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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Terni, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Terni |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERNI Sezione 1, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 08:45 in composizione monocratica:
VILLANI CARLO, Giudice monocratico in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 116/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Terni - Piazza Ridolfi 1 05100 Terni TR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 580 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 583 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 13.8.2025 Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, proponeva ricorso avverso gli avvisi di accertamento esecutivo n. 580 del 24.3.2025, notificato in data 28.4.2025, e n. 583 del
24.3.2025, notificato in data 8.4.2025, con cui il Comune di Terni gli richiedeva per l'omesso versamento a titolo di IMU in riferimento all'immobile sito in Indirizzo_1, censito al NCEU del Comune di Terni al Fg. Numero 1, rispettivamente € 798,00= per l'anno di imposta 2020 ed
€ 785,00= per l'anno di imposta 2021. Deduceva il ricorrente l'infondatezza della pretesa impositiva per la mancata applicazione dell'esenzione prevista per l'abitazione principale;
lo stesso infatti faceva presente di risiedere in Indirizzo_1, non solo nell'immobile di cui sopra ma anche in quello viciniore identificato catastalmente in cat. A/2, al
Fg.Numero 2, i quali costituirebbero entrambi la propria abitazione principale del medesimo e del proprio nucleo familiare, essendo gli stessi, sebbene catastalmente distinti, collegati da un arco ricavato nel muro tramezzo di confine, adibiti rispettivamente a zona giorno e a zona notte e serviti da un'unica utenza elettrica, costituendo, di fatto, un'unica unità immobiliare. Pertanto, ritenendo che l'agevolazione prevista per la prima abitazione riconosciuta dal Comune di Terni per l'immobile Fg. Numero 2, andrebbe accordata altresì all'immobile Fg. Numero 1, concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato e, in subordine in caso di rigetto del ricorso per la compensazione delle spese.
Il Comune di Terni si costituiva in giudizio in data 11.9.2025 con apposita memoria nella quale dopo aver preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività relativamente al solo avviso di accertamento n. 583 del 24.3.2025, relativo all'IMU 2021, essendo questo stato notificato in data 8.4.2025, contestava quanto ex adverso dedotto rilevando che, come previsto dall'art. 1, comma 741, lett. b), della
Legge n. 160/2019 (nonché dalla previgente disciplina di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e a differenza delle previgenti disposizioni per l'ICI), ai fini IMU per abitazione principale può intendersi soltanto l' “immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare”. Pertanto, concludeva per l'inammissibilità parziale del ricorso e per il suo rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza del 17.11.2025, in camera di consiglio, il giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Terni che il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità del ricorso relativamente all'avviso di accertamento n. 583 del 24.3.2025, relativo all'IMU 2021, il quale – come risulta dalla documentazione allegata alla memoria di costituzione in giudizio della resistente (cfr. all. 8) – è stato essendo effettivamente notificato al ricorrente a mani proprie in data 8.4.2025. Pertanto, essendo stato notificato il ricorso in data 25.6.2025, sono decorsi i “sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato” previsti dall' art. 21 del D. Lgs n. 546/1992
a pena di inammissibilità.
Quanto al merito del ricorso, relativamente al solo avviso di accertamento esecutivo n. 580 del 24.3.2025 che può essere preso in considerazione da questo giudicante, va rilevato che dalla documentazione prodotta in giudizio il ricorrente ha dimostrato senza alcun dubbio che gli immobili in cui lo stesso vive costituiscono un'unica unità immobiliare (servita da un'unica utenza domestica) destinata ad abitazione principale del ricorrente e del proprio nucleo familiare per il quale deve ritenersi sussistente l'esenzione prevista dalla legge, essendo le (distinte solo catastalmente) unità immobiliari confinanti e unite da un arco ricavato nel muro tramezzo di confine.
Per ovviare ad ulteriori avvisi di accertamento, emessi dal Comune in osservanza di un'interpretazione letterale delle norme di legge in tema di IMU, il ricorrente provvederà ad unificare anche catastalmente i due immobili, adeguando la situazione fatto a quella di diritto.
Sussistono giusti motivi, vista la parziale inammissibilità ed il parziale accoglimento, per dichiarare interamente compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Terni, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso e annulla soltanto l'avviso di accertamento esecutivo n. 580 del Comune di Terni del 24.3.2025. Spese compensate.
Così deciso in Terni il 17 novembre 2025.
Il Giudice
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERNI Sezione 1, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 08:45 in composizione monocratica:
VILLANI CARLO, Giudice monocratico in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 116/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Terni - Piazza Ridolfi 1 05100 Terni TR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 580 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 583 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 13.8.2025 Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, proponeva ricorso avverso gli avvisi di accertamento esecutivo n. 580 del 24.3.2025, notificato in data 28.4.2025, e n. 583 del
24.3.2025, notificato in data 8.4.2025, con cui il Comune di Terni gli richiedeva per l'omesso versamento a titolo di IMU in riferimento all'immobile sito in Indirizzo_1, censito al NCEU del Comune di Terni al Fg. Numero 1, rispettivamente € 798,00= per l'anno di imposta 2020 ed
€ 785,00= per l'anno di imposta 2021. Deduceva il ricorrente l'infondatezza della pretesa impositiva per la mancata applicazione dell'esenzione prevista per l'abitazione principale;
lo stesso infatti faceva presente di risiedere in Indirizzo_1, non solo nell'immobile di cui sopra ma anche in quello viciniore identificato catastalmente in cat. A/2, al
Fg.Numero 2, i quali costituirebbero entrambi la propria abitazione principale del medesimo e del proprio nucleo familiare, essendo gli stessi, sebbene catastalmente distinti, collegati da un arco ricavato nel muro tramezzo di confine, adibiti rispettivamente a zona giorno e a zona notte e serviti da un'unica utenza elettrica, costituendo, di fatto, un'unica unità immobiliare. Pertanto, ritenendo che l'agevolazione prevista per la prima abitazione riconosciuta dal Comune di Terni per l'immobile Fg. Numero 2, andrebbe accordata altresì all'immobile Fg. Numero 1, concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato e, in subordine in caso di rigetto del ricorso per la compensazione delle spese.
Il Comune di Terni si costituiva in giudizio in data 11.9.2025 con apposita memoria nella quale dopo aver preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività relativamente al solo avviso di accertamento n. 583 del 24.3.2025, relativo all'IMU 2021, essendo questo stato notificato in data 8.4.2025, contestava quanto ex adverso dedotto rilevando che, come previsto dall'art. 1, comma 741, lett. b), della
Legge n. 160/2019 (nonché dalla previgente disciplina di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e a differenza delle previgenti disposizioni per l'ICI), ai fini IMU per abitazione principale può intendersi soltanto l' “immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare”. Pertanto, concludeva per l'inammissibilità parziale del ricorso e per il suo rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza del 17.11.2025, in camera di consiglio, il giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Terni che il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità del ricorso relativamente all'avviso di accertamento n. 583 del 24.3.2025, relativo all'IMU 2021, il quale – come risulta dalla documentazione allegata alla memoria di costituzione in giudizio della resistente (cfr. all. 8) – è stato essendo effettivamente notificato al ricorrente a mani proprie in data 8.4.2025. Pertanto, essendo stato notificato il ricorso in data 25.6.2025, sono decorsi i “sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato” previsti dall' art. 21 del D. Lgs n. 546/1992
a pena di inammissibilità.
Quanto al merito del ricorso, relativamente al solo avviso di accertamento esecutivo n. 580 del 24.3.2025 che può essere preso in considerazione da questo giudicante, va rilevato che dalla documentazione prodotta in giudizio il ricorrente ha dimostrato senza alcun dubbio che gli immobili in cui lo stesso vive costituiscono un'unica unità immobiliare (servita da un'unica utenza domestica) destinata ad abitazione principale del ricorrente e del proprio nucleo familiare per il quale deve ritenersi sussistente l'esenzione prevista dalla legge, essendo le (distinte solo catastalmente) unità immobiliari confinanti e unite da un arco ricavato nel muro tramezzo di confine.
Per ovviare ad ulteriori avvisi di accertamento, emessi dal Comune in osservanza di un'interpretazione letterale delle norme di legge in tema di IMU, il ricorrente provvederà ad unificare anche catastalmente i due immobili, adeguando la situazione fatto a quella di diritto.
Sussistono giusti motivi, vista la parziale inammissibilità ed il parziale accoglimento, per dichiarare interamente compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Terni, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso e annulla soltanto l'avviso di accertamento esecutivo n. 580 del Comune di Terni del 24.3.2025. Spese compensate.
Così deciso in Terni il 17 novembre 2025.
Il Giudice