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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/11/2025, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa NC DE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3322 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2022
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA PETRARCA, N. 2 Parte_1
EL DI ZA presso lo studio dell'avv. STALLONE PIETRO, che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
CONTRO
, Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA MONACO I N. 28/A BAGHERIA, presso lo studio dell'avv. LANZA PATRIZIA che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CONVENUTO
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 27/06/2025 tenutasi in modalità cartolare le parti concludevano come in note tempestivamente depositate al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi
La controversia ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 504/22 con la quale il giudice di pace di Termini Imerese ha dichiarato inammissibile la domanda formulata da
, che con “atto di citazione impugnazione delibera condominiale ai Parte_1
sensi dell'art. 1137 c.c.” - introduttivo del primo grado di giudizio - aveva impugnato, ai sensi dell'art. 1137 c.c la delibera condominiale afferente l'assemblea tenutasi il
15.04.2019.
Pagina 1 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Con il gravame l'appellante si duole dell'erroneità della pronuncia del giudice di prime cure, in merito alla inammissibilità della domanda per tardiva notifica dell'impugnazione della delibera assembleare, ritenendo di aver “...provveduto ad effettuare nei termini e regolarmente la notifica predetta” (vd. pag 8 cit. in appello); deduce che l'impugnazione del verbale di assemblea del 15/04/2019, che approvava il rendiconto 2018, era riconducibile a nullità assoluta, e dunque non soggetto a decadenza;
evidenzia di aver dato avvio al procedimento di mediazione, su impulso del giudice di prime cure e di aver provveduto a depositare nel fascicolo di primo grado la documentazione attestante l'instaurazione del procedimento, seppur con esito negativo, precisando il giudicante non aveva assegnato alcun termine entro il quale espletare il tentativo obbligatorio di mediazione.
Ha chiesto dunque:
“In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà
della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
- in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e,
per l'effetto, in riforma della sentenza n. 504/2022 emessa dal Giudice di Pace di Termini
Imerese, Giudice Dott. ssa Giovanna Cannizzaro nel giudizio recante R.G. 1502/2019,
depositata in cancelleria in data 28.09.2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Giudice di Pace di Termini Imerese per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- Conseguentemente, condannare il in persona Controparte_1 CP_1
dell'amministratore pro tempore per la carica al pagamento delle spese legali oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Pagina 2 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile - Per l'effetto condannare l'appellato il alla ripetizione di quanto ha CP_1
preteso in pagamento dall'appellante in forza della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado;
”
Si è costituito il , deducendo l'infondatezza del gravame e chiedendo: i) di CP_1
rigettare la domanda di sospensione spiegata in appello per mancanza dei presupposti;
ii)
di rigettare l'appello e tutte le domande ivi spiegate perché infondate in fatto e in diritto;
iii) di confermare la Sentenza n.504/2022 ; iv) di accogliere le domande spiegate nel giudizio di primo grado (RG n.1502/2019); v) di condannare l'appellante al pagamento di spese e compensi del giudizio d'appello.
All'udienza del 27/06/2025, tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
2. Sul merito dell'impugnazione.
Nel merito, l'appello risulta infondato per le ragioni che seguono.
Invero, dagli atti di causa risulta che, l'odierna appellante (attrice in primo grado) era presente all'assemblea ma, prima della fine della stessa, se ne allontanava, come evincibile dal verbale di assemblea, sicchè la predetta riceveva notifica del verbale in data
19.04.2019. Tale circostanza risulta addotta dalla stessa attrice al doc. 3 allegato in atto introduttivo di primo grado denominato “3) Notifica verbale di assemblea del
19.04.2019”
A fronte della notifica del verbale, la stessa attrice (odierna appellante) provvedeva a notificare l'atto di citazione in impugnazione della delibera presso due indirizzi con due distinte notifiche: “La 1° notifica è stata indirizzata presso la sede del condominio d
[...]
di Bagheria, ove è allocata un'apposita cassetta postale intestata a CP_1 CP_1
per ricevere tutta la corrispondenza ad esso indirizzata;
(vds. all. foto della cassetta postale); […] e “Per la 2° notifica, indirizzata presso lo studio di Via Mattarella n. 55 di
Bagheria, si precisa che: la notifica è stata indirizzata all'indirizzo di via Mattarella n. 5 di
Pagina 3 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Bagheria, presso la sede della Segreteria UNAI, ove l'amministratore è associato;
purtroppo per mero errore di battitura è stato indicato il n. 5 anziché il n. 55;” (cfr. pag. 9).
Per sua stessa ammissione, dunque, l'attrice effettuava inizialmente due notifiche, la prima inviata al , nei termini di cui all'art. 1137 c.c., e la seconda inviata CP_1
all'amministratore di condominio, non andata a buon fine per un errore nell'indicazione del numero civico, imputabile alla medesima parte e riconosciuto dalla stessa durante la prima udienza innanzi al giudice di pace.
Va anzitutto chiarito che la prima notifica al non vale ad interrompere il CP_1
termine di impugnazione.
Infatti, nel caso che ci occupa la notifica dell'atto di citazione doveva pervenire all'amministratore poichè, come chiarito dalla Suprema Corte: “La notifica al condominio di edifici, in quanto semplice "ente di gestione" privo soggettività giuridica, va effettuata,
secondo le regole stabilite per le persone fisiche, all'amministratore, quale elemento che unifica, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari,
sicchè, oltre che ovunque, "in mani proprie", l'atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo, invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli art. 139 e ss. c.p.c., tra i quali può essere compreso, in quanto "ufficio"
dell'amministratore, anche lo stabile condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni. (Nella
specie, la S.C. ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione al
, siccome nulla, giacché effettuata a mezzo posta con consegna al portiere, CP_1
senza che dall'avviso di ricevimento della relativa raccomandata risultasse l'esistenza,
nello stabile, di locali a servizio dell'amministrazione).” (Sez. 2 - , Ordinanza
interlocutoria n. 27352 del 29/12/2016).
La circostanza addotta labialmente dall'appellante secondo cui “presso la sede del esiste un locale che tutti gli amministratori hanno sempre Controparte_1
Pagina 4 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile utilizzato come ufficio: per la riscossione delle quote, riunione condominiale, archivio etc.;” (cfr. pag. 8 citazione in appello), risulta contestata dal oltre che non CP_1
confortata da alcun elemento probatorio, dal momento che le foto prodotte in atti, oltre a riguardare la sola cassetta e non il “locale utilizzato come ufficio”, sono prive di riferimenti topici precisi o storici determinati né dimostrano alcunchè circa il locale asseritamente utilizzato come ufficio.
Pertanto l'attrice, dopo aver tentato la notifica dell'atto di citazione all'amministratore del condominio in data 14.5.2019, che però non ha avuto successo avendo il notificatore dichiarato nella relata di non ( aver ) potuto notificare (omessa notifica) dal momento che
“al domicilio indicato si trova il Complesso Parrocchiale” e che a fronte di tale mancata notifica l'attrice si è limitata a richiedere, all'udienza del 01.10.2019, un nuovo termine per procedere alla sua rinnovazione, termine che è stato dato dal giudice della causa e che ha portato alla positiva notificazione dell'atto di citazione in data 15. 10. 2019.
Ora, le circostanze sopra riferite portano ad escludere che la notifica eseguita in data
15. 10. 2019 possa, come sostenuto dall'appellante, esplicare effetti a decorrere dalla prima notifica, che è mancata.
Costituisce principio affermato in giurisprudenza, risalente ad epoca precedente all'introduzione della presente causa, che in tema di notificazioni degli atti processuali,
qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà
e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo - di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie ( Cass. S.U. n. 17352 del 2009 ).
Pagina 5 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile In applicazione di tale principio parte attrice, visto il mancato esito della notifica del
14. 5. 2019, non avrebbe dovuto limitarsi ad attendere l'udienza del 1. 10. 2019 per chiedere un nuovo termine per la rinnovazione dell'atto, ma avrebbe dovuto riattivare di propria iniziativa in un termine ragionevole il procedimento notificatorio. La mancata osservanza di tale onere impedisce pertanto di ravvisare quella unicità sostanziale del procedimento notificatorio che consente alla notifica successiva, se eseguita tempestivamente, di esplicare i suoi effetti fin dalla prima mancata notifica, superando in tal modo l'ipotesi di decadenza che si verificherebbe avuto riguardo al termine in cui essa si è perfezionata con successo.
Sostiene peraltro l'appellante che la mancata tempestiva notifica dell'atto di citazione,
in data 14.5.2019, è a lei imputabile, giacchè ascrivibile ad errore di battitura dell'indirizzo. Va sul punto osservato che, in tema di notificazione degli atti giudiziari, il ricorso alla categoria della nullità, implicando la divergenza del procedimento notificatorio seguìto dal suo modello legale, presuppone sempre che una notificazione vi sia stata, cioè che l'atto sia stato consegnato, laddove, come nel caso di specie, in cui tale consegna sia mancata del tutto poiché effettuata in un luogo privo di alcun riferimento con il destinatario, non può che farsi ricorso alla categoria dell'inesistenza (vds. sul punto
Cass. Ord. n. 24329/2024). Irrilevante a tal fine è anche la circostanza che tale mancata notifica sia imputabile ad errore dell'attrice, in quanto l'accertamento circa l'esistenza e validità della notificazione prescinde dalla imputabilità della causa che ne ha determinato la nullità o inesistenza, se ascrivibile all'ufficiale giudiziario, alla parte o a forza maggiore,
essendo ogni valutazione al riguardo finalizzata solo a verificare la regolare instaurazione del contraddittorio e quindi limitata al mero riscontro dell'esecuzione della notificazione stessa ed alla sua corrispondenza al modello legale.
Ne discende che, la parte che ha chiesto la notifica non andata a buon fine avrebbe dovuto riattivare senza indugio il procedimento notificatorio, avanzando una nuova
Pagina 6 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile richiesta di notifica, assumendosi in contrario il rischio di vedersi eccepire la tardività
dell'azione.
Va poi osservato che il giudice di primo grado non avrebbe potuto disporre la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, ammessa ai sensi dell'art. 291 cod. proc.
civ. per il solo caso di nullità e non anche di inesistenza della stessa ( Cass. n. 7358 del
2015; Cass. n. 14487 del 2007 ), con conseguente inapplicabilità del principio dettato dalla stessa norma in ordine all'efficacia ex tunc della nuova notificazione.
Alla luce di tali considerazioni, risulta che l'impugnazione della delibera assembleare è
stata proposta solo con atto notificato il 15. 10. 2019, ben al di là del termine di 30
giorni stabilito in materia dall'art. 1137 cod. civ., decorrente nel caso di specie, dalla notifica del verbale assembleare del 19.4.2019.
Ad abundantiam, va rammentato che il termine di cui all'art 1137 c.c. può essere interrotto dalla proposizione della domanda di mediazione, ma neppure ciò è avvenuto nel caso che ci occupa;
ed infatti, la mediazione cui fa riferimento l'appellante non è stata esperita prima dell'inizio del giudizio, consentendo l'interruzione del termine di prescrizione di cui all'art. 1137, ma solo durante il giudizio, previa autorizzazione concessa dal giudice di pace all'udienza del 01 06.2021.
Occorre, in ultimo, precisare che l'impugnazione che ci occupa rientra nell'alveo della annullabilità e non in quella della nullità come asserito dall'attrice (vedasi pag. 11 atto di appello), dato questo pure evincibile dal tenore letterale dell'impugnata sentenza;
ed,
infatti, come chiarito dalla Suprema Corte:
“In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico -
quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto
Pagina 7 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume".
Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c..” (Sez. U -
, Sentenza n. 9839 del 14/04/2021).
L'inammissibilità della domanda per le predette motivazione assorbe, dunque, ogni altra sollevata questione, restando, dunque assorbito l'altro motivo di appello.
3. Spese di lite.
Nei rapporti tra l'appellante e la parte convenuta le spese di lite seguono la soccombenza sicché la parte appellante va condannata ex art. 91 cpc al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in dispositivo.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis d.P.R. 115/2002
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato,
disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
-RIGETTA l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
504/2022 emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese che conferma;
-CONDANNA l'appellante, al pagamento, in favore del Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in € 1.701,00 oltre IVA, CPA e spese generali
[...]
come per legge.
Pagina 8 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile - ai sensi dell' art. 13 comma 1 quater dpr 115/02, come modificato dalla l. 228/12,
dà atto della sussistenza a carico dell'appellante principale dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto allorché il presente giudizio é stato incardinato.
Così deciso in Termini Imerese il 10.11.2025
Il Giudice
NC DE
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa NC DE in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa NC DE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3322 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2022
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA PETRARCA, N. 2 Parte_1
EL DI ZA presso lo studio dell'avv. STALLONE PIETRO, che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
CONTRO
, Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA MONACO I N. 28/A BAGHERIA, presso lo studio dell'avv. LANZA PATRIZIA che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CONVENUTO
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 27/06/2025 tenutasi in modalità cartolare le parti concludevano come in note tempestivamente depositate al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi
La controversia ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 504/22 con la quale il giudice di pace di Termini Imerese ha dichiarato inammissibile la domanda formulata da
, che con “atto di citazione impugnazione delibera condominiale ai Parte_1
sensi dell'art. 1137 c.c.” - introduttivo del primo grado di giudizio - aveva impugnato, ai sensi dell'art. 1137 c.c la delibera condominiale afferente l'assemblea tenutasi il
15.04.2019.
Pagina 1 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Con il gravame l'appellante si duole dell'erroneità della pronuncia del giudice di prime cure, in merito alla inammissibilità della domanda per tardiva notifica dell'impugnazione della delibera assembleare, ritenendo di aver “...provveduto ad effettuare nei termini e regolarmente la notifica predetta” (vd. pag 8 cit. in appello); deduce che l'impugnazione del verbale di assemblea del 15/04/2019, che approvava il rendiconto 2018, era riconducibile a nullità assoluta, e dunque non soggetto a decadenza;
evidenzia di aver dato avvio al procedimento di mediazione, su impulso del giudice di prime cure e di aver provveduto a depositare nel fascicolo di primo grado la documentazione attestante l'instaurazione del procedimento, seppur con esito negativo, precisando il giudicante non aveva assegnato alcun termine entro il quale espletare il tentativo obbligatorio di mediazione.
Ha chiesto dunque:
“In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà
della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
- in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e,
per l'effetto, in riforma della sentenza n. 504/2022 emessa dal Giudice di Pace di Termini
Imerese, Giudice Dott. ssa Giovanna Cannizzaro nel giudizio recante R.G. 1502/2019,
depositata in cancelleria in data 28.09.2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Giudice di Pace di Termini Imerese per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- Conseguentemente, condannare il in persona Controparte_1 CP_1
dell'amministratore pro tempore per la carica al pagamento delle spese legali oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Pagina 2 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile - Per l'effetto condannare l'appellato il alla ripetizione di quanto ha CP_1
preteso in pagamento dall'appellante in forza della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado;
”
Si è costituito il , deducendo l'infondatezza del gravame e chiedendo: i) di CP_1
rigettare la domanda di sospensione spiegata in appello per mancanza dei presupposti;
ii)
di rigettare l'appello e tutte le domande ivi spiegate perché infondate in fatto e in diritto;
iii) di confermare la Sentenza n.504/2022 ; iv) di accogliere le domande spiegate nel giudizio di primo grado (RG n.1502/2019); v) di condannare l'appellante al pagamento di spese e compensi del giudizio d'appello.
All'udienza del 27/06/2025, tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
2. Sul merito dell'impugnazione.
Nel merito, l'appello risulta infondato per le ragioni che seguono.
Invero, dagli atti di causa risulta che, l'odierna appellante (attrice in primo grado) era presente all'assemblea ma, prima della fine della stessa, se ne allontanava, come evincibile dal verbale di assemblea, sicchè la predetta riceveva notifica del verbale in data
19.04.2019. Tale circostanza risulta addotta dalla stessa attrice al doc. 3 allegato in atto introduttivo di primo grado denominato “3) Notifica verbale di assemblea del
19.04.2019”
A fronte della notifica del verbale, la stessa attrice (odierna appellante) provvedeva a notificare l'atto di citazione in impugnazione della delibera presso due indirizzi con due distinte notifiche: “La 1° notifica è stata indirizzata presso la sede del condominio d
[...]
di Bagheria, ove è allocata un'apposita cassetta postale intestata a CP_1 CP_1
per ricevere tutta la corrispondenza ad esso indirizzata;
(vds. all. foto della cassetta postale); […] e “Per la 2° notifica, indirizzata presso lo studio di Via Mattarella n. 55 di
Bagheria, si precisa che: la notifica è stata indirizzata all'indirizzo di via Mattarella n. 5 di
Pagina 3 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Bagheria, presso la sede della Segreteria UNAI, ove l'amministratore è associato;
purtroppo per mero errore di battitura è stato indicato il n. 5 anziché il n. 55;” (cfr. pag. 9).
Per sua stessa ammissione, dunque, l'attrice effettuava inizialmente due notifiche, la prima inviata al , nei termini di cui all'art. 1137 c.c., e la seconda inviata CP_1
all'amministratore di condominio, non andata a buon fine per un errore nell'indicazione del numero civico, imputabile alla medesima parte e riconosciuto dalla stessa durante la prima udienza innanzi al giudice di pace.
Va anzitutto chiarito che la prima notifica al non vale ad interrompere il CP_1
termine di impugnazione.
Infatti, nel caso che ci occupa la notifica dell'atto di citazione doveva pervenire all'amministratore poichè, come chiarito dalla Suprema Corte: “La notifica al condominio di edifici, in quanto semplice "ente di gestione" privo soggettività giuridica, va effettuata,
secondo le regole stabilite per le persone fisiche, all'amministratore, quale elemento che unifica, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari,
sicchè, oltre che ovunque, "in mani proprie", l'atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo, invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli art. 139 e ss. c.p.c., tra i quali può essere compreso, in quanto "ufficio"
dell'amministratore, anche lo stabile condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni. (Nella
specie, la S.C. ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione al
, siccome nulla, giacché effettuata a mezzo posta con consegna al portiere, CP_1
senza che dall'avviso di ricevimento della relativa raccomandata risultasse l'esistenza,
nello stabile, di locali a servizio dell'amministrazione).” (Sez. 2 - , Ordinanza
interlocutoria n. 27352 del 29/12/2016).
La circostanza addotta labialmente dall'appellante secondo cui “presso la sede del esiste un locale che tutti gli amministratori hanno sempre Controparte_1
Pagina 4 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile utilizzato come ufficio: per la riscossione delle quote, riunione condominiale, archivio etc.;” (cfr. pag. 8 citazione in appello), risulta contestata dal oltre che non CP_1
confortata da alcun elemento probatorio, dal momento che le foto prodotte in atti, oltre a riguardare la sola cassetta e non il “locale utilizzato come ufficio”, sono prive di riferimenti topici precisi o storici determinati né dimostrano alcunchè circa il locale asseritamente utilizzato come ufficio.
Pertanto l'attrice, dopo aver tentato la notifica dell'atto di citazione all'amministratore del condominio in data 14.5.2019, che però non ha avuto successo avendo il notificatore dichiarato nella relata di non ( aver ) potuto notificare (omessa notifica) dal momento che
“al domicilio indicato si trova il Complesso Parrocchiale” e che a fronte di tale mancata notifica l'attrice si è limitata a richiedere, all'udienza del 01.10.2019, un nuovo termine per procedere alla sua rinnovazione, termine che è stato dato dal giudice della causa e che ha portato alla positiva notificazione dell'atto di citazione in data 15. 10. 2019.
Ora, le circostanze sopra riferite portano ad escludere che la notifica eseguita in data
15. 10. 2019 possa, come sostenuto dall'appellante, esplicare effetti a decorrere dalla prima notifica, che è mancata.
Costituisce principio affermato in giurisprudenza, risalente ad epoca precedente all'introduzione della presente causa, che in tema di notificazioni degli atti processuali,
qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà
e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo - di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie ( Cass. S.U. n. 17352 del 2009 ).
Pagina 5 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile In applicazione di tale principio parte attrice, visto il mancato esito della notifica del
14. 5. 2019, non avrebbe dovuto limitarsi ad attendere l'udienza del 1. 10. 2019 per chiedere un nuovo termine per la rinnovazione dell'atto, ma avrebbe dovuto riattivare di propria iniziativa in un termine ragionevole il procedimento notificatorio. La mancata osservanza di tale onere impedisce pertanto di ravvisare quella unicità sostanziale del procedimento notificatorio che consente alla notifica successiva, se eseguita tempestivamente, di esplicare i suoi effetti fin dalla prima mancata notifica, superando in tal modo l'ipotesi di decadenza che si verificherebbe avuto riguardo al termine in cui essa si è perfezionata con successo.
Sostiene peraltro l'appellante che la mancata tempestiva notifica dell'atto di citazione,
in data 14.5.2019, è a lei imputabile, giacchè ascrivibile ad errore di battitura dell'indirizzo. Va sul punto osservato che, in tema di notificazione degli atti giudiziari, il ricorso alla categoria della nullità, implicando la divergenza del procedimento notificatorio seguìto dal suo modello legale, presuppone sempre che una notificazione vi sia stata, cioè che l'atto sia stato consegnato, laddove, come nel caso di specie, in cui tale consegna sia mancata del tutto poiché effettuata in un luogo privo di alcun riferimento con il destinatario, non può che farsi ricorso alla categoria dell'inesistenza (vds. sul punto
Cass. Ord. n. 24329/2024). Irrilevante a tal fine è anche la circostanza che tale mancata notifica sia imputabile ad errore dell'attrice, in quanto l'accertamento circa l'esistenza e validità della notificazione prescinde dalla imputabilità della causa che ne ha determinato la nullità o inesistenza, se ascrivibile all'ufficiale giudiziario, alla parte o a forza maggiore,
essendo ogni valutazione al riguardo finalizzata solo a verificare la regolare instaurazione del contraddittorio e quindi limitata al mero riscontro dell'esecuzione della notificazione stessa ed alla sua corrispondenza al modello legale.
Ne discende che, la parte che ha chiesto la notifica non andata a buon fine avrebbe dovuto riattivare senza indugio il procedimento notificatorio, avanzando una nuova
Pagina 6 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile richiesta di notifica, assumendosi in contrario il rischio di vedersi eccepire la tardività
dell'azione.
Va poi osservato che il giudice di primo grado non avrebbe potuto disporre la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, ammessa ai sensi dell'art. 291 cod. proc.
civ. per il solo caso di nullità e non anche di inesistenza della stessa ( Cass. n. 7358 del
2015; Cass. n. 14487 del 2007 ), con conseguente inapplicabilità del principio dettato dalla stessa norma in ordine all'efficacia ex tunc della nuova notificazione.
Alla luce di tali considerazioni, risulta che l'impugnazione della delibera assembleare è
stata proposta solo con atto notificato il 15. 10. 2019, ben al di là del termine di 30
giorni stabilito in materia dall'art. 1137 cod. civ., decorrente nel caso di specie, dalla notifica del verbale assembleare del 19.4.2019.
Ad abundantiam, va rammentato che il termine di cui all'art 1137 c.c. può essere interrotto dalla proposizione della domanda di mediazione, ma neppure ciò è avvenuto nel caso che ci occupa;
ed infatti, la mediazione cui fa riferimento l'appellante non è stata esperita prima dell'inizio del giudizio, consentendo l'interruzione del termine di prescrizione di cui all'art. 1137, ma solo durante il giudizio, previa autorizzazione concessa dal giudice di pace all'udienza del 01 06.2021.
Occorre, in ultimo, precisare che l'impugnazione che ci occupa rientra nell'alveo della annullabilità e non in quella della nullità come asserito dall'attrice (vedasi pag. 11 atto di appello), dato questo pure evincibile dal tenore letterale dell'impugnata sentenza;
ed,
infatti, come chiarito dalla Suprema Corte:
“In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico -
quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto
Pagina 7 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume".
Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c..” (Sez. U -
, Sentenza n. 9839 del 14/04/2021).
L'inammissibilità della domanda per le predette motivazione assorbe, dunque, ogni altra sollevata questione, restando, dunque assorbito l'altro motivo di appello.
3. Spese di lite.
Nei rapporti tra l'appellante e la parte convenuta le spese di lite seguono la soccombenza sicché la parte appellante va condannata ex art. 91 cpc al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in dispositivo.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis d.P.R. 115/2002
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato,
disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
-RIGETTA l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
504/2022 emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese che conferma;
-CONDANNA l'appellante, al pagamento, in favore del Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in € 1.701,00 oltre IVA, CPA e spese generali
[...]
come per legge.
Pagina 8 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile - ai sensi dell' art. 13 comma 1 quater dpr 115/02, come modificato dalla l. 228/12,
dà atto della sussistenza a carico dell'appellante principale dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto allorché il presente giudizio é stato incardinato.
Così deciso in Termini Imerese il 10.11.2025
Il Giudice
NC DE
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa NC DE in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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