Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/03/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Di Santa Maria Capua Vetere
Terza sezione civile
R.G.3607/2017
Verbale di udienza del 14.03.2025 celebrata ex art. 127 ter cpc
Il Gop, dato atto che i difensori delle parti hanno depositato nel termine indicato note conclusive richiamando le eccezioni sollevate e riportandosi ai propri atti introduttivi per l'udienza disposta per il 14.03.2025 ex art. 127 ter cpc;
preso atto delle osservazioni e conclusioni delle parti formulate con le note autorizzate in luogo della discussione orale, all'esito delle stesse decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di S. Maria C.V.
Il Tribunale, nella persona del Gop dott.ssa Raffaelina Chioccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 3607/2017, promossa da:
, c.f. , con il patrocinio dell'avv. Michele Mozzi, Parte_1 C.F._1
presso il cui lo studio elettivamente domicilia in Pietramelara alla via Caduti di Nassirya, n.2, giusta procura in calce all'atto introduttivo attore contro
(C.F. – P.I. , con sede legale in Roma, Viale Beethoven n. Controparte_2 P.IVA_1
11, in persona del Responsabile Portafoglio e Sinistri dott. elettivamente domiciliata Controparte_3 presso lo studio dell'avvocato Marco Scotti Galletta a Napoli, via Carducci n. 18, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Lombardi con studio in Milano, Piazza Sant'Ambrogio n. 16, giusta mandato alle liti depositato nel fascicolo telematico.
CONCLUSIONI
Come da verbale del 2.04.2024.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. conveniva in giudizio il rag. Parte_1
, al fine di sentire accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni: sentire Controparte_1 accertare la responsabilità per inadempimento contrattuale e/o l'inesatto adempimento contrattuale e/o la responsabilità extracontrattuale del rag. e, per l'effetto, condannare parte Controparte_1
convenuta al pagamento in favore del sig. della somma di euro 16.000,00 a titolo di Parte_1
restituzione delle somme iscritte a ruolo a suo carico per sanzioni, interessi e aggi di riscossione;
condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni subìti dal sig. patrimoniali Parte_1
e non patrimoniali, presenti e futuri, ivi compresa la perdita di chance, nella misura di euro 10.000,00
o quella diversa, che potrà essere maggiore oppure minore, ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice adìto, il tutto nei limiti di euro 26.000,00.
Premetteva l'attore:
- che dall'anno 2002 sino al 31.12.2011, il rag. aveva svolto attività di consulenza Controparte_1
fiscale e commerciale in suo favore e che egli operava nel settore degli allevamenti bovini e bufalini ai fini della produzione di latte crudo;
- di aver ricevuto tra l'anno 2010 e l'anno 2013 la notificazione di tre cartelle esattoriali, per un ammontare complessivo di € 36.046,40, per omessi versamenti IVA in relazione alle annualità 2006,
2008 e 2009; - che, in particolare, su consiglio del convenuto rag. aveva proposto ricorso avanti la CP_1
Commissione Tributaria Provinciale di Caserta avverso la cartella esattoriale più “consistente” (per l'ammontare di € 25.249,36), relativa all'anno di imposta 2009;
- che a sostegno dell'impugnazione proposta, aveva dedotto “la lesione del diritto di difesa del contribuente per mancata corrispondenza tra quanto riportato nella dichiarazione iva – mod. unico
2009 (redditi 2008) e in cartella esattoriale, nonché, la mancata notifica da parte dell'ente impositore
(agenzia delle entrate) di un previo avviso di accertamento”;
- che la Commissione Tributaria rigettava il ricorso in quanto l'Ente impositore aveva in realtà notificato al signor un avviso di liquidazione “cui non aveva fatto seguito alcuna Pt_1 controdeduzione”;
- che “solo in seguito alla comunicazione della sentenza di rigetto”, il rag. avrebbe CP_1
comunicato al signor che la cartella esattoriale era stata emessa in seguito a un suo errore Pt_1 professionale, consistente nell'avere effettuato “compensazioni in accredito superiori a quanto effettivamente vantato come credito”;
- che il rag. si sarebbe addirittura impegnato a pagare in prima persona la cartella esattoriale, CP_1
depositando istanza di rateizzazione presso Equitalia;
- che il rag. eseguiva tuttavia esclusivamente il pagamento della prima rata;
CP_1
- che il signor affidava la propria contabilità a un diverso commercialista, la dott.ssa Pt_1 CP_4
la quale redigeva una perizia da cui emergerebbero “gli errori commessi nel corso dell'intera
[...] tenuta della contabilità”;
- che a carico del signor “veniva iscritta a ruolo, a titolo di sanzioni, interessi e aggi di Pt_1 riscossione, la somma complessiva di € 16.296,64”;
- che l'attore avrebbe altresì subito un danno da “perdita di chanche” derivante dalla mancata possibilità di “utilizzare un credito di imposta reale pari a € 9.088,00.
Si costituiva in giudizio il rag. chiedendo e ottenendo, in via preliminare, l'autorizzazione a CP_1
chiamare in causa e nel merito contestava ogni argomentazione dedotta nei Controparte_2
propri confronti e concludendo per il rigetto delle relative domande in quanto infondate in fatto e in diritto. Assumeva inoltre di vantare un credito a titolo di compensi professionali di €.11.532,00 quale saldo dei compensi spettantigli per l'attività professionale svolta per il periodo 2002/2011, pari ad €.
16.032,00.
Chiedeva quindi in subordine in caso di accoglimento della domanda attorea la decurtazione di detto importo d quanto dovuto.
Si costituiva la quale eccepiva in via preliminare l'inoperatività della garanzia Controparte_2 assicurativa della polizza di “Responsabilità Civile Professionale” nr. 10000479590, stipulata dal rag. Caiazza con con decorrenza dal 13.06.2017 al 13.06.2018, in forza della quale è stata CP_2
convenuta nel presente giudizio come terza chiamata, essendo una polizza cosiddetta “claims made” sulla base della quale “ si obbliga a tenere indenne l' contro le Perdite Controparte_2 Parte_2
– delle quali sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge – che traggono origine da una Richiesta di Risarcimento fatta da terzi all'assicurato nell'esercizio dell'attività professionale indicata in polizza. Tale richiesta di risarcimento deve essere fatta all'Assicurato per la prima volta e notificata a durante il periodo di Assicurazione indicato in Controparte_2 polizza…omissis…”, (art. 10 condizioni di assicurazione).
Poiché tra le cause di esclusione della garanzia portata dalla polizza, all'art. 11 delle Condizioni
Generali di assicurazione viene espressamente richiamata la circostanza: “per le Richieste di
Risarcimento causate da, oppure connesse o conseguenti in tutto o in parte a Circostanze esistenti prima od alla data di decorrenza del presente contratto che l conosceva o delle quali Parte_2
poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva richiesta di risarcimento contro di lui” la stessa non poteva essere riconosciuta essendo risalenti i fatti di causa ad un periodo antecedente la sottoscrizione della polizza . Concludeva per il rigetto della domanda di manleva e garanzia formulata dal rag. nei confronti di , previo rigetto delle domande svolte nei CP_1 CP_2
confronti dello stesso rag. in quanto infondate in fatto e in diritto, non sussistendo CP_1 qualsivoglia responsabilità di quest'ultimo nell'esercizio dell'attività professionale svolta in relazione ai fatti dedotti nel presente giudizio.
Spese e compensi professionali rifusi.
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In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta del convenuto, delle memorie autorizzate nonchè di tutti gli atti e documenti del giudizio che qui integralmente si richiamano.
A seguito dell'istruttoria, consistita nell'espletamento dell'interrogatorio formale del convenuto, la causa ritenuta matura per la decisione dal precedente istruttore è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Mutato, nel frattempo, l'organo giudicante e celebrata in modalità cartolare l'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa veniva rinviata ex art. 281 all'udienza del 14.03.2025 per la decisione ex art. 127 ter cpc, con concessione dei termini per il deposito di note conclusionali e note scritte in luogo della discussione orale.
Così sia pure sinteticamente delineato il tema del decidere, occorre inquadrare la prestazione d'opera resa dal commercialista per poi inquadrare normativamente la responsabilità del professionista . In via preliminare, occorre disattendere l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa contratta dal convenuto con , avendo dimostrato l'attore documentalmente di avere sottoscritto la stessa Controparte_2 con decorrenza 2013/2018.
Nel merito la norma di riferimento inserita nella disciplina dettata in tema di adempimento dell'obbligazione
è l'art. 1176 comma 2 c.c. : “Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale , la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”.
Mentre per l'adempimento delle obbligazioni in generale il comma 1 della citata disposizione richiede al debitore la diligenza del buon padre di famiglia , per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'esercizio di una professione intellettuale il grado di diligenza richiesto è connaturato al tipo di attività in concreto esercitata .
La giurisprudenza di legittimità , con orientamento pressoché granitico e dal Tribunale condiviso, ha chiarito, in relazione alla individuazione del grado di diligenza richiesto al professionista, che le obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionale, sono , di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato , in quanto il professionista, assumendo l'incarico , si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato , ma non a conseguirlo;
pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista , rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c. , che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione (Cass. 18612/2013; 10454/2002; 6967/2006). La giurisprudenza di legittimità con condivisibile orientamento ha chiarito che in tema di responsabilità professionale, il dottore commercialista incaricato di una consulenza ha l'obbligo - a norma dell'art. 1176, comma 2, c.c. - non solo di fornire tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e rientrino nell'ambito della sua competenza, ma anche, tenuto conto della portata dell'incarico conferito, di individuare le questioni che esulino dalla stessa, informando il cliente dei limiti della propria competenza e fornendogli gli elementi necessari per assumere le proprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente
(Cass. Civ. 13007/2016) .
Viene in rilievo , quindi , una responsabilità da inadempimento contrattuale, con tutti gli oneri probatori che ne derivano.
In particolare , nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è onere dell'attore dimostrare unicamente l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare di aver adempiuto alle prestazioni oggetto del contratto ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa
(SSUU 13533/2001).
Con particolare riferimento all'onere della prova in tema di responsabilità del commercialista, incombe sul cliente la prova oltre che della sussistenza del mandato professionale, del danno patito in nesso eziologicamente riconducibile al detto negligente comportamento (Cass. 9917/2010 e 13873/2020 in base alle quali la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio subito dal cliente); di poi, con riferimento al danno risarcibile, il pregiudizio è rappresentato di norma dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'Erario per effetto dell'errore commesso dal commercialista;
detti oneri possono essere di due tipi: sanzioni ed interessi, conseguenti a fatti concretanti evasione o ritardo nell'adempimento dell'obbligazione tributaria;
maggiori imposte, conseguenti all'aver dichiarato all'Erario costi inferiori a quelli effettivamente sostenuti, ovvero redditi superiori a quelli effettivamente realizzati.
Premessi i principi generali di cui sopra, rileva il Tribunale che per il conferimento di incarico al commercialista non è necessaria la forma scritta;
in altri termini il mandato avente ad oggetto la tenuta delle scritture contabili ovvero la presentazione della dichiarazione dei redditi, o ancora la attività di consulenza in materia lavoristica attraverso la predisposizione delle buste paga dei dipendenti può dal cliente essere conferito anche solo verbis.
Nel caso che ci occupa, posto che non è contestata la sussistenza di un rapporto contrattuale inter partes , è onere del cliente- che assuma di avere subito un danno dalla negligente condotta professionale tenuta dal commercialista in riferimento ai supposti errati conteggi di voci retributive - dimostrare di aver subito un nocumento eziologicamente riconducibile all'errore .
Osserva al riguardo il Tribunale che , tenuto conto del fatto che l'inadempimento del commercialista è stato dedotto sulla scorta di una perizia di parte- che ha valore di mera allegazione difensiva – e che nella stessa perizia di parte viene quantificato il danno che la Società avrebbe subito , se è vero che costituisce principio generale ,in tema di responsabilità contrattuale, quello secondo cui il cliente dell'esercente una professione intellettuale deve limitarsi ad allegare l'inadempimento , è del pari innegabile che la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell'attività professionale, presuppone la prova, da parte di quest'ultimo, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente (Cass. Sez. III 09/05/2017, n. 11213) .
Ebbene nel caso che ci occupa il danno non è stato dimostrato da parte dell'attore che si è limitato a produrre una perizia di parte (mera allegazione difensiva, giova ripeterlo) , senza tuttavia fornire prova documentale dei maggiori esborsi sostenuti a causa degli asseriti errati conteggi da parte del convenuto: non risultano infatti prodotti il pagamento per cui si richiede il rimborso;
non è stata prodotta documentazione bancaria tesa a dimostrare gli esborsi sostenuti dalla Società in conseguenza dei prospettati errati conteggi, in termini di effettiva corresponsione delle sanzioni ed interessi applicati, non risultano depositati in atti gli avvisi di liquidazione inviati dalla Agenzia delle Entrate.
Compendiando non è stata fornita da parte dell'attore la prova del danno e del nesso causale tra i dedotti errati conteggi e il presunto danno che, tra l'altro, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto in relazione alla domanda di risarcimento dei danni ed alla restituzione di somme (sanzioni ed interessi), così come azionato dall'attore, trova la decorrenza dalla data degli atti di liquidazione dell'IVA da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate e cioè: 2006, 2008 e 2009 (Corte di Cassazione, sentenza n. 22358 del 03.11.2010).
Per le considerazioni che precedono la domanda va inevitabilmente rigettata. Parimenti va rigettata la domanda riconvenzionale sollevata dal convenuto e relativa al pagamento del saldo dei propri compensi professionali in quanto non provata.
Le spese, tenuto conto del rigetto della domanda principale e della domanda riconvenzionale nonché il mancato accoglimento dell'eccezione di inoperatività della polizza formulata dal terzo chiamato, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta la domanda attorea e la domanda riconvenzionale sollevata dal convenuto;
b) compensa interamente tra tutte le parti le spese e compensi di causa.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere 14.03.2025
Il Gop
Dr. Raffaelina Chioccarelli