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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 13/07/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1877/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1877/2022 promossa da:
con avv. Cristiana Tacchetto, Elena Pinton e Valentina Vigolo Parte_1
ricorrente contro con avv. Maria Susetta Galzignato CP_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da foglio di p.c. depositato il 27.05.2025
Per parte convenuta: come da foglio di p.c. depositato in data 27.05.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 16 Con ricorso depositato il 28.03.2022 permesso di avere contratto Parte_1 matrimonio con in data 25.08.2015 in Moldavia e che dal matrimonio CP_1 erano nati i figli (in data 08.03.2011) e (in data 29.07.2017), Per_1 Per_2 evidenziava che:
-la convivenza era ormai divenuta intollerabile a causa dei comportamenti della CP_1
(abuso di alcool e frequentazione di altri uomini);
- in ragione delle false accuse mosse dalla , egli era stato destinatario in data CP_1
19.3.2021 di un'ordinanza di allontanamento dalla casa familiare con contestuale divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie e con indicazione di avere contatti con i due figli in forma protetta;
- i servizi sociali, intervenuti in tale contesto nel marzo del 2021, valutata la situazione della , decidevano di inviarla al serd di riferimento attivando un programma di CP_1 valutazione alcologica, nell'ambito del quale veniva dato atto della difficoltà della stessa a mantenere una regolarità nel monitoraggio e nei colloqui e veniva confermato un quadro clinico di “disturbo di uso di alcol”;
- in ragione delle problematiche della madre riscontrate dal consultorio, i figli, da metà gennaio 2022, con provvedimento del Tribunale per i minorenni, venivano collocati presso il padre.
Ciò premesso, chiedeva: la pronuncia di separazione;
in ossequio al decreto del
Tribunale per i minorenni di Venezia, atteso l'affidamento dei figli e al Per_1 Per_2 servizio sociale, confermare la collocazione dei medesimi presso il padre, stabilendo che essi incontrino la madre solo in modalità protetta o comunque alla presenza di persona adulta di comprovata fiducia previa una valutazione da parte degli assistenti sociali;
l'assegnazione a sé della casa familiare;
in revisione di quanto disposto dal GIP del Tribunale di Padova, la revoca con effetto retroattivo da febbraio 2022 dell'obbligo di versare alla l'importo di euro 300 a titolo di contributo il mantenimento di CP_1 quest'ultima (per euro 50) e dei figli (per euro 125 ciascuno); disporre a carico della madre un contributo al mantenimento dei figli nella misura ritenuta di giustizia oltre il
50% delle spese straordinarie;
percezione dell'AU interamente in capo al padre.
si costituiva con comparsa di costituzione depositata in data 13.07.2022, CP_1 associandosi alla domanda di separazione, ma a condizioni diverse.
Allegava che:
- ella non abusava di alcol, al contrario del marito;
pagina 2 di 16 - la convivenza era divenuta intollerabile a causa dei comportamenti maltrattanti posti in essere ai suoi danni da parte del ricorrente (imputato del reato di cui all'art. 572 c.p. nel parallelo procedimento penale, nell'ambito del quale era stata emessa nei suoi confronti una ordinanza di allontanamento dalla casa familiare con contestuale divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie e con indicazione di avere contatti con i due figli in forma protetta nelle forme stabilite dalle strutture socio sanitarie).
Formulava le seguenti conclusioni: dichiarare la separazione dei coniugi con affido condiviso dei figli minori e loro collocamento presso l'abitazione della madre, assegnazione alla madre della casa familiare, disciplina del diritto di visita paterno, onere per il padre di contribuire al mantenimento dei figli con una somma mensile pari a euro a 600 oltre il 50% delle spese straordinarie;
assegno di mantenimento per sé pari a euro 200.
All'udienza presidenziale celebrata il 14.7.2022, il Presidente del., esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, con ordinanza 14.7.2022, rilevato che “i profili inerenti
l'affidamento, collocamento e visita della prole minore rimane attribuita alla competenza del Tribunale dei minori presso il quale è ancora pendente relativo procedimento;
rilevato che l'assunto provvedimento del giudice penale di allontanamento del ricorrente della casa coniugale, non ancora dallo stesso giudice revocato, preclude determinazione in ordine alla richiesta assegnazione (peraltro il provvedimento penale muove dalla imputabilità di fatti al marito nei confronti della moglie che escludono che il suo allontanamento dalla casa coniugale, pur in forza di provvedimento giudiziale, sia stato determinato da giusta causa); rilevato che il padre si occupa di tutte le esigenze dei minori e che la madre sta ultimando un percorso di recupero in comunità terapeutica e allo stato non ha entrate sufficienti per contribuire al mantenimento dei figli” adottava i seguenti provvedimenti urgenti:
1. Autorizza i coniugi a vivere separati con facoltà di stabilire residenza, domicilio e dimora dove vorranno;
2. pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla moglie la somma di Parte_1 euro 200, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, quale contributo al mantenimento della stessa;
3. pone a carico del marito l'obbligo di provvedere al mantenimento Parte_1 diretto dei minori facendosi carico delle loro necessità, oltre alla rifusione a carico di pagina 3 di 16 entrambi i genitori al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del tribunale di
Padova”.
Transitata la causa avanti al giudice istruttore, all'udienza del 19.01.2023 parte ricorrente chiedeva la modifica dei provvedimenti presidenziali con Pt_1 assegnazione al ricorrente della casa coniugale, revoca dell'assegno di mantenimento disposto a favore della resistente e riconoscimento di un contributo al mantenimento a carico della madre in favore dei figli allegando 1.che i minori da gennaio 2022 erano collocati presso il padre e vedevano la madre in modalità protetta;
2.che in data
19.02.2021 era stato revocato il provvedimento del GIP di Padova di allontanamento dalla casa coniugale 3.che la resistente aveva capacità lavorativa e conviveva con carattere di stabilità e continuità con altro uomo. Concessi i termini per memoria difensiva sul punto alla parte resistente, quest'ultima evidenziava 1. che la sua frequentazione con altro uomo ( era saltuaria e non configurava Persona_3 convivenza;
2. che ella non percepiva alcuno stipendio e non era in grado di provvedere al mantenimento né per sé né per i figli.
Con ordinanza dell'1.3.2023 il GI assegnava la casa coniugale al padre e confermava per il resto i provvedimenti presidenziali già assunti. Concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e rinviava all'udienza del 12.09.2023 per la discussione delle istanze istruttorie.
Con la memoria 183 co. 6 n. 2 c.p.c. la parte ricorrente presentava nuova istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali (chiedendo la revoca o la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie;
di porre a carico della un CP_1 contributo al mantenimento dei figli oltre alla ripartizione delle spese straordinarie al
50%; di disporre la percezione in capo al padre dell'AU in via esclusiva) che veniva discussa all'udienza del 12.09.2023.
All'esito, con ordinanza 22.09.2023 il GI disponeva a carico della madre, a far data dal mese successivo a quello di comunicazione del provvedimento, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori e con il versamento di una somma Per_1 Per_2 mensile pari a euro 100 e confermava per il resto i provvedimenti presidenziali.
Ammetteva parzialmente i capitoli di prova richiesti, disponeva che i Servizi provvedessero a trasmettere tutte le relazioni inerenti il nucleo familiare, faceva onere alle parti di aggiornare le proprie produzioni fiscali e rimetteva la causa al Collegio per la decisione in punto status. pagina 4 di 16 Con sentenza n.1891/2023 publicata il 03.10.2023 il Tribunale di Padova pronunciava la separazione tra i coniugi e con ordinanza di pari data rimetteva la causa in istruttoria all'udienza del 15.12.2023 per l'assunzione dei testi ammessi
All'esito della assunzione delle testimonianze, il procuratore di parte ricorrente formulava nuova istanza di modifica dei provvedimenti provvisori, chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente e con ordinanza del 07.02.2024
l'istanza veniva accolta, disponendo il GI la revoca dell'assegno di mantenimento già disposto in favore di a far data dalla domanda (20.12.2023). Nella CP_1 medesima ordinanza il Giudice sollecitava la trasmissione delle relazioni dei s.s. e fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 24.09.2024
A tale udienza le parti comparivano mediante note scritte;
il Giudice rimetteva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 20.01.2025 il Collegio rimetteva la causa sul ruolo per l'acquisizione della documentazione dal Tribunale per i minorenni e per le deduzioni delle parti in punto affido, collocamento e diritto di visita, alla luce delle seguenti argomentazioni: “- quanto alla disciplina relativa ai figli minori della coppia, parte ricorrente ha documentato che, ad iniziativa del Pubblico Ministero, è stato incardinato presso il
Tribunale per i minorenni di Venezia con ricorso depositato in data 08.09.2021 (doc. 22
e 47 di parte ricorrente), e quindi prima dell'instaurazione del presente procedimento, il procedimento n. 588/2021 R.R. ex art. 330 c.c. nell'interesse dei minori e di
[...]
; -sul punto va ricordato che al presente procedimento, il cui ricorso introduttivo CP_1
è stato depositato il 28.3.2022 con successiva iscrizione a ruolo il 29.3.2022, si applica l'art. 38 disp. att. c.c. nella formulazione precedente a quella introdotta con la l.
206/2021 entrata in vigore il 22.6.2022 secondo cui “sono di competenza del Tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334,
335 e 371 ultimo comma del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 c.c. resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile;
in tali ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. Sono altresì di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317 bis del codice civile”. - la pagina 5 di 16 giurisprudenza di legittimità è intervenuta (con riferimento all'interpretazione dell'art. 38 disp. att. c.c. nella versione applicabile ratione temporis al caso in esame) in merito alla problematica relativa alla ripartizione delle competenze tra T.O. in caso di Pt_2 precedente pendenza di un procedimento tra le stesse parti avanti il T.M. rispetto a quello incardinato avanti il T.O.; - la Corte di cassazione ha chiarito che, alla luce del tenore letterale della norma di riferimento e del carattere tassativo della deroga alla competenza ivi previsto, in caso di prevenzione del procedimento incardinato avanti il
T.M., come nel caso di specie, rimane di competenza di quest'ultimo unicamente l'esame delle domande contenenti richieste di provvedimenti ex art. 330 e seguenti c.c., implicanti provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale, mentre resta di competenza del T.O. successivamente adito l'esame delle diverse domande riguardanti l'affidamento del minore, la disciplina dei rapporti con il genitore non collocatario, nonché la determinazione del contributo dovuto da quest'ultimo per il mantenimento del minore, ferma restando la necessità di tener conto, nell'adozione dei provvedimenti nell'interesse della prole, delle determinazioni assunte dal giudice specializzato, destinate inevitabilmente a ripercuotersi sul regime dell'affidamento dei figli e sulla disciplina dei rapporti tra gli stessi e i genitori («Questa Corte ha altresì chiarito che, sebbene, al pari di quanto accade nell'ipotesi di preventiva proposizione della domanda di separazione o di divorzio o di quella ex art. 316 c.c., possano ravvisarsi indubbie interrelazioni o interferenze tra i due tipi di procedimento, il carattere tassativo delle competenze attribuite al Tribunale per i minorenni e la mancata previsione di una vis attractiva in favore dello stesso impongono di ritenere che il giudizio successivamente promosso dinanzi al Tribunale ordinario resti attribuito alla competenza di quest'ultimo, ferma restando la necessità di tener conto, nell'adozione dei provvedimenti nell'interesse della prole, delle determinazioni assunte dal giudice specializzato, destinate inevitabilmente a ripercuotersi sul regime dell'affidamento dei figli e sulla disciplina dei rapporti tra gli chiaramente la disciplina dettata dall'articolo
38 disp. att. c.c., la quale, nell'estendere la competenza del Tribunale ordinario alla domanda di adozione dei provvedimenti riguardanti il figlio nato fuori dal matrimonio, in precedenza ritenuta spettante alla competenza del Tribunale per i minorenni, si limita ad escludere la competenza di quest'ultimo in ordine ai provvedimenti di cui agli art. 330 e segg. c.c. in riferimento all'ipotesi in cui al momento della proposizione della relativa domanda sia già pendente un giudizio ex articolo 316 c.c., ma nulla dispone in pagina 6 di 16 ordine all'ipotesi inversa, che resta pertanto soggetta alla disciplina generale”) (cfr.
Cass. Civ. n.31700 del 04/11/2021; nello stesso senso Cass. Civ. n.16338 del
10/06/2021); -di conseguenza, devono ritenersi di competenza di questo Collegio le determinazioni in punto affido, collocamento e diritto di visita relative ai minori”.
All'udienza del 13.2.2025 le parti precisavano le conclusioni e il GI rimetteva la causa al collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nelle more veniva depositata nuova relazione dei servizi sociali datata 3.4.2025
Il Collegio, ritenuta la rilevanza della documentazione dimessa, con ordinanza
20.5.2025 rimetteva la causa in istruttoria per il contraddittorio e fissava udienza al
30.5.2025.
All'udienza 30.5.2025 le parti si riportavano alle proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
1. Definizione del thema decidendum.
Appare opportuno preliminarmente cristallizzare il thema decidendum del presente giudizio alla luce dell'evoluzione dello stesso.
Come indicato nella parte narrativa, nelle more del procedimento è già intervenuta una sentenza parziale sullo status, sicché nei rapporti tra i coniugi occorre decidere solo in merito alla fondatezza o meno della domanda relativa all'assegno di mantenimento proposta dalla parte resistente.
Quanto alla disciplina relativa ai figli minori della coppia, parte ricorrente ha documentato che, ad iniziativa del Pubblico Ministero, è stato incardinato presso il
Tribunale per i minorenni di Venezia con ricorso depositato in data 08.09.2021 (doc. 22
e 47 di parte ricorrente), e quindi prima dell'instaurazione del presente procedimento, il procedimento n. 588/2021 RR ex art. 330 c.c. nell'interesse dei minori e di
[...]
. CP_1
Sul punto va premesso che al procedimento in esame, il cui ricorso introduttivo è stato depositato il 28.3.2022 con successiva iscrizione a ruolo il 29.3.2022, si applica l'art. 38 disp. att. nella formulazione precedente a quella introdotta con la l. 206/2021 entrata in vigore il 22.6.2022 (“Sono di competenza del Tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371 ultimo comma del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 c.c. resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di pagina 7 di 16 separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile;
in tali ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario.
Sono altresì di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317 bis del codice civile”).
Occorre ricordare che la giurisprudenza di legittimità è intervenuta (con riferimento all'interpretazione dell'art. 38 disp. att. c.c. nella versione applicabile ratione temporis al caso in esame) in merito alla problematica relativa alla ripartizione delle competenze tra
T.O. in caso di precedente pendenza di un procedimento tra le stesse parti avanti Pt_2 il T.M. rispetto a quello incardinato avanti il T.O.
La Suprema Corte ha chiarito che, alla luce del tenore letterale della norma di riferimento e del carattere tassativo della deroga alla competenza ivi previsto, in caso di prevenzione del procedimento incardinato avanti il T.M., come nel caso di specie, rimane di competenza di quest'ultimo unicamente l'esame delle domande contenenti richieste di provvedimenti ex art. 330 e seguenti c.c., implicanti provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale, mentre resta di competenza del T.O. successivamente adito l'esame delle diverse domande riguardanti l'affidamento del minore, la disciplina dei rapporti con il genitore non collocatario, nonché la determinazione del contributo dovuto da quest'ultimo per il mantenimento del minore, ferma restando la necessità di tener conto, nell'adozione dei provvedimenti nell'interesse della prole, delle determinazioni assunte dal giudice specializzato, destinate inevitabilmente a ripercuotersi sul regime dell'affidamento dei figli e sulla disciplina dei rapporti tra gli stessi e i genitori («Questa Corte ha altresì chiarito che, sebbene, al pari di quanto accade nell'ipotesi di preventiva proposizione della domanda di separazione o di divorzio o di quella ex art. 316 c.c., possano ravvisarsi indubbie interrelazioni o interferenze tra i due tipi di procedimento, il carattere tassativo delle competenze attribuite al Tribunale per i minorenni e la mancata previsione di una vis attractiva in favore dello stesso impongono di ritenere che il giudizio successivamente promosso dinanzi al Tribunale ordinario resti attribuito alla competenza di quest'ultimo, ferma restando la necessità di tener conto, nell'adozione dei provvedimenti nell'interesse della prole, delle determinazioni assunte dal giudice specializzato, destinate inevitabilmente
a ripercuotersi sul regime dell'affidamento dei figli e sulla disciplina dei rapporti tra gli stessi e i genitori (così da ultimo Cassazione 16338/2021 citata). In tal senso depone pagina 8 di 16 chiaramente la disciplina dettata dall'articolo 38 disp. att. c.c., la quale, nell'estendere la competenza del Tribunale ordinario alla domanda di adozione dei provvedimenti riguardanti il figlio nato fuori dal matrimonio, in precedenza ritenuta spettante alla competenza del Tribunale per i minorenni, si limita ad escludere la competenza di quest'ultimo in ordine ai provvedimenti di cui agli art. 330 e segg. c.c. in riferimento all'ipotesi in cui al momento della proposizione della relativa domanda si è già pendente un giudizio ex articolo 316 c.c., ma nulla dispone in ordine all'ipotesi inversa, che resta pertanto soggetta alla disciplina generale”) (cfr. Cass. Civ. n.31700 del
04/11/2021; nello stesso senso Cass. Civ. n.16338 del 10/06/2021)
Di conseguenza, diversamente da quanto stabilito nella ordinanza pres. del 14.7.2022, devono ritenersi di competenza di questo Collegio le determinazioni in punto affido, collocamento e diritto di visita relative ai minori.
2. Profili di internazionalità
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (la parte ricorrente ha cittadinanza moldava mentre la resistente ha cittadinanza rumena;
il matrimonio è stato celebrato in Moldavia) appare necessario verificare anzitutto se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alle domande avanzate dalle parti.
Per quanto attiene alla domanda di separazione, si evidenzia che sussiste la giurisdizione italiana in forza del Regolamento CE del Consiglio n. 2201/2003 del
27.11.2003 relativo alla competenza, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale. Invero, ai sensi dell'art. 3 lett. A) del suddetto regolamento “la competenza spetta alle autorità giurisdizionali dello Stato Membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi o l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”.
Nel caso de quo i coniugi hanno contratto matrimonio in Moldavia e successivamente al matrimonio hanno sempre vissuto in Italia, in Curtarolo (PD).
Sussiste quindi la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di separazione.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8 lett. A) del
Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita pagina 9 di 16 l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie i coniugi risiedono in Italia e, pertanto, si applica la legge italiana
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del Regolamento (CE) n.
1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009
C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C512/17 HR). Nel caso di specie, i figli della coppia risiedono in Italia fin dalla nascita (cfr: doc.2); pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge
31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal
2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo i minori residenti in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Sussiste, altresì, la giurisdizione italiana per quanto concerne la condizione relativa al mantenimento della prole in quanto l'art. 3, lett. b) del Regolamento CE n. 4/2009 sulle pagina 10 di 16 obbligazioni alimentari, dispone che “la competenza, a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli stati membri spetta b) all'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente”. Nel caso di specie, anche dalla documentazione allegata, si evince che la residenza abituale del ricorrente e dei figli, quale creditore della prestazione del mantenimento richiesta in Italia, è ubicata in Italia;
inoltre, l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli stessi.
Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente indipendenti, l'art. 15 del
Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie il creditore dell'obbligazione alimentare sono i figli che risiedono, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
3. Assegno di mantenimento
La parte resistente chiede un assegno di mantenimento per sé nella misura CP_1 ritenuta di giustizia in quanto non economicamente autosufficiente. Il resistente chiede il rigetto.
In sede di provvedimenti presidenziali con l'ordinanza 14.7.2022 era stato stabilito a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in favore della resistente pari a euro
200 mensili. A seguito dell'istruttoria svolta, con ordinanza del 7.2.2024 tale obbligo è stato revocato in considerazione della convivenza more uxorio instaurata dalla resistente con altra persona.
Sul punto occorre ricordare che la Suprema Corte ha chiarito come “in tema di crisi familiare, il diritto all'assegno di mantenimento viene meno ove, durante lo stato di separazione, il coniuge avente diritto instauri un rapporto di fatto con un nuovo pagina 11 di 16 partner, che si traduca in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, con onere della prova a carico del coniuge tenuto a corrispondere l'assegno” (Cass. civ. sez. 1 ord. 34728 del 12.12.2023)
Dalla istruttoria espletata è emerso come la , dopo l'allontanamento del CP_1 Pt_1 avesse dato avvio a una stabile convivenza presso l'abitazione familiare con tale
: sul punto i testi assunti (i vicini di casa) hanno riferito come fosse stata Persona_3 la stessa a presentare il come il suo “nuovo marito” (si vedano le CP_1 Per_3 dichiarazioni dei testi e ) e come il dimorasse Testimone_1 Testimone_2 Per_3 stabilmente presso l'abitazione. I testi hanno altresì riferito di come il nuovo convivente avesse dichiarato di provvedere alle esigenze della pagando per lei le spese CP_1 dell'avvocato e come egli indicasse la casa della come “casa propria” CP_1
Alla luce di tali circostanze, la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla parte resistente va rigettata con conferma della revoca a decorrere dalla data del
20.12.2023, già indicata nella ordinanza del 07.02.2024.
4. Affido, collocamento, diritto di visita della prole.
Parte ricorrente ha chiesto l'affido esclusivo a sé dei minori con conferma del collocamento in essere, diritto di visita materno solo previo percorso positivo della
Stanciu al Serd e solo per il tramite dei s.s.
La domanda merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Sin dall'inizio del presente procedimento e dal momento della emissione dell'ordine di allentamento a carico di dalla casa familiare i servizi sociali hanno Parte_1 preso in carico la situazione del nucleo familiare.
Nelle relazioni dei s.s. del 2021 vengono rilevati sin da subito le forti criticità della figura materna e l'atteggiamento maggiormente protettivo della figura paterna.
Nella relazione del 31.3.2021 i s.s. evidenziano, infatti, l'improprio coinvolgimento dei minori da parte della madre nelle dinamiche conflittuali genitoriali (la madre parla con gli operatori di aspetti familiari mostrandosi incurante della presenza del figlio minore), la situazione di personale fragilità della (che a volte si presenta agli incontri con CP_1 gli operatori in stato di alterazione da abuso di alcol) e la preoccupazione dei figli rispetto alla loro situazione (in particolare i minori riferivano agli operatori di non sentirsi sicuri ad andare in macchina con la madre).
pagina 12 di 16 Il padre d'altro canto si mostrava adeguato nei rapporti con i minori tanto che, trascorso un breve lasso di tempo dall'avvio degli incontri protetti col padre, gli operatori ritenevano di poter liberalizzare le visite.
La situazione veniva confermata nella successiva relazione del 28.10.2021 laddove si evidenziava, da un lato, che il padre proseguiva con puntualità e costanza il percorso al
(senza che fossero riscontrate a suo carico situazioni di dipendenza) e incontrava Pt_3 liberamente i figli con andamento positivo delle visite, e dall'altro che la madre presentava una situazione di dipendenza da alcol, era in difficoltà nel seguire il proposto percorso al (rispetto al quale era del tutto discontinua) e esponeva i bambini a Pt_3 situazioni non consone e teneva nei loro confronti un atteggiamento trascurante (ad esempio la non andava a prenderli a scuola). CP_1
Nel mese di novembre del 2021 era la stessa famiglia della ( si veda la relazione CP_1 dei s.s. del dicembre 2021) a segnalare un peggioramento nella condizione personale della donna con persistenza dell'abuso di alcol, frequentazioni di persone non raccomandabili e assenze prolungate anche in orari notturni.
Alla luce di tale situazione i s.s. ritenevano opportuno il collocamento dei minori presso il contesto paterno. E, infatti, i minori dall'inizio del 2022 venivano collocati stabilmente presso il padre.
Per il periodo di osservazione successivo, risulta che mentre il padre ha sempre mantenuto un rapporto costante e collaborativo con le istituzioni, seguendo le prescrizioni e favorendo l'accesso dei minori ai servizi offerti a supporto (quali il sed e il supporto psicologico), la madre non ha mai mantenuto il contatto con il con la Pt_3 necessaria continuità, non ha completato i percorsi proposti e ha via via diradato gli incontri con figli (proseguiti solo fino a marzo del 2023) sino a ridurli al solo contatto telefonico (una volta al mese).
Sul punto i s.s. nella relazione del 10.4.2024 hanno concluso che al momento non ci sono i presupposti per l'organizzazione di incontri protetti in quanto la madre è ancora in grossa difficoltà e non riesce a trovare sufficiente motivazione neanche per il bene dei figli.
Quanto invece alla figura paterna i servizi hanno da ultimo evidenziato (rel. 19.3.2025) che il sig. “sta mostrando un forte orientamento e attenzione alla crescita dei Pt_1 bambini, coadiuvato dalla madre che vive presso di loro riuscendo a mantenersi aperto anche a possibili aiuti esterni, collaborando nel tempo in modo costante con i servizi” pagina 13 di 16 Alla luce di ciò i servizi hanno concluso per ritenere il percorso dello stesso completato in maniera positiva.
Va infine rilevato, quanto alla pendenza del procedimento penale a carico del ricorrente, che lo stesso si è concluso con una sentenza di assoluzione ( doc. 72 di parte ricorrente)
Tenuto conto, dunque, di tali circostanze e in particolare preso atto, da un lato, del fallimento di tutti i tentativi di recupero delle capacità genitoriali in capo alla sig.ra e, dall'altro, del positivo completamento del percorso da parte del sig. CP_1 Pt_1 il Tribunale dispone l'affido dei minori in via super-esclusiva al padre con collocamento presso il medesimo e dispone che l'eventuale ripresa delle visite tra la madre e i minori avvenga previo positivo completamento di un percorso della al e solo per CP_1 Pt_3 il tramite dei servizi sociali competenti.
5. Contributo al mantenimento della prole.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti.
E', inoltre, necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Il padre lavora come operaio per la ditta con uno stipendio mensile Parte_1 medio di euro 1.600 (doc. 5 di parte ricorrente).
La madre non ha documentato la propria situazione economica dichiarando di essere disoccupata. Tuttavia, sul punto occorre precisare che ella non ha nemmeno provato che sussistano limitazione oggettive alla sua generica capacità lavorativa, dato del quale dovrà tenersi conto nella determinazione del contributo in favore dei figli. Sul punto va infatti ricordato che sussiste il dovere dei genitori di attivarsi per assicurare alla prole le indispensabili risorse per vivere in modo dignitoso, sicché in simili casi la misura dell'assegno va stabilita con riferimento prioritario alle essenziali esigenze dei figli. Per escludere l'obbligo di mantenimento della prole non basta, invero, allegare meramente uno stato di disoccupazione, dovendosi verificare, avuto riguardo a tutte le circostanze concrete del caso, la possibilità del genitore di collocarsi o meno utilmente, ed in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro. pagina 14 di 16 In ragione di quanto sopra rilevato e in assenza di modifiche intervenute dal momento della pronuncia dei provvedimenti in ordine all'obbligo della di versare un CP_1 contributo di mantenimento per i figli pari a €. 100 mensili, il Collegio ritiene congruo confermare l'obbligo per la di contribuire al mantenimento dei figli minori CP_1 mediante il versamento di una somma mensile pari ad euro 100 oltre il 50% delle spese straordinarie.
L'assegno unico sarà percepito per intero dal padre, in quanto affidatario in via esclusiva e collocatario dei figli minori.
6. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta.
[...]
va pertanto condannata a rifondere a le spese del giudizio, CP_1 Parte_1 liquidate, secondo quanto previsto dal DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022, in €. 7.616,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva,
€ 1.806,00 per la fase di trattazione ed € 2.905,00 per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre 15% spese generali, IVA e c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda di assegno di mantenimento di parte resistente.
2. Affida i figli minori e in via super-esclusiva al padre e li Per_1 Persona_4 colloca presso l'abitazione paterna;
3. Dispone che le visite con la madre possano avvenire per il tramite dei competenti servizi sociali solo previo svolgimento da parte della resistente di un positivo CP_1 percorso al serd;
4. Pone a carico di , a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, CP_1 la somma di euro 100 mensili, rivalutabili annualmente second indici Istat, da versare al padre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Padova;
5. Condanna a rifondere a le spese del presente giudizio, CP_1 Parte_1 liquidate in complessivi euro 7.616 per compenso professionale, oltre spese generali, iva e CPA.
pagina 15 di 16 Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 10.6.2025.
Il Presidente est.
Dott. Barbara De Munari
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1877/2022 promossa da:
con avv. Cristiana Tacchetto, Elena Pinton e Valentina Vigolo Parte_1
ricorrente contro con avv. Maria Susetta Galzignato CP_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da foglio di p.c. depositato il 27.05.2025
Per parte convenuta: come da foglio di p.c. depositato in data 27.05.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 16 Con ricorso depositato il 28.03.2022 permesso di avere contratto Parte_1 matrimonio con in data 25.08.2015 in Moldavia e che dal matrimonio CP_1 erano nati i figli (in data 08.03.2011) e (in data 29.07.2017), Per_1 Per_2 evidenziava che:
-la convivenza era ormai divenuta intollerabile a causa dei comportamenti della CP_1
(abuso di alcool e frequentazione di altri uomini);
- in ragione delle false accuse mosse dalla , egli era stato destinatario in data CP_1
19.3.2021 di un'ordinanza di allontanamento dalla casa familiare con contestuale divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie e con indicazione di avere contatti con i due figli in forma protetta;
- i servizi sociali, intervenuti in tale contesto nel marzo del 2021, valutata la situazione della , decidevano di inviarla al serd di riferimento attivando un programma di CP_1 valutazione alcologica, nell'ambito del quale veniva dato atto della difficoltà della stessa a mantenere una regolarità nel monitoraggio e nei colloqui e veniva confermato un quadro clinico di “disturbo di uso di alcol”;
- in ragione delle problematiche della madre riscontrate dal consultorio, i figli, da metà gennaio 2022, con provvedimento del Tribunale per i minorenni, venivano collocati presso il padre.
Ciò premesso, chiedeva: la pronuncia di separazione;
in ossequio al decreto del
Tribunale per i minorenni di Venezia, atteso l'affidamento dei figli e al Per_1 Per_2 servizio sociale, confermare la collocazione dei medesimi presso il padre, stabilendo che essi incontrino la madre solo in modalità protetta o comunque alla presenza di persona adulta di comprovata fiducia previa una valutazione da parte degli assistenti sociali;
l'assegnazione a sé della casa familiare;
in revisione di quanto disposto dal GIP del Tribunale di Padova, la revoca con effetto retroattivo da febbraio 2022 dell'obbligo di versare alla l'importo di euro 300 a titolo di contributo il mantenimento di CP_1 quest'ultima (per euro 50) e dei figli (per euro 125 ciascuno); disporre a carico della madre un contributo al mantenimento dei figli nella misura ritenuta di giustizia oltre il
50% delle spese straordinarie;
percezione dell'AU interamente in capo al padre.
si costituiva con comparsa di costituzione depositata in data 13.07.2022, CP_1 associandosi alla domanda di separazione, ma a condizioni diverse.
Allegava che:
- ella non abusava di alcol, al contrario del marito;
pagina 2 di 16 - la convivenza era divenuta intollerabile a causa dei comportamenti maltrattanti posti in essere ai suoi danni da parte del ricorrente (imputato del reato di cui all'art. 572 c.p. nel parallelo procedimento penale, nell'ambito del quale era stata emessa nei suoi confronti una ordinanza di allontanamento dalla casa familiare con contestuale divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie e con indicazione di avere contatti con i due figli in forma protetta nelle forme stabilite dalle strutture socio sanitarie).
Formulava le seguenti conclusioni: dichiarare la separazione dei coniugi con affido condiviso dei figli minori e loro collocamento presso l'abitazione della madre, assegnazione alla madre della casa familiare, disciplina del diritto di visita paterno, onere per il padre di contribuire al mantenimento dei figli con una somma mensile pari a euro a 600 oltre il 50% delle spese straordinarie;
assegno di mantenimento per sé pari a euro 200.
All'udienza presidenziale celebrata il 14.7.2022, il Presidente del., esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, con ordinanza 14.7.2022, rilevato che “i profili inerenti
l'affidamento, collocamento e visita della prole minore rimane attribuita alla competenza del Tribunale dei minori presso il quale è ancora pendente relativo procedimento;
rilevato che l'assunto provvedimento del giudice penale di allontanamento del ricorrente della casa coniugale, non ancora dallo stesso giudice revocato, preclude determinazione in ordine alla richiesta assegnazione (peraltro il provvedimento penale muove dalla imputabilità di fatti al marito nei confronti della moglie che escludono che il suo allontanamento dalla casa coniugale, pur in forza di provvedimento giudiziale, sia stato determinato da giusta causa); rilevato che il padre si occupa di tutte le esigenze dei minori e che la madre sta ultimando un percorso di recupero in comunità terapeutica e allo stato non ha entrate sufficienti per contribuire al mantenimento dei figli” adottava i seguenti provvedimenti urgenti:
1. Autorizza i coniugi a vivere separati con facoltà di stabilire residenza, domicilio e dimora dove vorranno;
2. pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla moglie la somma di Parte_1 euro 200, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, quale contributo al mantenimento della stessa;
3. pone a carico del marito l'obbligo di provvedere al mantenimento Parte_1 diretto dei minori facendosi carico delle loro necessità, oltre alla rifusione a carico di pagina 3 di 16 entrambi i genitori al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del tribunale di
Padova”.
Transitata la causa avanti al giudice istruttore, all'udienza del 19.01.2023 parte ricorrente chiedeva la modifica dei provvedimenti presidenziali con Pt_1 assegnazione al ricorrente della casa coniugale, revoca dell'assegno di mantenimento disposto a favore della resistente e riconoscimento di un contributo al mantenimento a carico della madre in favore dei figli allegando 1.che i minori da gennaio 2022 erano collocati presso il padre e vedevano la madre in modalità protetta;
2.che in data
19.02.2021 era stato revocato il provvedimento del GIP di Padova di allontanamento dalla casa coniugale 3.che la resistente aveva capacità lavorativa e conviveva con carattere di stabilità e continuità con altro uomo. Concessi i termini per memoria difensiva sul punto alla parte resistente, quest'ultima evidenziava 1. che la sua frequentazione con altro uomo ( era saltuaria e non configurava Persona_3 convivenza;
2. che ella non percepiva alcuno stipendio e non era in grado di provvedere al mantenimento né per sé né per i figli.
Con ordinanza dell'1.3.2023 il GI assegnava la casa coniugale al padre e confermava per il resto i provvedimenti presidenziali già assunti. Concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e rinviava all'udienza del 12.09.2023 per la discussione delle istanze istruttorie.
Con la memoria 183 co. 6 n. 2 c.p.c. la parte ricorrente presentava nuova istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali (chiedendo la revoca o la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie;
di porre a carico della un CP_1 contributo al mantenimento dei figli oltre alla ripartizione delle spese straordinarie al
50%; di disporre la percezione in capo al padre dell'AU in via esclusiva) che veniva discussa all'udienza del 12.09.2023.
All'esito, con ordinanza 22.09.2023 il GI disponeva a carico della madre, a far data dal mese successivo a quello di comunicazione del provvedimento, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori e con il versamento di una somma Per_1 Per_2 mensile pari a euro 100 e confermava per il resto i provvedimenti presidenziali.
Ammetteva parzialmente i capitoli di prova richiesti, disponeva che i Servizi provvedessero a trasmettere tutte le relazioni inerenti il nucleo familiare, faceva onere alle parti di aggiornare le proprie produzioni fiscali e rimetteva la causa al Collegio per la decisione in punto status. pagina 4 di 16 Con sentenza n.1891/2023 publicata il 03.10.2023 il Tribunale di Padova pronunciava la separazione tra i coniugi e con ordinanza di pari data rimetteva la causa in istruttoria all'udienza del 15.12.2023 per l'assunzione dei testi ammessi
All'esito della assunzione delle testimonianze, il procuratore di parte ricorrente formulava nuova istanza di modifica dei provvedimenti provvisori, chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente e con ordinanza del 07.02.2024
l'istanza veniva accolta, disponendo il GI la revoca dell'assegno di mantenimento già disposto in favore di a far data dalla domanda (20.12.2023). Nella CP_1 medesima ordinanza il Giudice sollecitava la trasmissione delle relazioni dei s.s. e fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 24.09.2024
A tale udienza le parti comparivano mediante note scritte;
il Giudice rimetteva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 20.01.2025 il Collegio rimetteva la causa sul ruolo per l'acquisizione della documentazione dal Tribunale per i minorenni e per le deduzioni delle parti in punto affido, collocamento e diritto di visita, alla luce delle seguenti argomentazioni: “- quanto alla disciplina relativa ai figli minori della coppia, parte ricorrente ha documentato che, ad iniziativa del Pubblico Ministero, è stato incardinato presso il
Tribunale per i minorenni di Venezia con ricorso depositato in data 08.09.2021 (doc. 22
e 47 di parte ricorrente), e quindi prima dell'instaurazione del presente procedimento, il procedimento n. 588/2021 R.R. ex art. 330 c.c. nell'interesse dei minori e di
[...]
; -sul punto va ricordato che al presente procedimento, il cui ricorso introduttivo CP_1
è stato depositato il 28.3.2022 con successiva iscrizione a ruolo il 29.3.2022, si applica l'art. 38 disp. att. c.c. nella formulazione precedente a quella introdotta con la l.
206/2021 entrata in vigore il 22.6.2022 secondo cui “sono di competenza del Tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334,
335 e 371 ultimo comma del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 c.c. resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile;
in tali ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. Sono altresì di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317 bis del codice civile”. - la pagina 5 di 16 giurisprudenza di legittimità è intervenuta (con riferimento all'interpretazione dell'art. 38 disp. att. c.c. nella versione applicabile ratione temporis al caso in esame) in merito alla problematica relativa alla ripartizione delle competenze tra T.O. in caso di Pt_2 precedente pendenza di un procedimento tra le stesse parti avanti il T.M. rispetto a quello incardinato avanti il T.O.; - la Corte di cassazione ha chiarito che, alla luce del tenore letterale della norma di riferimento e del carattere tassativo della deroga alla competenza ivi previsto, in caso di prevenzione del procedimento incardinato avanti il
T.M., come nel caso di specie, rimane di competenza di quest'ultimo unicamente l'esame delle domande contenenti richieste di provvedimenti ex art. 330 e seguenti c.c., implicanti provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale, mentre resta di competenza del T.O. successivamente adito l'esame delle diverse domande riguardanti l'affidamento del minore, la disciplina dei rapporti con il genitore non collocatario, nonché la determinazione del contributo dovuto da quest'ultimo per il mantenimento del minore, ferma restando la necessità di tener conto, nell'adozione dei provvedimenti nell'interesse della prole, delle determinazioni assunte dal giudice specializzato, destinate inevitabilmente a ripercuotersi sul regime dell'affidamento dei figli e sulla disciplina dei rapporti tra gli stessi e i genitori («Questa Corte ha altresì chiarito che, sebbene, al pari di quanto accade nell'ipotesi di preventiva proposizione della domanda di separazione o di divorzio o di quella ex art. 316 c.c., possano ravvisarsi indubbie interrelazioni o interferenze tra i due tipi di procedimento, il carattere tassativo delle competenze attribuite al Tribunale per i minorenni e la mancata previsione di una vis attractiva in favore dello stesso impongono di ritenere che il giudizio successivamente promosso dinanzi al Tribunale ordinario resti attribuito alla competenza di quest'ultimo, ferma restando la necessità di tener conto, nell'adozione dei provvedimenti nell'interesse della prole, delle determinazioni assunte dal giudice specializzato, destinate inevitabilmente a ripercuotersi sul regime dell'affidamento dei figli e sulla disciplina dei rapporti tra gli chiaramente la disciplina dettata dall'articolo
38 disp. att. c.c., la quale, nell'estendere la competenza del Tribunale ordinario alla domanda di adozione dei provvedimenti riguardanti il figlio nato fuori dal matrimonio, in precedenza ritenuta spettante alla competenza del Tribunale per i minorenni, si limita ad escludere la competenza di quest'ultimo in ordine ai provvedimenti di cui agli art. 330 e segg. c.c. in riferimento all'ipotesi in cui al momento della proposizione della relativa domanda sia già pendente un giudizio ex articolo 316 c.c., ma nulla dispone in pagina 6 di 16 ordine all'ipotesi inversa, che resta pertanto soggetta alla disciplina generale”) (cfr.
Cass. Civ. n.31700 del 04/11/2021; nello stesso senso Cass. Civ. n.16338 del
10/06/2021); -di conseguenza, devono ritenersi di competenza di questo Collegio le determinazioni in punto affido, collocamento e diritto di visita relative ai minori”.
All'udienza del 13.2.2025 le parti precisavano le conclusioni e il GI rimetteva la causa al collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nelle more veniva depositata nuova relazione dei servizi sociali datata 3.4.2025
Il Collegio, ritenuta la rilevanza della documentazione dimessa, con ordinanza
20.5.2025 rimetteva la causa in istruttoria per il contraddittorio e fissava udienza al
30.5.2025.
All'udienza 30.5.2025 le parti si riportavano alle proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
1. Definizione del thema decidendum.
Appare opportuno preliminarmente cristallizzare il thema decidendum del presente giudizio alla luce dell'evoluzione dello stesso.
Come indicato nella parte narrativa, nelle more del procedimento è già intervenuta una sentenza parziale sullo status, sicché nei rapporti tra i coniugi occorre decidere solo in merito alla fondatezza o meno della domanda relativa all'assegno di mantenimento proposta dalla parte resistente.
Quanto alla disciplina relativa ai figli minori della coppia, parte ricorrente ha documentato che, ad iniziativa del Pubblico Ministero, è stato incardinato presso il
Tribunale per i minorenni di Venezia con ricorso depositato in data 08.09.2021 (doc. 22
e 47 di parte ricorrente), e quindi prima dell'instaurazione del presente procedimento, il procedimento n. 588/2021 RR ex art. 330 c.c. nell'interesse dei minori e di
[...]
. CP_1
Sul punto va premesso che al procedimento in esame, il cui ricorso introduttivo è stato depositato il 28.3.2022 con successiva iscrizione a ruolo il 29.3.2022, si applica l'art. 38 disp. att. nella formulazione precedente a quella introdotta con la l. 206/2021 entrata in vigore il 22.6.2022 (“Sono di competenza del Tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371 ultimo comma del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 c.c. resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di pagina 7 di 16 separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile;
in tali ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario.
Sono altresì di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317 bis del codice civile”).
Occorre ricordare che la giurisprudenza di legittimità è intervenuta (con riferimento all'interpretazione dell'art. 38 disp. att. c.c. nella versione applicabile ratione temporis al caso in esame) in merito alla problematica relativa alla ripartizione delle competenze tra
T.O. in caso di precedente pendenza di un procedimento tra le stesse parti avanti Pt_2 il T.M. rispetto a quello incardinato avanti il T.O.
La Suprema Corte ha chiarito che, alla luce del tenore letterale della norma di riferimento e del carattere tassativo della deroga alla competenza ivi previsto, in caso di prevenzione del procedimento incardinato avanti il T.M., come nel caso di specie, rimane di competenza di quest'ultimo unicamente l'esame delle domande contenenti richieste di provvedimenti ex art. 330 e seguenti c.c., implicanti provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale, mentre resta di competenza del T.O. successivamente adito l'esame delle diverse domande riguardanti l'affidamento del minore, la disciplina dei rapporti con il genitore non collocatario, nonché la determinazione del contributo dovuto da quest'ultimo per il mantenimento del minore, ferma restando la necessità di tener conto, nell'adozione dei provvedimenti nell'interesse della prole, delle determinazioni assunte dal giudice specializzato, destinate inevitabilmente a ripercuotersi sul regime dell'affidamento dei figli e sulla disciplina dei rapporti tra gli stessi e i genitori («Questa Corte ha altresì chiarito che, sebbene, al pari di quanto accade nell'ipotesi di preventiva proposizione della domanda di separazione o di divorzio o di quella ex art. 316 c.c., possano ravvisarsi indubbie interrelazioni o interferenze tra i due tipi di procedimento, il carattere tassativo delle competenze attribuite al Tribunale per i minorenni e la mancata previsione di una vis attractiva in favore dello stesso impongono di ritenere che il giudizio successivamente promosso dinanzi al Tribunale ordinario resti attribuito alla competenza di quest'ultimo, ferma restando la necessità di tener conto, nell'adozione dei provvedimenti nell'interesse della prole, delle determinazioni assunte dal giudice specializzato, destinate inevitabilmente
a ripercuotersi sul regime dell'affidamento dei figli e sulla disciplina dei rapporti tra gli stessi e i genitori (così da ultimo Cassazione 16338/2021 citata). In tal senso depone pagina 8 di 16 chiaramente la disciplina dettata dall'articolo 38 disp. att. c.c., la quale, nell'estendere la competenza del Tribunale ordinario alla domanda di adozione dei provvedimenti riguardanti il figlio nato fuori dal matrimonio, in precedenza ritenuta spettante alla competenza del Tribunale per i minorenni, si limita ad escludere la competenza di quest'ultimo in ordine ai provvedimenti di cui agli art. 330 e segg. c.c. in riferimento all'ipotesi in cui al momento della proposizione della relativa domanda si è già pendente un giudizio ex articolo 316 c.c., ma nulla dispone in ordine all'ipotesi inversa, che resta pertanto soggetta alla disciplina generale”) (cfr. Cass. Civ. n.31700 del
04/11/2021; nello stesso senso Cass. Civ. n.16338 del 10/06/2021)
Di conseguenza, diversamente da quanto stabilito nella ordinanza pres. del 14.7.2022, devono ritenersi di competenza di questo Collegio le determinazioni in punto affido, collocamento e diritto di visita relative ai minori.
2. Profili di internazionalità
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (la parte ricorrente ha cittadinanza moldava mentre la resistente ha cittadinanza rumena;
il matrimonio è stato celebrato in Moldavia) appare necessario verificare anzitutto se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alle domande avanzate dalle parti.
Per quanto attiene alla domanda di separazione, si evidenzia che sussiste la giurisdizione italiana in forza del Regolamento CE del Consiglio n. 2201/2003 del
27.11.2003 relativo alla competenza, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale. Invero, ai sensi dell'art. 3 lett. A) del suddetto regolamento “la competenza spetta alle autorità giurisdizionali dello Stato Membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi o l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”.
Nel caso de quo i coniugi hanno contratto matrimonio in Moldavia e successivamente al matrimonio hanno sempre vissuto in Italia, in Curtarolo (PD).
Sussiste quindi la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di separazione.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8 lett. A) del
Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita pagina 9 di 16 l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie i coniugi risiedono in Italia e, pertanto, si applica la legge italiana
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del Regolamento (CE) n.
1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009
C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C512/17 HR). Nel caso di specie, i figli della coppia risiedono in Italia fin dalla nascita (cfr: doc.2); pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge
31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal
2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo i minori residenti in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Sussiste, altresì, la giurisdizione italiana per quanto concerne la condizione relativa al mantenimento della prole in quanto l'art. 3, lett. b) del Regolamento CE n. 4/2009 sulle pagina 10 di 16 obbligazioni alimentari, dispone che “la competenza, a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli stati membri spetta b) all'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente”. Nel caso di specie, anche dalla documentazione allegata, si evince che la residenza abituale del ricorrente e dei figli, quale creditore della prestazione del mantenimento richiesta in Italia, è ubicata in Italia;
inoltre, l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli stessi.
Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente indipendenti, l'art. 15 del
Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie il creditore dell'obbligazione alimentare sono i figli che risiedono, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
3. Assegno di mantenimento
La parte resistente chiede un assegno di mantenimento per sé nella misura CP_1 ritenuta di giustizia in quanto non economicamente autosufficiente. Il resistente chiede il rigetto.
In sede di provvedimenti presidenziali con l'ordinanza 14.7.2022 era stato stabilito a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in favore della resistente pari a euro
200 mensili. A seguito dell'istruttoria svolta, con ordinanza del 7.2.2024 tale obbligo è stato revocato in considerazione della convivenza more uxorio instaurata dalla resistente con altra persona.
Sul punto occorre ricordare che la Suprema Corte ha chiarito come “in tema di crisi familiare, il diritto all'assegno di mantenimento viene meno ove, durante lo stato di separazione, il coniuge avente diritto instauri un rapporto di fatto con un nuovo pagina 11 di 16 partner, che si traduca in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, con onere della prova a carico del coniuge tenuto a corrispondere l'assegno” (Cass. civ. sez. 1 ord. 34728 del 12.12.2023)
Dalla istruttoria espletata è emerso come la , dopo l'allontanamento del CP_1 Pt_1 avesse dato avvio a una stabile convivenza presso l'abitazione familiare con tale
: sul punto i testi assunti (i vicini di casa) hanno riferito come fosse stata Persona_3 la stessa a presentare il come il suo “nuovo marito” (si vedano le CP_1 Per_3 dichiarazioni dei testi e ) e come il dimorasse Testimone_1 Testimone_2 Per_3 stabilmente presso l'abitazione. I testi hanno altresì riferito di come il nuovo convivente avesse dichiarato di provvedere alle esigenze della pagando per lei le spese CP_1 dell'avvocato e come egli indicasse la casa della come “casa propria” CP_1
Alla luce di tali circostanze, la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla parte resistente va rigettata con conferma della revoca a decorrere dalla data del
20.12.2023, già indicata nella ordinanza del 07.02.2024.
4. Affido, collocamento, diritto di visita della prole.
Parte ricorrente ha chiesto l'affido esclusivo a sé dei minori con conferma del collocamento in essere, diritto di visita materno solo previo percorso positivo della
Stanciu al Serd e solo per il tramite dei s.s.
La domanda merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Sin dall'inizio del presente procedimento e dal momento della emissione dell'ordine di allentamento a carico di dalla casa familiare i servizi sociali hanno Parte_1 preso in carico la situazione del nucleo familiare.
Nelle relazioni dei s.s. del 2021 vengono rilevati sin da subito le forti criticità della figura materna e l'atteggiamento maggiormente protettivo della figura paterna.
Nella relazione del 31.3.2021 i s.s. evidenziano, infatti, l'improprio coinvolgimento dei minori da parte della madre nelle dinamiche conflittuali genitoriali (la madre parla con gli operatori di aspetti familiari mostrandosi incurante della presenza del figlio minore), la situazione di personale fragilità della (che a volte si presenta agli incontri con CP_1 gli operatori in stato di alterazione da abuso di alcol) e la preoccupazione dei figli rispetto alla loro situazione (in particolare i minori riferivano agli operatori di non sentirsi sicuri ad andare in macchina con la madre).
pagina 12 di 16 Il padre d'altro canto si mostrava adeguato nei rapporti con i minori tanto che, trascorso un breve lasso di tempo dall'avvio degli incontri protetti col padre, gli operatori ritenevano di poter liberalizzare le visite.
La situazione veniva confermata nella successiva relazione del 28.10.2021 laddove si evidenziava, da un lato, che il padre proseguiva con puntualità e costanza il percorso al
(senza che fossero riscontrate a suo carico situazioni di dipendenza) e incontrava Pt_3 liberamente i figli con andamento positivo delle visite, e dall'altro che la madre presentava una situazione di dipendenza da alcol, era in difficoltà nel seguire il proposto percorso al (rispetto al quale era del tutto discontinua) e esponeva i bambini a Pt_3 situazioni non consone e teneva nei loro confronti un atteggiamento trascurante (ad esempio la non andava a prenderli a scuola). CP_1
Nel mese di novembre del 2021 era la stessa famiglia della ( si veda la relazione CP_1 dei s.s. del dicembre 2021) a segnalare un peggioramento nella condizione personale della donna con persistenza dell'abuso di alcol, frequentazioni di persone non raccomandabili e assenze prolungate anche in orari notturni.
Alla luce di tale situazione i s.s. ritenevano opportuno il collocamento dei minori presso il contesto paterno. E, infatti, i minori dall'inizio del 2022 venivano collocati stabilmente presso il padre.
Per il periodo di osservazione successivo, risulta che mentre il padre ha sempre mantenuto un rapporto costante e collaborativo con le istituzioni, seguendo le prescrizioni e favorendo l'accesso dei minori ai servizi offerti a supporto (quali il sed e il supporto psicologico), la madre non ha mai mantenuto il contatto con il con la Pt_3 necessaria continuità, non ha completato i percorsi proposti e ha via via diradato gli incontri con figli (proseguiti solo fino a marzo del 2023) sino a ridurli al solo contatto telefonico (una volta al mese).
Sul punto i s.s. nella relazione del 10.4.2024 hanno concluso che al momento non ci sono i presupposti per l'organizzazione di incontri protetti in quanto la madre è ancora in grossa difficoltà e non riesce a trovare sufficiente motivazione neanche per il bene dei figli.
Quanto invece alla figura paterna i servizi hanno da ultimo evidenziato (rel. 19.3.2025) che il sig. “sta mostrando un forte orientamento e attenzione alla crescita dei Pt_1 bambini, coadiuvato dalla madre che vive presso di loro riuscendo a mantenersi aperto anche a possibili aiuti esterni, collaborando nel tempo in modo costante con i servizi” pagina 13 di 16 Alla luce di ciò i servizi hanno concluso per ritenere il percorso dello stesso completato in maniera positiva.
Va infine rilevato, quanto alla pendenza del procedimento penale a carico del ricorrente, che lo stesso si è concluso con una sentenza di assoluzione ( doc. 72 di parte ricorrente)
Tenuto conto, dunque, di tali circostanze e in particolare preso atto, da un lato, del fallimento di tutti i tentativi di recupero delle capacità genitoriali in capo alla sig.ra e, dall'altro, del positivo completamento del percorso da parte del sig. CP_1 Pt_1 il Tribunale dispone l'affido dei minori in via super-esclusiva al padre con collocamento presso il medesimo e dispone che l'eventuale ripresa delle visite tra la madre e i minori avvenga previo positivo completamento di un percorso della al e solo per CP_1 Pt_3 il tramite dei servizi sociali competenti.
5. Contributo al mantenimento della prole.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti.
E', inoltre, necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Il padre lavora come operaio per la ditta con uno stipendio mensile Parte_1 medio di euro 1.600 (doc. 5 di parte ricorrente).
La madre non ha documentato la propria situazione economica dichiarando di essere disoccupata. Tuttavia, sul punto occorre precisare che ella non ha nemmeno provato che sussistano limitazione oggettive alla sua generica capacità lavorativa, dato del quale dovrà tenersi conto nella determinazione del contributo in favore dei figli. Sul punto va infatti ricordato che sussiste il dovere dei genitori di attivarsi per assicurare alla prole le indispensabili risorse per vivere in modo dignitoso, sicché in simili casi la misura dell'assegno va stabilita con riferimento prioritario alle essenziali esigenze dei figli. Per escludere l'obbligo di mantenimento della prole non basta, invero, allegare meramente uno stato di disoccupazione, dovendosi verificare, avuto riguardo a tutte le circostanze concrete del caso, la possibilità del genitore di collocarsi o meno utilmente, ed in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro. pagina 14 di 16 In ragione di quanto sopra rilevato e in assenza di modifiche intervenute dal momento della pronuncia dei provvedimenti in ordine all'obbligo della di versare un CP_1 contributo di mantenimento per i figli pari a €. 100 mensili, il Collegio ritiene congruo confermare l'obbligo per la di contribuire al mantenimento dei figli minori CP_1 mediante il versamento di una somma mensile pari ad euro 100 oltre il 50% delle spese straordinarie.
L'assegno unico sarà percepito per intero dal padre, in quanto affidatario in via esclusiva e collocatario dei figli minori.
6. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta.
[...]
va pertanto condannata a rifondere a le spese del giudizio, CP_1 Parte_1 liquidate, secondo quanto previsto dal DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022, in €. 7.616,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva,
€ 1.806,00 per la fase di trattazione ed € 2.905,00 per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre 15% spese generali, IVA e c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda di assegno di mantenimento di parte resistente.
2. Affida i figli minori e in via super-esclusiva al padre e li Per_1 Persona_4 colloca presso l'abitazione paterna;
3. Dispone che le visite con la madre possano avvenire per il tramite dei competenti servizi sociali solo previo svolgimento da parte della resistente di un positivo CP_1 percorso al serd;
4. Pone a carico di , a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, CP_1 la somma di euro 100 mensili, rivalutabili annualmente second indici Istat, da versare al padre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Padova;
5. Condanna a rifondere a le spese del presente giudizio, CP_1 Parte_1 liquidate in complessivi euro 7.616 per compenso professionale, oltre spese generali, iva e CPA.
pagina 15 di 16 Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 10.6.2025.
Il Presidente est.
Dott. Barbara De Munari
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