di lavori di manutenzione e ristrutturazione e, in particolare, quelli che trasformarono il vano-lavanderia in vano-cucina, collegandolo alle utenze dell'appartamento di proprietà esclusiva).
2.6. Pertanto, in accoglimento della eccezione riconvenzionale di usucapione, può ritenersi provato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1146 e 1158 c.c., che la convenuta abbia usucapito la proprietà del terrazzo e del vano ivi esistente in virtù del CP_1 possesso continuativo esercitato per oltre vent'anni dall'originario proprietario dell'appartamento situato al settimo piano del fabbricato, successivamente Controparte_4 dai suoi eredi, poi dall'acquirente inter vivos e, infine, da lei stessa, quale Persona_1 ultima avente causa a titolo particolare inter vivos, dal 1969 (anno in cui l'appartamento fu assegnato ad sino ad oggi. Nello specifico, gli immobili sono stati Controparte_4 posseduti uti dominus dal 1969 da (deceduto nel 1985) e successivamente Controparte_4 da tutti i suoi eredi, ossia dalla moglie (deceduta nel 2002) e dai loro figli e in Persona_8 seguito, dopo la prima vendita del 29/05/2006, da e, infine, per acquisto del Persona_1
21/02/2008, da . CP_1
Conseguentemente, la domanda proposta dagli attori va rigettata.
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3. Venendo, infine, alle spese di lite - che si liquidano in dispositivo in conformità al
D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi processuali - ai sensi dell'art. 91 c.p.c., vista la soccombenza degli attori, esse vanno poste a loro carico, e andranno pagate, in solido tra loro, in favore della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta dagli attori;
2) condanna gli attori al pagamento, in solido tra loro, in favore della convenuta, delle spese di lite, che qui si liquidano in euro 10.860,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Foggia, il 9/07/2025.
Il Giudice
(dott. Alessio Marfe')
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