Articolo 1 della Legge 2 aprile 1980, n. 202
Articolo 2
Versione
15 giugno 1980
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno di Thailandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmata a Bangkok il 22 dicembre 1977.
Entrata in vigore il 15 giugno 1980