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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 11/06/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice Dott.ssa Alice AMBROSIO ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1496/2024 R.G. promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Parte_1 C.F._1
Grattarola, del Foro di Alessandria, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Alessandria,
Via Trotti n. 46, in forza di delega rilasciata in calce al ricorso;
-PARTE RICORRENTE-
contro
:
Controparte_1
-PARTE RESISTENTE Contumace- avente per oggetto: inadempimento contrattuale, risoluzione;
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE COSTITUITA:
Come da verbale del 19 marzo 2025 e da ricorso datato 10.06.2024:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, accertare e dichiarare l'inadempimento del sig. , Parte_2 titolare dell'impresa individuale e per l'effetto l'intervenuta risoluzione del contratto per le ragioni di cui in narrativa condannare , titolare dell'impresa individuale, Parte_2 alla restituzione della somma di € 11.598,09 in favore del sig.
[...]
oltre interessi legali ex art. 1284 comma IV c.c. maturati e Pt_1
maturandi dal giorno della domanda fino al saldo effettivo Con vittoria delle spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 25.06.2024, il Sig. Parte_1 ricorreva al Tribunale di Alessandria per veder dichiarare l'intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale instauratosi fra la parte ricorrente ed il Sig. e conseguentemente, Parte_2 vederlo condannare alla restituzione della somma di Euro 11.598,09 oltre interessi, da quest'ultimo percepita.
Nello specifico, il Sig. deduceva di aver affidato all'impresa individuale “Il Pt_1
Legno e Più” del Sig. l'esecuzione di lavori consistenti nell'installazione di Parte_2 serramenti e zanzariere nell'immobile di proprietà del ricorrente, sito in Pietra Marazzi, Strada Alta per Montecastello n. 6, per i quali le parti concordavano via Whatsapp un corrispettivo ammontante ad Euro 29.000,00 oltre I.V.A.
Parte ricorrente deduceva che, sebbene già il 26.09.2023 avesse provveduto a versare l'acconto di Euro 15.950,00, alla data del 14.02.2024 parte resistente non aveva ancora avviato alcuna opera.
Allegava che solamente a seguito di sollecito effettuato dal legale del ricorrente, in data
16.02.2024, l'impresa resistente avviava alcuni lavori senza però completarli.
Deduceva che con missiva del 19.02.2024, parte resistente comunicava la propria volontà di risolvere il rapporto contrattuale con restituzione di quanto corrisposto e che, di conseguenza, parte resistente si presentava nuovamente per eseguire solamente alcuni dei lavori pattuiti.
Il Sig. affermava che, di conseguenza, in data 17.04.2024 ribadiva e confermava Pt_1
la propria volontà di ritenere risolto il contratto stipulato ed affidava al Geom. il Parte_3
compito di effettuare una stima del valore delle opere pattuite e fino a quel momento eseguite, le quali venivano da quest'ultimo quantificate in Euro 4.351,91.
Allegava infine di essere stato costretto ad incaricare un diverso artigiano per il completamento delle lavorazioni non ultimate dal resistente.
Nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo ad opera del ricorrente, parte resistente non si costituiva in giudizio e, di conseguenza, all'udienza del 10.12.2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 19.03.2025, esperite le prove testimoniali ammesse, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma III c.p.c..
*** Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente, deve precisarsi che, secondo orientamento giurisprudenziale ormai unanime, “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001
n. 13533).
Inoltre, in tema di risoluzione del contratto per inadempimento, deve altresì richiamarsi il dettato di cui all'art. 1455 c.c., secondo il quale “Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra”.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in giudizio (cfr. docc. nn. 1, 2 e 4) risulta provato che nel mese di Settembre 2023, parte ricorrente conferiva a parte resistente incarico per la fornitura e posa di infissi, serramenti, tende e zanzariere relativamente all'immobile sito in Pietra
Marazzi, Strada Alta per Montecastello n. 6, e che le parti, mediante messaggistica Whatsapp, convenivano quale controvalore della prestazione sopra indicata la somma complessiva di Euro
29.000,00 (cfr. doc. n. 2 di parte ricorrente).
Peraltro, l'esistenza di tale incarico è stata anche corroborata dalle dichiarazioni rese dal
EO direttore lavori del cantiere relativo all'immobile di cui sopra, il quale, Parte_3
escusso come teste, ha confermato che parte resistente ha fornito n. 5 falsi telai per finestre, n. 2 falsi telai per porte finestre, n. 2 falsi telai per bocche di lupo e n. 1 falso telaio per portone, senza però procedere alla loro installazione, mentre ha invece sia fornito che montato n. 4 finestre Velux e n. 4 tende oscuranti (cfr. verbale di udienza del 19.03.2025).
Inoltre, il teste sopra citato, ha confermato che le lavorazioni relative alla fornitura e posa delle zanzariere, delle restanti finestre, delle persiane, della porta in alluminio e della porta blindata, sebbene pattuite, non sono mai state eseguite da parte resistente nonostante i solleciti effettuati dal
Sig. rispettivamente in data 15.02.2024; 19.02.2024 e 19.04.2024 (cfr. docc. nn. 6, 7 ed Pt_1
8 di parte ricorrente).
Invero, il EO , in data 30.04.2024, ha sottoscritto una perizia tecnica Pt_3
corredata di rappresentazioni fotografiche, nella quale ha effettuato una ricognizione delle lavorazioni eseguite dal Sig. il cui valore è stato nel complesso quantificato in Euro 4.351,91 Parte_2
(cfr. doc. n. 9 di parte ricorrente), evidenziando come parte resistente non avesse neppure provveduto allo smaltimento né degli imballaggi relativi alle nuove installazioni, abbandonati pertanto nella sede del cantiere, né alla rimozione e smaltimento delle vecchie installazioni. Per quanto concerne invece la controprestazione eseguita da parte ricorrente, è documentato che in data 27.09.2023, il Sig. abbia versato a titolo di acconto sul corrispettivo pattuito Pt_1
la somma di Euro 15.950,00, di cui alla fattura n. 16/23 del 26.09.2023 (cfr. doc. nn. 4 e 5 di parte ricorrente).
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi che parte ricorrente abbia sufficientemente fornito la prova del rapporto contrattuale instaurato con il Sig. e Parte_2 finanche dell'avvenuto pagamento in favore di quest'ultimo, a titolo di corrispettivo della fornitura, della somma di Euro 15.950,00.
Parimenti, deve ritenersi che parte ricorrente abbia sufficientemente allegato e finanche provato, per il tramite delle prove orali espletate, l'inesatto adempimento del Sig. Parte_2
agli obblighi di fornitura e posa dei serramenti e degli infissi di cui al contratto intercorso tra le parti.
A tal proposito, avuto riguardo della non completezza e della modesta entità delle lavorazioni effettivamente eseguite da parte del resistente rispetto all'insieme di quelle pattuite, deve ritenersi che l'inadempimento posto in essere dal Sig. debba essere qualificato come grave e Parte_2 rilevante ai fini dell'art. 1455 c.c. e, pertanto, idoneo a fondare il ricorso al rimedio della risoluzione contrattuale.
Di conseguenza, la domanda di parte ricorrente deve essere accolta e, in ragione di ciò, deve essere dichiarata la risoluzione per grave inadempimento da parte del Sig. con Parte_2 conseguente condanna di quest'ultimo alla restituzione di quanto percepito a titolo di corrispettivo, al netto del valore corrispondente alle lavorazioni effettivamente svolte, ovverosia complessivi Euro
11.598,09.
***
In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte resistente deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte ricorrente le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma I, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, della natura e del valore dell'affare), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, valori medi di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 5.201,00 ad Euro
26.000,00” ridotti della metà per la fase decisionale alla luce dell'attività in concreto svolta, e così per:
Euro 919,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 1.680,00 per la fase di trattazione/istruttoria;
Euro 851,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 4.227,00 oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
3304/2023 R.G. promossa da (parte ricorrente) contro Parte_1 Parte_2
(parte resistente contumace), nel contraddittorio delle parti:
1) Accerta e dichiara il grave inadempimento di in relazione al contratto Parte_2
concluso con nel Settembre 2023, avente ad oggetto la fornitura e posa di infissi, Parte_1 serramenti, tende e zanzariere relativamente all'immobile sito in Pietra Marazzi, Strada Alta per
Montecastello n. 6 e, per l'effetto, ne dichiara la risoluzione;
2) Dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di Parte_2 Parte_1
della somma di Euro 11.598,09, oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/02 dalla proposizione della domanda giudiziale sino al saldo effettivo;
3) Dichiara tenuto e condanna a rimborsare a le spese Parte_2 Parte_1
del presente giudizio, liquidate in Euro 4.227,00 per compensi ed Euro 264,00 per spese documentate, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Così deciso in Alessandria, in data 09.06.2025.
Minuta redatta dall'AUPP Andrea Schiara.
IL GIUDICE
Dott.ssa Alice AMBROSIO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice Dott.ssa Alice AMBROSIO ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1496/2024 R.G. promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Parte_1 C.F._1
Grattarola, del Foro di Alessandria, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Alessandria,
Via Trotti n. 46, in forza di delega rilasciata in calce al ricorso;
-PARTE RICORRENTE-
contro
:
Controparte_1
-PARTE RESISTENTE Contumace- avente per oggetto: inadempimento contrattuale, risoluzione;
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE COSTITUITA:
Come da verbale del 19 marzo 2025 e da ricorso datato 10.06.2024:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, accertare e dichiarare l'inadempimento del sig. , Parte_2 titolare dell'impresa individuale e per l'effetto l'intervenuta risoluzione del contratto per le ragioni di cui in narrativa condannare , titolare dell'impresa individuale, Parte_2 alla restituzione della somma di € 11.598,09 in favore del sig.
[...]
oltre interessi legali ex art. 1284 comma IV c.c. maturati e Pt_1
maturandi dal giorno della domanda fino al saldo effettivo Con vittoria delle spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 25.06.2024, il Sig. Parte_1 ricorreva al Tribunale di Alessandria per veder dichiarare l'intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale instauratosi fra la parte ricorrente ed il Sig. e conseguentemente, Parte_2 vederlo condannare alla restituzione della somma di Euro 11.598,09 oltre interessi, da quest'ultimo percepita.
Nello specifico, il Sig. deduceva di aver affidato all'impresa individuale “Il Pt_1
Legno e Più” del Sig. l'esecuzione di lavori consistenti nell'installazione di Parte_2 serramenti e zanzariere nell'immobile di proprietà del ricorrente, sito in Pietra Marazzi, Strada Alta per Montecastello n. 6, per i quali le parti concordavano via Whatsapp un corrispettivo ammontante ad Euro 29.000,00 oltre I.V.A.
Parte ricorrente deduceva che, sebbene già il 26.09.2023 avesse provveduto a versare l'acconto di Euro 15.950,00, alla data del 14.02.2024 parte resistente non aveva ancora avviato alcuna opera.
Allegava che solamente a seguito di sollecito effettuato dal legale del ricorrente, in data
16.02.2024, l'impresa resistente avviava alcuni lavori senza però completarli.
Deduceva che con missiva del 19.02.2024, parte resistente comunicava la propria volontà di risolvere il rapporto contrattuale con restituzione di quanto corrisposto e che, di conseguenza, parte resistente si presentava nuovamente per eseguire solamente alcuni dei lavori pattuiti.
Il Sig. affermava che, di conseguenza, in data 17.04.2024 ribadiva e confermava Pt_1
la propria volontà di ritenere risolto il contratto stipulato ed affidava al Geom. il Parte_3
compito di effettuare una stima del valore delle opere pattuite e fino a quel momento eseguite, le quali venivano da quest'ultimo quantificate in Euro 4.351,91.
Allegava infine di essere stato costretto ad incaricare un diverso artigiano per il completamento delle lavorazioni non ultimate dal resistente.
Nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo ad opera del ricorrente, parte resistente non si costituiva in giudizio e, di conseguenza, all'udienza del 10.12.2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 19.03.2025, esperite le prove testimoniali ammesse, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma III c.p.c..
*** Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente, deve precisarsi che, secondo orientamento giurisprudenziale ormai unanime, “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001
n. 13533).
Inoltre, in tema di risoluzione del contratto per inadempimento, deve altresì richiamarsi il dettato di cui all'art. 1455 c.c., secondo il quale “Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra”.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in giudizio (cfr. docc. nn. 1, 2 e 4) risulta provato che nel mese di Settembre 2023, parte ricorrente conferiva a parte resistente incarico per la fornitura e posa di infissi, serramenti, tende e zanzariere relativamente all'immobile sito in Pietra
Marazzi, Strada Alta per Montecastello n. 6, e che le parti, mediante messaggistica Whatsapp, convenivano quale controvalore della prestazione sopra indicata la somma complessiva di Euro
29.000,00 (cfr. doc. n. 2 di parte ricorrente).
Peraltro, l'esistenza di tale incarico è stata anche corroborata dalle dichiarazioni rese dal
EO direttore lavori del cantiere relativo all'immobile di cui sopra, il quale, Parte_3
escusso come teste, ha confermato che parte resistente ha fornito n. 5 falsi telai per finestre, n. 2 falsi telai per porte finestre, n. 2 falsi telai per bocche di lupo e n. 1 falso telaio per portone, senza però procedere alla loro installazione, mentre ha invece sia fornito che montato n. 4 finestre Velux e n. 4 tende oscuranti (cfr. verbale di udienza del 19.03.2025).
Inoltre, il teste sopra citato, ha confermato che le lavorazioni relative alla fornitura e posa delle zanzariere, delle restanti finestre, delle persiane, della porta in alluminio e della porta blindata, sebbene pattuite, non sono mai state eseguite da parte resistente nonostante i solleciti effettuati dal
Sig. rispettivamente in data 15.02.2024; 19.02.2024 e 19.04.2024 (cfr. docc. nn. 6, 7 ed Pt_1
8 di parte ricorrente).
Invero, il EO , in data 30.04.2024, ha sottoscritto una perizia tecnica Pt_3
corredata di rappresentazioni fotografiche, nella quale ha effettuato una ricognizione delle lavorazioni eseguite dal Sig. il cui valore è stato nel complesso quantificato in Euro 4.351,91 Parte_2
(cfr. doc. n. 9 di parte ricorrente), evidenziando come parte resistente non avesse neppure provveduto allo smaltimento né degli imballaggi relativi alle nuove installazioni, abbandonati pertanto nella sede del cantiere, né alla rimozione e smaltimento delle vecchie installazioni. Per quanto concerne invece la controprestazione eseguita da parte ricorrente, è documentato che in data 27.09.2023, il Sig. abbia versato a titolo di acconto sul corrispettivo pattuito Pt_1
la somma di Euro 15.950,00, di cui alla fattura n. 16/23 del 26.09.2023 (cfr. doc. nn. 4 e 5 di parte ricorrente).
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi che parte ricorrente abbia sufficientemente fornito la prova del rapporto contrattuale instaurato con il Sig. e Parte_2 finanche dell'avvenuto pagamento in favore di quest'ultimo, a titolo di corrispettivo della fornitura, della somma di Euro 15.950,00.
Parimenti, deve ritenersi che parte ricorrente abbia sufficientemente allegato e finanche provato, per il tramite delle prove orali espletate, l'inesatto adempimento del Sig. Parte_2
agli obblighi di fornitura e posa dei serramenti e degli infissi di cui al contratto intercorso tra le parti.
A tal proposito, avuto riguardo della non completezza e della modesta entità delle lavorazioni effettivamente eseguite da parte del resistente rispetto all'insieme di quelle pattuite, deve ritenersi che l'inadempimento posto in essere dal Sig. debba essere qualificato come grave e Parte_2 rilevante ai fini dell'art. 1455 c.c. e, pertanto, idoneo a fondare il ricorso al rimedio della risoluzione contrattuale.
Di conseguenza, la domanda di parte ricorrente deve essere accolta e, in ragione di ciò, deve essere dichiarata la risoluzione per grave inadempimento da parte del Sig. con Parte_2 conseguente condanna di quest'ultimo alla restituzione di quanto percepito a titolo di corrispettivo, al netto del valore corrispondente alle lavorazioni effettivamente svolte, ovverosia complessivi Euro
11.598,09.
***
In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte resistente deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte ricorrente le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma I, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, della natura e del valore dell'affare), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, valori medi di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 5.201,00 ad Euro
26.000,00” ridotti della metà per la fase decisionale alla luce dell'attività in concreto svolta, e così per:
Euro 919,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 1.680,00 per la fase di trattazione/istruttoria;
Euro 851,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 4.227,00 oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
3304/2023 R.G. promossa da (parte ricorrente) contro Parte_1 Parte_2
(parte resistente contumace), nel contraddittorio delle parti:
1) Accerta e dichiara il grave inadempimento di in relazione al contratto Parte_2
concluso con nel Settembre 2023, avente ad oggetto la fornitura e posa di infissi, Parte_1 serramenti, tende e zanzariere relativamente all'immobile sito in Pietra Marazzi, Strada Alta per
Montecastello n. 6 e, per l'effetto, ne dichiara la risoluzione;
2) Dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di Parte_2 Parte_1
della somma di Euro 11.598,09, oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/02 dalla proposizione della domanda giudiziale sino al saldo effettivo;
3) Dichiara tenuto e condanna a rimborsare a le spese Parte_2 Parte_1
del presente giudizio, liquidate in Euro 4.227,00 per compensi ed Euro 264,00 per spese documentate, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Così deciso in Alessandria, in data 09.06.2025.
Minuta redatta dall'AUPP Andrea Schiara.
IL GIUDICE
Dott.ssa Alice AMBROSIO