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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/07/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni così come precisate dalle parti ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1347/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: azione di risarcimento ex artt. 1228 e 2049 c.c.
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata presso lo studio legale, Parte_1 C.F._1 come da indirizzi ordinario e pec in atti, dell'avv. Valerio Preziosi, dal quale è rappresentato e difeso come da procura a margine dell'atto di citazione
-Attore-
E
(p. iva ), in persona del leg. rappresentante p.t., elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliata come da indirizzo ordinario e pec in atti presso lo studio dell'avv. Edoardo Volino, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
-Convenuta-
Conclusioni: come da atti di causa e verbali di udienza
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, 1'attrice, in qualità di cliente della convenuta, in CP_2
quanto titolare di un conto corrente bancario fin dal 1977 (originariamente acceso presso la
[...]
, poi incorporata nella Banca convenuta), deduceva che: 1) fin dall'anno 2013, Controparte_3
aveva autorizzato , cassiere della con il quale si era creato un rapporto di Parte_2 CP_1
fiducia, ad investire i propri risparmi in titoli a breve termine di n.
5-6 mesi;
-2) dal 2013 al 2021 aveva affidato al la somma di € 23.000,00 come documentato dalle cedole rilasciate al Pt_2 momento della sottoscrizione dei titoli;
-3) soltanto l'11.3.21 aveva scoperto che il era stato Pt_2
posto in ferie forzate e recatasi in aveva appreso sia che il non era autorizzato a CP_2 Pt_2 compiere le operazioni di investimento in nome e per conto della sia che le cedole ricevute CP_2 recavano la dicitura in calce “operazione annullata”; -che l'importo degli investimenti corrispondeva ai prelievi effettuati sul proprio c/c.
Tanto essenzialmente esposto, chiedeva la condanna della convenuta, ai sensi degli artt. 2049 e
1228 c.c. e, in subordine, ex art. 2043 c.c., per i danni patrimoniali cagionati dal dipendente, in misura corrispondente alla somma sottrattale, oltre interessi e rivalutazione, o nella diversa somma da quantificarsi in via equitativa, con vittoria di spese di lite.
La si costituiva tempestivamente e ritualmente in giudizio, chiedendo il rigetto della CP_1
domanda attorea, in quanto infondata.
Eccepiva, in particolare, l'assenza di idonee prove degli investimenti descritti in citazione, attesa la presenza di prove documentali frammentarie. Evidenziava la genericità e mancata chiarezza delle modalità di investimento, vista la mancata sottoscrizione di un contratto d'investimento e gli alti tassi di interesse riconosciuti (pari all'8% ed in un caso al 12%), nonostante il fatto che si trattasse di investimenti a breve termine (n. 12 mesi). Concludeva affermando che non era configurabile alcuna responsabilità contrattuale e/o una responsabilità extracontrattuale, attesa la condotta colposa della presunta danneggiata ex art. 1227 c.c. che interrompeva ogni nesso di causa.
La causa veniva istruita tramite acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Indi, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con concessione dei relativi termini.
Le domande attoree non sono fondate per i motivi che si passano ad illustrare.
L'attrice ha posto a fondamento delle domande sia la responsabilità contrattuale sia quella extracontrattuale della banca.
In punto di diritto, va evidenziato che è necessario fare applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità della banca intermediaria per le condotte tenute dal promotore finanziario e/o per fatto illecito del suo dipendente.
Orbene, tale responsabilità è configurabile quando il fatto illecito è compiuto nell'esercizio dell'attività lavorativa del dipendente, e quindi anche se questi abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni (cfr. Cass. n. 8210 del 2013). In altre parole, la disciplina desumibile dal combinato disposto degli artt. 1228 e 2049 c.c. configura una forma di responsabilità oggettiva, indipendente cioè dalla prova di comportamenti dolosi o colposi in capo al soggetto responsabile, che risponde per il solo fatto di essersi avvalso dell'opera di terzi nell'espletamento della propria attività.
Tale responsabilità è espressione di un criterio di allocazione dei rischi d'impresa, per il quale i danni cagionati dal dipendente sono posti a carico dell'impresa, quale componente dei costi di quest'ultima.
Il dolo o la colpa vanno, quindi, valutati con riferimento al comportamento del dipendente e non con riferimento al comportamento del datore di lavoro, quale soggetto responsabile dei danni, in relazione al quale v'è presunzione assoluta di colpa (cfr. Cass. 2734/1994).
Ebbene, venendo ad esaminare la fattispecie concreta, alla luce dei principi di diritto illustrati, emerge chiaramente, la sussistenza dei seguenti due presupposti della domanda fatta valere: 1) pacifico è il rapporto di lavoro dipendente tra il presunto autore del danno e la Banca convenuta in giudizio (c.d. rapporto di preposizione); -2) la relazione tra il danno e le incombenze svolte dal predetto dipendente (c.d. occasionalità necessaria).
In relazione a tale ultimo elemento, è sufficiente che il fatto sia avvenuto nell'ambito dell'incombenza affidata al preposto, che deve essere tale da determinare una situazione che renda possibile, o anche soltanto agevole, la consumazione del fatto illecito e, quindi, la produzione dannoso, anche se il preposto abbia in effetti operato oltre i limiti dell'incarico affidatogli.
La prova di tale presupposto può essere desunta sia dalla difesa svolta dalla convenuta, sia dal contenuto della sentenza penale n. 1070/2023, emessa dal Tribunale di Avellino in data 9.5.23.
Tale sentenza ha condannato, ai sensi dell'art. 444 c.p.c., il , per i reati di cui agli Parte_2 art. 640 c.p.c., 61 n.ri 7 ed 11 c.p., nonché all'art. 166/1 del D.lgs. 58/1998.
Nella motivazione della sentenza si legge come il pur avendo le mansioni di cassiere in Pt_2
servizio presso la filiale di LO della , ha nel corso degli anni indotto numerosi clienti CP_1
della banca (correntisti e non), sfruttando i rapporti di amicizia e fiducia creati grazie alle mansioni svolte, ad investire i risparmi nell'acquisto di titoli finanziari con scadenza ravvicinata e con alti rendimenti, che erano falsi (cfr. sentenza penale in atti).
Del resto, la convenuta ha dedotto di aver adottato provvedimenti disciplinari (allontanamento temporaneo dal servizio e, poi, licenziamento per giusta causa) nei confronti del proprio per aver verificato l'utilizzo Pt_2 fraudolento di modulistica, timbri della Banca con l'avvio di molteplici operazioni per le quali non era stato portato a termine l'iter di conferma. Tant'è che la convenuta ha presentato, in data 30.3,.21 presso la Procura della Repubblica querela denunciando le truffe perpetrate dal ed ottenuto un provvedimento di Pt_2
sequestro conservativo dei beni di proprietà di quest'ultimo. Tuttavia, l'accertamento della sussistenza dei primi due presupposti della domanda spiegata dall'attrice non appare sufficiente ai fini dell'accoglimento di tale domanda.
Difetta, infatti, nel caso in esame la prova degli ulteriori ed indispensabili due presupposti della domanda attorea: 1) la prova del danno patrimoniale concretamente subito dall'attrice; 2) il nesso di causalità tra la condotta del dipendente della , , ed il danno lamentato dall'attrice. CP_1 Parte_2
Ebbene, come fermamente contestato dalla difesa della convenuta, l'attrice non ha fornito prova del fatto che le cedole false attestanti i presunti investimenti compiuti dal siano state rilasciate a seguito della consegna Pt_2 al dell'ingente somma di € 23.000,00. Pt_2
L'attrice ha chiarito in citazione che gli investimenti falsi venivano fatti con denaro prelevato, nell'arco di tempo compreso tra il 2013 ed il 2012, dal proprio conto corrente bancario.
Tuttavia, l'attrice non ha depositato tutti gli estratti di conto corrente bancario relativi a tale arco di tempo.
Risulta prodotto un solo estratto conto del c/c con il saldo alla data del 31.3.20.
Tale omissione preclude ogni accertamento, da effettuarsi anche tramite CTU, sulla corrispondenza tra le somme consegnate al e quelle prelevate dal c/c. Pt_2
Non è possibile, dunque, stabilire con quali modalità sono stati consegnati nel tempo gli importi al e, Pt_2 soprattutto, determinare l'entità delle somme corrisposte.
Va escluso che le cedole relative agli investimenti, tutte emesse nell'anno 2020, allegate al fascicolo attoreo possano assurgere a piena prova della dazione di danaro al nell'arco di tempo indicato in citazione. Tale Pt_2
elemento è assolutamente insufficiente, vista anche la difesa della convenuta relativa al fatto che nulla circa i versamenti in danaro emerge dalla contabilità della banca.
Quanto, poi, al nesso di causalità, va rilevato che la condotta dell'attrice presenta anomalie tali, da consentire di ritenere che sia stata gravemente colposa ed idonea a spezzare il nesso di causalità ai sensi dell'art. 1227 c.c. co.
2.
In primo luogo, giova rilevare che i cedolini rilasciati dal e depositati in giudizio presentano anomalie Pt_2
così evidenti, percepibili da chiunque abbia una minima pratica di rapporti bancari, da ritenere inverosimile che l'attrice abbia confidato nella regolarità delle operazioni di investimento.
In ogni caso, è possibile ritenere che se tale fiducia è stata accordata al ciò è imputabile all'assoluta Pt_2 carenza di ordinaria diligenza da parte dell'attrice.
Quest'ultima utilizzando l'ordinaria diligenza avrebbe potuto evitare il danno lamentato
Vanno considerati i seguenti elementi: tutte le schede contabili degli investimenti presentano la dicitura
“operazione annullata”; -tutte le predette schede sono state emesse nell'anno 2020; -non è stato sottoscritto dalla cliente alcun contratto d'investimento; -gli importi indicati nei cedolini relativi ai rendimenti sono assolutamente superiori (dal 7,7% al 12,93%) ad ogni possibilità concreta e legale di investimento tenuto conto dei brevi periodi per i quali le somme sono state investite (al massimo di 12 mesi); -gli importi dei rendimenti degli investimenti sono assolutamente fuori ad ogni logica di mercato, in quanto per investimenti di esigui importi e di minore durata viene riconosciuto un rendimento maggiore rispetto ad investimenti di durata più lunga e con importi maggiori (cfr. copia delle schede contabili allegate al fascicolo dell'attrice); per un arco di tempo piuttosto lungo, quasi dieci anni, l'attrice non ha inteso effettuare una verifica del c/c, nonostante la consapevolezza che il era stato autorizzato ad operare sul conto. Pt_2
In punto di diritto, giova evidenziare che proprio in tema di responsabilità degli istituti di credito per investimenti finanziari, la Corte di Cassazione ritiene che integra una gravissima anomalia il comportamento del cliente che sottoscrive in bianco le distinte per le richieste di assegni circolari, poi consegnate al dipendente, ed anche il consenso del cliente allo stesso dipendente di apporre sottoscrizioni apocrife sui moduli predisposti per le operazioni di versamento di contante e di assegni (Cass. 2020 n. 28364).
La Suprema Corte esclude la responsabilità dell'istituto di credito qualora il danneggiato abbia posto in essere condotte incaute ed agevolatrici, con caratteristiche di collusione o, comunque, di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole che sono imposte al promotore (cfr. Cass. sent. n. 13521 del 2023).
In definitiva, come evidenziato dalla difesa della convenuta, la truffa in esame è stata causata da un comportamento gravemente colposo dell'attrice, idoneo a spezzare il nesso di causalità e a costituire autonoma causa del presunto danno patrimoniale contrattuale e extracontrattuale.
In definitiva, le domande attoree vanno rigettate.
Sussistono gravi motivi connessi alla particolarità della vicenda storica e contrattuale, nonché all'accertamento della responsabilità penale del , per compensare interamente tra le parti le spese di lite. Pt_2
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta le domande attoree;
compensa le spese di lite.
Avellino, il 15.7.25 Il GIUDICE
Dott.ssa Teresa Cianciulli
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni così come precisate dalle parti ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1347/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: azione di risarcimento ex artt. 1228 e 2049 c.c.
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata presso lo studio legale, Parte_1 C.F._1 come da indirizzi ordinario e pec in atti, dell'avv. Valerio Preziosi, dal quale è rappresentato e difeso come da procura a margine dell'atto di citazione
-Attore-
E
(p. iva ), in persona del leg. rappresentante p.t., elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliata come da indirizzo ordinario e pec in atti presso lo studio dell'avv. Edoardo Volino, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
-Convenuta-
Conclusioni: come da atti di causa e verbali di udienza
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, 1'attrice, in qualità di cliente della convenuta, in CP_2
quanto titolare di un conto corrente bancario fin dal 1977 (originariamente acceso presso la
[...]
, poi incorporata nella Banca convenuta), deduceva che: 1) fin dall'anno 2013, Controparte_3
aveva autorizzato , cassiere della con il quale si era creato un rapporto di Parte_2 CP_1
fiducia, ad investire i propri risparmi in titoli a breve termine di n.
5-6 mesi;
-2) dal 2013 al 2021 aveva affidato al la somma di € 23.000,00 come documentato dalle cedole rilasciate al Pt_2 momento della sottoscrizione dei titoli;
-3) soltanto l'11.3.21 aveva scoperto che il era stato Pt_2
posto in ferie forzate e recatasi in aveva appreso sia che il non era autorizzato a CP_2 Pt_2 compiere le operazioni di investimento in nome e per conto della sia che le cedole ricevute CP_2 recavano la dicitura in calce “operazione annullata”; -che l'importo degli investimenti corrispondeva ai prelievi effettuati sul proprio c/c.
Tanto essenzialmente esposto, chiedeva la condanna della convenuta, ai sensi degli artt. 2049 e
1228 c.c. e, in subordine, ex art. 2043 c.c., per i danni patrimoniali cagionati dal dipendente, in misura corrispondente alla somma sottrattale, oltre interessi e rivalutazione, o nella diversa somma da quantificarsi in via equitativa, con vittoria di spese di lite.
La si costituiva tempestivamente e ritualmente in giudizio, chiedendo il rigetto della CP_1
domanda attorea, in quanto infondata.
Eccepiva, in particolare, l'assenza di idonee prove degli investimenti descritti in citazione, attesa la presenza di prove documentali frammentarie. Evidenziava la genericità e mancata chiarezza delle modalità di investimento, vista la mancata sottoscrizione di un contratto d'investimento e gli alti tassi di interesse riconosciuti (pari all'8% ed in un caso al 12%), nonostante il fatto che si trattasse di investimenti a breve termine (n. 12 mesi). Concludeva affermando che non era configurabile alcuna responsabilità contrattuale e/o una responsabilità extracontrattuale, attesa la condotta colposa della presunta danneggiata ex art. 1227 c.c. che interrompeva ogni nesso di causa.
La causa veniva istruita tramite acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Indi, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con concessione dei relativi termini.
Le domande attoree non sono fondate per i motivi che si passano ad illustrare.
L'attrice ha posto a fondamento delle domande sia la responsabilità contrattuale sia quella extracontrattuale della banca.
In punto di diritto, va evidenziato che è necessario fare applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità della banca intermediaria per le condotte tenute dal promotore finanziario e/o per fatto illecito del suo dipendente.
Orbene, tale responsabilità è configurabile quando il fatto illecito è compiuto nell'esercizio dell'attività lavorativa del dipendente, e quindi anche se questi abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni (cfr. Cass. n. 8210 del 2013). In altre parole, la disciplina desumibile dal combinato disposto degli artt. 1228 e 2049 c.c. configura una forma di responsabilità oggettiva, indipendente cioè dalla prova di comportamenti dolosi o colposi in capo al soggetto responsabile, che risponde per il solo fatto di essersi avvalso dell'opera di terzi nell'espletamento della propria attività.
Tale responsabilità è espressione di un criterio di allocazione dei rischi d'impresa, per il quale i danni cagionati dal dipendente sono posti a carico dell'impresa, quale componente dei costi di quest'ultima.
Il dolo o la colpa vanno, quindi, valutati con riferimento al comportamento del dipendente e non con riferimento al comportamento del datore di lavoro, quale soggetto responsabile dei danni, in relazione al quale v'è presunzione assoluta di colpa (cfr. Cass. 2734/1994).
Ebbene, venendo ad esaminare la fattispecie concreta, alla luce dei principi di diritto illustrati, emerge chiaramente, la sussistenza dei seguenti due presupposti della domanda fatta valere: 1) pacifico è il rapporto di lavoro dipendente tra il presunto autore del danno e la Banca convenuta in giudizio (c.d. rapporto di preposizione); -2) la relazione tra il danno e le incombenze svolte dal predetto dipendente (c.d. occasionalità necessaria).
In relazione a tale ultimo elemento, è sufficiente che il fatto sia avvenuto nell'ambito dell'incombenza affidata al preposto, che deve essere tale da determinare una situazione che renda possibile, o anche soltanto agevole, la consumazione del fatto illecito e, quindi, la produzione dannoso, anche se il preposto abbia in effetti operato oltre i limiti dell'incarico affidatogli.
La prova di tale presupposto può essere desunta sia dalla difesa svolta dalla convenuta, sia dal contenuto della sentenza penale n. 1070/2023, emessa dal Tribunale di Avellino in data 9.5.23.
Tale sentenza ha condannato, ai sensi dell'art. 444 c.p.c., il , per i reati di cui agli Parte_2 art. 640 c.p.c., 61 n.ri 7 ed 11 c.p., nonché all'art. 166/1 del D.lgs. 58/1998.
Nella motivazione della sentenza si legge come il pur avendo le mansioni di cassiere in Pt_2
servizio presso la filiale di LO della , ha nel corso degli anni indotto numerosi clienti CP_1
della banca (correntisti e non), sfruttando i rapporti di amicizia e fiducia creati grazie alle mansioni svolte, ad investire i risparmi nell'acquisto di titoli finanziari con scadenza ravvicinata e con alti rendimenti, che erano falsi (cfr. sentenza penale in atti).
Del resto, la convenuta ha dedotto di aver adottato provvedimenti disciplinari (allontanamento temporaneo dal servizio e, poi, licenziamento per giusta causa) nei confronti del proprio per aver verificato l'utilizzo Pt_2 fraudolento di modulistica, timbri della Banca con l'avvio di molteplici operazioni per le quali non era stato portato a termine l'iter di conferma. Tant'è che la convenuta ha presentato, in data 30.3,.21 presso la Procura della Repubblica querela denunciando le truffe perpetrate dal ed ottenuto un provvedimento di Pt_2
sequestro conservativo dei beni di proprietà di quest'ultimo. Tuttavia, l'accertamento della sussistenza dei primi due presupposti della domanda spiegata dall'attrice non appare sufficiente ai fini dell'accoglimento di tale domanda.
Difetta, infatti, nel caso in esame la prova degli ulteriori ed indispensabili due presupposti della domanda attorea: 1) la prova del danno patrimoniale concretamente subito dall'attrice; 2) il nesso di causalità tra la condotta del dipendente della , , ed il danno lamentato dall'attrice. CP_1 Parte_2
Ebbene, come fermamente contestato dalla difesa della convenuta, l'attrice non ha fornito prova del fatto che le cedole false attestanti i presunti investimenti compiuti dal siano state rilasciate a seguito della consegna Pt_2 al dell'ingente somma di € 23.000,00. Pt_2
L'attrice ha chiarito in citazione che gli investimenti falsi venivano fatti con denaro prelevato, nell'arco di tempo compreso tra il 2013 ed il 2012, dal proprio conto corrente bancario.
Tuttavia, l'attrice non ha depositato tutti gli estratti di conto corrente bancario relativi a tale arco di tempo.
Risulta prodotto un solo estratto conto del c/c con il saldo alla data del 31.3.20.
Tale omissione preclude ogni accertamento, da effettuarsi anche tramite CTU, sulla corrispondenza tra le somme consegnate al e quelle prelevate dal c/c. Pt_2
Non è possibile, dunque, stabilire con quali modalità sono stati consegnati nel tempo gli importi al e, Pt_2 soprattutto, determinare l'entità delle somme corrisposte.
Va escluso che le cedole relative agli investimenti, tutte emesse nell'anno 2020, allegate al fascicolo attoreo possano assurgere a piena prova della dazione di danaro al nell'arco di tempo indicato in citazione. Tale Pt_2
elemento è assolutamente insufficiente, vista anche la difesa della convenuta relativa al fatto che nulla circa i versamenti in danaro emerge dalla contabilità della banca.
Quanto, poi, al nesso di causalità, va rilevato che la condotta dell'attrice presenta anomalie tali, da consentire di ritenere che sia stata gravemente colposa ed idonea a spezzare il nesso di causalità ai sensi dell'art. 1227 c.c. co.
2.
In primo luogo, giova rilevare che i cedolini rilasciati dal e depositati in giudizio presentano anomalie Pt_2
così evidenti, percepibili da chiunque abbia una minima pratica di rapporti bancari, da ritenere inverosimile che l'attrice abbia confidato nella regolarità delle operazioni di investimento.
In ogni caso, è possibile ritenere che se tale fiducia è stata accordata al ciò è imputabile all'assoluta Pt_2 carenza di ordinaria diligenza da parte dell'attrice.
Quest'ultima utilizzando l'ordinaria diligenza avrebbe potuto evitare il danno lamentato
Vanno considerati i seguenti elementi: tutte le schede contabili degli investimenti presentano la dicitura
“operazione annullata”; -tutte le predette schede sono state emesse nell'anno 2020; -non è stato sottoscritto dalla cliente alcun contratto d'investimento; -gli importi indicati nei cedolini relativi ai rendimenti sono assolutamente superiori (dal 7,7% al 12,93%) ad ogni possibilità concreta e legale di investimento tenuto conto dei brevi periodi per i quali le somme sono state investite (al massimo di 12 mesi); -gli importi dei rendimenti degli investimenti sono assolutamente fuori ad ogni logica di mercato, in quanto per investimenti di esigui importi e di minore durata viene riconosciuto un rendimento maggiore rispetto ad investimenti di durata più lunga e con importi maggiori (cfr. copia delle schede contabili allegate al fascicolo dell'attrice); per un arco di tempo piuttosto lungo, quasi dieci anni, l'attrice non ha inteso effettuare una verifica del c/c, nonostante la consapevolezza che il era stato autorizzato ad operare sul conto. Pt_2
In punto di diritto, giova evidenziare che proprio in tema di responsabilità degli istituti di credito per investimenti finanziari, la Corte di Cassazione ritiene che integra una gravissima anomalia il comportamento del cliente che sottoscrive in bianco le distinte per le richieste di assegni circolari, poi consegnate al dipendente, ed anche il consenso del cliente allo stesso dipendente di apporre sottoscrizioni apocrife sui moduli predisposti per le operazioni di versamento di contante e di assegni (Cass. 2020 n. 28364).
La Suprema Corte esclude la responsabilità dell'istituto di credito qualora il danneggiato abbia posto in essere condotte incaute ed agevolatrici, con caratteristiche di collusione o, comunque, di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole che sono imposte al promotore (cfr. Cass. sent. n. 13521 del 2023).
In definitiva, come evidenziato dalla difesa della convenuta, la truffa in esame è stata causata da un comportamento gravemente colposo dell'attrice, idoneo a spezzare il nesso di causalità e a costituire autonoma causa del presunto danno patrimoniale contrattuale e extracontrattuale.
In definitiva, le domande attoree vanno rigettate.
Sussistono gravi motivi connessi alla particolarità della vicenda storica e contrattuale, nonché all'accertamento della responsabilità penale del , per compensare interamente tra le parti le spese di lite. Pt_2
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta le domande attoree;
compensa le spese di lite.
Avellino, il 15.7.25 Il GIUDICE
Dott.ssa Teresa Cianciulli